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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/11/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 3066 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3066 /2025 promossa da:
nata in [...] in data [...], (c.f. ), e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Ivrea (TO), via Palestro nr. 86, presso lo studio dell'avv. MUSSANO PATRIZIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nato a [...] in data [...], (c.f. Controparte_1
, e residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliato in Ivrea (TO), via Palestro nr. 86, presso lo studio dell'avv. MUSSANO PATRIZIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“
1. pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio tra le parti contratto in LI RE (No) in data 19.09.2009 sub doc. 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI RE (No) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed a tutti gli adempimenti di legge;
2. La figlia minore è affidata in regime di condivisione ad entrambi i genitori;
Per_1
3. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo, a solo titolo esemplificativo, le decisioni relative alle questioni gravi e straordinarie di salute (inclusa la selezione delle strutture sanitarie e dei professionisti), all'istruzione (compresa l'individuazione delle scuole con le quali entrambi i genitori intratterranno i rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche che dovranno essere individuate tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
4. La figlia avrà collocazione principale e residenza anagrafica presso l'abitazione paterna e la madre potrà vederla e tenerla con sé a fine settimana alternati ed in ogni ulteriore occasione in accordo con il padre, nel rispetto dei desiderata della minore . Ogni ulteriore permanenza della minore con la madre verrà concordata direttamente tra i genitori, nel rispetto di volontà e desideri della ragazza, ormai vicina alla maggiore età.
5. A titolo di contributo al mantenimento della figlia , la madre si obbliga a versare al padre, Per_1 un assegno di importo pari ad Euro 100,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
6. I ricorrenti concordano che le spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative della figlia siano sostenute nella misura in misura del 50%, con le modalità previste dal vigente protocollo che i ricorrenti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente”.
Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
LI RE (No) in data 19/09/2009 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 5, Parte I, anno 2009. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: OS (28.11.2005) e (16.01.2009). Per_1
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 14/11/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
Pag. 2 di 3 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in LI RE (No) in data 19/09/2009 da e con atto iscritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del predetto comune al n. 5, Parte I, anno 2009.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di LI RE (No) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 20/11/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3066 /2025 promossa da:
nata in [...] in data [...], (c.f. ), e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Ivrea (TO), via Palestro nr. 86, presso lo studio dell'avv. MUSSANO PATRIZIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nato a [...] in data [...], (c.f. Controparte_1
, e residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliato in Ivrea (TO), via Palestro nr. 86, presso lo studio dell'avv. MUSSANO PATRIZIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“
1. pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio tra le parti contratto in LI RE (No) in data 19.09.2009 sub doc. 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI RE (No) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed a tutti gli adempimenti di legge;
2. La figlia minore è affidata in regime di condivisione ad entrambi i genitori;
Per_1
3. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo, a solo titolo esemplificativo, le decisioni relative alle questioni gravi e straordinarie di salute (inclusa la selezione delle strutture sanitarie e dei professionisti), all'istruzione (compresa l'individuazione delle scuole con le quali entrambi i genitori intratterranno i rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche che dovranno essere individuate tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
4. La figlia avrà collocazione principale e residenza anagrafica presso l'abitazione paterna e la madre potrà vederla e tenerla con sé a fine settimana alternati ed in ogni ulteriore occasione in accordo con il padre, nel rispetto dei desiderata della minore . Ogni ulteriore permanenza della minore con la madre verrà concordata direttamente tra i genitori, nel rispetto di volontà e desideri della ragazza, ormai vicina alla maggiore età.
5. A titolo di contributo al mantenimento della figlia , la madre si obbliga a versare al padre, Per_1 un assegno di importo pari ad Euro 100,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
6. I ricorrenti concordano che le spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative della figlia siano sostenute nella misura in misura del 50%, con le modalità previste dal vigente protocollo che i ricorrenti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente”.
Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
LI RE (No) in data 19/09/2009 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 5, Parte I, anno 2009. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: OS (28.11.2005) e (16.01.2009). Per_1
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 14/11/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
Pag. 2 di 3 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in LI RE (No) in data 19/09/2009 da e con atto iscritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del predetto comune al n. 5, Parte I, anno 2009.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di LI RE (No) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 20/11/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
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