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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/05/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2451 / 2024 promossa tra le parti:
RICORRENTE
c.f. , con l'avv. ANNA MARIA Controparte_1 C.F._1
VENTRELLA, presso il cui Studio ha eletto domicilio
CONVENUTO
, c.f. , con l'avv. FRANCESCA CADENOTTI, CP_2 C.F._2
presso il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e per parte convenuta congiuntamente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, atteso
l'accordo delle parti in merito al mantenimento del figlio, disporre le seguenti condizioni: 1.
L'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre;
2. Diritto di visita del padre previ accordi con la madre e secondo i desideri del figlio, tenuto conto dell'interruzione dei rapporti;
3. Assegno
1 unico erogato dall' interamente alla ricorrente quale genitore affidatario;
4. Contributo al CP_3 mantenimento del minore da parte del padre di euro 260,00, mensili oltre alla rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Prato.
5. Spese del giudizio compensate”
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 19.04.2024”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 09.12.2024 e ritualmente notificato, a Controparte_1 chiesto di modificare le condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 152/2016 del
Tribunale di prima istanza di , il quale ha pronunciato la cessazione degli effetti CP_4
del matrimonio contratto con in data 20.09.2013, trascritto nei Registri di CP_2
Stato Civile del Comune di Prato.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio è nato, in data
15.07.2015, il figlio (2) che non è stato possibile annotare a margine Persona_1 dell'atto di matrimonio, la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Berrechid in quanto riguardante persone che non hanno cittadinanza italiana;
(3) che la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale straniero, pure non trascritta, deve ritenersi valida ed automaticamente riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 64 Legge 218/1995; (4) che la sentenza di divorzio prodotta in copia conforme all'originale con traduzione e timbro di avvenuta legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana presente in Marocco ha posto, a carico del padre, il pagamento, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di 700 dirham mensili, corrispondenti a circa € 68,00 mensili;
(5) che il padre si è sempre disinteressato del figlio, sia sotto profilo affettivo, che economico ed ha sempre versato il contributo stabilito in modo parziale ed in ritardo;
(6) che, in considerazione del differente costo della vita tra Italia e Marocco, la ricorrente ha intrapreso avanti l'intestato
Tribunale il procedimento R.G. VG 1558/2022 all'esito del quale, con decreto di accoglimento n. 2296/2023 del 30.06.2023, è stato disposto l'obbligo, a carico del Sig. , CP_2 di versare alla Sig.ra la somma di euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente CP_1
secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
(7) che il padre,
a seguito della notifica del decreto n. 2296/2023 ha presentato domanda all' per la CP_3 corresponsione del 50% dell'Assegno Unico, che fino al mese di dicembre 2023 era percepito
2 interamente dalla ricorrente nella misura di circa € 221,00 mensili;
(8) che la ricorrente svolge l'attività di operaia e percepisce uno stipendio di circa € 1.500,00 mensili;
(9) che la ricorrente sostiene le spese per l'affitto dell'abitazione dove vive con il figlio, pari ad € 600,00 mensili;
(10) che ad oggi il convenuto continua a sottrarsi ai propri obblighi economici, versando quanto dovuto per il mantenimento ordinario con notevole ritardo e nulla corrispondendo per le spese straordinarie;
(12) che l'assenza del padre costringe la madre a ricorrere all'aiuto di baby sitter ed ai servizi di pre e post scuola, affrontando spese che gravano unicamente sulla medesima;
(13) che in ogni caso il convenuto non ha più contatti con il figlio dal 2020, né ha mai chiesto di vederlo e tantomeno lo ha mai cercato telefonicamente, disinteressandosi completamente alla sua vita, con conseguente notevole pregiudizio per il figlio, sul piano affettivo, ma anche per la madre, sul piano pratico e burocratico nella gestione della quotidianità.
Ha quindi domandato: (a) l'affidamento del figlio minore in via esclusiva e rafforzata con collocazione e residenza presso l'abitazione della medesima;
(b) la conferma a carico del padre del contributo a titolo di mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al rimborso delle spese straordinarie, con corresponsione integrale in favore della madre dell'assegno unico e di ogni altra provvidenza prevista per famiglie con figli minori.
In data 14.02.2025, si è costituito in giudizio , deducendo: (1) che negli CP_2 ultimi anni le difficoltà nei rapporti tra i genitori si sono purtroppo riverberate nella relazione padre-figlio; (2) che la madre non ha mai realmente coinvolto il padre nella vita e nell'educazione del ragazzo, comportandosi come unico genitore senza mai avvisare il padre o chiedere la sua autorizzazione, ad esempio per portare il bambino in Marocco o per pubblicare le sue foto sui social network;
(3) che il Sig. ha contratto un nuovo CP_2 matrimonio e nel 2022 è nata la figlia (4) che negli ultimi anni ha dovuto affrontare Per_2
problemi di lavoro ed ulteriori impegni legati all'accudimento della nuova famiglia;
(5) che il padre è molto rammaricato dell'allontanamento dal figlio e spera di recuperare Per_1 presto il rapporto con lui;
(6) che attualmente svolge il lavoro di corriere, con orari massacranti e senza avere certezze sui turni, percependo una busta paga base di € 1700,00 oltre quanto dovuto per la prestazione, in alcuni mesi, di ore di lavoro straordinario, ed un reddito annuale imponibile di circa € 21.000,00; (7) che deve provvedere al pagamento dell'affitto di casa (€ 480,00 al mese), degli oneri condominiali (€ 30 al mese), delle bollette 3 (circa € 150,00 al mese), delle tasse, nonché al mantenimento dell'attuale moglie e della figlia ed ha recentemente richiesto un prestito che restituisce corrispondendo una rata mensile di
€ 235,00 sino al luglio 2028.
Il convenuto, intendendo agevolare la madre nella gestione della quotidianità di non Per_1
si è opposto alla richiesta di affidamento esclusivo alla stessa ed ha accettato di rinunciare alla propria quota di assegno unico, chiedendo però di modificare l'obbligo posto a suo carico per il mantenimento del figlio riducendolo fino alla misura di € 200,00 mensili, Per_1
non potendo sostenere un esborso maggiore.
All'udienza di comparizione del 24.03.2025, il giudice delegato, sentite le parti presenti personalmente, ha proposto una composizione bonaria della vicenda con previsione: (1) dell'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre;
(2) del diritto di visita del padre previ accordi con la madre e secondo i desideri del figlio, tenuto conto dell'interruzione dei rapporti;
(3) dell'erogazione dell'assegno unico interamente alla ricorrente quale genitore affidatario;
(4) di un contributo al mantenimento ordinario del minore da parte del padre di
€ 260,00, mensili oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Prato.
Le parti hanno accettato la proposta del giudice e chiesto disporsi un breve rinvio per poter formalizzare l'accordo raggiunto.
Con note ex art. 127- ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni congiunte indicate in epigrafe ed il giudice, all'esito dell'udienza cartolare del 15.04.2025, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Affidamento del figlio minore diritto di visita del genitore non collocatario– Il Per_1
Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti circa le modalità di affidamento in via esclusiva e rafforzata del figlio alla madre sia condivisibile, in quanto ciò risponde Per_1
all'interesse del minore. Va precisato che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c., costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi con provvedimento motivato, ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso. Nella fattispecie, on frequenta da anni il padre, con il quale non ha nessun Per_1
4 contatto neppure telefonico da tempo. Pertanto, il Collegio ritiene condivisibile la scelta dei genitori di chiedere l'affidamento di in via esclusiva e rafforzata alla madre, anche Per_1
tenuto conto della lontananza geografica del padre, che vive fuori regione. Il Collegio evidenzia, altresì, la congruità dei patti raggiunti in ordine alle modalità di svolgimento del regime di frequentazione padre/figlio, secondo modalità che tengano conto dell'interruzione di ogni tipo di relazione e così da garantire la ripresa dei rapporti tra padre e figlio minore, nonché il diritto alla bigenitorialità e ad intrattenere con entrambi i genitori un rapporto sereno e costruttivo.
Mantenimento della prole - Il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento del figlio pattuite tra le parti siano adeguate, tenuto conto delle esigenze legate all'età di (di Per_1
nove anni), del tempo di permanenza presso ciascun genitore, nonché dei redditi dichiarati dalle parti. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia. Stesse considerazioni in relazione alla eguale ripartizione delle spese straordinarie tra i due genitori.
Spese processuali- Le spese di lite, avendo le parti raggiunto un accordo, sono da dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica del decreto emesso dall'intestato Tribunale 2296/2023 del 30.06.2023, così provvede: omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulla modifica delle condizioni di divorzio e, per l'effetto:
1. dispone l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio alla Persona_1
madre che potrà assumere le decisioni di maggiore interesse per il figlio sia ordinarie che straordinarie, anche in tema di salute, educazione ed istruzione;
2. dispone che il padre , possa frequentare il figlio CP_2 Persona_1
previ accordi con la madre e secondo i desideri del figlio, tenuto conto
[...] dell'interruzione dei rapporti;
3. pone a carico del padre , l'obbligo di contribuire al mantenimento del CP_2
figlio versando alla madre la somma di € 260,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università 5 pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
4. dispone che l'Assegno unico erogato dall' sia interamente percepito dalla madre CP_3
quale genitore affidatario.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 21.5.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale 6 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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