Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 09/03/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle pensioni Cons. PE di ET ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 71/2026 nel giudizio di pensione iscritto al n. 70099 del registro di segreteria, proposto da:
M. S., nato a [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. FR Todaro, presso il cui studio, sito a Palermo in via Salvatore Meccio n. 22, è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
francescotodaro@pecavvpa.it;
ricorrente
CONTRO
l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
IT, FR AM e FR LA, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell’Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;
resistente Il 5 marzo 2026, la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
F A T T O
Con ricorso ritualmente notificato, M. S. ha convenuto in giudizio l’INPS, per ottenere la liquidazione e il pagamento dell’indennità di premio di servizio ex art. 2 legge n. 336/1970, oltre interessi e con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della domanda, ha dedotto d’aver prestato servizio presso il Comune di San PE Jato e di essere stato collocato in quiescenza in data 10.5.2023. Poiché il padre era beneficiario di pensione di guerra privilegiata di VII categoria, egli era stato iscritto nell’elenco degli equiparati agli orfani di guerra (decr. del Prefetto di Palermo n.
16/68109/2016) e pertanto, all’atto della cessazione dal servizio, avrebbe avuto diritto, “ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza”, a “tre aumenti periodici del 2,5%
di stipendio”.
L’INPS avrebbe effettivamente calcolato l’indennità di premio di servizio ex art. 2 legge n. 336/1970 (nota del 24.11.2023), ma non
avrebbe mai proceduto ad effettuarne il pagamento, ritualmente sollecitato dallo stesso procuratore ad litem con apposita PEC in data 11.12.2024.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto di “ritenere e dichiarare, in virtù dell’art.
2 legge n. 336/70” il suo diritto “alla liquidazione dei benefici di cui al medesimo articolo, così come peraltro quantificati dall’INPS in € 3.319,66”,
con la conseguente condanna dello stesso Ente al pagamento “per la superiore causa, della somma di € 3.319,66, oltre interessi come per legge”.
L’I.N.P.S., costituendosi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, deducendo che la domanda avrebbe ad oggetto non un emolumento di natura pensionistica, ma l’ammontare dell’indennità di premio di servizio e il connesso incremento del TFS lordo. Nel merito, ha rappresentato che la somma sarebbe stata già riconosciuta con la delibera del 2023 e poi regolarmente pagata, già in sede di prima liquidazione del TFS.
All’udienza di discussione del 5 marzo 2026, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di aderire all’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’INPS.
La difesa dell’Ente si è riportata alla memoria di costituzione.
D I R I T T O
Dev’essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Infatti, la domanda non ha ad oggetto il riconoscimento dei benefici ai fini pensionistici, che avrebbe radicato la giurisdizione contabile (Sez.
II Centr., sent. n. 19/2023), ma l’indennità di premio di servizio ex art.
2 legge n. 336/1970, come si evince anche dal riferimento nel petitum all’importo di euro 3.319,66, già quantificato dall’INPS con la nota del 24.11.2023.
Com’è noto, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R. D. n. 1214/1934 e dell’art.
18 del c.g.c., rientrano nella giurisdizione contabile le controversie in materia di pensioni a carico totale o parziale dello Stato, ovverosia quelle che gravano direttamente sul bilancio statale, mentre vi esulano quelle aventi ad oggetto i trattamenti pensionistici erogati dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, posto a carico del bilancio dell’INPS e non dello Stato (Cass. a Sezioni Unite, sent. n. 4854/2021; Sez. Giur.
Umbria, sent. n. 54/C/2019), il cui regime è stato armonizzato a quello dell’AGO (Sez. Giur. Lazio, sent. n. 486/2020).
Il presupposto della partecipazione finanziaria dello Stato, indispensabile per radicare la giurisdizione della Corte dei conti, dev’essere infatti inteso “nel senso contabilistico di imputazione al bilancio dello Stato–persona della spesa, o di parte di essa, concernente l’erogazione della prestazione previdenziale”, sicché “non appare sufficiente l’assunzione del solo onere contributivo, cui un’amministrazione statale potrebbe essere tenuta per un dipendente iscritto ad autonoma gestione previdenziale” (Sez.
Giur. Sardegna, sent. n. 141/2018).
Nella giurisdizione contabile, rientrano inoltre i ricorsi in materia di pensione, “che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti” (art. 62, comma 2, R. D. 1214/1934).
Pertanto, “salvo che non si tratti di pensioni facenti carico allo Stato, al fine di stabilire se si tratti di controversia previdenziale appartenente alla giurisdizione della Corte dei conti, occorre di volta in volta accertare se una legge stabilisca in tal senso”. In altri termini, il discrimine “non va individuato nella natura pubblica o privata dell’ente di provenienza del pensionato, bensì nella circostanza che vi sia o meno una specifica disposizione di legge” (Sez, Giur. Sicilia, sent. n. 332/2019), ovvero più in generale che il trattamento pensionistico sia in tutto o in parte a carico del bilancio dello Stato.
In ogni caso, resta escluso “ogni altro ambito non funzionale al trattamento pensionistico, compreso il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR, attratto alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria (Cass. a Sezioni Unite, sent. n. 11849 del 9.6.2016)”, come accade qualora si agisca per il riconoscimento “del diritto alla riliquidazione della buonuscita mediante l’applicazione dei benefici di cui alla legge 336/1970” (Sez. Giur. Puglia, sent. n. 169/2022).
Nel caso di specie, la domanda ha ad oggetto l’indennità di premio di servizio ex art. 2 legge n. 336/1970, che rientra nella giurisdizione del giudice del lavoro.
Ne consegue che dev’essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Poiché il giudizio viene definito sulla base di una questione pregiudiziale di rito, le spese devono essere interamente compensate tra le parti, ai sensi del comma 3 dell’art. 31 del c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da M. S. contro l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore;
DICHIARA
il proprio difetto di giurisdizione, in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 5 marzo 2026.
IL GIUDICE
PE di ET
(f.to digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge.
Palermo, 5 marzo 2026 Pubblicata il 9 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)