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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 5983/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Alessandra Inchingolo
-RICORRENTE-
e
, nata a [...] il [...], rappresentato e CP_1 difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Rosa Cardone
-RESISTENTE-
NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
(l'intervento della presso il Tribunale di Bari veniva formalmente Parte_2 sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 1 luglio 2024, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio)
* * * * * * * * * *
A seguito dell'intervenuto deposito delle note di trattazione scritta del procedimento, contenenti le conclusioni conformi come rassegnate dai procuratori delle parti, i quali hanno, per l'appunto, concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di divorzio, di cui alla convenzione denominata “Accordo per la cessazione consensuale degli effetti civili del matrimonio” sottoscritta in Bari, il 05 febbraio 2025 e depositata telematicamente, in atti, il 13 febbraio 2025, la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.06.2024, il ricorrente, , chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente
; il medesimo ricorrente articolava, inoltre, tutte le ulteriori richieste accessorie CP_1 alla domanda principale sullo status, come da conclusioni rassegnate con il medesimo atto introduttivo.
Con comparsa di costituzione depositata in data 19.11.2024, si costituiva in giudizio la resistente, , la quale, con il ministero dell'Avv. Rosa Cardone, aderendo CP_1 espressamente all'avversaria domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui trattasi, concludeva, a sua volta, come in atti. Talché i coniugi, con la convenzione denominata “Accordo per la cessazione consensuale degli effetti civili del matrimonio” sottoscritta in Bari, il 05 febbraio 2025 e depositata telematicamente, in atti, il 13 febbraio 2025, dichiaravano di aver raggiunto un accordo preordinato ad una compiuta regolamentazione pattizia delle condizioni del divorzio.
La domanda divenuta congiunta in corso di causa è fondata e, pertanto, può essere accolta. Invero, è provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche e segnatamente: -inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata ininterrotta della separazione, ormai dichiarata in modo irrevocabile, protrattasi da oltre 12 mesi a far tempo dalla data di comparizione delle parti, davanti al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi;
-mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale obiettiva situazione e l'inutilità del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché, in accoglimento della domanda, divenuta congiunta in corso di causa, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Le condizioni di divorzio nelle more concordate dalle parti, di cui alla “Accordo per la cessazione consensuale degli effetti civili del matrimonio” sottoscritta in Bari dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, il 05 febbraio 2025 e depositata telematicamente, in atti, il 13 febbraio 2025, appaiono conformi alla legge, sicché non sussistono impedimenti di sorta ostativi al loro integrale recepimento da parte di una sentenza settembre definitiva che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cassano delle Murge (BA), in data 18 settembre 1979, tra e . Parte_1 CP_1
Il dato del sopraggiunto raggiungimento di un accordo, circa le condizioni del divorzio, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, così come statuito sul punto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale
5983/2024, introdotto da , con ricorso depositato in data 12.06.2024, Parte_1 nei confronti di , così provvede: CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Cassano delle
Murge (BA), in data 18.09.1979, tra e , trascritto Parte_1 CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassano delle Murge (Atto N. 75 parte II serie A - anno 1979);
DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; DICHIARA valide ed efficaci inter-partes tutte le condizioni di divorzio, di cui alla convenzione denominata “Accordo per la cessazione consensuale degli effetti civili del matrimonio” sottoscritta in Bari in data 05 febbraio 2025 dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari e depositata telematicamente il giorno 13 febbraio 2025; DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 20 maggio.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 5983/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Alessandra Inchingolo
-RICORRENTE-
e
, nata a [...] il [...], rappresentato e CP_1 difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Rosa Cardone
-RESISTENTE-
NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
(l'intervento della presso il Tribunale di Bari veniva formalmente Parte_2 sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 1 luglio 2024, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio)
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A seguito dell'intervenuto deposito delle note di trattazione scritta del procedimento, contenenti le conclusioni conformi come rassegnate dai procuratori delle parti, i quali hanno, per l'appunto, concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di divorzio, di cui alla convenzione denominata “Accordo per la cessazione consensuale degli effetti civili del matrimonio” sottoscritta in Bari, il 05 febbraio 2025 e depositata telematicamente, in atti, il 13 febbraio 2025, la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.06.2024, il ricorrente, , chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente
; il medesimo ricorrente articolava, inoltre, tutte le ulteriori richieste accessorie CP_1 alla domanda principale sullo status, come da conclusioni rassegnate con il medesimo atto introduttivo.
Con comparsa di costituzione depositata in data 19.11.2024, si costituiva in giudizio la resistente, , la quale, con il ministero dell'Avv. Rosa Cardone, aderendo CP_1 espressamente all'avversaria domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui trattasi, concludeva, a sua volta, come in atti. Talché i coniugi, con la convenzione denominata “Accordo per la cessazione consensuale degli effetti civili del matrimonio” sottoscritta in Bari, il 05 febbraio 2025 e depositata telematicamente, in atti, il 13 febbraio 2025, dichiaravano di aver raggiunto un accordo preordinato ad una compiuta regolamentazione pattizia delle condizioni del divorzio.
La domanda divenuta congiunta in corso di causa è fondata e, pertanto, può essere accolta. Invero, è provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche e segnatamente: -inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata ininterrotta della separazione, ormai dichiarata in modo irrevocabile, protrattasi da oltre 12 mesi a far tempo dalla data di comparizione delle parti, davanti al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi;
-mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale obiettiva situazione e l'inutilità del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché, in accoglimento della domanda, divenuta congiunta in corso di causa, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Le condizioni di divorzio nelle more concordate dalle parti, di cui alla “Accordo per la cessazione consensuale degli effetti civili del matrimonio” sottoscritta in Bari dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, il 05 febbraio 2025 e depositata telematicamente, in atti, il 13 febbraio 2025, appaiono conformi alla legge, sicché non sussistono impedimenti di sorta ostativi al loro integrale recepimento da parte di una sentenza settembre definitiva che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cassano delle Murge (BA), in data 18 settembre 1979, tra e . Parte_1 CP_1
Il dato del sopraggiunto raggiungimento di un accordo, circa le condizioni del divorzio, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, così come statuito sul punto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale
5983/2024, introdotto da , con ricorso depositato in data 12.06.2024, Parte_1 nei confronti di , così provvede: CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Cassano delle
Murge (BA), in data 18.09.1979, tra e , trascritto Parte_1 CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassano delle Murge (Atto N. 75 parte II serie A - anno 1979);
DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; DICHIARA valide ed efficaci inter-partes tutte le condizioni di divorzio, di cui alla convenzione denominata “Accordo per la cessazione consensuale degli effetti civili del matrimonio” sottoscritta in Bari in data 05 febbraio 2025 dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari e depositata telematicamente il giorno 13 febbraio 2025; DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 20 maggio.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato