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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/07/2025, n. 10486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10486 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35901/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 35901/2019 promossa da:
, titolare di omonima ditta denominata Parte_1
MEDICAL SE di NN AL, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Pannone e dall'Avv. Leonardo Brasca
attore nei confronti di
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale: 1) Previa rideterminazione degli importi del saldo e conguaglio relativa al programma di beneficio agevolativo ex legge 488/92, ex D.M.
118982 del 19/7/2002, condannare (già Controparte_2 CP_1
Pag. 1 di 13 in persona del p.t., all'erogazione della III quota di Controparte_3 CP_4
finanziamento, a favore del Sig. (c.f. Parte_1
) titolare di omonima ditta denominata MEDICAL C.F._1
SE di , nella misura che sarà determinata Parte_1
necessariamente da CTU contabile, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo nonché al risarcimento del maggior danno connesso al gravoso ritardo, derivante dal comportamento illecito del , ovvero alla maggiore o minor somma che sarà stabilita dal Giudice in CP_1
via equitativa ovvero con apposita CTU di cui sin da ora se ne chiede l'ammissione.
2) In via subordinata, ridetermini, sempre a mezzo CTU, comunque l'importo dovuto dal il
Sig. (c.f. ) titolare di Parte_1 C.F._1
omonima ditta denominata MEDICAL SE di Parte_1
, a favore del e comunque nella misura
[...] Controparte_2
inferiore a quella determinata di euro 30.568,31.
3) in via ulteriormente gradata, laddove ritenuto dovuto un obbligo restitutorio alla pretesa ministeriale di euro 30.568,31 (o minor importo per ulteriori spese ammissibili) sia, in ogni caso, defalcata la quota interessi, non imputabile al Sig. Parte_1
(c.f. ) titolare di omonima ditta
[...] C.F._1
denominata MEDICAL SE di NN AL, per tutte le ragioni di cui in atti. 4) Vittoria di spese diritti onorari oltre rimb. forfetario 12,50% IVA
e CPA come per legge con distrazione per attribuzione di anticipatari”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, - rigettare la domanda ex adverso proposta siccome infondata in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte;
- in via istruttoria: rigettare l'avversa istanza di CTU stante la manifesta superfluità della stessa alla luce delle ragioni sopra esposte. Con vittoria delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Medical Matese di NN
AN (in seguito, per brevità Medical Matese) evocava in giudizio il per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Previa rideterminazione CP_1
Pag. 2 di 13 degli importi del saldo e conguaglio relativa al programma di beneficio agevolativo ex legge
488/92, ex D.M. 118982 del 19/7/2002, condannare Controparte_2
(già in persona del Ministro p.t.,
[...] Controparte_5
all'erogazione della III quota di finanziamento, a favore del Sig. Parte_1
(c.f. ) titolare di omonima ditta
[...] C.F._1
denominata MEDICAL SE di NN AL, nella misura che sarà determinata necessariamente da CTU contabile, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo nonché al risarcimento del maggior danno connesso al gravoso ritardo, derivante dal comportamento illecito del , ovvero alla maggiore o minor somma che CP_1
sarà stabilita dal Giudice in via equitativa ovvero con apposita CTU di cui sin da ora se ne chiede l'ammissione. 2) In via subordinata, ridetermini, sempre a mezzo CTU, comunque
l'importo dovuto dal il Sig. (c.f. Parte_1
) titolare di omonima ditta denominata MEDICAL C.F._1
SE di , a favore del Parte_1 Controparte_2
e comunque nella misura inferiore a quella determinata di euro 30.568,31. 3)
[...]
in via ulteriormente gradata, laddove ritenuto dovuto un obbligo restitutorio alla pretesa ministeriale di euro 30.568,31 (o minor importo per ulteriori spese ammissibili) sia, in ogni caso, defalcata la quota interessi, non imputabile al Sig. Parte_1
(c.f. ) titolare di omonima ditta
[...] C.F._1
denominata MEDICAL SE di NN AL, per tutte le ragioni di cui in atti. 4) Vittoria di spese diritti onorari oltre rimb. forfetario 12,50% IVA
e CPA come per legge con distrazione per attribuzione di anticipatari”.
1.1.Esponeva, infatti, parte attrice che, con Decreto n. 118982 del 19 luglio 2002
(doc. 1 dell'atto di citazione), l'allora (in Controparte_2
seguito, per brevità il ), secondo quanto previsto dalla legge n. CP_1
488/1992, aveva riconosciuto in via provvisoria alla ditta Medical Matese, a fronte di un programma di investimento per spese ammissibili pari a € 264.000, un contributo in conto impianti di € 113.278,00, da erogare in tre quote uguali, prelevabile presso la banca concessionaria Centrobanca SF S.p.A.
Pag. 3 di 13 1.2. In particolare, Medical Matese esponeva che, nonostante la compiuta realizzazione del progetto agevolativo, il non aveva provveduto al CP_1
pagamento della terza e ultima quota di finanziamento. Deduceva l'atto che dopo una prima relazione negativa della Banca concessionaria con la quale era stata proposta la revoca delle agevolazioni per mancata acquisizione della licenza, infatti, l'odierna attrice aveva presentato la documentazione mancante, precisando che il solo nel 2014 si era dotato di strumento Parte_2
urbanistico che consentisse di regolamentare l'esercizio di attività commerciali come quella svolta dall'attrice. In considerazione di ciò, la Banca concessionaria aveva annullato il proprio precedente provvedimento di revoca e aveva redatto una nuova relazione finale di spesa, quale atto di liquidazione a saldo e conguaglio dell'iniziativa, nella quale l'investimento ammissibile alle agevolazione veniva rideterminato in € 163.684,80, con conseguente determinazione del contribuito conto impianti spettante in € 68.104 al quale la
Banca concessionaria faceva conseguire l'obbligo alla restituzione dell'importo di € 30.438, oltre agli interessi da calcolare sulle maggiori somme già erogate.
1.3. Deduceva, inoltre, parte attrice che, nel termine concesso per memorie, aveva depositato delle controdeduzioni, che erano state parzialmente accolte dalla Banca concessionaria che aveva rideterminato il contributo in conto impianti in € 75.520, così che la somma oggetto di restituzione era stata rideterminata per sottrazione in € 23.022,00. Su tale importo venivano poi calcolati interessi legali dalla data di erogazione della seconda quota di finanziamento per € 5.811,46 nonché interessi legali dal 7 marzo 2018, data della seconda relazione finale di spesa, per euro 1.734,83.
1.4. L'odierna attrice lamentava, dunque, per le stesse ragioni già esposte nelle controdeduzioni alla precedente relazione finale, di non essere in debito con il
, ma anzi di vantare un credito. CP_1
1.5.Inoltre, eccepiva l'attrice che, in ogni caso, non potevano essere pretesi interessi legali dalle erogazioni o dalla seconda Relazione Stato Finale del
Pag. 4 di 13 7.03.2018, atteso che i ritardi amministrativi e istruttori non potevano ricadere sulla ditta beneficiaria del contributo.
2. Si costituiva in giudizio il , eccependo in via preliminare il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva e, nel merito, deducendo l'infondatezza della pretesa attorea. In particolare, l'Amministrazione convenuta sosteneva che le valutazioni effettuate dalla Banca concessionaria fossero espressione di discrezionalità tecnica, in quanto tali insindacabili in sede giurisdizionale. In merito agli interessi, esponeva che gli stessi erano dovuti ai sensi dell'art. 3, D.M.
n. 118982 del 19 luglio 2002.
2.1.Il Ministero convenuto evidenziava, inoltre, che le controdeduzioni dell'impresa, seppur tardivamente presentate, erano state parzialmente accolte tanto che le spese ammissibili erano state rideterminate in € 176.992,05, riammettendo a contributo alcuni costi relativi al capitolo “Progettazione e studi”, prima esclusi, ma che tale riammissione aveva determinato, contestualmente, anche un aumento proporzionale dei costi relativi al capitolo
“Suolo aziendale” e “Opere Murarie”, rilevanti, rispettivamente, solo nel limite del 10% e del 50% dell'investimento totale ammissibile.
2.2.Evidenziava, inoltre, che parte attrice aveva contestato gli stralci effettuati dalla concessionaria, riproponendo le stesse osservazioni già formulate CP_6
in sede di partecipazione al procedimento che avevano comunque portato ad una nuova rideterminazione del contributo dovuto.
2.3.In particolare, il convenuto evidenziava che la Banca aveva svolto CP_1
un'attività di discrezionalità tecnica, essendole stato normativamente attribuito il potere di esprimere un giudizio di merito alla validità del programma presentato e all'ammissibilità in generale delle spese rendicontate.
2.4.Contestava, in ogni caso, che le spese non fossero state correttamente determinate e quanto all'esigibilità degli interessi evidenziava che l'art. 3, comma
1, lett. l) del decreto di concessione provvisoria stabiliva espressamente, tra gli obblighi gravanti sull'impresa, quello di “restituire le somme ottenute a seguito della
Pag. 5 di 13 concessione e non dovute, rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorate degli interessi legali relativi al periodo intercorrente dalla data dell'erogazione all'impresa a quella della restituzione, a seguito di provvedimenti di revoca delle agevolazioni, o dei soli interessi legali in tutti gli altri casi di restituzione delle somme trasferite”.
3. Deve, in via preliminare, vagliarsi l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal , fondata sul rilievo che Medical Matese avrebbe dovuto CP_1
rivolgere le proprie pretese alla Banca concessionaria, ovvero al soggetto deputato allo svolgimento dell'istruttoria.
3.1.Sul punto, deve ricordarsi che, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza pacifica di legittimità, “la «"legitimatio ad causam", attiva e passiva, che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza "inutiliter data" (Cass., sez. III, l marzo 2004, n. 4121), attiene all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata: richiede perciò solo
l'interpretazione di tale norma, ai fini della «verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio» (Cass., sez. Il civ., 17 marzo
1995, n. 3110, Cass. sez. Il civ., 18 gennaio 2002, n. 548, e Cass., sez. I civ., 20 novembre
2003, n. 17606), così distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto, che richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (Cass., sez. I, 20 novembre 2003, n. 17606, m.
568326)” (Cass. sez. I, n. 7776/2017).
3.2.Nel caso sottoposto all'odierno vaglio di questo Giudice, il è stato CP_1
individuato, nella prospettazione di parte attrice, come soggetto obbligato alla corresponsione di un saldo positivo o, in alternativa, alla restituzione dell'importo richiesto. Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva deve essere rigettata.
3.3.Anche sotto il profilo dell'integrazione del contraddittorio non ritiene questo Tribunale che, non ricorrendo un caso di litisconsorzio necessario, vi sia la necessità, nel caso di specie, che venga esteso d'ufficio anche alla Banca
Pag. 6 di 13 concessionaria, la quale è deputata allo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi necessari per l'istruzione delle domande di agevolazione ex art. 1 D.M. 527/1995 con valore endoprocedimentale.
3.3.1.Infatti, sebbene, a seguito dell'introduzione dell'art. 8 bis della l. n.
127/2007, per i programmi agevolati ivi menzionati per i quali alla data di sua entrata in vigore (18.08.2007) non era ancora stato emanato il decreto di concessione definitiva e non erano stati disposti gli accertamenti previsti dall'articolo 10, comma 1, del Regolamento n. 527/1995 ovvero dall'articolo 13 del decreto del Ministro delle attività produttive 1° febbraio 2006, il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, è stato sostituito dall'atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalla banca concessionaria, ciò non significa che quest'ultima sia divenuta il soggetto effettivamente titolare del rapporto di credito/debito con il privato che rimane instaurato con il . CP_1
La ha, infatti, il solo compito attribuito ex lege di svolgere un'attività a CP_6
contenuto tecnico non discrezionale a valle dei provvedimenti assunti dal
, svolgendo un'attività di istruttoria della prativa nonché di CP_1
intermediazione tra il privato ed il . CP_1
3.4.Quanto alla domanda di rideterminazione degli importi del saldo e conguaglio, deve osservarsi che parte attrice non ha svolto delle specifiche contestazioni con riferimento alla liquidazione del contributo come da ultimo operata, non avendo, in altri termini, dimostrato, come era suo onere, gli elementi costitutivi del suo diritto a veder soddisfatto il credito vantato, secondo l'ordinario criterio di riparto probatorio ex art. 2697 c.c.
3.5. Come sottolineato dal convenuto, infatti, parte attrice si è limitata CP_1
a riproporre le controdeduzioni già presentate con memorie alla CP_6
concessionaria, con ciò non rapportandosi specificamente agli esiti dell'istruttoria che, comunque, anche se solo parzialmente, le hanno recepite.
3.6. D'altra parte, anche rispetto al profilo dello specifico onere di allegazione che sulla stessa gravava, parte attrice non ha indicato un importo specifico che
Pag. 7 di 13 ritiene dovuto, proprio perché non è giunta ad una propria determinazione del contributo sulla scorta di un proprio calcolo con conseguenti specifiche contestazioni mosse al processo di determinazione dell'importo da parte della
Banca concessionaria.
3.7.Nelle stesse conclusioni, infatti, parte attrice chiede la rideterminazione degli importi a saldo e conguaglio “nella misura che sarà determinata necessariamente da
CTU contabile”. Tuttavia, come è noto, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova, ma uno strumento per consentire al Giudice di valutare gli elementi acquisiti (c.d. “deducente”) o, in casi particolari, di accertare i fatti (c.d.
“percipiente”) e, comunque, si ritiene che in nessun caso possa sopperire al difetto di allegazione delle parti, soprattutto ove riguardi, come nel caso di specie, un elemento costitutivo del credito. Le domande di parte attrice, ivi inclusa quella consequenziale di risarcimento del danno, non possono, pertanto essere accolte.
4.Ciò premesso e ritenuto assorbente, si osserva ad abundantiam, che, anche volendo interpretare la domanda di parte attrice come volta ad ottenere esattamente l'intero importo riconosciuto in via provvisoria, la domanda avrebbe dovuto comunque essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
4.1.Va osservato che, a seguito dell'esame delle osservazioni formulate dall'attrice, la ritenendo di poterle in parte condividere, aveva, infatti, CP_6
rideterminato le spese ammissibili in € 176.992,05, riammettendo a contributo alcuni costi relativi al capitolo “Progettazione e studi” con il conseguente aumento proporzionale dei costi relativi al capitolo “Suolo aziendale” e “Opere
Murarie”, ammissibili, rispettivamente, nel limite del 10% e del 50% dell'investimento totale ammissibile.
4.2.Ebbene tali conclusioni si devono condividere alla luce di quanto previsto dal Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese (Decreto n. 527/95 nella versione ratione temporis applicabile)
Pag. 8 di 13 e, in particolare, dall'art. 4, da quanto previsto dalla Circolare esplicativa n.
900047 del 25.01.2001 (nonché dall'art. 8-bis della legge n. 127/2007 di conversione con modificazione del d.l. n. 81/2007). D'altra parte, non vi sono deduzioni specifiche dell'attrice che consentano di scalfire gli esiti cui è giunta la concessionaria. CP_6
4.3. In particolare, in relazione al punto 1, “Progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico - finanziaria e di valutazione di impatto ambientale e collaudi di legge”
(doc. 5, relazione finale di spesa, pag. 7), l'impresa si duole del mancato riconoscimento del totale delle spese sostenute, per euro 10.560, che, nella relazione tecnica redatta dall'Ing. veniva così motivato: “L'impresa, a Per_1
fronte del presente capitolo, rendiconta spese per € 10.560,00, evidenziate in numero due titoli di spesa, relative a "competenze professionali per l'elaborazione del progetto tecnico relativo all'opificio": L'esame della spesa relativa alle opere murarie evidenzia costi afferenti l'acquisto dell'immobile, per €. 91.550,00, per i quali non sono dovute competenze tecniche da parte dell'acquirente e costi per € 35.486 ,00 relativi ad impianti elettrici, idrici, videocontrollo e pareti divisorie, per i quali non ha significato la dizione "elaborazione del progetto tecnico relativo all'opificio"; d'altronde le date di emissione delle fatture sono successive all'atto di compravendita dell'immobile e l'ammontare dei costi tecnici rappresenterebbe un percentuale del 30% ca sule opere di completamento. (cfr. relazione finale di spesa, doc. 5, pag. 7).
4.4. A ciò, Medical Matese aveva replicato in sede amministrativa che: “la
Direzione Lavori ha (come da progetto, anche) investito le opere interne, gli impianti tecnologici, e le modifiche successive all'acquisto del fabbricato, proprio per conformarlo all'idea progettuale come agevolata. In tale ottica era necessaria una Direzione Lavori, non Contr sull'PI (Come si rileva in punto di ma nell'opificio” (cfr. pec dell'Avv.
Pannone del 19 novembre 2018, doc. 7 dell'atto di citazione, pag. 7). Dagli atti di causa emerge tuttavia che con l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio del
19 luglio 2018 (cfr. nota del 19 luglio 2018 con allegata relazione finale di spesa del 7 marzo 2018 e nota integrativa di annullamento revoca, doc. 6 dell'atto di
Pag. 9 di 13 citazione, pag. 9), in relazione al punto 1, venivano ritenuti ammissibili costi per euro 5.322,90, in parziale accoglimento dei rilievi esposti in fase amministrativa.
4.5.Solo incidentalmente deve, inoltre, osservarsi che, a fronte della relazione redatta dall'ing. (doc. 3 della comparsa di costituzione e Persona_2
risposta), le visure catastali sono inidonee a dimostrare l'effettiva estensione dell'immobile. Esse non hanno, infatti, alcun valore probatorio, in quanto i dati catastali non possono ritenersi fonte di prova certa sulla situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l'accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario (ad iniziativa di parte), che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo - al di là di un eventuale mero valore indiziario - per evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati
(Consiglio di Stato sez. VI, n. 631/2015; TAR Napoli, sez. VII, n. 1901/2021).
4.6. Ciò anche a tacere che la non trascurabile circostanza che la visura del 27 giugno 2008 non fa riferimento al medesimo cespite di cui alla visura del 15 novembre 2018: infatti, la prima è relativa al Foglio 3, particella 5034, mentre la seconda è relativa al Foglio 3, particella 5034, sub.
2. Tanto è stato, per vero, rilevato anche nella relazione tecnica, là dove si afferma che “(la superficie) di
1.238 mq è relativa al subalterno 1” e non al diverso subalterno 2, la cui superficie deve ritenersi pari a 900 mq, come accertato dall'Ing. “giusta atto di Per_1
compravendita del 26/09/2002 per notaio trascritto al CO.RE.IM. di Persona_3
Santa Maria Capua Vetere in data 02/10/2002 ai numeri 28517/22511 (N.C.E.U.: comune di foglio 3- particella 5034 – sub 2- cat. D/8 - rendita €. 1.812,00)”. Pt_2
4.7. In relazione al punto 3, relativo a “Opere murarie ed assimilate, infrastrutture specifiche aziendali” (cfr. all. 5, pag. 8), parte attrice aveva contestato la quantificazione della superficie del fabbricato destinato ad esercizio commerciale in 235 mq, anziché in 250 mq, come risultante da autorizzazione all'esercizio di attività commerciale (doc. 8, pag. 9, pec Avv. Pannone del 17 novembre 2018), sul rilievo che alla stessa sarebbe conseguita una riduzione proporzionale secondo un criterio “a cascata” delle spese ritenute ammissibili
Pag. 10 di 13 in via definitiva. Anche tale doglianza non coglie nel segno. Dalla relazione tecnica emerge, infatti, che la riduzione dei costi ammissibili per tale voce non
è stata operata in relazione alla più ridotta superficie dei locali adibiti ad esercizio commerciale, bensì per garantire il rispetto del limite massimo dei costi agevolabili previsti dalla Circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001 (Circolare esplicativa per la concessione ed erogazione delle suddette agevolazioni al settore del commercio, doc. 1 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice) pari, per le voci in questione, al 50% dell'investimento massimo agevolabile.
4.8. In relazione al punto 4, relativo a “Macchinari, impianti ed attrezzature varie”,
l'impresa aveva lamentato, in primo luogo, del mancato riconoscimento delle fatture H-WEB s.r.l., n. 86 del 10 marzo 2003 e n. 222 del 27 ottobre 2003, per un totale di Euro 24.450,00. La relazione tecnica al riguardo osservava che: “Tale importo non si ritiene ammissibile in quanto, a fronte di specifica contestazione circa l'avvenuta agevolazione con al Misura 6.3 del POR Campania 2000-2006 del detto intervento (cfr sito
Medicalmatese.it), l'impresa ha esibito comunicazione, peraltro priva di firma, nella quale si rileva genericamente che le dette fatture non farebbero parte delle dette agevolazioni;
non vengono, però forniti chiarimenti in merito a quali fatture farebbero parte dell'agevolazione
POR. Inoltre, nel mentre si evidenzia che nel libro cespiti non si rilevano altre fatture relative alla realizzazione del sito e.commerce, l'impresa non spiega quale servizio sia stato reso con i titoli richiesti ad agevolazione”. aveva contestato che era il sito web Controparte_8
in sé ad esser stato finanziato con il il cui Controparte_9
costo sostenuto per fattura HWEB srl, relativo ad altra fattura (cfr. fattura n. 91 del 18 aprile 2003, PEC Avv. Pannone, pag. 10) avente proprio ad oggetto
“progettazione e realizzazione di SITO INTERNET con strumenti informatici, piattaforma web, Progettazione Rete con spazio web dedicato ad E- commerce”. Al contrario, le fatture n. 86 del 10 marzo 2003 e 222 del 27 ottobre
2003 riguarderebbero il programma agevolativo ex legge 488/92 e troverebbero le proprie quietanze liberatorie del fornitore, con momento e natura descrittiva
Pag. 11 di 13 assolutamente diversa (cfr. quietanza liberatoria con dichiarazione sostitutiva di atto notorio HWEB, PEC Avv. Pannone, pag. 11).
4.8.1.Tuttavia, le affermazioni di Medical Matese non appaiono sufficientemente documentate, dato che dalla dichiarazione liberatoria del fornitore non risulta alcuna giustificazione causale delle fatture in questione che consenta di comprendere a quali prestazioni detti importi si riferiscono e, quindi, di escludere che le stesse possano essere state già finanziate con il progetto POR Campania 2000/2006.
4.9. Con riferimento al punto 4, Medical Matese aveva altresì contestato la decurtazione della fattura n. 21 del 11 dicembre 2002 di
[...]
Nella relazione finale al riguardo si legge: “acquisto di Parte_3
arredamento comprendente scrivania con accessori, mobile di servizio, n. 3 librerie, n. 4 scrivanie operative con accessori, n. 3 sedie, n. 20 sedie con tavoletta scrittoio, n. 4 poltroncine,
n. 8 basi con pensili, n. 2 vetrine ni cristallo, n. 1 bancone di vendita (fatture A.V.S.
Arredamenti n. 16/02 e 21/02), per un imponibile complessivo dichiarato di €. 34.875,14 ammissibile per €. 28.609,94 (escluso n. 20 sedie con tavoletta scrittoio)”.
4.9.1. L'impresa, al di là dell'apodittica affermazione secondo cui il programma agevolativo prevedeva l'espletamento di “Corsi di aggiornamento Professionale
e Medico”, corsi dei quali peraltro non è fatta alcuna menzione nel business plan allegato alla domanda di partecipazione al bando (doc. 3 dell'atto di citazione), non ha offerto alcun elemento che consenta di ritrarre la pertinenza dei costi sostenuti rispetto al programma agevolativo, secondo i principi di congruità e adeguatezza.
4.10. In definitiva, le domande di parte attrice devono essere rigettate.
5. Quanto alla debenza degli interessi, si osserva che il D.M. n. 118982 del 19 luglio 2002 (copia del decreto ministeriale, doc. 1 dell'atto di citazione), all'art. 3, lett. l) dispone che “l'impresa beneficiaria delle agevolazioni è obbligata a restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, rivalutate sulla base dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorate degli interessi
Pag. 12 di 13 legali relativi al periodo intercorrente dalla data dell'erogazione all'impresa a quella della restituzione, a seguito di provvedimenti di revoca delle agevolazioni, o dei soli interessi legali in tutti gli altri casi di restituzione delle somme trasferite”. In virtù di tale previsione,
Medical Matese è tenuta a corrispondere gli interessi legali richiesti calcolati sulle somme ricevute in via provvisoria, poi ritenute non ammissibili in via definitiva.
5.1.Si osserva, altresì, che in punto di specifico calcolo degli interessi parte attrice non ha mosso alcuna specifica contestazione, ritenendoli semplicemente non dovuti, con la conseguenza che anche in parte qua la domanda deve essere integralmente rigettata.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 come aggiornati, tenuto conto della qualità e della quantità dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande avanzate da Medical Matese di NN AN;
condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del
[...]
che si liquidano in € 7.616, oltre rimborso Controparte_1 CP_1
forfettario al 15% per spese generali, accessori come per legge.
Così è deciso in Roma in data 7.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Multari
Pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 35901/2019 promossa da:
, titolare di omonima ditta denominata Parte_1
MEDICAL SE di NN AL, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Pannone e dall'Avv. Leonardo Brasca
attore nei confronti di
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale: 1) Previa rideterminazione degli importi del saldo e conguaglio relativa al programma di beneficio agevolativo ex legge 488/92, ex D.M.
118982 del 19/7/2002, condannare (già Controparte_2 CP_1
Pag. 1 di 13 in persona del p.t., all'erogazione della III quota di Controparte_3 CP_4
finanziamento, a favore del Sig. (c.f. Parte_1
) titolare di omonima ditta denominata MEDICAL C.F._1
SE di , nella misura che sarà determinata Parte_1
necessariamente da CTU contabile, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo nonché al risarcimento del maggior danno connesso al gravoso ritardo, derivante dal comportamento illecito del , ovvero alla maggiore o minor somma che sarà stabilita dal Giudice in CP_1
via equitativa ovvero con apposita CTU di cui sin da ora se ne chiede l'ammissione.
2) In via subordinata, ridetermini, sempre a mezzo CTU, comunque l'importo dovuto dal il
Sig. (c.f. ) titolare di Parte_1 C.F._1
omonima ditta denominata MEDICAL SE di Parte_1
, a favore del e comunque nella misura
[...] Controparte_2
inferiore a quella determinata di euro 30.568,31.
3) in via ulteriormente gradata, laddove ritenuto dovuto un obbligo restitutorio alla pretesa ministeriale di euro 30.568,31 (o minor importo per ulteriori spese ammissibili) sia, in ogni caso, defalcata la quota interessi, non imputabile al Sig. Parte_1
(c.f. ) titolare di omonima ditta
[...] C.F._1
denominata MEDICAL SE di NN AL, per tutte le ragioni di cui in atti. 4) Vittoria di spese diritti onorari oltre rimb. forfetario 12,50% IVA
e CPA come per legge con distrazione per attribuzione di anticipatari”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, - rigettare la domanda ex adverso proposta siccome infondata in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte;
- in via istruttoria: rigettare l'avversa istanza di CTU stante la manifesta superfluità della stessa alla luce delle ragioni sopra esposte. Con vittoria delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Medical Matese di NN
AN (in seguito, per brevità Medical Matese) evocava in giudizio il per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Previa rideterminazione CP_1
Pag. 2 di 13 degli importi del saldo e conguaglio relativa al programma di beneficio agevolativo ex legge
488/92, ex D.M. 118982 del 19/7/2002, condannare Controparte_2
(già in persona del Ministro p.t.,
[...] Controparte_5
all'erogazione della III quota di finanziamento, a favore del Sig. Parte_1
(c.f. ) titolare di omonima ditta
[...] C.F._1
denominata MEDICAL SE di NN AL, nella misura che sarà determinata necessariamente da CTU contabile, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo nonché al risarcimento del maggior danno connesso al gravoso ritardo, derivante dal comportamento illecito del , ovvero alla maggiore o minor somma che CP_1
sarà stabilita dal Giudice in via equitativa ovvero con apposita CTU di cui sin da ora se ne chiede l'ammissione. 2) In via subordinata, ridetermini, sempre a mezzo CTU, comunque
l'importo dovuto dal il Sig. (c.f. Parte_1
) titolare di omonima ditta denominata MEDICAL C.F._1
SE di , a favore del Parte_1 Controparte_2
e comunque nella misura inferiore a quella determinata di euro 30.568,31. 3)
[...]
in via ulteriormente gradata, laddove ritenuto dovuto un obbligo restitutorio alla pretesa ministeriale di euro 30.568,31 (o minor importo per ulteriori spese ammissibili) sia, in ogni caso, defalcata la quota interessi, non imputabile al Sig. Parte_1
(c.f. ) titolare di omonima ditta
[...] C.F._1
denominata MEDICAL SE di NN AL, per tutte le ragioni di cui in atti. 4) Vittoria di spese diritti onorari oltre rimb. forfetario 12,50% IVA
e CPA come per legge con distrazione per attribuzione di anticipatari”.
1.1.Esponeva, infatti, parte attrice che, con Decreto n. 118982 del 19 luglio 2002
(doc. 1 dell'atto di citazione), l'allora (in Controparte_2
seguito, per brevità il ), secondo quanto previsto dalla legge n. CP_1
488/1992, aveva riconosciuto in via provvisoria alla ditta Medical Matese, a fronte di un programma di investimento per spese ammissibili pari a € 264.000, un contributo in conto impianti di € 113.278,00, da erogare in tre quote uguali, prelevabile presso la banca concessionaria Centrobanca SF S.p.A.
Pag. 3 di 13 1.2. In particolare, Medical Matese esponeva che, nonostante la compiuta realizzazione del progetto agevolativo, il non aveva provveduto al CP_1
pagamento della terza e ultima quota di finanziamento. Deduceva l'atto che dopo una prima relazione negativa della Banca concessionaria con la quale era stata proposta la revoca delle agevolazioni per mancata acquisizione della licenza, infatti, l'odierna attrice aveva presentato la documentazione mancante, precisando che il solo nel 2014 si era dotato di strumento Parte_2
urbanistico che consentisse di regolamentare l'esercizio di attività commerciali come quella svolta dall'attrice. In considerazione di ciò, la Banca concessionaria aveva annullato il proprio precedente provvedimento di revoca e aveva redatto una nuova relazione finale di spesa, quale atto di liquidazione a saldo e conguaglio dell'iniziativa, nella quale l'investimento ammissibile alle agevolazione veniva rideterminato in € 163.684,80, con conseguente determinazione del contribuito conto impianti spettante in € 68.104 al quale la
Banca concessionaria faceva conseguire l'obbligo alla restituzione dell'importo di € 30.438, oltre agli interessi da calcolare sulle maggiori somme già erogate.
1.3. Deduceva, inoltre, parte attrice che, nel termine concesso per memorie, aveva depositato delle controdeduzioni, che erano state parzialmente accolte dalla Banca concessionaria che aveva rideterminato il contributo in conto impianti in € 75.520, così che la somma oggetto di restituzione era stata rideterminata per sottrazione in € 23.022,00. Su tale importo venivano poi calcolati interessi legali dalla data di erogazione della seconda quota di finanziamento per € 5.811,46 nonché interessi legali dal 7 marzo 2018, data della seconda relazione finale di spesa, per euro 1.734,83.
1.4. L'odierna attrice lamentava, dunque, per le stesse ragioni già esposte nelle controdeduzioni alla precedente relazione finale, di non essere in debito con il
, ma anzi di vantare un credito. CP_1
1.5.Inoltre, eccepiva l'attrice che, in ogni caso, non potevano essere pretesi interessi legali dalle erogazioni o dalla seconda Relazione Stato Finale del
Pag. 4 di 13 7.03.2018, atteso che i ritardi amministrativi e istruttori non potevano ricadere sulla ditta beneficiaria del contributo.
2. Si costituiva in giudizio il , eccependo in via preliminare il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva e, nel merito, deducendo l'infondatezza della pretesa attorea. In particolare, l'Amministrazione convenuta sosteneva che le valutazioni effettuate dalla Banca concessionaria fossero espressione di discrezionalità tecnica, in quanto tali insindacabili in sede giurisdizionale. In merito agli interessi, esponeva che gli stessi erano dovuti ai sensi dell'art. 3, D.M.
n. 118982 del 19 luglio 2002.
2.1.Il Ministero convenuto evidenziava, inoltre, che le controdeduzioni dell'impresa, seppur tardivamente presentate, erano state parzialmente accolte tanto che le spese ammissibili erano state rideterminate in € 176.992,05, riammettendo a contributo alcuni costi relativi al capitolo “Progettazione e studi”, prima esclusi, ma che tale riammissione aveva determinato, contestualmente, anche un aumento proporzionale dei costi relativi al capitolo
“Suolo aziendale” e “Opere Murarie”, rilevanti, rispettivamente, solo nel limite del 10% e del 50% dell'investimento totale ammissibile.
2.2.Evidenziava, inoltre, che parte attrice aveva contestato gli stralci effettuati dalla concessionaria, riproponendo le stesse osservazioni già formulate CP_6
in sede di partecipazione al procedimento che avevano comunque portato ad una nuova rideterminazione del contributo dovuto.
2.3.In particolare, il convenuto evidenziava che la Banca aveva svolto CP_1
un'attività di discrezionalità tecnica, essendole stato normativamente attribuito il potere di esprimere un giudizio di merito alla validità del programma presentato e all'ammissibilità in generale delle spese rendicontate.
2.4.Contestava, in ogni caso, che le spese non fossero state correttamente determinate e quanto all'esigibilità degli interessi evidenziava che l'art. 3, comma
1, lett. l) del decreto di concessione provvisoria stabiliva espressamente, tra gli obblighi gravanti sull'impresa, quello di “restituire le somme ottenute a seguito della
Pag. 5 di 13 concessione e non dovute, rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorate degli interessi legali relativi al periodo intercorrente dalla data dell'erogazione all'impresa a quella della restituzione, a seguito di provvedimenti di revoca delle agevolazioni, o dei soli interessi legali in tutti gli altri casi di restituzione delle somme trasferite”.
3. Deve, in via preliminare, vagliarsi l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal , fondata sul rilievo che Medical Matese avrebbe dovuto CP_1
rivolgere le proprie pretese alla Banca concessionaria, ovvero al soggetto deputato allo svolgimento dell'istruttoria.
3.1.Sul punto, deve ricordarsi che, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza pacifica di legittimità, “la «"legitimatio ad causam", attiva e passiva, che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza "inutiliter data" (Cass., sez. III, l marzo 2004, n. 4121), attiene all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata: richiede perciò solo
l'interpretazione di tale norma, ai fini della «verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio» (Cass., sez. Il civ., 17 marzo
1995, n. 3110, Cass. sez. Il civ., 18 gennaio 2002, n. 548, e Cass., sez. I civ., 20 novembre
2003, n. 17606), così distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto, che richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (Cass., sez. I, 20 novembre 2003, n. 17606, m.
568326)” (Cass. sez. I, n. 7776/2017).
3.2.Nel caso sottoposto all'odierno vaglio di questo Giudice, il è stato CP_1
individuato, nella prospettazione di parte attrice, come soggetto obbligato alla corresponsione di un saldo positivo o, in alternativa, alla restituzione dell'importo richiesto. Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva deve essere rigettata.
3.3.Anche sotto il profilo dell'integrazione del contraddittorio non ritiene questo Tribunale che, non ricorrendo un caso di litisconsorzio necessario, vi sia la necessità, nel caso di specie, che venga esteso d'ufficio anche alla Banca
Pag. 6 di 13 concessionaria, la quale è deputata allo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi necessari per l'istruzione delle domande di agevolazione ex art. 1 D.M. 527/1995 con valore endoprocedimentale.
3.3.1.Infatti, sebbene, a seguito dell'introduzione dell'art. 8 bis della l. n.
127/2007, per i programmi agevolati ivi menzionati per i quali alla data di sua entrata in vigore (18.08.2007) non era ancora stato emanato il decreto di concessione definitiva e non erano stati disposti gli accertamenti previsti dall'articolo 10, comma 1, del Regolamento n. 527/1995 ovvero dall'articolo 13 del decreto del Ministro delle attività produttive 1° febbraio 2006, il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, è stato sostituito dall'atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalla banca concessionaria, ciò non significa che quest'ultima sia divenuta il soggetto effettivamente titolare del rapporto di credito/debito con il privato che rimane instaurato con il . CP_1
La ha, infatti, il solo compito attribuito ex lege di svolgere un'attività a CP_6
contenuto tecnico non discrezionale a valle dei provvedimenti assunti dal
, svolgendo un'attività di istruttoria della prativa nonché di CP_1
intermediazione tra il privato ed il . CP_1
3.4.Quanto alla domanda di rideterminazione degli importi del saldo e conguaglio, deve osservarsi che parte attrice non ha svolto delle specifiche contestazioni con riferimento alla liquidazione del contributo come da ultimo operata, non avendo, in altri termini, dimostrato, come era suo onere, gli elementi costitutivi del suo diritto a veder soddisfatto il credito vantato, secondo l'ordinario criterio di riparto probatorio ex art. 2697 c.c.
3.5. Come sottolineato dal convenuto, infatti, parte attrice si è limitata CP_1
a riproporre le controdeduzioni già presentate con memorie alla CP_6
concessionaria, con ciò non rapportandosi specificamente agli esiti dell'istruttoria che, comunque, anche se solo parzialmente, le hanno recepite.
3.6. D'altra parte, anche rispetto al profilo dello specifico onere di allegazione che sulla stessa gravava, parte attrice non ha indicato un importo specifico che
Pag. 7 di 13 ritiene dovuto, proprio perché non è giunta ad una propria determinazione del contributo sulla scorta di un proprio calcolo con conseguenti specifiche contestazioni mosse al processo di determinazione dell'importo da parte della
Banca concessionaria.
3.7.Nelle stesse conclusioni, infatti, parte attrice chiede la rideterminazione degli importi a saldo e conguaglio “nella misura che sarà determinata necessariamente da
CTU contabile”. Tuttavia, come è noto, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova, ma uno strumento per consentire al Giudice di valutare gli elementi acquisiti (c.d. “deducente”) o, in casi particolari, di accertare i fatti (c.d.
“percipiente”) e, comunque, si ritiene che in nessun caso possa sopperire al difetto di allegazione delle parti, soprattutto ove riguardi, come nel caso di specie, un elemento costitutivo del credito. Le domande di parte attrice, ivi inclusa quella consequenziale di risarcimento del danno, non possono, pertanto essere accolte.
4.Ciò premesso e ritenuto assorbente, si osserva ad abundantiam, che, anche volendo interpretare la domanda di parte attrice come volta ad ottenere esattamente l'intero importo riconosciuto in via provvisoria, la domanda avrebbe dovuto comunque essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
4.1.Va osservato che, a seguito dell'esame delle osservazioni formulate dall'attrice, la ritenendo di poterle in parte condividere, aveva, infatti, CP_6
rideterminato le spese ammissibili in € 176.992,05, riammettendo a contributo alcuni costi relativi al capitolo “Progettazione e studi” con il conseguente aumento proporzionale dei costi relativi al capitolo “Suolo aziendale” e “Opere
Murarie”, ammissibili, rispettivamente, nel limite del 10% e del 50% dell'investimento totale ammissibile.
4.2.Ebbene tali conclusioni si devono condividere alla luce di quanto previsto dal Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese (Decreto n. 527/95 nella versione ratione temporis applicabile)
Pag. 8 di 13 e, in particolare, dall'art. 4, da quanto previsto dalla Circolare esplicativa n.
900047 del 25.01.2001 (nonché dall'art. 8-bis della legge n. 127/2007 di conversione con modificazione del d.l. n. 81/2007). D'altra parte, non vi sono deduzioni specifiche dell'attrice che consentano di scalfire gli esiti cui è giunta la concessionaria. CP_6
4.3. In particolare, in relazione al punto 1, “Progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico - finanziaria e di valutazione di impatto ambientale e collaudi di legge”
(doc. 5, relazione finale di spesa, pag. 7), l'impresa si duole del mancato riconoscimento del totale delle spese sostenute, per euro 10.560, che, nella relazione tecnica redatta dall'Ing. veniva così motivato: “L'impresa, a Per_1
fronte del presente capitolo, rendiconta spese per € 10.560,00, evidenziate in numero due titoli di spesa, relative a "competenze professionali per l'elaborazione del progetto tecnico relativo all'opificio": L'esame della spesa relativa alle opere murarie evidenzia costi afferenti l'acquisto dell'immobile, per €. 91.550,00, per i quali non sono dovute competenze tecniche da parte dell'acquirente e costi per € 35.486 ,00 relativi ad impianti elettrici, idrici, videocontrollo e pareti divisorie, per i quali non ha significato la dizione "elaborazione del progetto tecnico relativo all'opificio"; d'altronde le date di emissione delle fatture sono successive all'atto di compravendita dell'immobile e l'ammontare dei costi tecnici rappresenterebbe un percentuale del 30% ca sule opere di completamento. (cfr. relazione finale di spesa, doc. 5, pag. 7).
4.4. A ciò, Medical Matese aveva replicato in sede amministrativa che: “la
Direzione Lavori ha (come da progetto, anche) investito le opere interne, gli impianti tecnologici, e le modifiche successive all'acquisto del fabbricato, proprio per conformarlo all'idea progettuale come agevolata. In tale ottica era necessaria una Direzione Lavori, non Contr sull'PI (Come si rileva in punto di ma nell'opificio” (cfr. pec dell'Avv.
Pannone del 19 novembre 2018, doc. 7 dell'atto di citazione, pag. 7). Dagli atti di causa emerge tuttavia che con l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio del
19 luglio 2018 (cfr. nota del 19 luglio 2018 con allegata relazione finale di spesa del 7 marzo 2018 e nota integrativa di annullamento revoca, doc. 6 dell'atto di
Pag. 9 di 13 citazione, pag. 9), in relazione al punto 1, venivano ritenuti ammissibili costi per euro 5.322,90, in parziale accoglimento dei rilievi esposti in fase amministrativa.
4.5.Solo incidentalmente deve, inoltre, osservarsi che, a fronte della relazione redatta dall'ing. (doc. 3 della comparsa di costituzione e Persona_2
risposta), le visure catastali sono inidonee a dimostrare l'effettiva estensione dell'immobile. Esse non hanno, infatti, alcun valore probatorio, in quanto i dati catastali non possono ritenersi fonte di prova certa sulla situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l'accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario (ad iniziativa di parte), che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo - al di là di un eventuale mero valore indiziario - per evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati
(Consiglio di Stato sez. VI, n. 631/2015; TAR Napoli, sez. VII, n. 1901/2021).
4.6. Ciò anche a tacere che la non trascurabile circostanza che la visura del 27 giugno 2008 non fa riferimento al medesimo cespite di cui alla visura del 15 novembre 2018: infatti, la prima è relativa al Foglio 3, particella 5034, mentre la seconda è relativa al Foglio 3, particella 5034, sub.
2. Tanto è stato, per vero, rilevato anche nella relazione tecnica, là dove si afferma che “(la superficie) di
1.238 mq è relativa al subalterno 1” e non al diverso subalterno 2, la cui superficie deve ritenersi pari a 900 mq, come accertato dall'Ing. “giusta atto di Per_1
compravendita del 26/09/2002 per notaio trascritto al CO.RE.IM. di Persona_3
Santa Maria Capua Vetere in data 02/10/2002 ai numeri 28517/22511 (N.C.E.U.: comune di foglio 3- particella 5034 – sub 2- cat. D/8 - rendita €. 1.812,00)”. Pt_2
4.7. In relazione al punto 3, relativo a “Opere murarie ed assimilate, infrastrutture specifiche aziendali” (cfr. all. 5, pag. 8), parte attrice aveva contestato la quantificazione della superficie del fabbricato destinato ad esercizio commerciale in 235 mq, anziché in 250 mq, come risultante da autorizzazione all'esercizio di attività commerciale (doc. 8, pag. 9, pec Avv. Pannone del 17 novembre 2018), sul rilievo che alla stessa sarebbe conseguita una riduzione proporzionale secondo un criterio “a cascata” delle spese ritenute ammissibili
Pag. 10 di 13 in via definitiva. Anche tale doglianza non coglie nel segno. Dalla relazione tecnica emerge, infatti, che la riduzione dei costi ammissibili per tale voce non
è stata operata in relazione alla più ridotta superficie dei locali adibiti ad esercizio commerciale, bensì per garantire il rispetto del limite massimo dei costi agevolabili previsti dalla Circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001 (Circolare esplicativa per la concessione ed erogazione delle suddette agevolazioni al settore del commercio, doc. 1 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice) pari, per le voci in questione, al 50% dell'investimento massimo agevolabile.
4.8. In relazione al punto 4, relativo a “Macchinari, impianti ed attrezzature varie”,
l'impresa aveva lamentato, in primo luogo, del mancato riconoscimento delle fatture H-WEB s.r.l., n. 86 del 10 marzo 2003 e n. 222 del 27 ottobre 2003, per un totale di Euro 24.450,00. La relazione tecnica al riguardo osservava che: “Tale importo non si ritiene ammissibile in quanto, a fronte di specifica contestazione circa l'avvenuta agevolazione con al Misura 6.3 del POR Campania 2000-2006 del detto intervento (cfr sito
Medicalmatese.it), l'impresa ha esibito comunicazione, peraltro priva di firma, nella quale si rileva genericamente che le dette fatture non farebbero parte delle dette agevolazioni;
non vengono, però forniti chiarimenti in merito a quali fatture farebbero parte dell'agevolazione
POR. Inoltre, nel mentre si evidenzia che nel libro cespiti non si rilevano altre fatture relative alla realizzazione del sito e.commerce, l'impresa non spiega quale servizio sia stato reso con i titoli richiesti ad agevolazione”. aveva contestato che era il sito web Controparte_8
in sé ad esser stato finanziato con il il cui Controparte_9
costo sostenuto per fattura HWEB srl, relativo ad altra fattura (cfr. fattura n. 91 del 18 aprile 2003, PEC Avv. Pannone, pag. 10) avente proprio ad oggetto
“progettazione e realizzazione di SITO INTERNET con strumenti informatici, piattaforma web, Progettazione Rete con spazio web dedicato ad E- commerce”. Al contrario, le fatture n. 86 del 10 marzo 2003 e 222 del 27 ottobre
2003 riguarderebbero il programma agevolativo ex legge 488/92 e troverebbero le proprie quietanze liberatorie del fornitore, con momento e natura descrittiva
Pag. 11 di 13 assolutamente diversa (cfr. quietanza liberatoria con dichiarazione sostitutiva di atto notorio HWEB, PEC Avv. Pannone, pag. 11).
4.8.1.Tuttavia, le affermazioni di Medical Matese non appaiono sufficientemente documentate, dato che dalla dichiarazione liberatoria del fornitore non risulta alcuna giustificazione causale delle fatture in questione che consenta di comprendere a quali prestazioni detti importi si riferiscono e, quindi, di escludere che le stesse possano essere state già finanziate con il progetto POR Campania 2000/2006.
4.9. Con riferimento al punto 4, Medical Matese aveva altresì contestato la decurtazione della fattura n. 21 del 11 dicembre 2002 di
[...]
Nella relazione finale al riguardo si legge: “acquisto di Parte_3
arredamento comprendente scrivania con accessori, mobile di servizio, n. 3 librerie, n. 4 scrivanie operative con accessori, n. 3 sedie, n. 20 sedie con tavoletta scrittoio, n. 4 poltroncine,
n. 8 basi con pensili, n. 2 vetrine ni cristallo, n. 1 bancone di vendita (fatture A.V.S.
Arredamenti n. 16/02 e 21/02), per un imponibile complessivo dichiarato di €. 34.875,14 ammissibile per €. 28.609,94 (escluso n. 20 sedie con tavoletta scrittoio)”.
4.9.1. L'impresa, al di là dell'apodittica affermazione secondo cui il programma agevolativo prevedeva l'espletamento di “Corsi di aggiornamento Professionale
e Medico”, corsi dei quali peraltro non è fatta alcuna menzione nel business plan allegato alla domanda di partecipazione al bando (doc. 3 dell'atto di citazione), non ha offerto alcun elemento che consenta di ritrarre la pertinenza dei costi sostenuti rispetto al programma agevolativo, secondo i principi di congruità e adeguatezza.
4.10. In definitiva, le domande di parte attrice devono essere rigettate.
5. Quanto alla debenza degli interessi, si osserva che il D.M. n. 118982 del 19 luglio 2002 (copia del decreto ministeriale, doc. 1 dell'atto di citazione), all'art. 3, lett. l) dispone che “l'impresa beneficiaria delle agevolazioni è obbligata a restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, rivalutate sulla base dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorate degli interessi
Pag. 12 di 13 legali relativi al periodo intercorrente dalla data dell'erogazione all'impresa a quella della restituzione, a seguito di provvedimenti di revoca delle agevolazioni, o dei soli interessi legali in tutti gli altri casi di restituzione delle somme trasferite”. In virtù di tale previsione,
Medical Matese è tenuta a corrispondere gli interessi legali richiesti calcolati sulle somme ricevute in via provvisoria, poi ritenute non ammissibili in via definitiva.
5.1.Si osserva, altresì, che in punto di specifico calcolo degli interessi parte attrice non ha mosso alcuna specifica contestazione, ritenendoli semplicemente non dovuti, con la conseguenza che anche in parte qua la domanda deve essere integralmente rigettata.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 come aggiornati, tenuto conto della qualità e della quantità dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande avanzate da Medical Matese di NN AN;
condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del
[...]
che si liquidano in € 7.616, oltre rimborso Controparte_1 CP_1
forfettario al 15% per spese generali, accessori come per legge.
Così è deciso in Roma in data 7.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Multari
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