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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5919 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31503/2019 R.G.T., alla quale è riunita la causa n. 47141/2019 R.G.T.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessio Galati e Anna Ricciardi, per Parte_1
delega in atti ricorrente
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Pescatori e Controparte_1
Michela Concetti, per delega in atti resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.5.2019 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente, che dall'unione erano nati i figli il 10.5.2007 e Per_1
il 4.12.2009, che il Tribunale di Roma, con decreto di omologa della separazione Per_2
consensuale del 21.11.2017, dichiarava la separazione personale fra i coniugi, domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso, l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, un assegno per i figli a suo carico pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie indicate pure nel ricorso, l'autorizzazione al rilascio o rinnovo del passaporto (domanda non più riproposta nel prosieguo del giudizio e, dunque, da intendersi rinunciata).
La introduceva autonomo giudizio, poi riunito, chiedendo la cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso,
l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, un assegno per i figli a carico del marito pari ad euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie indicate pure nel ricorso.
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione, dunque l'affidamento condiviso dei figli con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato nel verbale di udienza del
18.10.2017, in atti, l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, un assegno per i figli a carico del padre pari ad euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie pure indicate nel citato verbale.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve, innanzitutto, essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa al G.I., in quanto condivisibile.
Ebbene, ritiene questo Collegio che possano essere confermate le statuizioni relative all'affidamento e collocamento dei due figli, ritenute nel loro interesse quelle vigenti e tutelanti la loro esigenza di stabilità e di rapporto con il genitore non convivente.
Quanto al diritto di visita, vista la loro età, si ritiene di determinare quanto segue: due pomeriggi a settimana dalle ore 17:30 alle ore 21:30 (in mancanza di accordi martedì e mercoledì), a finesettimana alternati dal sabato mattina ore 10.30 alla domenica sera ore
21:30, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, n 3 giorni durante le vacanze pasquali in modo da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua e di Pasquetta, n. 3 settimane l'estate da concordare tra le parti entro il 30.5. di ciascun anno (stesso periodo spetterà alla madre).
Si ritiene, poi, di poter assegnare alla la casa coniugale, in quanto ivi convivente CP_1
con i due figli minori.
Quanto, poi, all'assegno di mantenimento per i figli, si osserva quanto segue, valutate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le dichiarazioni dei redditi, i CU e gli estratti conto delle parti, in atti: il è dipendente della Athlon Car Lease Italy s.r.l., con un reddito pari a complessivi Pt_1
euro 40.885,00 annui, è proprietario della casa coniugale, è titolare di 2/9 dell'immobile dove vive il padre sito a Roma, per 44/1000 di un opificio sito a AP (oggetto di contratto preliminare di compravendita per la somma totale di euro 88.000,00, in atti), è onerato del mutuo della casa coniugale pari ad euro 474,00 mensili e dei finanziamenti di cui alla citata dichiarazione sostitutiva ed ai contratti, in atti, avendo, inoltre, anche avuto un terzo figlio dalla sua nuova compagna nel 2020; la lavora per Fastweb s.p.a., con un reddito complessivo pari ad euro 31.290,00 CP_1
annui, è titolare per la metà di un immobile dove vive il fratello, di altro immobile per un sesto concesso in comodato gratuito ad una zia materna, di un immobile affittato a studenti sempre per la quota di un sesto (per la somma di euro 500,00 mensili, cfr. contratto di locazione, in atti), tutti cespiti siti a Roma, nonché di tre appartamenti siti a
Merano (BZ) per la quota di un sesto (di cui uno locato ad euro 470,00 mensili, cfr. contratto di locazione, in atti).
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di confermare l'assegno di mantenimento per i figli a carico del come vigente e pari ad euro 500,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato Pt_1
e per il futuro, da versare alla entro il g. 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale, considerate le capacità economiche delle parti, gli oneri a loro carico e le esigenze dei due figli, uno quasi maggiorenne e l'altro ormai adolescente.
In vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso dei figli con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- assegna alla la casa coniugale;
CP_1
- conferma l'assegno di mantenimento per i figli a carico del come vigente e Pt_1
pari ad euro 500,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da versare alla entro il g. 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui CP_1
al protocollo di questo Tribunale;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 4.4.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31503/2019 R.G.T., alla quale è riunita la causa n. 47141/2019 R.G.T.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessio Galati e Anna Ricciardi, per Parte_1
delega in atti ricorrente
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Pescatori e Controparte_1
Michela Concetti, per delega in atti resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.5.2019 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente, che dall'unione erano nati i figli il 10.5.2007 e Per_1
il 4.12.2009, che il Tribunale di Roma, con decreto di omologa della separazione Per_2
consensuale del 21.11.2017, dichiarava la separazione personale fra i coniugi, domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso, l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, un assegno per i figli a suo carico pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie indicate pure nel ricorso, l'autorizzazione al rilascio o rinnovo del passaporto (domanda non più riproposta nel prosieguo del giudizio e, dunque, da intendersi rinunciata).
La introduceva autonomo giudizio, poi riunito, chiedendo la cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso,
l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, un assegno per i figli a carico del marito pari ad euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie indicate pure nel ricorso.
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione, dunque l'affidamento condiviso dei figli con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato nel verbale di udienza del
18.10.2017, in atti, l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, un assegno per i figli a carico del padre pari ad euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie pure indicate nel citato verbale.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve, innanzitutto, essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa al G.I., in quanto condivisibile.
Ebbene, ritiene questo Collegio che possano essere confermate le statuizioni relative all'affidamento e collocamento dei due figli, ritenute nel loro interesse quelle vigenti e tutelanti la loro esigenza di stabilità e di rapporto con il genitore non convivente.
Quanto al diritto di visita, vista la loro età, si ritiene di determinare quanto segue: due pomeriggi a settimana dalle ore 17:30 alle ore 21:30 (in mancanza di accordi martedì e mercoledì), a finesettimana alternati dal sabato mattina ore 10.30 alla domenica sera ore
21:30, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, n 3 giorni durante le vacanze pasquali in modo da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua e di Pasquetta, n. 3 settimane l'estate da concordare tra le parti entro il 30.5. di ciascun anno (stesso periodo spetterà alla madre).
Si ritiene, poi, di poter assegnare alla la casa coniugale, in quanto ivi convivente CP_1
con i due figli minori.
Quanto, poi, all'assegno di mantenimento per i figli, si osserva quanto segue, valutate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le dichiarazioni dei redditi, i CU e gli estratti conto delle parti, in atti: il è dipendente della Athlon Car Lease Italy s.r.l., con un reddito pari a complessivi Pt_1
euro 40.885,00 annui, è proprietario della casa coniugale, è titolare di 2/9 dell'immobile dove vive il padre sito a Roma, per 44/1000 di un opificio sito a AP (oggetto di contratto preliminare di compravendita per la somma totale di euro 88.000,00, in atti), è onerato del mutuo della casa coniugale pari ad euro 474,00 mensili e dei finanziamenti di cui alla citata dichiarazione sostitutiva ed ai contratti, in atti, avendo, inoltre, anche avuto un terzo figlio dalla sua nuova compagna nel 2020; la lavora per Fastweb s.p.a., con un reddito complessivo pari ad euro 31.290,00 CP_1
annui, è titolare per la metà di un immobile dove vive il fratello, di altro immobile per un sesto concesso in comodato gratuito ad una zia materna, di un immobile affittato a studenti sempre per la quota di un sesto (per la somma di euro 500,00 mensili, cfr. contratto di locazione, in atti), tutti cespiti siti a Roma, nonché di tre appartamenti siti a
Merano (BZ) per la quota di un sesto (di cui uno locato ad euro 470,00 mensili, cfr. contratto di locazione, in atti).
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di confermare l'assegno di mantenimento per i figli a carico del come vigente e pari ad euro 500,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato Pt_1
e per il futuro, da versare alla entro il g. 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale, considerate le capacità economiche delle parti, gli oneri a loro carico e le esigenze dei due figli, uno quasi maggiorenne e l'altro ormai adolescente.
In vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso dei figli con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- assegna alla la casa coniugale;
CP_1
- conferma l'assegno di mantenimento per i figli a carico del come vigente e Pt_1
pari ad euro 500,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da versare alla entro il g. 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui CP_1
al protocollo di questo Tribunale;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 4.4.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi