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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/10/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato e pubblicato nella pubblica udienza del 3 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 2653 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Cagliari presso lo studio degli avvocati Giuliana Murino, Teodoro V. OD, Fabrizio OD e
RG OD, che la rappresentano e difendono, per procura speciale in atti
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, dagli avvocati Laura Furcas e Marina Olla, entrambe per procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in Cagliari presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente
OPPOSTO
Motivi in fatto e in diritto
A seguito di espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per conseguire l'assegno mensile di assistenza e/o esenzione ticket e /o status di portatrice di disabilità in situazione di gravità, parte opponente ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., il ricorso in opposizione nel quale ha censurato la valutazione sfavorevole effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, Dr. Persona_1 secondo cui l'opponente risulta essere affetta da: “Disturbo dell'umore bipolare tipo 1” ed ha concluso
[...] che: “
2. A causa delle infermità o difetti fisici o mentali dai quali è affetta la ricorrente presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa del 60% (sessantapercento).
3. A causa delle infermità o difetti fisici o mentali dai quali è affetta
e delle conseguenti minorazioni la ricorrente presenta uno stato di handicap senza connotazione di gravità “.
La difesa opponente ha lamentato la asserita mancata valutazione da parte del CTU della documentata obesità da cui è affetta l'opponente, riconducibile nelle tabelle ex D.M. 05.02.1992 sub codice 7105, che prevede una incidenza invalidante ricompresa tra il 35 ed il 40%; la asserita errata e illogica valutazione del disturbo bipolare di tipo 1 e la valutazione sommaria ed incompleta della disabilità.
La difesa opponente ha, quindi, concluso chiedendo di accertare la sussistenza in capo a Parte_1 del requisito sanitario necessario per conseguire le prestazioni invocate, con decorrenza dalla data della proposizione della domanda amministrativa e di condannare l al pagamento delle spese processuali, da CP_2 distrarsi in favore dei procuratori antistatari. CP_ L si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo la correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio e opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e richiamato a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio, Dr. la causa è stata tenuta Persona_1
a decisione sulle conclusioni delle parti di cui all'odierna udienza.
§§§§
Le censure mosse alla valutazione del consulente, peraltro ribadite in modo pedissequo nelle note conclusive depositate in data 15 settembre 2025, appaiono infondate e devono, perciò, essere rigettate.
Sul punto si osserva come il consulente tecnico d'ufficio, Dr. abbia Persona_1 puntualmente giustificato, con motivazione esente da censure e vizi logici da intendersi integralmente riportata in questa sede, le conclusioni cui è giunto a seguito della dell'esame della documentazione in atti, confutando le censure mosse da parte opponente.
Per quanto concerne la mancata valutazione della obesità, Dr. ha chiarito che, nel caso in Per_1 esame, non trova applicazione il cod. 7105 (Obesità - indice di massa corporea tra 35 e 40, con complicanze artrosiche, percentuale di invalidità 31-40%), essendo totalmente assenti le condizioni previste per la sua applicazione. Infatti, da un lato, l'opponente presenta una obesità di grado lieve (indice di massa corporea tra
30 e 34,99) e, pertanto, inferiore a quella richiesta dal cod. 7105 (indice di massa corporea tra 35 e 40). Dall'altro lato, non risulta affetta da artrosi clinicamente significativa, né presenta limitazioni obiettive a Parte_1 carico dell'apparato locomotore, né sono presenti in atti referti radiologici o specialistici che dimostrino la presenza di disturbi artrosici.
Per quanto concerne la sottovalutazione della patologia psichiatrica, già in sede di ATPO, il consulente aveva già chiarito, previa visita peritale e puntuale richiamo alla documentazione offerta in comunicazione, che l'opponente è affetta da un disturbo dell'umore bipolare tipo 1, ulteriormente spiegando che tale disturbo caratterizzato da depressione e/o mania, con possibile presenza di sintomi psicotici, può presentare un decorso ricorrente, con intervalli liberi da sintomatologia, o assumere decorso cronico, con varia gravità della sintomatologia, molto variabile e da definire caso per caso, essendo dipendente dalla frequenza, durata, caratteristiche e gravità dei singoli episodi e della rilevanza della eventuale sintomatologia intercritica o cronica.
Proprio con riferimento alla storia clinica della opponente, costantemente richiamata nella consulenza depositata, Dr. a accertato che l'opponente risulta aver presentato alcuni episodi di malattia, i più Per_1 gravi dei quali hanno comportato il ricovero e sono stati verosimilmente favoriti da fattori organici (post- partum) e dall'aver dovuto sospendere la terapia a causa della gravidanza. Il disturbo, inoltre, risulta aver assunto decorso cronico.
Egli, tuttavia ha avuto modo di spiegare che allo stato attuale Carta presenta una parziale remissione della sintomatologia, grazie probabilmente alla regolare assunzione della terapia, garantita anche dalla periodica somministrazione intramuscolare di un antipsicotico depot.
Dr. ha precisato che persistono, come rilevato in occasione della visita peritale, disforia, Per_1 sentimenti di inefficienza con un certo grado di limitazione nelle attività; inoltre, l'assenza di attuali sintomi psicotici e di marcate alterazioni dell'umore in senso depressivo o maniacale. Sono, invece, presenti sufficiente critica nei confronti della pregressa sintomatologia psicotica e la consapevolezza della necessità di assumere la terapia e conservate sufficienti capacità cognitive, non è affetta da deterioramento cognitivo.
Il CTU ha, conseguentemente, concluso che si tratta di un quadro clinico psicopatologico di rilievo, in parziale remissione ed attualmente di media gravità, ritenendo congruo ricondurre la patologia sub codice
2203 del DM 5-2-92 2203 (Disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita sociale, disturbo comunque di non trascurabile entità per il quale è prevista una significativa percentuale di invalidità (51-60% ed ha giudicato l'opponente invalida con riduzione della capacità lavorativa del 60%, anche considerata la possibilità di aggiungere 5 punti percentuale per incidenza sulla capacità specifica e semispecifica.
All'esito del richiamo a chiarimenti determinato dalla contestazione circa la gravità e cronicità del disturbo che renderebbero la patologia riconducibile sub cod. 2201, il CTU previa visita peritale e riesame della documentazione in atti e della nuova certificazione depositata nella presente fase di giudizio, ha confermato l'esito della precedente visita peritale confermando che il quadro clinico psicopatologico della opponente, risultato simile in occasione delle due visite peritali, eseguite con un intervallo temporale superiore ad un anno l'una dall'altra (15-11-23 e 4-3-25), è in parziale remissione ed attualmente di media gravità, pur considerata la possibilità di oscillazioni della sintomatologia.
Inoltre, Dr. ha ulteriormente chiarito che le affermazioni valutative già espresse nella Per_1 precedente CTU e confermate nella integrazione, sono basate su precisi e ben definiti indici di valutazione della gravità del disturbo psicopatologico ( -il disturbo dell'umore è parzialmente compensato e persiste principalmente disforia, in assenza di più marcate alterazioni dell'umore in senso depressivo o maniacale;
-vi è assenza di sintomi psicotici;
-la perizianda mantiene discrete capacità volitive (in assenza di grave sintomatologia "negativa"); - non è presente deterioramento cognitivo).
In altre parole, il consulente ha spiegato che non sono presenti nel caso in esame segni psicotici, né di deterioramento cognitivo, né di grave apatia e/o abulia, né di dimostrati e più gravi scompensi psicopatologici frequenti, elementi che, invece, ci si aspetterebbe di trovare in un disturbo psicopatologico valutabile con riferimento al cod. 2201 (Disturbi ciclotimici con crisi subentranti o forme croniche gravi con necessità di terapia continua, percentuale di invalidità 100%) è appropriato per quadri clinici ben più gravi rispetto a quello della opponente.
In particolare, Dr. ha spiegato che la classificazione come “grave” del disturbo contenuta Per_1 nella certificazione psichiatrica del 2022, “che indubbiamente considera e riflette quanto avvenuto in passato” non può inficiare la validità del parere espresso allo stato attuale: “Si precisa, inoltre, che, sebbene la ricorrente risulti aver presentato in passato alcuni gravi episodi di malattia, che potrebbero forse allora aver avuto andamento subentrate, non risulta anamnesticamente, né è documentato, che ciò si sia ripetuto negli ultimi anni”.
Sotto altro profilo, il consulente ha precisato che: “la necessità di terapia psicofarmacologica cronica, di per sè, non è indice assoluto di deficit funzionale grave, anche perché innumerevoli disturbi psichici che raggiungono un buon compenso psicopatologico e consentono di svolgere una attività lavorativa proficua necessitano di terapia continua. Si rileva, infine, che la nuova documentazione medica depositata (prescrizione psicofarmacologica psichiatrica del 10-2-25) di per sé non dimostra la presenza di un più grave disturbo psicopatologico ed è compatibile con la presenza di una patologia quale quella descritta, parzialmente compensata e di media gravità”.
Né, secondo il consulente, si può pretendere di estrapolare la dizione di necessità di "terapia continua" dal cd 2201 per considerare automaticamente "grave" e totalmente invalidante il disturbo della opponente, senza considerare minimamente la diagnosi alla quale tale codice si riferisce (Disturbi ciclotimici con crisi subentrati o forme croniche gravi, percentuale di invalidità 100%), che, per i motivi ampiamente esposti, non ha ritenuto applicabile nel caso in esame (sul punto : “Ricordo, inoltre, a proposito della "terapia continua", che molti pazienti psichiatrici con quadri clinici di minore gravità rispetto a quello della ricorrente e che godono di benessere psichico e svolgono una vita essenzialmente normale necessitano comunque di terapia psicofarmacologica continua per garantirsi il compenso clinico. Pertanto, la necessità di terapia continua non definisce automaticamente "grave" o totalmente invalidante un disturbo psicopatologico. Specifico, inoltre, di non aver trascurato che la terapia psicofarmacologica in atto nel caso in esame è complessa ed impegnativa e che contribuisce, pertanto, alla valutazione del grado di gravità del disturbo ma non di averla considerata quale elemento estrapolato dal contesto bensì quale uno dei dati nell'ambito del quadro clinico in atto).
Il consulente ha, dunque, confermato le conclusioni in precedenza assunte.
Circa il preteso riconoscimento dello stato di cui al comma 3, art. 3, L.104/92, il consulente ha chiarito che lo stato clinico obiettivo attuale della opponente, in base al quale è necessario dedurre quali siano le sue reali limitazioni e le necessità, attualmente pur presentando limitazioni dell'attività, intesa come esecuzione di compiti e azioni, e restrizioni nella nel coinvolgimento in situazioni di vita, non comporta una minorazione tale da ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, da rendere necessario un intervento permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
In particolare, secondo il CTU l'opponente è capace autonomamente di apprendere, svolgere compiti, comunicare, muoversi, avere cura della propria persona, svolgere attività domestiche, interagire con gli altri, avere una vita sociale, nonostante le dichiarazioni dell'opponente che non hanno trovato riscontro nella realtà clinica obiettiva, attualmente differente da quella obiettivata nella richiamata certificazione dell'11.10. 2022.
In ultima analisi non ricorrono i presupposti per il riconoscimento delle prestazioni invocate a far data dalla domanda amministrativa.
Orbene, non vi è ragione per discostarsi dall'operato del consulente atteso che come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice, con la conseguenza che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Sulla scorta di tali considerazioni, a fronte di una consulenza tecnica d'ufficio articolata, precisa ed approfondita e di argomentate conclusioni del consulente deve, dunque, escludersi la fondatezza della presente opposizione, con conseguente rigetto della stessa.
Le spese processuali non seguono la soccombenza avendo l'opponente comprovato ai sensi dell'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03 – attraverso apposita autocertificazione – di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D. Lgs. n. 115 del 2002. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
rigetta il ricorso in opposizione proposto da ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. con l'atto Parte_1 introduttivo del giudizio.
Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio. CP_2
Così deciso in Cagliari il 3 ottobre 2025 Il Giudice Onorario
(dott.ssa Silvia Sotgia)