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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AN MARIA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 343/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Sassari
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220250005881560000 BOLLO AUTO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 proponeva impugnazione contro la cartella di pagamento n. 102 2025 0005881560 000 , notificata in data 10.4.2025 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 2.855,39, la cartella veniva notificata a cura di Agenzia delle Entrate-IS Sardegna.
Il ricorrente sosteneva la totale illegittimità della cartella sotto diversi profili : la nullità della notificazione effettuata alla casella pec del ricorrente da soggetto incompetente per territorio a effettuarla essendo il ricorrente residente in [...]nel Comune di Arzachena ma con domicilio fiscale in Milano;
la nullità della pretesa ivi riportata in quanto priva di motivazione e costituente doppia imposizione ( riferimento alla tassa automobilistica 2019) ; la sproporzione della richiesta esattiva in quanto afferente alla condanna alle spese relativa a un giudizio ancora non definitivo in quanto pendente il ricorso per Cassazione.
Concludeva per l'annullamento della cartella impugnata.
Si costituiva la Regione Lombardia contestando il ricorso e i motivi posti a suo fondamento.
Eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso nei suoi confronti alla luce delle motivazioni addotte relative tutte a vizi propri della cartella impugnata riferibili solo al comportamento dell'Agente della
IS, con riferimento al merito della pretesa portata dalla cartella evidenziava che la stessa atteneva alla esecuzione di una sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia che aveva condannato il ricorrente alle spese del giudizio, sentenza per sua natura esecutiva e che con riferimento alla tassa automobilistica la stessa atteneva ad autovettura diversa da quella per la quale vi era stato precedente giudizio. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva Agenzia Entrate-IS Sardegna contestando il ricorso e i motivi posti a suo fondamento, evidenziava di essere legittimata in virtù della normativa vigente in materia all'esecuzione della notifica della cartella attesa la residenza anagrafica del ricorrente in Sardegna, in Arzachena, non risultando agli atti dell'Agenzia delle Entrate una elezione domicilio fiscale, concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie ribadendo le motivazioni difensive di cui al ricorso.
In ordine alla legittimità della notificazione della cartella di pagamento effettuata da Agenzia Entrate- IS della Sardegna occorre verificare se effettivamente il Ricorrente_1 avesse eletto domicilio fiscale in luogo diverso da quello di sua residenza anagrafica, pacificamente riconosciuta all'attualità in Sardegna nel
Comune di Arzachena e ciò alla luce anche della costante e recente giurisprudenza della Corte di Cassazione
( “La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all'Ufficio tributario, nonchè di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni;
il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del
1973 Cass.5576/2025” conforme a Cass.27129/2016 , Cass. 18934/2015 e Cass.21290/2014).
Ciò posto incombeva al ricorrente dare la prova di avere correttamente comunicato all'Agenzia delle Entrate di avere un domicilio fiscale diverso dalla residenza anagrafica.
A riprova del suo assunto il ricorrente deposita copia dell'anagrafico del proprio cassetto fiscale attestante il domicilio fiscale in indirizzo_1 nel Comune di San Vittore Olona a far data dal 19.10.2018. Siffatta documentazione non appare idonea a dimostrare che al momento della notificazione effettuata da Agenzia
Entrate-IS Sardegna il domicilio fiscale fosse sempre lo stesso e ciò in quanto la relativa certificazione reca la data dell'11.5.2020, data molto risalente rispetto alla notificazione effettuata nell'anno
2025 e comunque il ricorrente aveva la piena possibilità di produrre la certificazione relativa al proprio cassetto fiscale all'attualità, cosa che non ha fatto.
Sostiene , ancora, il ricorrente di avere richiesto all'Agenzia delle Entrate con istanza che produce, la modifica del domicilio fiscale e di non avere mai ricevuto risposta negativa. Anche riguardo detta produzione deve sottolinearsi la risalenza della richiesta ( anno 2006) del tutto inutilizzabile nel presente giudizio attese anche le vicende modificative, susseguitesi negli anni come evidenziate nella certificazione del cassetto fiscale depositate che portano all'indicazione di un domicilio fiscale diverso, per lungo tempo, da quello richiesto con la modifica. Ciò va ad incidere anche sull'apprezzamento della buona fede del ricorrente che è a piena conoscenza che il cassetto fiscale, almeno fino all'anno 2020 è quello nel comune di San Vittore Olona ma sostiene a fondamento delle sue difese che deve essere quello di Milano Indirizzo_2. Ne può sopperire a dette deficienze probatorie il deposito delle dichiarazione dei redditi a decorrere dall'anno di imposta 2007 all'anno di imposta 2019 nel quale viene indicato come domicilio fiscale il Comune di
Milano senza indicazione alcuna in ordine al luogo , ciò sia per la mancanza di attualità che proprio in ipotesi di contestazione andava provata ( dichiarazione dei redditi 2024) sia per mancanza di indicazione all'epoca della residenza anagrafica e al fine indefettibile di verificare se il domicilio fiscale fosse diverso dalla residenza anagrafica.
Va rilevato ,inoltre, che dalla certificazione prodotta da Agenzia Entrate-IS il domicilio attuale del ricorrente è di nuovo mutato a decorrere dalla data del 12.6.2025.
In assenza di certificazione attuale attestante un domicilio fiscale diverso dal luogo di residenza anagrafica, oggi incontestabilmente il Comune di Arzachena e di prova che il ricorrente abbia posto la procedura prevista per il mutamento del domicilio fiscale la domiciliazione fiscale deve ritenersi coincidente con la residenza anagrafica.
Concludendo Agenzia Entrate-IS della Sardegna è sicuramente il soggetto legittimato a effettuare la notifica della cartella di pagamento oggi impugnata.
Così determinato il domicilio fiscale del ricorrente deve essere determinata la competenza territoriale della
Corte adita.
Ed infatti è principio consolidato che “Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere – esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella – vizi propri dell'atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.
Lgs. n. 546 del 1992 la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore”. Cass. 28064/2019 conforme Cass.20458/2019.
La cartella di pagamento impugnata si fonda sul dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Lombardia che ha deciso la condanna alle spese del giudizio del ricorrente e sulla richiesta della Regione Lombardia delle tasse automobilistiche per le auto tg. Targa_1 e tg Targa_2 Con riferimento alla pretesa portata dalla sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado deve osservarsi che la predetta sentenza costituisce titolo esecutivo e, seppure provvisorio fino alla decisione definitiva della
Suprema Corte, idonea a fondare anche l'esecuzione. L'effetto esecutivo delle sentenze di secondo grado, ancora sottoposte a ricorso per Cassazione, è previsto dalla legge e può essere evitato esclusivamente in presenza di provvedimento di sospensione emesso dalla stessa corte che ha deciso la controversia ove richiesta e nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 373 cpc applicabile anche al processo tributario. In assenza di provvedimento di sospensione la sentenza è provvisoriamente esecutiva e può costituire titolo per l'inizio della azione coattiva.
Nel caso di specie la cartella di pagamento legittimamente supportata costituisce atto prodromico, alla stregua dell'atto di precetto nel processo civile, perché possa essere iniziata l'esecuzione con conseguente legittimità della cartella rispetto alla citata pretesa.
La cartella impugnata porta anche la pretesa relativa al bollo auto per l'anno 2019, rispetto a detto aspetto il ricorrente eccepisce la carenza di motivazione, la duplicazione dell'imposizione e la prescrizione del diritto a riscuotere.
Con riferimento alla mancata motivazione della cartella a riguardo deve essere evidenziato che nella stessa
è chiaramente indicata l'autovettura per la quale non è stato pagato il bollo per l'anno di imposta 2019 e precisamente l'auto tg.Targa_1 , incombeva al ricorrente dare la prova che la Regione Lombardia aveva richiesto già in antecedenza il medesimo tributo e che lui aveva in precedenza provveduto al pagamento.
Nessuna prova in tal senso è stata offerta. Il ricorrente ha eccepito, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere detto bollo essendo relativo all'anno di imposta 2019.
Pacifico il termine prescrizione di tre anni a decorrere dall'anno di imposta 2019, la Regione Lombardia ha dato prova di avere notificato al ricorrente in data 27.10.2022 l'avviso di accertamento ( vedi documenti attestanti la notifica) all'indirizzo di residenza anagrafica del ricorrente in San Vittore Olona Via Tazzoli 8, residenza anagrafica all'epoca emergente dai registri dello stato civile ( vedi produzione relativa) e non rinvenendo nessuno per il ritiro ha provveduto ( due accessi ) a depositare avviso di deposito e a mandare avviso con raccomandata AR.
Detta notifica deve ritenersi correttamente eseguita e idonea a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione e l'inizio di un nuovo decorso triennale che andrà a scadere in data 27.10.2025 successiva alla notifica della cartella. Ciò in conformità ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto anche di recente che “ in tema di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che il destinatario dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, non essendo invece necessario il deposito dell'originale o della copia autentica dell'avviso di accertamento” Cass.34765/2023 conf. Cass. 17841/2023.
Da ultimo sulla eccepita compensazione deve osservarsi che il credito portato dalla cartella di pagamento oggi impugnato è vantato dalla Regione Lombardia mentre il credito del ricorrente offerto in compensazione
è verso l'Agenzia delle Entrate, quindi soggetto totalmente diverso talchè alcuna compensazione può essere presa in considerazione.
Le motivazioni tengono conto esclusivamente delle allegazioni e eccezioni contenute in ricorso non rinvenendosi le eccezioni sollevate dal procuratore in udienza in quanto inammissibili.
Concludendo il ricorso deve essere rigettato e la condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in favore delle parti costituite in € 1.000,00 per ciascuno resistente.
Sassari 20.1.2026
Il Giudice Monocratico
G.SA
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AN MARIA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 343/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Sassari
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220250005881560000 BOLLO AUTO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 proponeva impugnazione contro la cartella di pagamento n. 102 2025 0005881560 000 , notificata in data 10.4.2025 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 2.855,39, la cartella veniva notificata a cura di Agenzia delle Entrate-IS Sardegna.
Il ricorrente sosteneva la totale illegittimità della cartella sotto diversi profili : la nullità della notificazione effettuata alla casella pec del ricorrente da soggetto incompetente per territorio a effettuarla essendo il ricorrente residente in [...]nel Comune di Arzachena ma con domicilio fiscale in Milano;
la nullità della pretesa ivi riportata in quanto priva di motivazione e costituente doppia imposizione ( riferimento alla tassa automobilistica 2019) ; la sproporzione della richiesta esattiva in quanto afferente alla condanna alle spese relativa a un giudizio ancora non definitivo in quanto pendente il ricorso per Cassazione.
Concludeva per l'annullamento della cartella impugnata.
Si costituiva la Regione Lombardia contestando il ricorso e i motivi posti a suo fondamento.
Eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso nei suoi confronti alla luce delle motivazioni addotte relative tutte a vizi propri della cartella impugnata riferibili solo al comportamento dell'Agente della
IS, con riferimento al merito della pretesa portata dalla cartella evidenziava che la stessa atteneva alla esecuzione di una sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia che aveva condannato il ricorrente alle spese del giudizio, sentenza per sua natura esecutiva e che con riferimento alla tassa automobilistica la stessa atteneva ad autovettura diversa da quella per la quale vi era stato precedente giudizio. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva Agenzia Entrate-IS Sardegna contestando il ricorso e i motivi posti a suo fondamento, evidenziava di essere legittimata in virtù della normativa vigente in materia all'esecuzione della notifica della cartella attesa la residenza anagrafica del ricorrente in Sardegna, in Arzachena, non risultando agli atti dell'Agenzia delle Entrate una elezione domicilio fiscale, concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie ribadendo le motivazioni difensive di cui al ricorso.
In ordine alla legittimità della notificazione della cartella di pagamento effettuata da Agenzia Entrate- IS della Sardegna occorre verificare se effettivamente il Ricorrente_1 avesse eletto domicilio fiscale in luogo diverso da quello di sua residenza anagrafica, pacificamente riconosciuta all'attualità in Sardegna nel
Comune di Arzachena e ciò alla luce anche della costante e recente giurisprudenza della Corte di Cassazione
( “La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all'Ufficio tributario, nonchè di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni;
il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del
1973 Cass.5576/2025” conforme a Cass.27129/2016 , Cass. 18934/2015 e Cass.21290/2014).
Ciò posto incombeva al ricorrente dare la prova di avere correttamente comunicato all'Agenzia delle Entrate di avere un domicilio fiscale diverso dalla residenza anagrafica.
A riprova del suo assunto il ricorrente deposita copia dell'anagrafico del proprio cassetto fiscale attestante il domicilio fiscale in indirizzo_1 nel Comune di San Vittore Olona a far data dal 19.10.2018. Siffatta documentazione non appare idonea a dimostrare che al momento della notificazione effettuata da Agenzia
Entrate-IS Sardegna il domicilio fiscale fosse sempre lo stesso e ciò in quanto la relativa certificazione reca la data dell'11.5.2020, data molto risalente rispetto alla notificazione effettuata nell'anno
2025 e comunque il ricorrente aveva la piena possibilità di produrre la certificazione relativa al proprio cassetto fiscale all'attualità, cosa che non ha fatto.
Sostiene , ancora, il ricorrente di avere richiesto all'Agenzia delle Entrate con istanza che produce, la modifica del domicilio fiscale e di non avere mai ricevuto risposta negativa. Anche riguardo detta produzione deve sottolinearsi la risalenza della richiesta ( anno 2006) del tutto inutilizzabile nel presente giudizio attese anche le vicende modificative, susseguitesi negli anni come evidenziate nella certificazione del cassetto fiscale depositate che portano all'indicazione di un domicilio fiscale diverso, per lungo tempo, da quello richiesto con la modifica. Ciò va ad incidere anche sull'apprezzamento della buona fede del ricorrente che è a piena conoscenza che il cassetto fiscale, almeno fino all'anno 2020 è quello nel comune di San Vittore Olona ma sostiene a fondamento delle sue difese che deve essere quello di Milano Indirizzo_2. Ne può sopperire a dette deficienze probatorie il deposito delle dichiarazione dei redditi a decorrere dall'anno di imposta 2007 all'anno di imposta 2019 nel quale viene indicato come domicilio fiscale il Comune di
Milano senza indicazione alcuna in ordine al luogo , ciò sia per la mancanza di attualità che proprio in ipotesi di contestazione andava provata ( dichiarazione dei redditi 2024) sia per mancanza di indicazione all'epoca della residenza anagrafica e al fine indefettibile di verificare se il domicilio fiscale fosse diverso dalla residenza anagrafica.
Va rilevato ,inoltre, che dalla certificazione prodotta da Agenzia Entrate-IS il domicilio attuale del ricorrente è di nuovo mutato a decorrere dalla data del 12.6.2025.
In assenza di certificazione attuale attestante un domicilio fiscale diverso dal luogo di residenza anagrafica, oggi incontestabilmente il Comune di Arzachena e di prova che il ricorrente abbia posto la procedura prevista per il mutamento del domicilio fiscale la domiciliazione fiscale deve ritenersi coincidente con la residenza anagrafica.
Concludendo Agenzia Entrate-IS della Sardegna è sicuramente il soggetto legittimato a effettuare la notifica della cartella di pagamento oggi impugnata.
Così determinato il domicilio fiscale del ricorrente deve essere determinata la competenza territoriale della
Corte adita.
Ed infatti è principio consolidato che “Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere – esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella – vizi propri dell'atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.
Lgs. n. 546 del 1992 la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore”. Cass. 28064/2019 conforme Cass.20458/2019.
La cartella di pagamento impugnata si fonda sul dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Lombardia che ha deciso la condanna alle spese del giudizio del ricorrente e sulla richiesta della Regione Lombardia delle tasse automobilistiche per le auto tg. Targa_1 e tg Targa_2 Con riferimento alla pretesa portata dalla sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado deve osservarsi che la predetta sentenza costituisce titolo esecutivo e, seppure provvisorio fino alla decisione definitiva della
Suprema Corte, idonea a fondare anche l'esecuzione. L'effetto esecutivo delle sentenze di secondo grado, ancora sottoposte a ricorso per Cassazione, è previsto dalla legge e può essere evitato esclusivamente in presenza di provvedimento di sospensione emesso dalla stessa corte che ha deciso la controversia ove richiesta e nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 373 cpc applicabile anche al processo tributario. In assenza di provvedimento di sospensione la sentenza è provvisoriamente esecutiva e può costituire titolo per l'inizio della azione coattiva.
Nel caso di specie la cartella di pagamento legittimamente supportata costituisce atto prodromico, alla stregua dell'atto di precetto nel processo civile, perché possa essere iniziata l'esecuzione con conseguente legittimità della cartella rispetto alla citata pretesa.
La cartella impugnata porta anche la pretesa relativa al bollo auto per l'anno 2019, rispetto a detto aspetto il ricorrente eccepisce la carenza di motivazione, la duplicazione dell'imposizione e la prescrizione del diritto a riscuotere.
Con riferimento alla mancata motivazione della cartella a riguardo deve essere evidenziato che nella stessa
è chiaramente indicata l'autovettura per la quale non è stato pagato il bollo per l'anno di imposta 2019 e precisamente l'auto tg.Targa_1 , incombeva al ricorrente dare la prova che la Regione Lombardia aveva richiesto già in antecedenza il medesimo tributo e che lui aveva in precedenza provveduto al pagamento.
Nessuna prova in tal senso è stata offerta. Il ricorrente ha eccepito, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere detto bollo essendo relativo all'anno di imposta 2019.
Pacifico il termine prescrizione di tre anni a decorrere dall'anno di imposta 2019, la Regione Lombardia ha dato prova di avere notificato al ricorrente in data 27.10.2022 l'avviso di accertamento ( vedi documenti attestanti la notifica) all'indirizzo di residenza anagrafica del ricorrente in San Vittore Olona Via Tazzoli 8, residenza anagrafica all'epoca emergente dai registri dello stato civile ( vedi produzione relativa) e non rinvenendo nessuno per il ritiro ha provveduto ( due accessi ) a depositare avviso di deposito e a mandare avviso con raccomandata AR.
Detta notifica deve ritenersi correttamente eseguita e idonea a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione e l'inizio di un nuovo decorso triennale che andrà a scadere in data 27.10.2025 successiva alla notifica della cartella. Ciò in conformità ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto anche di recente che “ in tema di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che il destinatario dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, non essendo invece necessario il deposito dell'originale o della copia autentica dell'avviso di accertamento” Cass.34765/2023 conf. Cass. 17841/2023.
Da ultimo sulla eccepita compensazione deve osservarsi che il credito portato dalla cartella di pagamento oggi impugnato è vantato dalla Regione Lombardia mentre il credito del ricorrente offerto in compensazione
è verso l'Agenzia delle Entrate, quindi soggetto totalmente diverso talchè alcuna compensazione può essere presa in considerazione.
Le motivazioni tengono conto esclusivamente delle allegazioni e eccezioni contenute in ricorso non rinvenendosi le eccezioni sollevate dal procuratore in udienza in quanto inammissibili.
Concludendo il ricorso deve essere rigettato e la condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in favore delle parti costituite in € 1.000,00 per ciascuno resistente.
Sassari 20.1.2026
Il Giudice Monocratico
G.SA