CA
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 213/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 290/2021 emessa dal Tribunale di Gela in data 16.06.2021
PROPOSTO DA
nato a [...] il [...] (c.f. ) ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente nella via Venezia n. 293, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore
Manganello e Luigi Fazio Gelata, ed elettivamente domiciliato in Agrigento, Via
Edison n. 42, preso lo studio del primo;
Appellante
CONTRO
, in persona del suo Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Vincenzo Alesci presso lo studio del quale, in Niscemi, Via Vincenzo Crescimone n.
138, è elettivamente domiciliato;
Appellato
Conclusioni dell'appellante
“In riforma dell'impugnata sentenza, ex art. 353 c.p.c. annullare la sentenza n.
290/20 21 pubblicata il 16.06.2021, mai notificata, emessa dal Tribunale di Gela in composizione monocratica nella persona del dottor G. Vacirca con la quale ”dichiara il difetto di giurisdizione di questo Giudice ordinario a favore del TAR Sicilia innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di tre mesi decorrenti dalla data di deposito della presente sentenza. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio”. Per l'effetto dichiarare la giurisdizione del Giudice ordinario rimettendo le parti avanti al primo Giudice. Con vittoria di spese e compensi. Si insiste poi nelle conclusioni già le proposte avanti al primo Giudice.”
Conclusioni dell'appellato CP_1
“Respinta ogni contraria istanza rigettare il gravame proposto da Parte_1 perché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 290/2021 emessa dal Tribunale di Gela.
Con vittoria di spese diritti ed onorari oltre iva e cpa come per legge.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 4.09.2019, ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Gela, il Comune di quella città per sentirlo dichiarare responsabile per il ritardo nell'emissione della concessione edilizia in sanatoria relativamente all'unità immobiliare di sua proprietà censita in
Catasto al Foglio di mappa 69, Particella 386 sub 3 Categoria F3, ubicato nella contrada Rabito -Bruca - Roccazzelle dell' . Parte_2
Deduceva di avere presentato regolare domanda edilizia in sanatoria e di avere provveduto al pagamento, già negli anni 2004/2005, di tutti gli oneri concessori nonché dell'oblazione dovuta al fine di poter ottenere il rilascio del provvedimento amministrativo richiesto ma che, nonostante il decorso di oltre 13 anni dal versamento delle somme dovute all' Ente gli Uffici preposti non avevano mai adottato l'atto invocato.
Tale colpevole inerzia, oltre che essere gravemente lesiva delle ragioni dell'attore, - che non era riuscito a veder regolarizzare sotto il profilo edilizio l'immobile di sua proprietà - si era riflessa in danni materiali all'immobile (dovuti ad infiltrazioni) quantificati in €. 40.809,01, per come accertati nella c.t. di parte del Geom.
[...]
, danni dei quali l'attore chiedeva il ristoro. CP_2
Si costituiva in giudizio al che contestava la domanda attorea CP_1 chiedendone il rigetto rilevando, in via preliminare, come i danni lamentati fossero da addebitare ad esclusiva responsabilità del quale proprietario Parte_1 dell'immobile.
All'udienza del 17 maggio 2021, rigettate tutte le richieste istruttorie, la causa è stata posta indecisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Gela ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del TAR Sicilia dinanzi al quale il giudizio doveva essere riassunto del termine dei tre mesi dal deposito della sentenza compensando, tra le parti, le spese del giudizio. Il Tribunale ha deciso nel modo richiamato rilevando come, in materia di edilizia e urbanistica, l'articolo 35 del
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 80, così come novellato dalla Legge 21 luglio
2000 n.205, esclude una concorrenza delle giurisdizioni ordinaria ed amministrativa nell'area del risarcimento del danno da esercizio di poteri amministrativi, con la conseguenza che spetta al Giudice Amministrativo conoscere della domanda con cui il privato chieda, previo accertamento del colpevole ritardo del nel rilascio della concessione edilizia, la condanna dell' Ente al CP_1 risarcimento dei danni.
In sostanza il Tribunale, richiamata giurisprudenza in materia - a mente della quale l'inerzia dell'amministrazione non può essere considerata come un meno comportamento essendo pur sempre riconducibile all'esercizio di un potere avente natura amministrativa – ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Tribunale
Amministrativo Regionale della Sicilia a conoscere della materia.
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi in detto Parte_1 atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 31 ottobre 2024 con il deposito di note ex artt.li 127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico ed articolato motivo di gravame l'appellante deduce la erroneità della declaratoria della giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto il Tribunale non aveva correttamente interpretato il petitum sostanziale della domanda, con la quale veniva dedotto un comportamento dell'Amministrazione non connotato dall'esercizio di poteri autoritativi e che aveva leso un diritto soggettivo.
Rappresenta di non avere invocato il risarcimento del danno da ritardo nell'adozione di un atto amministrativo, con sottostante interesse pretensivo del cittadino, domanda che effettivamente rientra nella competenza del Giudice ordinario, ma aveva rappresentato la sussistenza di un danno ingiusto ravvisabile nell' inerzia della Pubblica Amministrazione il cui comportamento omissivo aveva leso l'affidamento del privato nella ragionevole pretesa nell' emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta difforme dai canoni di correttezza di buona fede. In tali ipotesi l'inerzia della P.A. (protrattasi per oltre 13 anni) è fonte di responsabilità atteso che il danno derivante al privato discende, quale diretta conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa in presenza di un rapporto tra soggetti
(privato e P.A.), inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale quindi tutelabile davanti al Giudice ordinario.
Da ciò la erroneità della sentenza e la necessità di un rinvio, ex art. 353 c.p.c. al
Giudice di primo grado per l'esame nel merito della vicenda.
In proposito, nei motivi di gravame, l'appellate richiama espressamente i danni dei quali si chiede il ristoro e che riguardano la terrazza, il solaio di copertura dell'immobile, e parte dei locali interni, tutti ammalorati ed interessati da infiltrazioni di acqua piovana come accertato nella consulenza tecnica di parte del
Geom. , quantificati in €. 40.809,01. CP_2
Si deduce come l'inerzia palesata dall'azione amministrativa, afferente la pratica del condono edilizio sia stata causa di tali gravissimi danni strutturali in quanto non era stato possibile procedere alla realizzazione delle necessarie rifiniture nell'immobile, a suo realizzato in assenza di concessione edilizia.
Con i motivi di gravame si reitera la richiesta di acquisizione della ATP espletata nel procedimento n. 718/2017 R.G. del Tribunale di Gela nel corso della quale,
l'allora c.t.u. nominato, Ing. , aveva descritto Persona_1 analiticamente i danni attribuendoli a infiltrazioni di acque “che negli anni si erano verificati a causa della mancata realizzazione delle opere di finitura e impermeabilizzazione”.
******
Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art 348 bis c.p.c per come già rilevato dalla Corte con l'Ordinanza interlocutoria del 18.05.2022.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez.
Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
****
Nel merito l'appello è fondato.
La violazione dell'affidamento nella correttezza della PA dà luogo a responsabilità da contatto sociale qualificato, di natura contrattuale secondo la consolidata giurisprudenza che ha evidenziato come la domanda del privato, nelle ipotesi in cui risulti fondata non sull'inosservanza di un termine procedurale bensì sulla violazione dell'affidamento ingenerato dall'amministrazione comunale in un determinato esito, favorevole all'emanazione del provvedimento concessorio richiesto, generi un danno da comportamento e non da provvedimento (cfr. Cass.
S.U. 13 maggio 2019 n. 12635, Cass. S.U. 28 aprile 2020 n. 8236, Cass. S.U. 15 gennaio 2021 n. 615, Cass. S.U. 19 gennaio 2023 n. 1567).
In sostanza, essendo stato leso l'affidamento del privato, pur in assenza dell'emanazione di alcun provvedimento amministrativo, la condotta della P.A. deve intendersi come un comportamento lesivo di un diritto soggettivo e, dunque, comportare l'attribuzione della controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario civile dovendosi inquadrare la responsabilità della P.A. nel paradigma della responsabilità da contatto sociale qualificato.
*****
Ciò detto, rileva la Corte che, a mente dell'art. 353, comma primo c.p.c. vigente ratione temporis “il Giudice di appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il Giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo
Giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti avanti al primo Giudice”.
L'originaria rubrica è stata abrogata dall'art. 3 comma 26, lettera m) del D. leg.vo
10 ottobre 2022 n. 149 a decorrere dal 28 febbraio 2023 e, a norma dell'art. 35 comma 1 del medesimo Decreto Leg.vo, così come modificato dall'art. 1, comma 380 lett. a) della legge 29.12.2022 n. 197 le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (con riferimento alle impugnazioni, più specificatamente l'art. 35 comma 4° del citato Decreto Leg.vo prevede che le disposizioni si applichino alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.
Da quanto detto discende che, in applicazione della disciplina previgente, atteso che il ricorso in appello è stato notificato in data 6 settembre 2021, deve disporsi il rinvio al Giudice di primo grado per l'esame del merito della vicenda erroneamente denegata con il giudizio gravato, con onere per la parte interessata, di riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dalla notifica della predetta sentenza
(art. 353 comma 2 c.p.c. vigente ratione temporis).
******
La sentenza deve, pertanto, riformarsi nei termini che precedono.
In caso di rimessione al primo giudice, il giudice di appello deve provvedere sulle spese del secondo ed anche del primo grado di giudizio (cfr. Cass. 16 luglio 2010 n.
16765, Cass. 6 maggio 2021 n. 11865),
La particolarità della questione trattata e i contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia, evidenziati anche nella Ordinanza delle SS.UU. citata, consente di poter compensare tra le pari, interamente, anche le spese del presente giudizio di appello.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando,
Annulla la sentenza n. 290/2021 resa dal Tribunale di Gela in data 16.06.2021 ed appellata da , Parte_1
Rimette la causa al Tribunale di Gela, nei modi e termini di cui in parte motiva.
Compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Caltanissetta, 24 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico