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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/09/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 164/2022 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 164 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente:
TRA
(nata a [...] il [...] – C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Comense (CO), via Jesolo n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Frigerio (C.F. C.F._2
e dall'avv. Claudia Bellotti (C.F. del Foro di Como, ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 loro studio in Mariano Comense (CO), p.le Dott. G. Del Curto n. 2, indirizzo pec:
" e Email_1 Email_2
-attrice-
CONTRO
(C.F.: , residente a [...] rappresentato e CP_1 C.F._4 difeso dall'avv. Mauro Fumagalli (C.F.: ; PEC: C.F._5 Email_3 fax 031/269046) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Como, via Morazzone n. 19.
-convenuto-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 17.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito delle note conclusionali (decorrenti dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, in data 18.2.2025) sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice : Pt_1
“NEL MERITO
voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che le lesioni che hanno cagionato i danni riportati dalla signora e dal suo cane KY sono conseguenza Parte_1 CP_ immediata e diretta dell'omesso o inadeguato controllo sul cane di proprietà del convenuto, sig.
1 , e, per gli effetti, condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_1 patrimoniali, come da CTU, pari a € 15.648,00.=, e/o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto, 05 ottobre 2020, all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre alla condanna alle spese e ai danni di cui all'art. 96 c.p.c., oltre alle spese di CTU e CTP”
CP_ per parte convenuta :
“Nel merito: previe le declaratorie del caso, rigettarsi integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, spese generali 15%, IVA e addizionale 4% incluse.
In via istruttoria: si intendono qui reiterate tutte le istanze istruttorie già formulate in corso di causa e non espressamente ammesse”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sull'inquadramento delle difese.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 20.1.2022, evocava in Parte_1 giudizio per sentirlo condannare al risarcimento di tutti danni subiti a seguito della aggressione CP_1 Per asseritamente posta in essere dal cane di proprietà di quest'ultimo, di razza MS e di nome il 5.10.2020
a sé e al proprio HI di nome verso le 19.15 di sera, nei pressi della sua abitazione sita in Mariano Per_2
Comense, via Jesolo n. 14, precisamente tra il civico 10 e il 14, allorché stava camminando. Riferiva l'attrice che allorchè stava camminando nella via in cui abita, veniva aggredita alle spalle dal cane MS, appena uscito dall'abitazione posta al civico n. 6della medesima via, che la faceva cadere per terra per poi azzannare il HI KY, così determinando un danno biologico permanente quantificato nella misura dell'8/9% oltre a 90 giorni di invalidità temporanea di cui 30 al 75%, 30 al 50% e altrettanti al 25% determinanti, unitamente al danno patrimoniale comprensivo delle spese sostenute per le cure proprie e del HI, e € 6.000,00 a titolo di danno morale, una richiesta di complessivi € 25.247,95 a titolo di risarcimento per responsabilità ex art. 2052 c.c.
Si costituiva, tempestivamente, in data 8.9.2022, , contestando la ricostruzione di controparte e CP_1 chiedendo il rigetto della domanda per mancata prova dei presupposti della domanda rispetto ai quali l'onere della prova incombeva asseritamente su parte attrice, ovvero il fatto (illecito) consistito nel comportamento Per dell'animale il danno subito e il nesso causale tra i primi due profili;
in particolare deduceva come non vi fosse alcuna prova in ordine alla riconducibilità della caduta dell'attrice (che non risultava, peraltro, aver subito alcuna lesione da morso) al comportamento posto in essere dal cane. Rilevava inoltre il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in relazione al preteso risarcimento delle spese per le cure del HI
KY. In ordine al quantum, infine, riteneva di insufficiente prova la quantificazione del danno biologico ed in ogni caso priva di fondamento la richiesta di liquidazione del danno morale.
All'udienza cartolare del 28.9.2022 il (precedente) G.I., concedeva, su richiesta, i termini di cui all'art. 183 co.VI cpc, nel rispetto dei quali parte attrice depositava la prima memoria ed entrambe le parti la seconda e la terza memoria ex art. 183 co.VI cpc.
Alla successiva udienza cartolare del 8 marzo 2023 il sottoscritto G.I. –nuovo assegnatario del fascicolo- si determinava sulle istanze istruttorie, condizionando tuttavia l'ammissione delle stesse ad una previa proposta
2 conciliativa ex art. 185 bis cpc, contemplante il versamento da parte convenuta a parte attrice di euro 6.600,00 omnia ad integrale soddisfazione e spese compensate;
dal momento che la proposta conciliativa trovava l'adesione di parte convenuta, ma non anche di , il G.I. all'udienza cartolare del 3 maggio 2023 Pt_1 ammetteva la prova orale anticipata in precedenza e all'udienza del 10 gennaio 2024 venivano escussi per parte attrice i testi , e , e per parte convenuta i testi Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e . All'esito parte attrice chiedeva ctu medico legale, mentre parte convenuta si Tes_4 Tes_5 opponeva chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 20 gennaio 2024 il G.I. disponeva ctu nominando consulente d'ufficio la dott.ssa la quale depositava l'elaborato Persona_3 peritale il 15/10/2024 che non aveva ricevuto osservazioni. Seguiva in data 24.10.2024 una richiesta di chiarimento da parte del Giudice in ordine ai traumi subiti da (zigomo, spalla destra, rachide, dito mano Pt_1 destra, frattura rotula ginocchio destro), ovvero se fossero “conseguenza diretta dell'aggressione dell'animale
(cioè procurati dal contatto con l'animale) o se conseguenti alla caduta a terra (cioè procurati dal contatto con il terreno), posto che sono indicati come compatibili con la dinamica”. Il ctu forniva il 31/10/2024 i richiesti chiarimenti ed in data 6 novembre 2024 veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al
17.2.2025. In tale data, lette le conclusioni per come precisate dalle parti, il G.I. concedeva i termini ex art. 190
c.p.c. di giorni 60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica, nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano le proprie comparse conclusionali e le memorie di replica.
II. Su condizioni dell'azione, presupposti processuali, instaurazione del contraddittorio.
Sussiste la competenza per materia, valore e territoriale –peraltro incontestate- del Tribunale di Como.
Altrettando incontestate sono legittimazione attiva (ad eccezione del profilo relativo alle spese mediche sopportate per le cure del cagnolino, su cui si tornerà infra, § VI) e passiva delle parti in causa.
Risulta ritualmente esperita la procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda
(doc. 16).
Correttamente instaurato è il contraddittorio, con evocazione in giudizio rituale di parte convenuta, tempestivamente costituitasi.
Non risulta evocata in giudizio da parte attrice, né è stata richiesta la chiamata in manleva da parte convenuta, della compagnia assicurativa (cui pure era stato esteso l'invito alla negoziazione assistita) presso cui CP_2 parte convenuta era assicurata (come rilevabile anche dal riscontro fornito dalla compagnia assicurativa stessa sub doc. 13 pag.2).
III. Sul merito della domanda: riparto dell'onere della prova
La difesa di parte attrice fonda la responsabilità di controparte sulla disciplina dell'art. 2052 c.c., il quale prevede che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. Pertanto (ex multis vds Cass. 17091/2014) “del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del
3 danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto”.
L'onere della prova verte quindi su parte attrice in ordine alla prova dell'evento lesivo, del danno e del nesso causale, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare “non già di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (Cass. n. 7260 del 22/03/2013).
Ciò premesso, sostiene parte convenuta che non vi sarebbe prova che la caduta di sia stata Pt_1 determinata dall'azione del MS IA, quanto piuttosto, da un autonomo scivolamento per difendersi da un'ipotetica aggressione dal cane, che si sarebbe sollo avvicinato, o da una caduta determinata dal proprio cagnolino HI KY;
ciò anche considerata la maggiore compatibilità dei traumi con una dinamica da schiacciamento anziché da morso di cane. Egualmente, con riferimento alle ferite riportate dal HI
KY, non potrebbe escludersi che siano state determinate da nell'ambito della caduta. Pt_1
Risulta pertanto anzitutto dirimente valutare se sia stato da parte attrice l'onere della prova su di sé incombente, per procedere successivamente, in ipotesi positiva alla prima domanda, a delibare in ordine alla fornita o meno prova del caso fortuito escludente da parte convenuta;
solo in ipotesi di riscontro negativo a tale secondo profilo, e dunque in ipotesi di fondatezza della domanda nell'an, dovrà esaminarsi la fondatezza, nel quantum, di ogni singola voce di danno, valutando altresì l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in ordine ai danni subiti dal cagnolino (trattandosi di profilo, pur preliminare, impattante su una Pt_1 Per_2 singola voce di danno, e dunque logicamente meritevole di essere post-posto alle altre valutazioni che precedono).
IV. Sull'onere probatorio attoreo.
Sostiene parte convenuta, efficacemente, che la ricostruzione del fatto e del nesso causale con il danno subito da controparte, non può fondare sulla prova costituenda richiesta da controparte ed ammessa: nessuno dei tre testi attorei, in effetti, era presente in loco al momento del fatto, ma subentrato poco dopo, e l'unica altra persona presente, oltre alla vittima, era il marito , deceduto nelle more, prima dell'iscrizione a ruolo del Tes_3 giudizio.
Quanto precede, nondimeno, non necessariamente porta alle conclusioni della difesa di parte convenuta in ordine alla non accoglibilità della domanda;
seppur non corroborata da prova orale, la ricostruzione dei fatti può essere inferita dalla presenza di circostanze indiziarie gravi, precise e concordanti (ex art. 2729 c.c.): è dato pacifico (ed anzi riconosciuto dal teste di parte convenuta (vds pag.5 udienza 10.1.2024), anzitutto, che Tes_4 CP_ il cane MS IA sia uscito, scappando dal cancello dell'ingresso carraio di casa in via Jesolo n.7, involontariamente per disattenzione dei proprietari. Altrettanto pacifico, poiché anche tale circostanza non è Per contestata, è che fosse sprovvista di museruola o guinzaglio.
Risulta inoltre ammesso dagli stessi testi di parte convenuta come la distanza intercorrente tra il cancello di CP_ casa ed il punto della presunta aggressione di (o quantomeno, in cui la stessa è stata ritrovata a Pt_1 terra) fosse di pochi metri: il nipote del convenuto indicandola in circa 10 metri il nipote (ibidem, Tes_4 pag.4), la sorella in circa 5-6 metri (ibidem pag.7, a seguito di ritrattazione di prima dichiarazione Tes_5 Per diversa); egualmente ricostruibile la distanza tra e l'attrice a pochi istanti dalla presunta aggressione: il teste di parte convenuta afferma, appena udite le grida di , di essere uscito dal cancello carraio Tes_4 Pt_1
4 da cui era uscito il cane e di aver visto “il cane di mio zio che era seduto davanti a lei” (ibidem, pag. 4), circostanza confermata dall'altro teste di parte convenuto, , che ha rappresentato (ibidem pag.5) Tes_5 di essere uscita dal cancello appena udito un urlo ed aver visto il cane del fratello “vicino alla signora”, specificando altresì, su richiesta del G.I., la distanza in un paio di metri (pag.6).
Risulta inoltre acclarato con prova testimoniale che il cagnolino che si trovava con sia sempre Per_2 Pt_1 rimasto in braccio alla stessa: anche a terra, viene trovata dai testi di parte convenuta come “in Pt_1 ginocchio con il suo cagnolino, che non si vedeva, era credo sotto il giubbotto” (dichiarazione , Tes_5 pag.5), “accovacciata in avanti, penso a protezione del suo cane” (dichiarazione , pag.4), e anche la Tes_4 dichiarazione del teste attoreo (ibidem pag.2), sopraggiunto anch'egli pochi istanti dopo, corrobora la Tes_2 tesi, avendo “visto la sig.ra a terra in ginocchio con il cagnolino abbracciato, con il guinzaglio”. La Pt_1 presenza o meno del guinzaglio relativamente al HI è invece oggetto di contrastanti dichiarazioni, essendo confermata dai due testi attorei ( e ) e negata da quelli di parte convenuta;
è, Tes_1 Tes_2 nondimeno, irrilevante, essendo stato appurato in sede istruttoria che fosse al momento dell'evento Per_2 lesivo in braccio a , e non essendovi alcun elemento suscettibile di portare a ipotizzare che prima del Pt_1 sinistro si trovasse per terra o, soprattutto, che tale circostanza, anche qualora provata, potesse assumere la natura di fattore, estraneo alla sfera soggettiva del proprietario o custode [del canide], idoneo ad interrompere il nesso causale.
Per CP_ La fuga del cane dal cancello dell'abitazione della sorella di , la circostanza che fosse privo di museruola (vds dichiarazione , ibidem pag.5), la rapida successione tra gli avvenimenti, ovvero l'uscita Tes_4 del cane prima e l'urlo di immediatamente successiva, la posizione in cui è stata ritrovata pochi Pt_1 Pt_1 istanti dopo, per terra, inginocchiata in avanti, a protezione del proprio HI, la distanza, minima, Per intercorrente tra il cancello di fuga di e la posizione di ritrovamento dell'attrice–pienamente compatibile con il tempo necessario all'animale per raggiungere la vittima dal cancello di fuga-, nonché quella intercorrente tra la stessa e il cane, costituiscono tutti indici gravi precisi e concordanti per presumere ex art. 2729 c.c. che la sequenza logica degli eventi si sia svolta come da ricostruzione attorea, verosimile, e che dunque il cane
MS, uscito dal cancello per disattenzione di (che aveva aperto il cancello per fare ingresso Tes_4 nell'abitazione di famiglia senza immediatamente chiuderlo) probabilmente attirato dal HI che si trovava con , abbia aggredito entrambi morsicando l'animale e causando la caduta e i traumi e le Pt_1 fratture riportate.
Quanto precede trova ulteriore conferma da una parte nel referto dell'ospedale veterinario (doc.2 attoreo) della sera del medesimo giorno del sinistro, con diagnosi di ferita da morso al torace e all'addome subito da Per
, necessariamente ad opera di Inoltre il consulente tecnico d'ufficio dott.ssa a chiarimento Per_2 Per_3 su quale fosse la causa di ogni trauma e frattura patita da , ha rappresentato come (vds chiarimenti del Pt_1
31.10.2024) “il trauma al rachide, inteso come trauma distorsivo cervicale, sia conseguenza diretta dell'aggressione dell'animale che, saltando sulla schiena dell'infortunata, ha determinato un colpo di frusta al collo”. A riguardo osserva il Tribunale come non sia inconferente il rilievo svolto da parte convenuta in ordine conclusionale (pag.7-8) in ordine al possibile errore logico che ha mosso il ctu nella risposta, ma lo stesso è superato dalla circostanza che è stato documentalmente provato, e confermato dal perito medesimo, tanto che il HI, ritrovato protetto dall'attrice per terra, aveva subito un morso –rispetto cui deve inferirsi, secondo l'id quod plerumque accidit- che fosse con lei- quanto che il trauma al rachide dell'attrice sia
“conseguenza diretta dell'aggressione dell'animale” (vds chiarimenti del 31.10.24).
5 Non va inoltre trascurata –seppur in sé considerato un elemento insufficiente per desumere le conclusioni che Per precedono- la natura della razza del cane costituisce fatto notorio (dunque valorizzabile ex art. 115 co.II cpc) che l'MS, ovvero l''American DS Terrier, chiamato anche IT MS sia una razza canina di corporatura media, possente, simile al più conosciuto IT di cui condivide forza e un'indole, almeno potenzialmente, aggressiva. D'altra parte, in sede istruttoria, dalle dichiarazioni del teste – Tes_2 pienamente attendibile (a differenza di , apparsa reticente: vds ultima parte dell'escussione), Tes_5 poiché indifferente, non avendo frequentazioni con alcuna delle parti costituite- sono emerse stazza (“è un cane robusto”) e soprattutto l'indole del cane, tanto che il teste ha affermato “personalmente quando vado a camminare sto attento perché spesso “ringhia” (pag.3 udienza 10.1.2024), e ha confermato essere Tes_5 solito abbaiare ai passanti.
Nello specifico, peraltro, la figlia dell'attrice, –apparsa credibile- ha dichiarato che “in Testimone_3 precedenza il cane con fare aggressivo si era più volte avventato contro la finestra di mia madre, entrando nella proprietà di mia madre” e che “Altre volte il cane MS era uscito dal cancello. Rientrato solo dopo essere stato richiamato”.
Alla luce di quanto precede risulta pertanto inequivocabilmente ricostruito il fatto di causa, l'evento lesivo, ed il nesso causale, essendo le lesioni subite da e conseguenti all'aggressione posta in atto dal cane Pt_1 Per_2
MS IA determinante la morsicatura del HI e la caduta a terra dell'attrice.
V. Sull'onere probatorio in capo a parte convenuta.
Risultando soddisfatto l'onere probatorio in capo all'attrice, deve ora passare a verificarsi se parte convenuta sia stata in grado di provare il “caso fortuito” (art. 2052 cc) escludente la responsabilità diversamente in capo al proprietario dell'animale, anche in ipotesi in cui quest'ultimo sia a lui “fuggito” (ibidem).
CP_ La risposta è negativa, nulla in merito essendo stato provato da , ed anzi essendo emerso in sede istruttoria come il cane IA sia sfuggito dall'abitazione della sorella del convenuto, inavvertitamente, per disattenzione del nipote che non ha prontamente richiuso dietro di sé il cancello carraio. La Tes_4 disattenzione non può peraltro trovare giustificazione non essendo emersa la presenza di alcun fattore esterno, estraneo alla sfera soggettiva del proprietario o del custode, generatore del danno concretamente verificatosi e dunque in grado di recidere il nesso causale.
Né può il caso fortuito essere individuato nel comportamento del danneggiato –come tale, integrabile “purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità” (vds Cass. n. 10402 del 20/05/2016)- in quanto non risulta dall'istruttoria compiuta essere stato compiuto da alcun comportamento Pt_1 eccedente ed eccezionale, essendosi la stessa limitata a camminare con il proprio docile HI
(presumibilmente in grembo, o al guinzaglio, in ogni caso in prossimità dell'attrice, che infatti l'ha avuto in braccio al momento dell'aggressione) nei pressi della propria abitazione.
Depone anzi in senso contrario al convenuto, ed ulteriormente ostativo all'individuazione astratta di una possibile causa escludente, la circostanza che l'MS IA fosse privo di museruola, nonostante l'obbligo previsto alternativamente per i cani di taglia grande e per quelli (all'epoca) considerati pericolosi, condizioni Per che contemperava entrambe;
non anche per : alla data di verificazione del sinistro, infatti, non CP_3 era ancora in vigore l'attuale, diversa e più severa, normativa (ordinanza 06.08.2024 del Ministero della Salute) disciplinante l'obbligo di museruola in luoghi pubblici per tutte le razze di cani.
6 Pertanto anche la disamina dello stato dei luoghi, per come in concreto intelligibile da pochi istanti Pt_1 prima del sinistro (prossimità a sé del proprio cane, di taglia piccola, prossimità alla propria abitazione, mancanza di altri cani sulla pubblica via, imprevedibilità dell'uscita di cane da abitazione privata con cancello chiuso), non può portare a ritenere il comportamento della stessa tale da integrare il caso fortuito escludente, tale, secondo la Suprema Corte (vds supra) solo allorquando “avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità”, non potendosi muovere rimproveri di sorta all'attrice. Per tale motivo non è pertinente il richiamo a giurisprudenza di merito (pag. 10 conclusionale),movente da premesse diverse.
Risulta pertanto destituita di fondamento l'equivalenza in termini di responsabilità tra i due proprietari di cani proposta da parte convenuta (ibidem, pag.9), in ogni caso non sostenibile in presenza di una diversa declinazione dell'onus probandi prevista in materia dal codice di rito.
Il carattere colposo della custodia di parte convenuta è del resto enfatizzabile avuto riguardo alla sanzione amministrativa che il Corpo di Polizia Locale di Mariano ha anticipato avrebbe irrogato al convenuto (sub doc.1 attoreo)
Nemmeno può attribuirsi alle condizioni del manto stradale, indicate da parte convenuta come dissestate, la causa della caduta di , non trovando tali affermazioni corrispondenza nel compendio documentale, che Pt_1 anzi (vds doc.18 parte terza, attoreo) manifesta essere la strada in ottimo stato. E' pur vero, a riguardo, che la CP_ teste ha dichiarato essere stata asfaltata “dopo i fatti”, ma già si è detto in ordine ad attendibilità e credibilità del teste (vds supra § IV), inoltre parte convenuta non ha specificamente contestato la datazione delle fotografie di cui al doc.18. Anche per tale ragioni è pertanto implausibile –facendo uso del principio della preponderanza dell'evidenza (cd. più probabile che non) una ricostruzione alternativa a quella, più verosimile, proposta da parte attrice;
e segnatamente risulta improbabile che l'attrice sia caduta per cause a sé imputabili Per e comunque estranee alla presenza del cane
La mancata soddisfazione dell'onere della prova spettante in capo a parte convenuta, determina la fondatezza della domanda nell'an.
VI. Sulla quantificazione dei danni.
Riconosciuta la fondatezza della tesi attorea in punto an debeatur, deve quindi essere vagliata la quantificazione del danno.
Con riferimento alle lesioni patite da il ctu dott.ssa con elaborato peritale risultato immune Pt_1 Per_3 da censure e da vizi logici, e che non risulta nel merito essere stato oggetto di osservazioni dalle parti, ha confermato le lesioni di cui è stata vittima l'attrice –individuate in “frattura della rotula del ginocchio destro, un trauma al rachide, un trauma zigomatico, un trauma al v dito della mano destra e un trauma alla spalla destra”-, ha riconosciuto come “valido il nesso tra la dinamica e le lesioni riportate” ed ha individuato in sei punti percentuali il danno biologico permanente e congruo periodo di inabilità temporanea per un complessivo di 81 giorni, di cui 1 totale, giorni 20 di invalidità temporanea parziale al 75%, 30 al 50% e altrettanti 30 al 25%; inoltre ha quantificato la Sofferenza da “menomazione correlata” temporanea in 26/100esimi, quella su danno permanente in 8/100esimi, e le spese mediche (per radiologia, visite specialistiche, presidi sanitari, FKT, farmaci) in € 4.249,00, rimettendo al G.I. la valutazione di quelle relative alle cure del cagnolino Per_2 eventualmente necessitanti di parere veterinario.
7 Con riguardo al danno morale, inizialmente quantificato in € 6.000 (vds citazione) e ridotto in € 4.348,61 (vds conclusionale),pari al 50% del biologico, si osserva come il danno da sofferenza soggettiva interiore necessiti di specifica prova, non fornita, in ordine alle ripercussioni che le lesioni subite possano avere avuto sulla propria psiche, e/o sulla vita di relazione: a riguardo, con rilievo dirimente, infatti, difetta tanto la capitolazione di prova orale quanto documentazione medica a sostegno. In ogni caso, si osservi, la stima del grado di sofferenza quale menomazione-correlata compiuta dal ctu non avrebbe giustificato un sensibile aumento esorbitante rispetto ai valori medi di cui infra.
Deve pertanto riconoscersi tale componente solo nei limiti dell'incidenza della lesione in termini
"standardizzabili" (vds § I dei Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica, delle cd. tabelle Tribunale di Milano) senza riconoscimento alcuno della cd. personalizzazione, ovvero di una “percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi […] laddove il caso concreto presenti peculiarità”, in questo caso non “allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”.
Devono pertanto essere riconosciuti in favore di (nata il [...] e quindi di 74 anni alla data del Pt_1 sinistro) € 9.124,00 a titolo di invalidità permanente (di cui € 1.825,00 a titolo di incremento ordinario percentuale per sofferenza, tenuto conto di 2.394,70 quale punto danno non patrimoniale, che fa applicazione del principio, ex multis Cass. Civ. Sez. III, 03.03.23, n. 6444, secondo cui “devono ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale”) ed € 2.126,74 a titolo di inabilità temporanea, facendo applicazione delle tabelle
Milanesi succitate, avuto riguardo all'età dell'attrice al momento del sinistro, ed alle percentuali suindicate.
Le spese mediche sostenute da devono trovare integrale riconoscimento, dunque per € 4.249,00, per Pt_1 come appurato dal ctu.
Quanto alle spese sostenute per le cure del cane KY Strike, il Tribunale rileva come le lesioni sono in chiaro rapporto eziologico con il morso dell'MS; peraltro, la circostanza è rimasta incontestata, come pure non contestata è la congruità delle spese sostenute per le relative cure, pari a € 1.624,00
Ciò che invece è stato eccepito è il difetto di legittimazione attiva;
a riguardo si osserva come l'eccezione, tempestivamente formulata, è fondata. Parte convenuta deduce che il proprietario del cane non era all'epoca del sinistro, e delle spese sostenute, , ma il di lei marito, , nelle more defunto, poiché a Pt_1 Persona_4 suo nome il cane era stato registrato presso l'anagrafe canina. La circostanza, dedotta –e sostanzialmente CP_ provata con il doc.2 , certificazione profilassi anti-rabbia- non risulta contestata da controparte, che pone invece a base del proprio ritenuto diritto l'orientamento giurisprudenziale per cui a fondare la titolarità dell'animale domestico da affezione sarebbero indici di natura concreta, come la vicinanza quotidiana, e non astratta. La tesi non risulta conferente, anzitutto poiché la legittimazione a far valere il profilo, di natura sostanziale, di avvenuta instaurazione con l'animale di un particolare rapporto di natura affettiva, può essere riconosciuta in ambito di risarcimento del danno non patrimoniale –come nel caso di conseguenze psicologiche relative alla perdita dell'animale da affezione-, non invece, come nel caso di specie, laddove si richiede unicamente una voce puramente di tipo patrimoniale. Le spese sono state sostenute concretamente da
[...]
, per come dedotto da parte convenuta (fatture per le cure) e non contestato da controparte;
_4 pertanto il diritto al relativo rimborso avrebbe dovuto essere fatto valere da . Al più, avrebbe potuto _4 essere dall'attrice fatto valere iure hereditatis, ma a riguardo la domanda è del tutto generica, non essendo
8 dedotta né allegata né la data di decesso di , né quella di apertura della successione, né se questa sia _4 stata ab intestato (diversamente potendo l'animale essere stato legato a soggetto diverso da ). Pt_1
Per tali ragioni le spese relative alle cure del cane KY Strike non possono trovare riconoscimento.
VII. Sulle conclusioni.
Pertanto le spese richieste, e documentate, devono trovare riconoscimento nella misura di € 15.499,4, sommatoria di € 9.124,00 a titolo di invalidità permanente, € 2.126,74 a titolo di inabilità temporanea, ed €
4.249,00 a titolo di spese mediche sostenute.
La domanda attorea va pertanto accolta con condanna di controparte nella misura di € 15.499,40 rispetto a €
25.347,95 domandati in citazione.
“Costituendo l'obbligazione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale un debito di valore, deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta e degli interessi maturati” (vds ex multis Cass. n. 10043 del
01/08/2000): pertanto, mirando il risarcimento a reintegrare il patrimonio del danneggiato da una lesione, sugli importi individuati è dovuta la rivalutazione monetaria dal sinistro (individuato nell'episodio principale, del
5.01.2020) alla data di pubblicazione della sentenza;
sulla somma annualmente rivalutata, sono inoltre dovuti gli interessi legali dal sinistro alla data della domanda e gli interessi di cui all'art. 1284, IV c., c.c. da tale ultima data al saldo.
Il riconoscimento in capo all'attrice di un importo superiore rispetto a quello di cui alla proposta conciliativa non determina, per l'effetto, alcuna conseguenza ex art. 91 co.I secondo periodo cpc.
VIII. Sulla regolazione delle spese di lite e di ctu.
Le spese di lite seguono la soccombenza, temperata dalla circostanza che la domanda ha trovato riconoscimento per importo pari a circa 3/5 di quello domandato. Esse vengono quindi parzialmente compensate, proporzionalmente, nella misura di 2/5.
In relazione ai restanti 3/5 vengono liquidate ai medi con riferimento a tutte e quattro le fasi, tenuto conto dello scaglione di riferimento (€ 5.200,00 - 26.000,00) alla luce del valore di causa, utilizzando i parametri di cui al D.M.147/2022 per le ultime due fasi, e quelli di cui al D.M. 55/2014 per le prime due, essendo attività svolta parte antecedentemente al 23.10.2022 e parte successivamente;
importi ridotti ex artt. 4 D.M. 55/2014 (e successive modifiche) nella misura del 10% alla luce dell'effettiva attività difensiva svolta e, soprattutto, della complessità della vertenza.
Le spese di ctu, richiesta da parte attrice ed avversata da parte convenuta, non possono per tale motivo essere poste integralmente a carico della soccombente e dunque vengono definitivamente imputate, in solido, a carico di entrambe le parti, con conferma, dunque, del criterio di imputazione provvisoria di cui alla liquidazione del 17/04/2025.
Non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria invocata da parte attrice, intanto poiché la domanda non ha avuto integrale riconoscimento, e secondariamente dal momento che le difese svolte da parte convenuta non sono risultate esorbitanti né in mala fede ma rientranti nell'ambito del diritto di difesa
(oltre che autonome rispetto alle dichiarazioni dei propri testi).
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: CP_1
In accoglimento, parziale, della domanda attorea:
Accerta la responsabilità di ex art. 2052 c.c. per il sinistro verificatosi in data 5.10.2020 ai danni di CP_1
e, per l'effetto: Parte_1
Quantifica in € 15.499,40 i danni dalla stessa subiti in conseguenza del succitato sinistro.
Condanna a corrispondere € 15.499,40 (quindicimilaquattrocentonovantanove/40) –oltre CP_1 rivalutazione ed interessi come individuati in motivazione- a a titolo di risarcimento del Parte_1 danno.
Compensa le spese di lite nella misura di 2/5.
Condanna –in relazione ai residui 3/5- alla rifusione delle spese di lite, in favore di CP_1 Parte_1 che quantifica in complessivi € 2.740,00 (duemilasettecentoquaranta/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e
I.V.A. (se dovuta), come per legge, oltre C.U. per € 237,00 (e € 27,00 per marca).
Pone il compenso del ctu dott.ssa in via definitiva a carico solidale delle parti costituite. Per_3
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 3 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 164 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente:
TRA
(nata a [...] il [...] – C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Comense (CO), via Jesolo n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Frigerio (C.F. C.F._2
e dall'avv. Claudia Bellotti (C.F. del Foro di Como, ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 loro studio in Mariano Comense (CO), p.le Dott. G. Del Curto n. 2, indirizzo pec:
" e Email_1 Email_2
-attrice-
CONTRO
(C.F.: , residente a [...] rappresentato e CP_1 C.F._4 difeso dall'avv. Mauro Fumagalli (C.F.: ; PEC: C.F._5 Email_3 fax 031/269046) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Como, via Morazzone n. 19.
-convenuto-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 17.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito delle note conclusionali (decorrenti dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, in data 18.2.2025) sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice : Pt_1
“NEL MERITO
voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che le lesioni che hanno cagionato i danni riportati dalla signora e dal suo cane KY sono conseguenza Parte_1 CP_ immediata e diretta dell'omesso o inadeguato controllo sul cane di proprietà del convenuto, sig.
1 , e, per gli effetti, condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_1 patrimoniali, come da CTU, pari a € 15.648,00.=, e/o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto, 05 ottobre 2020, all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre alla condanna alle spese e ai danni di cui all'art. 96 c.p.c., oltre alle spese di CTU e CTP”
CP_ per parte convenuta :
“Nel merito: previe le declaratorie del caso, rigettarsi integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, spese generali 15%, IVA e addizionale 4% incluse.
In via istruttoria: si intendono qui reiterate tutte le istanze istruttorie già formulate in corso di causa e non espressamente ammesse”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sull'inquadramento delle difese.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 20.1.2022, evocava in Parte_1 giudizio per sentirlo condannare al risarcimento di tutti danni subiti a seguito della aggressione CP_1 Per asseritamente posta in essere dal cane di proprietà di quest'ultimo, di razza MS e di nome il 5.10.2020
a sé e al proprio HI di nome verso le 19.15 di sera, nei pressi della sua abitazione sita in Mariano Per_2
Comense, via Jesolo n. 14, precisamente tra il civico 10 e il 14, allorché stava camminando. Riferiva l'attrice che allorchè stava camminando nella via in cui abita, veniva aggredita alle spalle dal cane MS, appena uscito dall'abitazione posta al civico n. 6della medesima via, che la faceva cadere per terra per poi azzannare il HI KY, così determinando un danno biologico permanente quantificato nella misura dell'8/9% oltre a 90 giorni di invalidità temporanea di cui 30 al 75%, 30 al 50% e altrettanti al 25% determinanti, unitamente al danno patrimoniale comprensivo delle spese sostenute per le cure proprie e del HI, e € 6.000,00 a titolo di danno morale, una richiesta di complessivi € 25.247,95 a titolo di risarcimento per responsabilità ex art. 2052 c.c.
Si costituiva, tempestivamente, in data 8.9.2022, , contestando la ricostruzione di controparte e CP_1 chiedendo il rigetto della domanda per mancata prova dei presupposti della domanda rispetto ai quali l'onere della prova incombeva asseritamente su parte attrice, ovvero il fatto (illecito) consistito nel comportamento Per dell'animale il danno subito e il nesso causale tra i primi due profili;
in particolare deduceva come non vi fosse alcuna prova in ordine alla riconducibilità della caduta dell'attrice (che non risultava, peraltro, aver subito alcuna lesione da morso) al comportamento posto in essere dal cane. Rilevava inoltre il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in relazione al preteso risarcimento delle spese per le cure del HI
KY. In ordine al quantum, infine, riteneva di insufficiente prova la quantificazione del danno biologico ed in ogni caso priva di fondamento la richiesta di liquidazione del danno morale.
All'udienza cartolare del 28.9.2022 il (precedente) G.I., concedeva, su richiesta, i termini di cui all'art. 183 co.VI cpc, nel rispetto dei quali parte attrice depositava la prima memoria ed entrambe le parti la seconda e la terza memoria ex art. 183 co.VI cpc.
Alla successiva udienza cartolare del 8 marzo 2023 il sottoscritto G.I. –nuovo assegnatario del fascicolo- si determinava sulle istanze istruttorie, condizionando tuttavia l'ammissione delle stesse ad una previa proposta
2 conciliativa ex art. 185 bis cpc, contemplante il versamento da parte convenuta a parte attrice di euro 6.600,00 omnia ad integrale soddisfazione e spese compensate;
dal momento che la proposta conciliativa trovava l'adesione di parte convenuta, ma non anche di , il G.I. all'udienza cartolare del 3 maggio 2023 Pt_1 ammetteva la prova orale anticipata in precedenza e all'udienza del 10 gennaio 2024 venivano escussi per parte attrice i testi , e , e per parte convenuta i testi Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e . All'esito parte attrice chiedeva ctu medico legale, mentre parte convenuta si Tes_4 Tes_5 opponeva chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 20 gennaio 2024 il G.I. disponeva ctu nominando consulente d'ufficio la dott.ssa la quale depositava l'elaborato Persona_3 peritale il 15/10/2024 che non aveva ricevuto osservazioni. Seguiva in data 24.10.2024 una richiesta di chiarimento da parte del Giudice in ordine ai traumi subiti da (zigomo, spalla destra, rachide, dito mano Pt_1 destra, frattura rotula ginocchio destro), ovvero se fossero “conseguenza diretta dell'aggressione dell'animale
(cioè procurati dal contatto con l'animale) o se conseguenti alla caduta a terra (cioè procurati dal contatto con il terreno), posto che sono indicati come compatibili con la dinamica”. Il ctu forniva il 31/10/2024 i richiesti chiarimenti ed in data 6 novembre 2024 veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al
17.2.2025. In tale data, lette le conclusioni per come precisate dalle parti, il G.I. concedeva i termini ex art. 190
c.p.c. di giorni 60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica, nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano le proprie comparse conclusionali e le memorie di replica.
II. Su condizioni dell'azione, presupposti processuali, instaurazione del contraddittorio.
Sussiste la competenza per materia, valore e territoriale –peraltro incontestate- del Tribunale di Como.
Altrettando incontestate sono legittimazione attiva (ad eccezione del profilo relativo alle spese mediche sopportate per le cure del cagnolino, su cui si tornerà infra, § VI) e passiva delle parti in causa.
Risulta ritualmente esperita la procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda
(doc. 16).
Correttamente instaurato è il contraddittorio, con evocazione in giudizio rituale di parte convenuta, tempestivamente costituitasi.
Non risulta evocata in giudizio da parte attrice, né è stata richiesta la chiamata in manleva da parte convenuta, della compagnia assicurativa (cui pure era stato esteso l'invito alla negoziazione assistita) presso cui CP_2 parte convenuta era assicurata (come rilevabile anche dal riscontro fornito dalla compagnia assicurativa stessa sub doc. 13 pag.2).
III. Sul merito della domanda: riparto dell'onere della prova
La difesa di parte attrice fonda la responsabilità di controparte sulla disciplina dell'art. 2052 c.c., il quale prevede che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. Pertanto (ex multis vds Cass. 17091/2014) “del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del
3 danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto”.
L'onere della prova verte quindi su parte attrice in ordine alla prova dell'evento lesivo, del danno e del nesso causale, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare “non già di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (Cass. n. 7260 del 22/03/2013).
Ciò premesso, sostiene parte convenuta che non vi sarebbe prova che la caduta di sia stata Pt_1 determinata dall'azione del MS IA, quanto piuttosto, da un autonomo scivolamento per difendersi da un'ipotetica aggressione dal cane, che si sarebbe sollo avvicinato, o da una caduta determinata dal proprio cagnolino HI KY;
ciò anche considerata la maggiore compatibilità dei traumi con una dinamica da schiacciamento anziché da morso di cane. Egualmente, con riferimento alle ferite riportate dal HI
KY, non potrebbe escludersi che siano state determinate da nell'ambito della caduta. Pt_1
Risulta pertanto anzitutto dirimente valutare se sia stato da parte attrice l'onere della prova su di sé incombente, per procedere successivamente, in ipotesi positiva alla prima domanda, a delibare in ordine alla fornita o meno prova del caso fortuito escludente da parte convenuta;
solo in ipotesi di riscontro negativo a tale secondo profilo, e dunque in ipotesi di fondatezza della domanda nell'an, dovrà esaminarsi la fondatezza, nel quantum, di ogni singola voce di danno, valutando altresì l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in ordine ai danni subiti dal cagnolino (trattandosi di profilo, pur preliminare, impattante su una Pt_1 Per_2 singola voce di danno, e dunque logicamente meritevole di essere post-posto alle altre valutazioni che precedono).
IV. Sull'onere probatorio attoreo.
Sostiene parte convenuta, efficacemente, che la ricostruzione del fatto e del nesso causale con il danno subito da controparte, non può fondare sulla prova costituenda richiesta da controparte ed ammessa: nessuno dei tre testi attorei, in effetti, era presente in loco al momento del fatto, ma subentrato poco dopo, e l'unica altra persona presente, oltre alla vittima, era il marito , deceduto nelle more, prima dell'iscrizione a ruolo del Tes_3 giudizio.
Quanto precede, nondimeno, non necessariamente porta alle conclusioni della difesa di parte convenuta in ordine alla non accoglibilità della domanda;
seppur non corroborata da prova orale, la ricostruzione dei fatti può essere inferita dalla presenza di circostanze indiziarie gravi, precise e concordanti (ex art. 2729 c.c.): è dato pacifico (ed anzi riconosciuto dal teste di parte convenuta (vds pag.5 udienza 10.1.2024), anzitutto, che Tes_4 CP_ il cane MS IA sia uscito, scappando dal cancello dell'ingresso carraio di casa in via Jesolo n.7, involontariamente per disattenzione dei proprietari. Altrettanto pacifico, poiché anche tale circostanza non è Per contestata, è che fosse sprovvista di museruola o guinzaglio.
Risulta inoltre ammesso dagli stessi testi di parte convenuta come la distanza intercorrente tra il cancello di CP_ casa ed il punto della presunta aggressione di (o quantomeno, in cui la stessa è stata ritrovata a Pt_1 terra) fosse di pochi metri: il nipote del convenuto indicandola in circa 10 metri il nipote (ibidem, Tes_4 pag.4), la sorella in circa 5-6 metri (ibidem pag.7, a seguito di ritrattazione di prima dichiarazione Tes_5 Per diversa); egualmente ricostruibile la distanza tra e l'attrice a pochi istanti dalla presunta aggressione: il teste di parte convenuta afferma, appena udite le grida di , di essere uscito dal cancello carraio Tes_4 Pt_1
4 da cui era uscito il cane e di aver visto “il cane di mio zio che era seduto davanti a lei” (ibidem, pag. 4), circostanza confermata dall'altro teste di parte convenuto, , che ha rappresentato (ibidem pag.5) Tes_5 di essere uscita dal cancello appena udito un urlo ed aver visto il cane del fratello “vicino alla signora”, specificando altresì, su richiesta del G.I., la distanza in un paio di metri (pag.6).
Risulta inoltre acclarato con prova testimoniale che il cagnolino che si trovava con sia sempre Per_2 Pt_1 rimasto in braccio alla stessa: anche a terra, viene trovata dai testi di parte convenuta come “in Pt_1 ginocchio con il suo cagnolino, che non si vedeva, era credo sotto il giubbotto” (dichiarazione , Tes_5 pag.5), “accovacciata in avanti, penso a protezione del suo cane” (dichiarazione , pag.4), e anche la Tes_4 dichiarazione del teste attoreo (ibidem pag.2), sopraggiunto anch'egli pochi istanti dopo, corrobora la Tes_2 tesi, avendo “visto la sig.ra a terra in ginocchio con il cagnolino abbracciato, con il guinzaglio”. La Pt_1 presenza o meno del guinzaglio relativamente al HI è invece oggetto di contrastanti dichiarazioni, essendo confermata dai due testi attorei ( e ) e negata da quelli di parte convenuta;
è, Tes_1 Tes_2 nondimeno, irrilevante, essendo stato appurato in sede istruttoria che fosse al momento dell'evento Per_2 lesivo in braccio a , e non essendovi alcun elemento suscettibile di portare a ipotizzare che prima del Pt_1 sinistro si trovasse per terra o, soprattutto, che tale circostanza, anche qualora provata, potesse assumere la natura di fattore, estraneo alla sfera soggettiva del proprietario o custode [del canide], idoneo ad interrompere il nesso causale.
Per CP_ La fuga del cane dal cancello dell'abitazione della sorella di , la circostanza che fosse privo di museruola (vds dichiarazione , ibidem pag.5), la rapida successione tra gli avvenimenti, ovvero l'uscita Tes_4 del cane prima e l'urlo di immediatamente successiva, la posizione in cui è stata ritrovata pochi Pt_1 Pt_1 istanti dopo, per terra, inginocchiata in avanti, a protezione del proprio HI, la distanza, minima, Per intercorrente tra il cancello di fuga di e la posizione di ritrovamento dell'attrice–pienamente compatibile con il tempo necessario all'animale per raggiungere la vittima dal cancello di fuga-, nonché quella intercorrente tra la stessa e il cane, costituiscono tutti indici gravi precisi e concordanti per presumere ex art. 2729 c.c. che la sequenza logica degli eventi si sia svolta come da ricostruzione attorea, verosimile, e che dunque il cane
MS, uscito dal cancello per disattenzione di (che aveva aperto il cancello per fare ingresso Tes_4 nell'abitazione di famiglia senza immediatamente chiuderlo) probabilmente attirato dal HI che si trovava con , abbia aggredito entrambi morsicando l'animale e causando la caduta e i traumi e le Pt_1 fratture riportate.
Quanto precede trova ulteriore conferma da una parte nel referto dell'ospedale veterinario (doc.2 attoreo) della sera del medesimo giorno del sinistro, con diagnosi di ferita da morso al torace e all'addome subito da Per
, necessariamente ad opera di Inoltre il consulente tecnico d'ufficio dott.ssa a chiarimento Per_2 Per_3 su quale fosse la causa di ogni trauma e frattura patita da , ha rappresentato come (vds chiarimenti del Pt_1
31.10.2024) “il trauma al rachide, inteso come trauma distorsivo cervicale, sia conseguenza diretta dell'aggressione dell'animale che, saltando sulla schiena dell'infortunata, ha determinato un colpo di frusta al collo”. A riguardo osserva il Tribunale come non sia inconferente il rilievo svolto da parte convenuta in ordine conclusionale (pag.7-8) in ordine al possibile errore logico che ha mosso il ctu nella risposta, ma lo stesso è superato dalla circostanza che è stato documentalmente provato, e confermato dal perito medesimo, tanto che il HI, ritrovato protetto dall'attrice per terra, aveva subito un morso –rispetto cui deve inferirsi, secondo l'id quod plerumque accidit- che fosse con lei- quanto che il trauma al rachide dell'attrice sia
“conseguenza diretta dell'aggressione dell'animale” (vds chiarimenti del 31.10.24).
5 Non va inoltre trascurata –seppur in sé considerato un elemento insufficiente per desumere le conclusioni che Per precedono- la natura della razza del cane costituisce fatto notorio (dunque valorizzabile ex art. 115 co.II cpc) che l'MS, ovvero l''American DS Terrier, chiamato anche IT MS sia una razza canina di corporatura media, possente, simile al più conosciuto IT di cui condivide forza e un'indole, almeno potenzialmente, aggressiva. D'altra parte, in sede istruttoria, dalle dichiarazioni del teste – Tes_2 pienamente attendibile (a differenza di , apparsa reticente: vds ultima parte dell'escussione), Tes_5 poiché indifferente, non avendo frequentazioni con alcuna delle parti costituite- sono emerse stazza (“è un cane robusto”) e soprattutto l'indole del cane, tanto che il teste ha affermato “personalmente quando vado a camminare sto attento perché spesso “ringhia” (pag.3 udienza 10.1.2024), e ha confermato essere Tes_5 solito abbaiare ai passanti.
Nello specifico, peraltro, la figlia dell'attrice, –apparsa credibile- ha dichiarato che “in Testimone_3 precedenza il cane con fare aggressivo si era più volte avventato contro la finestra di mia madre, entrando nella proprietà di mia madre” e che “Altre volte il cane MS era uscito dal cancello. Rientrato solo dopo essere stato richiamato”.
Alla luce di quanto precede risulta pertanto inequivocabilmente ricostruito il fatto di causa, l'evento lesivo, ed il nesso causale, essendo le lesioni subite da e conseguenti all'aggressione posta in atto dal cane Pt_1 Per_2
MS IA determinante la morsicatura del HI e la caduta a terra dell'attrice.
V. Sull'onere probatorio in capo a parte convenuta.
Risultando soddisfatto l'onere probatorio in capo all'attrice, deve ora passare a verificarsi se parte convenuta sia stata in grado di provare il “caso fortuito” (art. 2052 cc) escludente la responsabilità diversamente in capo al proprietario dell'animale, anche in ipotesi in cui quest'ultimo sia a lui “fuggito” (ibidem).
CP_ La risposta è negativa, nulla in merito essendo stato provato da , ed anzi essendo emerso in sede istruttoria come il cane IA sia sfuggito dall'abitazione della sorella del convenuto, inavvertitamente, per disattenzione del nipote che non ha prontamente richiuso dietro di sé il cancello carraio. La Tes_4 disattenzione non può peraltro trovare giustificazione non essendo emersa la presenza di alcun fattore esterno, estraneo alla sfera soggettiva del proprietario o del custode, generatore del danno concretamente verificatosi e dunque in grado di recidere il nesso causale.
Né può il caso fortuito essere individuato nel comportamento del danneggiato –come tale, integrabile “purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità” (vds Cass. n. 10402 del 20/05/2016)- in quanto non risulta dall'istruttoria compiuta essere stato compiuto da alcun comportamento Pt_1 eccedente ed eccezionale, essendosi la stessa limitata a camminare con il proprio docile HI
(presumibilmente in grembo, o al guinzaglio, in ogni caso in prossimità dell'attrice, che infatti l'ha avuto in braccio al momento dell'aggressione) nei pressi della propria abitazione.
Depone anzi in senso contrario al convenuto, ed ulteriormente ostativo all'individuazione astratta di una possibile causa escludente, la circostanza che l'MS IA fosse privo di museruola, nonostante l'obbligo previsto alternativamente per i cani di taglia grande e per quelli (all'epoca) considerati pericolosi, condizioni Per che contemperava entrambe;
non anche per : alla data di verificazione del sinistro, infatti, non CP_3 era ancora in vigore l'attuale, diversa e più severa, normativa (ordinanza 06.08.2024 del Ministero della Salute) disciplinante l'obbligo di museruola in luoghi pubblici per tutte le razze di cani.
6 Pertanto anche la disamina dello stato dei luoghi, per come in concreto intelligibile da pochi istanti Pt_1 prima del sinistro (prossimità a sé del proprio cane, di taglia piccola, prossimità alla propria abitazione, mancanza di altri cani sulla pubblica via, imprevedibilità dell'uscita di cane da abitazione privata con cancello chiuso), non può portare a ritenere il comportamento della stessa tale da integrare il caso fortuito escludente, tale, secondo la Suprema Corte (vds supra) solo allorquando “avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità”, non potendosi muovere rimproveri di sorta all'attrice. Per tale motivo non è pertinente il richiamo a giurisprudenza di merito (pag. 10 conclusionale),movente da premesse diverse.
Risulta pertanto destituita di fondamento l'equivalenza in termini di responsabilità tra i due proprietari di cani proposta da parte convenuta (ibidem, pag.9), in ogni caso non sostenibile in presenza di una diversa declinazione dell'onus probandi prevista in materia dal codice di rito.
Il carattere colposo della custodia di parte convenuta è del resto enfatizzabile avuto riguardo alla sanzione amministrativa che il Corpo di Polizia Locale di Mariano ha anticipato avrebbe irrogato al convenuto (sub doc.1 attoreo)
Nemmeno può attribuirsi alle condizioni del manto stradale, indicate da parte convenuta come dissestate, la causa della caduta di , non trovando tali affermazioni corrispondenza nel compendio documentale, che Pt_1 anzi (vds doc.18 parte terza, attoreo) manifesta essere la strada in ottimo stato. E' pur vero, a riguardo, che la CP_ teste ha dichiarato essere stata asfaltata “dopo i fatti”, ma già si è detto in ordine ad attendibilità e credibilità del teste (vds supra § IV), inoltre parte convenuta non ha specificamente contestato la datazione delle fotografie di cui al doc.18. Anche per tale ragioni è pertanto implausibile –facendo uso del principio della preponderanza dell'evidenza (cd. più probabile che non) una ricostruzione alternativa a quella, più verosimile, proposta da parte attrice;
e segnatamente risulta improbabile che l'attrice sia caduta per cause a sé imputabili Per e comunque estranee alla presenza del cane
La mancata soddisfazione dell'onere della prova spettante in capo a parte convenuta, determina la fondatezza della domanda nell'an.
VI. Sulla quantificazione dei danni.
Riconosciuta la fondatezza della tesi attorea in punto an debeatur, deve quindi essere vagliata la quantificazione del danno.
Con riferimento alle lesioni patite da il ctu dott.ssa con elaborato peritale risultato immune Pt_1 Per_3 da censure e da vizi logici, e che non risulta nel merito essere stato oggetto di osservazioni dalle parti, ha confermato le lesioni di cui è stata vittima l'attrice –individuate in “frattura della rotula del ginocchio destro, un trauma al rachide, un trauma zigomatico, un trauma al v dito della mano destra e un trauma alla spalla destra”-, ha riconosciuto come “valido il nesso tra la dinamica e le lesioni riportate” ed ha individuato in sei punti percentuali il danno biologico permanente e congruo periodo di inabilità temporanea per un complessivo di 81 giorni, di cui 1 totale, giorni 20 di invalidità temporanea parziale al 75%, 30 al 50% e altrettanti 30 al 25%; inoltre ha quantificato la Sofferenza da “menomazione correlata” temporanea in 26/100esimi, quella su danno permanente in 8/100esimi, e le spese mediche (per radiologia, visite specialistiche, presidi sanitari, FKT, farmaci) in € 4.249,00, rimettendo al G.I. la valutazione di quelle relative alle cure del cagnolino Per_2 eventualmente necessitanti di parere veterinario.
7 Con riguardo al danno morale, inizialmente quantificato in € 6.000 (vds citazione) e ridotto in € 4.348,61 (vds conclusionale),pari al 50% del biologico, si osserva come il danno da sofferenza soggettiva interiore necessiti di specifica prova, non fornita, in ordine alle ripercussioni che le lesioni subite possano avere avuto sulla propria psiche, e/o sulla vita di relazione: a riguardo, con rilievo dirimente, infatti, difetta tanto la capitolazione di prova orale quanto documentazione medica a sostegno. In ogni caso, si osservi, la stima del grado di sofferenza quale menomazione-correlata compiuta dal ctu non avrebbe giustificato un sensibile aumento esorbitante rispetto ai valori medi di cui infra.
Deve pertanto riconoscersi tale componente solo nei limiti dell'incidenza della lesione in termini
"standardizzabili" (vds § I dei Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica, delle cd. tabelle Tribunale di Milano) senza riconoscimento alcuno della cd. personalizzazione, ovvero di una “percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi […] laddove il caso concreto presenti peculiarità”, in questo caso non “allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”.
Devono pertanto essere riconosciuti in favore di (nata il [...] e quindi di 74 anni alla data del Pt_1 sinistro) € 9.124,00 a titolo di invalidità permanente (di cui € 1.825,00 a titolo di incremento ordinario percentuale per sofferenza, tenuto conto di 2.394,70 quale punto danno non patrimoniale, che fa applicazione del principio, ex multis Cass. Civ. Sez. III, 03.03.23, n. 6444, secondo cui “devono ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale”) ed € 2.126,74 a titolo di inabilità temporanea, facendo applicazione delle tabelle
Milanesi succitate, avuto riguardo all'età dell'attrice al momento del sinistro, ed alle percentuali suindicate.
Le spese mediche sostenute da devono trovare integrale riconoscimento, dunque per € 4.249,00, per Pt_1 come appurato dal ctu.
Quanto alle spese sostenute per le cure del cane KY Strike, il Tribunale rileva come le lesioni sono in chiaro rapporto eziologico con il morso dell'MS; peraltro, la circostanza è rimasta incontestata, come pure non contestata è la congruità delle spese sostenute per le relative cure, pari a € 1.624,00
Ciò che invece è stato eccepito è il difetto di legittimazione attiva;
a riguardo si osserva come l'eccezione, tempestivamente formulata, è fondata. Parte convenuta deduce che il proprietario del cane non era all'epoca del sinistro, e delle spese sostenute, , ma il di lei marito, , nelle more defunto, poiché a Pt_1 Persona_4 suo nome il cane era stato registrato presso l'anagrafe canina. La circostanza, dedotta –e sostanzialmente CP_ provata con il doc.2 , certificazione profilassi anti-rabbia- non risulta contestata da controparte, che pone invece a base del proprio ritenuto diritto l'orientamento giurisprudenziale per cui a fondare la titolarità dell'animale domestico da affezione sarebbero indici di natura concreta, come la vicinanza quotidiana, e non astratta. La tesi non risulta conferente, anzitutto poiché la legittimazione a far valere il profilo, di natura sostanziale, di avvenuta instaurazione con l'animale di un particolare rapporto di natura affettiva, può essere riconosciuta in ambito di risarcimento del danno non patrimoniale –come nel caso di conseguenze psicologiche relative alla perdita dell'animale da affezione-, non invece, come nel caso di specie, laddove si richiede unicamente una voce puramente di tipo patrimoniale. Le spese sono state sostenute concretamente da
[...]
, per come dedotto da parte convenuta (fatture per le cure) e non contestato da controparte;
_4 pertanto il diritto al relativo rimborso avrebbe dovuto essere fatto valere da . Al più, avrebbe potuto _4 essere dall'attrice fatto valere iure hereditatis, ma a riguardo la domanda è del tutto generica, non essendo
8 dedotta né allegata né la data di decesso di , né quella di apertura della successione, né se questa sia _4 stata ab intestato (diversamente potendo l'animale essere stato legato a soggetto diverso da ). Pt_1
Per tali ragioni le spese relative alle cure del cane KY Strike non possono trovare riconoscimento.
VII. Sulle conclusioni.
Pertanto le spese richieste, e documentate, devono trovare riconoscimento nella misura di € 15.499,4, sommatoria di € 9.124,00 a titolo di invalidità permanente, € 2.126,74 a titolo di inabilità temporanea, ed €
4.249,00 a titolo di spese mediche sostenute.
La domanda attorea va pertanto accolta con condanna di controparte nella misura di € 15.499,40 rispetto a €
25.347,95 domandati in citazione.
“Costituendo l'obbligazione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale un debito di valore, deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta e degli interessi maturati” (vds ex multis Cass. n. 10043 del
01/08/2000): pertanto, mirando il risarcimento a reintegrare il patrimonio del danneggiato da una lesione, sugli importi individuati è dovuta la rivalutazione monetaria dal sinistro (individuato nell'episodio principale, del
5.01.2020) alla data di pubblicazione della sentenza;
sulla somma annualmente rivalutata, sono inoltre dovuti gli interessi legali dal sinistro alla data della domanda e gli interessi di cui all'art. 1284, IV c., c.c. da tale ultima data al saldo.
Il riconoscimento in capo all'attrice di un importo superiore rispetto a quello di cui alla proposta conciliativa non determina, per l'effetto, alcuna conseguenza ex art. 91 co.I secondo periodo cpc.
VIII. Sulla regolazione delle spese di lite e di ctu.
Le spese di lite seguono la soccombenza, temperata dalla circostanza che la domanda ha trovato riconoscimento per importo pari a circa 3/5 di quello domandato. Esse vengono quindi parzialmente compensate, proporzionalmente, nella misura di 2/5.
In relazione ai restanti 3/5 vengono liquidate ai medi con riferimento a tutte e quattro le fasi, tenuto conto dello scaglione di riferimento (€ 5.200,00 - 26.000,00) alla luce del valore di causa, utilizzando i parametri di cui al D.M.147/2022 per le ultime due fasi, e quelli di cui al D.M. 55/2014 per le prime due, essendo attività svolta parte antecedentemente al 23.10.2022 e parte successivamente;
importi ridotti ex artt. 4 D.M. 55/2014 (e successive modifiche) nella misura del 10% alla luce dell'effettiva attività difensiva svolta e, soprattutto, della complessità della vertenza.
Le spese di ctu, richiesta da parte attrice ed avversata da parte convenuta, non possono per tale motivo essere poste integralmente a carico della soccombente e dunque vengono definitivamente imputate, in solido, a carico di entrambe le parti, con conferma, dunque, del criterio di imputazione provvisoria di cui alla liquidazione del 17/04/2025.
Non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria invocata da parte attrice, intanto poiché la domanda non ha avuto integrale riconoscimento, e secondariamente dal momento che le difese svolte da parte convenuta non sono risultate esorbitanti né in mala fede ma rientranti nell'ambito del diritto di difesa
(oltre che autonome rispetto alle dichiarazioni dei propri testi).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: CP_1
In accoglimento, parziale, della domanda attorea:
Accerta la responsabilità di ex art. 2052 c.c. per il sinistro verificatosi in data 5.10.2020 ai danni di CP_1
e, per l'effetto: Parte_1
Quantifica in € 15.499,40 i danni dalla stessa subiti in conseguenza del succitato sinistro.
Condanna a corrispondere € 15.499,40 (quindicimilaquattrocentonovantanove/40) –oltre CP_1 rivalutazione ed interessi come individuati in motivazione- a a titolo di risarcimento del Parte_1 danno.
Compensa le spese di lite nella misura di 2/5.
Condanna –in relazione ai residui 3/5- alla rifusione delle spese di lite, in favore di CP_1 Parte_1 che quantifica in complessivi € 2.740,00 (duemilasettecentoquaranta/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e
I.V.A. (se dovuta), come per legge, oltre C.U. per € 237,00 (e € 27,00 per marca).
Pone il compenso del ctu dott.ssa in via definitiva a carico solidale delle parti costituite. Per_3
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 3 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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