Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del Rep. N. giudice unico dott. Luciano Ambrosoli
R. Gen. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A 12530/2017 nella causa civile n. 12530/2017 Ruolo Generale promossa Camp. Civ. N. D A
rappresentato e difeso dall'avv. Gabriel Parte_1
Bellarosa del foro di Brescia per procura allegata all'atto di riassunzione del processo interrotto depositato l'8 ottobre 2020 OGGETTO:
ATTORE Vendita di cose c o n t r o immobili e , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 CP_2
Christian Lomartire e dall'avv. Matteo Sangalli del foro di Monza per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore
“In via principale, nel merito:
1) svolti gli accertamenti del caso, dichiarare che l'immobile per cui è causa è affetto da irregolarità edilizie e/o urbanistiche che devono essere sanate;
2) ridurre il prezzo di compravendita dell'appartamento per civile abitazione sito in Flero (BS) via Umberto I n. 54 (censito al Catasto
Fabbricati del medesimo Comune al fg. 1, mapp. 1163, sub. 19, cat A/4 cl.
2, vani 2,5) in considerazione dei costi occorrenti per eliminare gli abusi edilizi accertati e comunque nella misura di € 16.800,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia dal Tribunale, oltre gli interessi legali
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3) per l'effetto, condannare i sigg.ri e Controparte_1 CP_2 in solido tra loro al pagamento della somma di € 16.800,00 o della
[...] maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa, corrispondente alla riduzione del prezzo di compravendita;
4) in ogni caso condannare altresì i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dall'attore per il mancato godimento libero dell'immobile per cui è causa, da valutarsi in via equitativa dal Tribunale;
5) con rifusione integrale delle spese, competenze ed onorari del giudizio;
In via istruttoria: […]”.
Per i convenuti
“In via preliminare:
· Ordinare al Sig. l'esibizione ed il deposito Parte_1 del contratto di locazione stipulato prima del giudizio in qualità di proprietario/locatore per l'appartamento sito in Flero (BS);
· Ordinare al Sig. l'esibizione ed il deposito Parte_1 del contratto di locazione stipulato in corso del giudizio in qualità di proprietario/locatore per l'appartamento sito in Flero (BS);
[...
· Ordinare al Sig. e/ o alla già banca Pt_1 Controparte_3 la produzione in giudizio del contratto di mutuo stipulato con CP_4 relativo piano di ammortamento nonché la perizia effettuata dal tecnico incaricato dallo stesso Istituto di Credito;
in via principale:
· Dichiarare, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, l'infondatezza delle domande opposte in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa e per l'effetto rigettare le pretese anche economiche, tutte, del Sig. Parte_1
· Dichiarare, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, sulla base dell'art. 1489 c.c., l'esonero/esclusione della responsabilità per qualsiasi irregolarità riscontrata sull'immobile in capo ai GG.ri
, e per l'effetto dichiarare che i convenuti nulla devono al Parte_2
Sig. Parte_1
· Dichiarare e accertare comunque la buona fede e la correttezza contrattuale dei GG.ri e per l'effetto rigettate la domanda Parte_2 di risarcimento dei danni in via equitativa avanzata dall'attore; in via subordinata:
· Nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree condannare i GG.ri vista la condotta conciliativa al ripristino e/o Parte_2 sanatoria a proprie spese della veranda, denominata vano cucina/soggiorno;
· Nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree condannare i GG.ri vista la condotta conciliativa al ripristino e/o Parte_2 sanatoria a proprie spese della veranda e del riposizionamento wc;
in via ulteriormente subordinata:
· Nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree condannare i GG.ri al versamento in favore dell'attore, unicamente Parte_2 degli importi dovuti per il ripristino e/o sanatoria della veranda;
· Nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree condannare i GG.ri al versamento in favore dell'attore, degli importi Parte_2 dovuti per il ripristino e/o sanatoria dell'immobile così indicati in relazione tecnica per €. 10.000,00;
· Nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree anche in via equitativa e/o risarcitoria, decurtare dalla somma dovuta la differenza - 3 -
degli importi incassati a titolo di canone di locazione per l'appartamento sito in Flero (BS) prima e durante il giudizio;
· Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge;
In via istruttoria chiede ammettersi: […]”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto notificato il 30 agosto 2017 Parte_1 ha citato in giudizio e e - premesso Controparte_1 CP_2 che il 19 aprile 2006 ha acquistato dai convenuti un appartamento sito in Flero, via Umberto I n. 54, al prezzo definito a corpo di € 85.000,00 e che successivamente, nel 2015, ha scoperto che l'immobile è difforme, a seguito di modifiche strutturali non autorizzate, dalla planimetria catastale ed è perciò necessario sanare le irregolarità urbanistiche dell'edificio o ripristinarne la condizione originaria – ha chiesto che a norma dell'art. 1489 c.c. il prezzo della compravendita sia ridotto in misura pari ai costi di eliminazione degli abusi edilizi e che i convenuti siano perciò condannati alla restituzione di € 16.800,00 (o della diversa somma accertata) oltre ad interessi e rivalutazione, e al risarcimento del danno per il mancato godimento libero dell'immobile.
L'attore ha in particolare dedotto che l'appartamento acquistato (censito a Catasto Fabbricati fg. 1, mapp. 1163, sub 19, cat. A/4, cl. 2, vani 2,5) ha una superficie commerciale di circa 50 mq ed è composto da camera da letto, bagno, locale di disbrigo e open-space con ampia finestra che affaccia sul cortile interno condominiale, e che per contro la planimetria catastale rappresenta un immobile dotato di due vani abitabili, balcone e vano WC esterno ed accessibile dal balcone, per una superficie commerciale di 32 mq.
La perizia del tecnico incaricato dall'attore, ing. Per_1 rileva e descrive le difformità riscontrate e gli interventi
[...] eseguiti per la trasformazione dell'appartamento (demolizione del vano contenente il WC e accorpamento della relativa area al balcone;
tamponamento del balcone mediante posa di serramento vetrato e realizzazione di impianto di riscaldamento dedicato con posa di nuovo termosifone, così trasformando la pertinenza esterna in nuovo stanza di abitazione con ampia vetrata;
realizzazione di nuovo locale bagno nella stanza centrale, trasformata da vano abitabile a vano accessorio alla residenza, in quanto ora priva dei rapporti aeroilluminanti avendo solo affacci interni sul nuovo soggiorno e sulla camera da letto, immutata: v. doc. 4), e conclude che, da un lato, le opere eseguite hanno aumentato del 20% il valore dell'appartamento e che, dall'altro, i costi di sanatoria e di esecuzione delle opere necessarie di adeguamento dell'isolamento termico ammontano a € 6.800,00 circa (€ 2.800,00 a titolo di oneri fiscali da versale al € 4.000,00 per adeguamento dell'immobile ai CP_5 limiti di Eph - indice di prestazione energetica per la climatizzazione - 4 -
invernale), e quelli di ripristino di situazione conforme alla scheda catastale sono stimabili in € 10.000,00.
2. I convenuti e costituiti Controparte_1 CP_2 con comparsa depositata il 9 novembre 2017, hanno chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, di limitare la condanna agli importi dovuti per il ripristino o, in alternativa, per la sanatoria, ridotti inoltre di quanto l'acquirente ha incassato a titolo di canoni per la concessione in locazione dell'appartamento.
I convenuti hanno rilevato in particolare che essi stessi avevano acquistato l'appartamento il 26 giugno 1995 (doc. 1) e già allora il vano wc esterno non esisteva e il bagno era stato spostato nel vano interno denominato disbrigo, e la parte venditrice aveva dichiarato e garantito che il fabbricato era stato costruito anteriormente al 1° settembre 1967 e che oltre tale data non erano state apportate variazioni per le quali fossero necessari provvedimenti autorizzativi;
l'unico intervento successivo da essi eseguito è consistito nel rifacimento del locale wc e nella installazione di un serramento vetrato (non ancorato al pavimento e rimovibile senza demolizioni) a chiusura del terrazzino, senza modifica delle parti in muratura (pareti, soffitto, pavimento e balconata in muratura), con installazione infine di un calorifero per poter utilizzare in modo continuativo la veranda;
non sono stati realizzati interventi edilizi o mutamenti di destinazione che richiedessero licenze, concessioni o autorizzazioni.
I convenuti hanno inoltre precisato di avere, a seguito dell'invito a negoziazione assistita, proposto in via transattiva il pagamento della somma di € 2.800,00 (ossia la somma necessaria alla sanatoria edilizia secondo la stima dell'ing. e in seguito, Per_1 rifiutata la prima offerta, di eseguire a proprie spese il ripristino del vano veranda (smontaggio serramento e vetro e rimozione calorifero) e a farsi carico del 40% del costo di rimozione del wc interno e ricostruzione all'esterno, e anche la seconda offerta – ribadita a verbale all'udienza di prima comparizione - è stata rifiutata.
3. Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa – interrotta a seguito della volontaria cancellazione dall'albo del difensore di parte attrice, rinunciante al mandato, e riassunta con costituzione di nuovo difensore – è stata dapprima rinviata per pendenza di trattative e infine (su comune richiesta delle due parti, che non hanno richiamato le istanze istruttoria in precedenza formulate nelle rispettive memorie) rinviata per precisazione delle conclusioni e infine trattenuta in decisione, con termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
4. Il contratto di compravendita immobiliare concluso il 19 aprile 2006 con scrittura privata autenticata tra i venditori CP_1 - 5 -
e e il compratore ha CP_1 CP_2 Parte_1 ad oggetto (v. doc. 1 attore) l'appartamento sito in Flero, via Umberto I, n. 54 (nel fabbricato condominiale un tempo denominato “Cascina Sotto Galline 1892”), che nella scrittura viene identificato mediante i dati catastali (Catasto Fabbricati, foglio 1, mappale 1163, sub 19, via Umberto I, piano I, cat. A/4, cl. 2, consistenza vani 2,5, rendita Euro 73,60, “in forza di variazione n. 1561.1/1982 del 22 febbraio 1982 per identificazione catastale e classamento dell'originaria scheda n. 1561 del 1982”) e descritto come “appartamento di civile abitazione posto al primo piano e composto da due vani, dei quali uno con angolo cottura, bagno, ballatoio e balcone”.
Non risulta che al contratto sia materialmente allegata la planimetria catastale, alle cui risultanze i contraenti fanno riferimento per la descrizione dei confini dell'immobile.
Le medesime indicazioni compaiono anche nell'atto di provenienza, ossia nella scrittura privata autentica 26 giugno 1995 di acquisto nel medesimo immobile da parte dei signori e CP_1
(doc. 1 convenuti). CP_2
5. E' certo e indiscusso che, alla data della vendita dell'immobile a l'immobile presenta Parte_1 caratteristiche strutturali e destinazione degli spazi diversa rispetto alla descrizione che compare nel contratto, la quale ultima corrisponde invece alla planimetria catastale che risulta risalire alla variazione n. 1561 del 22 febbraio 1982 (v. doc. 4 attore e doc. 9, primo e secondo foglio, di parte convenuta), nella quale è rappresentato un appartamento costituito da due locali abitabili (una camera e un vano con angolo cottura: stanze 1 e 2), il cui ingresso si trova su un balcone di proprietà esclusiva attraverso il quale si accede anche ad un locale wc, esterno dunque rispetto alle due stanze di abitazione.
Le sostanziali differenze nello stato dei luoghi riguardano: (i) il locale wc separato ed accessibile solo dal balcone, che è stato demolito e ricostruito nel locale interno n. 2 (laddove secondo la planimetria catastale si trovava l'angolo cottura); (ii) la trasformazione della pertinenza esterna (il balcone, ampliato per effetto della demolizione del vecchio locale wc) in una stanza di abitazione (l'attuale cucina/soggiorno con ingresso diretto dalla scala condominiale), ottenuta con la posa di un serramento vetrato e di un termosifone (v. relazione tecnica ing. in data 23 settembre Per_1
2015, doc. 4 attore).
Per effetto di tali trasformazioni (nella loro oggettiva consistenza non contestate) l'appartamento, in origine costituito da due locali di circa 32.00 mq e da pertinenza non abitabile e bagno esterno per complessivi 16.50 mq, per una superficie commerciale ragguagliata di 40.00 mq), ha trasferito il bagno all'interno delle - 6 -
stanze abitabili e, in seguito, divenuto abitabile anche per l'intera pertinenza, con aumento della superficie commerciale a 48,50 mq (doc. 4).
6. La scheda catastale richiamata nell'atto di compravendita 19 aprile 2006 (così come nell'atto di provenienza 26 giugno 1995) è aggiornata alla variazione n. 1561 del 22 febbraio 1982 (v. anche doc. 9 convenuto, cit.).
Seppure in entrambi i contratti di compravendita le parti venditrici dichiarino che la costruzione risale a data anteriore al 1 settembre 1967 e non è stata successivamente oggetto di interventi edilizi o di mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto licenze, concessioni o autorizzazioni, appare evidente che l'opera di demolizione del bagno esterno e di creazione del nuovo bagno all'interno della stanza individuata al n. 2 nella planimetria sia successiva all'aggiornamento catastale del 1982, e che – pacificamente assenti pratiche amministrative per concessione o per permesso di costruire – ricorre situazione di abuso edilizio che, come lamentato dall'attore, impone sanatoria o ripristino dello stato dei luoghi.
Trova in tal caso applicazione, così come dedotto dall'attore, l'art. 1489 c.c., in forza del quale, l'acquirente ignaro della difformità può chiedere, in ragione della limitazione del libero godimento (indipendentemente da colpa del venditore, per il fatto oggettivo dell'esistenza dell'onere non dichiarato e del deprezzamento o della minore commerciabilità del bene che ne deriva: irrilevante dunque, salvo che ai fini ulteriori della domanda eventuale di danni, che i venditori possano non essere stati a conoscenza dell'epoca della modifica strutturale e abbiano fatto affidamento sulla dichiarazione dei loro danti causa di inesistenza di interventi successivi al 1° settembre 1967), la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, 28 settembre 2023, n. 27559, che ribadisce principio già espresso da Cass. Sez. 2, 23 ottobre 1991, n. 11218 e Cass. Sez. 2, 28 febbraio 2007 n. 4786: “In ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia, non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trova applicazione l'art. 1489 c.c., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto”).
Uguale conseguenza produce del resto, autonomamente, anche l'intervento (che i convenuti stessi confermano di avere essi eseguito, seppure ne invochino la legittima realizzazione in regime di edilizia libera) di chiusura con serramento e vetrata del balcone e trasformazione della pertinenza esterna in locale di abitazione - 7 -
destinato a soggiorno/cucina e munito di calorifero: l'intervento, anche in assenza di modifiche delle strutture in muratura, ha determinato la creazione di nuovi spazi abitabili per mutamento di volumetria e/o della destinazione d'uso della pertinenza, da superficie accessoria a superficie utile, ed era perciò (e sarebbe tuttora, anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 33 quater della legge 142/2022 di conversione del decreto legge n. 115/2022 in tema di vetrate panoramiche amovibili) soggetto a permesso del Comune: in nessun modo l'intervento descritto può essere assimilato alla installazione (oltre che di una vetrata panoramica amovibile come descritta dalla norma citata, comunque successiva ai fatti di causa) di una c.d. pergotenda, ossia al genere di manufatto che la sentenza del giudice amministrativo invocata dai convenuti (Consiglio di Stato n. 1777/2014) ha ritenuto, “in ragione delle modeste dimensioni, della inidoneità a modificare la destinazione d'uso degli spazi esterni interessati e della facile e completa rimuovibilità”, di qualificare come “arredo esterno”, la cui posa è “riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, ovvero come semplice intervento di natura manutentiva rientrante nell'attività edilizia c.d. libera”.
7. La responsabilità ex art. 1489 c.c. a carico del venditore opera purché l'onere (in questo caso per le difformità) non apparente non sia stato dichiarato nel contratto (nel caso in esame i venditori ne attestano anzi l'inesistenza) o il compratore non ne abbia avuto altrimenti conoscenza;
conoscenza effettiva, della cui prova è gravato il venditore che la invochi al fine di liberarsi dalla garanzia, e che non può automaticamente desumersi dalla difformità dello stato dell'immobile rispetto alle planimetrie catastali.
Il compratore, al momento della firma del contratto, era ovviamente a conoscenza della stato di fatto dell'appartamento (e in specie della presenza del bagno all'interno della stanza confinante con la camera e dell'esistenza di soggiorno/cucina delimitato da ampia vetrata che ha chiuso il balcone), ma ciò non significa essere anche a conoscenza della difformità di tale assetto rispetto alle schede catastali e, in tal caso, dell'epoca successiva al 1° settembre 1967 dell'esecuzione delle opere di trasformazione dello stato dei luoghi, non essendo sufficiente la mera conoscibilità derivante dal rinvio espresso del contratto alle mappe e planimetrie catastali (che peraltro non sono allegate al contratto e si ignora se mai siano state consegnate e illustrate al compratore: l'attore ha dedotto capitoli di prova orale a conferma della consegna di planimetrie e comunque di informazioni sulle modifiche strutturali apportate, ma, interrotto e riassunto il processo, alla successiva udienza non ne ha chiesto l'ammissione), posto che in ogni caso l'esclusione della garanzia richiede la conoscenza effettiva o l'evidenza dell'onere in quanto - 8 -
apparente, ossia esteriormente visibile, e non può per contro esigersi dal privato acquirente che, contro le dichiarazioni rese dal venditore sull'assenza di opere abusive, egli autonomamente ne indaghi e ne ricavi la presenza dalle risultanze della documentazione catastale e dalla comparazione delle schede con lo stato di fatto;
diversamente opinando si escluderebbe del resto in radice la possibilità stessa dell'applicazione dell'art. 1489 c.c. in caso di trasformazioni abusive, giacché sempre la difformità dell'immobile dalle tavole del progetto depositato e autorizzato o dalle risultanze catastali - in astratto sempre consultabili dall'interessato - è conoscibile dall'acquirente (allo stesso modo è irrilevante, ad integrare la conoscenza effettiva del compratore e ad escludere la garanzia del venditore ex art. 1489 c.c., la circostanza che l'onere o il peso risultino da trascrizione nel registro immobiliare: cfr. Cass. Sez. 2, 4 giugno 2018, n. 14289:
“L'espressa dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è libero da oneri o diritti reali o personali di godimento esonera l'acquirente dal compiere qualsiasi indagine, operando a suo favore il principio dell'affidamento nell'altrui dichiarazione, con l'effetto che, se la dichiarazione è contraria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della controparte tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano apparenti, restando irrilevante la trascrizione del vincolo, che assume valore solo verso il terzo acquirente e non per il compratore il quale, nel rispetto del canone della buona fede, ha il diritto di stare alle dichiarazioni dell'alienante. Tale diritto, però, viene meno qualora dette dichiarazioni trovino diretta ed immediata smentita nel modo d'essere del bene percepibile attraverso i sensi, risultando gli oneri o diritti da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, poiché, in questo caso, non opera il principio dell'affidamento ed il compratore deve subire le conseguenze della sua negligenza”).
8. La domanda di riduzione del prezzo, posto che l'abusività delle opere ne determina, fintantoché permanga il potere di intervento sanzionatorio della pubblica amministrazione, deprezzamento in termini di minore commerciabilità, va accolta nei limiti dei costi stimati per la pratica di sanatoria della difformità.
Osservato che il compratore non ha alcun interesse al ripristino della situazione originaria conforme alla scheda catastale (con ripristino, dunque, di balcone e di bagno esterno non direttamente accessibile dalle stanze di abitazione, e riduzione complessiva degli spazi abitabili e della superficie commerciale: la stessa relazione di parte dell'ing. stima che le modifiche abbiano incrementato Per_1 del 20% il valore dell'appartamento, e del resto l'appartamento modificato è quello visitato e scelto dall'acquirente al prezzo concordato di € 85.000,00), allo stesso va riconosciuto il diritto a recuperare, a titolo di minor prezzo, il costo da sostenere per - 9 -
conservare lo stato di fatto mediante pratica amministrativa in sanatoria, che l'attore stesso e il suo tecnico hanno stimato in € 2.800,00 (e che i convenuti non hanno contestato, offrendo peraltro in via transattiva ante causam di corrisponderne l'importo).
Non spetta invece riduzione del prezzo pari ai costi delle opere di isolamento termico delle pareti esposte verso l'esterno e verso locali di terzi non riscaldati, in quanto la dedotta necessità di tali opere si correla a disciplina sull'efficienza energetica e sulla certificazione energetica (DGR 8745/2008) successiva all'atto di compravendita, e che riguarda opere di efficientamento energetico migliorative della situazione dell'immobile (già trasformato e ampliato) conosciuta e valutata dai contraenti, la cui esecuzione determinerebbe un aumento di valore del bene e non l'eliminazione di un elemento di minor valore ignorato dal compratore al momento della stipula.
Deve infine escludersi che all'attore spetti il pagamento di somma pari ai costi delle opere di ripristino dello stato anteriore dell'appartamento (soluzione alternativa e incompatibile con la sanatoria e conservazione dell'esistente, e certamente pregiudizievole per lo stesso compratore che resterebbe proprietario di unità abitativa più piccola e con bagno esterno).
I convenuti vanno perciò condannati in solido al pagamento di
€ 2.800,00, con gli interessi legali dalla costituzione in mora (lettera 8 luglio 2015) al saldo, ed esclusa rivalutazione in quanto il credito fatto valere con l'actio quanti minoris è di valuta e non di valore.
9. La domanda di risarcimento danni presuppone l'allegazione e prova di pregiudizio economico ulteriore rispetto al costo di eliminazione della difformità e della diminuzione di libero godimento ad esso correlata, e nulla l'attore deduce se non genericamente, posto che egli si limita ad evocare l'impossibilità di vendere l'immobile e di estinguere il mutuo contratto per l'acquisto, in assenza di specifici riferimenti ad occasioni di vendita perdute e alle relative conseguenze. E' il caso di aggiungere che l'attore non nega di avere, come riferiscono i convenuti, concesso il bene in locazione a terzi, per corrispettivo che egli non precisa e non dice essere inferiore a quello che avrebbe potuto conseguire in assenza di opere abusive;
opere che peraltro hanno accresciuto le superfici utili e, verosimilmente, il canone di mercato realizzabile. A quest'ultimo proposito va infine considerato che, diversamente da quanto ritenuto dai convenuti, il lucro realizzato con la locazione immobiliare non va a compensare neppure parzialmente il credito da minor prezzo: al compratore spetta ristoro per i costi da sostenere per la sanatoria delle difformità non dichiarata e non conosciute, e la circostanza che residui facoltà di godimento, diretto o indiretto mediante concessione a terzi gratuita o onerosa, è compatibile con l'onere rilevante ex art. 1489 c.c. e - 10 -
coerente con la domanda di riduzione del prezzo anziché di risoluzione della compravendita, e vale al più ad escludere o a limitare il danno risarcibile ove esistente e provato.
10. I convenuti hanno offerto in via transattiva, prima della lite, l'importo medesimo di € 2.800,00 o, successivamente e a seguito del rifiuto della prima proposta, il ripristino dello stato dei luoghi o l'assunzione di quota dei relativi costi per importo superiore a quello per il quale sono ora condannati. In assenza di offerta comprensiva di interessi e spese, non si ravvisano i presupposti ex art. 91 comma 1 ultimo periodo c.p.c., e considerato l'assai parziale accoglimento della domanda, limitato a somma rifiutata in sede di trattative e assai inferiore al petitum, si compensano per intero le spese di lite
P . Q . M .
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda di riduzione del prezzo ex art. 1489 c.c., condanna e Controparte_1 CP_2 in solido al pagamento in favore di di €
[...] Parte_1
2.800,00, con interessi legali dall'8 luglio 2015 al saldo;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il giorno 11 gennaio 2025
Il giudice
Luciano Ambrosoli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.