CASS
Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, nel concorso di due aggravanti ad effetto speciale, avendo escluso quella più grave, applichi, per la residua, un aumento sulla pena base per il reato più grave, pur se non determinato in misura inferiore in primo grado, irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta con la sentenza di condanna. (In motivazione, la Corte ha precisato che, all'esito dell'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale, non trova applicazione il meccanismo di contenimento previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2024, n. 36104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36104 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
36 104-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Ack Sent. 730 Composta da Dott. LUCA RAMACCI Presidente Consigliere rel UP 9/4/2024 Dott. DONATELLA GALTERIO R.G.N.39905/13 Consigliere Dott. VITTORIO PAZIENZA Dott. GIUSEPPE NOVIELLO Consigliere Consigliere Dott. M. CRISTINA AMOROSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da QE DO, nato in [...] il [...] EL NA AB, nata a [...] il [...] EL AN, nato a [...] il [...] VI DO, nato a [...] il [...] SH ER, nato in [...] il [...] DO FR, nato a [...] il [...] IO RL, nato a [...] il [...] HA ZA, nato in [...] l'[...] DU LE, nato in [...] il [...] HO KR, nato in [...] il [...] MO FA, nato a [...] il [...] KA IT, nato in [...] l'[...] OR GI, nato a [...] il [...] AN RO IO, nato a [...] il [...] RI LA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza in data 22.2.2023 della Corte di Appello di LE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LL TE;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AN Tocci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per DH IM e per MO AN limitatamente alla quantificazione della pena, con inammissibilità nel resto, per il rigetto dei ricorsi di OQ DO, NN GI, XA NI e YM AL e per l'inammissibilità dei restanti ricorsi;
sentiti i difensori, avv. Elvia Belmonte per IN EO e AN MO, avv. Simona Filippi per IN EO, avv. Michele Porcari per RR AN, avv. Gianluca Malavasi, anche in sostituzione del co-difensore avv. GI ES, per DH IM, avv. Ladislao Massari per DU KS e in sostituzione dell'avv. Cosimo Deleonardis per IO AN DR, avv. Rocco UI IA per BL NA, avv. Umberto De RI per HA NI, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e avv. Michele Fino per OQ DO, EL NA, EL AN e NN GI, avv. Andrea Gatto per YM JD, avv. Rocco UI IA per RR AN e avv. Cosimo Damiano Rampino per IK TR che si sono riportati ai motivi dei rispettivi ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22.2.2023 la Corte di Appello di LE ha confermato la penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine al reato di cui all'art. 74 primo e secondo comma d.P.R. 309/1990 quali partecipi di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con struttura cd "ad arcipelago", confluendo sotto la direzione di DO OQ, coadiuvato da DU KS e RD ES, operanti nel territorio di Brindisi e Taranto, tre distinti canali di approvvigionamento, l'uno con sede in NI, l'altro nella provincia di Brindisi ed il terzo in Albania, nonché per vari reati-fine diversamente ascritti ad ognuno di essi, ma avendo, a parziale modifica della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di LE, escluso l'aggravante della transnazionalità e del numero dei componenti superiore a dieci con riferimento al sodalizio criminoso e ridefinito la qualificazione di taluni delitti satellite, ha ridotto la pena nei termini che verranno di volta in volta indicati nella disamina delle posizioni dei singoli ricorrenti. Avverso il suddetto provvedimento gli imputati hanno proposto, ognuno per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, il cui contenuto viene di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod. proc.pen.
2. DO OQ, condannato alla pena di 18 anni e 6 mesi di reclusione per il reato associativo nel ruolo di promotore ed organizzatore nonché per i reati-fine di cui ai capi 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 11, ha presentato due ricorsi, uno redatto dall'avv. 2 Michele Iaia, l'altro dall'avv. Michele Fino che tratta la sua posizione unitamente a quella dei coimputati NA EL, che era anche la sua compagna, e AN EL, fratello di quest'ultima. L'avv. Iaia ha articolato tre motivi con i quali lamenta:
2.1. il vizio di violazione di legge riferito all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e il vizio motivazionale in relazione alla configurabilità all'associazione e al ruolo di vertice ascrittogli, contestando quanto al primo la mancanza dell'affectio societatis che sulla base delle intercettazioni passate in rassegna evidenziavano solo l'ipotesi di concorso di più persone oltre all'intento perseguito dal ricorrente e dal DU di svincolarsi dal NN progettando persino una rapina ai suoi danni e sottolineando quanto al secondo il ruolo marginale rivestito dal OQ, di semplice spacciatore al minuto, privo di potere decisionale ed organizzativo;
2.2. la violazione del divieto della reformatio in pejus per avere la Corte di appello applicato al ricorrente, indipendentemente dalla pena complessiva, a titolo di aumento ai fini della continuazione sette anni e nove mesi di reclusione infliggendogli un trattamento del tutto deteriore rispetto alla sentenza di primo grado che nulla aveva previsto a tale titolo senza che la relativa pronuncia avesse costituito oggetto di impugnazione da parte del Pubblico Ministero;
2.3. il diniego delle attenuanti generiche senza esaminare le censure sollevate dalla difesa con l'atto di appello, né indicare elementi specifici ostativi alla concessione del beneficio.
3. Il ricorso dell'avv. Fino, redatto congiuntamente per il OQ e per i due fratelli EL, NA EL essendo stata condannata alla pena di 4 mesi e 20 giorni di reclusione ed € 4.200 di multa e AN EL ad 11 mesi di reclusione ed € 1.860 di multa, si compone di otto motivi con i quali si lamenta:
3.1. il vizio di violazione di legge riferito all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e il vizio motivazionale in relazione alla configurabilità all'associazione e al ruolo di vertice ascritto al OQ, contestando quanto al primo profilo l'assenza dell'unitarietà fra i tre diversi gruppi, l'uno operativo in Puglia, l'altro in Emilia Romagna e l'altro nel Lazio, ognuno dei quali era costituito da persone che, se anche avevano agito talvolta in concorso, erano comunque proiettate ognuna alla realizzazione del proprio tornaconto personale, se non addirittura mosse dall'intento di nuocere agli altri come nel caso dell'attentato allo "OP", senza che in ogni caso sussistesse una struttura, un programma comune, un'organizzazione di mezzi e di risorse e una sede, e rilevando quanto al suo ruolo che non fossero sufficienti a delineare la figura dell'organizzatore i contatti tenuti con venditori e acquirenti in assenza di un'attività di coordinamento dell'operato degli altri compartecipi e di un potere decisionale, di cui la sentenza impugnata non reca traccia;
3.2. l'omessa riqualificazione dell'associazione nella figura minore di cui all'art. 74, sesto comma che, stante la derubricazione di plurimi episodi delle 3 contestate cessioni nella fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 73 al quinto comma, non si poneva in antitesi con la natura seriale e non occasionale dell'attività di spaccio svolta dal OQ;
3.3. la configurabilità dei reati fine ascritti al OQ la cui piattaforma probatoria, vertendosi in tema di droga parlata, comportava un particolare rigore valutativo e motivazionale nella specie del tutto carente non essendosi esaminate le possibili ipotesi alternative, contemplanti anche l'uso personale, ovvero un unico episodio di detenzione in luogo di plurime frazioni della condotta delittuosa;
3.4. la violazione del divieto del ne bis in idem per essere stato il OQ già condannato con sentenza del Tribunale di LE del 14. 4.2021 per il reato associativo nella veste di fornitore abituale del gruppo nel periodo novembre 2017- maggio 2018, con conseguente sovrapponibilità all'arco temporale contestato nel presente procedimento;
3.5. la mancata indicazione degli elementi che consentissero di ritenere che i tre ricorrenti, con riferimento ai reati di cui ai capi 5 e 6, "fossero in materiale contatto con l'arma", né che avessero "consapevolezza del luogo in cui il OQ l'avrebbe custodita" e ancor prima intenzione di apportare un contributo alla condotta illecita, rilevando in particolare per il OQ che il reato di porto della pistola in luogo pubblico presuppone la certezza dell'esistenza dell'arma così come della sua funzionalità, di cui non vi era alcuna evidenza;
3.6. l'affermazione di responsabilità di NA EL in relazione al suo concorso alla cessione di droga, dovendo invece ravvisarsi nella sua condotta, in mancanza di un nesso di causalità tra l'attività di incentivazione e la cessione posta in essere dal coimputato, una connivenza non punibile;
3.7. la mancanza dell'elemento psicologico integrante la prevedibilità concreta della disponibilità delle armi in ordine all'aggravante;
3.8. il diniego delle attenuanti generiche, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 62 bis cod. pen. e al vizio motivazionale, rilevando come nessuna motivazione fosse stata resa per i due fratelli EL.
4. EO IN, ritenuto partecipe del sodalizio con il ruolo di stabile acquirente di droga, così come di servizi logistici per il trasporto via mare, nonché responsabile per i reati di cui ai capi 3 e 4 e condannato alla pena di 7 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione, ha articolato sei motivi deducendo:
4.1. l'inconfigurabilità, in relazione al vizio di carenza e di manifesta illogicità motivazionale, della sua partecipazione al sodalizio criminale a causa, quanto al primo profilo di censura, del silenzio serbato dalla Corte di appello sull'elemento soggettivo e, quanto al secondo, dei suoi accesi conflitti con il OQ già da epoca antecedente al gennaio 2018, stante un ingente credito vantato nei suoi confronti per il mancato pagamento di una precedente fornitura di droga, rilevando come il contrasto fosse ancora aperto nel periodo in contestazione stando al contenuto 4 dello stesso compendio intercettato e al mancato pagamento della somma dovuta dall'imputato a tale NE, amico del OQ, per una fornitura di cocaina del febbraio 2018, quale azione di ritorsione per il sopruso subito dal gruppo degli albanesi;
4.2. la mancanza del pactum sceleris emergendo dalle risultanze istruttorie raccolte solo accordi estemporanei per singole cessioni, incompatibili con il ruolo di stabile fornitore dell'associazione ma invece riconducibili al concorso di persone nel reato;
4.3. il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di colpevolezza per il reato di cui al capo 3), fondata esclusivamente sulle intercettazioni acquisite, senza tenere conto che al momento della consegna della droga il IN si era allontanato dalla scena dove erano rimasti soltanto il OQ ed un soggetto con un giubbotto di colore rosso che inveiva contro il primo, e al quale potrebbe essere stata conseguentemente consegnata la merce;
4.4. il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di colpevolezza per il reato di cui al capo 4), nulla essendo stato indicato sul luogo, sul tempo e sulle modalità della contestata cessione, oltre all'inverosimiglianza del versamento del corrispettivo pattuito pari a ben 14.000 euro alla luce del pregresso credito vantato dall'imputato nei confronti del gruppo;
4.5. la mancata disamina, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 89 cod. pen. e al vizio motivazionale, in della copiosa documentazione prodotta in ordine alla ridotta capacità di intendere e di volere dell'imputato in ragione del grave disturbo di personalità e della condizione depressiva da cui è affetto, sulla quale nessuna luce era stata fatta dal perito nominato di ufficio che aveva solo esaminato la sua capacità di stare in giudizio, e la conseguente illegittimità del diniego della richiesta di rinnovazione istruttoria volta ad accertare il vizio parziale di mente;
4.6. il difetto di motivazione a supporto del diniego delle attenuanti generiche, senza aver considerato che i precedenti penali erano ampiamente risalenti né valutato altri aspetti della personalità e della vita dell'imputato emersi nel corso del procedimento.
5. US NA, condannato in qualità di partecipe del sodalizio e per il reato di cui al capo 14 alla pena di 7 anni ed 8 mesi di reclusione, ha affidato le proprie doglianze a due motivi con cui contesta:
5.1 la sua condotta di partecipazione al sodalizio capeggiato dal OQ rilevando come a quest'ultimo non fossero stati neppure contestati i reati di cui ai capi 13 e 14 per i quali egli era stato, invece, condannato;
5.2. il diniego delle attenuanti generiche, rilevando la inadeguatezza della motivazione addotta in ordine alla mancata indicazione di elementi di segno 5 positivo, smentita dall'evidenziazione sin dall'atto di appello della sua condizione di incensuratezza e della corretta condotta processuale per effetto del rito 6. Il ricorso di ES RD, condannato alla pena di 8 anni ed 11 mesi abbreviato prescelto. di reclusione quale partecipe del reato associativo e per i reati fine di cui ai capi 2, 7, 8, 9 e 12, si compone di cinque motivi con i quali si lamenta:
6.1. la mancata notifica del decreto di citazione in appello al co-difensore, avv. Leonardantonio Cassano, configurante una nullità di ordine generale e come tale non sanabile per effetto della mancata articolazione della relativa eccezione da parte dell'altro difensore;
6.2. la carenza di motivazione sulla eccepita nullità, espressamente dedotta come motivo di appello, della sentenza di primo grado imbastita con la pedissequa riproduzione di interi brani estrapolati tanto dall'ordinanza di custodia cautelare quanto dal provvedimento di riesame, consistenti non solo nella trasposizione delle fonti di prova ma altresì delle considerazioni spese dai rispettivi giudici estensori, senza alcun vaglio critico degli elementi fondanti le conclusioni raggiunte in ordine alla colpevolezza dell'imputato, con conseguente violazione del diritto di difesa cui era stato impedito un confronto dialettico sugli elementi posti a fondamento della pronunciata condanna;
6.3. la mancata disamina delle analitiche contestazioni svolte con l'atto di appello per essersi la Corte territoriale limitata a richiamare le precedenti pronunce che avevano fondato la colpevolezza sul tenore delle intercettazioni telefoniche fornendone un'interpretazione in contrasto con i dati fattuali emersi dall'espletata istruttoria la quale non aveva consegnato alcuna evidenza di accordi raggiunti dall'imputato con gli altri sodali, né che le suddette conversazioni avessero ad oggetto questioni associative, con conseguente inconfigurabilità di un suo ruolo stabile all'interno della consorteria così come del contributo causale fornito al raggiungimento degli obiettivi comuni;
contesta in particolare che l'incontro avvenuto con il OQ per testare un campione di droga ritenuto troppo forte potesse essere riferito alla cocaina, che il consenso dato all'IK di parcheggiare doppio fondo di cui era munita la la propria autovettura sotto casa sua che vettura fosse destinato all'occultamento della droga, che i 15 grammi menzionati al capo 7) fossero riferibili alla cocaina, che non vi fosse alcun elemento che le imputazioni di cui ai capi 9) e 12) concernessero la droga pesante, che il mantenimento assicurato alla compagna del OQ quando questi era recluso in carcere fosse ascrivibile all'affectio societatis, trattandosi per contro di una manifestazione di solidarietà dettata da un vincolo di amicizia;
6.4 la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio alla luce dell'interpretazione ipotetica e presuntiva degli elementi probatori;
6.5. la quantificazione della pena in violazione del principio del divieto di reformatio in peius per avere la Corte di appello, malgrado l'esclusione delle aggravanti della transnazionalità e del numero degli associati, applicato un aumento della pena base di due anni per l'aggravante delle armi a fronte di un aumento contenuto per tale circostanza dal giudice di primo grado in soli due mesi, nonché la mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche rispetto alle quali era stato evidenziato lo stato di incensuratezza del prevenuto.
7. GI NN, ritenuto stabile fornitore dell'associazione nonché compartecipe per i reati di cui ai capi 9, 10 e 12 e condannato alla pena di 7 anni e 9 mesi di reclusione, ha articolato quattro motivi con i quali lamenta:
7.1. l'inconfigurabilità di una struttura associativa attesa la mancanza di unitarietà dei tre sottogruppi, ognuno dei quali perseguiva un proprio interesse specifico, e i differenti approdi in relazione alle posizioni di taluni imputati assolti dal reato associativo unitamente alla riqualificazione di plurimi reati fine ai sensi dell'art. 73 quinto comma e la mancanza della stabilità del ruolo di fornitore in capo al NN, affermata in termini soltanto assertivi non potendo essere desunta dalla prosecuzione delle forniture dopo l'arresto del OQ, né dalle iniziative assunte insieme al RD per sostenere economicamente quest'ultimo;
7.2. la mancanza di adeguata motivazione in ordine alla riconducibilità dell'associazione alla fattispecie minore di cui all'art. 74, sesto comma verso la quale depone incontrovertibilmente la riqualificazione di una pluralità di reati fine ai sensi dell'art. 73 quinto comma, contestando che la natura seriale dell'attività di spaccio sia ostativa alla minor gravità posto che è proprio la reiterazione della condotta il tratto costitutivo della compagine associativa, preordinata alla realizzazione di un numero indeterminato di reati;
7.3. l'affermazione di responsabilità in relazione ai reati di cui ai capi 9, 10 e 12 che, quantunque in astratto desumibile dal solo contenuto delle conversazioni intercettate, imponeva un rigoroso onere motivazionale rimasto, invece, inadempiuto a fronte del tenore equivoco dei dialoghi captati che non consentivano di escludere che si trattasse di droga ad uso personale, né di un unico episodio di detenzione di sostanza stupefacente, né che gli interlocutori OQ e DU si riferissero all'imputato, tanto più che era stata la stessa Corte di appello a ritenere, mutando il tiro rispetto alla sentenza di primo grado, che la figura dello OP fosse da identificarsi in un non meglio disabile della città di Taranto e non già nella persona del NN;
7.4. l'applicabilità dell'aggravante ex art. 74, quarto comma non essendo state neppure indicate le fonti di prova in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico;
7.5. il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche omettendo ogni apprezzamento sulla rilevanza dei fattori positivi indicati dalla difesa. 7 8. DH IR, fornitore al vertice del gruppo operante nel territorio di NI al quale è stata inflitta la pena di 16 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione anche per il reato di cui al capo 2, ha articolato sei motivi con i quali contesta: mere ipotesi 8.1 la configurabilità del reato associativo, fondata su congetturali, non essendo evincibile dalla fornitura di 1 kg di cocaina al OQ, unico episodio delittuoso contestatogli al capo 2), la sussistenza in capo all'imputato di una stabile compagine operativa nel settore del narcotraffico sol perché così ritenuto dall'acquirente, trattandosi di supposizione non solo rimasta indimostrata, ma al contrario palesemente smentita dai dialoghi successivamente captati in relazione ai quali, avendo lo stesso DH manifestato ai suoi collaboratori l'intenzione di avviare uno stabile rapporto di fornitura con il OQ, doveva ritenersi escluso che il pactum sceleris con quest'ultimo si fosse 8.2 il suo ruolo di promotore-organizzatore, non emergendo dalla sua perfezionato;
condotta alcun ruolo apicale rispetto agli altri sodali in difetto di alcuna attività che consentisse di ricondurre alla sua persona la creazione del sodalizio nè volta a provocare l'adesione di terzi nella compagine associativa, ma soltanto una ripartizione di compiti fra correi rientrante nella fattispecie di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990; 8.3. la mancanza di motivazione in ordine al dolo del reato associativo essendosi la Corte territoriale limitata a tratteggiare l'elemento materiale, senza nulla argomentare in ordine alla coscienza e consapevolezza di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo in modo stabile e permanente;
8.4. il diniego delle attenuanti generiche, rilevando l'intrinseca contraddittorietà della motivazione che, per un verso, afferma la mancanza di elementi positivi valorizzabili e, per un altro, nega valenza favorevole all'attività lavorativa stabilmente svolta dal prevenuto senza nulla argomentare sui riflessi derivatine sulla sua personalità e sul suo stabile radicamento sul territorio, né sul criterio della proporzionalità della pena al disvalore del fatto immanente alla quantificazione del trattamento sanzionatorio;
8.5. l'omessa indicazione dei criteri seguiti nella determinazione della pena base e nella quantificazione degli aumenti ai fini della continuazione;
8.6. la violazione del divieto della reformatio in peius per avere la Corte di appello quantificato, una volta esclusa l'aggravante della transnazionalità ex art. 61 bis cod. pen., in 24 anni la pena a seguito dell'aggravante ex art. 74, 4 comma, laddove il Tribunale aveva applicato un aumento di soli due mesi, in contrasto con l'interpretazione data in analoga fattispecie dalla sentenza pronunciata dalla Prima Sezione di questa Corte n. 37985 del 08/06/2021. 9. KS DU, condannato alla pena di 8 anni e 5 mesi di reclusione quale partecipe dell'associazione ed autore del reato di cui al capo 9) riqualificato 8 ai sensi dell'art. 73, quinto comma, ha affidato le proprie doglianze a due motivi con cui deduce:
9.1. l'inadeguatezza della motivazione resa dalla sentenza impugnata non potendosi ritenere operante il rinvio per relationem ad una pronuncia che come quella di primo grado altro non era che un copia-incolla di spezzoni tratti dai provvedimenti emessi in sede cautelare, senza fornire adeguate risposte alle doglianze sollevate con il ricorso in appello in ordine al reato associativo, prima fra tutte l'identificazione del soggetto intercettato come "Licio" con l'imputato che certamente mai avrebbe commesso l'ingenuità, ricorrendo ad un appellativo convenzionale, di dichiarare per esteso il suo nominativo, peraltro motivata attraverso un'inammissibile inversione dell'onere probatorio essendosi affermato che non fosse stata contestata dalla difesa alcuna sostituzione di persona, nonché l'inconsistenza ai fini di un pactum sceleris dei suoi contatti con il OQ ed il IN nella gestione dei rapporti con i collaboratori albanesi, non evincendosi dai dialoghi intercettati che il loro oggetto fosse relativo a traffici di sostanze stupefacenti, carenza ugualmente riscontrabile in relazione all'affermazione della sua responsabilità in ordine al reato di cui al capo 9), così come l'insussistenza di elementi che consentissero di desumere l'affiliazione del DU all'associazione fornendo ad essa il suo stabile contributo;
8.2 l'illegittima applicazione dell'aggravante dell'uso delle armi non contenuta nel capo di imputazione, ma contestatagli soltanto in fatto sulla base di una conversazione intervenuta tra altri due soggetti, ovverosia il OQ e l'XA, i quali soltanto si erano accordati fra loro per occultare una pistola nel giardino di un'abitazione sita in Martina Franca dove si asserisce che temporaneamente alloggiasse il prevenuto, senza che da nessun elemento potesse evincersi la consapevolezza da parte di quest'ultimo né del loro accordo né della condotta di occultamento. 10. Il ricorso di HA NI, condannato alla pena di 8 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato associativo, nonché per i reati fine di cui ai capi 2) e 5) si compone di due motivi con cui contesta: 10.1. il ruolo di partecipe attribuitogli all'interno del sodalizio pugliese capeggiato dal OQ, la cointeressenza con il quale era stata limitata alla sola operazione di cessione di cocaina del 16.2.2018, cui aveva concorso con il DH e con l'IK essendo rimasto nel territorio barese per coadiuvare l'acquirente RO a piazzare la merce sul mercato locale al solo fine di recuperare il corrispettivo della partita di stupefacente vendutagli, senza che si fosse mai raggiunto alcun accordo associativo con il OQ, obiettivo riguardo al quale vi era stata solo una manifestazione di intenti, inequivoco essendo il significato della frase pronunciata dallo stesso OQ all'IK che denunciava, al più, ove non si fosse trattato di una frase di convenienza volta ad ammansire il creditore, il 9 proposito di costituire una struttura associativa allo stato inesistente;
nega altresì che siffatto vincolo associativo potesse essere ravvisato nei suoi rapporti con il DH e l'IK, arbitrariamente desunto da un'unica cessione di 1 kg di cocaina effettuata in favore del RO in tempi relativamente rapidi, trattandosi di un'operazione che, al di là del concorso di persone nel reato ex art. 73 nei confronti del quale depongono i messaggi intercettati tra mediatore ed acquirente e che mai è stata messa in discussione dalla difesa, non ha nulla a che vedere con le ineludibili caratteristiche che informano il reato associativo;
10.2. il diniego delle attenuanti generiche in assenza della necessaria valutazione di ogni elemento sia oggettivo che soggettivo riferito alle condotte delittuose, avendo la difesa la condizione di incensuratezza dell'imputato, la sua giovane età e l'attività lavorativa svolta già prima di essere tratto in arresto per i reati sub judice con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di un'impresa locale, segno evidente di un mutato stile di vita. 11. AN MO, condannato alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui al capo 3), riqualificato ai sensi dell'art. 73 quinto comma, ha articolato due motivi di ricorso con i quali contesta: 11.1. l'affermazione di responsabilità, fondata esclusivamente sulle intercettazioni di dialoghi intervenuti con altri soggetti in cui si fa riferimento al "cognato del IN" come destinatario della fornitura, malgrado egli non fosse mai apparso sulla scena del crimine essendosi la cessione materialmente - perfezionata tra il IN che aveva preso in consegna la droga portata dall'IK dall'Emilia, su commissione del RO a bordo di un Opel Insigna con doppio fondo - né vi fossero intercettazioni di colloqui cui abbia partecipato direttamente;
11.2. la fissazione di una pena in misura ampiamente superiore al minimo e altresì alla media edittale, senza che alcuna motivazione fosse stata resa al riguardo, nonché la violazione del divieto di reformatio in peius nella determinazione dell'aumento per l'aggravante relativa al numero dei concorrenti nel reato quantificato in nove mesi e dunque in misura ben più ampia dell'aumento di un solo mese applicato dal giudice di primo grado allo stesso titolo e la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 12. Il ricorso di IK TR, condannato alla pena di 8 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato associativo e per il reato fine di cui al capo 2), consta di un unico pluriarticolato motivo con cui contesta: 12.1. la sua partecipazione al sodalizio criminoso in difetto di uno stabile vincolo avuto riguardo all'unico reato contestatogli nell'arco temporale delle indagini protrattesi dal gennaio al giugno 2018, palesemente insufficiente a configurare il reato associativo, per sua natura permanente, che presuppone un rapporto stabile con il gruppo;
10 12.2. i diniego delle attenuanti generiche fondato su un'insussistente latitanza dell'imputato, contraddetta già dall'intestazione della sentenza in cui viene definito "libero non comparso", e comunque dalla revoca dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti, trovandosi egli negli Stati Uniti dove aveva completamente cambiato vita;
12.3. l'applicabilità dell'aggravante ex art. 74, quarto comma esclusa per i suoi "stretti coimputati" laddove l'estensibilità del gravame avrebbe imposto di escludere anche nei suoi confronti la suddetta circostanza, nonché la sua quantificazione ad opera della Corte di appello in due anni laddove il primo giudice aveva applicato a tal fine un aumento di soli due mesi. 13. RR AN, per il quale è stata confermata la pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione ed € 18.000 di multa comminatagli dal giudice di primo grado per il reato di cui al capo 2), ha articolato un unico motivo con cui deduce il travisamento delle prove in ordine all'affermazione della sua responsabilità per la cessione in contestazione, ove avrebbe agito quale intermediario del DH per procurare un incontro tra il OQ e lo IR, senza che fosse stata fornita alcuna dimostrazione dell'incontro tra i due albanesi, né della consapevolezza dell'imputato, il quale commerciava in autovetture e nulla aveva a che fare con i traffici di stupefacenti, che il fine da costoro perseguito concernesse la vendita di una partita di droga, osservando come la circostanza che il cellulare del prevenuto potesse essere rotto o spento come ipotizzato dalla sentenza impugnata fosse smentita dai tabulati telefonici che non recavano alcuna traccia dei tentativi di chiamata e dei messaggi inviati dal prevenuto e che al contrario la prova del mancato incontro fosse desumibile dalla deposizione del teste De AS, indebitamente tralasciata dai giudici di merito. 14. Il ricorso di AN DR IO, condannato alla pena di 4 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione per il reato di cui al capo 12) per aver agito quale intermediario di GI NN nella cessione di una partita di cocaina del valore di 8.000 euro a ES RD, si compone di due motivi con i quali deduce: 14.1. la mancanza di elementi probatori in ordine all' attività di intermediazione ascrittagli, rilevando come le uniche risultanze acquisite evidenziassero soltanto degli incontri tra l'imputato e il RD in cui non si era mai parlato di droga, né di corrispettivi;
14.2. la mancanza di adeguata motivazione in ordine alla riqualificabilità del fatto ai sensi dell'art. 73 quinto comma e al diniego delle attenuanti generiche. 15. Il ricorso di YM JD, condannato alla pena di 7 anni ed 8 mesi di reclusione per il reato associativo e per i reati-fine di cui ai capi 13) e 14), si compone di sei motivi con i quali contesta: 15.1. la sua partecipazione all'associazione criminosa atteso che la suddivisione in tre sottogruppi riconosciuta dalla sentenza impugnata che esclude 11 pertanto l'aggravante del numero delle persone non consentiva di ipotizzare alcun collegamento tra i componenti del proprio sottogruppo, costituito solo da lui, dal BL e da tale OJ LL, con il OQ, considerato che nei due reati fine contestatigli, concernenti il tentativo di importazione di droga dall'Albania, quest'ultimo non figurava neppure quale coimputato e rilevato altresì che l'esclusione del ruolo di promotore in capo al BL comportava il venir meno di ogni struttura gerarchica all'interno del proprio sottogruppo, ogni componente del quale agiva in piena autonomia;
15.2. l'insussistenza delle condotte delittuose quanto ai reati fine in mancanza di accertamenti in ordine alla natura drogante della partita sequestrata in Italia quanto al capo 13) e in Albania quanto al capo 14); 15.3. il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art.114 cod. pen. non venendo focalizzato il principio che impone l'applicabilità della circostanza invocata in presenza di un contributo marginale fornito dall'imputato alla condotta delittuosa, ricorrente nel caso di specie per essersi l'YM limitato ad accompagnare il BL in Albania relativamente al reato di cui al capo 13) e a procacciare il mezzo di trasporto senza aver preso parte alla condotta delittuosa in quanto invitato dallo stesso BL a tornare indietro, né venendo valutato l'effettivo contributo causale fornito al sodalizio con riferimento al reato 15.4. l'applicabilità dell'aggravante relativa all'ingente quantitativo non associativo;
essendo stato svolto alcun accertamento sul principio attivo contenuto nelle partite di droga in sequestro, né, a monte, essendo stato verificato che si trattasse di 15.5. il diniego delle attenuanti generiche senza che si fosse tenuto degli sostanze stupefacenti;
elementi positivi evidenziati dalla difesa, quali la grave patologia da cui è affetto il figlio del prevenuto ed il corretto contegno tenuto successivamente ai reati;
15.6. la mancata riqualificazione della fattispecie di cui al capo 14) come tentativo, analogamente a quanto ritenuto per il reato di cui al capo 13), il cui contenuto era identico. 16. Con memoria in data 20.3.2024 le avv.te Filippi e Belmonte hanno ulteriormente sviluppato gli ultimi due motivi articolati nel ricorso per EO IN, evidenziando, quanto al quinto motivo, che lo stato psicopatologico dell'imputato fosse presente da lunga data e che il fatto che fosse presente già dal 2015 era stato valorizzato dal Tribunale di sorveglianza di LE per ammetterlo alla detenzione domiciliare e, quanto al sesto motivo, i precedenti penali tutti ampiamente risalenti nel tempo e gli aspetti della personalità e della vita del prevenuto emersi nel corso del procedimento quali elementi che avrebbero consentito il riconoscimento delle attenuanti generiche. 12 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Si ritiene, ai fini di una più organica trattazione delle plurime contestazioni articolate dalle difese, muovere in primo luogo dalla disamina delle questioni comuni, stante la sostanziale sovrapponibilità delle dispiegate censure. Il primo tema di matrice comune attiene alla configurabilità del reato associativo che, attesa la peculiare struttura del sodalizio, definita "ad arcipelago" e ancor più incisivamente "a geometria variabile" stante la sua articolazione in tre sottogruppi, sarebbe, secondo le censure difensive, incompatibile con gli elementi costituitivi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990. Ma se gli elementi qualificanti dell'associazione finalizzata al narcotraffico, sono costituiti dall'accordo di almeno tre persone avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali messi da ciascuno a stabilmente a disposizione del gruppo, unitamente ad una struttura sia pure rudimentale, costituita da risorse umane e mezzi adeguati per una credibile attuazione del programma associativo (Sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013 dep. 2014, Pompei, Rv. 258796), non vi è alcun impedimento concettuale alla sua configurabilità in presenza di un vincolo che accomunava il gruppo cd. centrale, operante nelle province di Brindisi e Taranto, a tre diverse articolazioni che corrispondevano ad altrettanti canali di approvvigionamento, l'uno con sede a NI, facente capo al DH di cui erano alle dipendenze l'XA e l'IK, un altro dislocato nella zona di Brindisi gestito dal NN, ed un terzo deputato ad assicurare le forniture provenienti via mare dall'Albania, composto dal US e dall'YM: la circostanza che i tre sottogruppi fossero in grado di operare anche autonomamente e che non fossero in contatto tra loro non esclude il pactum sceleris concluso con i componenti del nucleo centrale, composto dal OQ, che ne era il vertice, e alle sue dirette dipendenze dal DU e dal RD, nonché dal IN, ai quali i tre gruppi di fornitori assicuravano di volta in volta ingenti quantitativi di stupefacente destinati al mercato delle due province pugliesi. Del resto, la sentenza impugnata mette ben in luce la cointeressenza degli interessi perseguiti, potendo, da un canto, il OQ contare sulla stabilità degli approvvigionamenti delle sostanze necessarie a soddisfare la domanda del mercato locale e, dall'altra, i componenti del singolo gruppo, capaci di assicurare la fornitura di cospicui quantitativi di droga, fare affidamento su un canale di smercio fondamentale per i propri guadagni. Ed è proprio la variabilità dei soggetti operanti nelle singole operazioni criminose ad aver comportato, oltre all'efficace definizione del sodalizio come "a geometria variabile", l'esclusione dell'aggravante, secondo la puntuale ricostruzione dei giudici del gravame, del numero degli 13 associati superiore a dieci ai sensi dell'art. 74 terzo comma che non entra affatto in contraddizione con la configurabilità del delitto associativo, non essendo richiesto a tal fine la sussistenza di un rapporto di conoscenza tra i vari affiliati i quali è sufficiente che operino nella consapevolezza del perseguimento dell'obiettivo comune per effetto della conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, mettendo stabilmente il proprio contributo a disposizione del fabbisogno del gruppo, e mantenendo rapporti anche solo con taluni ovvero anche uno soltanto dei sodali. Come infatti già affermato da questa Corte per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo bastevole la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, Sentenza n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, La ripetuta serie di acquisti e cessioni di sostanze stupefacenti diversificate Rv. 252232). per quantità e tipologia rende di per sé nitida la linea di demarcazione rispetto al concorso di persone nei singoli reati vanamente invocato dalle difese, emergendo elementi univoci in ordine alla sussistenza della compagine associativa quali i contatti continui tra i coimputati, la ricerca di basi logistiche, i frequenti viaggi per i rifornimenti di droga, le forme organizzative utilizzate mediante la suddivisione dei compiti tra i vari associati, la struttura gerarchica all'interno sia dei sottogruppi, quello riminese, quello albanese e quello brindisino, sia del sodalizio nel suo complesso facente capo al OQ. Né a diversa conclusione può portare il fatto che molti degli imputati rivestissero il ruolo di stabili fornitori ovvero di altrettanto stabili acquirenti posto che non è diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, né il contrasto dei rispettivi interessi economici che può escludere la realizzazione del fine comune costituito dallo sviluppo e dall'incremento del commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti di essi, sol che colui che opera come acquirente o come fornitore sia stabilmente disponibile a ricevere le sostanze ovvero a rifornire con prospettiva durevole il sodalizio, superando la stessa funzione continuativa dei contributi in tal modo apprestati la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale realizzando attraverso la propria adesione un progetto indeterminato nel tempo e nel quantitativo la partecipazione al progetto associativo (Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014 - dep. 21/07/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018 - dep. 14/11/2018, Bevilacqua, Rv. Risulta altresì ampiamente dimostrata la comunanza delle risorse materiali 275719). costituite da auto appositamente predisposte, tramite la realizzazione di un doppio fondo, per il trasporto della droga che veniva ivi occultata, da imbarcazioni 14 deliberatamente reperite per il trasporto dello stupefacente proveniente dall'Albania, da schede telefoniche dedicate per le comunicazioni tra i sodali che venivano immediatamente dismesse a seguito dei controlli della PG e, naturalmente, dalle cospicue disponibilità finanziarie destinate all'acquisto della merce.
2. Altro motivo comune ad una pluralità di ricorsi è costituito dall'asserita riconducibilità del sodalizio all'associazione minore di cui all'art. 74 sesto comma, univocamente fondata sulla derubricazione di plurimi reati fine nella fattispecie di lieve entità ex art. 73 quinto comma che, secondo le difese, non si pone affatto in contrasto con la natura seriale e non occasionale valorizzata dalla Corte territoriale in relazione all'attività di spaccio. Trattasi di doglianze prive di consistenza sol che si consideri che la riqualificazione nella fattispecie di lieve entità ha riguardato soltanto talune delle cessioni in contestazione, non consentendo di tralasciare perciò tutte le altre operazioni aventi ad oggetto l'acquisto di cospicui quantitativi di stupefacente rimaste immutate nella loro originaria configurazione ai sensi dell'art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990. Muovendo dalla premessa ermeneutica, univocamente condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità, dovendosi fare riferimento oltre all'attività svolta in concreto, ovverosia ai quantitativi di droga oggetto del commercio dell'associazione criminosa che debbono rientrare nella previsione dell'art. 73 comma quinto d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, Sentenza n. 12537 del 19/01/2016 - dep. 24/03/2016, Biondi, Rv. 267267; Sez. 6, Sentenza n. 49921 del 25/01/2018 - dep. 02/11/2018, Rv. 274287), ma altresì alla potenzialità di quelli che è in grado di procurarsi (Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018 - dep. 08/10/2018, Caprioli, Rv. 274696), del tutto coerente è la conclusione tratta dalla sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza dell'associazione minore in ragione delle ingenti partite di cocaina e di marijuana acquistate dal gruppo di cui solo esemplificativamente vengono menzionate quelle di cui ai capi 2), 12), 13) e 14).
3. Passando alla disamina dei singoli ricorsi, entrambi quelli articolati dal OQ devono ritenersi inammissibili.
3.1. Non possono certamente trovare ingresso nella presente sede di legittimità le doglianze oggetto del primo motivo di entrambi i ricorsi in ordine alla sua partecipazione al sodalizio e al ruolo di vertice ivi ricoperto che si compendiano in censure di natura meramente contestativa e perciò aspecifiche e comunque volte ad una rilettura in termini più favorevoli per il ricorrente delle risultanze 15 istruttorie senza alcuna individuazione di un vizio motivazionale, non venendo evidenziata alcuna aporia logica o dirimente carenza argomentativa che consenta di ricondurre le dispiegate contestazioni nell'alveo dell'art. 606 lett e) cod. proc. Che l'imputato potesse essere relegato al ruolo di mero spacciatore al minuto pen.. è deduzione palesemente smentita dalla diffusa motivazione della sentenza impugnata che mette in evidenza le plurime iniziative assunte dal OQ per l'approvvigionamento delle partite di droga attraverso i canali coincidenti con i tre sottogruppi sopra menzionati, così come per il recupero dei crediti nei confronti degli acquirenti insolventi nonché dei mezzi all'occorrenza necessari per il trasporto della droga (con particolare riferimento alle imbarcazioni per la merce proveniente via mare dall'Albania), dalle direttive impartite ai vari sodali e soprattutto dal porsi sempre quale elemento di raccordo tra i fornitori facenti parte dei tre sottogruppi e gli acquirenti quando si trattava di cospicue forniture. Se tutte le suddette condotte delineano a pieno titolo il suo ruolo di organizzatore del sodalizio, ascrivibile a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, non essendo, peraltro, necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente la gestione di una sua consistente articolazione territoriale (Sez. 2, n. 20098 del 3/6/2020, Buono, Rv. 279476 ed altre prec. conf.), deve ritenersi del pari essergli stata correttamente riconosciuta anche la veste di non solo nei confronti chi sia stato l'iniziatore promotore, ricorrente dell'associazione, coagulando attorno a sé i primi consensi partecipativi, ma anche di colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione o assuma funzioni decisionali (Sez. 3, Sentenza n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199). Emblematica del resto è, a tale riguardo, l'evoluzione degli accordi intercorsi con il DH, al vertice del gruppo dei riminesi, che seppur nati per una fornitura di cocaina (capo 2), si sono trasformati dopo il successo dell'operazione in un vero e proprio pactum sceleris volto alla realizzazione di un programma indefinito di approvvigionamenti da diramare nel territorio pugliese.
3.2. Le doglianze relative all'affermazione di responsabilità per tutti i reati fine articolate con il terzo motivo dall'avv. Fino incorrono all'evidenza nella statuizione di inammissibilità non venendo neppure individuati gli specifici elementi di fatto concernenti i singoli delitti asseritamente passibili di censura, ma limitandosi la difesa a prospettare massime tralaticie in materia di droga parlata 3.3. Anche le plurime censure articolate in ordine al trattamento sanzionatorio risultano inammissibili. Quanto alla violazione del divieto di reformatio in peius invocata con il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Iaia occorre rilevare che se il raggiungimento 16 del tetto massimo di trent'anni di reclusione fissato dall'art. 78 cod. pen. per effetto già del solo aumento di dieci anni per la recidiva specifica infraquinquennale applicato alla pena base di vent'anni, corrispondente al minimo di legge per il reato associativo ritenuto il più grave, ha impedito al giudice di primo grado di applicare gli ulteriori aumenti per le altre circostanze aggravanti, per contro la Corte territoriale, avendo escluso sia la recidiva, sia l'aggravante della transnazionalità sia quella relativa al numero degli associati, ha correttamente proceduto alla quantificazione, rispetto alla pena base rimasta immutata rispetto a quella fissata dal Tribunale di LE, dei singoli aumenti ex art. 81 cod. pen. tanto con riferimento all'unica circostanza aggravante rimasta, relativa all'uso delle armi, dove la quantificazione in complessivi 24 anni corrisponde - ove l'imputato ricopra, come nel caso di specie, un ruolo di vertice all'interno dell'associazione - al minimo edittale previsto dall'art. 74, quarto comma d.P.R. 309/1990, quanto con riferimento alle maggiorazioni per i reati fine, singolarmente individuati, e puntualmente diversificati in ragione della diversa gravità e dell'applicazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.: lungi dall'aver riformato in termini deteriori il trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice, la Corte salentina ha ridotto la pena complessiva attenendosi puntualmente ai principi fissati dall'elaborazione giurisprudenziale in tema di reato continuato che impongono nella determinazione della pena finale, oltre all'individuazione del reato più grave e della pena base, anche il calcolo - motivato in termini sufficienti a consentire di verificare che sia stato mantenuto il rapporto di proporzione tra le pene, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene dell'aumento di pena in modo - distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).
3.4. Analogamente in relazione al quarto motivo del ricorso dell'avv. Fino non sussiste alcuna sovrapponibilità tra le condotte oggetto del presente procedimento che riguardano, come chiarito di giudici del gravame, non solo un ambito molto più vasto rispetto all'operatività dell'associazione, oggetto della condanna quale partecipe pronunciata in data 14.4.2021 all'esito di diverso procedimento dal Tribunale di LE nei confronti dell'imputato, circoscritta alla sola zona di Taranto con diversità totale dei suoi componenti ad eccezione del RD, ma dove la stessa condotta ascritta al prevenuto, di stabile fornitore del suddetto sodalizio, è radicalmente diversa da quella di dominus della consorteria criminosa in esame. Rilievi questi che non vengono in alcun modo superati dalla difesa che si limita a riformulare con il presente ricorso in termini di violazione del ne bis in idem l'eccezione di improcedibilità ex art. 649 cod. proc. pen. sollevata innanzi alla Corte di appello concentrandosi sul solo dato della coincidenza temporale fra le due condotte, senza confrontarsi con i puntuali rilievi della sentenza impugnata 17 де secondo cui l'eventuale litispendenza deve essere esclusa in ragione della diversità dei fatti sub judice, trattandosi della partecipazione dello stesso soggetto in parziale coincidenza temporale a due diverse associazioni.
3.5. Di natura assolutamente generica risultano le contestazioni relative al diniego delle attenuanti generiche articolate tanto dall'avv. Iaia con il terzo motivo quanto dall'avv. Fino con l'ottavo motivo dei rispettivi ricorsi, che neppure indicano elementi di segno positivo eventualmente disattesi o pretermessi in relazione al reclamato beneficio, negato proprio in ragione della mancanza di fattori che consentissero di ritenere l'imputato, già gravato da un precedente penale specifico, meritevole di un trattamento sanzionatorio di particolare clemenza. Sulla scorta del costante orientamento di questa Corte secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (tra le tante, Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), deve escludersi la ravvisabilità del vizio motivazionale invocato dalle difese avendo la Corte territoriale conferito in ogni caso valore preclusivo, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., alla condotta anteatta dell'imputato (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/202 - dep. 12/08/2020, Marigliano, Rv. 279549, secondo cui anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente al diniego del beneficio).
3.6. Il quinto motivo del ricorso a firma dell'avv. Fino riguarda principalmente l'affermazione di responsabilità dei fratelli EL per i reati di porto e detenzione di arma in relazione all'episodio del 25.2.2018 allorquando accompagnarono il OQ dalla madre nell'abitazione ove costei lavorava come badante all'evidente fine di riporre al sicuro la pistola, quantunque la finalità perseguita fosse poi naufragata il mattino seguente all'arrivo di una pattuglia della polizia che, nel perquisire l'immobile, avevano trovato l'arma ed arrestato la donna. Le contestazioni svolte al riguardo dalla difesa risultano tuttavia evanescenti, focalizzate come sono sulla necessità di una relazione materiale tra l'imputato e l'arma, occorrendo invece rilevare che in presenza di una condotta concorsuale è ampiamente sufficiente che uno solo dei compartecipi detenga la res allorquando gli altri ne siano consapevoli ed abbiano rafforzato il proposito criminoso del detentore materiale, nella coerente declinazione dei principi secondo cui l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore, che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione 18 dell'opera dei concorrenti (Sez. 1, Sentenza n. 40702 del 21/12/2017, Foschini, Rv. 274364): emblematiche sono le preoccupazioni espresse dalla ragazza e dal fratello in relazione al fatto che una vicina di casa, stando affacciata alla finestra, potesse vederli.
3.7. L'asserita mancanza di motivazione riferita al diniego delle attenuanti generiche per NA e AN EL (ottavo motivo di ricorso dell'avv. Fino) è, infine, addirittura priva di pertinenza censorea risultando per entrambi il diniego del beneficio fondato sull'assenza di elementi positivi indicati a tal fine che la difesa neppure con il presente ricorso si cura di illustrare.
4. Ad analoga statuizione non si sottrae il ricorso di EO IN.
4.1. I primi due motivi concernenti il suo ruolo di partecipe al sodalizio si risolvono in censure di natura valutativa stante il dissenso espresso dalla difesa rispetto alle puntuali risultanze istruttorie analiticamente ricostruite e coerentemente assemblate dalla sentenza impugnata senza l'evidenziazione del vizio motivazionale astrattamente lamentato. Deve essere al riguardo in primo luogo chiarito che l'elemento distintivo del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato in materia di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo che lega l'imputato al sodalizio, costituito dal suo impegno alla commissione di una pluralità tendenzialmente indeterminata di reati in tale specifico settore. Impegno che viene puntualmente illustrato dalla Corte di merito evidenziando il rapporto consolidato tra il IN e il OQ, in forza del quale il primo partecipava insieme al dominus, da epoca antecedente agli episodi emersi nel presente processo come dimostrato dal contenuto delle conversazioni intercettate, al reperimento e alla presa in consegna delle partite di stupefacente, persino impegnandosi personalmente al pagamento del corrispettivo, poi continuato dopo l'arresto del OQ con il gruppo facente capo al BL, e che al contempo assicurava il necessario finanziamento al sodalizio quale stabile acquirente delle partite di droga di volta in volta acquisite: da tali plurime risultanze, la cui consistenza numerica è di per sé indice di esclusione dell'eccepita occasionalità, avvalorate dalla conversazione del 15.5.2018 tra il OQ e il BL nella quale viene da entrambi dato atto della piena conoscenza da parte del IN dei legami e delle dinamiche del gruppo, nonché dal suo coinvolgimento in due reati-fine, la sentenza impugnata ha coerentemente tratto la stabile partecipazione del ricorrente al sodalizio, senza che né la suddetta conversazione né i molteplici significativi passaggi degli altri dialoghi passati compiutamente in rassegna vengano confutati dalla difesa. Quest'ultima circoscrive le sue contestazioni specifiche al rapporto di credito vantato dal ricorrente per un pregresso acquisto di droga nei confronti del OQ e di tale NE: ma la questione è stata compiutamente affrontata dalla pronuncia in esame che con 19 logicità di ragionamento evidenzia non solo che la pretesa creditizia fosse stata, secondo le risultanze di una conversazione anch'essa tralasciata dalla difesa, ampiamente appianata dai debitori essendosi già da tempo "il OQ sdebitato con il IN cedendogli a sua volta una partita di droga", ma che comunque proprio tale rapporto di debito-credito, lungi dal dimostrare un conflitto di interessi, fosse, invece, la dimostrazione inequivoca dei consolidati e stabili legami di affari caratterizzanti l'intraneità del prevenuto all'associazione criminosa. Del resto, è proprio il rapporto di dare-avere che contraddistingue il ruolo di stabile acquirente univocamente accreditato al IN da entrambe le sentenze di merito. Risponde invero ad un principio più volte affermato da questa Corte che, ai fini della sussistenza della partecipazione dell'acquirente all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il soggetto stabilmente disponibile a ricevere la droga assume una posizione ed una funzione continuativa che trascende il significato privatistico-negoziale delle singole operazioni e costituisce una componente organica della struttura, sì da rendere possibile l'esercizio dell'intera attività criminosa (Sez. 6, n. 21116 del 08/05/2006, dep. 19/06/2006, Rv. 234288). Se la diversità di scopo personale non preclude la realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti, deve del pari ribadirsi come l'associazione criminosa non venga esclusa dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, nè da un contrasto dei rispettivi interessi economici, posto che ne' l'una, ne' l'altro sono di ostacolo alla costituzione ed alla persistenza del vincolo associativo, sol che colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere le sostanze, assumendo, così, una funzione continuativa, che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale realizzando attraverso la propria adesione ad un progetto indeterminato nel tempo e nel quantitativo la partecipazione al progetto associativo (Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014 - dep. 21/07/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018 dep. 14/11/2018, Bevilacqua, Rv. 275719) 4.2. La stessa matrice valutativa caratterizza anche il terzo motivo relativo all'affermazione di responsabilità del IN per reato di cui al capo 3): ai medesimi rilievi spesi in punto di inammissibilità delle sopra dispiegate doglianze si aggiunge la natura congetturale delle presenti censure, sostenendosi da parte della difesa che la persona cui era stata consegnata la merce avrebbe potuto essere "il soggetto con il giubbotto rosso" che inveiva contro il Troque sulla scena del crimine, dalla quale si era invece allontanato il ricorrente, senza considerare il dato dirimente evidenziato dai giudici del gravame, ovverosia che era stato il IN ad assumersi l'obbligo di pagare il corrispettivo di quella partita di stupefacente. 0 Dio 2 20 4.3. Di natura del tutto generica sono le censure proposte con il quarto motivo concernente l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 4), limitate alla mera contestazione della ricostruzione compiuta dai giudici di merito sulla base dell'analitica disamina del compendio captato, la cui interpretazione, in difetto di travisamento della prova, ricorrente nella sola ipotesi in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile, non è oppugnabile in sede di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558).
4.4. Il quinto motivo relativo al vizio parziale di mente da cui sarebbe affetto l'imputato è stato ampiamente scrutinato dalla sentenza di appello che ne coerenzacon linearità di ragionamento e di ha univocamente ritenuto argomentazioni la piena imputabilità. Conclusione in relazione alla quale convergono, come ben chiarito dai giudici distrettuali, sia la condizione di estrema lucidità del prevenuto emersa dai dialoghi intercettati, tale da non lasciare intravedere alcun deficit cognitivo, sia la relazione del perito di ufficio che ha escluso che l'esame della storia clinica e gli accertamenti compiuti consentissero di desumere una compromissione dei profili rilevanti della capacità di intendere e di volere, quali l'attenzione, la memoria, la capacità di orientamento o lo stato di vigilanza. Non colgono pertanto nel segno le contestazioni difensive che, reiterando le medesime doglianze articolate con il ricorso in appello. vorrebbero circoscrivere l'accertamento compiuto alla sola capacità dell'imputato di stare in giudizio, con conseguente illegittimità del diniego della richiesta rinnovazione istruttoria, laddove risulta invece espressamente chiarito come l'esame peritale sia stato esteso alla verifica anche della documentazione sanitaria prodotta, attestante le pregresse vicende cliniche del periziato.
4.5. Né infine alcun vizio motivazionale è ravvisabile nel diniego delle attenuanti generiche, oggetto del sesto motivo, essendo stata ritenuta ostativa al riconoscimento del beneficio invocato la caratura delinquenziale del prevenuto desunta dai plurimi e gravi precedenti penali che la difesa comunque non contesta, limitandosi a segnalare senza alcuna indicazione concreta la commissione dei relativi reati in epoca ampiamente antecedente nel tempo. Traducendosi la suddetta motivazione nella coerente declinazione del principio secondo il quale, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione precisato (cfr. ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), anche il motivo in esame incorre nella statuizione di inammissibilità. 21 ཌག ་ 5. Anche il ricorso di RD ES deve essere, complessivamente valutato, dichiarato inammissibile.
5.1 Tale è certamente il primo motivo relativo alla mancata notifica del decreto di citazione in appello al co-difensore, avv. Leonardantonio Cassano, tenuto conto che, trattandosi di una nullità a regime intermedio, la relativa contestazione doveva essere sollevata per essere tempestiva nel termine di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., ovverosia prima della deliberazione della sentenza di appello (Sez. 2, Sentenza n. 4641 del 02/10/2020, Panico, Rv. 280636). Nel caso concreto, la nullità, articolata per la prima volta con il presente ricorso, si è sanata in quanto sarebbe stato onere del codifensore, presente all'udienza fissata dalla Corte di appello, eccepire l'omessa notifica del decreto di citazione al collega in adempimento al reciproco obbligo di comunicazione tra i difensori che è un aspetto tipico ed istituzionale della cooperazione nell'esercizio della professione forense (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011 - dep. 01/06/2011, Scibè).
5.2 Ad analoga statuizione non si sottrae il secondo motivo, con cui si lamenta la carenza di motivazione sull'eccezione sollevata con l'atto di appello relativa alla pedissequa riproduzione da parte della sentenza di primo grado in ordine alla partecipazione dell'imputato al reato associativo di interi passaggi motivazionali tratti sia dall'ordinanza di custodia cautelare sia dal provvedimento del Tribunale del riesame ed alla conseguente omessa disamina ad opera dei giudici del gravame della posizione del RD. Al di là della rilevata legittimità, come tale ritenuta dalla sentenza impugnata (cfr. pagg. 14 ss.), della motivazione resa dal giudice di prime cure nel richiamare i provvedimenti della fase cautelare non sussistendo alcun obbligo di autonoma valutazione come nel caso di cui all'art. 292 cod. proc. pen. allorquando l'autorità giudiziaria debba vagliare la richiesta dell'organo requirente, la doglianza è all'evidenza generica non venendo neppure indicate le specifiche questioni sollevate con il gravame e rimaste senza risposta.
5.3. La medesima genericità inficia anche il terzo motivo con cui la difesa, nel rilevare che l'affermazione di responsabilità si fondi solo sul compendio intercettato, ne contesta l'interpretazione sostenendo che da esso non si evincano accordi dai quali desumere l'intraneità dell'imputato al sodalizio. Il ricorso tuttavia tralascia integralmente i puntuali rilievi svolti dalla Corte di appello che evidenzia come proprio dalle conversazioni captate emergesse il pieno coinvolgimento del prevenuto al sodalizio per aver costui preso parte alle trattative portate avanti dal OQ con i gruppi dei fornitori testando i campioni delle forniture da costoro inviate prima di perfezionarne l'acquisto o accompagnandolo agli incontri, compresi quelli relativi al versamento del corrispettivo pattuito, fornito fattiva collaborazione agli altri sodali nell'espletamento dei rispettivi compiti, come avvenuto per l'IK e per l'XA, proseguito l'attività di fornitura per conto dell'associazione anche dopo l'arresto del OQ, cui assicurava anche la 22 necessaria assistenza finanziaria. Trattasi di risultanze che nel puntuale riassemblaggio ad opera dei giudici di merito (cfr. pagg 58-62 della sentenza impugnata) risultano sintomatiche sia del contributo prestato dal prevenuto all'operatività dell'associazione, sia dell'affectio societatis che animava il prevenuto, con cui la difesa omette il necessario confronto limitandosi a svolgere censure di natura soltanto fattuale o comunque sottese ad un mero dissenso valutativo, fermo restando che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, Sentenza n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558), evenienza questa neppure ventilata dal ricorrente.
5.4. Dai suddetti rilievi deriva, a cascata, l'inammissibilità anche del quarto motivo, non potendo essere invocata la violazione del principio dell'oltre il ragionevole dubbio quando le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex plurimis, Sez. 1, n. 20416 del 20/04/2016; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017).
5.5. Con il quinto motivo viene contestato il trattamento sanzionatorio sia con riferimento al diniego delle attenuanti generiche che alla sua eccessiva quantificazione rispetto alla pena fissata dal primo giudice a seguito del venir meno delle aggravanti applicate da quest'ultimo, con violazione del divieto di reformatio in peius. Quanto alla carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. è sufficiente rilevare che nessuna richiesta in tal senso, come risulta dal riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, risulta essere stata formulata dalla difesa, onde pienamente adeguata deve ritenersi la rilevata assenza di elementi favorevoli emergenti dagli atti ai fini del loro riconoscimento. Quanto invece al secondo profilo la genericità della doglianza che sostanzialmente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio invocandosi solo genericamente il divieto di reformatio in pejus consente di affermarne l'inammissibilità, comunque rinviandosi a quanto più analiticamente rilevato nella disamina dell'analogo, ma ben più articolato motivo formulato dal DH (v. il successivo punto 7.6 della presente pronuncia).
6. Il ricorso di KS DU deve essere ritenuto meritevole di t accoglimento nei limiti di seguito indicati, per il resto risultando, invece, inammissibile. 23 6.1. Il primo motivo in ordine ai rilievi relativi alla sua partecipazione al sodalizio è inammissibile venendo affidato ad una doglianza, a fronte dell'evidenza costituita dall'essere stato lui stesso, appellato dai suoi interlocutori come "Licio", ad essersi presentato nel corso di una conversazione telefonica intercettata con il suo nome e cognome, di natura squisitamente valutativa e congetturale sostenendo la difesa che tale condotta sarebbe stata il frutto di un'insostenibile ingenuità da parte di chi, proprio per nascondere la sua identità, usava un diverso nominativo ed utilizzava un'utenza intestata ad altra persona. Nella malcelata consapevolezza di non poter contrastare la suddetta evidenza, la difesa articola una pluralità di ulteriori doglianze relative alla stessa configurabilità del sodalizio che tuttavia sono caratterizzate da un'assoluta genericità venendo invocata la violazione del ragionevole dubbio senza che neppure venga fornita una plausibile versione alternativa alla coerente ed organica ricostruzione ad opera dei giudici del gravame delle condotte dell'imputato, strettamente connesse ad operazioni concernenti il traffico di stupefacenti, sulla scorta delle risultanze emerse dal compendio captato. Nessuna maggiore consistenza rivestono le censure indirizzate alla configurabilità del reato di cui al capo 9), incentrate come sono sulla contestazione del significato attribuito ai colloqui intercettati in relazione all'oggetto sottostante, ovverosia alla cocaina. Dovendo ribadirsi che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 263715), la difesa non riesce a evidenziare alcuna manifesta illogicità nell'operazione ermeneutica condotta in doppia conforme dai giudici di merito.
6.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole in primo luogo dell'applicazione nei suoi confronti dell'aggravante ex art. 74 quarto comma sia in quanto mai contestatagli, sia in ragione della sua inconfigurabilità. Se la prima censura è di per sé inammissibile, dovendosi considerare, al netto del rilievo che l'imputato si è ampiamente difeso sul punto, che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo, non potendo conseguentemente essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, Sentenza n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886), la seconda doglianza deve ritenersi invece fondata. Ed invero muovendo dallo stesso principio, correttamente enunciato nelle premesse dalla sentenza impugnata, secondo cui in tema di associazione a 24 delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, l'aggravante dell'associazione armata prevista dall'art. 74, quarto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere imputata al singolo partecipante solo se sussiste un coefficiente di colpevolezza in relazione a tale aspetto, consistente quantomeno nella prevedibilità concreta della disponibilità delle armi da parte dell'associazione (Sez. 6, Sentenza n. 15528 del 12/01/2021, Boracino, Rv. 281212) deve ritenersi manifestamente illogica la conclusione tratta dalla Corte salentina che ha ritenuto che l'imputato per il sol fatto che alloggiava nell'abitazione sita nella contrada Finimondo dovesse essere a conoscenza, grazie agli stretti rapporti intrattenuti con il OQ, della pistola che risulta essere stata sotterrata nel giardino da quest'ultimo insieme all'XA senza che il DU risultasse presente. Il ruolo di diretto collaboratore del dominus del sodalizio non può valere a fondare una presunzione di conoscenza che secondo l'univoco orientamento di questa Corte deve essere "concreta" in relazione alle condotte tenute dal detentore della pistola, considerato che il OQ dopo aver seppellito l'arma nel giardino l'ha prelevata il mattino successivo per consegnarla alla madre che si trovava in tutt'altra abitazione, evidentemente da lui ritenuta, malgrado sia stato sconfessato dai successivi accadimenti, più sicura, in assenza anche in tale successivo frangente del ricorrente. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata nei confronti del ricorrente limitatamente all'applicabilità dell'aggravante ex art. 74, quarto comma d.P.R. 309/1990 con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di LE, restando le successive doglianze sul trattamento sanzionatorio assorbite. Per il resto il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile.
7. Passando alla disamina delle impugnative dei cd. componenti del clan dei riminesi il ricorso di DH IR, complessivamente valutato, non può ritenersi meritevole di accoglimento.
7.1. Il primo motivo con cui il ricorrente contesa che un'unica operazione, ovverosia la cessione di cocaina di cui al capo 2) consentisse di ritenere perfezionato alcun pactum sceleris con il OQ e conseguentemente di configurare un vincolo associativo con il sodalizio facente capo a quest'ultimo, si compone di doglianze che, non confrontandosi con la puntuale motivazione resa sul punto dalla Corte salentina, cadono nel difetto di specificità. La sentenza dimostra con compiutezza di ragionamento la sussistenza non solo di un vincolo associativo tra i tre albanesi operanti in territorio emiliano, che di per sé esclude la fondatezza della contestazione del reato associativo in relazione alla sussistenza dei suoi presupposti, stante il numero minimo di tre persone che comunque valgono a configurare la consorteria disciplinata dall'art. 74 d.P.R. 309/1990, ma altresì del sodalizio sussistente con il gruppo pugliese capeggiato dal OQ. 25 Ed, invero, l'esistenza di un'associazione criminosa tra gli albanesi viene diffusamente argomenta dalla sentenza impugnata sottolineandosi la relazione fiduciaria tra il DH, che ne era al vertice, con l'XA e con l'IK che vengono da costui mandati in Puglia quale suoi emissari per il delicato compito di consegnare la merce ed incassare il corrispettivo, dal rapporto gerarchico che vedeva il DH come colui che impartiva le direttive agli altri due, facendosi carico di raccogliere i soldi per gli acquisti e di individuare i canali di approvvigionamento, dall'incessante ricerca di nuove fonti di approvvigionamento, segno questo di un programma indeterminato nel settore del narcotraffico, dalla predisposizione di uno schema nella dinamica organizzativa e dalla predisposizione di una struttura sia pure rudimentale per il compimento delle operazioni di acquisto e rivendita che non è data dall'utilizzo di un'auto predisposta per l'occultamento della droga trasportata in Puglia, come inopinatamente sostiene la difesa, ma dalla costante disponibilità del mezzo per le necessità del gruppo, tanto da essere stata sostituita da un'altra auto con analoghe dotazioni a seguito del suo sequestro avvenuto nei pressi di Roma il 28.3.2018 quando ne era alla guida l'IK con un carico di droga (v. pag. 108 della pronuncia impugnata) Che, invece, l'accordo tra il DH e il OQ non sia rimasto sul piano di una manifestazione di intenti come assume la difesa arrestandosi ad una lettura parcellizzata delle risultanze istruttorie, ma si sia ampiamente perfezionato dando vita ad una più ampia compagine criminale con l'ingresso dei tre albanesi nel gruppo cd "centrale" capeggiato dal OQ, viene sostenuto dalla Corte territoriale in aderenza alle univoche risultanze captative raccolte. I giudici di appello assemblano, infatti, con coerente ricostruzione e linearità di ragionamento i plurimi tasselli emersi dal compendio intercettato, mettendo in evidenza la progettazione una serie di operazioni successive alle condotte di cui al capo 2), momento nel quale il pactum sceleris era ancora di là da venire, quali quelle compiutamente passate in rassegna a pagg. 108-111 della sentenza impugnata: fra esse particolarmente indicativi sono sia le disposizioni date dal DH all'XA in data 13.3.2018 per organizzare nuovi approvvigionamenti, sia i messaggi inviati dal ricorrente al DH con la richiesta di nuove forniture sollecitategli dal OQ, e soprattutto l'accordo raggiunto per scalare il debito in capo al OQ per il pagamento della partita di cocaina di cui al capo 2) con le successive forniture, che necessariamente presupponeva che la partita di dare-avere fosse aperta. Risultanze queste con cui il ricorso omette ogni confronto, incentrandosi le dispiegate doglianze esclusivamente sulla operazione relativa alla cessione di cocaina del 16.2.2018 e sulle sole conversazioni intercorse nei giorni immediatamente successivi da cui emerge quello che al momento era solo un proposito da parte del DH di avviare una stabile collaborazione con il gruppo 26 capeggiato dal Troque, con contestuale conferimento all'XA di sondare il mercato del narcotraffico pugliese.
7.2. Neppure le doglianze sul ruolo di vertice ricoperto dal ricorrente all'interno del sodalizio riminese sono fondate. La posizione apicale dal medesimo rivestita si desume innanzi tutto dall'essere stato il soggetto che aveva condotto le trattative con il OQ per la cessione di droga di cui al capo 2), dal rapporto fiduciario intrattenuto con l'XA e con l'IK che aveva mandato come suoi emissari in Puglia a consegnare la partita di cocaina e a ritirare il corrispettivo pattuito, di avere ordinato all'XA di trattenersi in territorio pugliese sia per sovrintendere ad una serie di ulteriori operazioni derivanti dalla partita di cocaina al Troque, sia per sondare il mercato di quella zona, dall'avere successivamente impartito all'XA le direttive per la ricerca di nuovi canali di approvvigionamento (culminati nel sequestro a Ciampino), di essere colui che reperiva il danaro, tutte condotte non oggetto di specifica confutazione, e soprattutto di essere percepito come il "capo" all'esterno, essendo stato proprio il suo nominativo ad essere stato indicato dal OQ nel manifestare l'intenzione all'IK di stringere un accordo stabile con il gruppo riminese. E se anche la sentenza impugnata non spenda alcuna motivazione sul ruolo di promotore, vengono tuttavia adeguatamente evidenziati gli elementi configuranti la figura di organizzatore, anch'essa contestata al DH, ovverosia di chi concentra su di sé la gestione delle funzioni di coordinamento dell'attività degli associati e di funzionamento delle strutture del sodalizio, in modo da assicurare, attraverso una continua assistenza, la piena operatività dell'organismo criminale (Sez. 2, Sentenza n. 20098 del 03/06/2020 - dep. 07/07/2020, Buono, Rv. 279476; Sez. 6, n. 38240 del 7/12/2017 dep. 8.8.2018, Anioke, Rv. 273737), con argomentazioni ampiamente sufficienti a ricondurre la condotta delittuosa nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 74 d.P.R. 309/1990. 7.3 Dalle condotte sopra descritte emerge con plastica evidenza l'elemento soggettivo che vanamente il ricorrente contesta con il terzo motivo, evincendosi l'affectio societatis dalla continuativa pianificazione delle operazioni di approvvigionamento, funzionali allo stesso mantenimento in vita del gruppo, e dalla stabile organizzazione dell'attività dei sodali a lui sottoposti, evincendosi dallo stesso ruolo apicale ricoperto la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione.
7.4 Il quarto motivo concernente il rigetto delle attenuanti generiche è formulato in termini capziosi, non essendovi alcuna contraddittorietà tra la rilevata mancanza di elementi favorevoli addotti dalla difesa e il diniego della valenza positiva dell'attività lavorativa svolta dal prevenuto, trattandosi di un elemento oggettivamente neutro rispetto agli addendi indicati dall'art. 133 cod. pen. relativi alla gravità della condotta o alla personalità del reo. Al contrario la Corte pugliese 27 ha evidenziato quale elemento ostativo al riconoscimento del beneficio la professionalità dimostrata nell'organizzazione delle attività criminose, ritenuto in ogni caso prevalente rispetto ai contrapposti fattori evidenziati dalla difesa. E poiché secondo il consolidato principio elaborato da questa Corte non è necessario che il giudice, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione, la doglianza si destina automaticamente all'inammissibilità.
7.5 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il quinto motivo concernente l'entità dell'aumento applicato ai fini della continuazione. Le doglianze difensive, infatti, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena: se infatti la pena base, unitamente all'aumento per l'aggravante ad effetto speciale ex art. 74, 4 comma è contenuta nel minimo edittale, neppure in relazione all'ulteriore aumento applicato ai fini della continuazione, di per sé estremamente moderato tralasciati (dieci mesi di reclusione), vengono evidenziati elementi о eventualmente disattesi dal giudice di merito ai fini di un maggiore contenimento 7.6 Il sesto motivo attiene al divieto di reformatio in pejus in cui si sostiene della pena. essere incorsa la Corte di appello per avere quantificato, una volta esclusa l'aggravante della transnazionalità ex art. 61 bis cod. pen., in 24 anni la pena a seguito dell'aggravante ex art. 74, 4 comma, laddove il Tribunale aveva applicato un aumento di soli due mesi. La difesa cita, a sostegno della dispiegata contestazione, un precedente arresto di questa Corte secondo cui viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, nel concorso di due circostanze aggravanti ad effetto speciale, avendo escluso quella più grave ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., applichi per la residua un aumento sulla pena base in misura legale ma superiore a quello ritenuto dal primo giudice, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore (Sez. 1, Sentenza n. 37985 del 08/06/2021, Cavallo, Rv. 282145). Effettivamente nel caso di specie, a fronte di una pena determinata dal Tribunale - muovendo dalla pena base per il reato associativo, ritenuto il più grave, di 20 anni di reclusione, aumentata di 6 anni ed 8 mesi per l'aggravante ex art. 61 bis cod. pen. e di 2 mesi per ciascuna delle ulteriori due aggravanti applicate rispettivamente ai sensi dell'art. 73, 3 comma e 73, 4 comma d.P.R. 309/1990, maggiorata ancora di 10 mesi per la continuazione con il reato di cui al capo 2) e ridotta di un terzo per il rito abbreviato - in complessivi 18 anni, 6 mesi e 20 giorni, la Corte territoriale, avendo escluso, in parziale accoglimento del gravame dell'imputato, le aggravanti della transnazionalità e del numero degli associati, ha 28 rideterminato in 16 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione il trattamento sanzionatorio complessivo, ottenuto dalla stessa pena base di 20 anni di reclusione, aumentata a 24 anni ai sensi dell'art. 74, 4 comma, corrispondente al minimo fissato ex lege per la suddetta aggravante ad effetto speciale, di ulteriori 10 mesi per effetto della continuazione e ridotta di un terzo per la scelta del rito. la Rimasti conseguentemente immutati tutti i calcoli effettuati da primo giudice, variante su cui si incentra l'eccepita violazione del divieto di cui all'art. 597 terzo comma cod. proc. pen. è costituita dall'aumento applicato in relazione nella riduzione della pena all'aggravante dell'associazione armata, pur Anche se consapevole del difforme orientamento espresso nella citata complessiva. sentenza Cavallo, ritiene tuttavia questo Collegio, aderendo alla diversa interpretazione già affermata nella presente sede di legittimità, che non ci sia violazione del divieto di reformatio in peius quando il giudice di appello, avendo escluso la sussistenza della più grave delle aggravanti ad effetto speciale abbia applicato un aumento di pena per l'aggravante ad effetto speciale, residua, superiore a quello determinato dal primo giudice purché la pena complessiva sia stata irrogata in misura inferiore a quella della sentenza impugnata, non trovando più applicazione in tal caso il meccanismo di contenimento previsto dal quarto comma dell'art. 63 cod. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 7966 del 09/01/2024, Beninato, Rv. 286001 in una fattispecie in tema di omicidio in cui la Corte d'appello, posta l'esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1, cod. pen., applicata invece dal primo giudice, ha irrogato, sulla pena base per il più grave reato dell'imputazione, l'aumento di pena di un anno di reclusione per la già riconosciuta circostanza aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, per la quale la sentenza annullata, facendo applicazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., non aveva operato alcun aumento;
conf. Sez. 2, Sentenza n. 18089 del 12/04/2016, Prisco, Rv. 266837). Ed invero, una volta venuta meno la circostanza ad effetto speciale più grave (nel caso in esame costituita dalla transnazionalità, per la quale è previsto un aumento di pena da un terzo alla metà), l'effetto che ne consegue è quello della "riespansione" dell'ordinaria efficacia della circostanza a effetto speciale residua (l'associazione armata), peraltro applicata nel minimo, venendo meno l'applicabilità dell'art.63, quarto comma, cod. pen., che prevede un meccanismo di contenimento della pena, basato sul principio del cumulo giuridico, in virtù del quale, nel caso di concorso omogeneo tra più circostanze aggravanti autonome o a effetto speciale, il giudice deve applicare soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma può discrezionalmente aumentare la pena così determinata fino a un massimo di un terzo. 29 Siffatta interpretazione è da ritenersi in linea, come già osservato dai due precedenti citati, dal principio affermato dalle Sezioni Unite in forza del quale non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, Sentenza n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258653 - 01) Se il nucleo della tesi patrocinata dal supremo consesso, secondo la quale è consentito al giudice procedere alla rideterminazione della pena per il nuovo reato più grave senza tenere conto di quella irrogata per lo stesso reato come satellite, è individuato nel dissolversi della sequenza sanzionatoria e dei relativi parametri di commisurazione, insiti nel fenomeno del reato continuato, lo stesso ragionamento deve presiedere al venir meno, per effetto della decisione del giudice del gravame, della struttura dei fattori di aggravamento della pena. Ove, infatti, venga esclusa nel giudizio di appello un'aggravante ad effetto speciale restandone tuttavia applicabile un'altra, con conseguente esclusione del concorso che ha determinato l'applicazione da parte del primo giudice del contenimento previsto dall'art. 63 quarto comma cod. pen., è lo stesso meccanismo di aggravamento della pena a subire una novazione strutturale non permettendo più l'applicazione dello sbarramento operante nel precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priva di qualsiasi logica giustificazione: venendo meno il contenimento determinato dal concorso delle circostanze ad effetto speciale, è evidente che non si possa più stabilire alcun termine di comparazione rispetto agli aumenti determinati dal primo giudice. Del resto, a conforto di tale interpretazione, milita anche il tenore letterale dell'art. 597 cod. proc. pen., il cui quarto comma prevede che se è accolto l'appello dell'imputato in relazione a circostanze o reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, la pena "complessivamente irrogata" è "corrispondentemente diminuita", intendendo il legislatore, con tale puntualizzazione del principio fissato nel comma precedente, significare che il termine di riferimento e vincolo per il nuovo giudice debba comunque essere la pena complessiva. Alla luce di tali rilievi il calcolo della pena effettuato dai giudici distrettuali non può ritenersi passibile di alcuna censura, concludendosi per il rigetto del presente ricorso.
8. Il ricorso di XA NI risulta, per contro, inammissibile.
8.1 Con il primo motivo il ricorrente contesta il ruolo di partecipe sia all'interno del sodalizio pugliese capeggiato dal OQ, la cointeressenza con il quale era stata limitata alla sola operazione di cessione di cocaina del 16.2.2018, cui aveva 30 concorso con il DH e con l'IK, sia con riferimento al più ristretto clan dei riminesi composto dagli altri due coimputati. Trattandosi di censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle articolate dal DH con primo motivo, si richiamano le stesse argomentazioni spese al punto 7.1. della presente pronuncia.
8.2 Inammissibile risulta altresì la contestazione del diniego delle attenuanti generiche oggetto del secondo motivo coerentemente formulato dalla Corte territoriale in assenza di elementi favorevoli addotti dalla difesa, essendo stato escluso che potesse rivestire valenza positiva un elemento del tutto neutro ai fini della connotazione tanto del fatto quanto della personalità dell'imputato la circostanza che svolgesse attività lavorativa dei quali è stato escluso che potesse rivestire tale valenza l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, non riconducibile ad alcuna peculiare e non codificabile connotazione tanto del fatto quanto della personalità dell'imputato cui deve rispondere il riconoscimento di un beneficio atto ad incidere sul trattamento sanzionatorio.
9. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per il ricorso di IK TR.
9.1 Il primo motivo, con cui contesta la sua partecipazione all'associazione in difetto di uno stabile vincolo avuto riguardo sia al breve arco temporale coperto dalle indagini sia all'unico reato fine ascrittogli, si destina, in ragione della sua stessa genericità, non venendo svolta alcuna contestazione specifica in ordine alla dettagliata ricostruzione e valutazione delle condotte passate in rassegna dalla Corte di appello, all'inammissibilità. Ed invero la circostanza che le indagini conducenti all'emersione della associazione non abbiano coperto un tempo particolarmente ampio costituisce, al di là dell'opinabilità del dato trattandosi comunque di un semestre, un fattore se non irrilevante certamente non dirimente, atteso che, una volta riscontrati gli elementi di carattere personale ed organizzativo indicativi di una consorteria criminosa, il dato relativo alla sua durata, laddove non sia del tutto effimera ed evanescente eventualità che è di per sé contraddetta dalle plurime risultanze -non può ritenersi determinante ai fini della sussistenza o istruttorie raccolte meno del reato in contestazione. Né d'altra parte maggior peso riveste la condanna pronunciata nei suoi confronti per il solo delitto di cui al capo 2) atteso che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove servitosi dell'agente, consapevolmente connotazioni della condotta le dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, n. 1343 del 4/11/2015 - dep. 2016, Policastri, Rv. 265890). In tal senso depongono non solo l'ampio arco temporale in cui il prevenuto si è trovato costretto, in ragione dei plurimi ritardi della pianificata 31 consegna, a portare con sé la droga oggetto dell'operazione di cui al reato contestato al capo 2) esponendosi ad un rischio che solo la sua intraneità al gruppo avrebbe potuto giustificare, ma altresì le plurime frasi pronunciate dal medesimo rivelatrici della sua piena conoscenza delle dinamiche del sodalizio, nonché il fatto, altrettanto significativo, di essere stato fermato per un controllo dalla Guardia di Finanza che lo aveva trovato in possesso di un ingente somma di danaro custodita nel doppio fondo dell'auto di cui era alla guida 9.2 Altresì inammissibile deve ritenersi il secondo motivo atteso che, al di là della contestazione sulla condizione di latitante, non vengono addotti elementi positivi disattesi o indebitamente tralasciati dal giudice di merito, tale non potendosi ritenere il ruolo marginale apoditticamente enunciato dalla difesa, peraltro inapplicabile al reato associativo, che rendessero l'imputato meritevole del beneficio invocato ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., di talché deve escludersi il vizio di manifesta illogicità motivazionale in cui si compendia il motivo in esame. Occorre anche in tal caso ribadirsi che le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice e che la loro applicazione non costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma che la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di favorevole apprezzamento e tali da prevalere sugli eventuali elementi di segno opposto, nell'ottica di una valutazione complessiva rimessa alla discrezionalità del giudicante.
9.3. Il terzo motivo con cui si lamenta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74, quarto comma d.P.R. 309/1990 e la violazione del divieto di reformatio in peius in relazione all'aumento derivante dal riconoscimento della suddetta aggravante, pari a due anni. Se in relazione al primo profilo deve rilevarsi che l'applicabilità dell'aggravante dell'associazione armata non risulta essere stata mai contestata con il ricorso in appello le cui censure quanto alle aggravanti erano limitate a quella della transnazionalità, per contro le contestazioni relative al secondo profilo si rivelano del tutto generiche, rinviandosi in ogni caso a quanto già osservato riguardo al sesto motivo del DH (punto 7.6 della presente pronuncia). 10. Quanto al ricorso di GI NN nessuna delle dispiegate censure supera il vaglio di ammissibilità. 10.1 Mentre le censure sulla sussistenza dell'associazione oggetto del primo motivo risultano essere state già affrontate al punto 1) della presente pronuncia, deve rilevarsi, quanto al ruolo di partecipe, che le doglianze formulate dalla difesa si traducono in censure del tutto generiche, di natura esclusivamente contestativa, che non arrivano a contrastare né in fatto né in diritto i plurimi elementi su cui la Corte territoriale ha fondato l'affermazione di responsabilità: l'ausilio finanziario prestato al OQ a seguito del suo arresto, la stabilità delle forniture di droga 32 assicurate al gruppo, puntualmente tratte dai dialoghi intercettati rispetto ai quali non viene svolta alcuna confutazione specifica e la prosecuzione dell'attività di approvvigionamento successivamente all'arresto del dominus interfacciandosi l'imputato direttamente con il RD costituiscono tutti elementi fortemente indicativi del vincolo permanente che legava il NN al consesso pugliese, il quale ben può essere desunto, come reiteratamente affermato da questa Corte, da facta concludentia (Sez. 3, Sentenza n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012 (dep. 2013), Barbetta, Rv. 255207; Sez. 4, n. 25471 del 7/2/2007, Cirasole, Rv. 237002; Sez. 4, n. 4481 del 29/11/2005 (dep. 2006), Lo Nigro, Rv. 233247), mentre il dolo è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e, quindi, del programma delittuoso in modo stabile e permanente (Sez. 1, n. 30463 del 7/7/2011, Calì, Rv. 251012; Sez. 6, n. 5970 del 23/1/1997, Ramirez, Rv. 208306). 10.2 Di natura squisitamente contestativa e perciò inficiate alla radice dalla più completa genericità sono anche le doglianze di cui al terzo motivo (il secondo essendo stato già trattato nel punto relativo alla inapplicabilità dell'art. 74 sesto comma) afferenti all'affermazione di responsabilità per i reati-fine trattandosi di cessioni che ben avrebbero potuto avere ad oggetto droga per uso personale. A fronte di una coerente spiegazione del contenuto dei dialoghi intercettati reso dalla Corte distrettuale che sottolinea come le espressioni utilizzate dagli interlocutori alludessero ad ingenti quantitativi di droga di natura pesante, avvalorata dai relativi corrispettivi indicativi di merce pregiata, è' la stessa formulazione congetturale delle contestazioni, prive di qualunque evidenza probatoria, che destina il motivo all'inammissibilità. 10.3 Il quarto motivo con cui si contesta l'applicabilità dell'aggravante ex art. 74 quarto comma è addirittura privo pertinenza censorea, avendo la Corte di appello in parziale riforma della sentenza di primo grado escluso la sussistenza di detta circostanza nei confronti del ricorrente, mancando i presupposti per ritenere che egli potesse anche soltanto prevedere che i sodali disponessero di armi. 10.4 Con riferimento, infine, al diniego delle attenuanti generiche, contestato con il quinto motivo, è sufficiente rilevare che la difesa neppure indica i pretesi elementi di segno positivo che avrebbero quanto meno astrattamente consentito il riconoscimento del beneficio, né confuta i "diversi e gravi precedenti penali" ritenuti dai giudici distrettuali ostativi all'applicabilità delle suddette attenuanti. 11. Passando alla disamina dei ricorsi degli imputati appartenenti al sottogruppo del clan degli albanesi, anche il ricorso di YM JD incorre nell'inammissibilità. 11.1. Il primo motivo concernente la sua partecipazione all'associazione criminosa si compone di censure che si sviluppano in assenza della benché minima 33 correlazione con i rilievi puntualmente svolti dalla Corte distrettuale in risposta alle medesime doglianze articolate con l'atto di appello, senza alcuna specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti nel provvedimento impugnato. Come infatti ripetutamente affermato da questa Corte, incorre nella censura di inammissibilità il ricorso per cassazione fondato su motivi generici ed indeterminati o che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto In definitiva il ricorrente fonda la sua contestazione sul fatto di non avere di ricorso. mai avuto contatti con il OQ per essersi sempre interfacciato con il solo BL, ma tralascia integralmente il ruolo ricoperto da quest'ultimo quale stabile fornitore del sodalizio facente capo al OQ, iniziato, secondo quanto accertato dai giudici di merito, nel marzo 2018 e proseguito anche dopo l'arresto del dominus con i suoi sodali RD e IN attraverso una crescente programmazione delle operazioni di importazione di ingenti quantitativi di stupefacente dall'Albania. Conseguentemente, i serrati contatti tra il BL e l'imputato che il primo apostrofava con l'emblematico appellativo "fratello", le espressioni in codice utilizzate da entrambi senza necessità di ulteriori spiegazioni, l'uso frequente del plurale nelle operazioni programmate emersi dalla copiosa corrispondenza telefonica intercettata, il contributo fattivo prestato dal prevenuto nel reperimento la dei mezzi necessari al trasporto della merce proveniente oltre mare, preoccupazione esternata da costui all'esito del fallimento di talune delle operazioni susseguitesi nell'arco del periodo in contestazione, tutti elementi passati compiutamente in rassegna dalla sentenza impugnata (cfr. pagg. 154- 167), costituiscono indici palesi del coinvolgimento del ricorrente nell'attività del sodalizio e della consapevolezza delle dinamiche del gruppo, a nulla rilevando la circostanza che egli non avesse contatti diretti con il dominus posto che come in premessa osservato non è necessaria la conoscenza reciproca tra i singoli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi lo stesso obiettivo ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. Pertanto, le dispiegate censure con cui non si contesta il contenuto delle intercettazioni riferite all'imputato, si risolvono esclusivamente nel dissenso sull'attitudine degli elementi di prova esaminati dai giudici distrettuali a dimostrare la sua appartenenza al sodalizio e dunque in un'inammissibile valutazione alternativa delle risultanze istruttorie, senza che venga individuato alcun vulnus logico argomentativo che vada ad incrinare il ragionamento probatorio su cui si fonda l'affermazione di colpevolezza. 34 Phis 11.2. Il secondo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente attesa la stretta connessione delle relative doglianze, sono manifestamente infondati. La questione dell' applicabilità dell'aggravante della ingente quantità indipendentemente dall'espletamento di una perizia è stata affermativamente risolta dalla giurisprudenza che con interpretazione da ritenersi consolida ha affermato che in tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza in esame allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere compiuta con particolare attenzione e rigore (così da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 21377 del 09/07/2020, Alicandri, Rv. 279512, nonché in precedenza Sez. 3, Sentenza n. 42827 del 04/05/2016, Eke, Rv. 267902; Sez. 2, Sentenza n. 44220 del 18/10/2013, Lizzio, Rv. 257666). E ciò in quanto in un sistema processuale incentrato non sulle prove legali ma sul principio del libero convincimento del giudice, vale a dire sulla convinzione formatasi all'esito della ben corretta valutazione delle prove legittimamente acquisite nel processo, possano utilizzarsi fonti di prova diverse dalla perizia tossicologica, quali le dichiarazioni testimoniali o I risultanze degli accertamenti di polizia giudiziaria o altri indizi gravi, precisi e concordanti. Pertanto ove si consideri che il suddetto accertamento costituisce una questione di fatto che, in quanto rimessa alla valutazione del giudice di merito, non è sindacabile nel giudizio di legittimità ove sorretta da logica motivazione, l'apprezzamento espresso nel caso in esame dalla Corte distrettuale non può dirsi manifestamente illogico essendo stato dato rilievo agli elevatissimi quantitativi, in termini ponderali assoluti, della sostanza stupefacente sequestrata - pari a 673 kg e a 2.475 di marijuana (capi 13 e 14) - nonché agli importi menzionati a titolo di corrispettivo, sia pure parziale, nelle conversazioni intercettate, senza che la difesa abbia opposto elementi significativi idonei ad incrinare il suddetto accertamento. 11.3 Anche il terzo motivo incorre nella statuizione di inammissibilità. Al netto del rilievo che l'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. non è compatibile con i reati associativi in cui la rilevanza penale della condotta discende direttamente dall'adesione degli altri sodali al pactum sceleris nel quale quel che rileva è la sinergia dei singoli apporti, va in ogni caso rilevato che quanto ai reati fine le censure difensive si sviluppano su un piano meramente fattuale inidoneo a scalfire l'accertamento compiuto dai giudici di merito che, avuto riguardo al nell'essersi adoperato per il contributo fattivo prestato dal ricorrente 35 procacciamento dei mezzi di trasporto della merce importata, ha escluso che lo stesso potesse configurarsi di minima importanza. Valutazione questa che costituisce la coerente declinazione del principio sotteso alla ratio dell'attenuante in esame, la quale può essere riconosciuta nel solo caso in cui l'apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria che in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica e risulti, perciò, del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa, non essendo sufficiente, a tal fine, neppure la minore efficienza causale della condotta dell'agente rispetto a quelle degli altri concorrenti (Sez. 4, Sentenza n. 10649 del 24/01/2024, Rv. 285972). 11.4. Quanto al diniego delle attenuanti generiche oggetto del quinto motivo, la rilevanza attribuita dalla Corte leccese al grave precedente penale dell'imputato, ritenuto significativo della sua peculiare caratura criminale e non costituisce l'espressione di confutato dalla difesa, un apprezzamento non sindacabile nella presente sede di legittimità, essendosi dato specificamente compiutamente atto degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini dell'esclusione, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Il motivo è pertanto anch'esso inammissibile. 11.5 Le contestazioni articolate con il quinto motivo si rivelano all'evidenza generiche, pretendendo la difesa di ravvisare l'identità tra il reato di cui al capo 13) contestato nella forma del tentativo e quello di cui al capo 14), invece consumatosi, senza neppure individuare gli elementi di perfetta sovrapponibilità delle due condotte criminose. La circostanza che neanche nel caso del secondo delitto la droga fosse arrivata in Italia per essere stata sequestrata prima del suo caricamento sull'imbarcazione diretta in Italia non è certo argomentazione idonea a scalfire i puntuali rilievi spesi dalla sentenza impugnata in ordine al perfezionamento dell'accordo finalizzato all'importazione, il quale secondo il costante orientamento giurisprudenziale prescinde dalla consegna della merce, perfezionandosi la compravendita con il solo incontro delle volontà del compratore e del venditore sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l'effettiva "traditio" della stessa (Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011 dep. 2012, Conti, Rv. 251736). 12. Al di fuori del consesso associativo si pongono invece gli imputati AN MO, RR AN e AN DR IO chiamati a rispondere in concorso con i partecipi del sodalizio, di singoli reati. L'unico motivo in cui si compendia il ricorso di RR AN risulta inammissibile. Dietro il lamentato travisamento della prova si cela invece la richiesta di una nuova e differente lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate 36 dal Giudice del merito, delle quali si domanda una alternativa e più favorevole valutazione, non consentita a questa Corte di legittimità. La Corte leccese, all'esito di una compiuta ricostruzione degli incontri avuti dal RR a NI nella mattina in cui si sarebbe perfezionata la condotta criminosa, offre una coerente ed attenta interpretazione del contenuto delle conversazioni intercorse tra costui e i suoi interlocutori, uno dei quali viene identificato con linearità di ragionamento nella persona del DH, ovverosia nel fornitore della partita di cocaina acquistata dal OQ, escludendo che le dichiarazioni rese dal teste De AS al suo difensore, comunque ritenute generiche e circoscritte ad un tempo estremamente limitato della mattina, contenessero evidenze atte a smentire la suddetta ricostruzione. A fronte della particolareggiata disamina da parte dei giudici distrettuali delle vicende in contestazione che, in quanto convergente con quella del giudice di primo, grado esclude di per sé l'eccepito travisamento della prova, precluso dal limite del devolutum in presenza di cosiddetta "doppia conforme", non superabile ipotizzando recuperi in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina, Rv. 269217), la difesa, lungi dall'individuare un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o l'omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia, si limita a riproporre in questa sede una serie di elementi fattuali volti ad attaccare il governo logico delle risultanze istruttorie proponendone una lettura alternativa rispetto a quella datane dal giudice di merito, e non già ad evidenziarne la loro "dispercezione" nella quale si sostanzia il vizio astrattamente lamentato. in sede di legittimità, Va al riguardo ribadito che non è consentito, proporre un'interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente vagliate in sede di merito sollecitandone l'esame attraverso la sovrapposizione del proprio scrutinio, posto che il compito del giudice di legittimità è limitato al controllo della coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, laddove invece le dispiegate censure non evidenziano neppure fratture motivazionali né incongruità argomentative rispetto alle conclusioni raggiunte, così escludendosi alla radice i presupposti per la ravvisabilità del vizio motivazionale deducibile ai sensi dell'art. 606 lett.e) cod. proc. pen.. Né alcuna rilevanza può essere attribuita, così come assume la difesa sostenendo che le telefonate effettuate dal RR sarebbero comunque risultate dai tabulati telefonici, alla rottura del telefono del DH al fine di escludere pregressi contatti tra costui e l'imputato, posto che la sentenza impugnata fonda la sua ricostruzione sul fatto che il prevenuto, secondo le sue stesse dichiarazioni, avesse contattato il DH non già sul suo cellulare ma tramite un amico, escludendosi anche sotto tale profilo il dedotto travisamento della prova. 37 13. Deve invece essere ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso di AN MO. Essendo il controllo di legittimità circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv. 269438; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172; cfr. anche Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760), il fulcro della questione rimessa all'esame di questa Corte risiede nel valutare se l'affermazione di responsabilità possa fondarsi sul contenuto di intercettazioni cui sia estraneo l'imputato. Se è vero che alle indicazioni di reità provenienti da conversazioni intercettate alle quali non abbia partecipato l'imputato non si applica la regola di valutazione di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. ma quella generale del prudente apprezzamento del giudice, non essendo esse assimilabili alle dichiarazioni che il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in procedimento connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi all'autorità giudiziaria (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 263714), non è tuttavia consentito prescindere da quello che costituisce il naturale vaglio rimesso al giudice di merito, cui qualunque fonte di prova è soggetto, tanto più in un contesto in cui gli stessi interlocutori erano trafficanti di sostanze stupefacenti. Nel caso di specie, anche a voler ritenere che il cognato cui fa riferimento il OQ nell'avvisare il IN dell'imminenza dell'arrivo della fornitura di cocaina sia AN MO in assenza di deduzioni sull'esistenza di altri cognati di colui che si sarebbe occupato di ricevere la partita di cocaina, non può essere elevato a rango di riscontro il fatto che la macchina nella quale era occultato il carico fosse stata, al suo arrivo, parcheggiata nella città di Brindisi nei pressi dell'abitazione dell'imputato quando poi consegna è avvenuta in tutt'altra zona, ovverosia in Carovigno, comune a svariati chilometri di distanza dal capoluogo brindisino, dove è stata condotta dal corriere la suddetta autovettura e dove la merce è stata ricevuta dal IN e da altri soggetti non meglio identificati. L'affermazione resa dai giudici distrettuali secondo cui deve ragionevolmente ritenersi che costoro fossero "emissari del MO o comunque a lui legati" appare manifestamente illogica non essendovi al riguardo alcun elemento su cui si fonda la presunzione che, come correttamente osserva la difesa, si traduce in una presumptio de presumpto, ovverosia in null'altro che in una congettura. In assenza del MO sul luogo della consegna della droga, così come ad ogni altra fase delle trattative e non risultando da alcun elemento che costui avesse incaricato terzi della consegna, né che avesse direttamente commissionato una fornitura di cocaina appare un salto logico riferire a costui il ruolo di mandante dei soggetti presenti alla traditio 38 AC fondata sulla sola frase pronunciata dal OQ in una telefonata con il IN, momentaneamente allontanatosi dalla scena, in cui parla di un non meglio precisato "AN". Se il sindacato rimesso a questa Corte in presenza di una doglianza afferente alla manifesta illogicità della motivazione della sentenza di merito non può estendersi alla scelta delle massime di comune esperienza, costituite da un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi, delle quali il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto con corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono al ragionamento probatorio, altrettanto non può dirsi in presenza di una ipotesi non fondata sullo "id quod plerumque accidit", insuscettibile di verifica empirica, od anche una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità (Sez. 6, n. 16532 del 13/02/2007, Cassandro, Rv. 237145). Deve perciò ritenersi, come precisato da questa stessa Corte, affetta dal vizio di illogicità e di carenza della motivazione la decisione del giudice di merito che, in luogo di fondare la sua decisione su massime di esperienza - che sono caratterizzate da generalizzazioni tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune, conformemente agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione - utilizzi semplici congetture, cioè ipotesi fondate su mere possibilità, non verificate in base all' "id quod plerumque accidit" ed insuscettibili, quindi, di verifica empirica (Sez. 6, Sentenza n. 6582 del 13/11/2012, Cerrito, Rv. 254572; Sez. 4, Sentenza n. 23093 del 02/02/2017, Rappisi, Rv. 269998). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti dell'odierno ricorrente, risultando il secondo motivo, afferente al trattamento sanzionatorio, assorbito. 14. Altresì fondato deve ritenersi il ricorso di DR AN IO, chiamato a rispondere del reato di cessione di cocaina per il controvalore di 8.000 euro, quale intermediario di GI NN, a RD ES, che poi la rivendeva a terzi (capo 12). Nel ritenere la colpevolezza dell'imputato per il reato in esame, la Corte distrettuale si limita a ripercorrere la sequenza degli accadimenti evidenziando che il IO e il RD si erano incontrati la mattina del reato in contestazione e che il giorno successivo quest'ultimo nella veste di acquirente, avvertiva, per il tramite di un proprio emissario, il NN (venditore) che aveva recuperato 7.500 euro, impegnandosi a fargli avere la parte restante del corrispettivo, e a ciò faceva seguito la traditio della merce da parte del NN al RD. La sentenza in esame tuttavia non spiega, al di là della conclusione del negozio di compravendita tra il cedente e il cessionario, da quali elementi venga tratta la veste di 39 intermediario della suddetta cessione attribuita al ricorrenteposto che nell'incontro tra costui e il RD non risulta che fosse stata menzionata alcuna vendita né si fosse parlato di droga né comunque che a tali elementi si fosse fatto riferimento con linguaggio criptico, né vengono indicati successivi incontri a cui il Al cospetto di tale vuoto motivazionale tale da determinare un salto logico IO abbia preso parte. tra i fatti descritti e le conclusioni tratte, si impone l'annullamento della pronuncia 15. Conclusivamente, in accoglimento dei ricorsi di AN MO e di gravata con rinvio per nuovo esame. DR Gioa, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di entrambi con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Deve essere altresì disposto, in parziale accoglimento del ricorso di DU KS, il rinvio allo stesso giudice limitatamente all'applicabilità nei confronti LE. del predetto dell'aggravante ex art. 74, quarto comma d.P.R. 309/1990 relativa all'associazione armata, per il resto risultando, invece, il ricorso inammissibile. Quanto agli altri ricorrenti, deve essere rigettata l'impugnativa di DH Zhamir, con condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., mentre i restanti ricorsi, presentati da RO DO, EL NN NA, EL AN, IN EO, BL NA, RD ES, NN GI, HA NI, IK TR, RR AN ed YM JD, devono essere dichiarati inammissibili, seguendo a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN MO e di DR AN IO, nonché nei confronti di DU KS per quest'ultimo limitatamente all'applicabilità dell'aggravante ex art. 74, 4 comma d.P.R. 309/1990 con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di LE. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di DU KS. Rigetta il ricorso di DH IM che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di OQ DO, EL NN NA, EL AN, IN EO, BL NA, RD ES, NN GI, HA NI, IK TR, RR AN, YM JD che condanna al 40 pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in data 9.4.2024 Il Consigliere estensore I Presidente LL TE CA CE D Depositata in Cancelleria Oggi, 27 SET. 2024 IL FUNZIONARIO CILVIZIARIO Luana MakionLuand 41
udita la relazione svolta dal consigliere LL TE;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AN Tocci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per DH IM e per MO AN limitatamente alla quantificazione della pena, con inammissibilità nel resto, per il rigetto dei ricorsi di OQ DO, NN GI, XA NI e YM AL e per l'inammissibilità dei restanti ricorsi;
sentiti i difensori, avv. Elvia Belmonte per IN EO e AN MO, avv. Simona Filippi per IN EO, avv. Michele Porcari per RR AN, avv. Gianluca Malavasi, anche in sostituzione del co-difensore avv. GI ES, per DH IM, avv. Ladislao Massari per DU KS e in sostituzione dell'avv. Cosimo Deleonardis per IO AN DR, avv. Rocco UI IA per BL NA, avv. Umberto De RI per HA NI, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e avv. Michele Fino per OQ DO, EL NA, EL AN e NN GI, avv. Andrea Gatto per YM JD, avv. Rocco UI IA per RR AN e avv. Cosimo Damiano Rampino per IK TR che si sono riportati ai motivi dei rispettivi ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22.2.2023 la Corte di Appello di LE ha confermato la penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine al reato di cui all'art. 74 primo e secondo comma d.P.R. 309/1990 quali partecipi di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con struttura cd "ad arcipelago", confluendo sotto la direzione di DO OQ, coadiuvato da DU KS e RD ES, operanti nel territorio di Brindisi e Taranto, tre distinti canali di approvvigionamento, l'uno con sede in NI, l'altro nella provincia di Brindisi ed il terzo in Albania, nonché per vari reati-fine diversamente ascritti ad ognuno di essi, ma avendo, a parziale modifica della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di LE, escluso l'aggravante della transnazionalità e del numero dei componenti superiore a dieci con riferimento al sodalizio criminoso e ridefinito la qualificazione di taluni delitti satellite, ha ridotto la pena nei termini che verranno di volta in volta indicati nella disamina delle posizioni dei singoli ricorrenti. Avverso il suddetto provvedimento gli imputati hanno proposto, ognuno per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, il cui contenuto viene di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod. proc.pen.
2. DO OQ, condannato alla pena di 18 anni e 6 mesi di reclusione per il reato associativo nel ruolo di promotore ed organizzatore nonché per i reati-fine di cui ai capi 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 11, ha presentato due ricorsi, uno redatto dall'avv. 2 Michele Iaia, l'altro dall'avv. Michele Fino che tratta la sua posizione unitamente a quella dei coimputati NA EL, che era anche la sua compagna, e AN EL, fratello di quest'ultima. L'avv. Iaia ha articolato tre motivi con i quali lamenta:
2.1. il vizio di violazione di legge riferito all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e il vizio motivazionale in relazione alla configurabilità all'associazione e al ruolo di vertice ascrittogli, contestando quanto al primo la mancanza dell'affectio societatis che sulla base delle intercettazioni passate in rassegna evidenziavano solo l'ipotesi di concorso di più persone oltre all'intento perseguito dal ricorrente e dal DU di svincolarsi dal NN progettando persino una rapina ai suoi danni e sottolineando quanto al secondo il ruolo marginale rivestito dal OQ, di semplice spacciatore al minuto, privo di potere decisionale ed organizzativo;
2.2. la violazione del divieto della reformatio in pejus per avere la Corte di appello applicato al ricorrente, indipendentemente dalla pena complessiva, a titolo di aumento ai fini della continuazione sette anni e nove mesi di reclusione infliggendogli un trattamento del tutto deteriore rispetto alla sentenza di primo grado che nulla aveva previsto a tale titolo senza che la relativa pronuncia avesse costituito oggetto di impugnazione da parte del Pubblico Ministero;
2.3. il diniego delle attenuanti generiche senza esaminare le censure sollevate dalla difesa con l'atto di appello, né indicare elementi specifici ostativi alla concessione del beneficio.
3. Il ricorso dell'avv. Fino, redatto congiuntamente per il OQ e per i due fratelli EL, NA EL essendo stata condannata alla pena di 4 mesi e 20 giorni di reclusione ed € 4.200 di multa e AN EL ad 11 mesi di reclusione ed € 1.860 di multa, si compone di otto motivi con i quali si lamenta:
3.1. il vizio di violazione di legge riferito all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e il vizio motivazionale in relazione alla configurabilità all'associazione e al ruolo di vertice ascritto al OQ, contestando quanto al primo profilo l'assenza dell'unitarietà fra i tre diversi gruppi, l'uno operativo in Puglia, l'altro in Emilia Romagna e l'altro nel Lazio, ognuno dei quali era costituito da persone che, se anche avevano agito talvolta in concorso, erano comunque proiettate ognuna alla realizzazione del proprio tornaconto personale, se non addirittura mosse dall'intento di nuocere agli altri come nel caso dell'attentato allo "OP", senza che in ogni caso sussistesse una struttura, un programma comune, un'organizzazione di mezzi e di risorse e una sede, e rilevando quanto al suo ruolo che non fossero sufficienti a delineare la figura dell'organizzatore i contatti tenuti con venditori e acquirenti in assenza di un'attività di coordinamento dell'operato degli altri compartecipi e di un potere decisionale, di cui la sentenza impugnata non reca traccia;
3.2. l'omessa riqualificazione dell'associazione nella figura minore di cui all'art. 74, sesto comma che, stante la derubricazione di plurimi episodi delle 3 contestate cessioni nella fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 73 al quinto comma, non si poneva in antitesi con la natura seriale e non occasionale dell'attività di spaccio svolta dal OQ;
3.3. la configurabilità dei reati fine ascritti al OQ la cui piattaforma probatoria, vertendosi in tema di droga parlata, comportava un particolare rigore valutativo e motivazionale nella specie del tutto carente non essendosi esaminate le possibili ipotesi alternative, contemplanti anche l'uso personale, ovvero un unico episodio di detenzione in luogo di plurime frazioni della condotta delittuosa;
3.4. la violazione del divieto del ne bis in idem per essere stato il OQ già condannato con sentenza del Tribunale di LE del 14. 4.2021 per il reato associativo nella veste di fornitore abituale del gruppo nel periodo novembre 2017- maggio 2018, con conseguente sovrapponibilità all'arco temporale contestato nel presente procedimento;
3.5. la mancata indicazione degli elementi che consentissero di ritenere che i tre ricorrenti, con riferimento ai reati di cui ai capi 5 e 6, "fossero in materiale contatto con l'arma", né che avessero "consapevolezza del luogo in cui il OQ l'avrebbe custodita" e ancor prima intenzione di apportare un contributo alla condotta illecita, rilevando in particolare per il OQ che il reato di porto della pistola in luogo pubblico presuppone la certezza dell'esistenza dell'arma così come della sua funzionalità, di cui non vi era alcuna evidenza;
3.6. l'affermazione di responsabilità di NA EL in relazione al suo concorso alla cessione di droga, dovendo invece ravvisarsi nella sua condotta, in mancanza di un nesso di causalità tra l'attività di incentivazione e la cessione posta in essere dal coimputato, una connivenza non punibile;
3.7. la mancanza dell'elemento psicologico integrante la prevedibilità concreta della disponibilità delle armi in ordine all'aggravante;
3.8. il diniego delle attenuanti generiche, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 62 bis cod. pen. e al vizio motivazionale, rilevando come nessuna motivazione fosse stata resa per i due fratelli EL.
4. EO IN, ritenuto partecipe del sodalizio con il ruolo di stabile acquirente di droga, così come di servizi logistici per il trasporto via mare, nonché responsabile per i reati di cui ai capi 3 e 4 e condannato alla pena di 7 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione, ha articolato sei motivi deducendo:
4.1. l'inconfigurabilità, in relazione al vizio di carenza e di manifesta illogicità motivazionale, della sua partecipazione al sodalizio criminale a causa, quanto al primo profilo di censura, del silenzio serbato dalla Corte di appello sull'elemento soggettivo e, quanto al secondo, dei suoi accesi conflitti con il OQ già da epoca antecedente al gennaio 2018, stante un ingente credito vantato nei suoi confronti per il mancato pagamento di una precedente fornitura di droga, rilevando come il contrasto fosse ancora aperto nel periodo in contestazione stando al contenuto 4 dello stesso compendio intercettato e al mancato pagamento della somma dovuta dall'imputato a tale NE, amico del OQ, per una fornitura di cocaina del febbraio 2018, quale azione di ritorsione per il sopruso subito dal gruppo degli albanesi;
4.2. la mancanza del pactum sceleris emergendo dalle risultanze istruttorie raccolte solo accordi estemporanei per singole cessioni, incompatibili con il ruolo di stabile fornitore dell'associazione ma invece riconducibili al concorso di persone nel reato;
4.3. il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di colpevolezza per il reato di cui al capo 3), fondata esclusivamente sulle intercettazioni acquisite, senza tenere conto che al momento della consegna della droga il IN si era allontanato dalla scena dove erano rimasti soltanto il OQ ed un soggetto con un giubbotto di colore rosso che inveiva contro il primo, e al quale potrebbe essere stata conseguentemente consegnata la merce;
4.4. il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di colpevolezza per il reato di cui al capo 4), nulla essendo stato indicato sul luogo, sul tempo e sulle modalità della contestata cessione, oltre all'inverosimiglianza del versamento del corrispettivo pattuito pari a ben 14.000 euro alla luce del pregresso credito vantato dall'imputato nei confronti del gruppo;
4.5. la mancata disamina, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 89 cod. pen. e al vizio motivazionale, in della copiosa documentazione prodotta in ordine alla ridotta capacità di intendere e di volere dell'imputato in ragione del grave disturbo di personalità e della condizione depressiva da cui è affetto, sulla quale nessuna luce era stata fatta dal perito nominato di ufficio che aveva solo esaminato la sua capacità di stare in giudizio, e la conseguente illegittimità del diniego della richiesta di rinnovazione istruttoria volta ad accertare il vizio parziale di mente;
4.6. il difetto di motivazione a supporto del diniego delle attenuanti generiche, senza aver considerato che i precedenti penali erano ampiamente risalenti né valutato altri aspetti della personalità e della vita dell'imputato emersi nel corso del procedimento.
5. US NA, condannato in qualità di partecipe del sodalizio e per il reato di cui al capo 14 alla pena di 7 anni ed 8 mesi di reclusione, ha affidato le proprie doglianze a due motivi con cui contesta:
5.1 la sua condotta di partecipazione al sodalizio capeggiato dal OQ rilevando come a quest'ultimo non fossero stati neppure contestati i reati di cui ai capi 13 e 14 per i quali egli era stato, invece, condannato;
5.2. il diniego delle attenuanti generiche, rilevando la inadeguatezza della motivazione addotta in ordine alla mancata indicazione di elementi di segno 5 positivo, smentita dall'evidenziazione sin dall'atto di appello della sua condizione di incensuratezza e della corretta condotta processuale per effetto del rito 6. Il ricorso di ES RD, condannato alla pena di 8 anni ed 11 mesi abbreviato prescelto. di reclusione quale partecipe del reato associativo e per i reati fine di cui ai capi 2, 7, 8, 9 e 12, si compone di cinque motivi con i quali si lamenta:
6.1. la mancata notifica del decreto di citazione in appello al co-difensore, avv. Leonardantonio Cassano, configurante una nullità di ordine generale e come tale non sanabile per effetto della mancata articolazione della relativa eccezione da parte dell'altro difensore;
6.2. la carenza di motivazione sulla eccepita nullità, espressamente dedotta come motivo di appello, della sentenza di primo grado imbastita con la pedissequa riproduzione di interi brani estrapolati tanto dall'ordinanza di custodia cautelare quanto dal provvedimento di riesame, consistenti non solo nella trasposizione delle fonti di prova ma altresì delle considerazioni spese dai rispettivi giudici estensori, senza alcun vaglio critico degli elementi fondanti le conclusioni raggiunte in ordine alla colpevolezza dell'imputato, con conseguente violazione del diritto di difesa cui era stato impedito un confronto dialettico sugli elementi posti a fondamento della pronunciata condanna;
6.3. la mancata disamina delle analitiche contestazioni svolte con l'atto di appello per essersi la Corte territoriale limitata a richiamare le precedenti pronunce che avevano fondato la colpevolezza sul tenore delle intercettazioni telefoniche fornendone un'interpretazione in contrasto con i dati fattuali emersi dall'espletata istruttoria la quale non aveva consegnato alcuna evidenza di accordi raggiunti dall'imputato con gli altri sodali, né che le suddette conversazioni avessero ad oggetto questioni associative, con conseguente inconfigurabilità di un suo ruolo stabile all'interno della consorteria così come del contributo causale fornito al raggiungimento degli obiettivi comuni;
contesta in particolare che l'incontro avvenuto con il OQ per testare un campione di droga ritenuto troppo forte potesse essere riferito alla cocaina, che il consenso dato all'IK di parcheggiare doppio fondo di cui era munita la la propria autovettura sotto casa sua che vettura fosse destinato all'occultamento della droga, che i 15 grammi menzionati al capo 7) fossero riferibili alla cocaina, che non vi fosse alcun elemento che le imputazioni di cui ai capi 9) e 12) concernessero la droga pesante, che il mantenimento assicurato alla compagna del OQ quando questi era recluso in carcere fosse ascrivibile all'affectio societatis, trattandosi per contro di una manifestazione di solidarietà dettata da un vincolo di amicizia;
6.4 la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio alla luce dell'interpretazione ipotetica e presuntiva degli elementi probatori;
6.5. la quantificazione della pena in violazione del principio del divieto di reformatio in peius per avere la Corte di appello, malgrado l'esclusione delle aggravanti della transnazionalità e del numero degli associati, applicato un aumento della pena base di due anni per l'aggravante delle armi a fronte di un aumento contenuto per tale circostanza dal giudice di primo grado in soli due mesi, nonché la mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche rispetto alle quali era stato evidenziato lo stato di incensuratezza del prevenuto.
7. GI NN, ritenuto stabile fornitore dell'associazione nonché compartecipe per i reati di cui ai capi 9, 10 e 12 e condannato alla pena di 7 anni e 9 mesi di reclusione, ha articolato quattro motivi con i quali lamenta:
7.1. l'inconfigurabilità di una struttura associativa attesa la mancanza di unitarietà dei tre sottogruppi, ognuno dei quali perseguiva un proprio interesse specifico, e i differenti approdi in relazione alle posizioni di taluni imputati assolti dal reato associativo unitamente alla riqualificazione di plurimi reati fine ai sensi dell'art. 73 quinto comma e la mancanza della stabilità del ruolo di fornitore in capo al NN, affermata in termini soltanto assertivi non potendo essere desunta dalla prosecuzione delle forniture dopo l'arresto del OQ, né dalle iniziative assunte insieme al RD per sostenere economicamente quest'ultimo;
7.2. la mancanza di adeguata motivazione in ordine alla riconducibilità dell'associazione alla fattispecie minore di cui all'art. 74, sesto comma verso la quale depone incontrovertibilmente la riqualificazione di una pluralità di reati fine ai sensi dell'art. 73 quinto comma, contestando che la natura seriale dell'attività di spaccio sia ostativa alla minor gravità posto che è proprio la reiterazione della condotta il tratto costitutivo della compagine associativa, preordinata alla realizzazione di un numero indeterminato di reati;
7.3. l'affermazione di responsabilità in relazione ai reati di cui ai capi 9, 10 e 12 che, quantunque in astratto desumibile dal solo contenuto delle conversazioni intercettate, imponeva un rigoroso onere motivazionale rimasto, invece, inadempiuto a fronte del tenore equivoco dei dialoghi captati che non consentivano di escludere che si trattasse di droga ad uso personale, né di un unico episodio di detenzione di sostanza stupefacente, né che gli interlocutori OQ e DU si riferissero all'imputato, tanto più che era stata la stessa Corte di appello a ritenere, mutando il tiro rispetto alla sentenza di primo grado, che la figura dello OP fosse da identificarsi in un non meglio disabile della città di Taranto e non già nella persona del NN;
7.4. l'applicabilità dell'aggravante ex art. 74, quarto comma non essendo state neppure indicate le fonti di prova in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico;
7.5. il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche omettendo ogni apprezzamento sulla rilevanza dei fattori positivi indicati dalla difesa. 7 8. DH IR, fornitore al vertice del gruppo operante nel territorio di NI al quale è stata inflitta la pena di 16 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione anche per il reato di cui al capo 2, ha articolato sei motivi con i quali contesta: mere ipotesi 8.1 la configurabilità del reato associativo, fondata su congetturali, non essendo evincibile dalla fornitura di 1 kg di cocaina al OQ, unico episodio delittuoso contestatogli al capo 2), la sussistenza in capo all'imputato di una stabile compagine operativa nel settore del narcotraffico sol perché così ritenuto dall'acquirente, trattandosi di supposizione non solo rimasta indimostrata, ma al contrario palesemente smentita dai dialoghi successivamente captati in relazione ai quali, avendo lo stesso DH manifestato ai suoi collaboratori l'intenzione di avviare uno stabile rapporto di fornitura con il OQ, doveva ritenersi escluso che il pactum sceleris con quest'ultimo si fosse 8.2 il suo ruolo di promotore-organizzatore, non emergendo dalla sua perfezionato;
condotta alcun ruolo apicale rispetto agli altri sodali in difetto di alcuna attività che consentisse di ricondurre alla sua persona la creazione del sodalizio nè volta a provocare l'adesione di terzi nella compagine associativa, ma soltanto una ripartizione di compiti fra correi rientrante nella fattispecie di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990; 8.3. la mancanza di motivazione in ordine al dolo del reato associativo essendosi la Corte territoriale limitata a tratteggiare l'elemento materiale, senza nulla argomentare in ordine alla coscienza e consapevolezza di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo in modo stabile e permanente;
8.4. il diniego delle attenuanti generiche, rilevando l'intrinseca contraddittorietà della motivazione che, per un verso, afferma la mancanza di elementi positivi valorizzabili e, per un altro, nega valenza favorevole all'attività lavorativa stabilmente svolta dal prevenuto senza nulla argomentare sui riflessi derivatine sulla sua personalità e sul suo stabile radicamento sul territorio, né sul criterio della proporzionalità della pena al disvalore del fatto immanente alla quantificazione del trattamento sanzionatorio;
8.5. l'omessa indicazione dei criteri seguiti nella determinazione della pena base e nella quantificazione degli aumenti ai fini della continuazione;
8.6. la violazione del divieto della reformatio in peius per avere la Corte di appello quantificato, una volta esclusa l'aggravante della transnazionalità ex art. 61 bis cod. pen., in 24 anni la pena a seguito dell'aggravante ex art. 74, 4 comma, laddove il Tribunale aveva applicato un aumento di soli due mesi, in contrasto con l'interpretazione data in analoga fattispecie dalla sentenza pronunciata dalla Prima Sezione di questa Corte n. 37985 del 08/06/2021. 9. KS DU, condannato alla pena di 8 anni e 5 mesi di reclusione quale partecipe dell'associazione ed autore del reato di cui al capo 9) riqualificato 8 ai sensi dell'art. 73, quinto comma, ha affidato le proprie doglianze a due motivi con cui deduce:
9.1. l'inadeguatezza della motivazione resa dalla sentenza impugnata non potendosi ritenere operante il rinvio per relationem ad una pronuncia che come quella di primo grado altro non era che un copia-incolla di spezzoni tratti dai provvedimenti emessi in sede cautelare, senza fornire adeguate risposte alle doglianze sollevate con il ricorso in appello in ordine al reato associativo, prima fra tutte l'identificazione del soggetto intercettato come "Licio" con l'imputato che certamente mai avrebbe commesso l'ingenuità, ricorrendo ad un appellativo convenzionale, di dichiarare per esteso il suo nominativo, peraltro motivata attraverso un'inammissibile inversione dell'onere probatorio essendosi affermato che non fosse stata contestata dalla difesa alcuna sostituzione di persona, nonché l'inconsistenza ai fini di un pactum sceleris dei suoi contatti con il OQ ed il IN nella gestione dei rapporti con i collaboratori albanesi, non evincendosi dai dialoghi intercettati che il loro oggetto fosse relativo a traffici di sostanze stupefacenti, carenza ugualmente riscontrabile in relazione all'affermazione della sua responsabilità in ordine al reato di cui al capo 9), così come l'insussistenza di elementi che consentissero di desumere l'affiliazione del DU all'associazione fornendo ad essa il suo stabile contributo;
8.2 l'illegittima applicazione dell'aggravante dell'uso delle armi non contenuta nel capo di imputazione, ma contestatagli soltanto in fatto sulla base di una conversazione intervenuta tra altri due soggetti, ovverosia il OQ e l'XA, i quali soltanto si erano accordati fra loro per occultare una pistola nel giardino di un'abitazione sita in Martina Franca dove si asserisce che temporaneamente alloggiasse il prevenuto, senza che da nessun elemento potesse evincersi la consapevolezza da parte di quest'ultimo né del loro accordo né della condotta di occultamento. 10. Il ricorso di HA NI, condannato alla pena di 8 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato associativo, nonché per i reati fine di cui ai capi 2) e 5) si compone di due motivi con cui contesta: 10.1. il ruolo di partecipe attribuitogli all'interno del sodalizio pugliese capeggiato dal OQ, la cointeressenza con il quale era stata limitata alla sola operazione di cessione di cocaina del 16.2.2018, cui aveva concorso con il DH e con l'IK essendo rimasto nel territorio barese per coadiuvare l'acquirente RO a piazzare la merce sul mercato locale al solo fine di recuperare il corrispettivo della partita di stupefacente vendutagli, senza che si fosse mai raggiunto alcun accordo associativo con il OQ, obiettivo riguardo al quale vi era stata solo una manifestazione di intenti, inequivoco essendo il significato della frase pronunciata dallo stesso OQ all'IK che denunciava, al più, ove non si fosse trattato di una frase di convenienza volta ad ammansire il creditore, il 9 proposito di costituire una struttura associativa allo stato inesistente;
nega altresì che siffatto vincolo associativo potesse essere ravvisato nei suoi rapporti con il DH e l'IK, arbitrariamente desunto da un'unica cessione di 1 kg di cocaina effettuata in favore del RO in tempi relativamente rapidi, trattandosi di un'operazione che, al di là del concorso di persone nel reato ex art. 73 nei confronti del quale depongono i messaggi intercettati tra mediatore ed acquirente e che mai è stata messa in discussione dalla difesa, non ha nulla a che vedere con le ineludibili caratteristiche che informano il reato associativo;
10.2. il diniego delle attenuanti generiche in assenza della necessaria valutazione di ogni elemento sia oggettivo che soggettivo riferito alle condotte delittuose, avendo la difesa la condizione di incensuratezza dell'imputato, la sua giovane età e l'attività lavorativa svolta già prima di essere tratto in arresto per i reati sub judice con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di un'impresa locale, segno evidente di un mutato stile di vita. 11. AN MO, condannato alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui al capo 3), riqualificato ai sensi dell'art. 73 quinto comma, ha articolato due motivi di ricorso con i quali contesta: 11.1. l'affermazione di responsabilità, fondata esclusivamente sulle intercettazioni di dialoghi intervenuti con altri soggetti in cui si fa riferimento al "cognato del IN" come destinatario della fornitura, malgrado egli non fosse mai apparso sulla scena del crimine essendosi la cessione materialmente - perfezionata tra il IN che aveva preso in consegna la droga portata dall'IK dall'Emilia, su commissione del RO a bordo di un Opel Insigna con doppio fondo - né vi fossero intercettazioni di colloqui cui abbia partecipato direttamente;
11.2. la fissazione di una pena in misura ampiamente superiore al minimo e altresì alla media edittale, senza che alcuna motivazione fosse stata resa al riguardo, nonché la violazione del divieto di reformatio in peius nella determinazione dell'aumento per l'aggravante relativa al numero dei concorrenti nel reato quantificato in nove mesi e dunque in misura ben più ampia dell'aumento di un solo mese applicato dal giudice di primo grado allo stesso titolo e la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 12. Il ricorso di IK TR, condannato alla pena di 8 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato associativo e per il reato fine di cui al capo 2), consta di un unico pluriarticolato motivo con cui contesta: 12.1. la sua partecipazione al sodalizio criminoso in difetto di uno stabile vincolo avuto riguardo all'unico reato contestatogli nell'arco temporale delle indagini protrattesi dal gennaio al giugno 2018, palesemente insufficiente a configurare il reato associativo, per sua natura permanente, che presuppone un rapporto stabile con il gruppo;
10 12.2. i diniego delle attenuanti generiche fondato su un'insussistente latitanza dell'imputato, contraddetta già dall'intestazione della sentenza in cui viene definito "libero non comparso", e comunque dalla revoca dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti, trovandosi egli negli Stati Uniti dove aveva completamente cambiato vita;
12.3. l'applicabilità dell'aggravante ex art. 74, quarto comma esclusa per i suoi "stretti coimputati" laddove l'estensibilità del gravame avrebbe imposto di escludere anche nei suoi confronti la suddetta circostanza, nonché la sua quantificazione ad opera della Corte di appello in due anni laddove il primo giudice aveva applicato a tal fine un aumento di soli due mesi. 13. RR AN, per il quale è stata confermata la pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione ed € 18.000 di multa comminatagli dal giudice di primo grado per il reato di cui al capo 2), ha articolato un unico motivo con cui deduce il travisamento delle prove in ordine all'affermazione della sua responsabilità per la cessione in contestazione, ove avrebbe agito quale intermediario del DH per procurare un incontro tra il OQ e lo IR, senza che fosse stata fornita alcuna dimostrazione dell'incontro tra i due albanesi, né della consapevolezza dell'imputato, il quale commerciava in autovetture e nulla aveva a che fare con i traffici di stupefacenti, che il fine da costoro perseguito concernesse la vendita di una partita di droga, osservando come la circostanza che il cellulare del prevenuto potesse essere rotto o spento come ipotizzato dalla sentenza impugnata fosse smentita dai tabulati telefonici che non recavano alcuna traccia dei tentativi di chiamata e dei messaggi inviati dal prevenuto e che al contrario la prova del mancato incontro fosse desumibile dalla deposizione del teste De AS, indebitamente tralasciata dai giudici di merito. 14. Il ricorso di AN DR IO, condannato alla pena di 4 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione per il reato di cui al capo 12) per aver agito quale intermediario di GI NN nella cessione di una partita di cocaina del valore di 8.000 euro a ES RD, si compone di due motivi con i quali deduce: 14.1. la mancanza di elementi probatori in ordine all' attività di intermediazione ascrittagli, rilevando come le uniche risultanze acquisite evidenziassero soltanto degli incontri tra l'imputato e il RD in cui non si era mai parlato di droga, né di corrispettivi;
14.2. la mancanza di adeguata motivazione in ordine alla riqualificabilità del fatto ai sensi dell'art. 73 quinto comma e al diniego delle attenuanti generiche. 15. Il ricorso di YM JD, condannato alla pena di 7 anni ed 8 mesi di reclusione per il reato associativo e per i reati-fine di cui ai capi 13) e 14), si compone di sei motivi con i quali contesta: 15.1. la sua partecipazione all'associazione criminosa atteso che la suddivisione in tre sottogruppi riconosciuta dalla sentenza impugnata che esclude 11 pertanto l'aggravante del numero delle persone non consentiva di ipotizzare alcun collegamento tra i componenti del proprio sottogruppo, costituito solo da lui, dal BL e da tale OJ LL, con il OQ, considerato che nei due reati fine contestatigli, concernenti il tentativo di importazione di droga dall'Albania, quest'ultimo non figurava neppure quale coimputato e rilevato altresì che l'esclusione del ruolo di promotore in capo al BL comportava il venir meno di ogni struttura gerarchica all'interno del proprio sottogruppo, ogni componente del quale agiva in piena autonomia;
15.2. l'insussistenza delle condotte delittuose quanto ai reati fine in mancanza di accertamenti in ordine alla natura drogante della partita sequestrata in Italia quanto al capo 13) e in Albania quanto al capo 14); 15.3. il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art.114 cod. pen. non venendo focalizzato il principio che impone l'applicabilità della circostanza invocata in presenza di un contributo marginale fornito dall'imputato alla condotta delittuosa, ricorrente nel caso di specie per essersi l'YM limitato ad accompagnare il BL in Albania relativamente al reato di cui al capo 13) e a procacciare il mezzo di trasporto senza aver preso parte alla condotta delittuosa in quanto invitato dallo stesso BL a tornare indietro, né venendo valutato l'effettivo contributo causale fornito al sodalizio con riferimento al reato 15.4. l'applicabilità dell'aggravante relativa all'ingente quantitativo non associativo;
essendo stato svolto alcun accertamento sul principio attivo contenuto nelle partite di droga in sequestro, né, a monte, essendo stato verificato che si trattasse di 15.5. il diniego delle attenuanti generiche senza che si fosse tenuto degli sostanze stupefacenti;
elementi positivi evidenziati dalla difesa, quali la grave patologia da cui è affetto il figlio del prevenuto ed il corretto contegno tenuto successivamente ai reati;
15.6. la mancata riqualificazione della fattispecie di cui al capo 14) come tentativo, analogamente a quanto ritenuto per il reato di cui al capo 13), il cui contenuto era identico. 16. Con memoria in data 20.3.2024 le avv.te Filippi e Belmonte hanno ulteriormente sviluppato gli ultimi due motivi articolati nel ricorso per EO IN, evidenziando, quanto al quinto motivo, che lo stato psicopatologico dell'imputato fosse presente da lunga data e che il fatto che fosse presente già dal 2015 era stato valorizzato dal Tribunale di sorveglianza di LE per ammetterlo alla detenzione domiciliare e, quanto al sesto motivo, i precedenti penali tutti ampiamente risalenti nel tempo e gli aspetti della personalità e della vita del prevenuto emersi nel corso del procedimento quali elementi che avrebbero consentito il riconoscimento delle attenuanti generiche. 12 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Si ritiene, ai fini di una più organica trattazione delle plurime contestazioni articolate dalle difese, muovere in primo luogo dalla disamina delle questioni comuni, stante la sostanziale sovrapponibilità delle dispiegate censure. Il primo tema di matrice comune attiene alla configurabilità del reato associativo che, attesa la peculiare struttura del sodalizio, definita "ad arcipelago" e ancor più incisivamente "a geometria variabile" stante la sua articolazione in tre sottogruppi, sarebbe, secondo le censure difensive, incompatibile con gli elementi costituitivi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990. Ma se gli elementi qualificanti dell'associazione finalizzata al narcotraffico, sono costituiti dall'accordo di almeno tre persone avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali messi da ciascuno a stabilmente a disposizione del gruppo, unitamente ad una struttura sia pure rudimentale, costituita da risorse umane e mezzi adeguati per una credibile attuazione del programma associativo (Sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013 dep. 2014, Pompei, Rv. 258796), non vi è alcun impedimento concettuale alla sua configurabilità in presenza di un vincolo che accomunava il gruppo cd. centrale, operante nelle province di Brindisi e Taranto, a tre diverse articolazioni che corrispondevano ad altrettanti canali di approvvigionamento, l'uno con sede a NI, facente capo al DH di cui erano alle dipendenze l'XA e l'IK, un altro dislocato nella zona di Brindisi gestito dal NN, ed un terzo deputato ad assicurare le forniture provenienti via mare dall'Albania, composto dal US e dall'YM: la circostanza che i tre sottogruppi fossero in grado di operare anche autonomamente e che non fossero in contatto tra loro non esclude il pactum sceleris concluso con i componenti del nucleo centrale, composto dal OQ, che ne era il vertice, e alle sue dirette dipendenze dal DU e dal RD, nonché dal IN, ai quali i tre gruppi di fornitori assicuravano di volta in volta ingenti quantitativi di stupefacente destinati al mercato delle due province pugliesi. Del resto, la sentenza impugnata mette ben in luce la cointeressenza degli interessi perseguiti, potendo, da un canto, il OQ contare sulla stabilità degli approvvigionamenti delle sostanze necessarie a soddisfare la domanda del mercato locale e, dall'altra, i componenti del singolo gruppo, capaci di assicurare la fornitura di cospicui quantitativi di droga, fare affidamento su un canale di smercio fondamentale per i propri guadagni. Ed è proprio la variabilità dei soggetti operanti nelle singole operazioni criminose ad aver comportato, oltre all'efficace definizione del sodalizio come "a geometria variabile", l'esclusione dell'aggravante, secondo la puntuale ricostruzione dei giudici del gravame, del numero degli 13 associati superiore a dieci ai sensi dell'art. 74 terzo comma che non entra affatto in contraddizione con la configurabilità del delitto associativo, non essendo richiesto a tal fine la sussistenza di un rapporto di conoscenza tra i vari affiliati i quali è sufficiente che operino nella consapevolezza del perseguimento dell'obiettivo comune per effetto della conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, mettendo stabilmente il proprio contributo a disposizione del fabbisogno del gruppo, e mantenendo rapporti anche solo con taluni ovvero anche uno soltanto dei sodali. Come infatti già affermato da questa Corte per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo bastevole la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, Sentenza n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, La ripetuta serie di acquisti e cessioni di sostanze stupefacenti diversificate Rv. 252232). per quantità e tipologia rende di per sé nitida la linea di demarcazione rispetto al concorso di persone nei singoli reati vanamente invocato dalle difese, emergendo elementi univoci in ordine alla sussistenza della compagine associativa quali i contatti continui tra i coimputati, la ricerca di basi logistiche, i frequenti viaggi per i rifornimenti di droga, le forme organizzative utilizzate mediante la suddivisione dei compiti tra i vari associati, la struttura gerarchica all'interno sia dei sottogruppi, quello riminese, quello albanese e quello brindisino, sia del sodalizio nel suo complesso facente capo al OQ. Né a diversa conclusione può portare il fatto che molti degli imputati rivestissero il ruolo di stabili fornitori ovvero di altrettanto stabili acquirenti posto che non è diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, né il contrasto dei rispettivi interessi economici che può escludere la realizzazione del fine comune costituito dallo sviluppo e dall'incremento del commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti di essi, sol che colui che opera come acquirente o come fornitore sia stabilmente disponibile a ricevere le sostanze ovvero a rifornire con prospettiva durevole il sodalizio, superando la stessa funzione continuativa dei contributi in tal modo apprestati la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale realizzando attraverso la propria adesione un progetto indeterminato nel tempo e nel quantitativo la partecipazione al progetto associativo (Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014 - dep. 21/07/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018 - dep. 14/11/2018, Bevilacqua, Rv. Risulta altresì ampiamente dimostrata la comunanza delle risorse materiali 275719). costituite da auto appositamente predisposte, tramite la realizzazione di un doppio fondo, per il trasporto della droga che veniva ivi occultata, da imbarcazioni 14 deliberatamente reperite per il trasporto dello stupefacente proveniente dall'Albania, da schede telefoniche dedicate per le comunicazioni tra i sodali che venivano immediatamente dismesse a seguito dei controlli della PG e, naturalmente, dalle cospicue disponibilità finanziarie destinate all'acquisto della merce.
2. Altro motivo comune ad una pluralità di ricorsi è costituito dall'asserita riconducibilità del sodalizio all'associazione minore di cui all'art. 74 sesto comma, univocamente fondata sulla derubricazione di plurimi reati fine nella fattispecie di lieve entità ex art. 73 quinto comma che, secondo le difese, non si pone affatto in contrasto con la natura seriale e non occasionale valorizzata dalla Corte territoriale in relazione all'attività di spaccio. Trattasi di doglianze prive di consistenza sol che si consideri che la riqualificazione nella fattispecie di lieve entità ha riguardato soltanto talune delle cessioni in contestazione, non consentendo di tralasciare perciò tutte le altre operazioni aventi ad oggetto l'acquisto di cospicui quantitativi di stupefacente rimaste immutate nella loro originaria configurazione ai sensi dell'art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990. Muovendo dalla premessa ermeneutica, univocamente condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità, dovendosi fare riferimento oltre all'attività svolta in concreto, ovverosia ai quantitativi di droga oggetto del commercio dell'associazione criminosa che debbono rientrare nella previsione dell'art. 73 comma quinto d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, Sentenza n. 12537 del 19/01/2016 - dep. 24/03/2016, Biondi, Rv. 267267; Sez. 6, Sentenza n. 49921 del 25/01/2018 - dep. 02/11/2018, Rv. 274287), ma altresì alla potenzialità di quelli che è in grado di procurarsi (Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018 - dep. 08/10/2018, Caprioli, Rv. 274696), del tutto coerente è la conclusione tratta dalla sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza dell'associazione minore in ragione delle ingenti partite di cocaina e di marijuana acquistate dal gruppo di cui solo esemplificativamente vengono menzionate quelle di cui ai capi 2), 12), 13) e 14).
3. Passando alla disamina dei singoli ricorsi, entrambi quelli articolati dal OQ devono ritenersi inammissibili.
3.1. Non possono certamente trovare ingresso nella presente sede di legittimità le doglianze oggetto del primo motivo di entrambi i ricorsi in ordine alla sua partecipazione al sodalizio e al ruolo di vertice ivi ricoperto che si compendiano in censure di natura meramente contestativa e perciò aspecifiche e comunque volte ad una rilettura in termini più favorevoli per il ricorrente delle risultanze 15 istruttorie senza alcuna individuazione di un vizio motivazionale, non venendo evidenziata alcuna aporia logica o dirimente carenza argomentativa che consenta di ricondurre le dispiegate contestazioni nell'alveo dell'art. 606 lett e) cod. proc. Che l'imputato potesse essere relegato al ruolo di mero spacciatore al minuto pen.. è deduzione palesemente smentita dalla diffusa motivazione della sentenza impugnata che mette in evidenza le plurime iniziative assunte dal OQ per l'approvvigionamento delle partite di droga attraverso i canali coincidenti con i tre sottogruppi sopra menzionati, così come per il recupero dei crediti nei confronti degli acquirenti insolventi nonché dei mezzi all'occorrenza necessari per il trasporto della droga (con particolare riferimento alle imbarcazioni per la merce proveniente via mare dall'Albania), dalle direttive impartite ai vari sodali e soprattutto dal porsi sempre quale elemento di raccordo tra i fornitori facenti parte dei tre sottogruppi e gli acquirenti quando si trattava di cospicue forniture. Se tutte le suddette condotte delineano a pieno titolo il suo ruolo di organizzatore del sodalizio, ascrivibile a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, non essendo, peraltro, necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente la gestione di una sua consistente articolazione territoriale (Sez. 2, n. 20098 del 3/6/2020, Buono, Rv. 279476 ed altre prec. conf.), deve ritenersi del pari essergli stata correttamente riconosciuta anche la veste di non solo nei confronti chi sia stato l'iniziatore promotore, ricorrente dell'associazione, coagulando attorno a sé i primi consensi partecipativi, ma anche di colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione o assuma funzioni decisionali (Sez. 3, Sentenza n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199). Emblematica del resto è, a tale riguardo, l'evoluzione degli accordi intercorsi con il DH, al vertice del gruppo dei riminesi, che seppur nati per una fornitura di cocaina (capo 2), si sono trasformati dopo il successo dell'operazione in un vero e proprio pactum sceleris volto alla realizzazione di un programma indefinito di approvvigionamenti da diramare nel territorio pugliese.
3.2. Le doglianze relative all'affermazione di responsabilità per tutti i reati fine articolate con il terzo motivo dall'avv. Fino incorrono all'evidenza nella statuizione di inammissibilità non venendo neppure individuati gli specifici elementi di fatto concernenti i singoli delitti asseritamente passibili di censura, ma limitandosi la difesa a prospettare massime tralaticie in materia di droga parlata 3.3. Anche le plurime censure articolate in ordine al trattamento sanzionatorio risultano inammissibili. Quanto alla violazione del divieto di reformatio in peius invocata con il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Iaia occorre rilevare che se il raggiungimento 16 del tetto massimo di trent'anni di reclusione fissato dall'art. 78 cod. pen. per effetto già del solo aumento di dieci anni per la recidiva specifica infraquinquennale applicato alla pena base di vent'anni, corrispondente al minimo di legge per il reato associativo ritenuto il più grave, ha impedito al giudice di primo grado di applicare gli ulteriori aumenti per le altre circostanze aggravanti, per contro la Corte territoriale, avendo escluso sia la recidiva, sia l'aggravante della transnazionalità sia quella relativa al numero degli associati, ha correttamente proceduto alla quantificazione, rispetto alla pena base rimasta immutata rispetto a quella fissata dal Tribunale di LE, dei singoli aumenti ex art. 81 cod. pen. tanto con riferimento all'unica circostanza aggravante rimasta, relativa all'uso delle armi, dove la quantificazione in complessivi 24 anni corrisponde - ove l'imputato ricopra, come nel caso di specie, un ruolo di vertice all'interno dell'associazione - al minimo edittale previsto dall'art. 74, quarto comma d.P.R. 309/1990, quanto con riferimento alle maggiorazioni per i reati fine, singolarmente individuati, e puntualmente diversificati in ragione della diversa gravità e dell'applicazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.: lungi dall'aver riformato in termini deteriori il trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice, la Corte salentina ha ridotto la pena complessiva attenendosi puntualmente ai principi fissati dall'elaborazione giurisprudenziale in tema di reato continuato che impongono nella determinazione della pena finale, oltre all'individuazione del reato più grave e della pena base, anche il calcolo - motivato in termini sufficienti a consentire di verificare che sia stato mantenuto il rapporto di proporzione tra le pene, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene dell'aumento di pena in modo - distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).
3.4. Analogamente in relazione al quarto motivo del ricorso dell'avv. Fino non sussiste alcuna sovrapponibilità tra le condotte oggetto del presente procedimento che riguardano, come chiarito di giudici del gravame, non solo un ambito molto più vasto rispetto all'operatività dell'associazione, oggetto della condanna quale partecipe pronunciata in data 14.4.2021 all'esito di diverso procedimento dal Tribunale di LE nei confronti dell'imputato, circoscritta alla sola zona di Taranto con diversità totale dei suoi componenti ad eccezione del RD, ma dove la stessa condotta ascritta al prevenuto, di stabile fornitore del suddetto sodalizio, è radicalmente diversa da quella di dominus della consorteria criminosa in esame. Rilievi questi che non vengono in alcun modo superati dalla difesa che si limita a riformulare con il presente ricorso in termini di violazione del ne bis in idem l'eccezione di improcedibilità ex art. 649 cod. proc. pen. sollevata innanzi alla Corte di appello concentrandosi sul solo dato della coincidenza temporale fra le due condotte, senza confrontarsi con i puntuali rilievi della sentenza impugnata 17 де secondo cui l'eventuale litispendenza deve essere esclusa in ragione della diversità dei fatti sub judice, trattandosi della partecipazione dello stesso soggetto in parziale coincidenza temporale a due diverse associazioni.
3.5. Di natura assolutamente generica risultano le contestazioni relative al diniego delle attenuanti generiche articolate tanto dall'avv. Iaia con il terzo motivo quanto dall'avv. Fino con l'ottavo motivo dei rispettivi ricorsi, che neppure indicano elementi di segno positivo eventualmente disattesi o pretermessi in relazione al reclamato beneficio, negato proprio in ragione della mancanza di fattori che consentissero di ritenere l'imputato, già gravato da un precedente penale specifico, meritevole di un trattamento sanzionatorio di particolare clemenza. Sulla scorta del costante orientamento di questa Corte secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (tra le tante, Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), deve escludersi la ravvisabilità del vizio motivazionale invocato dalle difese avendo la Corte territoriale conferito in ogni caso valore preclusivo, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., alla condotta anteatta dell'imputato (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/202 - dep. 12/08/2020, Marigliano, Rv. 279549, secondo cui anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente al diniego del beneficio).
3.6. Il quinto motivo del ricorso a firma dell'avv. Fino riguarda principalmente l'affermazione di responsabilità dei fratelli EL per i reati di porto e detenzione di arma in relazione all'episodio del 25.2.2018 allorquando accompagnarono il OQ dalla madre nell'abitazione ove costei lavorava come badante all'evidente fine di riporre al sicuro la pistola, quantunque la finalità perseguita fosse poi naufragata il mattino seguente all'arrivo di una pattuglia della polizia che, nel perquisire l'immobile, avevano trovato l'arma ed arrestato la donna. Le contestazioni svolte al riguardo dalla difesa risultano tuttavia evanescenti, focalizzate come sono sulla necessità di una relazione materiale tra l'imputato e l'arma, occorrendo invece rilevare che in presenza di una condotta concorsuale è ampiamente sufficiente che uno solo dei compartecipi detenga la res allorquando gli altri ne siano consapevoli ed abbiano rafforzato il proposito criminoso del detentore materiale, nella coerente declinazione dei principi secondo cui l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore, che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione 18 dell'opera dei concorrenti (Sez. 1, Sentenza n. 40702 del 21/12/2017, Foschini, Rv. 274364): emblematiche sono le preoccupazioni espresse dalla ragazza e dal fratello in relazione al fatto che una vicina di casa, stando affacciata alla finestra, potesse vederli.
3.7. L'asserita mancanza di motivazione riferita al diniego delle attenuanti generiche per NA e AN EL (ottavo motivo di ricorso dell'avv. Fino) è, infine, addirittura priva di pertinenza censorea risultando per entrambi il diniego del beneficio fondato sull'assenza di elementi positivi indicati a tal fine che la difesa neppure con il presente ricorso si cura di illustrare.
4. Ad analoga statuizione non si sottrae il ricorso di EO IN.
4.1. I primi due motivi concernenti il suo ruolo di partecipe al sodalizio si risolvono in censure di natura valutativa stante il dissenso espresso dalla difesa rispetto alle puntuali risultanze istruttorie analiticamente ricostruite e coerentemente assemblate dalla sentenza impugnata senza l'evidenziazione del vizio motivazionale astrattamente lamentato. Deve essere al riguardo in primo luogo chiarito che l'elemento distintivo del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato in materia di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo che lega l'imputato al sodalizio, costituito dal suo impegno alla commissione di una pluralità tendenzialmente indeterminata di reati in tale specifico settore. Impegno che viene puntualmente illustrato dalla Corte di merito evidenziando il rapporto consolidato tra il IN e il OQ, in forza del quale il primo partecipava insieme al dominus, da epoca antecedente agli episodi emersi nel presente processo come dimostrato dal contenuto delle conversazioni intercettate, al reperimento e alla presa in consegna delle partite di stupefacente, persino impegnandosi personalmente al pagamento del corrispettivo, poi continuato dopo l'arresto del OQ con il gruppo facente capo al BL, e che al contempo assicurava il necessario finanziamento al sodalizio quale stabile acquirente delle partite di droga di volta in volta acquisite: da tali plurime risultanze, la cui consistenza numerica è di per sé indice di esclusione dell'eccepita occasionalità, avvalorate dalla conversazione del 15.5.2018 tra il OQ e il BL nella quale viene da entrambi dato atto della piena conoscenza da parte del IN dei legami e delle dinamiche del gruppo, nonché dal suo coinvolgimento in due reati-fine, la sentenza impugnata ha coerentemente tratto la stabile partecipazione del ricorrente al sodalizio, senza che né la suddetta conversazione né i molteplici significativi passaggi degli altri dialoghi passati compiutamente in rassegna vengano confutati dalla difesa. Quest'ultima circoscrive le sue contestazioni specifiche al rapporto di credito vantato dal ricorrente per un pregresso acquisto di droga nei confronti del OQ e di tale NE: ma la questione è stata compiutamente affrontata dalla pronuncia in esame che con 19 logicità di ragionamento evidenzia non solo che la pretesa creditizia fosse stata, secondo le risultanze di una conversazione anch'essa tralasciata dalla difesa, ampiamente appianata dai debitori essendosi già da tempo "il OQ sdebitato con il IN cedendogli a sua volta una partita di droga", ma che comunque proprio tale rapporto di debito-credito, lungi dal dimostrare un conflitto di interessi, fosse, invece, la dimostrazione inequivoca dei consolidati e stabili legami di affari caratterizzanti l'intraneità del prevenuto all'associazione criminosa. Del resto, è proprio il rapporto di dare-avere che contraddistingue il ruolo di stabile acquirente univocamente accreditato al IN da entrambe le sentenze di merito. Risponde invero ad un principio più volte affermato da questa Corte che, ai fini della sussistenza della partecipazione dell'acquirente all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il soggetto stabilmente disponibile a ricevere la droga assume una posizione ed una funzione continuativa che trascende il significato privatistico-negoziale delle singole operazioni e costituisce una componente organica della struttura, sì da rendere possibile l'esercizio dell'intera attività criminosa (Sez. 6, n. 21116 del 08/05/2006, dep. 19/06/2006, Rv. 234288). Se la diversità di scopo personale non preclude la realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti, deve del pari ribadirsi come l'associazione criminosa non venga esclusa dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, nè da un contrasto dei rispettivi interessi economici, posto che ne' l'una, ne' l'altro sono di ostacolo alla costituzione ed alla persistenza del vincolo associativo, sol che colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere le sostanze, assumendo, così, una funzione continuativa, che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale realizzando attraverso la propria adesione ad un progetto indeterminato nel tempo e nel quantitativo la partecipazione al progetto associativo (Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014 - dep. 21/07/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018 dep. 14/11/2018, Bevilacqua, Rv. 275719) 4.2. La stessa matrice valutativa caratterizza anche il terzo motivo relativo all'affermazione di responsabilità del IN per reato di cui al capo 3): ai medesimi rilievi spesi in punto di inammissibilità delle sopra dispiegate doglianze si aggiunge la natura congetturale delle presenti censure, sostenendosi da parte della difesa che la persona cui era stata consegnata la merce avrebbe potuto essere "il soggetto con il giubbotto rosso" che inveiva contro il Troque sulla scena del crimine, dalla quale si era invece allontanato il ricorrente, senza considerare il dato dirimente evidenziato dai giudici del gravame, ovverosia che era stato il IN ad assumersi l'obbligo di pagare il corrispettivo di quella partita di stupefacente. 0 Dio 2 20 4.3. Di natura del tutto generica sono le censure proposte con il quarto motivo concernente l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 4), limitate alla mera contestazione della ricostruzione compiuta dai giudici di merito sulla base dell'analitica disamina del compendio captato, la cui interpretazione, in difetto di travisamento della prova, ricorrente nella sola ipotesi in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile, non è oppugnabile in sede di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558).
4.4. Il quinto motivo relativo al vizio parziale di mente da cui sarebbe affetto l'imputato è stato ampiamente scrutinato dalla sentenza di appello che ne coerenzacon linearità di ragionamento e di ha univocamente ritenuto argomentazioni la piena imputabilità. Conclusione in relazione alla quale convergono, come ben chiarito dai giudici distrettuali, sia la condizione di estrema lucidità del prevenuto emersa dai dialoghi intercettati, tale da non lasciare intravedere alcun deficit cognitivo, sia la relazione del perito di ufficio che ha escluso che l'esame della storia clinica e gli accertamenti compiuti consentissero di desumere una compromissione dei profili rilevanti della capacità di intendere e di volere, quali l'attenzione, la memoria, la capacità di orientamento o lo stato di vigilanza. Non colgono pertanto nel segno le contestazioni difensive che, reiterando le medesime doglianze articolate con il ricorso in appello. vorrebbero circoscrivere l'accertamento compiuto alla sola capacità dell'imputato di stare in giudizio, con conseguente illegittimità del diniego della richiesta rinnovazione istruttoria, laddove risulta invece espressamente chiarito come l'esame peritale sia stato esteso alla verifica anche della documentazione sanitaria prodotta, attestante le pregresse vicende cliniche del periziato.
4.5. Né infine alcun vizio motivazionale è ravvisabile nel diniego delle attenuanti generiche, oggetto del sesto motivo, essendo stata ritenuta ostativa al riconoscimento del beneficio invocato la caratura delinquenziale del prevenuto desunta dai plurimi e gravi precedenti penali che la difesa comunque non contesta, limitandosi a segnalare senza alcuna indicazione concreta la commissione dei relativi reati in epoca ampiamente antecedente nel tempo. Traducendosi la suddetta motivazione nella coerente declinazione del principio secondo il quale, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione precisato (cfr. ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), anche il motivo in esame incorre nella statuizione di inammissibilità. 21 ཌག ་ 5. Anche il ricorso di RD ES deve essere, complessivamente valutato, dichiarato inammissibile.
5.1 Tale è certamente il primo motivo relativo alla mancata notifica del decreto di citazione in appello al co-difensore, avv. Leonardantonio Cassano, tenuto conto che, trattandosi di una nullità a regime intermedio, la relativa contestazione doveva essere sollevata per essere tempestiva nel termine di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., ovverosia prima della deliberazione della sentenza di appello (Sez. 2, Sentenza n. 4641 del 02/10/2020, Panico, Rv. 280636). Nel caso concreto, la nullità, articolata per la prima volta con il presente ricorso, si è sanata in quanto sarebbe stato onere del codifensore, presente all'udienza fissata dalla Corte di appello, eccepire l'omessa notifica del decreto di citazione al collega in adempimento al reciproco obbligo di comunicazione tra i difensori che è un aspetto tipico ed istituzionale della cooperazione nell'esercizio della professione forense (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011 - dep. 01/06/2011, Scibè).
5.2 Ad analoga statuizione non si sottrae il secondo motivo, con cui si lamenta la carenza di motivazione sull'eccezione sollevata con l'atto di appello relativa alla pedissequa riproduzione da parte della sentenza di primo grado in ordine alla partecipazione dell'imputato al reato associativo di interi passaggi motivazionali tratti sia dall'ordinanza di custodia cautelare sia dal provvedimento del Tribunale del riesame ed alla conseguente omessa disamina ad opera dei giudici del gravame della posizione del RD. Al di là della rilevata legittimità, come tale ritenuta dalla sentenza impugnata (cfr. pagg. 14 ss.), della motivazione resa dal giudice di prime cure nel richiamare i provvedimenti della fase cautelare non sussistendo alcun obbligo di autonoma valutazione come nel caso di cui all'art. 292 cod. proc. pen. allorquando l'autorità giudiziaria debba vagliare la richiesta dell'organo requirente, la doglianza è all'evidenza generica non venendo neppure indicate le specifiche questioni sollevate con il gravame e rimaste senza risposta.
5.3. La medesima genericità inficia anche il terzo motivo con cui la difesa, nel rilevare che l'affermazione di responsabilità si fondi solo sul compendio intercettato, ne contesta l'interpretazione sostenendo che da esso non si evincano accordi dai quali desumere l'intraneità dell'imputato al sodalizio. Il ricorso tuttavia tralascia integralmente i puntuali rilievi svolti dalla Corte di appello che evidenzia come proprio dalle conversazioni captate emergesse il pieno coinvolgimento del prevenuto al sodalizio per aver costui preso parte alle trattative portate avanti dal OQ con i gruppi dei fornitori testando i campioni delle forniture da costoro inviate prima di perfezionarne l'acquisto o accompagnandolo agli incontri, compresi quelli relativi al versamento del corrispettivo pattuito, fornito fattiva collaborazione agli altri sodali nell'espletamento dei rispettivi compiti, come avvenuto per l'IK e per l'XA, proseguito l'attività di fornitura per conto dell'associazione anche dopo l'arresto del OQ, cui assicurava anche la 22 necessaria assistenza finanziaria. Trattasi di risultanze che nel puntuale riassemblaggio ad opera dei giudici di merito (cfr. pagg 58-62 della sentenza impugnata) risultano sintomatiche sia del contributo prestato dal prevenuto all'operatività dell'associazione, sia dell'affectio societatis che animava il prevenuto, con cui la difesa omette il necessario confronto limitandosi a svolgere censure di natura soltanto fattuale o comunque sottese ad un mero dissenso valutativo, fermo restando che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, Sentenza n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558), evenienza questa neppure ventilata dal ricorrente.
5.4. Dai suddetti rilievi deriva, a cascata, l'inammissibilità anche del quarto motivo, non potendo essere invocata la violazione del principio dell'oltre il ragionevole dubbio quando le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex plurimis, Sez. 1, n. 20416 del 20/04/2016; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017).
5.5. Con il quinto motivo viene contestato il trattamento sanzionatorio sia con riferimento al diniego delle attenuanti generiche che alla sua eccessiva quantificazione rispetto alla pena fissata dal primo giudice a seguito del venir meno delle aggravanti applicate da quest'ultimo, con violazione del divieto di reformatio in peius. Quanto alla carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. è sufficiente rilevare che nessuna richiesta in tal senso, come risulta dal riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, risulta essere stata formulata dalla difesa, onde pienamente adeguata deve ritenersi la rilevata assenza di elementi favorevoli emergenti dagli atti ai fini del loro riconoscimento. Quanto invece al secondo profilo la genericità della doglianza che sostanzialmente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio invocandosi solo genericamente il divieto di reformatio in pejus consente di affermarne l'inammissibilità, comunque rinviandosi a quanto più analiticamente rilevato nella disamina dell'analogo, ma ben più articolato motivo formulato dal DH (v. il successivo punto 7.6 della presente pronuncia).
6. Il ricorso di KS DU deve essere ritenuto meritevole di t accoglimento nei limiti di seguito indicati, per il resto risultando, invece, inammissibile. 23 6.1. Il primo motivo in ordine ai rilievi relativi alla sua partecipazione al sodalizio è inammissibile venendo affidato ad una doglianza, a fronte dell'evidenza costituita dall'essere stato lui stesso, appellato dai suoi interlocutori come "Licio", ad essersi presentato nel corso di una conversazione telefonica intercettata con il suo nome e cognome, di natura squisitamente valutativa e congetturale sostenendo la difesa che tale condotta sarebbe stata il frutto di un'insostenibile ingenuità da parte di chi, proprio per nascondere la sua identità, usava un diverso nominativo ed utilizzava un'utenza intestata ad altra persona. Nella malcelata consapevolezza di non poter contrastare la suddetta evidenza, la difesa articola una pluralità di ulteriori doglianze relative alla stessa configurabilità del sodalizio che tuttavia sono caratterizzate da un'assoluta genericità venendo invocata la violazione del ragionevole dubbio senza che neppure venga fornita una plausibile versione alternativa alla coerente ed organica ricostruzione ad opera dei giudici del gravame delle condotte dell'imputato, strettamente connesse ad operazioni concernenti il traffico di stupefacenti, sulla scorta delle risultanze emerse dal compendio captato. Nessuna maggiore consistenza rivestono le censure indirizzate alla configurabilità del reato di cui al capo 9), incentrate come sono sulla contestazione del significato attribuito ai colloqui intercettati in relazione all'oggetto sottostante, ovverosia alla cocaina. Dovendo ribadirsi che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 263715), la difesa non riesce a evidenziare alcuna manifesta illogicità nell'operazione ermeneutica condotta in doppia conforme dai giudici di merito.
6.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole in primo luogo dell'applicazione nei suoi confronti dell'aggravante ex art. 74 quarto comma sia in quanto mai contestatagli, sia in ragione della sua inconfigurabilità. Se la prima censura è di per sé inammissibile, dovendosi considerare, al netto del rilievo che l'imputato si è ampiamente difeso sul punto, che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo, non potendo conseguentemente essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, Sentenza n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886), la seconda doglianza deve ritenersi invece fondata. Ed invero muovendo dallo stesso principio, correttamente enunciato nelle premesse dalla sentenza impugnata, secondo cui in tema di associazione a 24 delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, l'aggravante dell'associazione armata prevista dall'art. 74, quarto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere imputata al singolo partecipante solo se sussiste un coefficiente di colpevolezza in relazione a tale aspetto, consistente quantomeno nella prevedibilità concreta della disponibilità delle armi da parte dell'associazione (Sez. 6, Sentenza n. 15528 del 12/01/2021, Boracino, Rv. 281212) deve ritenersi manifestamente illogica la conclusione tratta dalla Corte salentina che ha ritenuto che l'imputato per il sol fatto che alloggiava nell'abitazione sita nella contrada Finimondo dovesse essere a conoscenza, grazie agli stretti rapporti intrattenuti con il OQ, della pistola che risulta essere stata sotterrata nel giardino da quest'ultimo insieme all'XA senza che il DU risultasse presente. Il ruolo di diretto collaboratore del dominus del sodalizio non può valere a fondare una presunzione di conoscenza che secondo l'univoco orientamento di questa Corte deve essere "concreta" in relazione alle condotte tenute dal detentore della pistola, considerato che il OQ dopo aver seppellito l'arma nel giardino l'ha prelevata il mattino successivo per consegnarla alla madre che si trovava in tutt'altra abitazione, evidentemente da lui ritenuta, malgrado sia stato sconfessato dai successivi accadimenti, più sicura, in assenza anche in tale successivo frangente del ricorrente. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata nei confronti del ricorrente limitatamente all'applicabilità dell'aggravante ex art. 74, quarto comma d.P.R. 309/1990 con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di LE, restando le successive doglianze sul trattamento sanzionatorio assorbite. Per il resto il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile.
7. Passando alla disamina delle impugnative dei cd. componenti del clan dei riminesi il ricorso di DH IR, complessivamente valutato, non può ritenersi meritevole di accoglimento.
7.1. Il primo motivo con cui il ricorrente contesa che un'unica operazione, ovverosia la cessione di cocaina di cui al capo 2) consentisse di ritenere perfezionato alcun pactum sceleris con il OQ e conseguentemente di configurare un vincolo associativo con il sodalizio facente capo a quest'ultimo, si compone di doglianze che, non confrontandosi con la puntuale motivazione resa sul punto dalla Corte salentina, cadono nel difetto di specificità. La sentenza dimostra con compiutezza di ragionamento la sussistenza non solo di un vincolo associativo tra i tre albanesi operanti in territorio emiliano, che di per sé esclude la fondatezza della contestazione del reato associativo in relazione alla sussistenza dei suoi presupposti, stante il numero minimo di tre persone che comunque valgono a configurare la consorteria disciplinata dall'art. 74 d.P.R. 309/1990, ma altresì del sodalizio sussistente con il gruppo pugliese capeggiato dal OQ. 25 Ed, invero, l'esistenza di un'associazione criminosa tra gli albanesi viene diffusamente argomenta dalla sentenza impugnata sottolineandosi la relazione fiduciaria tra il DH, che ne era al vertice, con l'XA e con l'IK che vengono da costui mandati in Puglia quale suoi emissari per il delicato compito di consegnare la merce ed incassare il corrispettivo, dal rapporto gerarchico che vedeva il DH come colui che impartiva le direttive agli altri due, facendosi carico di raccogliere i soldi per gli acquisti e di individuare i canali di approvvigionamento, dall'incessante ricerca di nuove fonti di approvvigionamento, segno questo di un programma indeterminato nel settore del narcotraffico, dalla predisposizione di uno schema nella dinamica organizzativa e dalla predisposizione di una struttura sia pure rudimentale per il compimento delle operazioni di acquisto e rivendita che non è data dall'utilizzo di un'auto predisposta per l'occultamento della droga trasportata in Puglia, come inopinatamente sostiene la difesa, ma dalla costante disponibilità del mezzo per le necessità del gruppo, tanto da essere stata sostituita da un'altra auto con analoghe dotazioni a seguito del suo sequestro avvenuto nei pressi di Roma il 28.3.2018 quando ne era alla guida l'IK con un carico di droga (v. pag. 108 della pronuncia impugnata) Che, invece, l'accordo tra il DH e il OQ non sia rimasto sul piano di una manifestazione di intenti come assume la difesa arrestandosi ad una lettura parcellizzata delle risultanze istruttorie, ma si sia ampiamente perfezionato dando vita ad una più ampia compagine criminale con l'ingresso dei tre albanesi nel gruppo cd "centrale" capeggiato dal OQ, viene sostenuto dalla Corte territoriale in aderenza alle univoche risultanze captative raccolte. I giudici di appello assemblano, infatti, con coerente ricostruzione e linearità di ragionamento i plurimi tasselli emersi dal compendio intercettato, mettendo in evidenza la progettazione una serie di operazioni successive alle condotte di cui al capo 2), momento nel quale il pactum sceleris era ancora di là da venire, quali quelle compiutamente passate in rassegna a pagg. 108-111 della sentenza impugnata: fra esse particolarmente indicativi sono sia le disposizioni date dal DH all'XA in data 13.3.2018 per organizzare nuovi approvvigionamenti, sia i messaggi inviati dal ricorrente al DH con la richiesta di nuove forniture sollecitategli dal OQ, e soprattutto l'accordo raggiunto per scalare il debito in capo al OQ per il pagamento della partita di cocaina di cui al capo 2) con le successive forniture, che necessariamente presupponeva che la partita di dare-avere fosse aperta. Risultanze queste con cui il ricorso omette ogni confronto, incentrandosi le dispiegate doglianze esclusivamente sulla operazione relativa alla cessione di cocaina del 16.2.2018 e sulle sole conversazioni intercorse nei giorni immediatamente successivi da cui emerge quello che al momento era solo un proposito da parte del DH di avviare una stabile collaborazione con il gruppo 26 capeggiato dal Troque, con contestuale conferimento all'XA di sondare il mercato del narcotraffico pugliese.
7.2. Neppure le doglianze sul ruolo di vertice ricoperto dal ricorrente all'interno del sodalizio riminese sono fondate. La posizione apicale dal medesimo rivestita si desume innanzi tutto dall'essere stato il soggetto che aveva condotto le trattative con il OQ per la cessione di droga di cui al capo 2), dal rapporto fiduciario intrattenuto con l'XA e con l'IK che aveva mandato come suoi emissari in Puglia a consegnare la partita di cocaina e a ritirare il corrispettivo pattuito, di avere ordinato all'XA di trattenersi in territorio pugliese sia per sovrintendere ad una serie di ulteriori operazioni derivanti dalla partita di cocaina al Troque, sia per sondare il mercato di quella zona, dall'avere successivamente impartito all'XA le direttive per la ricerca di nuovi canali di approvvigionamento (culminati nel sequestro a Ciampino), di essere colui che reperiva il danaro, tutte condotte non oggetto di specifica confutazione, e soprattutto di essere percepito come il "capo" all'esterno, essendo stato proprio il suo nominativo ad essere stato indicato dal OQ nel manifestare l'intenzione all'IK di stringere un accordo stabile con il gruppo riminese. E se anche la sentenza impugnata non spenda alcuna motivazione sul ruolo di promotore, vengono tuttavia adeguatamente evidenziati gli elementi configuranti la figura di organizzatore, anch'essa contestata al DH, ovverosia di chi concentra su di sé la gestione delle funzioni di coordinamento dell'attività degli associati e di funzionamento delle strutture del sodalizio, in modo da assicurare, attraverso una continua assistenza, la piena operatività dell'organismo criminale (Sez. 2, Sentenza n. 20098 del 03/06/2020 - dep. 07/07/2020, Buono, Rv. 279476; Sez. 6, n. 38240 del 7/12/2017 dep. 8.8.2018, Anioke, Rv. 273737), con argomentazioni ampiamente sufficienti a ricondurre la condotta delittuosa nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 74 d.P.R. 309/1990. 7.3 Dalle condotte sopra descritte emerge con plastica evidenza l'elemento soggettivo che vanamente il ricorrente contesta con il terzo motivo, evincendosi l'affectio societatis dalla continuativa pianificazione delle operazioni di approvvigionamento, funzionali allo stesso mantenimento in vita del gruppo, e dalla stabile organizzazione dell'attività dei sodali a lui sottoposti, evincendosi dallo stesso ruolo apicale ricoperto la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione.
7.4 Il quarto motivo concernente il rigetto delle attenuanti generiche è formulato in termini capziosi, non essendovi alcuna contraddittorietà tra la rilevata mancanza di elementi favorevoli addotti dalla difesa e il diniego della valenza positiva dell'attività lavorativa svolta dal prevenuto, trattandosi di un elemento oggettivamente neutro rispetto agli addendi indicati dall'art. 133 cod. pen. relativi alla gravità della condotta o alla personalità del reo. Al contrario la Corte pugliese 27 ha evidenziato quale elemento ostativo al riconoscimento del beneficio la professionalità dimostrata nell'organizzazione delle attività criminose, ritenuto in ogni caso prevalente rispetto ai contrapposti fattori evidenziati dalla difesa. E poiché secondo il consolidato principio elaborato da questa Corte non è necessario che il giudice, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione, la doglianza si destina automaticamente all'inammissibilità.
7.5 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il quinto motivo concernente l'entità dell'aumento applicato ai fini della continuazione. Le doglianze difensive, infatti, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena: se infatti la pena base, unitamente all'aumento per l'aggravante ad effetto speciale ex art. 74, 4 comma è contenuta nel minimo edittale, neppure in relazione all'ulteriore aumento applicato ai fini della continuazione, di per sé estremamente moderato tralasciati (dieci mesi di reclusione), vengono evidenziati elementi о eventualmente disattesi dal giudice di merito ai fini di un maggiore contenimento 7.6 Il sesto motivo attiene al divieto di reformatio in pejus in cui si sostiene della pena. essere incorsa la Corte di appello per avere quantificato, una volta esclusa l'aggravante della transnazionalità ex art. 61 bis cod. pen., in 24 anni la pena a seguito dell'aggravante ex art. 74, 4 comma, laddove il Tribunale aveva applicato un aumento di soli due mesi. La difesa cita, a sostegno della dispiegata contestazione, un precedente arresto di questa Corte secondo cui viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, nel concorso di due circostanze aggravanti ad effetto speciale, avendo escluso quella più grave ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., applichi per la residua un aumento sulla pena base in misura legale ma superiore a quello ritenuto dal primo giudice, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore (Sez. 1, Sentenza n. 37985 del 08/06/2021, Cavallo, Rv. 282145). Effettivamente nel caso di specie, a fronte di una pena determinata dal Tribunale - muovendo dalla pena base per il reato associativo, ritenuto il più grave, di 20 anni di reclusione, aumentata di 6 anni ed 8 mesi per l'aggravante ex art. 61 bis cod. pen. e di 2 mesi per ciascuna delle ulteriori due aggravanti applicate rispettivamente ai sensi dell'art. 73, 3 comma e 73, 4 comma d.P.R. 309/1990, maggiorata ancora di 10 mesi per la continuazione con il reato di cui al capo 2) e ridotta di un terzo per il rito abbreviato - in complessivi 18 anni, 6 mesi e 20 giorni, la Corte territoriale, avendo escluso, in parziale accoglimento del gravame dell'imputato, le aggravanti della transnazionalità e del numero degli associati, ha 28 rideterminato in 16 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione il trattamento sanzionatorio complessivo, ottenuto dalla stessa pena base di 20 anni di reclusione, aumentata a 24 anni ai sensi dell'art. 74, 4 comma, corrispondente al minimo fissato ex lege per la suddetta aggravante ad effetto speciale, di ulteriori 10 mesi per effetto della continuazione e ridotta di un terzo per la scelta del rito. la Rimasti conseguentemente immutati tutti i calcoli effettuati da primo giudice, variante su cui si incentra l'eccepita violazione del divieto di cui all'art. 597 terzo comma cod. proc. pen. è costituita dall'aumento applicato in relazione nella riduzione della pena all'aggravante dell'associazione armata, pur Anche se consapevole del difforme orientamento espresso nella citata complessiva. sentenza Cavallo, ritiene tuttavia questo Collegio, aderendo alla diversa interpretazione già affermata nella presente sede di legittimità, che non ci sia violazione del divieto di reformatio in peius quando il giudice di appello, avendo escluso la sussistenza della più grave delle aggravanti ad effetto speciale abbia applicato un aumento di pena per l'aggravante ad effetto speciale, residua, superiore a quello determinato dal primo giudice purché la pena complessiva sia stata irrogata in misura inferiore a quella della sentenza impugnata, non trovando più applicazione in tal caso il meccanismo di contenimento previsto dal quarto comma dell'art. 63 cod. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 7966 del 09/01/2024, Beninato, Rv. 286001 in una fattispecie in tema di omicidio in cui la Corte d'appello, posta l'esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1, cod. pen., applicata invece dal primo giudice, ha irrogato, sulla pena base per il più grave reato dell'imputazione, l'aumento di pena di un anno di reclusione per la già riconosciuta circostanza aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, per la quale la sentenza annullata, facendo applicazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., non aveva operato alcun aumento;
conf. Sez. 2, Sentenza n. 18089 del 12/04/2016, Prisco, Rv. 266837). Ed invero, una volta venuta meno la circostanza ad effetto speciale più grave (nel caso in esame costituita dalla transnazionalità, per la quale è previsto un aumento di pena da un terzo alla metà), l'effetto che ne consegue è quello della "riespansione" dell'ordinaria efficacia della circostanza a effetto speciale residua (l'associazione armata), peraltro applicata nel minimo, venendo meno l'applicabilità dell'art.63, quarto comma, cod. pen., che prevede un meccanismo di contenimento della pena, basato sul principio del cumulo giuridico, in virtù del quale, nel caso di concorso omogeneo tra più circostanze aggravanti autonome o a effetto speciale, il giudice deve applicare soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma può discrezionalmente aumentare la pena così determinata fino a un massimo di un terzo. 29 Siffatta interpretazione è da ritenersi in linea, come già osservato dai due precedenti citati, dal principio affermato dalle Sezioni Unite in forza del quale non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, Sentenza n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258653 - 01) Se il nucleo della tesi patrocinata dal supremo consesso, secondo la quale è consentito al giudice procedere alla rideterminazione della pena per il nuovo reato più grave senza tenere conto di quella irrogata per lo stesso reato come satellite, è individuato nel dissolversi della sequenza sanzionatoria e dei relativi parametri di commisurazione, insiti nel fenomeno del reato continuato, lo stesso ragionamento deve presiedere al venir meno, per effetto della decisione del giudice del gravame, della struttura dei fattori di aggravamento della pena. Ove, infatti, venga esclusa nel giudizio di appello un'aggravante ad effetto speciale restandone tuttavia applicabile un'altra, con conseguente esclusione del concorso che ha determinato l'applicazione da parte del primo giudice del contenimento previsto dall'art. 63 quarto comma cod. pen., è lo stesso meccanismo di aggravamento della pena a subire una novazione strutturale non permettendo più l'applicazione dello sbarramento operante nel precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priva di qualsiasi logica giustificazione: venendo meno il contenimento determinato dal concorso delle circostanze ad effetto speciale, è evidente che non si possa più stabilire alcun termine di comparazione rispetto agli aumenti determinati dal primo giudice. Del resto, a conforto di tale interpretazione, milita anche il tenore letterale dell'art. 597 cod. proc. pen., il cui quarto comma prevede che se è accolto l'appello dell'imputato in relazione a circostanze o reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, la pena "complessivamente irrogata" è "corrispondentemente diminuita", intendendo il legislatore, con tale puntualizzazione del principio fissato nel comma precedente, significare che il termine di riferimento e vincolo per il nuovo giudice debba comunque essere la pena complessiva. Alla luce di tali rilievi il calcolo della pena effettuato dai giudici distrettuali non può ritenersi passibile di alcuna censura, concludendosi per il rigetto del presente ricorso.
8. Il ricorso di XA NI risulta, per contro, inammissibile.
8.1 Con il primo motivo il ricorrente contesta il ruolo di partecipe sia all'interno del sodalizio pugliese capeggiato dal OQ, la cointeressenza con il quale era stata limitata alla sola operazione di cessione di cocaina del 16.2.2018, cui aveva 30 concorso con il DH e con l'IK, sia con riferimento al più ristretto clan dei riminesi composto dagli altri due coimputati. Trattandosi di censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle articolate dal DH con primo motivo, si richiamano le stesse argomentazioni spese al punto 7.1. della presente pronuncia.
8.2 Inammissibile risulta altresì la contestazione del diniego delle attenuanti generiche oggetto del secondo motivo coerentemente formulato dalla Corte territoriale in assenza di elementi favorevoli addotti dalla difesa, essendo stato escluso che potesse rivestire valenza positiva un elemento del tutto neutro ai fini della connotazione tanto del fatto quanto della personalità dell'imputato la circostanza che svolgesse attività lavorativa dei quali è stato escluso che potesse rivestire tale valenza l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, non riconducibile ad alcuna peculiare e non codificabile connotazione tanto del fatto quanto della personalità dell'imputato cui deve rispondere il riconoscimento di un beneficio atto ad incidere sul trattamento sanzionatorio.
9. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per il ricorso di IK TR.
9.1 Il primo motivo, con cui contesta la sua partecipazione all'associazione in difetto di uno stabile vincolo avuto riguardo sia al breve arco temporale coperto dalle indagini sia all'unico reato fine ascrittogli, si destina, in ragione della sua stessa genericità, non venendo svolta alcuna contestazione specifica in ordine alla dettagliata ricostruzione e valutazione delle condotte passate in rassegna dalla Corte di appello, all'inammissibilità. Ed invero la circostanza che le indagini conducenti all'emersione della associazione non abbiano coperto un tempo particolarmente ampio costituisce, al di là dell'opinabilità del dato trattandosi comunque di un semestre, un fattore se non irrilevante certamente non dirimente, atteso che, una volta riscontrati gli elementi di carattere personale ed organizzativo indicativi di una consorteria criminosa, il dato relativo alla sua durata, laddove non sia del tutto effimera ed evanescente eventualità che è di per sé contraddetta dalle plurime risultanze -non può ritenersi determinante ai fini della sussistenza o istruttorie raccolte meno del reato in contestazione. Né d'altra parte maggior peso riveste la condanna pronunciata nei suoi confronti per il solo delitto di cui al capo 2) atteso che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove servitosi dell'agente, consapevolmente connotazioni della condotta le dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, n. 1343 del 4/11/2015 - dep. 2016, Policastri, Rv. 265890). In tal senso depongono non solo l'ampio arco temporale in cui il prevenuto si è trovato costretto, in ragione dei plurimi ritardi della pianificata 31 consegna, a portare con sé la droga oggetto dell'operazione di cui al reato contestato al capo 2) esponendosi ad un rischio che solo la sua intraneità al gruppo avrebbe potuto giustificare, ma altresì le plurime frasi pronunciate dal medesimo rivelatrici della sua piena conoscenza delle dinamiche del sodalizio, nonché il fatto, altrettanto significativo, di essere stato fermato per un controllo dalla Guardia di Finanza che lo aveva trovato in possesso di un ingente somma di danaro custodita nel doppio fondo dell'auto di cui era alla guida 9.2 Altresì inammissibile deve ritenersi il secondo motivo atteso che, al di là della contestazione sulla condizione di latitante, non vengono addotti elementi positivi disattesi o indebitamente tralasciati dal giudice di merito, tale non potendosi ritenere il ruolo marginale apoditticamente enunciato dalla difesa, peraltro inapplicabile al reato associativo, che rendessero l'imputato meritevole del beneficio invocato ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., di talché deve escludersi il vizio di manifesta illogicità motivazionale in cui si compendia il motivo in esame. Occorre anche in tal caso ribadirsi che le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice e che la loro applicazione non costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma che la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di favorevole apprezzamento e tali da prevalere sugli eventuali elementi di segno opposto, nell'ottica di una valutazione complessiva rimessa alla discrezionalità del giudicante.
9.3. Il terzo motivo con cui si lamenta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74, quarto comma d.P.R. 309/1990 e la violazione del divieto di reformatio in peius in relazione all'aumento derivante dal riconoscimento della suddetta aggravante, pari a due anni. Se in relazione al primo profilo deve rilevarsi che l'applicabilità dell'aggravante dell'associazione armata non risulta essere stata mai contestata con il ricorso in appello le cui censure quanto alle aggravanti erano limitate a quella della transnazionalità, per contro le contestazioni relative al secondo profilo si rivelano del tutto generiche, rinviandosi in ogni caso a quanto già osservato riguardo al sesto motivo del DH (punto 7.6 della presente pronuncia). 10. Quanto al ricorso di GI NN nessuna delle dispiegate censure supera il vaglio di ammissibilità. 10.1 Mentre le censure sulla sussistenza dell'associazione oggetto del primo motivo risultano essere state già affrontate al punto 1) della presente pronuncia, deve rilevarsi, quanto al ruolo di partecipe, che le doglianze formulate dalla difesa si traducono in censure del tutto generiche, di natura esclusivamente contestativa, che non arrivano a contrastare né in fatto né in diritto i plurimi elementi su cui la Corte territoriale ha fondato l'affermazione di responsabilità: l'ausilio finanziario prestato al OQ a seguito del suo arresto, la stabilità delle forniture di droga 32 assicurate al gruppo, puntualmente tratte dai dialoghi intercettati rispetto ai quali non viene svolta alcuna confutazione specifica e la prosecuzione dell'attività di approvvigionamento successivamente all'arresto del dominus interfacciandosi l'imputato direttamente con il RD costituiscono tutti elementi fortemente indicativi del vincolo permanente che legava il NN al consesso pugliese, il quale ben può essere desunto, come reiteratamente affermato da questa Corte, da facta concludentia (Sez. 3, Sentenza n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012 (dep. 2013), Barbetta, Rv. 255207; Sez. 4, n. 25471 del 7/2/2007, Cirasole, Rv. 237002; Sez. 4, n. 4481 del 29/11/2005 (dep. 2006), Lo Nigro, Rv. 233247), mentre il dolo è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e, quindi, del programma delittuoso in modo stabile e permanente (Sez. 1, n. 30463 del 7/7/2011, Calì, Rv. 251012; Sez. 6, n. 5970 del 23/1/1997, Ramirez, Rv. 208306). 10.2 Di natura squisitamente contestativa e perciò inficiate alla radice dalla più completa genericità sono anche le doglianze di cui al terzo motivo (il secondo essendo stato già trattato nel punto relativo alla inapplicabilità dell'art. 74 sesto comma) afferenti all'affermazione di responsabilità per i reati-fine trattandosi di cessioni che ben avrebbero potuto avere ad oggetto droga per uso personale. A fronte di una coerente spiegazione del contenuto dei dialoghi intercettati reso dalla Corte distrettuale che sottolinea come le espressioni utilizzate dagli interlocutori alludessero ad ingenti quantitativi di droga di natura pesante, avvalorata dai relativi corrispettivi indicativi di merce pregiata, è' la stessa formulazione congetturale delle contestazioni, prive di qualunque evidenza probatoria, che destina il motivo all'inammissibilità. 10.3 Il quarto motivo con cui si contesta l'applicabilità dell'aggravante ex art. 74 quarto comma è addirittura privo pertinenza censorea, avendo la Corte di appello in parziale riforma della sentenza di primo grado escluso la sussistenza di detta circostanza nei confronti del ricorrente, mancando i presupposti per ritenere che egli potesse anche soltanto prevedere che i sodali disponessero di armi. 10.4 Con riferimento, infine, al diniego delle attenuanti generiche, contestato con il quinto motivo, è sufficiente rilevare che la difesa neppure indica i pretesi elementi di segno positivo che avrebbero quanto meno astrattamente consentito il riconoscimento del beneficio, né confuta i "diversi e gravi precedenti penali" ritenuti dai giudici distrettuali ostativi all'applicabilità delle suddette attenuanti. 11. Passando alla disamina dei ricorsi degli imputati appartenenti al sottogruppo del clan degli albanesi, anche il ricorso di YM JD incorre nell'inammissibilità. 11.1. Il primo motivo concernente la sua partecipazione all'associazione criminosa si compone di censure che si sviluppano in assenza della benché minima 33 correlazione con i rilievi puntualmente svolti dalla Corte distrettuale in risposta alle medesime doglianze articolate con l'atto di appello, senza alcuna specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti nel provvedimento impugnato. Come infatti ripetutamente affermato da questa Corte, incorre nella censura di inammissibilità il ricorso per cassazione fondato su motivi generici ed indeterminati o che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto In definitiva il ricorrente fonda la sua contestazione sul fatto di non avere di ricorso. mai avuto contatti con il OQ per essersi sempre interfacciato con il solo BL, ma tralascia integralmente il ruolo ricoperto da quest'ultimo quale stabile fornitore del sodalizio facente capo al OQ, iniziato, secondo quanto accertato dai giudici di merito, nel marzo 2018 e proseguito anche dopo l'arresto del dominus con i suoi sodali RD e IN attraverso una crescente programmazione delle operazioni di importazione di ingenti quantitativi di stupefacente dall'Albania. Conseguentemente, i serrati contatti tra il BL e l'imputato che il primo apostrofava con l'emblematico appellativo "fratello", le espressioni in codice utilizzate da entrambi senza necessità di ulteriori spiegazioni, l'uso frequente del plurale nelle operazioni programmate emersi dalla copiosa corrispondenza telefonica intercettata, il contributo fattivo prestato dal prevenuto nel reperimento la dei mezzi necessari al trasporto della merce proveniente oltre mare, preoccupazione esternata da costui all'esito del fallimento di talune delle operazioni susseguitesi nell'arco del periodo in contestazione, tutti elementi passati compiutamente in rassegna dalla sentenza impugnata (cfr. pagg. 154- 167), costituiscono indici palesi del coinvolgimento del ricorrente nell'attività del sodalizio e della consapevolezza delle dinamiche del gruppo, a nulla rilevando la circostanza che egli non avesse contatti diretti con il dominus posto che come in premessa osservato non è necessaria la conoscenza reciproca tra i singoli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi lo stesso obiettivo ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. Pertanto, le dispiegate censure con cui non si contesta il contenuto delle intercettazioni riferite all'imputato, si risolvono esclusivamente nel dissenso sull'attitudine degli elementi di prova esaminati dai giudici distrettuali a dimostrare la sua appartenenza al sodalizio e dunque in un'inammissibile valutazione alternativa delle risultanze istruttorie, senza che venga individuato alcun vulnus logico argomentativo che vada ad incrinare il ragionamento probatorio su cui si fonda l'affermazione di colpevolezza. 34 Phis 11.2. Il secondo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente attesa la stretta connessione delle relative doglianze, sono manifestamente infondati. La questione dell' applicabilità dell'aggravante della ingente quantità indipendentemente dall'espletamento di una perizia è stata affermativamente risolta dalla giurisprudenza che con interpretazione da ritenersi consolida ha affermato che in tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza in esame allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere compiuta con particolare attenzione e rigore (così da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 21377 del 09/07/2020, Alicandri, Rv. 279512, nonché in precedenza Sez. 3, Sentenza n. 42827 del 04/05/2016, Eke, Rv. 267902; Sez. 2, Sentenza n. 44220 del 18/10/2013, Lizzio, Rv. 257666). E ciò in quanto in un sistema processuale incentrato non sulle prove legali ma sul principio del libero convincimento del giudice, vale a dire sulla convinzione formatasi all'esito della ben corretta valutazione delle prove legittimamente acquisite nel processo, possano utilizzarsi fonti di prova diverse dalla perizia tossicologica, quali le dichiarazioni testimoniali o I risultanze degli accertamenti di polizia giudiziaria o altri indizi gravi, precisi e concordanti. Pertanto ove si consideri che il suddetto accertamento costituisce una questione di fatto che, in quanto rimessa alla valutazione del giudice di merito, non è sindacabile nel giudizio di legittimità ove sorretta da logica motivazione, l'apprezzamento espresso nel caso in esame dalla Corte distrettuale non può dirsi manifestamente illogico essendo stato dato rilievo agli elevatissimi quantitativi, in termini ponderali assoluti, della sostanza stupefacente sequestrata - pari a 673 kg e a 2.475 di marijuana (capi 13 e 14) - nonché agli importi menzionati a titolo di corrispettivo, sia pure parziale, nelle conversazioni intercettate, senza che la difesa abbia opposto elementi significativi idonei ad incrinare il suddetto accertamento. 11.3 Anche il terzo motivo incorre nella statuizione di inammissibilità. Al netto del rilievo che l'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. non è compatibile con i reati associativi in cui la rilevanza penale della condotta discende direttamente dall'adesione degli altri sodali al pactum sceleris nel quale quel che rileva è la sinergia dei singoli apporti, va in ogni caso rilevato che quanto ai reati fine le censure difensive si sviluppano su un piano meramente fattuale inidoneo a scalfire l'accertamento compiuto dai giudici di merito che, avuto riguardo al nell'essersi adoperato per il contributo fattivo prestato dal ricorrente 35 procacciamento dei mezzi di trasporto della merce importata, ha escluso che lo stesso potesse configurarsi di minima importanza. Valutazione questa che costituisce la coerente declinazione del principio sotteso alla ratio dell'attenuante in esame, la quale può essere riconosciuta nel solo caso in cui l'apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria che in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica e risulti, perciò, del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa, non essendo sufficiente, a tal fine, neppure la minore efficienza causale della condotta dell'agente rispetto a quelle degli altri concorrenti (Sez. 4, Sentenza n. 10649 del 24/01/2024, Rv. 285972). 11.4. Quanto al diniego delle attenuanti generiche oggetto del quinto motivo, la rilevanza attribuita dalla Corte leccese al grave precedente penale dell'imputato, ritenuto significativo della sua peculiare caratura criminale e non costituisce l'espressione di confutato dalla difesa, un apprezzamento non sindacabile nella presente sede di legittimità, essendosi dato specificamente compiutamente atto degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini dell'esclusione, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Il motivo è pertanto anch'esso inammissibile. 11.5 Le contestazioni articolate con il quinto motivo si rivelano all'evidenza generiche, pretendendo la difesa di ravvisare l'identità tra il reato di cui al capo 13) contestato nella forma del tentativo e quello di cui al capo 14), invece consumatosi, senza neppure individuare gli elementi di perfetta sovrapponibilità delle due condotte criminose. La circostanza che neanche nel caso del secondo delitto la droga fosse arrivata in Italia per essere stata sequestrata prima del suo caricamento sull'imbarcazione diretta in Italia non è certo argomentazione idonea a scalfire i puntuali rilievi spesi dalla sentenza impugnata in ordine al perfezionamento dell'accordo finalizzato all'importazione, il quale secondo il costante orientamento giurisprudenziale prescinde dalla consegna della merce, perfezionandosi la compravendita con il solo incontro delle volontà del compratore e del venditore sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l'effettiva "traditio" della stessa (Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011 dep. 2012, Conti, Rv. 251736). 12. Al di fuori del consesso associativo si pongono invece gli imputati AN MO, RR AN e AN DR IO chiamati a rispondere in concorso con i partecipi del sodalizio, di singoli reati. L'unico motivo in cui si compendia il ricorso di RR AN risulta inammissibile. Dietro il lamentato travisamento della prova si cela invece la richiesta di una nuova e differente lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate 36 dal Giudice del merito, delle quali si domanda una alternativa e più favorevole valutazione, non consentita a questa Corte di legittimità. La Corte leccese, all'esito di una compiuta ricostruzione degli incontri avuti dal RR a NI nella mattina in cui si sarebbe perfezionata la condotta criminosa, offre una coerente ed attenta interpretazione del contenuto delle conversazioni intercorse tra costui e i suoi interlocutori, uno dei quali viene identificato con linearità di ragionamento nella persona del DH, ovverosia nel fornitore della partita di cocaina acquistata dal OQ, escludendo che le dichiarazioni rese dal teste De AS al suo difensore, comunque ritenute generiche e circoscritte ad un tempo estremamente limitato della mattina, contenessero evidenze atte a smentire la suddetta ricostruzione. A fronte della particolareggiata disamina da parte dei giudici distrettuali delle vicende in contestazione che, in quanto convergente con quella del giudice di primo, grado esclude di per sé l'eccepito travisamento della prova, precluso dal limite del devolutum in presenza di cosiddetta "doppia conforme", non superabile ipotizzando recuperi in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina, Rv. 269217), la difesa, lungi dall'individuare un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o l'omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia, si limita a riproporre in questa sede una serie di elementi fattuali volti ad attaccare il governo logico delle risultanze istruttorie proponendone una lettura alternativa rispetto a quella datane dal giudice di merito, e non già ad evidenziarne la loro "dispercezione" nella quale si sostanzia il vizio astrattamente lamentato. in sede di legittimità, Va al riguardo ribadito che non è consentito, proporre un'interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente vagliate in sede di merito sollecitandone l'esame attraverso la sovrapposizione del proprio scrutinio, posto che il compito del giudice di legittimità è limitato al controllo della coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, laddove invece le dispiegate censure non evidenziano neppure fratture motivazionali né incongruità argomentative rispetto alle conclusioni raggiunte, così escludendosi alla radice i presupposti per la ravvisabilità del vizio motivazionale deducibile ai sensi dell'art. 606 lett.e) cod. proc. pen.. Né alcuna rilevanza può essere attribuita, così come assume la difesa sostenendo che le telefonate effettuate dal RR sarebbero comunque risultate dai tabulati telefonici, alla rottura del telefono del DH al fine di escludere pregressi contatti tra costui e l'imputato, posto che la sentenza impugnata fonda la sua ricostruzione sul fatto che il prevenuto, secondo le sue stesse dichiarazioni, avesse contattato il DH non già sul suo cellulare ma tramite un amico, escludendosi anche sotto tale profilo il dedotto travisamento della prova. 37 13. Deve invece essere ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso di AN MO. Essendo il controllo di legittimità circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv. 269438; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172; cfr. anche Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760), il fulcro della questione rimessa all'esame di questa Corte risiede nel valutare se l'affermazione di responsabilità possa fondarsi sul contenuto di intercettazioni cui sia estraneo l'imputato. Se è vero che alle indicazioni di reità provenienti da conversazioni intercettate alle quali non abbia partecipato l'imputato non si applica la regola di valutazione di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. ma quella generale del prudente apprezzamento del giudice, non essendo esse assimilabili alle dichiarazioni che il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in procedimento connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi all'autorità giudiziaria (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 263714), non è tuttavia consentito prescindere da quello che costituisce il naturale vaglio rimesso al giudice di merito, cui qualunque fonte di prova è soggetto, tanto più in un contesto in cui gli stessi interlocutori erano trafficanti di sostanze stupefacenti. Nel caso di specie, anche a voler ritenere che il cognato cui fa riferimento il OQ nell'avvisare il IN dell'imminenza dell'arrivo della fornitura di cocaina sia AN MO in assenza di deduzioni sull'esistenza di altri cognati di colui che si sarebbe occupato di ricevere la partita di cocaina, non può essere elevato a rango di riscontro il fatto che la macchina nella quale era occultato il carico fosse stata, al suo arrivo, parcheggiata nella città di Brindisi nei pressi dell'abitazione dell'imputato quando poi consegna è avvenuta in tutt'altra zona, ovverosia in Carovigno, comune a svariati chilometri di distanza dal capoluogo brindisino, dove è stata condotta dal corriere la suddetta autovettura e dove la merce è stata ricevuta dal IN e da altri soggetti non meglio identificati. L'affermazione resa dai giudici distrettuali secondo cui deve ragionevolmente ritenersi che costoro fossero "emissari del MO o comunque a lui legati" appare manifestamente illogica non essendovi al riguardo alcun elemento su cui si fonda la presunzione che, come correttamente osserva la difesa, si traduce in una presumptio de presumpto, ovverosia in null'altro che in una congettura. In assenza del MO sul luogo della consegna della droga, così come ad ogni altra fase delle trattative e non risultando da alcun elemento che costui avesse incaricato terzi della consegna, né che avesse direttamente commissionato una fornitura di cocaina appare un salto logico riferire a costui il ruolo di mandante dei soggetti presenti alla traditio 38 AC fondata sulla sola frase pronunciata dal OQ in una telefonata con il IN, momentaneamente allontanatosi dalla scena, in cui parla di un non meglio precisato "AN". Se il sindacato rimesso a questa Corte in presenza di una doglianza afferente alla manifesta illogicità della motivazione della sentenza di merito non può estendersi alla scelta delle massime di comune esperienza, costituite da un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi, delle quali il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto con corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono al ragionamento probatorio, altrettanto non può dirsi in presenza di una ipotesi non fondata sullo "id quod plerumque accidit", insuscettibile di verifica empirica, od anche una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità (Sez. 6, n. 16532 del 13/02/2007, Cassandro, Rv. 237145). Deve perciò ritenersi, come precisato da questa stessa Corte, affetta dal vizio di illogicità e di carenza della motivazione la decisione del giudice di merito che, in luogo di fondare la sua decisione su massime di esperienza - che sono caratterizzate da generalizzazioni tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune, conformemente agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione - utilizzi semplici congetture, cioè ipotesi fondate su mere possibilità, non verificate in base all' "id quod plerumque accidit" ed insuscettibili, quindi, di verifica empirica (Sez. 6, Sentenza n. 6582 del 13/11/2012, Cerrito, Rv. 254572; Sez. 4, Sentenza n. 23093 del 02/02/2017, Rappisi, Rv. 269998). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti dell'odierno ricorrente, risultando il secondo motivo, afferente al trattamento sanzionatorio, assorbito. 14. Altresì fondato deve ritenersi il ricorso di DR AN IO, chiamato a rispondere del reato di cessione di cocaina per il controvalore di 8.000 euro, quale intermediario di GI NN, a RD ES, che poi la rivendeva a terzi (capo 12). Nel ritenere la colpevolezza dell'imputato per il reato in esame, la Corte distrettuale si limita a ripercorrere la sequenza degli accadimenti evidenziando che il IO e il RD si erano incontrati la mattina del reato in contestazione e che il giorno successivo quest'ultimo nella veste di acquirente, avvertiva, per il tramite di un proprio emissario, il NN (venditore) che aveva recuperato 7.500 euro, impegnandosi a fargli avere la parte restante del corrispettivo, e a ciò faceva seguito la traditio della merce da parte del NN al RD. La sentenza in esame tuttavia non spiega, al di là della conclusione del negozio di compravendita tra il cedente e il cessionario, da quali elementi venga tratta la veste di 39 intermediario della suddetta cessione attribuita al ricorrenteposto che nell'incontro tra costui e il RD non risulta che fosse stata menzionata alcuna vendita né si fosse parlato di droga né comunque che a tali elementi si fosse fatto riferimento con linguaggio criptico, né vengono indicati successivi incontri a cui il Al cospetto di tale vuoto motivazionale tale da determinare un salto logico IO abbia preso parte. tra i fatti descritti e le conclusioni tratte, si impone l'annullamento della pronuncia 15. Conclusivamente, in accoglimento dei ricorsi di AN MO e di gravata con rinvio per nuovo esame. DR Gioa, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di entrambi con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Deve essere altresì disposto, in parziale accoglimento del ricorso di DU KS, il rinvio allo stesso giudice limitatamente all'applicabilità nei confronti LE. del predetto dell'aggravante ex art. 74, quarto comma d.P.R. 309/1990 relativa all'associazione armata, per il resto risultando, invece, il ricorso inammissibile. Quanto agli altri ricorrenti, deve essere rigettata l'impugnativa di DH Zhamir, con condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., mentre i restanti ricorsi, presentati da RO DO, EL NN NA, EL AN, IN EO, BL NA, RD ES, NN GI, HA NI, IK TR, RR AN ed YM JD, devono essere dichiarati inammissibili, seguendo a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN MO e di DR AN IO, nonché nei confronti di DU KS per quest'ultimo limitatamente all'applicabilità dell'aggravante ex art. 74, 4 comma d.P.R. 309/1990 con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di LE. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di DU KS. Rigetta il ricorso di DH IM che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di OQ DO, EL NN NA, EL AN, IN EO, BL NA, RD ES, NN GI, HA NI, IK TR, RR AN, YM JD che condanna al 40 pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in data 9.4.2024 Il Consigliere estensore I Presidente LL TE CA CE D Depositata in Cancelleria Oggi, 27 SET. 2024 IL FUNZIONARIO CILVIZIARIO Luana MakionLuand 41