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Sentenza 8 febbraio 2026
Sentenza 8 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 08/02/2026, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 530/2026
Depositata il 08/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTILI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4381/2025 depositato il 02/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006487855000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006487855000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006487855000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006487855000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006487855000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140038860657000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180023027032000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190046561469000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200029432165000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210020421761000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 194/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro la Camera di Commercio , Industria , Artigianato e Agricoltura di Caserta avente ad oggetto l'intimazione di pagamento relativa alle cartelle di pagamento cartella di pagamento n. 028 2014 003886 0657, anno di riferimento 2011; n. 0282018002302 7032, anno di riferimento 2015; - n. 0282019004656 1469, anno di riferimento 2016; - n. 028 2020 002943 2165, anno di riferimento 2017 - n. 028 2021 002042 1761, anno di riferimento 2018.
L'istante eccepiva la prescrizione della pretesa tributaria: avanzata dall'opposta Camera di Commercio, atteso che era intervenuta la prescrizione ex art. 2948 Codice civile, trattandosi di intimazioni volte alla riscossione di diritti camerali. Il termine di prescrizione quinquennale si desumeva da quanto previsto dall'art. 26, comma 5, del DPR n.602/73, all'art. 50 comma II.
Per l'effetto, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio.
Nelle more del procedimento, si costituiva in giudizio l' Agenzia Riscossione eccependo che la notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata era stata regolarmente eseguita, come provato dall'estratto di ruolo prodotto (cfr: doc. 3) e dai relativi referti di notifica (cfr.: doc.
4.1 a 4.5) .
Precisava che il predetto termine era stato sospeso dall' art.68, commi 1 e 2, del D.L.n.18/2020 (c.d. Decreto
Cura Italia) che - per far fronte alla pandemia da COVID19 - ha infatti disposto l'inibizione delle attività di riscossione coattiva per 542 giorni. Tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL
Si costituiva altres' la Camera di Commercio Industria , Artigianato e Agricoltura di Caserta e chiedeva il rigetto del ricorso ribadendo la regolarità delle notifiche degli atti prodromici .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta è parzialmente fondata relativamente alla cartella n. 028 2014 003886 0657 notificata in data
14.02.2015 afferente a contributi anno 2011 e n. 0282018002302 7032 notificata in data 20.10.2019 afferente a contributi anno 2015 per i quali è decorso il termine quinquennale entro il quale il diritto camerale doveva essere attivato cosicchè i suddetti debiti tributari sono estinti per prescrizione .
Il ricorso va rigettato per le restanti annualità per le quali le cartelle di pagamento sono state tempestivamente notificate.
Le spese di giudizio possono essere interamente compensate .
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese di giudizio .
Depositata il 08/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTILI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4381/2025 depositato il 02/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006487855000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006487855000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006487855000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006487855000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006487855000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140038860657000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180023027032000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190046561469000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200029432165000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210020421761000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 194/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro la Camera di Commercio , Industria , Artigianato e Agricoltura di Caserta avente ad oggetto l'intimazione di pagamento relativa alle cartelle di pagamento cartella di pagamento n. 028 2014 003886 0657, anno di riferimento 2011; n. 0282018002302 7032, anno di riferimento 2015; - n. 0282019004656 1469, anno di riferimento 2016; - n. 028 2020 002943 2165, anno di riferimento 2017 - n. 028 2021 002042 1761, anno di riferimento 2018.
L'istante eccepiva la prescrizione della pretesa tributaria: avanzata dall'opposta Camera di Commercio, atteso che era intervenuta la prescrizione ex art. 2948 Codice civile, trattandosi di intimazioni volte alla riscossione di diritti camerali. Il termine di prescrizione quinquennale si desumeva da quanto previsto dall'art. 26, comma 5, del DPR n.602/73, all'art. 50 comma II.
Per l'effetto, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio.
Nelle more del procedimento, si costituiva in giudizio l' Agenzia Riscossione eccependo che la notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata era stata regolarmente eseguita, come provato dall'estratto di ruolo prodotto (cfr: doc. 3) e dai relativi referti di notifica (cfr.: doc.
4.1 a 4.5) .
Precisava che il predetto termine era stato sospeso dall' art.68, commi 1 e 2, del D.L.n.18/2020 (c.d. Decreto
Cura Italia) che - per far fronte alla pandemia da COVID19 - ha infatti disposto l'inibizione delle attività di riscossione coattiva per 542 giorni. Tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL
Si costituiva altres' la Camera di Commercio Industria , Artigianato e Agricoltura di Caserta e chiedeva il rigetto del ricorso ribadendo la regolarità delle notifiche degli atti prodromici .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta è parzialmente fondata relativamente alla cartella n. 028 2014 003886 0657 notificata in data
14.02.2015 afferente a contributi anno 2011 e n. 0282018002302 7032 notificata in data 20.10.2019 afferente a contributi anno 2015 per i quali è decorso il termine quinquennale entro il quale il diritto camerale doveva essere attivato cosicchè i suddetti debiti tributari sono estinti per prescrizione .
Il ricorso va rigettato per le restanti annualità per le quali le cartelle di pagamento sono state tempestivamente notificate.
Le spese di giudizio possono essere interamente compensate .
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese di giudizio .