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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RG. 1561/2015
Il Giudice dr.ssa AN NG;
considerato che la causa è stata chiamata all'udienza dell' 08.10.2025 per la discussione e decisione ex art. 429 c.p.c.;
considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
considerato che le parti hanno aderito a tale modalità di trattazione depositando note di trattazione scritta e ivi rassegnando le conclusioni;
letto l'art.127 ter c.p.c.;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e 127 ter
c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa
AN NG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1561 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015 vertente
TRA
, nato a [...], il [...], (C.F. Parte_1
), ed ivi residente a[...], C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Gennarino Crocamo, (C.F. , C.F._2 giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto avvocato, sito in Vallo della Lucania (Sa), alla Via G. Di Vietri, n. 25;
RICORRENTE-OPPONENTE
E
, C.F. , in persona del Presidente p.t., con Controparte_1 P.IVA_1 sede in alla Via Roma n. 104, , rappresentata e difesa, CP_1 Controparte_2 dall' avv. Luigi Tepedino, in virtù di procura generale alle liti rep. n. 9348 rogata in dal notaio dr. in data 17.02.2011, tutti elettivamente CP_1 Persona_1 domiciliati in Vallo della Lucania (Sa), presso il locale Centro per l'Impiego, alla Via
Passaro;
RESISTENTE- OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ordinanza di ingiunzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 iscritto a ruolo in data 13.11.2015, il sig. adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di vedere annullata l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. Prot.
PSA 201500244158 del 14.10.2015, notificata in data 21.10.2015 con la quale la Parte_2
gli ingiungeva il pagamento della complessiva somma
[...] di € 316,70, di cui €. 309,50 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria
(sanzione determinata ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. D) da €. 103,00 ad €.
619,00) ed €. 7,20 per spese di notifica per la violazione di cui all'art. 21, comma
1, lett. Z), della Legge n. 157/1992, in quanto: “…il giorno 05.05.2013 alle ore 10.10 in agro del Comune di Cicerale (SA) località Defensella, il trasgressore deteneva presso un appezzamento di terreno da lui condotto e nel quale erano presenti esemplari di avifauna protetta, per i quali si è proceduto con separato atto, n. 90 tagliole raccolte con cordicella, le tagliole erano arrugginite ed usurate…”.
A sostegno del ricorso introduttivo l'odierno ricorrente esponeva che, in data
05.05.2013, il Nucleo Operativo di di Vigilanza WWF, elevava verbale di CP_1 accertamento di violazione amministrativa n. del 05.05.2013 per CP_3 la detenzione presso un terreno dallo stesso condotto, nel Comune di Cicerale, alla località Defensella, di n. 90 tagliole raccolte con cordicella oltre ad aver proceduto, con separato atto, al sequestro di fauna protetta ed in risposta al quale egli provvedeva a presentare tempestivamente scritti difensivi.
Esponeva sempre in fatto che i propri scritti venivano riscontrati con nota
318/2013 del 10.12.2013 a mezzo della quale, il settore Ambiente WWF, rilevava che il sequestro dell'avifauna rinvenuta si configurava come legittimo posto che la famiglia dei “ doveva qualificarsi come particolarmente protetta ed, in Parte_3 quanto tale, gli animali sequestrati erano stati acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato.
A sostengo dell'atto introduttivo, preliminarmente, deduceva quale primo motivo di doglianza la violazione dell'art. 3, L . 241/1990 e dell'art. 18 L. 689/81, in quanto l'amministrazione era incorsa in vizio di omessa motivazione degli scritti difensivi e, per l'effetto, dell'impugnata ordinanza di ingiunzione.
Deduceva, inoltre, l'infondatezza e la insussistenza della sanzione contestata sul rilievo che il sig. non era proprietario delle tagliole rinvenute bensì esse Parte_1 appartenevano al padre, circostanza tempestivamente comunicata alle guardie intervenute e trascritta nel verbale di contestazione elevato. Esponeva, altresì, che il materiale sequestrato era stato descritto già in verbale quale “usurato ed arrugginito”, nonché collocato nel locale cantina, in completo stato di abbandono e, comunque, nelle condizioni tali da non potersi utilizzare.
Argomentava, poi, che il semplice possesso delle tagliole antiche non poteva farne presumere anche il loro utilizzo ma piuttosto che il motivo era da ricercare nella conservazione di oggetti del defunto padre e nell'affetto morale per essi.
Esponeva, inoltre, che le Guardie del WWF nella medesima data dell'accesso presso il fondo di Cicerale, unitamente ai Carabinieri della Stazione di Ogliastro Cilento, si recavano presso l'immobile del sig. , sito in Ogliastro Cilento, alla via Parte_1
San PE ove si procedeva al sequestro di n. 4 cardellini, n. 3 verdoni adulti,
n. 4 verdoni piccoli, n. 1 trappola per topi ed n. 1 ghiandaia circostanza del tutto omessa nel verbale di contestazione elevato.
In via meramente subordinata, in ipotesi di mancato accoglimento dell'opposizione, insisteva per la rideterminazione della sanzione applicata ai minimi edittali, con condanna alle spese e competenze del giudizio.
Fissata udienza di prima comparizione, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.03.2016, la si costituiva ritualmente in Controparte_1 giudizio chiedendo il rigetto integrale dell'avversa opposizione negando la fondatezza delle eccezioni proposte in ricorso insistendo per la dichiarazione di rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto e non provata, con conferma dell'ordinanza impugnata.
Con provvedimento reso all'udienza del 23.04.2016 il precedente giudice istruttore, ritenendo non sussistenti gli elementi per disporre la sospensione del provvedimento opposto ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 150/2011, rigettava l'istanza e le richieste istruttorie, fissando udienza per la decisione e discussione.
^^^
Venendo al merito della presente controversia si rileva che l'opposizione proposta dal sig. è infondata e, pertanto, se ne impone il rigetto per le Parte_1 motivazioni che di seguito si espongono.
Circa il primo motivo articolato da parte ricorrente esso è destituito di fondamento e, pertanto, non merita accoglimento. Se è ben vero che l'art. L'art. 18, comma 2, della l. n. 689/1981 impone all'autorità amministrativa di motivare l'atto che dispone la sanzione, è altresì vero che la
Suprema Corte a sezioni unite, nella pronuncia n. 1786/2010, ha affermato il seguente principio: “i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione c decidere su di esse con pienezza di poteri sia che te stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto”.
Alla luce del principio richiamato e del rilievo che l'ordinanza ingiunzione opposta riporta sia la condotta contestata che la norma violata, il presente motivo di opposizione deve essere rigettato.
L'atto impugnato tra l'altro appare sufficientemente motivato seppure per relationem con il rinvio al contenuto del verbale di accertamento. Sul punto, basti il richiamo al costante orientamento della giurisprudenza, che concorda nel ritenere che “… l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente…”. ( Cass. civ. n.
16316/2020).
Anche il secondo motivo di opposizione non appare fondato.
Il ricorrente insiste sulla circostanza dell'insussistenza della violazione accertata atteso che le 90 tagliole rinvenute appartenevano al defunto padre e custodite solo per ragioni affettive.
Afferma, inoltre, che lo stato in cui le stesse venivano rinvenute non deponeva per un loro utilizzo e, per l'effetto, il semplice ritrovamento non poteva ritenere configurabile la fattispecie contestatagli.
L'assunto non convince. Secondo la giurisprudenza di legittimità, "l'ampia nozione di esercizio di caccia comprende non solo l'effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o preliminare di organizzazione dei mezzi, nonché ogni atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che appena comunque diretto a tale fine" (Cassazione penale, sez. III, 27 ottobre 2015, n. 48459).
Si deve rilevare, inoltre, che la norma di cui all'art. 21, comma 1. Lett. Z, L.
157/1992, non dà rilievo né al luogo di detenzione, né allo stato delle tagliole, né richiede – per il perfezionamento- il ritrovamento nella trappola di animali catturati, che, come tali, non assurgono a elementi costitutivi dell'illecito, dando rilievo alla mera detenzione di mezzi, quali le trappole e le reti, idonei allo scopo vietato in quanto sistemi di cattura con potenzialità offensiva indeterminata, tali anche da comportare il pericolo di un depauperamento della fauna, (cfr. Tribunale di Torino,
n. 1995/2022).
Né può assumere rilievo che le suddette tagliole siano state rinvenute “arrugginite e usurate” atteso che trattasi di circostanze che non ne escludono il possibile e potenziale utilizzo, non emergendo alcun elemento idoneo a suffragare la tesi che le stesse non fossero funzionanti.
Ed è bene chiarire che la circostanza che i predetti manufatti non fossero funzionanti non emerge da nessuno degli atti allegati nè ha formato oggetto di non contestazione da parte della convenuta.
Anche l'assunto della proprietà delle stesse riconducibile al defunto padre risulta priva di rilievo atteso che i suddetti manufatti sono stati rinvenuti in aree di proprietà e nella piena disponibilità del sig. . Parte_1
Ne discende che anche il secondo motivo di opposizione deve essere rigettato.
Da ultimo, si rileva l'estrema genericità della contestazione concernente l'importo della sanzione applicata, che peraltro risulta calcolata nel pieno rispetto della normativa applicabile e in particolare ai criteri di cui all'art. 11 l. 689/2011, per cui non può darsi luogo alla rideterminazione così come richiesto.
La peculiarità della vicenda in fatto giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione avanzata dal ricorrente;
- Compensa integralmente tra le parti in causa le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania il 16.12.2025.
Il Giudice
Dr.ssa AN NG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RG. 1561/2015
Il Giudice dr.ssa AN NG;
considerato che la causa è stata chiamata all'udienza dell' 08.10.2025 per la discussione e decisione ex art. 429 c.p.c.;
considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
considerato che le parti hanno aderito a tale modalità di trattazione depositando note di trattazione scritta e ivi rassegnando le conclusioni;
letto l'art.127 ter c.p.c.;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e 127 ter
c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa
AN NG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1561 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015 vertente
TRA
, nato a [...], il [...], (C.F. Parte_1
), ed ivi residente a[...], C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Gennarino Crocamo, (C.F. , C.F._2 giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto avvocato, sito in Vallo della Lucania (Sa), alla Via G. Di Vietri, n. 25;
RICORRENTE-OPPONENTE
E
, C.F. , in persona del Presidente p.t., con Controparte_1 P.IVA_1 sede in alla Via Roma n. 104, , rappresentata e difesa, CP_1 Controparte_2 dall' avv. Luigi Tepedino, in virtù di procura generale alle liti rep. n. 9348 rogata in dal notaio dr. in data 17.02.2011, tutti elettivamente CP_1 Persona_1 domiciliati in Vallo della Lucania (Sa), presso il locale Centro per l'Impiego, alla Via
Passaro;
RESISTENTE- OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ordinanza di ingiunzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 iscritto a ruolo in data 13.11.2015, il sig. adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di vedere annullata l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. Prot.
PSA 201500244158 del 14.10.2015, notificata in data 21.10.2015 con la quale la Parte_2
gli ingiungeva il pagamento della complessiva somma
[...] di € 316,70, di cui €. 309,50 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria
(sanzione determinata ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. D) da €. 103,00 ad €.
619,00) ed €. 7,20 per spese di notifica per la violazione di cui all'art. 21, comma
1, lett. Z), della Legge n. 157/1992, in quanto: “…il giorno 05.05.2013 alle ore 10.10 in agro del Comune di Cicerale (SA) località Defensella, il trasgressore deteneva presso un appezzamento di terreno da lui condotto e nel quale erano presenti esemplari di avifauna protetta, per i quali si è proceduto con separato atto, n. 90 tagliole raccolte con cordicella, le tagliole erano arrugginite ed usurate…”.
A sostegno del ricorso introduttivo l'odierno ricorrente esponeva che, in data
05.05.2013, il Nucleo Operativo di di Vigilanza WWF, elevava verbale di CP_1 accertamento di violazione amministrativa n. del 05.05.2013 per CP_3 la detenzione presso un terreno dallo stesso condotto, nel Comune di Cicerale, alla località Defensella, di n. 90 tagliole raccolte con cordicella oltre ad aver proceduto, con separato atto, al sequestro di fauna protetta ed in risposta al quale egli provvedeva a presentare tempestivamente scritti difensivi.
Esponeva sempre in fatto che i propri scritti venivano riscontrati con nota
318/2013 del 10.12.2013 a mezzo della quale, il settore Ambiente WWF, rilevava che il sequestro dell'avifauna rinvenuta si configurava come legittimo posto che la famiglia dei “ doveva qualificarsi come particolarmente protetta ed, in Parte_3 quanto tale, gli animali sequestrati erano stati acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato.
A sostengo dell'atto introduttivo, preliminarmente, deduceva quale primo motivo di doglianza la violazione dell'art. 3, L . 241/1990 e dell'art. 18 L. 689/81, in quanto l'amministrazione era incorsa in vizio di omessa motivazione degli scritti difensivi e, per l'effetto, dell'impugnata ordinanza di ingiunzione.
Deduceva, inoltre, l'infondatezza e la insussistenza della sanzione contestata sul rilievo che il sig. non era proprietario delle tagliole rinvenute bensì esse Parte_1 appartenevano al padre, circostanza tempestivamente comunicata alle guardie intervenute e trascritta nel verbale di contestazione elevato. Esponeva, altresì, che il materiale sequestrato era stato descritto già in verbale quale “usurato ed arrugginito”, nonché collocato nel locale cantina, in completo stato di abbandono e, comunque, nelle condizioni tali da non potersi utilizzare.
Argomentava, poi, che il semplice possesso delle tagliole antiche non poteva farne presumere anche il loro utilizzo ma piuttosto che il motivo era da ricercare nella conservazione di oggetti del defunto padre e nell'affetto morale per essi.
Esponeva, inoltre, che le Guardie del WWF nella medesima data dell'accesso presso il fondo di Cicerale, unitamente ai Carabinieri della Stazione di Ogliastro Cilento, si recavano presso l'immobile del sig. , sito in Ogliastro Cilento, alla via Parte_1
San PE ove si procedeva al sequestro di n. 4 cardellini, n. 3 verdoni adulti,
n. 4 verdoni piccoli, n. 1 trappola per topi ed n. 1 ghiandaia circostanza del tutto omessa nel verbale di contestazione elevato.
In via meramente subordinata, in ipotesi di mancato accoglimento dell'opposizione, insisteva per la rideterminazione della sanzione applicata ai minimi edittali, con condanna alle spese e competenze del giudizio.
Fissata udienza di prima comparizione, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.03.2016, la si costituiva ritualmente in Controparte_1 giudizio chiedendo il rigetto integrale dell'avversa opposizione negando la fondatezza delle eccezioni proposte in ricorso insistendo per la dichiarazione di rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto e non provata, con conferma dell'ordinanza impugnata.
Con provvedimento reso all'udienza del 23.04.2016 il precedente giudice istruttore, ritenendo non sussistenti gli elementi per disporre la sospensione del provvedimento opposto ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 150/2011, rigettava l'istanza e le richieste istruttorie, fissando udienza per la decisione e discussione.
^^^
Venendo al merito della presente controversia si rileva che l'opposizione proposta dal sig. è infondata e, pertanto, se ne impone il rigetto per le Parte_1 motivazioni che di seguito si espongono.
Circa il primo motivo articolato da parte ricorrente esso è destituito di fondamento e, pertanto, non merita accoglimento. Se è ben vero che l'art. L'art. 18, comma 2, della l. n. 689/1981 impone all'autorità amministrativa di motivare l'atto che dispone la sanzione, è altresì vero che la
Suprema Corte a sezioni unite, nella pronuncia n. 1786/2010, ha affermato il seguente principio: “i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione c decidere su di esse con pienezza di poteri sia che te stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto”.
Alla luce del principio richiamato e del rilievo che l'ordinanza ingiunzione opposta riporta sia la condotta contestata che la norma violata, il presente motivo di opposizione deve essere rigettato.
L'atto impugnato tra l'altro appare sufficientemente motivato seppure per relationem con il rinvio al contenuto del verbale di accertamento. Sul punto, basti il richiamo al costante orientamento della giurisprudenza, che concorda nel ritenere che “… l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente…”. ( Cass. civ. n.
16316/2020).
Anche il secondo motivo di opposizione non appare fondato.
Il ricorrente insiste sulla circostanza dell'insussistenza della violazione accertata atteso che le 90 tagliole rinvenute appartenevano al defunto padre e custodite solo per ragioni affettive.
Afferma, inoltre, che lo stato in cui le stesse venivano rinvenute non deponeva per un loro utilizzo e, per l'effetto, il semplice ritrovamento non poteva ritenere configurabile la fattispecie contestatagli.
L'assunto non convince. Secondo la giurisprudenza di legittimità, "l'ampia nozione di esercizio di caccia comprende non solo l'effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o preliminare di organizzazione dei mezzi, nonché ogni atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che appena comunque diretto a tale fine" (Cassazione penale, sez. III, 27 ottobre 2015, n. 48459).
Si deve rilevare, inoltre, che la norma di cui all'art. 21, comma 1. Lett. Z, L.
157/1992, non dà rilievo né al luogo di detenzione, né allo stato delle tagliole, né richiede – per il perfezionamento- il ritrovamento nella trappola di animali catturati, che, come tali, non assurgono a elementi costitutivi dell'illecito, dando rilievo alla mera detenzione di mezzi, quali le trappole e le reti, idonei allo scopo vietato in quanto sistemi di cattura con potenzialità offensiva indeterminata, tali anche da comportare il pericolo di un depauperamento della fauna, (cfr. Tribunale di Torino,
n. 1995/2022).
Né può assumere rilievo che le suddette tagliole siano state rinvenute “arrugginite e usurate” atteso che trattasi di circostanze che non ne escludono il possibile e potenziale utilizzo, non emergendo alcun elemento idoneo a suffragare la tesi che le stesse non fossero funzionanti.
Ed è bene chiarire che la circostanza che i predetti manufatti non fossero funzionanti non emerge da nessuno degli atti allegati nè ha formato oggetto di non contestazione da parte della convenuta.
Anche l'assunto della proprietà delle stesse riconducibile al defunto padre risulta priva di rilievo atteso che i suddetti manufatti sono stati rinvenuti in aree di proprietà e nella piena disponibilità del sig. . Parte_1
Ne discende che anche il secondo motivo di opposizione deve essere rigettato.
Da ultimo, si rileva l'estrema genericità della contestazione concernente l'importo della sanzione applicata, che peraltro risulta calcolata nel pieno rispetto della normativa applicabile e in particolare ai criteri di cui all'art. 11 l. 689/2011, per cui non può darsi luogo alla rideterminazione così come richiesto.
La peculiarità della vicenda in fatto giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione avanzata dal ricorrente;
- Compensa integralmente tra le parti in causa le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania il 16.12.2025.
Il Giudice
Dr.ssa AN NG