Articolo 6 della Legge 20 febbraio 2006, n. 96
Articolo 5Articolo 7
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31 marzo 2006
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18 ottobre 2007
Art. 6. Disciplina amministrativa 1. L'esercizio dell'attivita' agrituristica non e' consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442 , 444 , 513 , 515 e 517 del codice penale , o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
2. La comunicazione di inizio dell'attivita' consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attivita' agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, puo', entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attivita' in caso di lievi carenze e irregolarita', ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarita', puo' disporre l'immediata sospensione dell'attivita' sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso. ((1)) 3. Il titolare dell'attivita' agrituristica e' tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attivita' in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilita', la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 17/10/2007, n. 40), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 3.
Entrata in vigore il 18 ottobre 2007
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