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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/12/2024, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2999/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente
Dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2999/2024 v.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERGHINI Parte_1 C.F._1
ANDREA, con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERGHINI CP_1 C.F._2
ANDREA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. SEPARAZIONE E ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
1.a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
1.b) La casa familiare rimarrà in uso alla signora che pagherà il mutuo al Parte_1
100%.
1.c) Il IG. lascerà l'abitazione coniugale al più tardi entro la data di deposito CP_1
delle note in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. Il IG si impegna sin d'ora a CP_1
attivare le procedure necessaria per modificare il luogo della propria residenza.
Al momento dell'uscita dalla casa coniugale, restituirà alla moglie ogni chiave e/o strumento di accesso.
2. QUESTIONI DI NATURA PATRIMONIALE
2.a) La IG.ra si impegna a restituire al IG. la somma di € Parte_1 CP_1
100.000,00 (euro centomila/00), trattandosi di somma personale che il marito mutuò alla moglie nel corso del 2008 per consentirle di abbassare la rata del mutuo immobiliare. Tale restituzione avverrà nel momento in cui il IG lascerà l'abitazione coniugale. CP_1
2.b) La IG.ra provvederà al pagamento delle residue rate del mutuo Parte_1
cointestato con il marito.
2.c) Le parti, con l'accettazione delle condizioni qui precisate e con la firma del presente ricorso,
rinunciano ad ogni ulteriore e/o diversa domanda, eccezione, deduzione presente e futura,
collegata direttamente o indirettamente a qualsivoglia pretesa o domanda di qualsiasi natura economica (e relativa anche a ogni bene, anche mobile, acquisito nel corso della vita coniugale),
dichiarando altresì di rinunciare a qualsivoglia domanda di risarcimento, rimborso, restituzione ovvero pagamento in ragione della cessazione del vincolo coniugale. Avuto riguardo alle condizioni patrimoniali ed economiche insorte tra i coniugi e al solo fine di comporle bonariamente per tacitarne future e reciproche pretese le parti rinunciano a pretendere importi diversi da quello concordato al precedente punto 2.a), nessuno escluso.
2.d) I coniugi sono già titolari esclusivi di conti correnti personali che rimarranno nella rispettiva disponibilità.
2.e) Il conto corrente avente IBAN [...] presso BANCA SELLA
SPA, cointestato tra i coniugi, rimarrà attivo fino all'estinzione (alla naturale scadenza o anticipata) del mutuo ipotecario cointestato ai coniugi (ciò in quanto la rata mensile del mutuo viene addebitata su detto conto corrente). I coniugi dichiarano sin d'ora che al momento dell'estinzione del mutuo presteranno reciprocamente ogni collaborazione per la chiusura del conto corrente.
3. RINUNCIA RECIPROCA AD UN CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
3.a) Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti ed autonome, essendo entrambe percettrici di reddito proprio e pertanto rinunciano in via definitiva ed irrevocabile ad ogni domanda reciproca di contribuzione al proprio mantenimento.
Il signor presta la propria attività lavorativa in qualità di "Senior Medicine Database CP_1
Specialist" presso FARMADATI ITALIA S.r.l. (Piacenza), percependo attualmente quale retribuzione mensile netta l'importo € 3.600,00 circa, mentre la IGnor è impiegata Parte_1
presso CO-EL S.r.l. (Modena), percependo attualmente quale retribuzione mensile netta l'importo di € 2.000,00 circa.
4. AUTOMOBILI
4.a) L'automobile HYUNDAI ATOS PRIME, targa DD024XT, rimane in uso alla IG.ra come da relativa intestazione. Parte_1
Le autovetture FIAT TIPO, targata FV268TV e PEUGEOT 206, targata CV036LM,
rimangono in uso al IG come da relativa intestazione. CP_1
5. ALTRI PATTI 5.a) Di comune accordo, i coniugi attribuiscono al IG la piena e esclusiva proprietà dei CP_1
seguenti beni mobili, che al momento arredato e corredano l'abitazione coniugale:
- lavatrice marca HAIER
- forno microonde marca LG
- bistecchiera marca Jenni
- tigelliera
- asciugatrice marca Haier
- TV marc (posto nella sala) CP_2
- 1 mobile leggio a scomparsa
- 3 TV camere letto
- tavolo con sedie in ferro della sala
- tavolo e sedie da giardino in plastica
- tavolino esterno in legno
- divano 2 posti e puff
- tappeto (posto in sala)
- lampadari (a scelta)
- ventilatori
- scaffale in cantina Nero
- cassapanca nera
- bidone aspiratutto marc CP_3
- idropulitrice
- prolunga compressore + soffiatore
- bicicletta da uomo marca WILER
- bicicletta da donna
- letto da 1 piazza e mezzo (acquistato presso mondo convenienza)
- frigorifero piccolo - armadio a muro con letto nella camera che i coniugi identificano come “camera di Giuseppe”
- tappeti cinesi (collocati nella camera padronale)
- fax marca Philips
- 1 mobile base in legno chiaro (cucina)
- 1 tavolino in vetro/metallo (sala)
- 1 mobile a scomparti, 1 cassettiera a 3 cassetti, 1 sgabello in legno/ferro (tutti (presenti in cantina)
- 1 mobile/armadio a 3 ante presente nel bagno principale dell'abitazione.
- 1 cassettiera bianca, 1 mobile a 4 scomparti bianco, 1 tavolino a muro bianco, 1 scrivania, 1
sedia da studio, 1 lavagna a muro (tutti presenti nella camera da letto che allo stato CP_1
utilizza per lavoro)
[...]
- dotazione aziendale utilizzata d per il lavoro in smart working CP_1
- impianto di allarme (che il IG provvederà a smontare autonomamente). CP_1
Il IG. provvederà all'asporto dei predetti beni nel momento in cui troverà una CP_1
sistemazione abitativa definitiva (in quanto uscendo dall'abitazione coniugale si trasferirà presso un alloggio temporaneo). La IG.ra presta il proprio consenso a trattenere presso Parte_1
l'abitazione, a titolo gratuito, i predetti beni fino al momento dell'asporto e dichiara sin d'ora che presterà la necessaria collaborazione al momento dell'asporto, che dovrà avvenire per mezzo di massimo 4 accessi.
5.b) Con l'esatto e puntuale adempimento dei patti sopra descritti i coniugi si danno atto di avere definito ogni rapporto patrimoniale esistente fra i medesimi e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro, con la sola eccezione di quanto qui previsto.
(OMISSIS)
SPESE LEGALI
Le spese del presente procedimento saranno sostenute dai coniugi in parti uguali, provvedendo ciascuna al pagamento della metà in favore del comune difensore”. - che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2,
n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ata a MODENA (MO) Parte_1
il 09/12/1964 e nato a [...] il [...]. CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1993, atto n.109, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Susanna Zavaglia
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente
Dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2999/2024 v.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERGHINI Parte_1 C.F._1
ANDREA, con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERGHINI CP_1 C.F._2
ANDREA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. SEPARAZIONE E ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
1.a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
1.b) La casa familiare rimarrà in uso alla signora che pagherà il mutuo al Parte_1
100%.
1.c) Il IG. lascerà l'abitazione coniugale al più tardi entro la data di deposito CP_1
delle note in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. Il IG si impegna sin d'ora a CP_1
attivare le procedure necessaria per modificare il luogo della propria residenza.
Al momento dell'uscita dalla casa coniugale, restituirà alla moglie ogni chiave e/o strumento di accesso.
2. QUESTIONI DI NATURA PATRIMONIALE
2.a) La IG.ra si impegna a restituire al IG. la somma di € Parte_1 CP_1
100.000,00 (euro centomila/00), trattandosi di somma personale che il marito mutuò alla moglie nel corso del 2008 per consentirle di abbassare la rata del mutuo immobiliare. Tale restituzione avverrà nel momento in cui il IG lascerà l'abitazione coniugale. CP_1
2.b) La IG.ra provvederà al pagamento delle residue rate del mutuo Parte_1
cointestato con il marito.
2.c) Le parti, con l'accettazione delle condizioni qui precisate e con la firma del presente ricorso,
rinunciano ad ogni ulteriore e/o diversa domanda, eccezione, deduzione presente e futura,
collegata direttamente o indirettamente a qualsivoglia pretesa o domanda di qualsiasi natura economica (e relativa anche a ogni bene, anche mobile, acquisito nel corso della vita coniugale),
dichiarando altresì di rinunciare a qualsivoglia domanda di risarcimento, rimborso, restituzione ovvero pagamento in ragione della cessazione del vincolo coniugale. Avuto riguardo alle condizioni patrimoniali ed economiche insorte tra i coniugi e al solo fine di comporle bonariamente per tacitarne future e reciproche pretese le parti rinunciano a pretendere importi diversi da quello concordato al precedente punto 2.a), nessuno escluso.
2.d) I coniugi sono già titolari esclusivi di conti correnti personali che rimarranno nella rispettiva disponibilità.
2.e) Il conto corrente avente IBAN [...] presso BANCA SELLA
SPA, cointestato tra i coniugi, rimarrà attivo fino all'estinzione (alla naturale scadenza o anticipata) del mutuo ipotecario cointestato ai coniugi (ciò in quanto la rata mensile del mutuo viene addebitata su detto conto corrente). I coniugi dichiarano sin d'ora che al momento dell'estinzione del mutuo presteranno reciprocamente ogni collaborazione per la chiusura del conto corrente.
3. RINUNCIA RECIPROCA AD UN CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
3.a) Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti ed autonome, essendo entrambe percettrici di reddito proprio e pertanto rinunciano in via definitiva ed irrevocabile ad ogni domanda reciproca di contribuzione al proprio mantenimento.
Il signor presta la propria attività lavorativa in qualità di "Senior Medicine Database CP_1
Specialist" presso FARMADATI ITALIA S.r.l. (Piacenza), percependo attualmente quale retribuzione mensile netta l'importo € 3.600,00 circa, mentre la IGnor è impiegata Parte_1
presso CO-EL S.r.l. (Modena), percependo attualmente quale retribuzione mensile netta l'importo di € 2.000,00 circa.
4. AUTOMOBILI
4.a) L'automobile HYUNDAI ATOS PRIME, targa DD024XT, rimane in uso alla IG.ra come da relativa intestazione. Parte_1
Le autovetture FIAT TIPO, targata FV268TV e PEUGEOT 206, targata CV036LM,
rimangono in uso al IG come da relativa intestazione. CP_1
5. ALTRI PATTI 5.a) Di comune accordo, i coniugi attribuiscono al IG la piena e esclusiva proprietà dei CP_1
seguenti beni mobili, che al momento arredato e corredano l'abitazione coniugale:
- lavatrice marca HAIER
- forno microonde marca LG
- bistecchiera marca Jenni
- tigelliera
- asciugatrice marca Haier
- TV marc (posto nella sala) CP_2
- 1 mobile leggio a scomparsa
- 3 TV camere letto
- tavolo con sedie in ferro della sala
- tavolo e sedie da giardino in plastica
- tavolino esterno in legno
- divano 2 posti e puff
- tappeto (posto in sala)
- lampadari (a scelta)
- ventilatori
- scaffale in cantina Nero
- cassapanca nera
- bidone aspiratutto marc CP_3
- idropulitrice
- prolunga compressore + soffiatore
- bicicletta da uomo marca WILER
- bicicletta da donna
- letto da 1 piazza e mezzo (acquistato presso mondo convenienza)
- frigorifero piccolo - armadio a muro con letto nella camera che i coniugi identificano come “camera di Giuseppe”
- tappeti cinesi (collocati nella camera padronale)
- fax marca Philips
- 1 mobile base in legno chiaro (cucina)
- 1 tavolino in vetro/metallo (sala)
- 1 mobile a scomparti, 1 cassettiera a 3 cassetti, 1 sgabello in legno/ferro (tutti (presenti in cantina)
- 1 mobile/armadio a 3 ante presente nel bagno principale dell'abitazione.
- 1 cassettiera bianca, 1 mobile a 4 scomparti bianco, 1 tavolino a muro bianco, 1 scrivania, 1
sedia da studio, 1 lavagna a muro (tutti presenti nella camera da letto che allo stato CP_1
utilizza per lavoro)
[...]
- dotazione aziendale utilizzata d per il lavoro in smart working CP_1
- impianto di allarme (che il IG provvederà a smontare autonomamente). CP_1
Il IG. provvederà all'asporto dei predetti beni nel momento in cui troverà una CP_1
sistemazione abitativa definitiva (in quanto uscendo dall'abitazione coniugale si trasferirà presso un alloggio temporaneo). La IG.ra presta il proprio consenso a trattenere presso Parte_1
l'abitazione, a titolo gratuito, i predetti beni fino al momento dell'asporto e dichiara sin d'ora che presterà la necessaria collaborazione al momento dell'asporto, che dovrà avvenire per mezzo di massimo 4 accessi.
5.b) Con l'esatto e puntuale adempimento dei patti sopra descritti i coniugi si danno atto di avere definito ogni rapporto patrimoniale esistente fra i medesimi e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro, con la sola eccezione di quanto qui previsto.
(OMISSIS)
SPESE LEGALI
Le spese del presente procedimento saranno sostenute dai coniugi in parti uguali, provvedendo ciascuna al pagamento della metà in favore del comune difensore”. - che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2,
n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ata a MODENA (MO) Parte_1
il 09/12/1964 e nato a [...] il [...]. CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1993, atto n.109, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Susanna Zavaglia
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti