Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4895 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. PARISE PAOLA c/o il cui studio in VIA ASPROMONTE, 34 87067 ROSSANO CALABRO SCALO, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CARNOVALE MARCELLO con P.IVA_1 domicilio eletto c/o la Sede dell'Istituto in Castrovillari, al Corso Calabria
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l'istante, vedendosi riconosciuto invalido senza diritto all'assegno ex L. 222/84, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta l'invocata provvidenza a causa delle diverse patologie da cui risultava affetto;
richiedeva, conseguentemente,
Ha quindi concluso perché si accertasse, previa Consulenza Tecnica, che era persona invalida con diritto all'assegno ex L. 222/84.
Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma. Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale) e del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni).
A seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate al dott. lo stesso Persona_1 depositava l'elaborato; fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo la decisione della causa;
l non ha inteso depositare note. CP_1
****
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico di parte ricorrente per la valida proposizione del ricorso.
Difatti il decreto di conclusioni delle operazioni peritali risulta comunicato a parte ricorrente in data
07.11.2023 mentre il dissenso risulta proposto entro il termine trenta giorni e precisamente il 05.12.2023; il ricorso risulta tempestivamente proposto in quanto iscritto entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso ossia il 22.12.2023.
Risulta ancor prima sperimentato, nei termini, il ricorso amministrativo avverso la decisione di diniego della prestazione.
2. Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
Con il ricorso veniva chiesto accertarsi il diritto all'assegno ex L. 222/84 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.
A seguito del rinnovo della Consulenza il CTU nominato dott. ha accertato, sulla scorta della Per_1 visita medico-legale e della documentazione versata agli atti, la sussistenza in capo a parte ricorrente del beneficio e ciò con decorrenza dalla data della presentazione della domanda ossia dal 29.12.2020. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure e non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dello stesso in quanto del tutto condivisibile ed immune da qualsivoglia vizio non avendo, peraltro, le parti mosso alcuna specifica contestazione al riguardo.
La domanda deve quindi accogliersi con riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario oggetto del ricorso ossia l'assegno ex L. 222/84.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali sia quelle della pregressa fase sia quelle della presente) seguono la soccombenza così come quelle della CTU espletata nella presente fase, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
con ricorso iscritto a seguito di ATP (Proc. n. 5989/22 RG) e sulla domanda da questo
[...] proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Accoglie l'opposizione, e per l'effetto la domanda accertando e dichiarando la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario afferente all'assegno ex L. 222/84 con decorrenza dal 29.12.2020;
- Condanna l , in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite CP_1 liquidate in €. 2.650,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore dell'Avv. Paola
Parise;
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente CP_1 fase, liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 20 Febbraio 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo