Art. 7.
Per ogni concorso e' compilata un'unica graduatoria nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti.
Ai fini dell'assegnazione, secondo l'ordine della graduatoria, dei posti di ruolo speciale transitorio, si osservano le disposizioni dell' art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375 , in favore dei candidati mutilati o invalidi di guerra e della legge 24 febbraio 1953, n. 142 , in favore degli invalidi per servizio.
A parita' di merito, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall' art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Per ogni concorso e' compilata un'unica graduatoria nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti.
Ai fini dell'assegnazione, secondo l'ordine della graduatoria, dei posti di ruolo speciale transitorio, si osservano le disposizioni dell' art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375 , in favore dei candidati mutilati o invalidi di guerra e della legge 24 febbraio 1953, n. 142 , in favore degli invalidi per servizio.
A parita' di merito, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall' art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .