Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione istituente l'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO), firmata, a Londra il 29 marzo 1962, con Protocollo finanziario e Protocollo relativo ad alcune responsabilita' nei riguardi del programma iniziale.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione istituente l'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO), firmata, a Londra il 29 marzo 1962, con Protocollo finanziario e Protocollo relativo ad alcune responsabilita' nei riguardi del programma iniziale.