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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. prevista per l'udienza del 12.03.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 408/2024 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale D'Incecco del Foro di Pescara Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara, Viale Amerigo Vespucci n. 19, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Francesco Saverio Franchi del Foro di Teramo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, Viale Mazzini n. 6, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 158/2024 emessa il 04.03.2024
e depositata il 05.03.2024, all'esito del giudizio n. 653/2023 R.G., non notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<<piaccia alla corte ecc.ma contrariis reiectis in parziale riforma della sentenza di primo grado>
emessa dal Tribunale di Chieti nel proc. 653/2023 R.G.A.C. in data 4 marzo 2024, depositata e
1 pubblicata il 5 marzo 2024: in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del per il sinistro di cui in narrativa e, per l'effetto, Controparte_1 condannare parte convenuta a risarcire tutti i danni subiti dall'attore a causa ed a seguito del sinistro de quo nella misura di € 60.887,75 di cui € 3.342,00 per spese mediche;
o in altra somma maggiore
o minore che riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario>>.
Appellato:
<<piaccia alla corte ecc.ma contrariis reiectis in parziale riforma della sentenza di primo grado>
istruttori articolati dalla controparte, sia quelli reiterati dal giudizio di prime cure (poiché assorbiti dalla impeccabile Pronuncia negatoria resa dall'On. Tribunale) e sia quelli inammissibilmente compilati per la prima volta in appello (poiché contrastanti con il dettato dell'art. 345 C.P.C.); *
DICHIARARE la inammissibilità/manifesta infondatezza dell'Appello ai sensi dell'art. 348 bis
C.P.C., in conformità alle ragioni spiegate nel paragrafo di riferimento. IN VIA PRINCIPALE *
RIGETTARE integralmente l'appello interposto dal Sig. per le motivazioni in fatto e in Pt_1 diritto enunciate nei capitoli di riferimento;
e per l'effetto, * CONFERMARE in ogni suo capo la
Sentenza N. 158/2024 pubblicata in data 05/03/2024 dall'On. Tribunale di Chieti;
* CONDANNARE
l'appellante alla rifusione delle spese e competenze relative al secondo grado di giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA, la esponente: * solo nella denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, la esponente reitera ex art. 346 C.P.C. i mezzi istruttori ritualmente articolati in primo grado e trascritti nel paragrafo di riferimento >>.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Chieti ha rigettato – con condanna alle spese di lite – la domanda avanzata da nei confronti del , Parte_1 Controparte_1
volta ad ottenere il risarcimento dei danni fisici e patrimoniali da lui subiti a seguito del sinistro occorso il 17.09.2021, alle ore 19:45 circa, lungo Via Pietro Nenni nei pressi dell'Hotel “ . Parte_2
1.1 A sostegno delle proprie richieste, l'attore riferiva di trovarsi alla guida della propria bicicletta, con direzione monti-mare, allorché finiva in una buca ed asperità del manto stradale, non segnalata e posta sul lato destro della carreggiata, in zona priva di pista ciclabile. Aggiungeva che in conseguenza dell'accaduto riportava lesioni consistite in “Frattura con diastasi di frammenti dell'olecrano, frattura del capitello radiale e perdita dei rapporti articolari a destra”, dalle quali erano derivati postumi permanenti valutati dal proprio consulente medico legale di parte nel 13% di
IP e quantificati in complessivi € 60.887,75 (comprensivi di invalidità temporanea, personalizzazione
2 massima giustificata dalla lesione della cenestesi lavorativa e spese mediche). Ritenendo sussistere la responsabilità esclusiva del per via del cattivo stato di manutenzione del manto stradale, CP_1
e lamentando la particolare insidiosità della buca, che sarebbe stata profonda e non segnalata, tanto da essere riparata all'incirca un mese dopo l'evento per cui è causa, l'attore agiva dunque giudizialmente al fine di veder riconosciute le proprie ragioni.
1.2 Si costituiva in giudizio il , il quale, eccepita Controparte_1 preliminarmente la nullità della domanda ex artt. 163 e 164 c.p.c., per non avere l'attore indicato in modo chiaro e specifico i fatti di causa, contestava punto per punto gli assunti attorei, declinando ogni addebito e ritenendo che la responsabilità dell'occorso fosse, per contro, da ascriversi in via esclusiva
– o subordinatamente in via concorsuale – al per via dell'intrinseca pericolosità del mezzo Pt_1
utilizzato.
1.3 All'esito dello scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., depositate dal solo Ente comunale, il primo giudice rigettava i mezzi istruttori richiesti dall'attore; la causa veniva dunque istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, concessi i termini ex art. 189 c.p.c. per gli scritti conclusivi, la domanda veniva giudicata infondata, sull'assorbente rilievo che l'attore non aveva correttamente adempiuto all'onere della prova, essendo rimasto indimostrato il nesso causale tra la sconnessione del manto stradale e l'evento dannoso.
Il Tribunale, in particolare, dopo aver inquadrato la fattispecie nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., evidenziava che il aveva affidato la dimostrazione di tali elementi Pt_1
a prove orali del tutto inammissibili e già rigettate in corso di causa, poiché formulate in spregio all'art. 244 c.p.c.; chiariva a tal riguardo che le istanze di prova orale erano state formulate nell'atto di citazione senza alcuna specifica articolazione dei capitoli di prova, ma solo mediante un semplice rinvio ai punti della parte narrativa dell'atto che, contenendo elementi valutativi e mancando di specificità, avrebbero da un lato comportato la necessità del teste di esprimere giudizi, e dall'altro impedito al giudice di formulare il preliminare giudizio di rilevanza del mezzo di prova. Ritenendo dunque i fatti dedotti in citazione indimostrati, non potendo peraltro attribuire alcun rilievo alle dichiarazioni in atti formatesi fuori dal giudizio, la domanda veniva rigettata, con conseguente condanna dell'attore alle spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello il il quale ha affidato la propria Pt_1
impugnazione a due motivi di doglianza:
a) il primo giudice avrebbe errato nel ritenere inammissibili i mezzi istruttori richiesti, poiché non aveva tenuto conto del fatto che nell'atto di citazione, ove venivano articolati i capitoli di prova da sottoporre ai testi, veniva chiarito che gli stessi ed i rimandi alla dinamica dovevano intendersi
3 epurati da ogni elemento di valutazione;
le domande, dunque, non dovevano reputarsi generiche, mentre allo stesso attore non si poteva recriminare di non aver dimostrato il nesso di causalità, in quanto non era stato messo in condizioni di assolvere al proprio onere probatorio;
per tale ragione, ritenendola indispensabile ai fini della decisione, insiste dunque per l'ammissione della prova testimoniale articolata ex novo nell'atto di appello;
b) il primo giudice avrebbe altresì errato nell'attribuire l'onere della prova interamente in capo all'attore e non anche al convenuto, basandosi su un orientamento di legittimità risalente e superato;
di contro, secondo quello più recente e richiamato in appello, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere tale onere adeguatamente assolto dal ma non dal che non aveva fornito prova Pt_1 CP_1
atta ad escludere la propria responsabilità, derivante dal fatto che la caduta avveniva su una buca non segnalata presente su manto stradale sottoposto alla sua vigilanza e manutenzione, nonché dal fatto che il pericolo non era né segnalato né visibile, né tantomeno prevedibile o superabile con l'ordinaria diligenza, anche per via della sua eccessiva profondità.
Per tali motivi, l'appellante invoca la riforma della sentenza impugnata, previa riapertura della fase istruttoria e ammissione dei capitoli di prova specificamente articolati nell'atto di gravame.
2.1 Ha resistito l'appellato il quale, eccepita preliminarmente l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., nel merito ha insistito per il suo rigetto e per la conferma della sentenza impugnata, con la vittoria delle spese di lite.
2.2 È stata fissata, per la decisione della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.,
l'udienza del 12.03.2025, la quale è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione del termine per il deposito di note conclusionali.
3. L'appello è infondato e va respinto, per le ragioni che seguono.
4. Si osserva preliminarmente che l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato risulta infondata, poiché dalla lettura complessiva dell'atto d'appello (nonostante la sommarietà che contraddistingue alcuni suoi passaggi) si riescono ad evincere con sufficiente chiarezza le questioni ed i punti contestati dell'impugnata sentenza e delle relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, conformemente a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., alla luce dell'interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017). Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche che appaiono tali da non consentire di esprimere un immediato giudizio prognostico sulle probabilità di accoglimento dell'impugnativa, come d'altro canto già valutato dalla Corte prima della trattazione della causa.
4 5. Nel merito, le doglianze mosse dall'appellante sono infondate ed inidonee ad avversare le condivisibili statuizioni del primo giudice che, per contro, devono trovare conferma in questa sede.
5.1 Quanto al primo motivo di appello, va rilevato che nel precedente grado di giudizio il
(che sceglieva di non avvalersi delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.), anziché Pt_1
provvedere alla redazione di specifici capitoli di prova, articolava le prove orali (interpello e prova testimoniale) mediante un mero e laconico rinvio alla narrativa dell'atto di citazione, utilizzata in funzione di “contenitore” dei capitoli di prova oggetto di deduzione (si legge difatti “si chiede
l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli 1) e 2) in premessa al presente atto epurati da giudizi e valutazioni”). Detta formulazione, tuttavia, è in contrasto con i parametri richiesti dalla legge, non integrando il requisito della specificità richiesto dall'art. 244 c.p.c.
5.1.1 Come chiarito dalla giurisprudenza, per la sussistenza in concreto di tale requisito è condizione sufficiente, ma necessaria, che siano definiti gli elementi essenziali di tempo, di luogo e di svolgimento delle circostanze di fatto (senza connotazioni formalistiche e ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli), al fine di porre il teste in condizione di limitarsi a descrivere i fatti obiettivi e, soprattutto, affinché il giudice possa controllarne l'influenza e la pertinenza, mentre la parte, contro la quale essa è diretta, sia messa in grado di formulare un'adeguata prova contraria,
“giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori” (in tal senso cfr. Cass. n. 11765/2019; conf. n. 1874/2019;
n. 1808/2015; n. 20997/2011; n. 9547/2009).
5.1.2 È stato altresì ritenuto che, nel caso di deduzione della prova testimoniale sul contenuto integrale della comparsa di risposta, non possa essere richiesto al giudice di estrapolare i capitoli di prova tramite “lettura esplorativa” dell'atto di parte, contrastandovi il principio di disponibilità della prova (Cass. n. 12292/2011); tale attività, difatti, richiederebbe al giudice una indebita attività di ripulitura dei fatti e di rimodulazione delle circostanze oggetto di testimonianza che, oltre ad esulare dalle sue prerogative, rischierebbe finanche di tradursi in una indebita, illegittima ed inammissibile supplenza alle carenze del mezzo istruttorio, cagionando un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte (cfr. sul punto Cass. n. 12192/2015). Più recentemente, infine, i giudici di legittimità hanno stigmatizzato che “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello
5 spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (Cass. n. 24377/2021; n. 21057/2019).
5.1.3 Nel caso di specie, al contrario, nelle circostanze indicate ai punti 1 e 2 dell'atto di citazione non è possibile scorporare dati oggettivi da valutazioni ed argomentazioni logiche, viepiù in considerazione della circostanza che i fatti di causa sono narrati in maniera fluente unitamente a giudizi e valutazioni, per cui non vi è alcuna possibilità di estrapolare da esse dei capitoli di prova, impedendo al giudice di formulare il giudizio preliminare di rilevanza e alla difesa della controparte di poter prendere posizione sulle richieste istruttorie così genericamente formulate .
5.1.4 Per quanto sopra, nel rammentare che l'accertamento della specificità della formulazione dei capitoli di prova – specificità postulante l'assenza nei capitoli di sollecitazioni ai testi ad esprimere valutazioni – involge un giudizio di fatto sottratto al sindacato di legittimità, quando è sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 1513/1997), e considerata l'inammissibilità dei capitoli di prova formulati dall'odierno appellante, va anche in questa sede condivisa la motivazione alla cui stregua il Tribunale ha denegato l'ammissione della prova orale in dipendenza del carattere generico e valutativo delle circostanze riportate in atto di citazione.
5.1.5 Tale inammissibilità, d'altronde, non può ora essere ovviata dall'appellante mediante la prova orale richiesta in sede di appello ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (questa volta mediante la formulazione di specifici capitoli di prova), sia perché l'attuale normativa non àncora più
l'ammissibilità della stessa in fase di gravame al carattere dell'indispensabilità (prevista invece dalla disciplina meno restrittiva antecedente l'entrata in vigore del DL 83/2012, come specifica la stessa giurisprudenza citata dall'appellante; cfr. pure Cass. 18220/2024), sia perché il non ha mai Pt_1
dedotto, né tantomeno provato, il motivo per il quale quei capitoli di prova non sono stati articolati in primo grado, avendo peraltro volutamente scelto di non avvalersi delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c..
5.1.6 Per quanto sopra, il primo motivo di appello merita di essere rigettato, con la conseguenza che i fatti dedotti dal non potranno ritenersi dimostrati. Pt_1
6. Quanto al secondo motivo di appello, lo stesso appare, prima ancora che infondato, del tutto pretestuoso.
6.1 A tal riguardo, è sufficiente rammentare che la Corte di Cassazione, in maniera affatto ondivaga, ha costantemente precisato che la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. non esonera in alcun modo il danneggiato dall'onere di circostanziare e dimostrare il danno effettivamente subito, provando la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, prescindendo unicamente dall'accertamento del carattere colposo
6 dell'attività del custode;
prima che quest'ultimo dimostri il caso fortuito, pertanto, grava preliminarmente sull'istante l'onere di provare i fatti costituitivi della domanda, come del resto evidenziano le pronunce di legittimità richiamate dallo stesso appellante (cfr. ex multis Cass. n.
10129/2015).
6.2 È evidente che, in difetto della prova circa il nesso causale e l'evento dannoso da parte del alcun errore è ravvisabile in seno alla pronuncia impugnata che, pienamente ossequiosa Pt_1
dei principi giurisprudenziali affermatisi in materia, andrà pertanto confermata anche in parte qua.
7. Concludendo, l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente integrale conferma della decisione impugnata.
8. Tale esito comporta che le spese di lite seguano la soccombenza e vengano liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente compiute, con esclusione quindi di compenso per la fase di trattazione ed istruttoria e con riduzione nel minimo dei compensi per la fase di studio, introduttiva e decisoria in ragione della semplicità della questione posta a base della decisione.
9. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002, atteso l'integrale rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese Controparte_1 del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.997,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Marco Bartoli) (dott. Silvia Rita Fabrizio)
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