Articolo 28 della Legge 1 aprile 1999, n. 91
Articolo 27
Versione
16 aprile 1999
Art. 28. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni previste dall'articolo 4 acquistano efficacia a decorrere dalla data di attivazione del sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7.
Entrata in vigore il 16 aprile 1999