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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/07/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1588/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1588/2024 tra
(CF ) Parte_1 P.IVA_1 Avv. GRILLO ANTONELLA ATTORE/I e
(CF ) Controparte_1 C.F._1
Avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 08 luglio 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
Per L'Avv Margherita Scalamogna in sost.ne dell'Avv Grillo Parte_1 Antonella Il Giudice invita la partei a precisare le conclusioni. L'Avv Scalamogna precisa le conclusioni come nei propri atti riportandosi a tutte le difese nel ricorso e nelle note ed insiste per le conclusioni ivi rassegnate Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1588/2024 promossa da:
(CF ) Parte_1 P.IVA_1 Rappresentatae difesa dall'Avv. GRILLO ANTONELLA (CF ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 C.F._1 Rappresentata e difesa dall'Avv. (CF ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte, sin d'adesso si impugnano e contestano, in accoglimento dei su esposti motivi, dichiarare cessato il contratto di locazione dedotto in giudizio, per scadenza del termine, sin dal 31/12/2022 a seguito dell'intervenuta disdetta, ovvero ed in subordine, risolto per grave inadempimento della conduttrice;
per l'effetto, condannare la Sig.ra alla restituzione immediata, in favore di Controparte_1 [...]
, dell'immobile a suo tempo concesso in locazione ed ubicato nel fabbricato Parte_1 viaggiatori di Tuoro sul Trasimeno (PG) alla Via Stazione n. 6 ed identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al fg. 26, mappale n. 1527/sub 5 – Cat. C1, libero da persone, cose e pertinenze;
condannare, altresì, la Sig.ra al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 CP_2
20.909,86 a titolo di canoni locativi maturati e non riscossi dall'1/7/2019 al 31/12/2022 (data di cessazione del rapporto) oltre ancora la somma di € 7.755,53 a titolo di indennità di occupazione abusiva calcolata dall'1/1/2023 al 31/3/2024, nonché dell'ulteriore importo che andrà a maturare, per lo stesso titolo, fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, in una agli interessi maturati e maturandi ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa attraverso CTU. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio. pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso avanzato da è fondato e merita accoglimento. Da evidenziare, Parte_1 preliminarmente, il comportamento processuale tenuto dalla convenuta, la quale ha omesso di partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria ed è rimasta contumace anche nel presente giudizio. Parte ricorrente ha dato prova documentale della sussistenza di un contratto di locazione del
02.02.2011, originariamente intercorrente tra la , agendo quale mandataria con Parte_2 rappresentanza di e al quale ultimo è subentrata, CP_2 Controparte_3 quale conduttrice, l'odierna convenuta , la quale, si è resa morosa nel pagamento Controparte_1 dei canoni di locazione, a partire dal 01.07.2019. Dopo varie diffide di pagamento inoltrate dalla locatrice ed alle quali la conduttrice è rimasta inerte, la , con comunicazione del Parte_2
15.07.2021, ha manifestato alla conduttrice la volontà di interrompere il contratto di locazione in essere, dando disdetta dello stesso per la scadenza del 31.12.2022: ciò non ostante la conduttrice è rimasta nella detenzione dell'immobile locato, omettendone la restituzione e continuando a non pagare i canoni, accumulando così una morosità che, alla data del 30.06.2025 ammonta ad € 36.513,80, considerando l'indennità per l'occupazione sine titulo, a partire dal 31.12.2022, corrispondente per ogni mese di mancato rilascio, al canone di locazione mensile quale stabilito in contratto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie il ricorso;
dichiara il contratto di locazione n 6/2011 del 2/2/2011, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Ancona in data 27/05/2011 al n 350 Serie 3T, cessato per intervenuta disdetta della locatrice, a far data dal 31.12.2022;
condanna al pagamento nei confronti di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 36.513,80 maturati al 30.06.2025 di cui € 20.909,86 a titolo di canoni di locazione ed € 15.603,94
a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi dal dovuto al saldo, oltre ad € 375,00 oltre IVA per ogni mese di ritardo nella riconsegna dell'immobile a partire dal 30.06.2025;
ordina a il rilascio dell'immobile oggetto del contratto sopra indicato e fissa per Controparte_1
l'esecuzione la data del 18.08.2025
Condanna alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 545,00 per spese Controparte_1 ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
pagina 3 di 4 PERUGIA, 08 luglio 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1588/2024 tra
(CF ) Parte_1 P.IVA_1 Avv. GRILLO ANTONELLA ATTORE/I e
(CF ) Controparte_1 C.F._1
Avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 08 luglio 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
Per L'Avv Margherita Scalamogna in sost.ne dell'Avv Grillo Parte_1 Antonella Il Giudice invita la partei a precisare le conclusioni. L'Avv Scalamogna precisa le conclusioni come nei propri atti riportandosi a tutte le difese nel ricorso e nelle note ed insiste per le conclusioni ivi rassegnate Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1588/2024 promossa da:
(CF ) Parte_1 P.IVA_1 Rappresentatae difesa dall'Avv. GRILLO ANTONELLA (CF ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 C.F._1 Rappresentata e difesa dall'Avv. (CF ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte, sin d'adesso si impugnano e contestano, in accoglimento dei su esposti motivi, dichiarare cessato il contratto di locazione dedotto in giudizio, per scadenza del termine, sin dal 31/12/2022 a seguito dell'intervenuta disdetta, ovvero ed in subordine, risolto per grave inadempimento della conduttrice;
per l'effetto, condannare la Sig.ra alla restituzione immediata, in favore di Controparte_1 [...]
, dell'immobile a suo tempo concesso in locazione ed ubicato nel fabbricato Parte_1 viaggiatori di Tuoro sul Trasimeno (PG) alla Via Stazione n. 6 ed identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al fg. 26, mappale n. 1527/sub 5 – Cat. C1, libero da persone, cose e pertinenze;
condannare, altresì, la Sig.ra al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 CP_2
20.909,86 a titolo di canoni locativi maturati e non riscossi dall'1/7/2019 al 31/12/2022 (data di cessazione del rapporto) oltre ancora la somma di € 7.755,53 a titolo di indennità di occupazione abusiva calcolata dall'1/1/2023 al 31/3/2024, nonché dell'ulteriore importo che andrà a maturare, per lo stesso titolo, fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, in una agli interessi maturati e maturandi ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa attraverso CTU. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio. pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso avanzato da è fondato e merita accoglimento. Da evidenziare, Parte_1 preliminarmente, il comportamento processuale tenuto dalla convenuta, la quale ha omesso di partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria ed è rimasta contumace anche nel presente giudizio. Parte ricorrente ha dato prova documentale della sussistenza di un contratto di locazione del
02.02.2011, originariamente intercorrente tra la , agendo quale mandataria con Parte_2 rappresentanza di e al quale ultimo è subentrata, CP_2 Controparte_3 quale conduttrice, l'odierna convenuta , la quale, si è resa morosa nel pagamento Controparte_1 dei canoni di locazione, a partire dal 01.07.2019. Dopo varie diffide di pagamento inoltrate dalla locatrice ed alle quali la conduttrice è rimasta inerte, la , con comunicazione del Parte_2
15.07.2021, ha manifestato alla conduttrice la volontà di interrompere il contratto di locazione in essere, dando disdetta dello stesso per la scadenza del 31.12.2022: ciò non ostante la conduttrice è rimasta nella detenzione dell'immobile locato, omettendone la restituzione e continuando a non pagare i canoni, accumulando così una morosità che, alla data del 30.06.2025 ammonta ad € 36.513,80, considerando l'indennità per l'occupazione sine titulo, a partire dal 31.12.2022, corrispondente per ogni mese di mancato rilascio, al canone di locazione mensile quale stabilito in contratto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie il ricorso;
dichiara il contratto di locazione n 6/2011 del 2/2/2011, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Ancona in data 27/05/2011 al n 350 Serie 3T, cessato per intervenuta disdetta della locatrice, a far data dal 31.12.2022;
condanna al pagamento nei confronti di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 36.513,80 maturati al 30.06.2025 di cui € 20.909,86 a titolo di canoni di locazione ed € 15.603,94
a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi dal dovuto al saldo, oltre ad € 375,00 oltre IVA per ogni mese di ritardo nella riconsegna dell'immobile a partire dal 30.06.2025;
ordina a il rilascio dell'immobile oggetto del contratto sopra indicato e fissa per Controparte_1
l'esecuzione la data del 18.08.2025
Condanna alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 545,00 per spese Controparte_1 ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
pagina 3 di 4 PERUGIA, 08 luglio 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
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