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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2795/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte - Presidente rel.
Dott. Adriana Cassano Cicuto - Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2795/2024 r.g. promossa da
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Milano, via San Tommaso n. 5, rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Andrea Auletta (C.F. – fax 031272983 C.F._1 [...]
e dall'avv. Roberto Marconi (C.F. Email_1 C.F._2
fax 0255190437), presso quest'ultimo elettivamente Email_2
domiciliata in Milano, via Priv. C. Battisti n.
1. appellante contro
(C.F. e Partita IVA ) in persona legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_2
tante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Antonino Controparte_2
Zagra (C.F. – pec: e Cristiano C.F._3 Email_3
Bacchini (C.F. - pec: del Fo- C.F._4 Email_4
ro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni Antonino
Zagra sito in 20144 Milano, via Lanzone 31
- appellata -
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza e/o domanda, revocare la sentenza appellata nella parte in cui condanna la alla rifusione delle spese di Parte_1
lite nei confronti della dichiarandole pertanto irripetibili e condannando l'appellata CP_1
stessa alla relativa restituzione, per l'importo di € 7.774,00 con maggiorazione degli interessi legali a decorrere dalla data del pagamento fino alla notifica della presente citazione e con gli interessi di cui all'art. 1284 IV co. c.p.c. per il periodo successivo fino al saldo.
Vinte le spese del grado.
L'appellata CP_1 in via preliminare: dichiarare l'appello proposto da inammissibile a norma Parte_1 dell'348-bis cpc ed a norma di legge;
nel merito in via principale rigettare, perché chiaramente infondato in fatto e in diritto,
l'appello proposto da e (ogni avversa domanda, eccezione ed istanza rigetta- Parte_1
te) e confermare la impugnata sentenza Tribunale di Milano N. 2545/24 resa nel giudizio R.G.
3947/2023 dott.ssa Laura Cesira Stella pubblicata in data 7 marzo 2024 nelle parti appellate da laddove occorra anche con diversa motivazione;
Parte_1
In ogni caso: con refusione dei compensi professionali relativi al presente grado di giudizio ol- tre rimborso spese generali 15%, oltre CPA 4% e IVA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 11749/19 il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda pro- posta da (promittente venditore), dichiarava risolto, per inadempimento della Parte_3
promissaria acquirente (subentrata, a seguito di cessione del contratto, nella posizione CP_3 dell'originaria promissaria acquirente Habitat 2009), il contratto preliminare di compravendita di un immobile sito nel Comune di Cipressa (IM) stipulato il 17/7/2013.
2. Avverso detta sentenza (già proponeva opposizione di ter- Parte_1 CP_4
zo ex art. 404 c.p.c. con citazione notificata a nonché a e Parte_3 Parte_4
questi ultimi due quali soci di nelle more cancellata dal registro delle CP_1 CP_3
imprese. L'opponente deduceva che le aveva ceduto il contratto con scrittura privata CP_3
29/5/2014 e chiedeva che la revoca della sentenza pronunciata nella causa tra e Pt_3 [...]
CP_ o, comunque, che la sentenza fosse dichiarata a sé inopponibile. In via subordinata, sul pagina 2 di 5 rilievo che aveva chiesto la risoluzione del contratto preliminare di compravendita e Pt_3
non aveva esercitato il recesso ex art. 1385 c.c. e che, pertanto, non aveva diritto a trattenere la caparra, ne chiedeva la condanna alla restituzione della caparra stessa.
3. Nella contumacia di si costituivano in giudizio e Parte_4 Parte_3
chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice. CP_1
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2545 del 7/3/2024 dichiarava inammissibili e comunque infondate le domande proposte da dalla e la condannava alla rifu- Parte_1
sione delle spese in favore di e di Pt_3 CP_1
5. Avverso tale sentenza ha interposto appello dolendosi della condanna Parte_1
alla rifusione delle spese in favore di CP_1
5.1 L'appellante deduce che è stata evocata in giudizio solo quale litisconsorte CP_1
necessaria del giudizio di impugnazione ex art. 404 c.p.c. e che contro la stessa non è stata pro- posta alcuna domanda, con la conseguenza che, nei confronti di detta convenuta, essa appellan- te non può considerarsi soccombente. L'attività processuale svolta da secondo CP_1
l'appellante, è stata totalmente inutile e, come tale, non comporta il diritto alla rifusione delle spese.
6. L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Deduce che la condanna alle spese trova il proprio presupposto nel fatto stesso di avere evocato in giudizio una parte per valere una pretesa infondata. L'ingiustificata o comunque non necessaria evoca- zione in giudizio di un soggetto, anche se non destinatario di alcuna domanda, impone alla par- te che l'abbia effettuata, ove sia risultata soccombente, di rimborsare al chiamato le spese pro- cessuali sostenute in funzione della costituzione e difesa nel giudizio medesimo, atteso che, ove questi non scelga di restare contumace (assumendo il rischio di provvedimenti pregiudi- zievoli nei suoi confronti), la sua costituzione in giudizio a mezzo di un difensore (con i conse- quenziali oneri economici) trova il proprio presupposto nel fatto stesso di essere stato evocato in giudizio, e non già in quello di essersi vista indirizzare una specifica domanda.
7. All'esito della trattazione, la causa è stata rinviata all'udienza del 13/5/2025 alla quale è stata rimessa in decisione.
*****
8. L'opposizione di terzo a norma dell'art. 404, 1° comma c.p.c., costituendo un'impugna- zione della decisione contro la quale è proposta comporta il litisconsorzio necessario fra tutte le pagina 3 di 5 parti del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata (Cass. n. 6416/1998). La notifica dell'impugnazione, pertanto, fa assumere la qualità di parte (del giudizio di opposizione ex art. 404 c.p.c.) a tutte le parti del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, anche a quelle nei confronti delle quali non sono proposte domande. A queste, pertanto, devono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata (v., con riferimento all'obbligo di colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata di rimborsare le spese al litiscon- sorte processuale - nella fattispecie presa in considerazione dal S.C. il chiamato in garanzia - nei cui confronti, nel giudizio di impugnazione, non sono proposte domande da alcuna parte,
Cass. n. 7401/2016).
9. Non può, inoltre, farsi a meno di osservare:
- che ha notificato l'atto di impugnazione ex art. 404 c.p.c. a quale Parte_1 CP_5
socia in tesi succeduta nella posizione di - società, cancellata dal registro delle im- CP_3
prese nel gennaio 2022, che, quale promissaria acquirente, le aveva ceduto il contratto pre- liminare di compravendita - assumendo che il promittente venditore aveva erroneamente convenuto in giudizio, nel procedimento conclusosi con la sentenza impugnata con la quale
è stata dichiarata la risoluzione del contratto, CP_3
- che nel costituirsi in giudizio, ha immediatamente eccepito sia l'inammissibilità CP_5 dell'impugnazione che, sotto diversi profili, il proprio difetto di legittimazione passiva.
10. nel corso del giudizio di primo grado, ha contestato, con la memoria di Parte_1
replica, la linea difensiva tenuta di assumendo che la stessa “non aveva alcun inte- CP_5 resse a costituirsi in giudizio”. Di fatto si è determinata una contrapposizione di domande che ha trovato causa nell'impugnazione ex art. 404 c.p.c. proposta dall'odierna appellante. La con- troversia, in altri termini, è stata causata dalla proposizione, da parte di di Parte_1
un'impugnazione inammissibile, sicché correttamente il primo giudice ha ritenuto la stessa
[...]
soccombente anche nei confronti di Parte_5 CP_5
11. Le spese del grado seguono la soccombenza. Nella liquidazione si deve considerare che il valore della controversia va fissato sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto ri- chiesto con l'atto di impugnazione della sentenza, sicché ove il giudizio di secondo grado, co- me nel caso in esame, ha per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale som-
pagina 4 di 5 ma il disputatum posto all'esame del giudice di appello (cfr., da ultimo, Cass. n. 18465/2024).
Le spese, avuto riguardo all'oggetto limitato del giudizio, alla non complessità delle questioni e all'assenza di fase istruttoria sono liquidate in dispositivo con applicazione di valori compresi tra i minimi e i medi. Deve darsi atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 2545/24 del 6-7/3/2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che liquida in €
4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 21 maggio 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte - Presidente rel.
Dott. Adriana Cassano Cicuto - Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2795/2024 r.g. promossa da
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Milano, via San Tommaso n. 5, rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Andrea Auletta (C.F. – fax 031272983 C.F._1 [...]
e dall'avv. Roberto Marconi (C.F. Email_1 C.F._2
fax 0255190437), presso quest'ultimo elettivamente Email_2
domiciliata in Milano, via Priv. C. Battisti n.
1. appellante contro
(C.F. e Partita IVA ) in persona legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_2
tante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Antonino Controparte_2
Zagra (C.F. – pec: e Cristiano C.F._3 Email_3
Bacchini (C.F. - pec: del Fo- C.F._4 Email_4
ro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni Antonino
Zagra sito in 20144 Milano, via Lanzone 31
- appellata -
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza e/o domanda, revocare la sentenza appellata nella parte in cui condanna la alla rifusione delle spese di Parte_1
lite nei confronti della dichiarandole pertanto irripetibili e condannando l'appellata CP_1
stessa alla relativa restituzione, per l'importo di € 7.774,00 con maggiorazione degli interessi legali a decorrere dalla data del pagamento fino alla notifica della presente citazione e con gli interessi di cui all'art. 1284 IV co. c.p.c. per il periodo successivo fino al saldo.
Vinte le spese del grado.
L'appellata CP_1 in via preliminare: dichiarare l'appello proposto da inammissibile a norma Parte_1 dell'348-bis cpc ed a norma di legge;
nel merito in via principale rigettare, perché chiaramente infondato in fatto e in diritto,
l'appello proposto da e (ogni avversa domanda, eccezione ed istanza rigetta- Parte_1
te) e confermare la impugnata sentenza Tribunale di Milano N. 2545/24 resa nel giudizio R.G.
3947/2023 dott.ssa Laura Cesira Stella pubblicata in data 7 marzo 2024 nelle parti appellate da laddove occorra anche con diversa motivazione;
Parte_1
In ogni caso: con refusione dei compensi professionali relativi al presente grado di giudizio ol- tre rimborso spese generali 15%, oltre CPA 4% e IVA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 11749/19 il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda pro- posta da (promittente venditore), dichiarava risolto, per inadempimento della Parte_3
promissaria acquirente (subentrata, a seguito di cessione del contratto, nella posizione CP_3 dell'originaria promissaria acquirente Habitat 2009), il contratto preliminare di compravendita di un immobile sito nel Comune di Cipressa (IM) stipulato il 17/7/2013.
2. Avverso detta sentenza (già proponeva opposizione di ter- Parte_1 CP_4
zo ex art. 404 c.p.c. con citazione notificata a nonché a e Parte_3 Parte_4
questi ultimi due quali soci di nelle more cancellata dal registro delle CP_1 CP_3
imprese. L'opponente deduceva che le aveva ceduto il contratto con scrittura privata CP_3
29/5/2014 e chiedeva che la revoca della sentenza pronunciata nella causa tra e Pt_3 [...]
CP_ o, comunque, che la sentenza fosse dichiarata a sé inopponibile. In via subordinata, sul pagina 2 di 5 rilievo che aveva chiesto la risoluzione del contratto preliminare di compravendita e Pt_3
non aveva esercitato il recesso ex art. 1385 c.c. e che, pertanto, non aveva diritto a trattenere la caparra, ne chiedeva la condanna alla restituzione della caparra stessa.
3. Nella contumacia di si costituivano in giudizio e Parte_4 Parte_3
chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice. CP_1
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2545 del 7/3/2024 dichiarava inammissibili e comunque infondate le domande proposte da dalla e la condannava alla rifu- Parte_1
sione delle spese in favore di e di Pt_3 CP_1
5. Avverso tale sentenza ha interposto appello dolendosi della condanna Parte_1
alla rifusione delle spese in favore di CP_1
5.1 L'appellante deduce che è stata evocata in giudizio solo quale litisconsorte CP_1
necessaria del giudizio di impugnazione ex art. 404 c.p.c. e che contro la stessa non è stata pro- posta alcuna domanda, con la conseguenza che, nei confronti di detta convenuta, essa appellan- te non può considerarsi soccombente. L'attività processuale svolta da secondo CP_1
l'appellante, è stata totalmente inutile e, come tale, non comporta il diritto alla rifusione delle spese.
6. L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Deduce che la condanna alle spese trova il proprio presupposto nel fatto stesso di avere evocato in giudizio una parte per valere una pretesa infondata. L'ingiustificata o comunque non necessaria evoca- zione in giudizio di un soggetto, anche se non destinatario di alcuna domanda, impone alla par- te che l'abbia effettuata, ove sia risultata soccombente, di rimborsare al chiamato le spese pro- cessuali sostenute in funzione della costituzione e difesa nel giudizio medesimo, atteso che, ove questi non scelga di restare contumace (assumendo il rischio di provvedimenti pregiudi- zievoli nei suoi confronti), la sua costituzione in giudizio a mezzo di un difensore (con i conse- quenziali oneri economici) trova il proprio presupposto nel fatto stesso di essere stato evocato in giudizio, e non già in quello di essersi vista indirizzare una specifica domanda.
7. All'esito della trattazione, la causa è stata rinviata all'udienza del 13/5/2025 alla quale è stata rimessa in decisione.
*****
8. L'opposizione di terzo a norma dell'art. 404, 1° comma c.p.c., costituendo un'impugna- zione della decisione contro la quale è proposta comporta il litisconsorzio necessario fra tutte le pagina 3 di 5 parti del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata (Cass. n. 6416/1998). La notifica dell'impugnazione, pertanto, fa assumere la qualità di parte (del giudizio di opposizione ex art. 404 c.p.c.) a tutte le parti del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, anche a quelle nei confronti delle quali non sono proposte domande. A queste, pertanto, devono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata (v., con riferimento all'obbligo di colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata di rimborsare le spese al litiscon- sorte processuale - nella fattispecie presa in considerazione dal S.C. il chiamato in garanzia - nei cui confronti, nel giudizio di impugnazione, non sono proposte domande da alcuna parte,
Cass. n. 7401/2016).
9. Non può, inoltre, farsi a meno di osservare:
- che ha notificato l'atto di impugnazione ex art. 404 c.p.c. a quale Parte_1 CP_5
socia in tesi succeduta nella posizione di - società, cancellata dal registro delle im- CP_3
prese nel gennaio 2022, che, quale promissaria acquirente, le aveva ceduto il contratto pre- liminare di compravendita - assumendo che il promittente venditore aveva erroneamente convenuto in giudizio, nel procedimento conclusosi con la sentenza impugnata con la quale
è stata dichiarata la risoluzione del contratto, CP_3
- che nel costituirsi in giudizio, ha immediatamente eccepito sia l'inammissibilità CP_5 dell'impugnazione che, sotto diversi profili, il proprio difetto di legittimazione passiva.
10. nel corso del giudizio di primo grado, ha contestato, con la memoria di Parte_1
replica, la linea difensiva tenuta di assumendo che la stessa “non aveva alcun inte- CP_5 resse a costituirsi in giudizio”. Di fatto si è determinata una contrapposizione di domande che ha trovato causa nell'impugnazione ex art. 404 c.p.c. proposta dall'odierna appellante. La con- troversia, in altri termini, è stata causata dalla proposizione, da parte di di Parte_1
un'impugnazione inammissibile, sicché correttamente il primo giudice ha ritenuto la stessa
[...]
soccombente anche nei confronti di Parte_5 CP_5
11. Le spese del grado seguono la soccombenza. Nella liquidazione si deve considerare che il valore della controversia va fissato sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto ri- chiesto con l'atto di impugnazione della sentenza, sicché ove il giudizio di secondo grado, co- me nel caso in esame, ha per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale som-
pagina 4 di 5 ma il disputatum posto all'esame del giudice di appello (cfr., da ultimo, Cass. n. 18465/2024).
Le spese, avuto riguardo all'oggetto limitato del giudizio, alla non complessità delle questioni e all'assenza di fase istruttoria sono liquidate in dispositivo con applicazione di valori compresi tra i minimi e i medi. Deve darsi atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 2545/24 del 6-7/3/2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che liquida in €
4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 21 maggio 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
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