TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1180/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa AL PA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1180/2025 promossa da:
Parte_1 con l'avv.ta ZANARDINI PAMELA e l'avv.ta DOMENIGHINI ENRICA
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv.ta CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
RESISTENTE
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 maggio 2025, il ricorrente ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale esponendo:
- di avere lavorato presso la società dal 17/06/1991 al 7/07/2021; Controparte_2
- di avere ottenuto, all'esito del procedimento R.G. 1760/2021, l'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 662/2021 per il pagamento della somma lorda di € 37.241,70 (di cui €
36.310,27 a titolo di TFR);
- che la società datrice veniva dichiarata fallita con sentenza n. 16/2022 del Tribunale di Brescia;
- di avere depositato istanza di insinuazione al passivo per il proprio credito e di essere stato ammesso con provvedimento del 14/06/2022;
-di avere depositato in data 18/11/2022 - per il tramite dell' - domanda di Controparte_3 intervento al Fondo di Garanzia allegando copia del proprio conto corrente bancario;
CP_1
pagina 1 di 3 -che con mail del 20/02/2023 l'Istituto aveva dato atto che il codice indicato in domanda non era stato convalidato e aveva richiesto, pertanto, che venisse comunicato un nuovo codice IBAN;
-che con missiva del 13/07/2023 – mai ricevuta dal ricorrente in quanto inviata all' e non all CP_4 [...] aveva comunicato che la domanda non poteva essere accolta in quanto non era stata CP_3 CP_1 forma la documentazione richiesta;
- che, nonostante l'inoltro in data 14/03/2025 di un nuovo IBAN, con missiva del 2/05/2025 aveva CP_1 respinto la domanda per intervenuta decadenza ex art. 47 co. 3 DPR 639/1970.
Ciò premesso in fatto ha dedotto l'illegittimità dell'operato dell' , che non avrebbe potuto respingere CP_1 la domanda inoltrata in data 13/07/2023 per una problematica meramente tecnica relativa all'IBAN.
Ha precisato poi come il diritto al pagamento del TFR non era mai stato oggetto di contestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la condanna dell' in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, al CP_1 pagamento in proprio favore della somma di € 36.310,27, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
ritualmente costituito in giudizio con memoria del 17/10/2025, ha chiesto la declaratoria CP_1 dell'inammissibilità del ricorso.
Ha precisato come l'istanza non poteva ritenersi validamente presentata in quanto il ricorrente aveva omesso di allegare alla domanda amministrativa la documentazione attestante la titolarità del conto bancario sul quale si chiedeva l'effettuazione del versamento.
Ha eccepito altresì la decadenza del ricorrente dalla possibilità di proporre azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 DPR 639/1979, cui consegue l'impossibilità di presentare una nuova domanda (Cass. Sez. lav.
30/08/2024).
All'udienza odierna, le parti hanno concordemente dato atto che l'Istituto con provvedimento dell'11 dicembre 2025 ha accolto in via di autotutela l'istanza di intervento del Fondo di Garanzia, disponendo la liquidazione a favore del ricorrente dell'importo dovuto.
All'esito della discussione, le parti hanno quindi dato concordemente atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere, a spese integralmente compensate.
Ciò premesso il Tribunale, preso atto dell'intervento in autotutela dell' , dichiara cessata la materia CP_1 del contendere a spese integralmente compensate, in adesione alla concorde volontà manifestata sul punto da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, così dispone:
- dichiara cessata nel merito la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
pagina 2 di 3 Brescia, il 17/12/2025
La Giudice
AL PA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa AL PA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1180/2025 promossa da:
Parte_1 con l'avv.ta ZANARDINI PAMELA e l'avv.ta DOMENIGHINI ENRICA
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv.ta CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
RESISTENTE
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 maggio 2025, il ricorrente ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale esponendo:
- di avere lavorato presso la società dal 17/06/1991 al 7/07/2021; Controparte_2
- di avere ottenuto, all'esito del procedimento R.G. 1760/2021, l'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 662/2021 per il pagamento della somma lorda di € 37.241,70 (di cui €
36.310,27 a titolo di TFR);
- che la società datrice veniva dichiarata fallita con sentenza n. 16/2022 del Tribunale di Brescia;
- di avere depositato istanza di insinuazione al passivo per il proprio credito e di essere stato ammesso con provvedimento del 14/06/2022;
-di avere depositato in data 18/11/2022 - per il tramite dell' - domanda di Controparte_3 intervento al Fondo di Garanzia allegando copia del proprio conto corrente bancario;
CP_1
pagina 1 di 3 -che con mail del 20/02/2023 l'Istituto aveva dato atto che il codice indicato in domanda non era stato convalidato e aveva richiesto, pertanto, che venisse comunicato un nuovo codice IBAN;
-che con missiva del 13/07/2023 – mai ricevuta dal ricorrente in quanto inviata all' e non all CP_4 [...] aveva comunicato che la domanda non poteva essere accolta in quanto non era stata CP_3 CP_1 forma la documentazione richiesta;
- che, nonostante l'inoltro in data 14/03/2025 di un nuovo IBAN, con missiva del 2/05/2025 aveva CP_1 respinto la domanda per intervenuta decadenza ex art. 47 co. 3 DPR 639/1970.
Ciò premesso in fatto ha dedotto l'illegittimità dell'operato dell' , che non avrebbe potuto respingere CP_1 la domanda inoltrata in data 13/07/2023 per una problematica meramente tecnica relativa all'IBAN.
Ha precisato poi come il diritto al pagamento del TFR non era mai stato oggetto di contestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la condanna dell' in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, al CP_1 pagamento in proprio favore della somma di € 36.310,27, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
ritualmente costituito in giudizio con memoria del 17/10/2025, ha chiesto la declaratoria CP_1 dell'inammissibilità del ricorso.
Ha precisato come l'istanza non poteva ritenersi validamente presentata in quanto il ricorrente aveva omesso di allegare alla domanda amministrativa la documentazione attestante la titolarità del conto bancario sul quale si chiedeva l'effettuazione del versamento.
Ha eccepito altresì la decadenza del ricorrente dalla possibilità di proporre azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 DPR 639/1979, cui consegue l'impossibilità di presentare una nuova domanda (Cass. Sez. lav.
30/08/2024).
All'udienza odierna, le parti hanno concordemente dato atto che l'Istituto con provvedimento dell'11 dicembre 2025 ha accolto in via di autotutela l'istanza di intervento del Fondo di Garanzia, disponendo la liquidazione a favore del ricorrente dell'importo dovuto.
All'esito della discussione, le parti hanno quindi dato concordemente atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere, a spese integralmente compensate.
Ciò premesso il Tribunale, preso atto dell'intervento in autotutela dell' , dichiara cessata la materia CP_1 del contendere a spese integralmente compensate, in adesione alla concorde volontà manifestata sul punto da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, così dispone:
- dichiara cessata nel merito la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
pagina 2 di 3 Brescia, il 17/12/2025
La Giudice
AL PA
pagina 3 di 3