Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/04/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9356 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Giamporcaro Lorenzo;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e di- CP_1 fesa per mandato in atti dall'Avv. Coppolino Angelo;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'11.03.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
[.
(il 12/11/2003) - ha chiesto a questo Tribunale, a seguito del decreto emesso il 6 giugno 2022 di omologa della separazione personale dei coniugi, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di revocare sia il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla signora e sia il CP_1 contributo al mantenimento da versare alla signora in favore del figlio CP_1
in quanto ormai economicamente indipendente. Per_3
2. , costituitasi in giudizio con comparsa depositata il CP_1
4/2/2025, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del ma- trimonio e si è opposta alle ulteriori domande formulate dalla controparte.
3. Il Giudice delegato, all'udienza dell'11/03/2025, ritenutane l'opportunità, alla stregua delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso della loro audizione e delle risultanze della scarna documentazione versata in atti formulava ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa, la quale, tuttavia, trovava l'adesione della sola parte ricorrente e, pertanto, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e invitati i procuratori a di- scutere la causa, la stessa veniva posta in decisione.
4. Sulla domanda di divorzio
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termi- ni di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il 10/05/2022. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con decreto di omologazione della separazione consensuale pronunziato da questo Tribunale il 6 giugno 2022.
5. Sull'assegnazione della casa coniugale
Non appaiono sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda di
- 2 - assegnazione della casa coniugale formulata dalla resistente, in considera- zione del fatto che, in base alle emergenze processuali, risulta che il figlio delle parti con la stessa convivente, risulta aver raggiunto Per_3
l'indipendenza economica.
Nel caso di specie, pertanto, deve rilevarsi che nessun provvedimento di assegnazione va adottato ai sensi dell'art. 337 sexies c.p.c. e, pertanto,
l'immobile seguirà il relativo regime dominicale.
6. Provvedimenti di carattere economico
Passando a questo punto all'esame delle richieste di natura economica, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo ca- rico a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_3
La resistente ha chiesto la conferma della corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio della coppia Per_2
[.
e ha chiesto, in via riconvenzionale, di porre a carico di Parte_2
n assegno divorzile in suo favore pari a € 250,00.
[...]
6.1 Con riguardo alla domanda di mantenimento in favore del figlio
[...]
occorre premettere in punto di diritto, che a seguito della separazione Per_4 personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garan- tirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuan- do a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantene- re, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplici- tà di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'a- spetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo ri- chieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fi- ni della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, se- condo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddi-
- 3 - tuali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze. I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consen- tono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ- sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal- colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della
- 4 - concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collo- catario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosuffi- ciente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valu- tazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. n.
4145/2023).
L'art. 337 septies stabilisce che il giudice “può” disporre il pagamento di un assegno periodico in favore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.
Difatti, l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di au- tomaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai geni- tori (Cass., 20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un li- vello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricer- ca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio divenuto mag- giorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi auto- nomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni
(Cass., 14.8.2020, n. 17183, Cass., 13.10.2021 n. 27904 conf. da Cass. Ord.
3.12.2021 n. 38366, Cass. 25.7.2022 n. 23132).
L'onere della prova della sussistenza dei presupposti per il mantenimento di tale assegno è particolarmente agevole qualora il figlio abbia appena com-
- 5 - piuto la maggiore età, ed anche negli immediati anni a seguire, se il ragazzo ha intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto.
Orbene, nel caso in disamina, in occasione dell'audizione delle parti all'udienza di comparizione dei coniugi dell'11.03.2025 Parte_1 ha dichiarato di lavorare saltuariamente come muratore o indoratore, di vi- vere in una casa concessa in comodato d'uso da un'amica e di non aver mai versato nulla per il figlio deducendo di essere impossibilitato a far- Per_3 lo (cfr. verbale di udienza cit.).
, dal canto suo, ha dichiarato di percepire soltanto una CP_1 pensione di invalidità di 300,00 euro mensili circa, di non ricevere alcun sussidio statale, di non aver mai lavorato e di essersi sempre dedicata alle esigenze della famiglia. Con riguardo a la stessa ha precisato che il Per_3 figlio dopo il diploma, essendo stato “abbandonato dal padre” che non ha mai contribuito al suo mantenimento, si è dovuto attivare al fine di reperire un'attività lavorativa (si veda verbale di udienza dell'11.3.25).
Entrambe le parti hanno omesso di depositare documentazione reddituale.
Orbene, essendo pacifico che il figlio delle parti, ha stipulato un Per_3 contratto di apprendistato con qualifica di “commesso di vendita” a far data dal 25.4.2023 e sino al 24.4.2026, con una retribuzione mensile di euro
886,00, come risulta dalla “lettera di assunzione” offerta in comunicazione dalla resistente (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione), tenuto conto che può dirsi raggiunta l'indipendenza economica del medesimo, di anni 22, sus- sistono i presupposti per dichiarare cessato l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, con conseguente revoca dell'obbligo posto a carico di
[...]
di versare a a titolo di mantenimento indi- Parte_1 CP_1 retto del figlio l'importo mensile di euro 150,00. Persona_5
6.2 Con riguardo poi alla richiesta di assegno divorzile avanzata in via ri- convenzionale da non pare superfluo rammentare che la CP_1 giurisprudenza più recente ha rielaborato i criteri per il riconoscimento (o il
- 6 - mantenimento) del diritto all'assegno divorzile, rinvenendo in esso una fun- zione principalmente assistenziale con la quale può concorrere – in determi- nati casi e in via per lo più ancillare - una ratio compensativa (Cass. n.
6386/2019).
Lo squilibrio economico tra le parti e, in particolare l'alto livello redditua- le del coniuge destinatario della domanda di corresponsione dell'assegno, non costituiscono di per sé soli elementi decisivi ai fini della valutazione dell'an e del quantum dell'assegno.
Il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procu- rarseli per ragioni oggettive – il quale assurge, per via del disposto di cui all'art.5 L. 898/1970, a presupposto essenziale per il riconoscimento o man- tenimento dell'assegno – può dunque dirsi integrato solo laddove l'ex coniuge richiedente non abbia la possibilità di vivere autonomamente e dignitosa- mente.
Stante tuttavia la funzione accessoria di carattere compensativo cui può residualmente assolvere l'assegno divorzile, il giudice può attribuire rilevanza
– nella determinazione dell'an e del quantum dello stesso- al fatto che il co- niuge richiedente abbia apportato un contributo significativo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettati- ve professionali.
Sul punto, in ordine ai presupposti in presenza dei quali può essere ri- conosciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, il Tribunale aderi- sce all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018- alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza- che ha rilevato la necessità di superare il consolidato pregresso orientamento ermeneutico che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile.
In particolare, le Sezioni Unite rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte
e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di ricono- scere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consenti- rebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma
- 7 - 6, l. n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui para- metri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economi- co dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo la Corte, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del ma- trimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità fu- ture. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143
c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita co- niugale.
Diventa, quindi, importante ponderare il ruolo assunto da ciascuno dei coniugi nella fase di formazione del patrimonio comune e il contributo pre- stato da ciascuno, e ciò anche nella prospettiva di valorizzare il lavoro dome- stico quale piena partecipazione anche “economica in senso lato” al comune ménage familiare tenendo, peraltro, conto dell'effettiva durata del matrimo- nio e del rapporto coniugale che assurge, unitamente agli altri criteri indicati dalla norma, funzione valutativa importante.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accer-
- 8 - tare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si af- fianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limita- to “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimo- niali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Essendo questo il perimetro normativo e giurisprudenziale entro cui si inscrivono i parametri per la concessione dell'assegno divorzile, è necessario a questo punto vagliare tutte le risultanze processuali alla stregua dei para- metri illustrati, mutando radicalmente i parametri in forza dei quali nel corso della separazione viene riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. rispetto ai presupposti di attribuzione dettati dall'art. 5 L.
Div. come dianzi rilevati.
Facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda in esame, mette conto evidenziare che non ha adempiuto all'onere probatorio CP_1 sulla medesima gravante onde dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'invocato assegno divorzile, atteso che ha omesso di de- positare qualsivoglia documentazione reddituale onde comprovare la sua at- tuale situazione economico-patrimoniale.
Pertanto, poiché non è emersa la sussistenza di un significativo e attuale divario economico- reddituale tra le parti, il previo accertamento del quale è indispensabile ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile secondo il para- metro assistenziale e perequativo-compensativo (Cass. n. 28936/2022), la
- 9 - domanda proposta da diretta ad ottenere in suo favore un CP_1 assegno divorzile, non può essere accolta, atteso che non ricorrono i presup- posti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggetti- ve).
7. Spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, definitivamente pronunciando, udito il Pubblico Ministero, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Partinico (PA), l'11/04/1985, da , nato Parte_1
a Palermo il 4/09/1959, e da , nata a [...] il CP_1
14/08/1960, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Co- mune al n. 17, parte II serie A, dell'anno 1985;
2. revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, non ricorrendo più i presupposti di cui all'art. 337 sexies cod. civ.;
3. revoca l'obbligo posto a carico di nella separazione Parte_1 consensuale omologata dal Tribunale di corrispondere in favore di
[...]
l'assegno mensile di euro 150,00 a titolo di contributo al Parte_3 mantenimento indiretto del figlio della coppia Per_3
4. rigetta la domanda di volta ad ottenere la correspon- CP_1 sione di un assegno divorzile a carico di;
Parte_1
5. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 23/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice Relatore.
- 10 -