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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38089/2020 + RG 2728/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente rel
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
Dott.ssa Alima Zana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38089/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ROBERTA GRONDONA ( C.F._2
), dell'avv. PESSANO MANUELA ( ), dell'avv PAOLO C.F._3 C.F._4
MARSON ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._5 [...]
domiciliati presso lo Email_1 studio dell'avv Grondona in Milano Piazza G. AMENDOLA, 3 20149
ATTORI contro
(C.F. , in persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1
nato a [...] il [...] (C.F. ), nella sua qualità CP_2 CodiceFiscale_6
di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 liquidatore della Società, con il patrocinio dell'avv. IACOVIELLO MONICA
pagina 1 di 24 ( ), dell'avv. GUERRINI LUCA ( ) e dell'avv C.F._7 C.F._8
CASAMASSA FRANCESCO ( ) domiciliata in VIA BAROZZI, 1 20122 C.F._9
MILANO, pec Email_2 Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come dichiarato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 giugno 2024.
Conclusioni per gli attori (fogli di pc depositati il 10 giugno 2024)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Milano, ritenuta la propria competenza, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ammissione di ogni istanza istruttoria degli attori:
a) Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in atti, l'adempimento del Consiglio di
Amministrazione ai suoi obblighi in relazione alla richiesta del 16 giugno 2020 della IN ME S.r.l. di convocazione dell'assemblea dei soci per deliberare in merito allo scioglimento anticipato e messa in liquidazione volontaria della Per l'effetto, annullare e/o dichiarare invalida, illegittima Parte_3
e/o inefficace la delibera adottata dall'assemblea straordinaria dei soci della il 10 luglio Parte_3
2020, iscritta nel registro delle imprese il 16 luglio 2020, stante l'assenza dei presupposti legittimanti
– ex art. 2406 c.c. – l'intervento suppletivo del Collegio sindacale del 1° luglio 2020 con il quale detta assemblea è stata convocata, nonché le successive delibere adottate dalla medesima assemblea il 25 marzo 2021 (iscritta nel registro delle imprese il 26 marzo 2021) e il 14 maggio 2021.
b) Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in atti, l'irregolarità della costituzione del Collegio sindacale della che il 1° luglio 2020 ha convocato l'assemblea straordinaria dei soci della Parte_3
per deliberare in merito allo scioglimento anticipato e messa in liquidazione volontaria Parte_3 della Per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità, l'invalidità, Parte_3
l'illegittimità e/o l'inefficacia della delibera collegiale di convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci della del 1° luglio 2020. Sempre per l'effetto, annullare e/o dichiarare invalida, Parte_3 illegittima e/o inefficace, la delibera adottata dall'assemblea straordinaria dei soci della il Parte_3
10 luglio 2020, iscritta nel registro delle imprese il 16 luglio 2020, nonché le successive delibere adottate dalla medesima assemblea il 25 marzo 2021 (iscritta nel registro delle imprese il 26 marzo
2021) e il 14 maggio 2021.
pagina 2 di 24 c) Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in atti, che: (i) la per mezzo Parte_4 dell'interposizione della , detiene complessivamente il 58% delle azioni della Controparte_4
(ii) la maggioranza dei soci ha agito con abuso di potere, anche in violazione dello statuto Parte_3
sociale, ad esito ed in funzione del quale ha adottato le delibere dell'assemblea straordinaria dei soci della del 10 luglio 2020 (iscritta nel registro delle imprese il 16 luglio 2020), del 25 marzo Parte_3
2021 (iscritta nel registro delle imprese il 26 marzo 2021) e del 14 maggio 2021. Per l'effetto, annullare e/o dichiarare invalide, illegittime e/o inefficaci dette delibere.
d) Accertare e dichiarare altresì, per le motivazioni di cui in atti, che la delibera del 14 maggio 2021 è stata adottata in violazione del disposto dell'art. 2374 c.c. e, per l'effetto, annullarla e/o dichiararla invalida, illegittima e/o inefficace.
e) Comunque dichiarato l'annullamento, l'invalidità e l'inefficacia delle delibere adottate dall'assemblea straordinaria dei soci della il 10 luglio 2020 (iscritta nel registro delle Parte_3
imprese il 16 luglio 2020), il 25 marzo 2021 (iscritta nel registro delle imprese il 26 marzo 2021) e il
14 maggio 2021, adottare altresì tutti i conseguenti provvedimenti, ivi inclusi l'annullamento di tutti gli atti per mezzo dei quali esse sono state attuate, nonché di tutti gli atti, contratti e/o negozi ad esse conseguenti, connessi e/o collegati, disponendo in ogni caso la revoca dello stato di scioglimento e di liquidazione volontaria della ed ordinando alla di adottare tutti i Parte_3 Parte_3
provvedimenti a quanto precede.
f) In ogni caso, rigettare tutte le domande avversarie proposte nei confronti degli attori in quanto, inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto.
g) In ogni caso, condannare la , in persona del suo legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, a risarcire agli attori il danno da essi patito, da quantificarsi anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 I comma c.p.c. e del medesimo art. 96, III comma, c.p.c., nella misura meglio vista e ritenuta dall'Ill.mo Tribunale adito.
h) In ogni caso, condannare la , in persona del suo legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, a rifondere agli attori tutte le spese e le competenze dei giudizi RG 38089/2021 e RG
28728/2021, riuniti, comprensive degli oneri fiscali e previdenziali di legge”.
Conclusioni della società convenuta (foglio di pc depositato il 20.3.2023)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraiis reiectis:
(a) nel merito:
pagina 3 di 24 (i) rigettare tutte le domande avversarie, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, per le ragioni illustrate in atti;
(ii) condannare gli attori Ingg. e in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore Pt_2 Pt_1
di ex art. 96, primo comma, c.p.c., nonché, in relazione al Controparte_1 terzo comma dell'art. 96 c.p.c.; in entrambi i casi, in misura pari alla somma che sarà ritenuta adeguata da codesto Ill.mo Tribunale;
(b) in via istruttoria:
(i) nel caso in cui l'Ill.mo Tribunale non dovesse ritenere raggiunta la prova dell'infondatezza delle domande avversarie, previa revoca dell'ordinanza del 10 giugno 2022, ammettere le istanze istruttorie di formulate nella seconda e terza memoria ex art. 183, c.p.c., Controparte_1
ossia, segnatamente:
– la prova per testi sui capitoli da n. 1 a 33 formulati con la seconda memoria ex art. 183, c.p.c.; – la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, nonché la verificazione della conformità all'originale e della veridicità del contenuto della polizza D&O sub ns. doc. B.114, ordinando l'esibizione alle società
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e di tutta la documentazione contrattuale in Controparte_6
originale e tutta la corrispondenza intervenuta con riferimento alla polizza assicurativa di cui si discute e autorizzando il deposito e la custodia di tutti gli originali;
(ii) nonché, se del caso, una CTU volta ad accertare l'autenticità della sottoscrizione mediante confronto con le scritture di comparazione – tra cui, tra l'altro, tutta la documentazione recante la sottoscrizione dell'Ing. già versata in atti e non disconosciuta da quest'ultimo (come ad Pt_2 esempio: (a) la procura alle liti dell'Ing. e (b) i ns. docc. B. 48, B.66, B.89 e i verbali delle Pt_2
delibere assembleari di in atti da lui sottoscritti); – la Controparte_1 verificazione della sottoscrizione disconosciuta, nonché la verificazione della conformità all'originale
e della veridicità del contenuto del contratto di noleggio sub ns. doc. B.119, ordinando l'esibizione a
di tutta la documentazione contrattuale in originale e tutta la corrispondenza intervenuta CP_7
con riferimento al contratto di cui si discute e autorizzandone il deposito e la custodia in cassaforte;
(ii) nonché una CTU volta ad accertare l'autenticità della sottoscrizione dell'ing. mediante Pt_2
confronto con le scritture di comparazione – tra cui, tra l'altro, tutta la documentazione recante la sottoscrizione dell'Ing. già versata in atti e non disconosciuta da quest'ultimo (come ad Pt_2 esempio: (a) la procura alle liti dell'Ing. e (b) ns. docc. B.48, B.66, B.89, i verbali delle Pt_2
delibere assembleari di in liquidazione in atti da lui sottoscritte) ; – l' ordine Controparte_1
di esibizione alla società Ningbo Avanuov Biologic Science & Biotechnology Co. Ltd. della documentazione contrattuale in originale a sue mani e di tutta la corrispondenza intervenuta con
pagina 4 di 24 riferimento all'accordo integrativo del 23 maggio 2019 con Ningbo prodotto quale ns. doc. B.122; (ii) revocare l'ordinanza del 21 febbraio 2023 e, per l'effetto, ammettere i documenti prodotti da
[...]
nn. da 212 a 222 e 224; (iii) confermare il rigetto delle istanze Controparte_1
istruttorie di parte attrice e, nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze di prova orale avversarie, ammettere la prova contraria diretta richiesta da Controparte_1
con i testi indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., nonchè la prova contraria indiretta sui capitoli da 34 a 50 formulati dalla convenuta con la terza memoria ex art. 183, c.p.c.
Con vittoria di compensi, spese e accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente causa ha ad oggetto due procedimenti riuniti. In particolare o Il procedimento avente RG n. 38089/2020 afferisce all'impugnazione da parte degli attori e quali soci di GMT spa1, della Parte_1 Parte_2
delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti della (di Controparte_1 seguito, ) del 10 luglio 2020, con la quale la società era stata messa in Pt_3
liquidazione volontaria ex art 2484 n. 6) c.c.;
o Il procedimento avente RG n. 28728/2021 afferisce all'impugnazione: (i) della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti della del 25 marzo 2021 con la Parte_3
quale è stata sostituita la delibera del 10 luglio 2020 e confermata la liquidazione volontaria della società; (ii) della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti della del 14 maggio 2021, con la quale è stata rinviata ogni decisione sul Parte_3
piano di liquidazione della disponendo medio tempore il mantenimento Parte_3
della gestione della società in termini continuità.
Con atto di citazione notificato il 14 ottobre 2020 e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio la società per chiedere di accertare e Controparte_1 dichiarare l'annullamento, l'invalidità o l'inefficacia della delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 10 luglio 2020 (doc. 13) che disponeva la messa in liquidazione volontaria della società, in quanto adottata con abuso della maggioranza.
In particolare gli attori hanno dedotto che:
pagina 5 di 24 Parte_
• sono soci della società attualmente in liquidazione, essendo titolari rispettivamente di 32.333 azioni (27,16% del c.s. ) e 15.167 azioni ( 12,74% del c.c.Stori), tutte di categoria A (cfr. Pt_2
doc. 1, Attori); avevano ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione
( ) e di Amministratore Delegato ( dal 29 ottobre 2018 al 17 luglio 2020 (doc.1), data Pt_2 Pt_1 delle loro dimissioni, seguite alla constatazione, da parte loro, dell'impossibilità di realizzare l'originario progetto industriale;
• la compagine sociale è così composta: (i) e che Parte_1 Parte_2
assieme al sig. detenevano azioni di categoria A (pari al 42% del capitale Parte_5
sociale); riferibile alla famiglia (2), detentrice di azioni di categoria B Parte_4 Per_1
(pari al 28% del capitale sociale); (iii) , società di diritto lussemburghese, Controparte_4 anch'essa occultamente riferibile, come emerso solo a gennaio 2020, alla famiglia , Per_1
titolare di azioni categoria C (pari al 30% del capitale). La famiglia dunque, attraverso Per_1
IN ME e , esprimeva la maggioranza assembleare (58% del capitale Controparte_4 sociale), potendo inoltre disporre del diritto di veto nell'assemblea straordinaria sulla base dell'art. 18 dello Statuto (doc.3);
• il gruppo di controllo della società (soci e ) al solo fine di sottrarre Pt_4 CP_4
Parte_ ingiustificatamente agli attori la gestione operativa di (che e hanno Pt_2 Pt_1
Parte_ legittimamente esercitato sino alla messa in liquidazione di anche in virtù della clausola statutaria (3) che riservava loro, in quanto azionisti di categoria A, la nomina della maggioranza consiliare) aveva fatto approvare dall'assemblea straordinaria del 10 luglio 2020 la delibera di scioglimento anticipato e messa in liquidazione (doc. 13), così abusando del potere di maggioranza. In particolare, l'abuso si era concretizzato nella nomina del liquidatore, scelta che ha privato gli attori della possibilità di designare i membri del CdA, come previsto dallo statuto.
Questa esclusione ha ulteriormente pregiudicato i loro diritti di partecipazione societaria e rafforzato il controllo di IN ME sulla società.
La natura abusiva della delibera è confermata dal fatto che, anche dopo aver deciso la messa in
Parte_ liquidazione di la controllata ha continuato a operare regolarmente, CP_8
assumendo personale e ottenendo finanziamenti per la sua attività;
• con delibera del 25 marzo 2021, adottata a maggioranza ed in sostituzione della delibera del 10 Parte_ luglio 2020, è stato confermato lo scioglimento anticipato della società e la sua messa in liquidazione (doc. B38). Il 14 maggio 2021 l'assemblea dei soci ha preso atto del piano di liquidazione predisposto dal liquidatore, differendo tuttavia ad altra riunione assembleare l'approvazione, disponendo nel frattempo il mantenimento della gestione della società in termini di continuità (doc. B39).
• la delibera del 10 luglio 2020 doveva considerarsi invalida non solo in quanto abusiva, ma anche in considerazione della modalità della sua convocazione (4). Essa, inoltre, era stata indetta da un collegio sindacale illegittimamente costituito, vista la presenza tra i sindaci di un soggetto, CP_10
, che in quanto rappresentante comune di soci della era ineleggibile ai sensi
[...] Pt_4 dell'art. 2399 c.c.
Parte_ Con comparsa di risposta del 31 marzo 2021 per l'udienza del 20 aprile 2021 si è costituita nel giudizio R.G. 38089/2020 contestando integralmente i motivi di impugnazione della delibera dell'assemblea straordinaria. Essa in particolare ha dedotto che:
• la delibera impugnata del 10 luglio 2020 era stata integralmente sostituita, ai sensi dell'art. 2377 Parte_ comma 8, c.c. con la nuova delibera di assemblea straordinaria di del 25 marzo 2021, regolarmente convocata con comunicazione inviata il 16 marzo (doc. 22). Pertanto, gli eventuali vizi della delibera impugnata erano stati in ogni caso sanati da deliberazioni di contenuto analogo, con conseguente rimozione delle suppose ragioni di invalidità;
• il fatto che gli ingg. e si fossero liberamente dimessi dal Consiglio di Pt_2 Pt_1
amministrazione subito prima della delibera di messa in liquidazione della società esclude che i soci IN ME e abbiano inteso mettere in liquidazione la società al solo fine di CP_4
esautorare gli attori dalla gestione sociale sostituendo il Consiglio di Amministrazione con un liquidatore di loro fiducia. In realtà il voto a favore dello scioglimento della società da parte dei soci di categoria B e di categoria C aveva l'unico scopo di evitare il perpetrarsi di una situazione di diffusa irregolarità nella gestione della società, affidando al contempo la conservazione e la liquidazione del loro investimento ad un professionista qualificato;
• del pari infondata era la tesi secondo cui la delibera di messa in liquidazione sarebbe abusiva a causa dell'assenza di attività liquidatoria, come si dovrebbe desumere dalla circostanza che il liquidatore era stato autorizzato a proseguire l'attività di impresa e dal fatto che il piano di Parte_ liquidazione approvato dall'assemblea di prevedeva investimenti nella controllata In CP_11
realtà il progetto triennale di sviluppo della controllata era precipuamente finalizzato a 4 In particolare, dato il lasso di tempo inferiore al mese, tra la data in cui gli amministratori hanno ricevuto la richiesta di convocazione dell'assemblea e la data in cui la stessa era stata fissata, non erano integrati i presupposti in virtù dei quali l'art. 2406 c.c. consente al Collegio Sindacale di convocare in via suppletiva l'assemblea dei soci pagina 7 di 24 incrementare il valore della partecipazione, consentendo di ottenere maggiori risorse dalla successiva vendita della stessa (per una somma prevista circa 5 milioni di euro entro luglio 2023),
Parte_ da destinare al soddisfacimento dei creditori di Infatti, come si legge nel Piano di
Liquidazione elaborato dalla (doc. 79, Attori), nello scenario definito dal liquidatore di CP_3
“stop loss”, “visto il degrado di EVGB (…) i risultati attesi difficilmente [avrebbero potuto] realizzare cifre in grado di soddisfare i debiti correnti in GMT” (5).
In data 20 aprile 2021 si è svolta l'udienza di prima trattazione in forma cartolare, nella quale il GI, dopo aver rilevato che la delibera impugnata era stata sostituita dalla delibera del 25 marzo 2021, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni alla udienza del giorno 13 luglio 2021.
All'udienza del 13 luglio 2021 il giudice istruttore ha preso atto che medio tempore era stato promosso dagli attori un nuovo procedimento (R.G. n. 28728/202)1 per l'impugnazione della delibera dell'assemblea dei soci del 25 marzo 2021 e ha rinviato all'udienza del 16.11.2021 (in seguito rinviata all'8 febbraio 2022) per valutare la riunione dei due procedimenti.
Nell'udienza dell'8 febbraio 2022 gli attori, preso atto che la delibera di marzo 2021 aveva sostituito del tutto la delibera impugnata, hanno comunicato di non aver più interesse ad impugnare la delibera di luglio 2020 sui vizi di forma, ferma la contestazione sull'abuso di maggioranza.
La difesa della società, da parte sua, ha insistito per la riunione dei procedimenti, chiedendo, inoltre, la rimessione in istruttoria con l'assegnazione dei termini i termini ex art 183 co 6 cpc. 5
pagina 8 di 24 Il giudice istruttore, a questo punto, ha disposto la riunione dei due procedimenti collegati, la revoca dell'ordinanza che aveva fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni rimettendo la causa in istruttoria e assegnando i termini per il deposito delle memorie intermedie.
Dopo l'assunzione di prove testimoniali nell'udienza istruttoria del 15 novembre 2022, nell'udienza del 21 febbraio 2023 la difesa della convenuta ha riferito che il 31 gennaio 2023 si era
Parte_ tenuta l'assemblea di in liquidazione nel corso della quale il liquidatore, dando conto di trattative con operatori economici interessati all'acquisto, ha chiesto l'autorizzazione ai soci alla cessione immediata del ramo di azienda di o della partecipazione nella medesima CP_12 società. Il GI ha quindi rinviato le parti per l'udienza del 21 marzo 2023
Successivamente la difesa della società, con nota di deposito del 22.02.2023, ha prodotto il verbale dell'assemblea ordinaria di GMT del 31.01.2023 (doc. 225, Convenuta), con la quale gli azionisti, prendendo atto, sulla base della relazione del liquidatore, che il piano di liquidazione già approvato per una migliore valorizzazione dell'asset EVGB non era più attuale, per fattori sia endogeni che esogeni, hanno deliberato di rinunciare all'esecuzione del piano di liquidazione, autorizzando il liquidatore ad avviare le trattative per la cessione della partecipata.
All'udienza del 30 gennaio 2024 il GI, ritenuto che la causa fosse decidibile senza ulteriore attività istruttoria, ha rimesso in termini le parti per nuove produzioni documentali e rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 giugno 2024.
All'udienza dell'11 giugno 2024, dopo il deposito autorizzato della sentenza che dichiarava la liquidazione giudiziale di avvenuta in febbraio (doc. 235, Convenuta), ha rimesso la causa CP_11
in decisione dinanzi al Collegio, concedendo i termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sui documenti prodotti
Preliminarmente va confermata l'ordinanza 21 febbraio 2023 del GI circa l'inammissibilità dei nuovi documenti di parte convenuta dal n. 212 al n. 222 e n. 224 e dei documenti prodotti dalla difesa degli attori dal n. 138 al n. 146 , il Collegio ne condivide la motivazione che si intende qui pagina 9 di 24 richiamata6; a ciò si aggiunga la valutazione di irrilevanza di tutti questi documenti in relazione all'oggetto dell'impugnazione delle tre delibere delle assemblee di del 10 luglio 2020 del Pt_3
25 marzo 2021 e del 14 maggio 2021.
Le cause riunite sono decidibili sulla base dell'istruttoria compiuta e dei documenti prodotti, senza necessità di ulteriori prove: le istanze istruttorie rinnovate sono irrilevanti ai fini della decisione.
L'impugnazione della delibera dell'assemblea straordinaria in data 10 luglio 2020 dei soci di
Controparte_1
I soci e hanno impugnato la delibera dell'assemblea Parte_1 Parte_2
Parte_ straordinaria dei soci di assunta il 10 luglio 2020 con cui era stato deliberato di sciogliere anticipatamente la società ex art 2484 n.6) c.c. ponendola in liquidazione e di affidare la liquidazione ad un liquidatore unico individuato nella società KE & KA SR in persona del suo amministratore unico affidandogli il compito di definire un piano di liquidazione da sottoporre CP_2 all'approvazione dei soci ad una successiva assemblea da convocarsi.
A sostegno dell'impugnazione i soci hanno dedotto due vizi:
(i)uno di invalidità della delibera discendente dalla illegittima convocazione dell'assemblea da parte del
Collegio sindacale intervenuto in sostituzione dell'organo gestorio in difetto del presupposto richiesto dall'art 2406 c.c. per l'iniziativa del Collegio sindacale (riunione in data 1.7.2020 del Collegio sindacale, a seguito della richiesta del 29.6.2020 del socio IN ME, e delibera a maggioranza di
Parte_ convocazione dell'assemblea dei soci per il 10.7.2020 quando il CdA di si era già riunito il
26.6.2020 e aveva deciso di convocare l'assemblea per il 20.7.2020, convocazione dell'assemblea comunicata ai soci il 29.6.2020, docc dal n. 17 al n.24 di parte attrice);
(ii)l'altro di annullabilità per abuso della regola di maggioranza: assumono gli attori che le ragioni addotte dai soci di maggioranza per la messa in liquidazione della società - ovvero inadeguatezza Parte_ dell'assetto organizzativo, insanabile conflitto tra i soci di che nei mesi si era esteso anche in seno al CdA e all'organo di controllo con conseguente situazione di stallo, necessità di investimenti che Parte_ il socio IN ME non intendeva mettere ulteriormente a rischio in - erano state intenzionalmente determinate da una pluralità di comportamenti e condotte ostruzionistiche messe in atto dai medesimi 6 Verbale udienza del 21 febbraio 2023 “ Il Giudice, Dato atto di quanto sopra, revoca l'ordinanza del 15.11.2022 nella parte in cui ha ammesso le nuove produzioni di parte convenuta numeri dal 212 al 222 e 224 perché come risulta dal deposito si tratta di documenti formati prima della scadenza dei termini ex art 183 co 6 cpc;
non ammette le produzioni di parte attrice del 9.11.2023 dal n. 138 al n. 146 perché si tratta di documenti confusamente inseriti nel fascicolo in modo massivo senza indicazione se non generica nell'indice di quanto prodotto;
non ammette le nuove produzioni richieste in udienza perché irrilevanti eccetto il verbale della assemblea del 31 gennaio 2023…” pagina 10 di 24 soci di maggioranza IN ME e (formanti un unico centro di interesse perché CP_4 CP_4
entrambe società facenti capo alla famiglia . Persona_2
Parte_ Secondo gli attori era stata posta in liquidazione non con l'effettiva intenzione di liquidarla dismettendo l'attività di impresa ma con il fine di continuare la gestione ordinaria senza però la partecipazione gestoria dei soci fondatori e (titolari di azioni A) i quali hanno per Statuto Pt_1 Pt_2
(art 22) il diritto di designare la maggioranza relativa dei componenti del CdA.
Parte_ La convenuta si è costituita tempestivamente il 31.3.2021 per l'udienza del 20.4.2021 e ha contestato l'impugnazione per le ragioni in sintesi sopra esposte.
Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità dell'impugnazione proposta dai soci e che Pt_2 Pt_1 non hanno partecipato all'assemblea straordinaria del 10.7.2020 e che sono titolari di azioni di categoria A rispettivamente del 27,16% e del 12,74%.
La citazione della causa RG 38089/2020 è stata notificata il 14 ottobre 2020 quindi nel termine di 90 giorni dall'iscrizione al registro imprese della delibera avvenuta il 16 luglio 2020.
A questa causa, rubricata al RG 38089/2020 è stata poi riunita la causa RG 28728/2021 che ha ad oggetto l'impugnazione della delibera dell'assemblea straordinaria di GMT del 25.3.2021 assunta espressamente in sostituzione della delibera impugnata del 10.7.2020 sul medesimo ordine del giorno, messa in liquidazione volontaria della società, al fine di superare le eccezioni di invalidità con riferimento ai vizi di convocazione ad opera del Collegio sindacale e l'impugnazione della delibera del
14 maggio 2021 convocata per illustrare il contenuto del Piano di liquidazione e assumere le conseguenti decisioni.
La difesa degli attori ha riconosciuto l'efficacia sostitutiva della delibera 10.7.2020 da parte della delibera del 25.3.2021 e quindi il superamento dei motivi di impugnazione di cui alla causa RG
38089/2020 relativi ai vizi di convocazione e costituzione dell'assemblea straordinaria di luglio 2020; gli attori, impugnando la delibera del 25.3.2021 il cui deliberato nel merito coincide con quanto già deciso dai soci il 10.7.2020, hanno sostenuto la sua invalidità e riproposto il medesimo motivo di invalidità per abuso nel voto della maggioranza.
La riunione di cause anche identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa e questo porta a dover pronunciare la decisione su entrambe le cause qui riunite.
La causa RG 38089/2020 va definita con cessazione della materia del contendere perché ha ad oggetto
Parte_ l'impugnazione della delibera 10.7.2020 dell'assemblea straordinaria dei soci di che è stata Parte_ sostituita dalla delibera dell'assemblea dei soci di del 25. 3. 2021.
pagina 11 di 24 La circostanza della sostituzione all'interno dell'organizzazione societaria della delibera del 10.7.2020 da parte della delibera del 25.3.2021 è pacifica e non contestata così come non contestato dagli attori è che con la sostituzione è stato sanato il vizio di convocazione dell'assemblea del 10 luglio 2020; ciò comporta la cessazione della materia del contendere nella RG 38089/2020 restando da valutare la fondatezza dei motivi di impugnazione con riferimento ai vizi di convocazione da parte del Collegio sindacale al solo fine di decidere sulle spese del processo secondo il principio della soccombenza virtuale.
Come è noto la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge sussiste se la nuova deliberazione ha un identico contenuto cioè provveda sui medesimi argomenti della deliberazione impugnata ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità.
Rispetto al vizio di convocazione dell'assemblea straordinaria del 10.7.2020 l'assemblea del 25.3.2021 ha piena efficacia sostitutiva perché è stata convocata dall'organo amministrativo e non dal Collegio sindacale;
la stessa difesa degli attori conviene sulla efficacia sostitutiva della seconda delibera quanto al vizio di convocazione.
La denunciata invalidità della delibera sostitutiva del 25.3.2021 perché viziata dall'abuso del diritto dei soci di maggioranza nel voto va decisa nell'ambito della causa RG 28728/2021 poiché la delibera sostituita ha il medesimo contenuto della delibera del 20 luglio 2020 (scioglimento volontario di GMT)
e l'impugnazione della delibera del 25.3.2021 è stata proposta per il medesimo vizio di abuso della maggioranza.
Resta da dire che l'impugnazione della delibera del 10.7.2020 per vizio di convocazione da parte del
Collegio sindacale era fondata;
sul punto è sufficiente rilevare che il Collegio sindacale era intervenuto in sostituzione dell'organo amministrativo in totale assenza di presupposti richiesti dall'art 2406 c.c., considerando che la convocazione del Collegio Sindacale datava 1 luglio 2020 quando il Consiglio di amministrazione si era già riunito in data 26 giugno 2020 decidendo per la convocazione in data 20 luglio 2020 dell'assemblea dei soci su richiesta di IN ME e la convocazione dell'assemblea decisa dal CdA era già stata comunicata ai soci in data 29.6.2020, quindi prima della riunione del Collegio sindacale.
Infine va detto che nessuno ritardo si rinviene rispetto alla richiesta della socia IN ME di convocazione dell'assemblea straordinaria nell'intervento del CdA del 26 giugno e nella fissazione dell'assemblea per il 20 luglio 2020.
Da ciò consegue la soccombenza della società convenuta nella causa RG 38089/2020 .
pagina 12 di 24 L'impugnazione della delibera 25 marzo 2021 dell'assemblea straordinaria dei soci di CP_1
e del 14 maggio 2021
[...]
La causa è stata tempestivamente proposta con citazione notificata il 21 giugno 2021.
I soci attori hanno sostenuto che la delibera di scioglimento della società è viziata da abuso della maggioranza in pregiudizio della minoranza, dove la maggioranza è costituita dai voti congiunti di IN
ME ed sul presupposto che formalmente le due società appaiono soggetti Controparte_4
distinti ma nella realtà costituiscono espressione di un unico centro di interesse facente capo alla famiglia socia di IN ME e unico investitore del fondo . L'obiettivo del voto Per_1 CP_4
sullo scioglimento volontario sarebbe costituito, secondo gli attori, dall'interesse degli altri soci a
Parte_ continuare l'attività di impresa attraverso la controllata (operativa mentre è la Controparte_13
Parte_ holding) attraverso il liquidatore sociale di raggiungendo l'intento di superare l'art 22 dello Parte_ Statuto di che assicura la presenza di quattro esponenti dei soci A ( e sono soci A Pt_1 Pt_2
unitamente al socio in consiglio di amministrazione. Persona_3
L'abuso della maggioranza sarebbe dimostrato da una serie di condotte di IN ME e di e CP_4
dei loro esponenti nel consiglio di amministrazione finalizzate ad ostacolare l'attività del consiglio medesimo, dagli inadempimenti delle socie di maggioranza agli obblighi in precedenza assunti di
Parte_ finanziare e, infine, dal programma di liquidazione presentato all'assemblea dei soci del 14 maggio 2021 e poi approvato dall'assemblea dei 26 luglio 2021. Il programma di liquidazione, infatti, secondo gli attori, non si discosterebbe dal business plan nel 2020 predisposto dal CdA e bocciato dall'assemblea, caratterizzato dal sostegno dell'attività della controllata unico oggetto CP_8
Parte_ dell'attività di con finanziamenti equiparabili a quelli che prima della liquidazione erano stati Parte_ negati da e IN ME a CP_4
Secondo gli attori, dunque, la delibera del 25 marzo 2021 è illegittima perché la messa in liquidazione della società ha avuto non lo scopo di liquidare la società ma quello di gestirla bypassando le norme statutarie che prevedono la presenza dei rappresentanti degli attori (soci A) nel consiglio di amministrazione, in ciò starebbe l'abuso dei soci di maggioranza IN ME e (totale 58% del CP_4
c.s.).
Infatti, a seguito della delibera di scioglimento, il consiglio di amministrazione, con la presenza dei rappresentanti degli attori è venuto meno, rimanendo quale unico organo gestorio il liquidatore, la società KE & KA SR, soggetto scelto dalla maggioranza che controlla l'assemblea.
La società convenuta ha contestato tutte le allegazioni di parte attrice.
pagina 13 di 24 In tema di abuso del diritto di maggioranza la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27387 del
12/12/2005 e successivamente con la sentenza sez. I 29/09/2020, n. 20625 ha affermato i seguenti principi di diritto:
-la deliberazione di scioglimento anticipato di una società può essere invalidata, in difetto delle ragioni tipiche all'uopo previste, sotto il profilo dell'abuso della regola di maggioranza quando risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci;
-la relativa prova incombe sul socio di minoranza il quale dovrà a tal fine indicare i "sintomi" di illiceità della delibera - deducibili non solo da elementi di fatto esistenti al momento della sua approvazione, ma anche da circostanze verificatesi successivamente - in modo da consentire al giudice di verificarne le reali motivazioni e accertare se effettivamente abuso vi sia stato;
- peraltro, all'infuori della ipotesi di un esercizio "ingiustificato" ovvero "fraudolento" del potere di voto ad opera dei soci maggioritari, resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera di scioglimento anticipato della società, essendo insindacabili le esigenze relative all'economia individuale del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione dissolutiva.
Il fondamento positivo della fattispecie concretante l'abuso della maggioranza sta nelle clausole generali di correttezza e buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto;
il canone della buona fede rileva come limite esterno all'esercizio del diritto di voto nel senso che il socio può liberamente esercitare le sue scelte per il soddisfacimento dei suoi interessi individuali con il limite dell'altrui potenziale danno accompagnato da un esercizio di voto fraudolento ovvero ingiustificato.
La stessa disciplina legale del fenomeno societario consente a che la maggioranza dei soci ponga fine all'impresa comune senza subordinare tale decisione ad alcuna condizione e, in applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata anche l'esecuzione del contratto di società, il socio di maggioranza può esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite esterno dell'altrui potenziale danno.
L'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione (nel caso di specie si deduce il diritto di partecipare alla gestione della società) e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza "uti singuli".
pagina 14 di 24 Va tenuto presente che la società non è portatrice di un interesse alla prosecuzione della sua attività di impresa e che rientra tra gli interessi dedotti nel contratto di società anche quello di scioglimento anticipato ex art 2484 n. 6) c.c., quindi può individuarsi in questa fattispecie l'ipotesi dell'abuso se la decisione è stata assunta con lo scopo e l'intendo esclusivo di danneggiare il socio di minoranza.
Ciò posto, risulta evidente come resti preclusa ogni possibilità di valutazione dei motivi che abbiano indotto la maggioranza alla votazione della delibera di scioglimento anticipato della società, essendo insindacabili le esigenze personali, individuali del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione, se si esclude quell'esercizio "ingiustificato" ovvero "fraudolento" del potere di voto ad opera dei soci maggioritari posto come limite esterno al voto.
Tanto premesso, emerge come nel caso di specie non sussistano i presupposti per l'annullamento della delibera impugnata.
In memoria n. 1 la difesa degli attori nelle cause già riunite ha precisato i sintomi della illiceità delle delibere di scioglimento per abuso della maggioranza costituita da IN ME e da sotto 3 CP_4
aspetti:
a) l'aver IN ME in modo occulto acquisito, tramite l'interposta Innovacta Capital Spl, il 58% dell'azionariato di con il conseguente sostanziale e fraudolento ribaltamento degli equilibri Parte_3 societari rappresentati da tre categorie di soci, i soci “A” con il 42% del c.s. ( , e Pt_2 Pt_1
, i soci “B” con il 28% (IN ME) e i soci “C” con il 30% ( ); Parte_5 CP_4
b) l'aver IN ME in mala fede e con il supporto dell'interposta Innovacta Capital Spl tenuto plurime condotte ostruzionistiche, pretestuose e defatiganti volte ad impedire l'attuazione del piano industriale
2017-2021 che presupponeva un finanziamento di euro 8.000.000 da parte del socio , ad CP_4 impedire l'approvazione del business plan 2020 2022 redatto da e come amministratore Pt_1 Pt_2
delegato e Presidente del Consiglio di GMT con la conseguente situazione di “stallo” posta alla base delle due delibere di messa in liquidazione;
c) l'aver impedito, per mezzo della nomina del liquidatore, pur continuando a gestire la controllata operativa in continuità, a che gli esponenti, quali soci di potessero esercitare i CP_14 Parte_3
loro diritti di nomina dei componenti del c.d.a. statutariamente previsti dall'art 22 dello statuto ( – doc.
3 prod. RG n. 38089/2020 e doc. 21 prod. RG n. 28728/2021) e, quindi, i loro diritti di partecipazione alla gestione della società.
Quanto al primo aspetto va detto che è irrilevante rispetto alla validità della delibera del 25 marzo 2021
e prima del 10 luglio 2020 come si sia formata la maggioranza in GMT e in particolare come si sia realizzata la convergenza in assemblea sulla decisione di porre in liquidazione la società, in quanto ciò che rileva obiettivamente è che una maggioranza abbia espresso la decisione di porre la società in pagina 15 di 24 scioglimento. La circostanza che IN ME ed facessero riferimento al medesimo centro di CP_4
interesse, la famiglia è circostanza neutra rispetto al voto in assemblea posto che ciò che Per_1
eventualmente rileva è se la convergenza di tale maggioranza sia stata costituita solo in danno dei soci attori di categoria A i quali lamentano che si sia formata in società a loro insaputa e in modo occulto tale maggioranza per effetto del collegamento tra IN ME e . CP_4
Sul punto va inoltre rilevato che a prescindere da come si sia formata la maggioranza che ha deliberato lo scioglimento di la previsione statutaria di tre categorie di azioni (azioni A, B, C) e i Pt_3
relativi diversi poteri non poneva i soci A al riparo dal formarsi di convergenze tra i soci B e C che portassero a formare una maggioranza in assemblea e nel CdA sui soci A.
L'allegazione degli attori soci A di esser rimasti all'oscuro del collegamento tra IN ME e CP_4 prima dell'ingresso di non ha trovato riscontro all'esito dell'attività istruttoria: Controparte_15 infatti, il testimone , all'epoca (2017 e successivamente) responsabile finanziario di Testimone_1
Parte_ sentito all'udienza del 15 novembre 2022 ha confermato che l'ing e l'ing erano Pt_2 Pt_1
Parte_ stati da lui messi al corrente, prima che il fondo sottoscrivesse l'aumento di capitale in CP_4
che i soggetti beneficiari del fondo erano i fratelli già soci di IN ME. CP_4 Per_1
A ciò si aggiunga che la prospettiva che IN ME assumesse anche le partecipazioni del fondo era stata chiaramente manifestata dal dott (consigliere ed espressione di CP_4 Controparte_9
IN ME) alla riunione del Consiglio di amministrazione dell' 8 ottobre 2029 nel corso della quale aveva dichiarato che era stato già raggiunto un accordo per l'uscita di a beneficio di IN CP_4
ME, accordo che poi non ha avuto una effettiva conclusione ed evoluzione come hanno spiegato anche i testimoni sentiti durante l'istruttoria; la dichiarazione resa dal dott alla presenza Per_1 anche degli ingegneri e svuota di ogni consistenza l'allegazione difensiva degli attori Tes_2 Pt_2
Parte_ secondo la quale IN ME avrebbe in modo occulto acquisto la maggioranza in attraverso il
Parte_ fondo allo scopo di acquisire fraudolentemente la maggioranza in ed alterare gli CP_4
equilibri statutari tra i tre gruppo di azionisti A, B e C: i soci e erano infatti stati messi al Pt_1 Pt_2
corrente che la socia IN ME avrebbe assunto le partecipazioni del fondo e di ciò non si erano lamentati.
Quindi le allegazioni degli attori circa la manovra occulta posta in essere da IN ME al fine di acquisire la maggioranza in GMT attraverso alterando l'equilibrio disegnato nello Statuto e CP_4
nei patti parasociali tra i tre gruppi di soci di categoria A, di categoria B (fin ME) e C ( ) è CP_4
del tutto infondata.
pagina 16 di 24 Parte_ Ciò che emerge dalle allegazioni delle parti e dagli atti è che necessitava nel 2017 di risorse finanziarie per portare avanti la sua attività attraverso la controllata ed era da tempo in CP_8 cerca di un finanziatore infine individuato dall'advisor Console & Partner di Torino di fiducia di e in , fondo nel quale la famiglia su proposta del medesimo Pt_2 Pt_1 CP_4 Per_1
advisor, aveva in corso un piano di investimento.
I dissidi e i problemi in GMT sono sorti quando , dopo aver sottoscritto l'aumento di capitale CP_4
sociale per 4 milioni di euro nel 2018, non si è resa disponibile ad un finanziamento attraverso una emissione obbligazionaria del valore di 8 milioni di euro, impegno al quale non si riteneva giuridicamente tenuta e quando anche il socio IN ME ha negato ulteriori consistenti finanziamenti.
Ciò risulta da quanto già in discussione alla riunione del consiglio di amministrazione dell'8 ottobre
2019 e dalla corrispondenza successiva intercorsa, sempre nel mese di ottobre 2019, tra il dott e l'ing con la quale il consigliere manifestava le sue perplessità circa l' Per_1 Pt_2 Per_1
operazione di rivalutazione della ceppoteca nella situazione patrimoniale di presentata CP_8
anche alle banche. In sostanza le divergenze tra i soci sono sorte in relazione alle modalità di azione degli amministratori ing e che sono risultate di ostacolo anche a minime aperture di Pt_1 Pt_2 finanziamento della società da parte di IN ME come ammesso anche dall'ing e nella Pt_1 Pt_2
loro lettera di dimissioni dal consiglio di amministrazione del 9 luglio 2020 (doc. B93 attori).
In questa situazione sono maturati i più forti contrasti tra i soci e all'interno del CdA posto che il business plan 2017-2021 e da ultimo quello 2020-2022 approvato solo dalla maggioranza dal Consiglio di amministrazione del 19 marzo 2020 presupponevano risorse finanziarie che IN ME non aveva più
Parte_ intenzione di immettere nella società
Le scelte dei soci di non effettuare investimenti nella società sono insindacabili, del tutto legittime e non qualificabili come in danno dell'ente, l'unico impegno di investimento verso la società per il socio
è quello di versamento dell'intero capitale sottoscritto.
Tra gli interessi dedotti nel contratto di società rientra anche quello del socio di determinare la durata del proprio investimento e di porre la società in liquidazione, facoltà che il socio, se è maggioranza, può esercitare con l'unico limite esterno dell'intento esclusivo di danneggiare gli altri soci: i soci di Parte_ maggioranza di quindi, assunta la determinazione di non proseguire più nell'investimento nella Parte_ società e di voler conseguentemente smobilitare la loro partecipazione, non avevano alcuna
Parte_ necessità di creare una situazione di stallo societario per attuare questa loro scelta di liquidare
Conclusivamente non può ritenersi dimostrato quanto allegato dagli attori ovvero che IN ME abbia in modo occulto introdotto in società il fondo per conseguire fraudolentemente la CP_4 pagina 17 di 24 Parte_ maggioranza di solo con la finalità di pregiudizio dei soci A e e che IN ME Pt_2 Pt_1 abbia posto in essere “ plurime condotte ostruzionistiche, pretestuose, strumentali e defatiganti che avevano condotto alla situazione di “stallo” posta alla base delle due delibere di messa in liquidazione”, perché
e erano al corrente che la famiglia aveva investito nel Fondo , Pt_1 Pt_2 Per_1 CP_4
Parte_ Fondo presentato a e come investitore in da advisor di loro fiducia;
Pt_1 Pt_2
-i dissidi all'interno della compagine societaria tra i soci A e i soci B e C erano genuini e fondati su serie ragioni, così come emerge anche dalla lettura dei verbali dei consigli di amministrazione, Parte_ connesse alla critica situazione economico finanziaria di e della controllata con la conseguente necessità di finanziamenti, su cui si basavano i business plan della società, che i soci IN ME e non erano disponibili ad offrire, ma che i soci e , per una loro differente CP_4 Pt_1 Pt_2 visione di quell'investimento e delle sue prospettive, pretendevano, senza però averne titolo, che fossero messi in campo.
Va ora esaminato l'ultimo elemento allegato dagli attori quale sintomo della natura abusiva della Parte_ decisione della maggioranza di porre in liquidazione ovvero il fatto che la liquidazione della società costituiva l'espediente formale per proseguire una'ordinaria attività di impresa della holding Parte_ attraverso l'operativa secondo i medesimi indirizzi disegnati nel business plan CP_8
2020-2022 non approvato dai consiglieri di amministrazione espressione dei soci B e C ma senza che alla gestione partecipassero anche gli amministratori espressione dei soci A (attori) che hanno il diritto di designare 4 consiglieri su 7 ma non il diritto di designare il liquidatore: anche questa allegazione risulta inconsistente.
Secondo gli attori dunque la delibera del 10 luglio 2020 e quella successiva del 25 marzo 2021 di
Parte_ liquidazione volontaria di sarebbero abusive perché il reale intento della maggioranza è stato non
Parte_ quello di liquidare ma di proseguire la gestione ordinaria in continuità escludendo dall'organo gestorio i designati dai soci di categoria A, come previsto dallo Statuto.
La prova di questa effettiva intenzione della maggioranza starebbe nel fatto che il piano di liquidazione presentato all'assemblea del 14 maggio 2021 e poi approvato dall'assemblea del 26 luglio 2021 Parte_ prevede la continuità dell'attività della controllata operativa di secondo le CP_8
medesime linee poste nel business plan 2020 2022 che gli esponenti dei soci B e C in CdA non avevano voluto condividere e che era stato approvato solo dalla maggioranza del CdA (con il voto favorevole dei soli esponenti dei soci di categoria A).
pagina 18 di 24 In primo luogo non può non rilevarsi che gli amministratori (Amministratore Delegato) e Pt_1 Pt_2
(Presidente del consiglio) giunsero alla prima assemblea del 10 luglio 2020 convocata con all'ordine del giorno la decisione sulla liquidazione volontaria della società avendo spontaneamente rassegnato le loro dimissionari dalla carica di amministratori: già questa circostanza si pone in forte contrasto con quanto sostenuto circa le finalità dei soci di maggioranza di voler porre in liquidazione la società i quali in realtà alla data del 10 luglio 2020 non avevano la necessità di sciogliere artatamente la società per proseguirne la gestione sociale in continuità senza la presenza dei soci e in consiglio di Pt_1 Pt_2
amministrazione.
Le prove della volontà dei soci di maggioranza di non liquidare ma di continuare la gestione ordinaria si troverebbero secondo gli attori negli accadimenti successivi alla delibera di messa in liquidazione di luglio 2020 ovvero (i) nel ritardo con cui è stato predisposto il piano di liquidazione approvato solo il
Parte_ 26 luglio 2021 dopo un anno dalla messa in liquidazione di (ii) nella protratta operatività della controllata (iii) nel contenuto del piano di liquidazione che sconsigliava la vendita CP_8
liquidatoria di e prospettava come soluzione migliore la continuità aziendale della CP_8
Parte_ controllata con sostegno da parte di secondo uno scenario che riprendeva i contenuti del business Parte_ plan 2020/2022 predisposto dal Consiglio di amministrazione di e approvato a maggioranza il 19 marzo 2020, respinto poi dall'assemblea del 4 maggio 2020.
In altre parole i soci hanno dedotto che la maggioranza nell'ambito del piano di liquidazione si è resa Parte_ disponibile a immettere in e quindi in quei finanziamenti che si era rifiutata di CP_8 apportare a sostegno del business plan 2020 2022, proseguendo di fatto l'attività di
[...]
secondo quello stesso schema che in precedenza i soci avevano rifiutato di sostenere. CP_5
La difesa dei convenuti ha esposto le ragioni e le difficoltà in cui il liquidatore si sarebbe trovato all'inizio del suo mandato e che hanno portato ad ultimare il programma di liquidazione solo alla fine del primo semestre 2021.
Invero, la circostanza in sé non è rilevante perché non risulta che dalla delibera di liquidazione di luglio
2020 all'approvazione del programma di liquidazione, luglio 2021, il liquidatore abbia compiuto attività non conservativa piuttosto che atti necessari alla liquidazione.
La continuazione dell'attività di impresa da parte della partecipata non è elemento significativo posto che la partecipata non si trovava in fase di liquidazione.
pagina 19 di 24 Più in generale va considerato che la liquidazione ha riguardato la holding GMT e non la controllata rispetto alla quale non vi erano ragioni perché dovesse cessare di svolgere la sua attività CP_8
di impresa.
Parte_ Il sostegno alla controllata da parte di prospettato come attività utile alla migliore cessione delle
Parte_ partecipazioni in detenute da è assolutamente coerente con una corretta e legittima CP_8
azione del liquidatore sociale.
Come risulta da quanto dispongono l'art 2487 lett c) c.c. e l'art 2490 comma 5 c.c. durante la liquidazione l'esercizio provvisorio dell'impresa è consentito se si pone come attività necessaria e finalizzata al migliore realizzo del patrimonio della società.
Detto ciò, il piano di liquidazione di GMT approvato dai soci (doc. 69 conv) prevedeva la continuità dell'attività di direzione e coordinamento della holding a sostegno della controllata e del CP_8
suo piano industriale triennale funzionale al recupero del valore della partecipazione in vista della sua cessione era un piano che non poteva dirsi mascherasse fraudolentemente una attività di impresa incompatibile con la liquidazione, infatti il sostegno alla controllata era stato previsto come necessario per riuscire a meglio liquidare la partecipazione nella controllata medesima.
Inoltre, il piano di liquidazione approvato dall'assemblea dei soci a luglio 2021 si discostava, contrariamente da quanto sostenuto dagli attori, dal business plan 2020 2022 approvato nel 2020 perché mentre questo presupponeva finanziamenti soci per 4.5 milioni (doc. 51 attori), il programma di liquidazione prevedeva il sostegno della controllata per lo più attraverso il finanziamento bancario e la
Parte_ disponibilità dei soci di a un apporto di finanziamento con diritto alla restituzione di un solo milione di euro e qualora i soci non fossero stati disponibili a fornire tale apporto, il liquidatore avrebbe potuto procedere alla immediata cessione degli asset o dell'intera partecipazione in (doc. CP_8
B90 att e 69 conv).
Si trattava, pertanto, di un finanziamento finalizzato alla migliore liquidazione e non di un finanziamento a sostegno del rischio dell'attività di impresa.
La previsione dunque nel piano di liquidazione approvato dall'assemblea di GMT della prosecuzione dell'attività di impresa con il fine della migliore realizzazione dell'attivo patrimoniale non è, quindi, di per sé illegittima né è sufficiente a connotare la delibera come frutto dell'abuso della maggioranza prospettato dai soci attori.
Neanche il fatto che i soci di maggioranza abbiano approvato un piano implicante un sostegno finanziario in precedenza negato costituisce indice di abuso posto che un conto è sostenere pagina 20 di 24 finanziariamente il risanamento dell'impresa controllata da parte di un liquidatore professionale per poterla collocare al meglio sul mercato, un conto è continuare ad investire nell'attività comune in una situazione di “disallineamento” e conflitto insanabile con i soci amministratori che aggrava per loro in modo incontrollabile il rischio di impresa.
In conclusione la delibera del 10 luglio 2020 e la delibera del 25 marzo 2021 di liquidazione volontaria ex art 2484 n. 6) c.c. di non risulta viziata da abuso del voto della maggioranza in danno dei Pt_3
soci di minoranza, l'impugnazione proposta va rigettata.
L'impugnazione della delibera del 14 maggio 2021
I soci e hanno impugnato nella causa RG28728/2021 anche la delibera dell'assemblea Pt_1 Pt_2 dei soci del 14 maggio 2021, convocata con all'ordine del giorno “Presentazione del piano di liquidazione di delibere inerenti e conseguenti” deducendo il vizio per violazione dell'art Pt_3
2374 c.c.. La norma attribuisce ai soci titolari di un terzo del capitale sociale il diritto di chiedere il rinvio dell'assemblea qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sull'argomento all'ordine del giorno, si tratta di norma a tutela dei soci di minoranza e dell'interesse sociale a che si prevenga ad una decisione stabile assunta sulla base di decisione informata su quanto sottoposto all'assemblea; il diritto al rinvio dell'assemblea non osta a che durante l'assemblea si illustrino gli argomenti sui quali è stata convocata se tale illustrazione concorre a fornire elementi informativi ai soci.
In assemblea l'avv. Pessano, in rappresentanza dei soci, aveva chiesto il rinvio dell'adunanza per insufficiente informazione;
il Presidente dopo la relazione del liquidatore sul contenuto del piano e i due scenari astrattamente possibili di “stop and loss” o di “going concern” aveva verbalizzato la richiesta di rinvio del rappresentante dei soci e . Successivamente il rappresentante del Pt_1 Pt_2
socio IN ME avv aveva chiesto, seppure sulla base di diverse ragioni, il rinvio ad altra Pt_8
assemblea la decisione sul piano di liquidazione, richiesta cui aveva aderito il socio . CP_4
Il presidente aveva posto al voto la richiesta dell'avv e l'assemblea aveva deliberato a Pt_8 maggioranza, con il voto contrario dell'avv. Pessano, di rinviare la decisione sul piano di liquidazione.
Il motivo di impugnazione, come emerge dal fatto che l'assemblea del 14 maggio 2021 è stata rinviata senza assumere alcuna decisione sul Piano di Liquidazione, è evidentemente infondato: infatti, nonostante il Presidente avesse posto al voto solo la proposta del socio IN ME, la decisione era stata di rinvio, soddisfacendo con ciò nei fatti anche la richiesta di rinvio avanzata dai soci e , Pt_1 Pt_2
pagina 21 di 24 tanto che sull'argomento all'ordine del giorno, delibere inerenti il Piano di liquidazione, nessuna decisione era stata adottata.
La circostanza che prima di porre al voto la proposta di rinvio il Presidente dell'assemblea nonché liquidatore avesse esposto il Piano di liquidazione non ha comportato alcun vizio, posto che
➢ il Presidente non aveva posto in decisione l'oggetto dell'ordine del giorno e l'assemblea dei soci non aveva assunto alcuna delibera se non quella di rinvio ad altra data dell'adunanza,
➢ l'illustrazione del piano da parte del liquidatore costituiva in sé già un elemento di informazione ai soci, diritto di informazione a tutela del quale era stato chiesto dai soci e il Pt_1 Pt_2
rinvio.
Deduce la difesa degli attori anche l'annullabilità della delibera per abuso del diritto della maggioranza in quanto la decisione di rinvio “trovando origine e causa in quelle precedenti del 10 luglio 2020 e del
25 marzo 2021, subisce gli effetti dei loro vizi che le si comunicano”.
Il rigetto del motivo di impugnazione per abuso della maggioranza delle delibere di luglio 2020 e marzo 2021 sulla liquidazione volontaria di comporta il rigetto del presente motivo di Pt_3
impugnazione quanto alla delibera del 14 maggio 2021.
Le domande ex art 96 cpc
Si tratta di domande proposte sia dalla difesa degli attori, sia della società convenuta.
Nessun elemento di mala fede o colpa grave si individua nella difesa della società convenuta considerando che è spontaneamente intervenuta e ha sostituito la delibera del 10 luglio 2020 con la delibera del 25 marzo 2021 sanando il vizio di convocazione, che gli altri motivi di impugnazione proposti dagli attori sono risultati infondati.
La domanda della convenuta di condanna degli attori al risarcimento danni per lite temeraria va, invece, accolta con riferimento all'impugnazione della delibera di assemblea straordinaria del 24 maggio 2021 proposta nella piena consapevolezza della sua infondatezza in quanto riferita alla dedotta violazione della richiesta di rinvio ex art 2374 c.c. quando l'assemblea era stata effettivamente rinviata e sull'argomento all'ordine del giorno nessuna decisione/delibera era stata presa dai soci.
Questa impugnazione ha costretto ad attività processuale difensiva, motivazionale cagionando in ciò un pregiudizio che va rifuso.
pagina 22 di 24 Il danno è liquidato in via equitativa in euro 2.000, somma pari ad un terzo del valore delle liquidande spese processuali riconducibili alla sola difesa dell'impugnazione riferita all'assemblea del 14 maggio
2021.
Il regime delle spese processuali
Nella causa RG 38089/2020 le spese vanno decise secondo il principio della soccombenza virtuale e in considerazione della ritenuta fondatezza del primo motivo di impugnazione relativo al vizio di convocazione dell'assemblea da parte del Collegio sindacale, le spese ex art 91 cpc ed ex art. 2377 co 8
c.c. vanno poste a carico della società e a favore degli attori.
Nella causa RG 28728/2021 stante la totale soccombenza degli attori le spese, ex art 91 cpc, vanno poste a loro carico e a favore della società.
Le spese per entrambi i giudizi sono liquidate considerando le cause di valore indeterminato e di media difficoltà, la qualità delle difese e su questo punto la mole eccessiva di documenti irrilevanti introdotti nel processo,
per la causa RG 38089/2020 a favore degli attori in euro 10.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese non ripetibili per euro 545,00 , delle spese generali, cpa e iva di legge,
per la causa RG 28728/2021 a favore della società in euro 15.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle cause riunite RG 38089/2020 e RG 28728/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Nella causa RG 38089/2020 :
-accerta con riferimento al primo motivo di impugnazione la valida sostituzione ex art 2377 co 8 c.c. della delibera dell'assemblea straordinaria di , del 10 luglio Controparte_1
2020 dalla delibera dell'assemblea straordinaria di , del 25 Controparte_1 marzo 2021 e, per l'effetto, dichiara la cessazione della materia del contendere;
-rigetta la domanda di parte attrice di condanna della convenuta ex art 96 cpc;
condanna la società alla rifusione delle spese processuali a favore degli attori, spese liquidate complessivamente in euro 10.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese non ripetibili per euro
545,00 , delle spese generali, cpa e iva di legge.
pagina 23 di 24 Nella causa RG 28728/2021:
-rigetta l'impugnazione della delibera dell'assemblea straordinaria del 25 marzo 2021 di
[...]
, Controparte_1
-rigetta l'impugnazione della delibera dell'assemblea straordinaria del 14 maggio 2021 di
[...]
; Controparte_1
-rigetta la domanda ex art 96 cpc proposta dagli attori;
-accoglie la domanda ex art 96 cpc proposta dalla società convenuta e condanna gli attori in solido al risarcimento del danno liquidato in euro 2.000,00;
-condanna gli attori e in solido alla rifusione delle spese Parte_2 Parte_1
processuali a favore della società spese liquidate complessivamente in Controparte_16
euro 15.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge.
Milano, 6 gennaio 2025
Il Presidente est.
Amina Simonetti
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Società che aveva ad oggetto prodotti biologici e bioenergetici 2 Detentori della sostanziale totalità del capitale sociale di erano e Pt_4 Parte_6 Controparte_9 Parte_7
[...] 3 Art. 22, Statuto (doc. 3) pagina 6 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente rel
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
Dott.ssa Alima Zana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38089/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ROBERTA GRONDONA ( C.F._2
), dell'avv. PESSANO MANUELA ( ), dell'avv PAOLO C.F._3 C.F._4
MARSON ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._5 [...]
domiciliati presso lo Email_1 studio dell'avv Grondona in Milano Piazza G. AMENDOLA, 3 20149
ATTORI contro
(C.F. , in persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1
nato a [...] il [...] (C.F. ), nella sua qualità CP_2 CodiceFiscale_6
di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 liquidatore della Società, con il patrocinio dell'avv. IACOVIELLO MONICA
pagina 1 di 24 ( ), dell'avv. GUERRINI LUCA ( ) e dell'avv C.F._7 C.F._8
CASAMASSA FRANCESCO ( ) domiciliata in VIA BAROZZI, 1 20122 C.F._9
MILANO, pec Email_2 Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come dichiarato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 giugno 2024.
Conclusioni per gli attori (fogli di pc depositati il 10 giugno 2024)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Milano, ritenuta la propria competenza, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ammissione di ogni istanza istruttoria degli attori:
a) Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in atti, l'adempimento del Consiglio di
Amministrazione ai suoi obblighi in relazione alla richiesta del 16 giugno 2020 della IN ME S.r.l. di convocazione dell'assemblea dei soci per deliberare in merito allo scioglimento anticipato e messa in liquidazione volontaria della Per l'effetto, annullare e/o dichiarare invalida, illegittima Parte_3
e/o inefficace la delibera adottata dall'assemblea straordinaria dei soci della il 10 luglio Parte_3
2020, iscritta nel registro delle imprese il 16 luglio 2020, stante l'assenza dei presupposti legittimanti
– ex art. 2406 c.c. – l'intervento suppletivo del Collegio sindacale del 1° luglio 2020 con il quale detta assemblea è stata convocata, nonché le successive delibere adottate dalla medesima assemblea il 25 marzo 2021 (iscritta nel registro delle imprese il 26 marzo 2021) e il 14 maggio 2021.
b) Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in atti, l'irregolarità della costituzione del Collegio sindacale della che il 1° luglio 2020 ha convocato l'assemblea straordinaria dei soci della Parte_3
per deliberare in merito allo scioglimento anticipato e messa in liquidazione volontaria Parte_3 della Per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità, l'invalidità, Parte_3
l'illegittimità e/o l'inefficacia della delibera collegiale di convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci della del 1° luglio 2020. Sempre per l'effetto, annullare e/o dichiarare invalida, Parte_3 illegittima e/o inefficace, la delibera adottata dall'assemblea straordinaria dei soci della il Parte_3
10 luglio 2020, iscritta nel registro delle imprese il 16 luglio 2020, nonché le successive delibere adottate dalla medesima assemblea il 25 marzo 2021 (iscritta nel registro delle imprese il 26 marzo
2021) e il 14 maggio 2021.
pagina 2 di 24 c) Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in atti, che: (i) la per mezzo Parte_4 dell'interposizione della , detiene complessivamente il 58% delle azioni della Controparte_4
(ii) la maggioranza dei soci ha agito con abuso di potere, anche in violazione dello statuto Parte_3
sociale, ad esito ed in funzione del quale ha adottato le delibere dell'assemblea straordinaria dei soci della del 10 luglio 2020 (iscritta nel registro delle imprese il 16 luglio 2020), del 25 marzo Parte_3
2021 (iscritta nel registro delle imprese il 26 marzo 2021) e del 14 maggio 2021. Per l'effetto, annullare e/o dichiarare invalide, illegittime e/o inefficaci dette delibere.
d) Accertare e dichiarare altresì, per le motivazioni di cui in atti, che la delibera del 14 maggio 2021 è stata adottata in violazione del disposto dell'art. 2374 c.c. e, per l'effetto, annullarla e/o dichiararla invalida, illegittima e/o inefficace.
e) Comunque dichiarato l'annullamento, l'invalidità e l'inefficacia delle delibere adottate dall'assemblea straordinaria dei soci della il 10 luglio 2020 (iscritta nel registro delle Parte_3
imprese il 16 luglio 2020), il 25 marzo 2021 (iscritta nel registro delle imprese il 26 marzo 2021) e il
14 maggio 2021, adottare altresì tutti i conseguenti provvedimenti, ivi inclusi l'annullamento di tutti gli atti per mezzo dei quali esse sono state attuate, nonché di tutti gli atti, contratti e/o negozi ad esse conseguenti, connessi e/o collegati, disponendo in ogni caso la revoca dello stato di scioglimento e di liquidazione volontaria della ed ordinando alla di adottare tutti i Parte_3 Parte_3
provvedimenti a quanto precede.
f) In ogni caso, rigettare tutte le domande avversarie proposte nei confronti degli attori in quanto, inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto.
g) In ogni caso, condannare la , in persona del suo legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, a risarcire agli attori il danno da essi patito, da quantificarsi anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 I comma c.p.c. e del medesimo art. 96, III comma, c.p.c., nella misura meglio vista e ritenuta dall'Ill.mo Tribunale adito.
h) In ogni caso, condannare la , in persona del suo legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, a rifondere agli attori tutte le spese e le competenze dei giudizi RG 38089/2021 e RG
28728/2021, riuniti, comprensive degli oneri fiscali e previdenziali di legge”.
Conclusioni della società convenuta (foglio di pc depositato il 20.3.2023)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraiis reiectis:
(a) nel merito:
pagina 3 di 24 (i) rigettare tutte le domande avversarie, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, per le ragioni illustrate in atti;
(ii) condannare gli attori Ingg. e in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore Pt_2 Pt_1
di ex art. 96, primo comma, c.p.c., nonché, in relazione al Controparte_1 terzo comma dell'art. 96 c.p.c.; in entrambi i casi, in misura pari alla somma che sarà ritenuta adeguata da codesto Ill.mo Tribunale;
(b) in via istruttoria:
(i) nel caso in cui l'Ill.mo Tribunale non dovesse ritenere raggiunta la prova dell'infondatezza delle domande avversarie, previa revoca dell'ordinanza del 10 giugno 2022, ammettere le istanze istruttorie di formulate nella seconda e terza memoria ex art. 183, c.p.c., Controparte_1
ossia, segnatamente:
– la prova per testi sui capitoli da n. 1 a 33 formulati con la seconda memoria ex art. 183, c.p.c.; – la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, nonché la verificazione della conformità all'originale e della veridicità del contenuto della polizza D&O sub ns. doc. B.114, ordinando l'esibizione alle società
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e di tutta la documentazione contrattuale in Controparte_6
originale e tutta la corrispondenza intervenuta con riferimento alla polizza assicurativa di cui si discute e autorizzando il deposito e la custodia di tutti gli originali;
(ii) nonché, se del caso, una CTU volta ad accertare l'autenticità della sottoscrizione mediante confronto con le scritture di comparazione – tra cui, tra l'altro, tutta la documentazione recante la sottoscrizione dell'Ing. già versata in atti e non disconosciuta da quest'ultimo (come ad Pt_2 esempio: (a) la procura alle liti dell'Ing. e (b) i ns. docc. B. 48, B.66, B.89 e i verbali delle Pt_2
delibere assembleari di in atti da lui sottoscritti); – la Controparte_1 verificazione della sottoscrizione disconosciuta, nonché la verificazione della conformità all'originale
e della veridicità del contenuto del contratto di noleggio sub ns. doc. B.119, ordinando l'esibizione a
di tutta la documentazione contrattuale in originale e tutta la corrispondenza intervenuta CP_7
con riferimento al contratto di cui si discute e autorizzandone il deposito e la custodia in cassaforte;
(ii) nonché una CTU volta ad accertare l'autenticità della sottoscrizione dell'ing. mediante Pt_2
confronto con le scritture di comparazione – tra cui, tra l'altro, tutta la documentazione recante la sottoscrizione dell'Ing. già versata in atti e non disconosciuta da quest'ultimo (come ad Pt_2 esempio: (a) la procura alle liti dell'Ing. e (b) ns. docc. B.48, B.66, B.89, i verbali delle Pt_2
delibere assembleari di in liquidazione in atti da lui sottoscritte) ; – l' ordine Controparte_1
di esibizione alla società Ningbo Avanuov Biologic Science & Biotechnology Co. Ltd. della documentazione contrattuale in originale a sue mani e di tutta la corrispondenza intervenuta con
pagina 4 di 24 riferimento all'accordo integrativo del 23 maggio 2019 con Ningbo prodotto quale ns. doc. B.122; (ii) revocare l'ordinanza del 21 febbraio 2023 e, per l'effetto, ammettere i documenti prodotti da
[...]
nn. da 212 a 222 e 224; (iii) confermare il rigetto delle istanze Controparte_1
istruttorie di parte attrice e, nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze di prova orale avversarie, ammettere la prova contraria diretta richiesta da Controparte_1
con i testi indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., nonchè la prova contraria indiretta sui capitoli da 34 a 50 formulati dalla convenuta con la terza memoria ex art. 183, c.p.c.
Con vittoria di compensi, spese e accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente causa ha ad oggetto due procedimenti riuniti. In particolare o Il procedimento avente RG n. 38089/2020 afferisce all'impugnazione da parte degli attori e quali soci di GMT spa1, della Parte_1 Parte_2
delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti della (di Controparte_1 seguito, ) del 10 luglio 2020, con la quale la società era stata messa in Pt_3
liquidazione volontaria ex art 2484 n. 6) c.c.;
o Il procedimento avente RG n. 28728/2021 afferisce all'impugnazione: (i) della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti della del 25 marzo 2021 con la Parte_3
quale è stata sostituita la delibera del 10 luglio 2020 e confermata la liquidazione volontaria della società; (ii) della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti della del 14 maggio 2021, con la quale è stata rinviata ogni decisione sul Parte_3
piano di liquidazione della disponendo medio tempore il mantenimento Parte_3
della gestione della società in termini continuità.
Con atto di citazione notificato il 14 ottobre 2020 e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio la società per chiedere di accertare e Controparte_1 dichiarare l'annullamento, l'invalidità o l'inefficacia della delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 10 luglio 2020 (doc. 13) che disponeva la messa in liquidazione volontaria della società, in quanto adottata con abuso della maggioranza.
In particolare gli attori hanno dedotto che:
pagina 5 di 24 Parte_
• sono soci della società attualmente in liquidazione, essendo titolari rispettivamente di 32.333 azioni (27,16% del c.s. ) e 15.167 azioni ( 12,74% del c.c.Stori), tutte di categoria A (cfr. Pt_2
doc. 1, Attori); avevano ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione
( ) e di Amministratore Delegato ( dal 29 ottobre 2018 al 17 luglio 2020 (doc.1), data Pt_2 Pt_1 delle loro dimissioni, seguite alla constatazione, da parte loro, dell'impossibilità di realizzare l'originario progetto industriale;
• la compagine sociale è così composta: (i) e che Parte_1 Parte_2
assieme al sig. detenevano azioni di categoria A (pari al 42% del capitale Parte_5
sociale); riferibile alla famiglia (2), detentrice di azioni di categoria B Parte_4 Per_1
(pari al 28% del capitale sociale); (iii) , società di diritto lussemburghese, Controparte_4 anch'essa occultamente riferibile, come emerso solo a gennaio 2020, alla famiglia , Per_1
titolare di azioni categoria C (pari al 30% del capitale). La famiglia dunque, attraverso Per_1
IN ME e , esprimeva la maggioranza assembleare (58% del capitale Controparte_4 sociale), potendo inoltre disporre del diritto di veto nell'assemblea straordinaria sulla base dell'art. 18 dello Statuto (doc.3);
• il gruppo di controllo della società (soci e ) al solo fine di sottrarre Pt_4 CP_4
Parte_ ingiustificatamente agli attori la gestione operativa di (che e hanno Pt_2 Pt_1
Parte_ legittimamente esercitato sino alla messa in liquidazione di anche in virtù della clausola statutaria (3) che riservava loro, in quanto azionisti di categoria A, la nomina della maggioranza consiliare) aveva fatto approvare dall'assemblea straordinaria del 10 luglio 2020 la delibera di scioglimento anticipato e messa in liquidazione (doc. 13), così abusando del potere di maggioranza. In particolare, l'abuso si era concretizzato nella nomina del liquidatore, scelta che ha privato gli attori della possibilità di designare i membri del CdA, come previsto dallo statuto.
Questa esclusione ha ulteriormente pregiudicato i loro diritti di partecipazione societaria e rafforzato il controllo di IN ME sulla società.
La natura abusiva della delibera è confermata dal fatto che, anche dopo aver deciso la messa in
Parte_ liquidazione di la controllata ha continuato a operare regolarmente, CP_8
assumendo personale e ottenendo finanziamenti per la sua attività;
• con delibera del 25 marzo 2021, adottata a maggioranza ed in sostituzione della delibera del 10 Parte_ luglio 2020, è stato confermato lo scioglimento anticipato della società e la sua messa in liquidazione (doc. B38). Il 14 maggio 2021 l'assemblea dei soci ha preso atto del piano di liquidazione predisposto dal liquidatore, differendo tuttavia ad altra riunione assembleare l'approvazione, disponendo nel frattempo il mantenimento della gestione della società in termini di continuità (doc. B39).
• la delibera del 10 luglio 2020 doveva considerarsi invalida non solo in quanto abusiva, ma anche in considerazione della modalità della sua convocazione (4). Essa, inoltre, era stata indetta da un collegio sindacale illegittimamente costituito, vista la presenza tra i sindaci di un soggetto, CP_10
, che in quanto rappresentante comune di soci della era ineleggibile ai sensi
[...] Pt_4 dell'art. 2399 c.c.
Parte_ Con comparsa di risposta del 31 marzo 2021 per l'udienza del 20 aprile 2021 si è costituita nel giudizio R.G. 38089/2020 contestando integralmente i motivi di impugnazione della delibera dell'assemblea straordinaria. Essa in particolare ha dedotto che:
• la delibera impugnata del 10 luglio 2020 era stata integralmente sostituita, ai sensi dell'art. 2377 Parte_ comma 8, c.c. con la nuova delibera di assemblea straordinaria di del 25 marzo 2021, regolarmente convocata con comunicazione inviata il 16 marzo (doc. 22). Pertanto, gli eventuali vizi della delibera impugnata erano stati in ogni caso sanati da deliberazioni di contenuto analogo, con conseguente rimozione delle suppose ragioni di invalidità;
• il fatto che gli ingg. e si fossero liberamente dimessi dal Consiglio di Pt_2 Pt_1
amministrazione subito prima della delibera di messa in liquidazione della società esclude che i soci IN ME e abbiano inteso mettere in liquidazione la società al solo fine di CP_4
esautorare gli attori dalla gestione sociale sostituendo il Consiglio di Amministrazione con un liquidatore di loro fiducia. In realtà il voto a favore dello scioglimento della società da parte dei soci di categoria B e di categoria C aveva l'unico scopo di evitare il perpetrarsi di una situazione di diffusa irregolarità nella gestione della società, affidando al contempo la conservazione e la liquidazione del loro investimento ad un professionista qualificato;
• del pari infondata era la tesi secondo cui la delibera di messa in liquidazione sarebbe abusiva a causa dell'assenza di attività liquidatoria, come si dovrebbe desumere dalla circostanza che il liquidatore era stato autorizzato a proseguire l'attività di impresa e dal fatto che il piano di Parte_ liquidazione approvato dall'assemblea di prevedeva investimenti nella controllata In CP_11
realtà il progetto triennale di sviluppo della controllata era precipuamente finalizzato a 4 In particolare, dato il lasso di tempo inferiore al mese, tra la data in cui gli amministratori hanno ricevuto la richiesta di convocazione dell'assemblea e la data in cui la stessa era stata fissata, non erano integrati i presupposti in virtù dei quali l'art. 2406 c.c. consente al Collegio Sindacale di convocare in via suppletiva l'assemblea dei soci pagina 7 di 24 incrementare il valore della partecipazione, consentendo di ottenere maggiori risorse dalla successiva vendita della stessa (per una somma prevista circa 5 milioni di euro entro luglio 2023),
Parte_ da destinare al soddisfacimento dei creditori di Infatti, come si legge nel Piano di
Liquidazione elaborato dalla (doc. 79, Attori), nello scenario definito dal liquidatore di CP_3
“stop loss”, “visto il degrado di EVGB (…) i risultati attesi difficilmente [avrebbero potuto] realizzare cifre in grado di soddisfare i debiti correnti in GMT” (5).
In data 20 aprile 2021 si è svolta l'udienza di prima trattazione in forma cartolare, nella quale il GI, dopo aver rilevato che la delibera impugnata era stata sostituita dalla delibera del 25 marzo 2021, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni alla udienza del giorno 13 luglio 2021.
All'udienza del 13 luglio 2021 il giudice istruttore ha preso atto che medio tempore era stato promosso dagli attori un nuovo procedimento (R.G. n. 28728/202)1 per l'impugnazione della delibera dell'assemblea dei soci del 25 marzo 2021 e ha rinviato all'udienza del 16.11.2021 (in seguito rinviata all'8 febbraio 2022) per valutare la riunione dei due procedimenti.
Nell'udienza dell'8 febbraio 2022 gli attori, preso atto che la delibera di marzo 2021 aveva sostituito del tutto la delibera impugnata, hanno comunicato di non aver più interesse ad impugnare la delibera di luglio 2020 sui vizi di forma, ferma la contestazione sull'abuso di maggioranza.
La difesa della società, da parte sua, ha insistito per la riunione dei procedimenti, chiedendo, inoltre, la rimessione in istruttoria con l'assegnazione dei termini i termini ex art 183 co 6 cpc. 5
pagina 8 di 24 Il giudice istruttore, a questo punto, ha disposto la riunione dei due procedimenti collegati, la revoca dell'ordinanza che aveva fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni rimettendo la causa in istruttoria e assegnando i termini per il deposito delle memorie intermedie.
Dopo l'assunzione di prove testimoniali nell'udienza istruttoria del 15 novembre 2022, nell'udienza del 21 febbraio 2023 la difesa della convenuta ha riferito che il 31 gennaio 2023 si era
Parte_ tenuta l'assemblea di in liquidazione nel corso della quale il liquidatore, dando conto di trattative con operatori economici interessati all'acquisto, ha chiesto l'autorizzazione ai soci alla cessione immediata del ramo di azienda di o della partecipazione nella medesima CP_12 società. Il GI ha quindi rinviato le parti per l'udienza del 21 marzo 2023
Successivamente la difesa della società, con nota di deposito del 22.02.2023, ha prodotto il verbale dell'assemblea ordinaria di GMT del 31.01.2023 (doc. 225, Convenuta), con la quale gli azionisti, prendendo atto, sulla base della relazione del liquidatore, che il piano di liquidazione già approvato per una migliore valorizzazione dell'asset EVGB non era più attuale, per fattori sia endogeni che esogeni, hanno deliberato di rinunciare all'esecuzione del piano di liquidazione, autorizzando il liquidatore ad avviare le trattative per la cessione della partecipata.
All'udienza del 30 gennaio 2024 il GI, ritenuto che la causa fosse decidibile senza ulteriore attività istruttoria, ha rimesso in termini le parti per nuove produzioni documentali e rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 giugno 2024.
All'udienza dell'11 giugno 2024, dopo il deposito autorizzato della sentenza che dichiarava la liquidazione giudiziale di avvenuta in febbraio (doc. 235, Convenuta), ha rimesso la causa CP_11
in decisione dinanzi al Collegio, concedendo i termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sui documenti prodotti
Preliminarmente va confermata l'ordinanza 21 febbraio 2023 del GI circa l'inammissibilità dei nuovi documenti di parte convenuta dal n. 212 al n. 222 e n. 224 e dei documenti prodotti dalla difesa degli attori dal n. 138 al n. 146 , il Collegio ne condivide la motivazione che si intende qui pagina 9 di 24 richiamata6; a ciò si aggiunga la valutazione di irrilevanza di tutti questi documenti in relazione all'oggetto dell'impugnazione delle tre delibere delle assemblee di del 10 luglio 2020 del Pt_3
25 marzo 2021 e del 14 maggio 2021.
Le cause riunite sono decidibili sulla base dell'istruttoria compiuta e dei documenti prodotti, senza necessità di ulteriori prove: le istanze istruttorie rinnovate sono irrilevanti ai fini della decisione.
L'impugnazione della delibera dell'assemblea straordinaria in data 10 luglio 2020 dei soci di
Controparte_1
I soci e hanno impugnato la delibera dell'assemblea Parte_1 Parte_2
Parte_ straordinaria dei soci di assunta il 10 luglio 2020 con cui era stato deliberato di sciogliere anticipatamente la società ex art 2484 n.6) c.c. ponendola in liquidazione e di affidare la liquidazione ad un liquidatore unico individuato nella società KE & KA SR in persona del suo amministratore unico affidandogli il compito di definire un piano di liquidazione da sottoporre CP_2 all'approvazione dei soci ad una successiva assemblea da convocarsi.
A sostegno dell'impugnazione i soci hanno dedotto due vizi:
(i)uno di invalidità della delibera discendente dalla illegittima convocazione dell'assemblea da parte del
Collegio sindacale intervenuto in sostituzione dell'organo gestorio in difetto del presupposto richiesto dall'art 2406 c.c. per l'iniziativa del Collegio sindacale (riunione in data 1.7.2020 del Collegio sindacale, a seguito della richiesta del 29.6.2020 del socio IN ME, e delibera a maggioranza di
Parte_ convocazione dell'assemblea dei soci per il 10.7.2020 quando il CdA di si era già riunito il
26.6.2020 e aveva deciso di convocare l'assemblea per il 20.7.2020, convocazione dell'assemblea comunicata ai soci il 29.6.2020, docc dal n. 17 al n.24 di parte attrice);
(ii)l'altro di annullabilità per abuso della regola di maggioranza: assumono gli attori che le ragioni addotte dai soci di maggioranza per la messa in liquidazione della società - ovvero inadeguatezza Parte_ dell'assetto organizzativo, insanabile conflitto tra i soci di che nei mesi si era esteso anche in seno al CdA e all'organo di controllo con conseguente situazione di stallo, necessità di investimenti che Parte_ il socio IN ME non intendeva mettere ulteriormente a rischio in - erano state intenzionalmente determinate da una pluralità di comportamenti e condotte ostruzionistiche messe in atto dai medesimi 6 Verbale udienza del 21 febbraio 2023 “ Il Giudice, Dato atto di quanto sopra, revoca l'ordinanza del 15.11.2022 nella parte in cui ha ammesso le nuove produzioni di parte convenuta numeri dal 212 al 222 e 224 perché come risulta dal deposito si tratta di documenti formati prima della scadenza dei termini ex art 183 co 6 cpc;
non ammette le produzioni di parte attrice del 9.11.2023 dal n. 138 al n. 146 perché si tratta di documenti confusamente inseriti nel fascicolo in modo massivo senza indicazione se non generica nell'indice di quanto prodotto;
non ammette le nuove produzioni richieste in udienza perché irrilevanti eccetto il verbale della assemblea del 31 gennaio 2023…” pagina 10 di 24 soci di maggioranza IN ME e (formanti un unico centro di interesse perché CP_4 CP_4
entrambe società facenti capo alla famiglia . Persona_2
Parte_ Secondo gli attori era stata posta in liquidazione non con l'effettiva intenzione di liquidarla dismettendo l'attività di impresa ma con il fine di continuare la gestione ordinaria senza però la partecipazione gestoria dei soci fondatori e (titolari di azioni A) i quali hanno per Statuto Pt_1 Pt_2
(art 22) il diritto di designare la maggioranza relativa dei componenti del CdA.
Parte_ La convenuta si è costituita tempestivamente il 31.3.2021 per l'udienza del 20.4.2021 e ha contestato l'impugnazione per le ragioni in sintesi sopra esposte.
Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità dell'impugnazione proposta dai soci e che Pt_2 Pt_1 non hanno partecipato all'assemblea straordinaria del 10.7.2020 e che sono titolari di azioni di categoria A rispettivamente del 27,16% e del 12,74%.
La citazione della causa RG 38089/2020 è stata notificata il 14 ottobre 2020 quindi nel termine di 90 giorni dall'iscrizione al registro imprese della delibera avvenuta il 16 luglio 2020.
A questa causa, rubricata al RG 38089/2020 è stata poi riunita la causa RG 28728/2021 che ha ad oggetto l'impugnazione della delibera dell'assemblea straordinaria di GMT del 25.3.2021 assunta espressamente in sostituzione della delibera impugnata del 10.7.2020 sul medesimo ordine del giorno, messa in liquidazione volontaria della società, al fine di superare le eccezioni di invalidità con riferimento ai vizi di convocazione ad opera del Collegio sindacale e l'impugnazione della delibera del
14 maggio 2021 convocata per illustrare il contenuto del Piano di liquidazione e assumere le conseguenti decisioni.
La difesa degli attori ha riconosciuto l'efficacia sostitutiva della delibera 10.7.2020 da parte della delibera del 25.3.2021 e quindi il superamento dei motivi di impugnazione di cui alla causa RG
38089/2020 relativi ai vizi di convocazione e costituzione dell'assemblea straordinaria di luglio 2020; gli attori, impugnando la delibera del 25.3.2021 il cui deliberato nel merito coincide con quanto già deciso dai soci il 10.7.2020, hanno sostenuto la sua invalidità e riproposto il medesimo motivo di invalidità per abuso nel voto della maggioranza.
La riunione di cause anche identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa e questo porta a dover pronunciare la decisione su entrambe le cause qui riunite.
La causa RG 38089/2020 va definita con cessazione della materia del contendere perché ha ad oggetto
Parte_ l'impugnazione della delibera 10.7.2020 dell'assemblea straordinaria dei soci di che è stata Parte_ sostituita dalla delibera dell'assemblea dei soci di del 25. 3. 2021.
pagina 11 di 24 La circostanza della sostituzione all'interno dell'organizzazione societaria della delibera del 10.7.2020 da parte della delibera del 25.3.2021 è pacifica e non contestata così come non contestato dagli attori è che con la sostituzione è stato sanato il vizio di convocazione dell'assemblea del 10 luglio 2020; ciò comporta la cessazione della materia del contendere nella RG 38089/2020 restando da valutare la fondatezza dei motivi di impugnazione con riferimento ai vizi di convocazione da parte del Collegio sindacale al solo fine di decidere sulle spese del processo secondo il principio della soccombenza virtuale.
Come è noto la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge sussiste se la nuova deliberazione ha un identico contenuto cioè provveda sui medesimi argomenti della deliberazione impugnata ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità.
Rispetto al vizio di convocazione dell'assemblea straordinaria del 10.7.2020 l'assemblea del 25.3.2021 ha piena efficacia sostitutiva perché è stata convocata dall'organo amministrativo e non dal Collegio sindacale;
la stessa difesa degli attori conviene sulla efficacia sostitutiva della seconda delibera quanto al vizio di convocazione.
La denunciata invalidità della delibera sostitutiva del 25.3.2021 perché viziata dall'abuso del diritto dei soci di maggioranza nel voto va decisa nell'ambito della causa RG 28728/2021 poiché la delibera sostituita ha il medesimo contenuto della delibera del 20 luglio 2020 (scioglimento volontario di GMT)
e l'impugnazione della delibera del 25.3.2021 è stata proposta per il medesimo vizio di abuso della maggioranza.
Resta da dire che l'impugnazione della delibera del 10.7.2020 per vizio di convocazione da parte del
Collegio sindacale era fondata;
sul punto è sufficiente rilevare che il Collegio sindacale era intervenuto in sostituzione dell'organo amministrativo in totale assenza di presupposti richiesti dall'art 2406 c.c., considerando che la convocazione del Collegio Sindacale datava 1 luglio 2020 quando il Consiglio di amministrazione si era già riunito in data 26 giugno 2020 decidendo per la convocazione in data 20 luglio 2020 dell'assemblea dei soci su richiesta di IN ME e la convocazione dell'assemblea decisa dal CdA era già stata comunicata ai soci in data 29.6.2020, quindi prima della riunione del Collegio sindacale.
Infine va detto che nessuno ritardo si rinviene rispetto alla richiesta della socia IN ME di convocazione dell'assemblea straordinaria nell'intervento del CdA del 26 giugno e nella fissazione dell'assemblea per il 20 luglio 2020.
Da ciò consegue la soccombenza della società convenuta nella causa RG 38089/2020 .
pagina 12 di 24 L'impugnazione della delibera 25 marzo 2021 dell'assemblea straordinaria dei soci di CP_1
e del 14 maggio 2021
[...]
La causa è stata tempestivamente proposta con citazione notificata il 21 giugno 2021.
I soci attori hanno sostenuto che la delibera di scioglimento della società è viziata da abuso della maggioranza in pregiudizio della minoranza, dove la maggioranza è costituita dai voti congiunti di IN
ME ed sul presupposto che formalmente le due società appaiono soggetti Controparte_4
distinti ma nella realtà costituiscono espressione di un unico centro di interesse facente capo alla famiglia socia di IN ME e unico investitore del fondo . L'obiettivo del voto Per_1 CP_4
sullo scioglimento volontario sarebbe costituito, secondo gli attori, dall'interesse degli altri soci a
Parte_ continuare l'attività di impresa attraverso la controllata (operativa mentre è la Controparte_13
Parte_ holding) attraverso il liquidatore sociale di raggiungendo l'intento di superare l'art 22 dello Parte_ Statuto di che assicura la presenza di quattro esponenti dei soci A ( e sono soci A Pt_1 Pt_2
unitamente al socio in consiglio di amministrazione. Persona_3
L'abuso della maggioranza sarebbe dimostrato da una serie di condotte di IN ME e di e CP_4
dei loro esponenti nel consiglio di amministrazione finalizzate ad ostacolare l'attività del consiglio medesimo, dagli inadempimenti delle socie di maggioranza agli obblighi in precedenza assunti di
Parte_ finanziare e, infine, dal programma di liquidazione presentato all'assemblea dei soci del 14 maggio 2021 e poi approvato dall'assemblea dei 26 luglio 2021. Il programma di liquidazione, infatti, secondo gli attori, non si discosterebbe dal business plan nel 2020 predisposto dal CdA e bocciato dall'assemblea, caratterizzato dal sostegno dell'attività della controllata unico oggetto CP_8
Parte_ dell'attività di con finanziamenti equiparabili a quelli che prima della liquidazione erano stati Parte_ negati da e IN ME a CP_4
Secondo gli attori, dunque, la delibera del 25 marzo 2021 è illegittima perché la messa in liquidazione della società ha avuto non lo scopo di liquidare la società ma quello di gestirla bypassando le norme statutarie che prevedono la presenza dei rappresentanti degli attori (soci A) nel consiglio di amministrazione, in ciò starebbe l'abuso dei soci di maggioranza IN ME e (totale 58% del CP_4
c.s.).
Infatti, a seguito della delibera di scioglimento, il consiglio di amministrazione, con la presenza dei rappresentanti degli attori è venuto meno, rimanendo quale unico organo gestorio il liquidatore, la società KE & KA SR, soggetto scelto dalla maggioranza che controlla l'assemblea.
La società convenuta ha contestato tutte le allegazioni di parte attrice.
pagina 13 di 24 In tema di abuso del diritto di maggioranza la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27387 del
12/12/2005 e successivamente con la sentenza sez. I 29/09/2020, n. 20625 ha affermato i seguenti principi di diritto:
-la deliberazione di scioglimento anticipato di una società può essere invalidata, in difetto delle ragioni tipiche all'uopo previste, sotto il profilo dell'abuso della regola di maggioranza quando risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci;
-la relativa prova incombe sul socio di minoranza il quale dovrà a tal fine indicare i "sintomi" di illiceità della delibera - deducibili non solo da elementi di fatto esistenti al momento della sua approvazione, ma anche da circostanze verificatesi successivamente - in modo da consentire al giudice di verificarne le reali motivazioni e accertare se effettivamente abuso vi sia stato;
- peraltro, all'infuori della ipotesi di un esercizio "ingiustificato" ovvero "fraudolento" del potere di voto ad opera dei soci maggioritari, resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera di scioglimento anticipato della società, essendo insindacabili le esigenze relative all'economia individuale del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione dissolutiva.
Il fondamento positivo della fattispecie concretante l'abuso della maggioranza sta nelle clausole generali di correttezza e buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto;
il canone della buona fede rileva come limite esterno all'esercizio del diritto di voto nel senso che il socio può liberamente esercitare le sue scelte per il soddisfacimento dei suoi interessi individuali con il limite dell'altrui potenziale danno accompagnato da un esercizio di voto fraudolento ovvero ingiustificato.
La stessa disciplina legale del fenomeno societario consente a che la maggioranza dei soci ponga fine all'impresa comune senza subordinare tale decisione ad alcuna condizione e, in applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata anche l'esecuzione del contratto di società, il socio di maggioranza può esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite esterno dell'altrui potenziale danno.
L'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione (nel caso di specie si deduce il diritto di partecipare alla gestione della società) e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza "uti singuli".
pagina 14 di 24 Va tenuto presente che la società non è portatrice di un interesse alla prosecuzione della sua attività di impresa e che rientra tra gli interessi dedotti nel contratto di società anche quello di scioglimento anticipato ex art 2484 n. 6) c.c., quindi può individuarsi in questa fattispecie l'ipotesi dell'abuso se la decisione è stata assunta con lo scopo e l'intendo esclusivo di danneggiare il socio di minoranza.
Ciò posto, risulta evidente come resti preclusa ogni possibilità di valutazione dei motivi che abbiano indotto la maggioranza alla votazione della delibera di scioglimento anticipato della società, essendo insindacabili le esigenze personali, individuali del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione, se si esclude quell'esercizio "ingiustificato" ovvero "fraudolento" del potere di voto ad opera dei soci maggioritari posto come limite esterno al voto.
Tanto premesso, emerge come nel caso di specie non sussistano i presupposti per l'annullamento della delibera impugnata.
In memoria n. 1 la difesa degli attori nelle cause già riunite ha precisato i sintomi della illiceità delle delibere di scioglimento per abuso della maggioranza costituita da IN ME e da sotto 3 CP_4
aspetti:
a) l'aver IN ME in modo occulto acquisito, tramite l'interposta Innovacta Capital Spl, il 58% dell'azionariato di con il conseguente sostanziale e fraudolento ribaltamento degli equilibri Parte_3 societari rappresentati da tre categorie di soci, i soci “A” con il 42% del c.s. ( , e Pt_2 Pt_1
, i soci “B” con il 28% (IN ME) e i soci “C” con il 30% ( ); Parte_5 CP_4
b) l'aver IN ME in mala fede e con il supporto dell'interposta Innovacta Capital Spl tenuto plurime condotte ostruzionistiche, pretestuose e defatiganti volte ad impedire l'attuazione del piano industriale
2017-2021 che presupponeva un finanziamento di euro 8.000.000 da parte del socio , ad CP_4 impedire l'approvazione del business plan 2020 2022 redatto da e come amministratore Pt_1 Pt_2
delegato e Presidente del Consiglio di GMT con la conseguente situazione di “stallo” posta alla base delle due delibere di messa in liquidazione;
c) l'aver impedito, per mezzo della nomina del liquidatore, pur continuando a gestire la controllata operativa in continuità, a che gli esponenti, quali soci di potessero esercitare i CP_14 Parte_3
loro diritti di nomina dei componenti del c.d.a. statutariamente previsti dall'art 22 dello statuto ( – doc.
3 prod. RG n. 38089/2020 e doc. 21 prod. RG n. 28728/2021) e, quindi, i loro diritti di partecipazione alla gestione della società.
Quanto al primo aspetto va detto che è irrilevante rispetto alla validità della delibera del 25 marzo 2021
e prima del 10 luglio 2020 come si sia formata la maggioranza in GMT e in particolare come si sia realizzata la convergenza in assemblea sulla decisione di porre in liquidazione la società, in quanto ciò che rileva obiettivamente è che una maggioranza abbia espresso la decisione di porre la società in pagina 15 di 24 scioglimento. La circostanza che IN ME ed facessero riferimento al medesimo centro di CP_4
interesse, la famiglia è circostanza neutra rispetto al voto in assemblea posto che ciò che Per_1
eventualmente rileva è se la convergenza di tale maggioranza sia stata costituita solo in danno dei soci attori di categoria A i quali lamentano che si sia formata in società a loro insaputa e in modo occulto tale maggioranza per effetto del collegamento tra IN ME e . CP_4
Sul punto va inoltre rilevato che a prescindere da come si sia formata la maggioranza che ha deliberato lo scioglimento di la previsione statutaria di tre categorie di azioni (azioni A, B, C) e i Pt_3
relativi diversi poteri non poneva i soci A al riparo dal formarsi di convergenze tra i soci B e C che portassero a formare una maggioranza in assemblea e nel CdA sui soci A.
L'allegazione degli attori soci A di esser rimasti all'oscuro del collegamento tra IN ME e CP_4 prima dell'ingresso di non ha trovato riscontro all'esito dell'attività istruttoria: Controparte_15 infatti, il testimone , all'epoca (2017 e successivamente) responsabile finanziario di Testimone_1
Parte_ sentito all'udienza del 15 novembre 2022 ha confermato che l'ing e l'ing erano Pt_2 Pt_1
Parte_ stati da lui messi al corrente, prima che il fondo sottoscrivesse l'aumento di capitale in CP_4
che i soggetti beneficiari del fondo erano i fratelli già soci di IN ME. CP_4 Per_1
A ciò si aggiunga che la prospettiva che IN ME assumesse anche le partecipazioni del fondo era stata chiaramente manifestata dal dott (consigliere ed espressione di CP_4 Controparte_9
IN ME) alla riunione del Consiglio di amministrazione dell' 8 ottobre 2029 nel corso della quale aveva dichiarato che era stato già raggiunto un accordo per l'uscita di a beneficio di IN CP_4
ME, accordo che poi non ha avuto una effettiva conclusione ed evoluzione come hanno spiegato anche i testimoni sentiti durante l'istruttoria; la dichiarazione resa dal dott alla presenza Per_1 anche degli ingegneri e svuota di ogni consistenza l'allegazione difensiva degli attori Tes_2 Pt_2
Parte_ secondo la quale IN ME avrebbe in modo occulto acquisto la maggioranza in attraverso il
Parte_ fondo allo scopo di acquisire fraudolentemente la maggioranza in ed alterare gli CP_4
equilibri statutari tra i tre gruppo di azionisti A, B e C: i soci e erano infatti stati messi al Pt_1 Pt_2
corrente che la socia IN ME avrebbe assunto le partecipazioni del fondo e di ciò non si erano lamentati.
Quindi le allegazioni degli attori circa la manovra occulta posta in essere da IN ME al fine di acquisire la maggioranza in GMT attraverso alterando l'equilibrio disegnato nello Statuto e CP_4
nei patti parasociali tra i tre gruppi di soci di categoria A, di categoria B (fin ME) e C ( ) è CP_4
del tutto infondata.
pagina 16 di 24 Parte_ Ciò che emerge dalle allegazioni delle parti e dagli atti è che necessitava nel 2017 di risorse finanziarie per portare avanti la sua attività attraverso la controllata ed era da tempo in CP_8 cerca di un finanziatore infine individuato dall'advisor Console & Partner di Torino di fiducia di e in , fondo nel quale la famiglia su proposta del medesimo Pt_2 Pt_1 CP_4 Per_1
advisor, aveva in corso un piano di investimento.
I dissidi e i problemi in GMT sono sorti quando , dopo aver sottoscritto l'aumento di capitale CP_4
sociale per 4 milioni di euro nel 2018, non si è resa disponibile ad un finanziamento attraverso una emissione obbligazionaria del valore di 8 milioni di euro, impegno al quale non si riteneva giuridicamente tenuta e quando anche il socio IN ME ha negato ulteriori consistenti finanziamenti.
Ciò risulta da quanto già in discussione alla riunione del consiglio di amministrazione dell'8 ottobre
2019 e dalla corrispondenza successiva intercorsa, sempre nel mese di ottobre 2019, tra il dott e l'ing con la quale il consigliere manifestava le sue perplessità circa l' Per_1 Pt_2 Per_1
operazione di rivalutazione della ceppoteca nella situazione patrimoniale di presentata CP_8
anche alle banche. In sostanza le divergenze tra i soci sono sorte in relazione alle modalità di azione degli amministratori ing e che sono risultate di ostacolo anche a minime aperture di Pt_1 Pt_2 finanziamento della società da parte di IN ME come ammesso anche dall'ing e nella Pt_1 Pt_2
loro lettera di dimissioni dal consiglio di amministrazione del 9 luglio 2020 (doc. B93 attori).
In questa situazione sono maturati i più forti contrasti tra i soci e all'interno del CdA posto che il business plan 2017-2021 e da ultimo quello 2020-2022 approvato solo dalla maggioranza dal Consiglio di amministrazione del 19 marzo 2020 presupponevano risorse finanziarie che IN ME non aveva più
Parte_ intenzione di immettere nella società
Le scelte dei soci di non effettuare investimenti nella società sono insindacabili, del tutto legittime e non qualificabili come in danno dell'ente, l'unico impegno di investimento verso la società per il socio
è quello di versamento dell'intero capitale sottoscritto.
Tra gli interessi dedotti nel contratto di società rientra anche quello del socio di determinare la durata del proprio investimento e di porre la società in liquidazione, facoltà che il socio, se è maggioranza, può esercitare con l'unico limite esterno dell'intento esclusivo di danneggiare gli altri soci: i soci di Parte_ maggioranza di quindi, assunta la determinazione di non proseguire più nell'investimento nella Parte_ società e di voler conseguentemente smobilitare la loro partecipazione, non avevano alcuna
Parte_ necessità di creare una situazione di stallo societario per attuare questa loro scelta di liquidare
Conclusivamente non può ritenersi dimostrato quanto allegato dagli attori ovvero che IN ME abbia in modo occulto introdotto in società il fondo per conseguire fraudolentemente la CP_4 pagina 17 di 24 Parte_ maggioranza di solo con la finalità di pregiudizio dei soci A e e che IN ME Pt_2 Pt_1 abbia posto in essere “ plurime condotte ostruzionistiche, pretestuose, strumentali e defatiganti che avevano condotto alla situazione di “stallo” posta alla base delle due delibere di messa in liquidazione”, perché
e erano al corrente che la famiglia aveva investito nel Fondo , Pt_1 Pt_2 Per_1 CP_4
Parte_ Fondo presentato a e come investitore in da advisor di loro fiducia;
Pt_1 Pt_2
-i dissidi all'interno della compagine societaria tra i soci A e i soci B e C erano genuini e fondati su serie ragioni, così come emerge anche dalla lettura dei verbali dei consigli di amministrazione, Parte_ connesse alla critica situazione economico finanziaria di e della controllata con la conseguente necessità di finanziamenti, su cui si basavano i business plan della società, che i soci IN ME e non erano disponibili ad offrire, ma che i soci e , per una loro differente CP_4 Pt_1 Pt_2 visione di quell'investimento e delle sue prospettive, pretendevano, senza però averne titolo, che fossero messi in campo.
Va ora esaminato l'ultimo elemento allegato dagli attori quale sintomo della natura abusiva della Parte_ decisione della maggioranza di porre in liquidazione ovvero il fatto che la liquidazione della società costituiva l'espediente formale per proseguire una'ordinaria attività di impresa della holding Parte_ attraverso l'operativa secondo i medesimi indirizzi disegnati nel business plan CP_8
2020-2022 non approvato dai consiglieri di amministrazione espressione dei soci B e C ma senza che alla gestione partecipassero anche gli amministratori espressione dei soci A (attori) che hanno il diritto di designare 4 consiglieri su 7 ma non il diritto di designare il liquidatore: anche questa allegazione risulta inconsistente.
Secondo gli attori dunque la delibera del 10 luglio 2020 e quella successiva del 25 marzo 2021 di
Parte_ liquidazione volontaria di sarebbero abusive perché il reale intento della maggioranza è stato non
Parte_ quello di liquidare ma di proseguire la gestione ordinaria in continuità escludendo dall'organo gestorio i designati dai soci di categoria A, come previsto dallo Statuto.
La prova di questa effettiva intenzione della maggioranza starebbe nel fatto che il piano di liquidazione presentato all'assemblea del 14 maggio 2021 e poi approvato dall'assemblea del 26 luglio 2021 Parte_ prevede la continuità dell'attività della controllata operativa di secondo le CP_8
medesime linee poste nel business plan 2020 2022 che gli esponenti dei soci B e C in CdA non avevano voluto condividere e che era stato approvato solo dalla maggioranza del CdA (con il voto favorevole dei soli esponenti dei soci di categoria A).
pagina 18 di 24 In primo luogo non può non rilevarsi che gli amministratori (Amministratore Delegato) e Pt_1 Pt_2
(Presidente del consiglio) giunsero alla prima assemblea del 10 luglio 2020 convocata con all'ordine del giorno la decisione sulla liquidazione volontaria della società avendo spontaneamente rassegnato le loro dimissionari dalla carica di amministratori: già questa circostanza si pone in forte contrasto con quanto sostenuto circa le finalità dei soci di maggioranza di voler porre in liquidazione la società i quali in realtà alla data del 10 luglio 2020 non avevano la necessità di sciogliere artatamente la società per proseguirne la gestione sociale in continuità senza la presenza dei soci e in consiglio di Pt_1 Pt_2
amministrazione.
Le prove della volontà dei soci di maggioranza di non liquidare ma di continuare la gestione ordinaria si troverebbero secondo gli attori negli accadimenti successivi alla delibera di messa in liquidazione di luglio 2020 ovvero (i) nel ritardo con cui è stato predisposto il piano di liquidazione approvato solo il
Parte_ 26 luglio 2021 dopo un anno dalla messa in liquidazione di (ii) nella protratta operatività della controllata (iii) nel contenuto del piano di liquidazione che sconsigliava la vendita CP_8
liquidatoria di e prospettava come soluzione migliore la continuità aziendale della CP_8
Parte_ controllata con sostegno da parte di secondo uno scenario che riprendeva i contenuti del business Parte_ plan 2020/2022 predisposto dal Consiglio di amministrazione di e approvato a maggioranza il 19 marzo 2020, respinto poi dall'assemblea del 4 maggio 2020.
In altre parole i soci hanno dedotto che la maggioranza nell'ambito del piano di liquidazione si è resa Parte_ disponibile a immettere in e quindi in quei finanziamenti che si era rifiutata di CP_8 apportare a sostegno del business plan 2020 2022, proseguendo di fatto l'attività di
[...]
secondo quello stesso schema che in precedenza i soci avevano rifiutato di sostenere. CP_5
La difesa dei convenuti ha esposto le ragioni e le difficoltà in cui il liquidatore si sarebbe trovato all'inizio del suo mandato e che hanno portato ad ultimare il programma di liquidazione solo alla fine del primo semestre 2021.
Invero, la circostanza in sé non è rilevante perché non risulta che dalla delibera di liquidazione di luglio
2020 all'approvazione del programma di liquidazione, luglio 2021, il liquidatore abbia compiuto attività non conservativa piuttosto che atti necessari alla liquidazione.
La continuazione dell'attività di impresa da parte della partecipata non è elemento significativo posto che la partecipata non si trovava in fase di liquidazione.
pagina 19 di 24 Più in generale va considerato che la liquidazione ha riguardato la holding GMT e non la controllata rispetto alla quale non vi erano ragioni perché dovesse cessare di svolgere la sua attività CP_8
di impresa.
Parte_ Il sostegno alla controllata da parte di prospettato come attività utile alla migliore cessione delle
Parte_ partecipazioni in detenute da è assolutamente coerente con una corretta e legittima CP_8
azione del liquidatore sociale.
Come risulta da quanto dispongono l'art 2487 lett c) c.c. e l'art 2490 comma 5 c.c. durante la liquidazione l'esercizio provvisorio dell'impresa è consentito se si pone come attività necessaria e finalizzata al migliore realizzo del patrimonio della società.
Detto ciò, il piano di liquidazione di GMT approvato dai soci (doc. 69 conv) prevedeva la continuità dell'attività di direzione e coordinamento della holding a sostegno della controllata e del CP_8
suo piano industriale triennale funzionale al recupero del valore della partecipazione in vista della sua cessione era un piano che non poteva dirsi mascherasse fraudolentemente una attività di impresa incompatibile con la liquidazione, infatti il sostegno alla controllata era stato previsto come necessario per riuscire a meglio liquidare la partecipazione nella controllata medesima.
Inoltre, il piano di liquidazione approvato dall'assemblea dei soci a luglio 2021 si discostava, contrariamente da quanto sostenuto dagli attori, dal business plan 2020 2022 approvato nel 2020 perché mentre questo presupponeva finanziamenti soci per 4.5 milioni (doc. 51 attori), il programma di liquidazione prevedeva il sostegno della controllata per lo più attraverso il finanziamento bancario e la
Parte_ disponibilità dei soci di a un apporto di finanziamento con diritto alla restituzione di un solo milione di euro e qualora i soci non fossero stati disponibili a fornire tale apporto, il liquidatore avrebbe potuto procedere alla immediata cessione degli asset o dell'intera partecipazione in (doc. CP_8
B90 att e 69 conv).
Si trattava, pertanto, di un finanziamento finalizzato alla migliore liquidazione e non di un finanziamento a sostegno del rischio dell'attività di impresa.
La previsione dunque nel piano di liquidazione approvato dall'assemblea di GMT della prosecuzione dell'attività di impresa con il fine della migliore realizzazione dell'attivo patrimoniale non è, quindi, di per sé illegittima né è sufficiente a connotare la delibera come frutto dell'abuso della maggioranza prospettato dai soci attori.
Neanche il fatto che i soci di maggioranza abbiano approvato un piano implicante un sostegno finanziario in precedenza negato costituisce indice di abuso posto che un conto è sostenere pagina 20 di 24 finanziariamente il risanamento dell'impresa controllata da parte di un liquidatore professionale per poterla collocare al meglio sul mercato, un conto è continuare ad investire nell'attività comune in una situazione di “disallineamento” e conflitto insanabile con i soci amministratori che aggrava per loro in modo incontrollabile il rischio di impresa.
In conclusione la delibera del 10 luglio 2020 e la delibera del 25 marzo 2021 di liquidazione volontaria ex art 2484 n. 6) c.c. di non risulta viziata da abuso del voto della maggioranza in danno dei Pt_3
soci di minoranza, l'impugnazione proposta va rigettata.
L'impugnazione della delibera del 14 maggio 2021
I soci e hanno impugnato nella causa RG28728/2021 anche la delibera dell'assemblea Pt_1 Pt_2 dei soci del 14 maggio 2021, convocata con all'ordine del giorno “Presentazione del piano di liquidazione di delibere inerenti e conseguenti” deducendo il vizio per violazione dell'art Pt_3
2374 c.c.. La norma attribuisce ai soci titolari di un terzo del capitale sociale il diritto di chiedere il rinvio dell'assemblea qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sull'argomento all'ordine del giorno, si tratta di norma a tutela dei soci di minoranza e dell'interesse sociale a che si prevenga ad una decisione stabile assunta sulla base di decisione informata su quanto sottoposto all'assemblea; il diritto al rinvio dell'assemblea non osta a che durante l'assemblea si illustrino gli argomenti sui quali è stata convocata se tale illustrazione concorre a fornire elementi informativi ai soci.
In assemblea l'avv. Pessano, in rappresentanza dei soci, aveva chiesto il rinvio dell'adunanza per insufficiente informazione;
il Presidente dopo la relazione del liquidatore sul contenuto del piano e i due scenari astrattamente possibili di “stop and loss” o di “going concern” aveva verbalizzato la richiesta di rinvio del rappresentante dei soci e . Successivamente il rappresentante del Pt_1 Pt_2
socio IN ME avv aveva chiesto, seppure sulla base di diverse ragioni, il rinvio ad altra Pt_8
assemblea la decisione sul piano di liquidazione, richiesta cui aveva aderito il socio . CP_4
Il presidente aveva posto al voto la richiesta dell'avv e l'assemblea aveva deliberato a Pt_8 maggioranza, con il voto contrario dell'avv. Pessano, di rinviare la decisione sul piano di liquidazione.
Il motivo di impugnazione, come emerge dal fatto che l'assemblea del 14 maggio 2021 è stata rinviata senza assumere alcuna decisione sul Piano di Liquidazione, è evidentemente infondato: infatti, nonostante il Presidente avesse posto al voto solo la proposta del socio IN ME, la decisione era stata di rinvio, soddisfacendo con ciò nei fatti anche la richiesta di rinvio avanzata dai soci e , Pt_1 Pt_2
pagina 21 di 24 tanto che sull'argomento all'ordine del giorno, delibere inerenti il Piano di liquidazione, nessuna decisione era stata adottata.
La circostanza che prima di porre al voto la proposta di rinvio il Presidente dell'assemblea nonché liquidatore avesse esposto il Piano di liquidazione non ha comportato alcun vizio, posto che
➢ il Presidente non aveva posto in decisione l'oggetto dell'ordine del giorno e l'assemblea dei soci non aveva assunto alcuna delibera se non quella di rinvio ad altra data dell'adunanza,
➢ l'illustrazione del piano da parte del liquidatore costituiva in sé già un elemento di informazione ai soci, diritto di informazione a tutela del quale era stato chiesto dai soci e il Pt_1 Pt_2
rinvio.
Deduce la difesa degli attori anche l'annullabilità della delibera per abuso del diritto della maggioranza in quanto la decisione di rinvio “trovando origine e causa in quelle precedenti del 10 luglio 2020 e del
25 marzo 2021, subisce gli effetti dei loro vizi che le si comunicano”.
Il rigetto del motivo di impugnazione per abuso della maggioranza delle delibere di luglio 2020 e marzo 2021 sulla liquidazione volontaria di comporta il rigetto del presente motivo di Pt_3
impugnazione quanto alla delibera del 14 maggio 2021.
Le domande ex art 96 cpc
Si tratta di domande proposte sia dalla difesa degli attori, sia della società convenuta.
Nessun elemento di mala fede o colpa grave si individua nella difesa della società convenuta considerando che è spontaneamente intervenuta e ha sostituito la delibera del 10 luglio 2020 con la delibera del 25 marzo 2021 sanando il vizio di convocazione, che gli altri motivi di impugnazione proposti dagli attori sono risultati infondati.
La domanda della convenuta di condanna degli attori al risarcimento danni per lite temeraria va, invece, accolta con riferimento all'impugnazione della delibera di assemblea straordinaria del 24 maggio 2021 proposta nella piena consapevolezza della sua infondatezza in quanto riferita alla dedotta violazione della richiesta di rinvio ex art 2374 c.c. quando l'assemblea era stata effettivamente rinviata e sull'argomento all'ordine del giorno nessuna decisione/delibera era stata presa dai soci.
Questa impugnazione ha costretto ad attività processuale difensiva, motivazionale cagionando in ciò un pregiudizio che va rifuso.
pagina 22 di 24 Il danno è liquidato in via equitativa in euro 2.000, somma pari ad un terzo del valore delle liquidande spese processuali riconducibili alla sola difesa dell'impugnazione riferita all'assemblea del 14 maggio
2021.
Il regime delle spese processuali
Nella causa RG 38089/2020 le spese vanno decise secondo il principio della soccombenza virtuale e in considerazione della ritenuta fondatezza del primo motivo di impugnazione relativo al vizio di convocazione dell'assemblea da parte del Collegio sindacale, le spese ex art 91 cpc ed ex art. 2377 co 8
c.c. vanno poste a carico della società e a favore degli attori.
Nella causa RG 28728/2021 stante la totale soccombenza degli attori le spese, ex art 91 cpc, vanno poste a loro carico e a favore della società.
Le spese per entrambi i giudizi sono liquidate considerando le cause di valore indeterminato e di media difficoltà, la qualità delle difese e su questo punto la mole eccessiva di documenti irrilevanti introdotti nel processo,
per la causa RG 38089/2020 a favore degli attori in euro 10.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese non ripetibili per euro 545,00 , delle spese generali, cpa e iva di legge,
per la causa RG 28728/2021 a favore della società in euro 15.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle cause riunite RG 38089/2020 e RG 28728/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Nella causa RG 38089/2020 :
-accerta con riferimento al primo motivo di impugnazione la valida sostituzione ex art 2377 co 8 c.c. della delibera dell'assemblea straordinaria di , del 10 luglio Controparte_1
2020 dalla delibera dell'assemblea straordinaria di , del 25 Controparte_1 marzo 2021 e, per l'effetto, dichiara la cessazione della materia del contendere;
-rigetta la domanda di parte attrice di condanna della convenuta ex art 96 cpc;
condanna la società alla rifusione delle spese processuali a favore degli attori, spese liquidate complessivamente in euro 10.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese non ripetibili per euro
545,00 , delle spese generali, cpa e iva di legge.
pagina 23 di 24 Nella causa RG 28728/2021:
-rigetta l'impugnazione della delibera dell'assemblea straordinaria del 25 marzo 2021 di
[...]
, Controparte_1
-rigetta l'impugnazione della delibera dell'assemblea straordinaria del 14 maggio 2021 di
[...]
; Controparte_1
-rigetta la domanda ex art 96 cpc proposta dagli attori;
-accoglie la domanda ex art 96 cpc proposta dalla società convenuta e condanna gli attori in solido al risarcimento del danno liquidato in euro 2.000,00;
-condanna gli attori e in solido alla rifusione delle spese Parte_2 Parte_1
processuali a favore della società spese liquidate complessivamente in Controparte_16
euro 15.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge.
Milano, 6 gennaio 2025
Il Presidente est.
Amina Simonetti
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Società che aveva ad oggetto prodotti biologici e bioenergetici 2 Detentori della sostanziale totalità del capitale sociale di erano e Pt_4 Parte_6 Controparte_9 Parte_7
[...] 3 Art. 22, Statuto (doc. 3) pagina 6 di 24