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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/10/2025, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
EL MU ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. cpv la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1807/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...] e residente in [...](Na) Parte_1
alla Via Angelo Cosenza n. 11, C.F. – in qualità di erede del sig. C.F._1
nato a [...] il [...] e deceduto in Pompei (Na) il 15/02/2020, Persona_1
C.F. , giusta accettazione di eredità con beneficio di inventario del C.F._2
02/03/2020 per Notar dott. rep. 3965, racc. 2840, elettivamente Persona_2
domiciliato in Meta (Na) in Via Angelo Cosenza n. 11 presso lo Studio Legale dell'Avv.
IA OC, C.F. , che lo rappresenta e difende, giusta C.F._3
procura ad litem in calce resa su atto separato ed allegata all'atto di citazione, unitamente all'Avv. Antonino EL, C.F. , p.e.c. C.F._4
e Email_1 Email_2
- OPPONENTE
contro nato a Giugliano in [...] il [...], ivi residente a[...]
Spazzilli n.7, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Scala CodiceFiscale_5
( ), in virtù di procura in calce al presente atto, e con lo CodiceFiscale_6
pagina 1 di 11 stesso elett.te dom.to in Napoli alla Via Schipa n.61 (PEC
Email_3
- OPPOSTO
Oggetto: opposizione all'atto di intervento spiegato dal dott. nella CP_1
procedura esecutiva R.G.E. 121/1995 ex artt. 615 co. 1- 616 c.p.c.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intervento depositato nella procedura R.G.E. 121/1995 in data
15/10/2010, rappresentava di essere creditore titolato nei confronti del CP_1
sig. debitore esecutato, dell'importo di € 32.587,48 oltre interessi Persona_1
successivi, spese, competenze ed onorari e, conseguentemente, chiedeva di prendere parte alla distribuzione del ricavato derivante dalla futura vendita dell'immobile – sito in
Meta alla via Angelo Cosenza n. 11 di proprietà dei sig.ri e Persona_1 CP_2
– pignorato dall'originario creditore procedente Banco di Napoli S.p.A.. Tale
[...]
pretesa del nei confronti del solo Sig. si fondava sul Decreto CP_1 Persona_1
ingiuntivo emesso in data 26/10/2009 n. 11318/2009, notificato al sig. ed ai Per_1
condebitori solidali sig.ri Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e , a mezzo del servizio postale ai sensi della L. 53/94 in CP_6 CP_7
data 23/11/2009. Successivamente alla predetta notifica, il sig. lasciava decorrere Per_1
invano il termine di 40 giorni per spiegare opposizione, mentre i sig.ri e CP_3 CP_4
incardinavano il giudizio di opposizione al D.I. innanzi al Tribunale di Napoli. Tale giudizio di opposizione, individuato con R.G. 45439/2009, si concludeva con sentenza n.
4591/2015 di accoglimento, conseguendone la revoca del decreto ingiuntivo e la quantificazione in € 2.000,00 del compenso dovuto dagli opponenti all'opposto CP_1
, il quale successivamente proponeva appello avverso tale sentenza esclusivamente
[...]
pagina 2 di 11 con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di lite, facendo pertanto passare in giudicato il capo di sentenza di primo grado relativo al quantum debeatur come rideterminato in € 2.000,00 oltre interessi legali – dovuto dai sig.ri e CP_3 CP_4 [...]
per l'attività prestata in loro favore da esso medesimo dott. in qualità di Per_1 CP_1
C.T.P. nel giudizio definito dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 3997/2007.
Nelle more della pendenza dei termini per l'iscrizione a ruolo dell'atto di appello, i sig.ri ed il dott. addivenivano ad un accordo transattivo secondo cui CP_3 CP_4 CP_1
quest'ultimo rinunciava all'appello promosso a fronte del pagamento dell'intero importo statuito definitivamente con la sentenza n. 4591/2015 che, pertanto, acquisiva efficacia di giudicato nella sua interezza. In data 09/12/2015, il sig. eseguiva il CP_6
pagamento dell'importo di € 2.000,00 in favore del dott. a mezzo CP_1
bonifico bancario tramite Banca Monte dei Paschi di Siena.
In ragione di quanto appena esposto, l'odierno opponente lamentava l'illegittimità dell'atto di intervento spiegato dal nella procedura esecutiva immobiliare sopra CP_1
richiamata, sulla scorta dei seguenti motivi: 1) sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di intervento per revoca del titolo medesimo e successiva estinzione dell'obbligazione solidale per pagamento eseguito da uno dei condebitori, anche in applicazione del principio di cui all'art. 1306 c.c., derivandone l'illegittimità di ogni atto esecutivo compiuto ab origine dal , 2) responsabilità aggravata del CP_1
creditore intervenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la circostanza per la quale scientemente il avrebbe provocato i singoli atti dell'esecuzione anche dopo aver CP_1
ricevuto il pagamento come rideterminato a seguito del giudizio di opposizione concernente l'originario decreto ingiuntivo. Concludeva, dunque, chiedendo di accertare l'inesistenza del diritto del di procedere esecutivamente nei confronti del CP_1 Per_1
(e per esso del di lui erede sig. ) e, per l'effetto, dichiarare
[...] Parte_1
l'illegittimità dell'atto di intervento spiegato dal in data 15/10/2010, con condanna CP_1
della controparte ai sensi dell'art 96 c.p.c. nonché alle spese di lite con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
pagina 3 di 11 Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la tardività CP_1
dell'opposizione, sul presupposto che il fatto estintivo dedotto, ossia il pagamento di €
2.000,00 effettuato dal coobbligato al si era verificato nel 2015, nonché, CP_4 CP_1
sempre in via preliminare, la carenza di prova circa l'evento dedotto, stante la produzione in giudizio di documenti aventi carattere riservato e comunque inidonei a provare alcuna rinunzia al diritto da parte del . Nel merito, si rappresentava l'infondatezza del CP_1
primo motivo di opposizione, stante il consolidamento del decreto ingiuntivo nei confronti del rispetto al quale non sarebbe estensibile l'effetto della sentenza Per_1
pronunciata in favore degli altri due originari condebitori, discendendone, per l'effetto,
l'infondatezza della richiesta di condanna al risarcimento ex art 96 co. 2 c.p.c.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione perché inammissibile, improcedibile e comunque infondata, con vittoria di spese e compensi di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 20.03.2025, l'avv.
EL, per parte opponente, chiedeva disporsi mutamento del rito da ordinario a semplificato, mentre l'avv. Scala per parte opposta, chiedeva l'emissione di una ordinanza ex art. 183 quater c.p.c. All'esito dell'udienza, il GI si riservava. Con ordinanza del
26.05.2025, il G.I. rigettava la richiesta di emissione di ordinanza ex art 183-quater c.p.c. nonché la richiesta di mutamento del rito, disponendo la prosecuzione del giudizio e fissando l'udienza 30.09.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine per il deposito di note conclusive fino al 3 settembre 2025. A seguito del deposito delle note conclusive ad opera di entrambe le parti, all'udienza del 30.09.2025, il G.I. riservava la causa a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. cpv.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e va, dunque, accolta per le ragioni e nei termini che di seguito si vanno ad esporre.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di tardività dell'azione come sollevata da parte opposta. La stessa si rivela infondata, atteso che l'opposizione ex art.
pagina 4 di 11 615 co. 1 c.p.c., essendo rivolta a contestare un presupposto dell'azione esecutiva, quale la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo e, dunque, la sussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, ovvero ad intervenire in una procedura già in essere
(al fine di partecipare alla distribuzione della massa attiva ricavata), può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio e la relativa azione non è sottoposta ad un termine specifico, con il solo limite dell'inammissibilità a seguito dell'ordinanza con cui si dispone la vendita o l'assegnazione del bene e salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Passando all'esame del merito dell'opposizione si impongono alcune premesse.
In primo luogo, occorre affrontare la questione della proponibilità da parte del condebitore solidale di eccezioni concernenti fatti estintivi della pretesa creditoria oggetto di decreto ingiuntivo mediante lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, stante la possibilità di agire mediante l'opposizione a decreto ingiuntivo. Sul punto, la giurisprudenza è conforme nel ritenere che occorra effettuare un opportuno distinguo tra fatti anteriori al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, che devono appunto essere dedotti solo con l'opposizione a decreto ingiuntivo e i fatti estintivi sopravvenuti, i quali possono invece essere fatti valere in sede di opposizione all'esecuzione (cfr. sul punto
Cass. civ. sentenza n. 28044/2021). Tale principio è stato recentemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha ribadito che “la mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito, ma non impedisce al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. l'avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto, ancorché prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività, perché il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di pagina 5 di 11 consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto” (Cass. civ. ordinanza n.13949/2024). In tal senso, dunque, l'azione proposta nel caso di specie risulta pienamente proponibile, avendo l'opponente eccepito una circostanza, avente efficacia estintiva, verificatasi successivamente al consolidamento del titolo azionato (come ottenuto in sede monitoria).
Ancora in via preliminare occorre richiamare, per esigenze sistematiche e di completezza d'esposizione, la disciplina relativa alle obbligazioni solidali, in quanto la vicenda oggetto del presente giudizio origina da un credito che il vantava nei CP_1
confronti del quale condebitore e, quindi, in virtù di un vincolo di Persona_1
solidarietà passiva, trasmesso poi iure hereditatis al . Parte_1
In materia di obbligazioni solidali, costituisce principio pacifico che i rapporti tra i diversi coobbligati siano retti dalla regola della trasmissibilità delle circostanze favorevoli e viceversa dell'intrasmissibilità di quelle sfavorevoli, ricavabile implicitamente dall'interpretazione degli artt. 1292 c.c. e ss. Tale disciplina, inoltre, contiene una norma,
l'articolo 1306 c.c., espressamente dedicata all'estensibilità degli effetti della sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, stabilendo che la stessa non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori, ferma la possibilità di opporla espressamente al creditore o al debitore nei cui confronti è stata pronunciata e salvo che la stessa sia fondata su eccezioni a carattere personale riguardante il condebitore o concreditore che fece parte del relativo giudizio.
Parte opponente rappresentava, appunto, che in virtù dell'applicazione di tale richiamata disciplina il titolo in forza del quale il creditore aveva spiegato il proprio intervento nella procedura esecutiva, essendo stato revocato con sentenza del Tribunale di
Napoli n. 4591/2015 depositata il 26/03/2015, passata in giudicato, sarebbe ormai venuto meno e risulterebbe dunque insussistente anche nei suoi confronti, potendosi il Per_1
giovare dell'effetto favorevole prodotto dalla sentenza che ha deciso il giudizio di opposizione all'originario decreto ingiuntivo (come proposta dai condebitori solidali).
pagina 6 di 11 Tuttavia, la disciplina appena richiamata - applicabile in generale ai rapporti giuridici obbligatori caratterizzati dal vincolo della solidarietà - deve coniugarsi con i principi e le regole relative ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, stante la circostanza per la quale, nel caso di specie, il credito vantato dal creditore nei confronti del risulta cristallizzato nel Decreto ingiuntivo n. 11318/2009, notificato in data Per_1
23/11/2009 al sig. ed ai condebitori solidali sig.ri Per_1 Controparte_3 [...]
e , mai opposto dal CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
suddetto debitore.
In proposito, in casi sostanzialmente sovrapponibili a quello oggetto del presente giudizio, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che “il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei soci di una società di persone acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti di quello, tra loro, che non abbia proposto tempestiva opposizione, il quale non può giovarsi dell'estensione degli effetti dell'accoglimento dell'opposizione proposta da altro coobbligato, dal momento che la facoltà prevista dall'art. 1306, comma 2, c.c., presuppone, oltre a un'espressa dichiarazione in tal senso, che il condebitore sia rimasto estraneo al giudizio, non potendogli, pertanto, giovare ove questi sia vincolato da un giudicato formatosi direttamente nei suoi confronti, in virtù della mancata opposizione contro il decreto ingiuntivo” e pertanto “il decreto ingiuntivo, richiesto e ottenuto nei confronti d'una società di persone e dei singoli soci illimitatamente responsabili, acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti del socio che non abbia proposto tempestiva opposizione. Tale autorità non è scalfita dall'eventuale accoglimento dell'opposizione instaurata dalla società o da un altro socio” (così Cass. civ. sentenza n. 36942/2022).
In tal senso, l'articolo 1306 c.c. non risulta applicabile al caso di specie, in quanto il non risultava affatto estraneo al giudizio instauratosi a seguito dell'opposizione a Per_1
decreto ingiuntivo sollevata dagli altri condebitori, essendo stato sin dall'origine destinatario della notifica del titolo, con la conseguenza che deve escludersi che l'effetto favorevole della sentenza n. 4591/2015, depositata il 26/03/2015, pronunciata nei confronti dei condebitori e possa estendersi nei confronti del CP_3 CP_4
pagina 7 di 11 condebitore in quanto a seguito della mancata opposizione a decreto ingiuntivo Per_1
da parte dello stesso deve ritenersi che la pretesa del nei suoi confronti si sia ormai CP_1
cristallizzata con efficacia di giudicato.
Tale assetto risulta conforme sia alla regola in materia di giudicato di cui all'art. 2909 c.c., secondo la quale “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”, sia più in generale alla disciplina delle stesse obbligazioni solidali.
Queste ultime, infatti, si caratterizzano per l'autonomia e la scindibilità dei singoli rapporti legati dal vincolo della solidarietà, i quali costituiscono un fascio di obbligazioni estinguibili mediante un unico adempimento, ma risultano pur sempre distinguibili e separabili tra loro, sia idealmente in costanza di solidarietà che concretamente a seguito di vicende che riguardino solo uno o alcuni dei singoli rapporti obbligatori compresi nel suddetto insieme. Tale carattere di scindibilità si esprime sia sul piano sostanziale che su quello processuale, come delineato da Cass. civ. sentenza n. 34899/2022, secondo la quale “in tema di obbligazioni solidali […] ai sensi dell'art. 1306 c.c., la solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale”.
Peraltro, se nei rapporti esterni le obbligazioni solidali si presentano unitarie, è pacifico che la molteplicità dei vincoli riuniti nel medesimo “fascio di rapporti” risulta pienamente evidente sul piano dei rapporti interni, lì dove ciascuno dei debitori risulta vincolato esclusivamente per la propria quota di spettanza, secondo una logica di parziarietà: a seguito dell'adempimento realizzato da uno dei condebitori, pur estinguendosi l'obbligazione nei rapporti esterni con il creditore, sul versante interno i singoli coobbligati saranno tenuti al pagamento della propria parte di prestazione allorquando il debitore adempiente agirà in regresso nei loro confronti.
In applicazione della disciplina appena ricostruita, è necessario sottolineare che a seguito della mancata opposizione del si è per vero verificata la scissione Per_1
pagina 8 di 11 dell'obbligazione solidale, originandosi tante obbligazioni parziarie quanti erano i condebitori vincolati. Di conseguenza, in aderenza alla regola per la quale in costanza del vincolo di solidarietà il creditore ha la possibilità di chiedere l'intera prestazione a uno qualunque dei debitori, il cui adempimento avrà effetto liberatorio per tutti, e tuttavia, cessato il vincolo di solidarietà, il creditore non ha più a disposizione il vantaggio dell'unicità dell'adempimento richiedibile ad uno qualsiasi degli obbligati in via solidale, deve ritenersi che nel caso di specie il potesse pretendere l'adempimento CP_1
dell'obbligazione dal con esclusivo riferimento alla relativa quota di spettanza. Per_1
In materia, è necessario puntualizzare che il Giudice dell'esecuzione in sede di opposizione è dotato del potere di valutare, anche in assenza di contestazioni da parte del debitore, se il modo in cui è stato quantificato e liquidato il credito esposto dalla parte creditrice nel precetto o in altra istanza di assegnazione corrisponde al titolo esecutivo. La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, si è espressa nel senso di ritenere che “Il
Giudice dell'Esecuzione è titolare del potere – dovere di verificazione dell'idoneità del titolo esecutivo azionato, nonché nella correttezza della quantificazione del credito, come operato dal procedente, dovendo altresì controllare anche d'ufficio e al di fuori di una specifica contestazione tra le parti, se la quantificazione della somma pretesa dal pignorante corrisponda alle previsioni del titolo esecutivo” (Tribunale di Napoli, ordinanza del 09.10.2013, nonché cfr. Cass. civile 8/4/2003 n.5510; Cass. civile 26/3/2003
n. 4491).
Alla luce di quanto finora esposto e non risultando, sul punto, una diversa indicazione dal titolo, deve ritenersi quindi che l'obbligazione di cui al Decreto ingiuntivo n. 11318/2009 si divida in parti uguali tra i diversi condebitori, in applicazione del principio di cui all'art. 1298 co 2 c.c. e pertanto il risulti obbligato al pagamento Per_1
di €.5.086,24 oltre interessi (ovvero Euro 30.517,45 diviso per 6 condebitori di cui al DI).
L'opposizione va pertanto accolta in parte qua, ovvero con la rideterminazione del credito di nei confronti di (per lui, l'erede CP_1 Persona_1 Pt_1
odierno opponente).
[...]
pagina 9 di 11 Stante l'esito della lite, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione parziale delle spese tra opponente e opposto ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nella misura rispettivamente di 1/3, dovendosi condannare l'opposto alla rifusione dei residui due terzi, liquidati in dispositivo (ex D.M. 147/22 avuto riguardo al valore dell'atto di intervento) e con attribuzione ai procuratori antistatari.
Non si ravvisano i presupposti, in ragione dell'esito della lite che ha visto comunque riconosciuto, sebbene rideterminato nel quantum, il credito dell'opposto, per la condanna del richiesta dall'opponente ex art. 96 c.p.c. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. accoglie parzialmente l'opposizione spiegata da Parte_1
rideterminando il credito di nei confronti dell'opponente, CP_1
nella indicata qualità, in €. 5.086,24, oltre interessi legali a decorrere dalla data di emissione del decreto ingiuntivo;
2. compensa nella misura di 1/3 le spese di lite tra le parti, condannando CP_1
al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in € 5.077,00 a titolo di
[...]
compensi, oltre IVA e C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali ex art. 15 L.P., in favore del e per esso con attribuzione ai Parte_1
procuratori costituiti, Avv. Antonino EL e Avv. IA OC antistatari;
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Torre Annunziata, 23.10.2025
Il Giudice dott.ssa EL MU
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