Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5960/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/12/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
DANIELE SAVIOZZI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), frazione Guamo, via di Sottomonte n. 1, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ANTONIO GADDINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via
Santa Giustina n. 34, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1 – I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2- La casa familiare rappresentata da un immobile sito in Capannori, frazione Vorno, Via di Valle
n. 30/A, condotto in locazione in virtù di un contratto registrato in data 14/11/2018 tra la OR
ed il Signor al canone mensile di € 500,00.= che si produce Controparte_1 Parte_1
(doc. n. 7), viene assegnata alla Sig.ra che si impegna entro breve termine ad intestarsi Parte_2 il relativo contratto di locazione;
mentre il Sig. si impegna a trasferire entro breve termine Pt_1 altrove la propria abitazione;
3- I figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori secondo le regole del c.d. affidamento condiviso, ma collocati presso la madre. I coniugi, pertanto, eserciteranno
1
4- I figli minori si intratterranno con il padre secondo il seguente calendario: a) durante ogni settimana nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 18,00 alle ore 20,30; b) a fine settimana alternati, sia il sabato sia la domenica della stessa settimana dalle ore 09,00 alle ore 20,00, al momento senza il pernotto che sarà inserito in maniera graduale nel rispetto della crescita e delle esigenze dei tre figli minori;
- Per le festività, salvo diversi accordi tra i genitori: alternandosi di anno in anno i figli minori potranno trascorrere con un genitore il giorno di Natale, e con l'altro genitore il giorno di Santo
Stefano, 31 dicembre e primo gennaio, cosi come i figli minori potranno trascorrere con un genitore il giorno di Pasqua, ed il giorno di pasquetta con l'altro genitore;
per le altre festività tutte, sempre la regola dell'alternanza.
Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nel rispetto delle esigenze scolastiche o di altro genere dei figli, nonché per esigenze dei genitori stessi.
Ex art. 473 bis 12 cpc, ai fini del piano genitoriale si rileva che il figlio frequenta la classe Per_1 seconda della scuola primaria “Nottolini” di Capannori, frazione Guamo;
pratica saltuariamente Per_ attività sportiva extrascolastica e pratica catechismo presso la Parrocchia di Verciano;
le figlie e frequentano la classe prima della scuola primaria “Nottolini” di Capannori, frazione Per_3
Guamo; non praticano attività sportiva extrascolastica e nel pomeriggio, all'esito degli adempimenti scolastici, si dedicano ad attività ludiche.
5 -Il Signor si impegna ed obbliga a corrispondere mensilmente ai propri figli Parte_1 la somma di €. 230,00 (duecentotrenta/00) ciascuno per un importo complessivo mensile pari ad €
690,00= (seicentonovanta/00), a titolo di contributo al mantenimento degli stessi, somma da versare alla madre entro il giorno 20 di ogni mese a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso. Tale importo sarà soggetto annualmente a rivalutazione Istat prendendo come parametro di riferimento la rivalutazione intervenuta il mese di novembre di ogni anno.
6 - I coniugi concordano che la somma di € 695,00 o quella maggiore o minore che dovesse risultare all'esito della separazione, a titolo di assegno unico ed universale oggi riconosciuto dall'Inps sarà percepita per intero dalla OR . Parte_2
7 - Le parti concordano che le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno sostenute al 70% dal sig. e al 30% dalla sig.ra . Per spese straordinarie sono Parte_1 Parte_2 da intendersi quelle individuate e riportate nel Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Lucca in data 7/10/2020, di seguito riassunte:
- Spese straordinarie che non necessitano di un preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche;
tickets e spese farmaceutiche); tasse e imposte scolastiche di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante del mezzo di locomozione del figlio;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese per baby sitter se già presente nel menage familiare al momento della cessazione della convivenza;
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
bollo e assicurazione RC per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese regali
2 dei compagni di scuola.
- Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN;
ripetizioni; stages e corsi di lingua e/o di musica ( ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio al mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); spese per università all'estero
(comprese le spese per alloggio fuori sede e per le utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento e viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
baby sitter se non già presente nella organizzazione familiare in costanza di convivenza;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dai figli;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e quanto necessario per partecipare a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico ricreative;
cellulare; spese relative a imposta di bollo e assicurazione del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole guida private;
spese per IO e ES ( servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc…). In relazione a queste spese il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro a mezzo mail, pec, fax o sms, messaggio whatsapp, dovrà manifestare il proprio dissenso motivato per iscritto con le stesse modalità entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e, in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa.
- Modalità di rimborso: Tutte le spese straordinarie devono essere debitamente documentate. Il genitore che ha anticipato la spesa ha diritto al rimborso pro quota dall'altro entro 15 giorni dal ricevimento per iscritto della richiesta (sempre a mezzo mail, pec, fax o sms, messaggio whatsapp) la quale dovrà essere accompagnata dai relativi giustificativi di spesa. Le parti dichiarano di ben conoscere e accettare il contenuto del richiamato protocollo al quale dovranno fare riferimento per ogni ulteriore aspetto dallo stesso regolamentato e non previsto nel presente ricorso.
8 - I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano espressamente e reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento da corrispondere l'uno nei confronti dell'altro;
9) I coniugi prestano sin d'ora vicendevolmente il prescritto nulla osta al consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e della carta d' identità valevole per l'espatrio, nonché di ogni altro documento amministrativo per concessione del quale sia previsto il consenso dell'altro coniuge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) l'8/9/2012, dal quale sono nati i tre figli (nato il Per_1 Per_ 18/5/2017), (nata il [...]) e (nata il [...]), tutti ancora minorenni - hanno Per_3 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
3 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 8/9/2012, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 110, Parte 2, Serie
A, dell'Anno 2012, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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