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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/09/2025, n. 4220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4220 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
n. 12900/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
Giovanni Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12900 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Parte_1
[...]
Parte_2
[...]
2 Controparte_1
3 Parte_3
4 LZ CK de UJ
5 Controparte_2
6 CP_3 CP_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
Dott. Giovanni Calasso 1
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 15.09.2023
1. , nato a [...] - Brasile) Parte_1 in data 29.10.1984, residente a 1315 Riverchase Dr 2623, appartamento 2623, Coppell
– Stato di Texas- ZIP 75019;
2. , nato a [...] - Brasile) Controparte_1 in data 10.01.1999, residente in [...] appartamento 604, San Paolo – Stato San Paolo, CEP 01331.020, Brasile;
3. , nata a [...] - Brasile) in Parte_3 data 04.05.1981, residente in [...], s/n, cx 02, Garopaba – Stato di Santa Catarina, CEP 88495.000, Brasile;
4. LZ CK de UJ, nata a [...] - Brasile) in data 13.06.1961, residente in [...], 670, appartamento 00701, PO RE – Stato Rio Grande do Sul, CEP 90130.050, Brasile;
5. , nata a [...] - Brasile) in Controparte_2 data 09.09.1994, residente in [...]n. 110, CEP 92330-340, Canoas - Stato di Rio Grande do Sul, Brasile;
6. , nata a [...] - Parte_4 Brasile) in data 21.02.2001, residente in [...], 2438, blocco B, appartamento 01104, PO RE - Stato di Rio Grande do Sul, CEP 90870.000, Brasile;
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani iure sanguinis dei Signori
, nato a [...] - Brasile) Parte_1 in data 29.10.1984, residente a 1315 Riverchase Dr 2623, appartamento 2623, Coppell – Stato di Texas- ZIP 75019;
Dott. Giovanni Calasso 2
, nato a [...] - Brasile) Controparte_1 in data 10.01.1999, residente in [...] appartamento 604, San Paolo – Stato San Paolo, CEP 01331.020, Brasile;
, nata a [...] - Brasile) in Parte_3 data 04.05.1981, residente in [...], s/n, cx 02, Garopaba – Stato di Santa Catarina, CEP 88495.000, Brasile;
LZ CK de UJ, nata a [...] - Brasile) in data 13.06.1961, residente in [...], 670, appartamento 00701, PO RE – Stato Rio Grande do Sul, CEP , Brasile;
C.F._1
, nata a [...] - Brasile) in Controparte_2 data 09.09.1994, residente in [...]n. 110, CEP 92330-340, Canoas - Stato di Rio Grande do Sul, Brasile;
, nata a [...] - Parte_4 Brasile) in data 21.02.2001, residente in [...], 2438, blocco B, appartamento 01104, PO RE - Stato di Rio Grande do Sul, CEP 90870.000, Brasile;
2) Conseguentemente, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_4 Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari. Con vittoria di spese e compensi professionali.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, Sig. (o A_
o o o o A_ Parte_5 Parte_5 A_
o - cfr. doc. 3 fascicolo A_ A_ ricorrenti), nato in Italia a [...] il [...], da e Persona_2
(cfr. doc. 20 fascicolo ricorrenti); Controparte_5
- il Sig. , cittadino italiano, emigrato in Brasile ed ivi A_ deceduto, non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non era mai stato naturalizzato brasiliano. Dal matrimonio tra il Sig. e la Sig.ra A_
contratto in data 14.02.1906, presso la città di Sao Joao Baptista do Parte_6 Herval, secondo distretto del municipio di ED HA (Stato di Rio Grande do Sul - Brasile), nasceva:
• in data 21.10.1913, presso la città di Sao Joao Baptista do Herval, secondo distretto del municipio di ED HA (Stato di Rio Grande do Sul - Brasile), la IG.ra , che in data 20.02.1932, a Vila do Prata, Persona_3 comune e distretto di RA (Stato di Rio Grande do Sul - Brasile), contraeva matrimonio con il IG. , cittadino brasiliano. Da detta Persona_4 unione nasceva:
➢ in data 23.10.1934, nel comune PO RE (Stato di Rio Grande do Sul
– Brasile), il IG. il quale, in data 03.09.1960, Parte_7 nel comune di PO RE (Stato di Rio Grande do Sul – Brasile), contraeva matrimonio con la IG.ra . Dalla loro unione Parte_8 nascevano:
✓ in data 13.06.1961, nel comune PO RE (Stato di Rio Grande do Sul – Brasile), la IG.ra LZ CK de UJ, odierna
Dott. Giovanni Calasso 3
ricorrente che, in data 09.12.1978, nel comune PO RE (Stato di Rio Grande do Sul – Brasile), contraeva matrimonio con il IG. . Dalla suddetta unione nascevano: Persona_5
❖ in data 04.05.1981, presso il comune PO RE (Stato di Rio Grande do Sul – Brasile), la IG.ra PA
, odierna ricorrente;
[...]
❖ in data 29.10.1984, presso il comune PO RE (Stato di Rio Grande do Sul – Brasile), il IG. Parte_1
, odierno ricorrente;
[...]
con sentenza passata in giudicato in data 16.06.1989, è stata omologata la separazione consensuale tra la IG.ra LZ CK de UJ e il IG. Persona_5 Dall'unione tra la IG.ra LZ CK de UJ e il IG.
, nasceva: Parte_10
❖ in data 10.01.1999, presso il comune PO RE (Stato di Rio Grande do Sul – Brasile), il IG. CP_1
, odierno ricorrente;
CP_1
✓ in data 25.12.1963, nel comune PO RE (Stato di Rio Grande do Sul – Brasile), il IG. , Parte_11 odierno ricorrente che, in data 07.12.1991, presso il comune PO RE (Stato di Rio Grande do Sul – Brasile), contraeva matrimonio con la IG.ra Persona_6 Dall'unione nascevano:
❖ in data 09.09.1994, presso il comune PO RE (Stato di Rio Grande do Sul – Brasile), la IG.ra
, odierna ricorrente;
Parte_12
❖ in data 21.02.2001, presso il comune PO RE (Stato di Rio Grande do Sul – Brasile), la IG.ra
, odierna ricorrente;
CP_3 Parte_12
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del Sig. A_
, nato in Italia, a [...] il [...], il quale contraeva
[...] matrimonio con e dall'unione nasceva in data 21.10.1913, presso la Parte_6 città di Sao Joao Baptista do Herval, secondo distretto del municipio di ED HA (Stato di Rio Grande do Sul - Brasile), la IG.ra , che in Persona_3 data 20.02.1932, a Vila do Prata, comune e distretto di RA (Stato di Rio Grande do Sul - Brasile), contraeva matrimonio con il IG. , cittadino Persona_4 brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948 non ha potuto trasmettere iure
Dott. Giovanni Calasso 4
sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con
Dott. Giovanni Calasso 5
cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_4 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_4 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_4 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite Lecce-Venezia, 09.09.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
Dott. Giovanni Calasso 7
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
Giovanni Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12900 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Parte_1
[...]
Parte_2
[...]
2 Controparte_1
3 Parte_3
4 LZ CK de UJ
5 Controparte_2
6 CP_3 CP_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
Dott. Giovanni Calasso 1
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 15.09.2023
1. , nato a [...] - Brasile) Parte_1 in data 29.10.1984, residente a 1315 Riverchase Dr 2623, appartamento 2623, Coppell
– Stato di Texas- ZIP 75019;
2. , nato a [...] - Brasile) Controparte_1 in data 10.01.1999, residente in [...] appartamento 604, San Paolo – Stato San Paolo, CEP 01331.020, Brasile;
3. , nata a [...] - Brasile) in Parte_3 data 04.05.1981, residente in [...], s/n, cx 02, Garopaba – Stato di Santa Catarina, CEP 88495.000, Brasile;
4. LZ CK de UJ, nata a [...] - Brasile) in data 13.06.1961, residente in [...], 670, appartamento 00701, PO RE – Stato Rio Grande do Sul, CEP 90130.050, Brasile;
5. , nata a [...] - Brasile) in Controparte_2 data 09.09.1994, residente in [...]n. 110, CEP 92330-340, Canoas - Stato di Rio Grande do Sul, Brasile;
6. , nata a [...] - Parte_4 Brasile) in data 21.02.2001, residente in [...], 2438, blocco B, appartamento 01104, PO RE - Stato di Rio Grande do Sul, CEP 90870.000, Brasile;
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani iure sanguinis dei Signori
, nato a [...] - Brasile) Parte_1 in data 29.10.1984, residente a 1315 Riverchase Dr 2623, appartamento 2623, Coppell – Stato di Texas- ZIP 75019;
Dott. Giovanni Calasso 2
, nato a [...] - Brasile) Controparte_1 in data 10.01.1999, residente in [...] appartamento 604, San Paolo – Stato San Paolo, CEP 01331.020, Brasile;
, nata a [...] - Brasile) in Parte_3 data 04.05.1981, residente in [...], s/n, cx 02, Garopaba – Stato di Santa Catarina, CEP 88495.000, Brasile;
LZ CK de UJ, nata a [...] - Brasile) in data 13.06.1961, residente in [...], 670, appartamento 00701, PO RE – Stato Rio Grande do Sul, CEP , Brasile;
C.F._1
, nata a [...] - Brasile) in Controparte_2 data 09.09.1994, residente in [...]n. 110, CEP 92330-340, Canoas - Stato di Rio Grande do Sul, Brasile;
, nata a [...] - Parte_4 Brasile) in data 21.02.2001, residente in [...], 2438, blocco B, appartamento 01104, PO RE - Stato di Rio Grande do Sul, CEP 90870.000, Brasile;
2) Conseguentemente, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_4 Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari. Con vittoria di spese e compensi professionali.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, Sig. (o A_
o o o o A_ Parte_5 Parte_5 A_
o - cfr. doc. 3 fascicolo A_ A_ ricorrenti), nato in Italia a [...] il [...], da e Persona_2
(cfr. doc. 20 fascicolo ricorrenti); Controparte_5
- il Sig. , cittadino italiano, emigrato in Brasile ed ivi A_ deceduto, non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non era mai stato naturalizzato brasiliano. Dal matrimonio tra il Sig. e la Sig.ra A_
contratto in data 14.02.1906, presso la città di Sao Joao Baptista do Parte_6 Herval, secondo distretto del municipio di ED HA (Stato di Rio Grande do Sul - Brasile), nasceva:
• in data 21.10.1913, presso la città di Sao Joao Baptista do Herval, secondo distretto del municipio di ED HA (Stato di Rio Grande do Sul - Brasile), la IG.ra , che in data 20.02.1932, a Vila do Prata, Persona_3 comune e distretto di RA (Stato di Rio Grande do Sul - Brasile), contraeva matrimonio con il IG. , cittadino brasiliano. Da detta Persona_4 unione nasceva:
➢ in data 23.10.1934, nel comune PO RE (Stato di Rio Grande do Sul
– Brasile), il IG. il quale, in data 03.09.1960, Parte_7 nel comune di PO RE (Stato di Rio Grande do Sul – Brasile), contraeva matrimonio con la IG.ra . Dalla loro unione Parte_8 nascevano:
✓ in data 13.06.1961, nel comune PO RE (Stato di Rio Grande do Sul – Brasile), la IG.ra LZ CK de UJ, odierna
Dott. Giovanni Calasso 3
ricorrente che, in data 09.12.1978, nel comune PO RE (Stato di Rio Grande do Sul – Brasile), contraeva matrimonio con il IG. . Dalla suddetta unione nascevano: Persona_5
❖ in data 04.05.1981, presso il comune PO RE (Stato di Rio Grande do Sul – Brasile), la IG.ra PA
, odierna ricorrente;
[...]
❖ in data 29.10.1984, presso il comune PO RE (Stato di Rio Grande do Sul – Brasile), il IG. Parte_1
, odierno ricorrente;
[...]
con sentenza passata in giudicato in data 16.06.1989, è stata omologata la separazione consensuale tra la IG.ra LZ CK de UJ e il IG. Persona_5 Dall'unione tra la IG.ra LZ CK de UJ e il IG.
, nasceva: Parte_10
❖ in data 10.01.1999, presso il comune PO RE (Stato di Rio Grande do Sul – Brasile), il IG. CP_1
, odierno ricorrente;
CP_1
✓ in data 25.12.1963, nel comune PO RE (Stato di Rio Grande do Sul – Brasile), il IG. , Parte_11 odierno ricorrente che, in data 07.12.1991, presso il comune PO RE (Stato di Rio Grande do Sul – Brasile), contraeva matrimonio con la IG.ra Persona_6 Dall'unione nascevano:
❖ in data 09.09.1994, presso il comune PO RE (Stato di Rio Grande do Sul – Brasile), la IG.ra
, odierna ricorrente;
Parte_12
❖ in data 21.02.2001, presso il comune PO RE (Stato di Rio Grande do Sul – Brasile), la IG.ra
, odierna ricorrente;
CP_3 Parte_12
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del Sig. A_
, nato in Italia, a [...] il [...], il quale contraeva
[...] matrimonio con e dall'unione nasceva in data 21.10.1913, presso la Parte_6 città di Sao Joao Baptista do Herval, secondo distretto del municipio di ED HA (Stato di Rio Grande do Sul - Brasile), la IG.ra , che in Persona_3 data 20.02.1932, a Vila do Prata, comune e distretto di RA (Stato di Rio Grande do Sul - Brasile), contraeva matrimonio con il IG. , cittadino Persona_4 brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948 non ha potuto trasmettere iure
Dott. Giovanni Calasso 4
sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con
Dott. Giovanni Calasso 5
cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_4 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_4 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_4 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite Lecce-Venezia, 09.09.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
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