Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 3
- Legge 2 marzo 1998, n. 48
Articolo 4 della Legge 2 marzo 1998, n. 48
Versione
18 marzo 1998
18 marzo 1998
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