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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 31/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1552/2024 R.G., avente ad oggetto: “interdizione”, promosso da:
, nata in [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. BITONTI ANGELA MARIA
- ricorrente
NEI CONFRONTI DI
, nata in [...] il [...] (C.F. CP_1 C.F._2
- interdicenda con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Matera
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/12/2024 , in qualità di unico Parte_1
genitore, ha chiesto l'interdizione della figlia (nata il [...]), affetta CP_1
da grave ritardo psico-organico in fase di approfondimento diagnostico, con linguaggio assente, severa cifosi dorsale in trattamento con busto ortopedico, mancato controllo degli sfinteri ed epilessia, assumendo che costei, in ragione delle sue condizioni psico-fisiche, che le impediscono altresì la deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, dovendosi avvalere di una carrozzina per gli spostamenti, sia in condizione di incapacità di intendere e volere, tale da non essere in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi patrimoniali e personali, né di compiere anche semplici atti delle vita quotidiana.
A supporto della domanda ha prodotto verbale del 31/08/2022 con cui la Commissione
Medica per l'accertamento dell'handicap del Centro Medico Legale INPS di Matera ha riconosciuto l'interdicenda come minore invalida con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere agli atti quotidiani della vita, con giudizio soggetto a revisione annuale, e successivo verbale di revisione del 15/09/2023 con cui all'interdicenda è stato riconosciuto lo stato di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, con giudizio non soggetto a revisione.
Ad ulteriore corroborazione delle condizioni di salute della figlia, ha inoltre precisato che è titolare di una pensione e di un'indennità di accompagnamento. CP_1
Ha chiesto, infine, di essere nominata tutrice provvisoria e, successivamente, definitiva.
All'udienza del 23/01/2025 comparivano la ricorrente, l'interdicenda ed il sig. CP_2
fratello dell'interdicenda e figlio della ricorrente, il quale dichiarava di non opporsi
[...]
alla nomina della madre come tutrice della sorella;
alla predetta udienza veniva altresì disposta l'audizione dell'interdicenda, che non è stata in grado di rispondere alle domande che gli ha rivolto il giudice istruttore, anche con riferimento alle sue generalità, né di pronunciare alcuna espressione in qualche modo comprensibile, né di apporre la propria firma sul verbale di udienza.
Essendo evidente lo stato di deficit cognitivo, l'interrogatorio dell'interdicenda è stato concluso, ritenendo sufficienti le informazioni acquisite, senza necessità di c.t.u. medico legale sulla persona dell'interdicenda, anche alla luce della documentazione medica versata in atti.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'interdizione, in considerazione degli esiti dell'esame dell'interdicenda, e la difesa di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda;
pertanto, all'esito dell'udienza di audizione di cui innanzi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda della ricorrente va accolta.
Ai sensi dell'art. 414 c.c. “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
Ciò significa che nel caso in cui un soggetto sia affetto da un'infermità di mente che presenti carattere di abitualità, cioè di durata nel tempo tale da qualificarla come habitus normale del soggetto, e che inoltre incida sulla capacità del soggetto medesimo di provvedere alla cura dei propri interessi, il Tribunale può procedere ad emettere pronuncia di interdizione, quando tale alterazione psichica determini una inettitudine pratica alla cura dei propri interessi.
La pronuncia di interdizione non è, però, obbligatoria in presenza di una condizione di abituale infermità, avendo l'ordinamento apprestato anche altre forme di tutela. In particolare, ai sensi dell'art. 404 c.c., “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. Come noto, all'indomani della Legge n. 6/2004, in aggiunta alle tradizionali misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste originariamente dal codice civile, interdizione ed inabilitazione, il legislatore ha introdotto l'amministrazione di sostegno, regolata agli artt. 404 e ss c.c.. Il discrimen tra i suddetti istituti non va individuato nella sussistenza o meno di una residua autonomia del beneficiario, essendo un tale assunto in contrasto con il dato letterale delle disposizioni normative e con la finalità della Legge n.
6/2004 citata, che, introducendo con l'amministrazione di sostegno uno strumento elastico, modellato sulle esigenze del caso concreto, ha ridotto l'interdizione a misura residuale per quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura. Più nel dettaglio, la giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. civ. sez. I sentenza n. 13584 del
12/6/2006; Cass. civ. sez. I sentenza n. 9628 del 22/4/2009) e la prevalente giurisprudenza di merito riconoscono alla interdizione uno spazio residuo nei casi in cui l'attività da gestire sia di una certa complessità ovvero nei casi in cui sia necessario impedire al soggetto di compiere atti pregiudizievoli per sé, in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno.
In altri termini, l'amministrazione di sostegno deve considerarsi misura di protezione sufficiente anche per soggetti del tutto privi di capacità, quando per la patologia che li affligge o per le modalità di assistenza di cui necessitano, siano nell'impossibilità materiale di relazionarsi con l'esterno e quindi di porre in essere comportamenti idonei a produrre effetti giuridici e negoziali potenzialmente pregiudizievoli.
La Corte Costituzionale nella pronuncia n. 440 del 9/12/2005 ha inoltre chiarito che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non si sovrappone a quello dell'interdizione, in quanto l'interdizione si pone come misura residuale, potendo essere disposta solo quando sia necessaria ad assicurare all'incapace adeguata protezione. Da ciò consegue che le persone che, per effetto di infermità di natura psichica, anche di carattere totale e definitivo, si trovino nella impossibilità di provvedere ai propri interessi vanno tutelate di regola attraverso la nomina di un amministratore di sostegno, senza ricorrere alla interdizione che importa una limitazione generale della capacità di agire.
La Suprema Corte ha, poi, specificato che può essere dichiarata l'interdizione di un soggetto e non va applicata la disciplina dell'amministrazione di sostegno quando sia esclusa la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisiopsichica del medesimo, valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (Cass. civ. sez. I sentenza n. 18171 del 26/07/2013del 12/6/2006). Infatti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno rispetto all'interdizione ed all'inabilitazione va individuato con riguardo alle residue capacità ed all'esperienza di vita maturate dall'interessato ( Cass. civ. sez. I sentenza n. 17962 dell'11/09/2015).
Normalmente, l'esame dell'interdicendo è il mezzo di prova determinante nella formazione del convincimento del giudice, tanto che è possibile trarre anche solo da esso gli elementi utili per la decisione (Cass. civ. 03.07.1971 n. 2078).
Premesso quanto innanzi, si osserva che dall'esame dell'interdicenda è emerso come la medesima non sia in grado di rapportarsi con il mondo esterno. Tali risultanze sono confermate dalla documentazione medica prodotta, dalla quale emerge in maniera inequivocabile che, in ragione della patologia da cui è affetta (deficit delle autonomie in soggetto con grave disabilità cognitiva, assenza di linguaggio ed epilessia), non CP_1
è in grado di provvedere in alcun modo alla cura della propria persona e del proprio patrimonio, in quanto necessita di assistenza continuativa per il compimento degli atti quotidiani di vita, non comprende il significato e la portata giuridico e sociale degli atti compiuti, dei comportamenti assunti e delle parole profferite da terzi e da essa stessa.
L'interdicenda, quindi, si trova in condizione di sicura incapacità di intendere e volere, che risulta tale da giustificare una pronuncia di interdizione.
Misura questa che il Collegio ritiene la più idonea a tutela degli interessi della stessa, risultando l'amministrazione di sostegno non sufficiente a tale scopo.
Attesa l'opportunità, nelle more di una pronuncia del Giudice Tutelare, di assicurare all'interdetta una piena tutela, si nomina suo tutore provvisorio la madre . Parte_1
In considerazione della natura della causa, nulla va disposto sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 06/12/2024 da nei confronti di , così Parte_1 CP_1
provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di , nata in [...] il [...] CP_1
(C.F. , residente in [...]; C.F._2 2) NOMINA tutore provvisorio di la madre , nata CP_1 Parte_1
in ALBANIA il 04/05/1975 (C.F. , residente in [...]
Leonardo Da Vinci n. 15;
3) DISPONE che la presente sentenza venga comunicata entro dieci giorni in carta libera all'Ufficiale dello stato civile ed al Giudice tutelare competenti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 423 c.c. e 42 disp. att. c.c.;
4) NULLA DISPONE sulla regolamentazione delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
29/01/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco