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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/10/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. IC DI - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 366 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra:
con socio unico – , CP_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, dr.
[...]
, rappresentata e difesa dagli avv. Enzo Paolini del CP_3
Foro di Cosenza ed RA LI del Foro di Pescara come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante e
in persona del Direttore Generale e legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
IN NT, del Foro di Lanciano, giusta procura alle liti allegate in calce alla comparsa di costituzione in appello
-appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1285 del
Tribunale Ordinario di Pescara, pubblicata in data 05/10/2022 in materia di prestazioni sanitarie
Conclusioni di CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Pescara del 04 ottobre
2022, pubblicata il 05.10.2022, recante il n. 1285/2022, non notificata, e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse della e nelle successive memorie CP_1 ex art. 183, c.p.c., come di seguito ritrascritte:
“voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire:
1) rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo recante il n.
809/2016, notificata in data 14 settembre 2016 nell'interesse della , in quanto del tutto infondata in fatto Controparte_4
e in diritto e, per l'effetto:
2) confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 809/2016 e, in ogni caso, condannare la al pagamento, per i Controparte_4 titoli dedotti, in favore della della somma pari CP_1 ad € 3.094.052,97, ovvero della diversa somma risultante dall'espletanda istruttoria, oltre interessi legali previsti dagli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 a partire dal 30 giugno
2012, ossia dal 30° giorno decorrente dalla data di accertamento del credito della ad opera della CP_2 Controparte_4
(coincidente, come detto, con l'invio ad opera dell'Ente sanitario dei dati sulla produzione della alla CP_2
Regione Abruzzo, avvenuto entro il termine massimo del 31 maggio
2012) e sino al saldo effettivo, nonché delle spese e competenze anche del procedimento monitorio”. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.”
Conclusioni della . CP_4
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, per i motivi analiticamente illustrati nel corpo della comparsa di costituzione e risposta ed in accoglimento delle argomentazioni addotte:
A- rigettare, per tutte le ragioni rappresentate nella comparsa di costituzione e risposta, l'appello proposto nel presente giudizio dalla società contro l' CP_1 CP_4 avverso la sentenza del Tribunale di Pescara del 05.10.2022, n.
1285 e, per l'effetto, confermare integralmente, ed in ogni sua parte, la sentenza impugnata del Tribunale di Pescara
n.1285/2022 e accogliere tutte le domande ed eccezioni, tra cui quelle non esaminate dal Giudice di prime cure nella sentenza gravata e riproposte nella comparsa di costituzione e risposta, poste in essere dall' nel giudizio di primo grado CP_4
R.G. n.4262/2016 del Tribunale di Pescara;
B- in via istruttoria si reiterano in sede di appello tutte le richieste formulate nel giudizio di primo grado dall' CP_4
nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e
[...] si chiede il rigetto della CTU richiesta da parte appellante;
C-condannare, con riguardo al presente giudizio, l'appellante al pagamento, in favore dell' delle spese e del CP_4 compenso professionale, oltre rimborso forfettario oltre IVA e
CPA, come per legge.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 1285, pubblicata in data 05/10/2022, il
Tribunale Ordinario di Pescara accoglieva l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 809/2016, CP_4 con cui era stato ingiunto all'opponente di pagare in favore di con socio unico la somma di euro 3.094.052,97, CP_1 oltre ad interessi ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002, a titolo di saldo del corrispettivo delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalla in favore di Controparte_2 pazienti extraregionali nell'anno 2011, revocava il decreto ingiuntivo e condannava a rifondere all'opponente le CP_1 spese di lite.
Cont
1.1. Il Tribunale dava atto che la aveva rinunciato all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata nell'atto di citazione;
riteneva infondata l'eccezione di indebito frazionamento del credito sollevata dall'opponente per avere richiesto con separato decreto ingiuntivo i compensi CP_1 pretesi allo stesso titolo per le prestazioni erogate nel 2010; rilevava che alla luce della disciplina dettata dagli artt. 8 bis, 8 quater, 8 quinquies ed 8 sexies del d.lgs. n. 502 del
1992 e dell'insegnamento della giurisprudenza amministrativa e di legittimità il rispetto del tetto di spesa in materia sanitaria rappresentava un vincolo ineludibile, costituendo il limite delle prestazioni che il servizio sanitario nazionale può acquistare da ciascun erogatore privato;
che mediante la fissazione del tetto di spesa l'azienda sanitaria manifesta il diniego a ricevere dalla struttura accreditata prestazioni ulteriori, con conseguente inesigibilità del compenso relativo a tali prestazioni;
che pertanto le somme richieste da CP_1 in sede monitoria, superiori al budget pattuito per il 2011 nel contratto stipulato il 14/10/2011, non erano dovute;
che la clausola contenuta nel contratto del 21/04/2010, secondo cui si sarebbe dovuto istituire un gruppo di lavoro finalizzato all'individuazione di metodologie comuni per consentire alle strutture di recuperare, con decorrenza dal 01/07/2010, quote di mobilità passiva interregionale, non assumeva valore nel presente giudizio, giacché il gruppo di lavoro non era mai stato costituito;
che non rappresentava un riconoscimento di debito la nota del 4/04/2015 con la quale il dirigente del Servizio
Gestione Flussi Informativi, Mobilità Sanitaria, Procedure
Informatiche ed Emergenza Sanitaria della Regione Abruzzo aveva comunicato a i dati riepilogativi delle prestazioni CP_1 ospedaliere erogate dalla in regime di Controparte_2 mobilità sanitaria per gli anni 2010-2011-2012, da cui risultava che la Regione nell'ambito delle procedure di compensazione dei crediti interregionali aveva indicato anche le prestazioni extra budget di cui l'opposta aveva chiesto il pagamento nel presente giudizio;
che infatti tale nota rappresentava una mera attestazione delle prestazioni erogate in regime di mobilità interregionale, senza alcun impegno da parte della Regione alla liquidazione alla casa di cura delle somme in essa indicate.
2. Con atto di citazione notificato il 05/04/2023 CP_1
con socio unico proponeva appello avverso la sentenza
[...] sopra indicata sulla base di due motivi articolati in svariate censure, concludendo come riportato in epigrafe.
2.1. Si costituiva in giudizio la chiedendo CP_4 il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
2.2 La causa veniva rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali.
2.2.1. Le parti provvedevano al deposito di memorie nei termini assegnati, insistendo nelle rispettive posizioni difensive.
2.2.2. L'udienza di discussione della causa del 18/2/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e nelle note depositate le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
2.2.3. Con ordinanza in data 20/2/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. Con il primo motivo di gravame la società appellante lamenta la violazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 e dell'art. 8 della legge regionale n. 32 del 2007, l'errata interpretazione delle disposizioni contrattuali e l'errata valutazione delle prove;
osserva che il primo giudice si era spinto in considerazioni che non competono alla magistratura ordinaria;
che nel ritenere inesigibili i compensi per le prestazioni eccedenti il tetto di spesa fissato dalla Regione non aveva tenuto conto dei principi sanciti dalla Corte costituzionale, secondo cui la garanzia dei livelli essenziali di assistenza non può essere condizionata dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica;
che l'art. 8 quinquies, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 502 del 1992 sancisce l'obbligo per le Regioni di prevedere i criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato;
che a tal fine era previsto il meccanismo della regressione tariffaria, volto a remunerare le prestazioni extra budget;
che comunque il tetto di spesa non rileva per le prestazioni erogate a favore di pazienti nell'ambito della mobilità interregionale, giacché la spesa per i pazienti non residenti in [...]è a carico delle regioni di provenienza.
4. Con il secondo motivo di appello lamenta che il CP_1 primo giudice aveva errato nell'interpretazione dei contratti intercorsi con la Regione;
rileva che le prestazioni sanitarie erogate nel corso del 2011 erano regolate per il primo periodo dal contratto stipulato il 21/4/2010 e successivamente dal contratto sottoscritto il 14/10/2011; che nel primo contratto le parti si erano impegnate alla costituzione entro il 30 aprile
2010 di un apposito gruppo di lavoro composto da tre rappresentanti designati congiuntamente dalla casa di cura e da tre rappresentanti regionali al fine di definire una metodologia condivisa necessaria a consentire l'individuazione dei volumi di prestazioni da attribuire a ciascuna casa di cura al fine di recuperare quote di mobilità passiva regionale;
che il contratto prevedeva inoltre che i primi quattro dodicesimi del tetto, per i pazienti residenti in altre Regioni, rappresentavano un canone di riferimento incrementabile nella misura massima del 20%; che pertanto era espressamente pattuita la facoltà di incrementare il budget per le prestazioni rese in favore di pazienti di altre regioni;
che la Regione Abruzzo aveva richiesto alle altre regioni il rimborso di tutte le prestazioni sanitarie erogate nel 2011 dalla in favore di pazienti non Controparte_2 residenti in [...]per un totale di € 10.530.010,00 (importo calcolato con tariffa regionale) e di € 11.674.974,00 (secondo
TUC), comprendenti quelle oggetto del presente giudizio, ritenendole pertanto remunerabili;
che la Conferenza permanente
Stato – Regioni e Province autonome aveva espresso l'intesa sulla proposta del Ministro della Salute di ripartire le disponibilità finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale per l'annualità 2012 in base alla mobilità verificata nel 2011; che il aveva assegnato ad ogni singola regione le disponibilità Pt_1 finanziarie del Servizio Sanitario nazionale per l'anno 2012, nel quale, in sede di riparto, si era tenuto conto dei saldi di mobilità dell'esercizio 2011; che la Regione Abruzzo aveva assegnato alle aziende sanitarie locali le somme destinate allo svolgimento della generalità delle funzioni del Servizio
Sanitario Regionale, comprensive dei saldi della mobilità sanitaria interregionale riferiti all'annualità 2011, come risultava dalla deliberazione della Giunta regionale del
29/12/2011, n. 951, che dimostrava l'avvenuto versamento ad opera del Servizio Sanitario Nazionale per conto delle altre regioni italiane degli importi relativi alla mobilità sanitaria extraregionale del 2011.
5. I motivi di appello, vertenti su questioni connesse, possono essere trattati congiuntamente.
5.1. Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto non remunerabili le prestazioni sanitarie erogate dalla
[...] nel 2011 oltre il budget fissato per le Controparte_2 prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero in euro
21.887.500,00 nel contratto stipulato dalle parti il 14/10/2011.
5.1.1. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la fissazione di un tetto di spesa unico ed indistinto, comprendente sia le prestazioni rese in favore dei pazienti residenti in
Abruzzo sia quelle in favore dei pazienti extraregionali, al fine di un migliore monitoraggio del rispetto complessivo del limite di spesa annuo definito dalla programmazione regionale
(Consiglio di Stato n. 3950 del 2023, Cons. di Stato n. 8408 del
2022).
5.2. Priva di fondamento è la tesi dell'appellante secondo la quale il tetto di spesa non sarebbe applicabile con riferimento alle prestazioni erogate nell'ambito della mobilità interregionale e comunque esso contrasterebbe con il diritto alla salute dei cittadini, tutelato dall'art. 32 Cost.
5.2.1. La fissazione di un limite alle prestazioni sanitarie a favore dei cittadini non è ipotizzabile soltanto per le strutture pubbliche e per le strutture accreditate di eccellenza, quali gli IRCSS, che erogano prestazioni assistenziali di alta specialità e svolgono attività di ricerca assicurando cure a un bacino di utenza sovraregionale (Cass. n.
56 del 2023, Cons. di Stato n. 3775 del 2023), mentre per le altre strutture accreditate il tetto di spesa fissato dalla
Regione in coerenza con i vincoli di bilancio costituisce un limite invalicabile alle prestazioni sanitarie erogabili, tenuto conto che la casa di cura è libera di scegliere se operare in regime di accreditamento, accettando il tetto fissato nel contratto, oppure di esercitare la propria attività privatamente
(Cass. n. 25184 del 2024; Cons. di Stato, n. 3997, n. 3951, n.
3950 del 2023).
5.3. Improprio risulta il richiamo dell'appellante alla regressione tariffaria. Tale meccanismo, infatti, contrariamente a quanto dedotto da , è volto proprio ad assicurare il CP_1 rispetto dei tetti di spesa, mediante l'esercizio di un potere autoritativo di controllo sulla spesa sanitaria, che consente alla Regione di recuperare le somme correlate a prestazioni sanitarie erogate da strutture accreditate che eccedono i tetti di spesa fissati nella programmazione (vedi Cons. di Stato n.
3908 del 2018).
5.4. Quanto infine al fatto che la Regione Abruzzo risulta avere indicato in sede di compensazione interregionale della mobilità sanitaria anche le prestazioni erogate extra budget nel
2011 dalla il Consiglio di Stato ha Controparte_2 evidenziato che i rapporti fra la Regione e le case di cura accreditate si pongono su un piano diverso rispetto a quello relativo ai rapporti tra Regioni, cui afferiscono i meccanismi di compensazione tra le situazioni di credito/debito aventi ad oggetto le prestazioni rese a favore dei residenti in regioni diverse da quelle in cui ha sede la struttura erogatrice;
il
Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato che in una regione come l'Abruzzo, all'epoca sottoposta al piano di rientro,
l'eventuale recupero, in sede di compensazione interregionale, delle prestazioni rese a favore dei residenti in altre regioni ha quale destinazione primaria la riduzione del saldo negativo registrato nei rapporti con altre regioni, al fine di attenuare la situazione di indebitamento complessivo, obiettivo che sarebbe stato frustrato laddove quanto eventualmente ottenuto in sede di compensazione fosse destinato alla remunerazione extra budget delle prestazioni rese a favore dei pazienti non residenti
(vedi Cons. di Stato 3997, n. 3951 del 2023, già sopra citate).
5.5. Va inoltre osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità fa capo alla struttura sanitaria accreditata l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite extra budget, essendo per la pubblica amministrazione l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile (Cass. n. 13884 del
2020).
5.5.1. Tale prova nel caso in esame non è stata fornita dall'appellante, non risultando che gli importi delle prestazioni della in favore di pazienti Controparte_2 non residenti in [...], indicati dalla Regione nella mobilità interregionale in relazione al 2011, siano stati oggetto di rimborso o compensazione.
5.5.2. Come dettagliatamente esposto dall'odierna appellante nel ricorso per decreto ingiuntivo, il meccanismo di mobilità prevede che ciascuna regione invii entro il 31 maggio dell'anno successivo i dati analitici, elaborati dalle CP_4 delle prestazioni erogate ai cittadini residenti in altre regioni dalle strutture accreditate;
ciascuna regione ha facoltà di controllare i record di attività e di contestare gli eventuali errori entro il 15 luglio successivo;
la regione che ha ricevuto la contestazione deve comunicare le proprie osservazioni nei successivi quindici giorni e la regione contestante ha ulteriori quindici giorni per confermare le contestazioni;
entro il 15 ottobre la regione contestata provvede a rinviare tutti i record contestati;
la procedura si conclude entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in compensazione.
5.5.3. Stante la tempistica sopra indicata, nessuna prova può ricavarsi in ordine al positivo esito della procedura di compensazione relativa al 2011 dalle delibere della Giunta
Regionale n. 951 del 29 dicembre 2011, e n. 338 del 4 giugno
2012, prodotte dall'appellante, aventi ad oggetto il riparto fra
Cont le delle disponibilità finanziarie della Regione Abruzzo per l'anno 2011, trattandosi di delibere antecedenti alla definizione della procedura di compensazione.
6. Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza di primo grado va confermata.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n.
147 del 2022 per le cause di valore compreso tra 2.000.000,01 e
4.000.000,00 di euro, esclusi i compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta.
8. Va infine dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) Condanna socio Controparte_5 Controparte_6
a rifondere alla le spese del
[...] CP_4 presente grado di giudizio, che liquida in euro 31.283,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 3/10/2025
La Presidente est.
dr. IC DI