TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12521/2024
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
GI Di OL Presidente relatore
AR LL GI
Gianluca Tarantino GI ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 proposto da:
(C.F. Codice CUI Parte_1 C.F._1
, data di nascita 25/08/1996, Paese di provenienza: CAMERUN), parte C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MENNITTO ELENA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 29/11/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 30/11/2024 e adottato dalla Controparte_1 recante diniego della protezione internazionale.
Pag. 1 di 11 Ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero non si è costituito in giudizio né ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 19.3.2025 si è proceduto all'audizione del ricorrente;
all'esito è stata fissata l'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con termine al giorno 17.9.2025 per il deposito di note scritte;
all'esito il GI Istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato davanti alla Commissione in data 30/8/2024, il ricorrente ha allegato di essere cittadino camerunense, nato a [...], nella regione dell'ovest, cresciuto a Loum, regione del Littoral, di etnia e religione cristiano cattolica;
Persona_1 aveva studiato 17 anni a Bandjoun e si era laureato in gestione e contabilità; aveva intrapreso un'attività commerciale propria nella capitale della nazione Yaoundé; aveva lasciato in patria i genitori in vita, attualmente separati, due sorelle ed un fratello;
ha precisato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese per ragioni etniche e politiche, oltre che per disordini e per la guerra che imperversa nelle vicine regioni anglofone;
in dettaglio, ha narrato di aver avviato una propria attività commerciale nella città di Yaoundé e di essere stato minacciato più volte da appartenenti a gruppi etnici e politici rivali rispetto al suo, che gli intimavano di versare loro dei soldi e di abbandonare la zona in cui lavorava;
aveva denunciato tali minacce alla polizia, senza però ottenere risultati in quanto gli stessi organi di polizia avevano consigliato di abbandonare la città; successivamente il proprio negozio era stato incendiato e distrutto e, a distanza di poco tempo, era stato aggredito da un gruppo di 7 persone mentre stava per rientrare nella propria abitazione di sera, venendo colpito anche con delle armi bianche;
aveva denucniato anche questo peiosido, ma la polizia non aveva svolto alcuna attività, ribandendo quanto già affermato circa la necessità di allontanarsi per sfuggire alle violenze dei gruppi rivali;
era stato ricoverato in ospedale, grazie all'intervento di una donna che lo aveva soccorso, e si era quindi trasferito nuovamente presso la cittadina ove viveva la madre ) e poco dopo aveva deciso di abbandonare definitivamente il Per_2 proprio paese, partendo nel mese di aprile 2023 e attraversando il Niger, la Nigeria, l'Algeria
Pag. 2 di 11 e la Tunisia era poi giunto in Italia il 12 dicembre 2023; temeva in caso di rientro di non essere al sicuro presso il proprio paese.
Ascoltato nel corso dell'udienza di comparizione del 19/3/2025, il ricorrente ha riferito che dopo aver avviato l'attività commerciale a Yaoundé, alcune persone avevano chiesto del denaro per proseguire l'attività; chiariva che essendo nato nel villaggio di Baham, nella regione dell'Ovest, villaggio ove viveva anche , oppositore del presidente del Persona_3
CA, non facendo parte del gruppo etnico del Presidente in carica avrebbe dovuto pagare una tangente alle persone della città in cui aveva avviato l'attività commerciale;
poiché l'oppositore del presidente viene da Baham, e avendo quegli uomini identificato il ricorrente come persona proveniente da quel luogo ( poiché il ricorrente aveva dovuto presentare i propri documenti per avviare il negozio, così risultando il cognome del ricorrente, caratteristico della zona da cui proveniva) avevano iniziato a perseguitarlo.
Aveva aggiunto di aver pagato più volte a quei soggetti il denaro richiesto, poiché altrimenti avrebbero distrutto il negozio;
in un'occasione, quando di sera stavo chiudendo il negozio aveva subito un'aggressione con un coltello, probabilmente perché non aveva aderito all'intimazione di fare ritorno nel suo villaggio. Dopo l'aggressione aveva sporto una formale denuncia alla polizia;
successivamente dopo aver lasciato la capitale era tornato dalla madre, dove era stato curato;
in quella zona vi era e vi è una guerra in corso e nel corso dei conflitti era morto il fratello più piccolo;
precisava che la guerra è tra camerunensi francofoni e anglofoni.
La madre aveva poi lasciato quella zona e si era spostata a casa di una sua sorella a Douala, dove non vi sono conflitti in atto;
ha aggiunto di essere in contatto con i familiari, dai quali ha appreso che dove vive la madre non ci sono guerre in atto e in quella zona vivono sia la madre, che il padre, oltre ai fratelli e alle sorelle.
DIRITTO
La protezione internazionale sussidiaria. Non può essere riconosciuta all'odierno ricorrente la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del D.lgs. 251/2007, ossia quella prevista per circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e specificamente, la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Pag. 3 di 11 La narrazione del richiedente non risulta coerente nelle dichiarazioni rese davanti alla
Commissione e in sede giurisdizionale;
in particolare, la descrizione delle vicende più rilevanti che dovrebbero costituire la base su cui si fonda la percezione di esposizione al pericolo di danno grave, in ipotesi di rientro nel paese di origine, è risultata contraddittoria ponendo a raffronto le versioni rese nelle due occasioni in cui il richiedente è stato ascoltato;
oltre a ciò, la narrazione dei fatti storici risulta in contrasto con le informazioni acquisite dal
Tribunale sulla condizione politica e di sicurezza del paese.
Quanto al primo aspetto, la vicenda dell'estorsione subita dal richiedente, della distruzione del proprio negozio e quindi dell'aggressione fisica subita, è stata narrata con modalità del tutto diverse nelle due occasioni, con sovrapposizione di eventi e con inversione logica degli avvenimenti accaduti. Se pur si deve tener conto della drammaticità degli eventi considerati e dei possibili effetti sul ricordo, va per altro verso valutato come, per il grado di istruzione elevato del richiedente (laureato nel suo paese) risulta difficile ipotizzare una palese dissonanza tra le versioni rese davanti alla commissione e, poi, dinanzi al GI designato.
Ciò che, poi, mette in definitiva crisi la credibilità del ricorrente è il totale difetto di concordanza tra la narrazione e le fonti di informazione sul paese di origine;
mentre il richiedente ha incentrato il proprio racconto sull'esistenza di persecuzioni a sfondo etnico, per le vessazioni che avrebbe subito mentre si trovava nella capitale dove sarebbe Per_4 stato fatto oggetto di ripetute minacce e intimidazioni, poi culminate nell'aggressione fisica ai suoi danni, i dati informativi aggiornati e verificati testimoniano l'esistenza di conflitti quali quelli narrati dal richiedente in aree del tutto differenti, concentrate storicamente nelle regioni del Nord Ovest e del Sud Ovest, mentre mancano del tutto riferimenti informativi su analoghi confitti che abbiano dato luogo ad episodi violenti nella regione centrale, ove è situata la capitale.
Del resto, la stessa narrazione del richiedente dà conto dell'esistenza di aree in cui anche attualmente non si registrano conflitti o episodi violenti (come per l'area di Duala, dove vivono ad oggi i familiari del ricorrente e che, per sua stessa ammissione, non presenta alcun profilo di rischio al riguardo).
Ora, in difetto di elementi che consentano di attribuire il necessario carattere di attendibilità alla narrazione del richiedente asilo (dal momento che il richiedente è stato impreciso e ondivago nella descrizione dei fatti, raccontando in modo generico e non circostanziato da
Pag. 4 di 11 un punto di vista spazio-temporale il proprio vissuto, mentre con il ricorso non sono stati offerti e allegati elementi ulteriori utili in tale senso – risultando peraltro riferimenti operato alla posizione del richiedente come proveniente dal Bangladesh, con palese inconferenza degli argomenti illustrati dalla difesa), non può farsi leva sul beneficio dell'onere della prova agevolato ex art. 3 co. 5 D.lgs. 251/20071.
(Segue) sul Paese di provenienza. Con riferimento alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che “[…] la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”2. Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza di parte ricorrente non vive una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia3 e non evidenzia particolari criticità sotto il profilo della sicurezza.
Il CA è caratterizzato da un'eterogenea situazione relativa alla sicurezza. Infatti, il
Paese è afflitto da due violenti conflitti, ben diversi tra loro sia sotto il profilo delle aree di attività, ragioni e interessi del conflitto, sia per quanto riguarda le tattiche utilizzate: in particolare, i principali focolai di violenza si trovano nella regione dell'Extreme-Nord, dove
è attiva l'organizzazione terroristica di ed il secondo nelle regioni del Nord- Per_5
Ouest e del Sud-Ouest segnate dall'intensificarsi delle violenze perpetrate da gruppi separatisti che rivendicano l'indipendenza dell'Ambazonia, zona in cui vive la minoranza anglofona. Quest'ultimo conflitto sta avendo degli effetti anche sulle regioni di Littoral,
Ouest e Centre1. 1 Come noto, poiché spesso colui fugge da persecuzioni non è in grado di fornire la prova di taluni aspetti della propria situazione secondo i comuni canoni (documenti, testimonianze, ecc.), la normativa di recepimento della Direttiva europea 2013/32/UE ha attenuato l'onere probatorio, stabilendo che i fatti allegati sono “considerati veritieri” se: “I. il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
II. ha prodotto tutti i documenti in suo possesso e motivato la mancanza di altri elementi significativi;
III. le dichiarazioni sono coerenti e plausibili e non contraddittorie con altre informazioni di cui si dispone;
IV. la domanda è stata presentata prima possibile, salvo giustificato motivo per ritardarla;
V. dai riscontri effettuati, il richiedente è, in generale, attendibile”.
Pag. 5 di 11 Pertanto, la situazione del deve essere analizzata prendendo in considerazione Per_6 le diverse aree geografiche del paese, essendo differenti le condizioni di sicurezza e le criticità nelle diverse aree del Paese, e considerato che la situazione globale del Paese non rappresenta comunque un contesto che possa qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
In particolare, le regioni di Nord, Est, Centro e Sud non risultano Per_7 interessate da situazioni di conflitto. Secondo quanto riportato dall'UNOCHA, le atre parti del CA (oltre all'Estremo Nord, Sud-Ovest e Nord-Ovest) rimangono stabili e offrono una relativa sicurezza, accogliendo quindi molti rifugiati e sfollati interni provenienti da altre regioni (comprese le persone delle regioni del Nord Ovest e del Sud
Ovest in fuga dalla violenza) e dei paesi vicini. Tuttavia, si è registrato un aumento degli incidenti tra cui criminalità urbana, rapimenti, fenomeno dei rapinatori e scontri tra comunità. Alcuni incidenti, come i rapimenti, sono segnalati principalmente nell'area di confine con la Repubblica Centrafricana ma le operazioni di sicurezza condotte dalle forze di difesa e di sicurezza camerunesi nelle aree di confine della Repubblica centrafricana hanno portato a una diminuzione dell'insicurezza in queste aree. Inoltre, la perdita di posti di lavoro e di reddito a causa delle misure adottate dal governo per combattere il COVID-
19 rappresenta un'ulteriore minaccia alla sicurezza, soprattutto nelle principali città, in quanto potrebbe incoraggiare il banditismo in assenza di misure di mitigazione.2
Dai dati ACLED, le regioni del Nord, Est e Sud non hanno registrato alcun evento violento per il 2020, mentre la regione di ne ha registrati 2 che hanno causato la morte di Per_7
2 civile (4 esplosioni e 7 episodi di violenza contro i civili) e la regione del Centro 11 che hanno causato la morte di 2 civili (1 battaglia, 1 episodio di violenza contro i civili).3
Nel 2021, ACLED registra nella regione Est 1 episodio di violenza contro i civili senza vittime, ad 1 battaglia che ha causato 1 vittima, al Centro 8 eventi violenti (1 Per_7 battaglia, 1 esplosione e 6 episodio di violenza contro i civili) che hanno causato 20 vittime,
a Nord 4 eventi violenti (2battaglia e 2 episodio di violenza contro i civili) che hanno causato 3 vittime e a Sud 1 episodio di violenza contro i civili senza vittime. 4
Dal 01/01/2024 al 18/04/2025 ACLED ha registrato nella regione del Centro sei episodi di violenza contro i civili e una battaglia, che hanno provocato quattro vittime5.
Pag. 6 di 11 riporta i seguenti dati aggiornati ad ottobre 2021 con riferimento al numero i CP_2 rifugiati e sfollati interni ospitati nelle regioni: ospita 71.086 rifugiati Per_7 centrafricani, 1.258 rifugiati nigeriani e 5.301 sfollati interni;
il Centro ospita 10.601 rifugiati centrafricani, 9 rifugiati nigeriani;
l'Est ospita 207.120 rifugiati centrafricani;
il Nord ospita
36.541 rifugiati centrafricani, 2467 rifugiati nigeriani e 157 rifugiati di altre nazionalità.6
L'afflusso dei rifugiati provenienti dalla Repubblica esercita una pressione significativa sulle risorse naturali e sui servizi locali, acuendo le fragilità già presenti7.
Alla luce delle informazioni ottenute, nonostante le regioni di Nord, Est, Per_7
Centro e Sud ospitano un grande numero di rifugiati e sfollati interni, non è rinvenibile una situazione di conflitto armato con violenza indiscriminata nei confronti dei civili, ai sensi dell'art. 14, lett. c) del D.lgs. 251/2007 e non sussiste pertanto il rischio effettivo che il ricorrente, in caso di rientro nella sua zona di provenienza, possa subire gravi minacce alla propria vita o incolumità.
Non ricorrono, in conclusione, i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione sussidiaria.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art.
19, comma 1.1. T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis - Quanto alla domanda per il riconoscimento della protezione speciale, anzitutto va osservato che nel caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U.
Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso, però, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, la sua posizione personale deve essere attentamente vagliata. Si tratta, infatti, di riconoscere o meno un diritto fondamentale dell'essere umano, tutelato ai sensi dell'art. 7 Carta dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili in parte direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6
D.l.gs. 286/1998, con riguardo alle Convenzioni internazionali, che quindi impongono di
Pag. 7 di 11 valutare la posizione del ricorrente direttamente sulla base di queste norme internazionali e, quindi, pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario4.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte: “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”5. Dunque, nel caso di specie occorre verificare se sussistano i presupposti normativi sovranazionali, come ribadito direttamente applicabili dal GI, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.l.gs. 286/1998.
(Segue) Integrazione lavorativa. Con riguardo all'integrazione lavorativa, occorre ricordare che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale. “Non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”6.
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato al ricorso e depositato:
- un modello Unilav relativo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato presso la ditta valido dal 05.04.24 al 30.06.24; Parte_2
- un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la società dal Parte_3
6/8/2024 al 6/10/2024, con la qualifica di lavapiatti, prorogato prima sino al 6/2/2025 e poi sino al 5/8/2025;
- le buste-paga relative al predetto rapporto di lavoro, per i mesi di agosto, settembre, novembre e dicembre 2024, per un importo complessivo di € 2.070 circa;
Pag. 8 di 11 - le buste-paga relative al predetto rapporto di lavoro, dal mese di gennaio sino al mese di agosto 2025, per un importo complessivo di € 6.076 circa.
Con riferimento alla produzione di , alla luce dei più recenti arresti della Suprema Pt_4
Corte7, tali documenti possono ritenersi un indice significativo di integrazione, a patto anche di considerare gli ulteriori elementi prodotti in ordine all'attività lavorativa (come nella specie avvenuto, per le corrispondenti buste paga) e considerato in ogni caso il potere ufficioso di svolgere accertamenti sulla condizione lavorativa della parte8.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Con riguardo agli altri elementi offerti in ordine alla sua integrazione, va osservato che in linea di principio sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana9, lo svolgimento di attività volontariato10, i legami sociali e familiari11; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo. 7 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa”. Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022), n.6111 8 “In tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione " , che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni Pt_4 inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10371 del 18/04/2023 (Rv. 667895 - 01) 9 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 10 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 11 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protez/ione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare
Pag. 9 di 11 Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve anche considerarsi il fattore tempo, in relazione alla storia personale del soggetto, dal momento che l'assenza di legami con il paese di origine è un altro dei parametri normativi e può costituire indice di un effettivo radicamento sociale e, soprattutto, della circostanza che l'allontanamento violerebbe il diritto al rispetto della vita privata qualora essa abbia quale unico luogo di riferimento il territorio nazionale.
Il GI deve valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute12.
Ora, nel caso di specie il ricorrente ha prodotto - attestato di partecipazione al corso di conduzione di carrelli industriali del mese di giugno dell'anno 2024 e l'attestato di conseguimento della certificazione A2 relativa alla lingua italiana, rilasciata dall'Università degli studi di Siena.
Si tratta di documenti che attestano un significativo impegno di integrazione sociale, mediante l'apprendimento della lingua italiana, necessario per potere integrarsi con la popolazione e nell'ambito dell'ambiente di lavoro, oltra la ricerca di esperienze qualificanti per l'offerta sul mercato del lavoro.
In definitiva, considerando complessivamente la documentazione prodotta, può ritenersi dimostrato che il ricorrente abbia avviato un effettivo percorso di integrazione di integrazione sia lavorativa che sociale;
conseguentemente, è possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente, ex artt. 7 e 8 CEDU, nel caso di rientro forzoso in patria.
La domanda di riconoscimento della protezione speciale va, quindi, accolta.
Pronunce accessorie. Per le ragioni sopra esposte la domanda va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 12 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400
Pag. 10 di 11 contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (cfr. da ultimo, Cass. S.U. 24413/2021).
Con riguardo al patrocinio a spese dello Stato, ne va confermata l'ammissione disposta in via provvisoria dal locale COA, provvedendo con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA per le spese del giudizio.
Così deciso in Bari13, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
GI Di OL
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji. 3 Sentenza Diakité del 30.1.2014. 4 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 5 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 6 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 13 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP, dott. Persona_8
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
GI Di OL Presidente relatore
AR LL GI
Gianluca Tarantino GI ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 proposto da:
(C.F. Codice CUI Parte_1 C.F._1
, data di nascita 25/08/1996, Paese di provenienza: CAMERUN), parte C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MENNITTO ELENA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 29/11/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 30/11/2024 e adottato dalla Controparte_1 recante diniego della protezione internazionale.
Pag. 1 di 11 Ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero non si è costituito in giudizio né ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 19.3.2025 si è proceduto all'audizione del ricorrente;
all'esito è stata fissata l'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con termine al giorno 17.9.2025 per il deposito di note scritte;
all'esito il GI Istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato davanti alla Commissione in data 30/8/2024, il ricorrente ha allegato di essere cittadino camerunense, nato a [...], nella regione dell'ovest, cresciuto a Loum, regione del Littoral, di etnia e religione cristiano cattolica;
Persona_1 aveva studiato 17 anni a Bandjoun e si era laureato in gestione e contabilità; aveva intrapreso un'attività commerciale propria nella capitale della nazione Yaoundé; aveva lasciato in patria i genitori in vita, attualmente separati, due sorelle ed un fratello;
ha precisato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese per ragioni etniche e politiche, oltre che per disordini e per la guerra che imperversa nelle vicine regioni anglofone;
in dettaglio, ha narrato di aver avviato una propria attività commerciale nella città di Yaoundé e di essere stato minacciato più volte da appartenenti a gruppi etnici e politici rivali rispetto al suo, che gli intimavano di versare loro dei soldi e di abbandonare la zona in cui lavorava;
aveva denunciato tali minacce alla polizia, senza però ottenere risultati in quanto gli stessi organi di polizia avevano consigliato di abbandonare la città; successivamente il proprio negozio era stato incendiato e distrutto e, a distanza di poco tempo, era stato aggredito da un gruppo di 7 persone mentre stava per rientrare nella propria abitazione di sera, venendo colpito anche con delle armi bianche;
aveva denucniato anche questo peiosido, ma la polizia non aveva svolto alcuna attività, ribandendo quanto già affermato circa la necessità di allontanarsi per sfuggire alle violenze dei gruppi rivali;
era stato ricoverato in ospedale, grazie all'intervento di una donna che lo aveva soccorso, e si era quindi trasferito nuovamente presso la cittadina ove viveva la madre ) e poco dopo aveva deciso di abbandonare definitivamente il Per_2 proprio paese, partendo nel mese di aprile 2023 e attraversando il Niger, la Nigeria, l'Algeria
Pag. 2 di 11 e la Tunisia era poi giunto in Italia il 12 dicembre 2023; temeva in caso di rientro di non essere al sicuro presso il proprio paese.
Ascoltato nel corso dell'udienza di comparizione del 19/3/2025, il ricorrente ha riferito che dopo aver avviato l'attività commerciale a Yaoundé, alcune persone avevano chiesto del denaro per proseguire l'attività; chiariva che essendo nato nel villaggio di Baham, nella regione dell'Ovest, villaggio ove viveva anche , oppositore del presidente del Persona_3
CA, non facendo parte del gruppo etnico del Presidente in carica avrebbe dovuto pagare una tangente alle persone della città in cui aveva avviato l'attività commerciale;
poiché l'oppositore del presidente viene da Baham, e avendo quegli uomini identificato il ricorrente come persona proveniente da quel luogo ( poiché il ricorrente aveva dovuto presentare i propri documenti per avviare il negozio, così risultando il cognome del ricorrente, caratteristico della zona da cui proveniva) avevano iniziato a perseguitarlo.
Aveva aggiunto di aver pagato più volte a quei soggetti il denaro richiesto, poiché altrimenti avrebbero distrutto il negozio;
in un'occasione, quando di sera stavo chiudendo il negozio aveva subito un'aggressione con un coltello, probabilmente perché non aveva aderito all'intimazione di fare ritorno nel suo villaggio. Dopo l'aggressione aveva sporto una formale denuncia alla polizia;
successivamente dopo aver lasciato la capitale era tornato dalla madre, dove era stato curato;
in quella zona vi era e vi è una guerra in corso e nel corso dei conflitti era morto il fratello più piccolo;
precisava che la guerra è tra camerunensi francofoni e anglofoni.
La madre aveva poi lasciato quella zona e si era spostata a casa di una sua sorella a Douala, dove non vi sono conflitti in atto;
ha aggiunto di essere in contatto con i familiari, dai quali ha appreso che dove vive la madre non ci sono guerre in atto e in quella zona vivono sia la madre, che il padre, oltre ai fratelli e alle sorelle.
DIRITTO
La protezione internazionale sussidiaria. Non può essere riconosciuta all'odierno ricorrente la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del D.lgs. 251/2007, ossia quella prevista per circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e specificamente, la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Pag. 3 di 11 La narrazione del richiedente non risulta coerente nelle dichiarazioni rese davanti alla
Commissione e in sede giurisdizionale;
in particolare, la descrizione delle vicende più rilevanti che dovrebbero costituire la base su cui si fonda la percezione di esposizione al pericolo di danno grave, in ipotesi di rientro nel paese di origine, è risultata contraddittoria ponendo a raffronto le versioni rese nelle due occasioni in cui il richiedente è stato ascoltato;
oltre a ciò, la narrazione dei fatti storici risulta in contrasto con le informazioni acquisite dal
Tribunale sulla condizione politica e di sicurezza del paese.
Quanto al primo aspetto, la vicenda dell'estorsione subita dal richiedente, della distruzione del proprio negozio e quindi dell'aggressione fisica subita, è stata narrata con modalità del tutto diverse nelle due occasioni, con sovrapposizione di eventi e con inversione logica degli avvenimenti accaduti. Se pur si deve tener conto della drammaticità degli eventi considerati e dei possibili effetti sul ricordo, va per altro verso valutato come, per il grado di istruzione elevato del richiedente (laureato nel suo paese) risulta difficile ipotizzare una palese dissonanza tra le versioni rese davanti alla commissione e, poi, dinanzi al GI designato.
Ciò che, poi, mette in definitiva crisi la credibilità del ricorrente è il totale difetto di concordanza tra la narrazione e le fonti di informazione sul paese di origine;
mentre il richiedente ha incentrato il proprio racconto sull'esistenza di persecuzioni a sfondo etnico, per le vessazioni che avrebbe subito mentre si trovava nella capitale dove sarebbe Per_4 stato fatto oggetto di ripetute minacce e intimidazioni, poi culminate nell'aggressione fisica ai suoi danni, i dati informativi aggiornati e verificati testimoniano l'esistenza di conflitti quali quelli narrati dal richiedente in aree del tutto differenti, concentrate storicamente nelle regioni del Nord Ovest e del Sud Ovest, mentre mancano del tutto riferimenti informativi su analoghi confitti che abbiano dato luogo ad episodi violenti nella regione centrale, ove è situata la capitale.
Del resto, la stessa narrazione del richiedente dà conto dell'esistenza di aree in cui anche attualmente non si registrano conflitti o episodi violenti (come per l'area di Duala, dove vivono ad oggi i familiari del ricorrente e che, per sua stessa ammissione, non presenta alcun profilo di rischio al riguardo).
Ora, in difetto di elementi che consentano di attribuire il necessario carattere di attendibilità alla narrazione del richiedente asilo (dal momento che il richiedente è stato impreciso e ondivago nella descrizione dei fatti, raccontando in modo generico e non circostanziato da
Pag. 4 di 11 un punto di vista spazio-temporale il proprio vissuto, mentre con il ricorso non sono stati offerti e allegati elementi ulteriori utili in tale senso – risultando peraltro riferimenti operato alla posizione del richiedente come proveniente dal Bangladesh, con palese inconferenza degli argomenti illustrati dalla difesa), non può farsi leva sul beneficio dell'onere della prova agevolato ex art. 3 co. 5 D.lgs. 251/20071.
(Segue) sul Paese di provenienza. Con riferimento alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che “[…] la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”2. Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza di parte ricorrente non vive una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia3 e non evidenzia particolari criticità sotto il profilo della sicurezza.
Il CA è caratterizzato da un'eterogenea situazione relativa alla sicurezza. Infatti, il
Paese è afflitto da due violenti conflitti, ben diversi tra loro sia sotto il profilo delle aree di attività, ragioni e interessi del conflitto, sia per quanto riguarda le tattiche utilizzate: in particolare, i principali focolai di violenza si trovano nella regione dell'Extreme-Nord, dove
è attiva l'organizzazione terroristica di ed il secondo nelle regioni del Nord- Per_5
Ouest e del Sud-Ouest segnate dall'intensificarsi delle violenze perpetrate da gruppi separatisti che rivendicano l'indipendenza dell'Ambazonia, zona in cui vive la minoranza anglofona. Quest'ultimo conflitto sta avendo degli effetti anche sulle regioni di Littoral,
Ouest e Centre1. 1 Come noto, poiché spesso colui fugge da persecuzioni non è in grado di fornire la prova di taluni aspetti della propria situazione secondo i comuni canoni (documenti, testimonianze, ecc.), la normativa di recepimento della Direttiva europea 2013/32/UE ha attenuato l'onere probatorio, stabilendo che i fatti allegati sono “considerati veritieri” se: “I. il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
II. ha prodotto tutti i documenti in suo possesso e motivato la mancanza di altri elementi significativi;
III. le dichiarazioni sono coerenti e plausibili e non contraddittorie con altre informazioni di cui si dispone;
IV. la domanda è stata presentata prima possibile, salvo giustificato motivo per ritardarla;
V. dai riscontri effettuati, il richiedente è, in generale, attendibile”.
Pag. 5 di 11 Pertanto, la situazione del deve essere analizzata prendendo in considerazione Per_6 le diverse aree geografiche del paese, essendo differenti le condizioni di sicurezza e le criticità nelle diverse aree del Paese, e considerato che la situazione globale del Paese non rappresenta comunque un contesto che possa qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
In particolare, le regioni di Nord, Est, Centro e Sud non risultano Per_7 interessate da situazioni di conflitto. Secondo quanto riportato dall'UNOCHA, le atre parti del CA (oltre all'Estremo Nord, Sud-Ovest e Nord-Ovest) rimangono stabili e offrono una relativa sicurezza, accogliendo quindi molti rifugiati e sfollati interni provenienti da altre regioni (comprese le persone delle regioni del Nord Ovest e del Sud
Ovest in fuga dalla violenza) e dei paesi vicini. Tuttavia, si è registrato un aumento degli incidenti tra cui criminalità urbana, rapimenti, fenomeno dei rapinatori e scontri tra comunità. Alcuni incidenti, come i rapimenti, sono segnalati principalmente nell'area di confine con la Repubblica Centrafricana ma le operazioni di sicurezza condotte dalle forze di difesa e di sicurezza camerunesi nelle aree di confine della Repubblica centrafricana hanno portato a una diminuzione dell'insicurezza in queste aree. Inoltre, la perdita di posti di lavoro e di reddito a causa delle misure adottate dal governo per combattere il COVID-
19 rappresenta un'ulteriore minaccia alla sicurezza, soprattutto nelle principali città, in quanto potrebbe incoraggiare il banditismo in assenza di misure di mitigazione.2
Dai dati ACLED, le regioni del Nord, Est e Sud non hanno registrato alcun evento violento per il 2020, mentre la regione di ne ha registrati 2 che hanno causato la morte di Per_7
2 civile (4 esplosioni e 7 episodi di violenza contro i civili) e la regione del Centro 11 che hanno causato la morte di 2 civili (1 battaglia, 1 episodio di violenza contro i civili).3
Nel 2021, ACLED registra nella regione Est 1 episodio di violenza contro i civili senza vittime, ad 1 battaglia che ha causato 1 vittima, al Centro 8 eventi violenti (1 Per_7 battaglia, 1 esplosione e 6 episodio di violenza contro i civili) che hanno causato 20 vittime,
a Nord 4 eventi violenti (2battaglia e 2 episodio di violenza contro i civili) che hanno causato 3 vittime e a Sud 1 episodio di violenza contro i civili senza vittime. 4
Dal 01/01/2024 al 18/04/2025 ACLED ha registrato nella regione del Centro sei episodi di violenza contro i civili e una battaglia, che hanno provocato quattro vittime5.
Pag. 6 di 11 riporta i seguenti dati aggiornati ad ottobre 2021 con riferimento al numero i CP_2 rifugiati e sfollati interni ospitati nelle regioni: ospita 71.086 rifugiati Per_7 centrafricani, 1.258 rifugiati nigeriani e 5.301 sfollati interni;
il Centro ospita 10.601 rifugiati centrafricani, 9 rifugiati nigeriani;
l'Est ospita 207.120 rifugiati centrafricani;
il Nord ospita
36.541 rifugiati centrafricani, 2467 rifugiati nigeriani e 157 rifugiati di altre nazionalità.6
L'afflusso dei rifugiati provenienti dalla Repubblica esercita una pressione significativa sulle risorse naturali e sui servizi locali, acuendo le fragilità già presenti7.
Alla luce delle informazioni ottenute, nonostante le regioni di Nord, Est, Per_7
Centro e Sud ospitano un grande numero di rifugiati e sfollati interni, non è rinvenibile una situazione di conflitto armato con violenza indiscriminata nei confronti dei civili, ai sensi dell'art. 14, lett. c) del D.lgs. 251/2007 e non sussiste pertanto il rischio effettivo che il ricorrente, in caso di rientro nella sua zona di provenienza, possa subire gravi minacce alla propria vita o incolumità.
Non ricorrono, in conclusione, i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione sussidiaria.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art.
19, comma 1.1. T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis - Quanto alla domanda per il riconoscimento della protezione speciale, anzitutto va osservato che nel caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U.
Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso, però, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, la sua posizione personale deve essere attentamente vagliata. Si tratta, infatti, di riconoscere o meno un diritto fondamentale dell'essere umano, tutelato ai sensi dell'art. 7 Carta dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili in parte direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6
D.l.gs. 286/1998, con riguardo alle Convenzioni internazionali, che quindi impongono di
Pag. 7 di 11 valutare la posizione del ricorrente direttamente sulla base di queste norme internazionali e, quindi, pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario4.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte: “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”5. Dunque, nel caso di specie occorre verificare se sussistano i presupposti normativi sovranazionali, come ribadito direttamente applicabili dal GI, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.l.gs. 286/1998.
(Segue) Integrazione lavorativa. Con riguardo all'integrazione lavorativa, occorre ricordare che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale. “Non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”6.
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato al ricorso e depositato:
- un modello Unilav relativo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato presso la ditta valido dal 05.04.24 al 30.06.24; Parte_2
- un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la società dal Parte_3
6/8/2024 al 6/10/2024, con la qualifica di lavapiatti, prorogato prima sino al 6/2/2025 e poi sino al 5/8/2025;
- le buste-paga relative al predetto rapporto di lavoro, per i mesi di agosto, settembre, novembre e dicembre 2024, per un importo complessivo di € 2.070 circa;
Pag. 8 di 11 - le buste-paga relative al predetto rapporto di lavoro, dal mese di gennaio sino al mese di agosto 2025, per un importo complessivo di € 6.076 circa.
Con riferimento alla produzione di , alla luce dei più recenti arresti della Suprema Pt_4
Corte7, tali documenti possono ritenersi un indice significativo di integrazione, a patto anche di considerare gli ulteriori elementi prodotti in ordine all'attività lavorativa (come nella specie avvenuto, per le corrispondenti buste paga) e considerato in ogni caso il potere ufficioso di svolgere accertamenti sulla condizione lavorativa della parte8.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Con riguardo agli altri elementi offerti in ordine alla sua integrazione, va osservato che in linea di principio sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana9, lo svolgimento di attività volontariato10, i legami sociali e familiari11; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo. 7 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa”. Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022), n.6111 8 “In tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione " , che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni Pt_4 inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10371 del 18/04/2023 (Rv. 667895 - 01) 9 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 10 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 11 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protez/ione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare
Pag. 9 di 11 Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve anche considerarsi il fattore tempo, in relazione alla storia personale del soggetto, dal momento che l'assenza di legami con il paese di origine è un altro dei parametri normativi e può costituire indice di un effettivo radicamento sociale e, soprattutto, della circostanza che l'allontanamento violerebbe il diritto al rispetto della vita privata qualora essa abbia quale unico luogo di riferimento il territorio nazionale.
Il GI deve valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute12.
Ora, nel caso di specie il ricorrente ha prodotto - attestato di partecipazione al corso di conduzione di carrelli industriali del mese di giugno dell'anno 2024 e l'attestato di conseguimento della certificazione A2 relativa alla lingua italiana, rilasciata dall'Università degli studi di Siena.
Si tratta di documenti che attestano un significativo impegno di integrazione sociale, mediante l'apprendimento della lingua italiana, necessario per potere integrarsi con la popolazione e nell'ambito dell'ambiente di lavoro, oltra la ricerca di esperienze qualificanti per l'offerta sul mercato del lavoro.
In definitiva, considerando complessivamente la documentazione prodotta, può ritenersi dimostrato che il ricorrente abbia avviato un effettivo percorso di integrazione di integrazione sia lavorativa che sociale;
conseguentemente, è possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente, ex artt. 7 e 8 CEDU, nel caso di rientro forzoso in patria.
La domanda di riconoscimento della protezione speciale va, quindi, accolta.
Pronunce accessorie. Per le ragioni sopra esposte la domanda va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 12 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400
Pag. 10 di 11 contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (cfr. da ultimo, Cass. S.U. 24413/2021).
Con riguardo al patrocinio a spese dello Stato, ne va confermata l'ammissione disposta in via provvisoria dal locale COA, provvedendo con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA per le spese del giudizio.
Così deciso in Bari13, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
GI Di OL
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji. 3 Sentenza Diakité del 30.1.2014. 4 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 5 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 6 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 13 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP, dott. Persona_8