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Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 02/10/2024, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.151 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza di discussione del 25.09.2024
TRA
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.Ester Cascio, giusta procura generale alle liti in atti, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo in CP_1
Taranto alla Via Golfo di Taranto 7/D;
CP_2
E
( elettivamente CP_3 CodiceFiscale_1
domiciliata in Taranto alla Via Laclos n.19 presso lo studio dell'avv.Maria Gabriella Piccione, da cui è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'originale dell'atto di costituzione;
-APPELLATA-
All' udienza del 25.09.2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2376\2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda, proposta da nei confronti CP_3
dell' , volta ad ottenere riconosciuto il suo diritto all'iscrizione negli elenchi CP_4
anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Ginosa per complessive n.52
giornate lavorative nell'anno 2012 assertivamente svolte presso l'azienda agricola
AGROMED srl, quale bracciante agricola e per l'effetto dichiarava il diritto di parte ricorrente a conseguire l'iscrizione negli elenchi OTD agricoli anno 2012 per 52
giornate lavorative con ogni conseguente riconoscimento previdenziale.
Condannava l' ,in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese CP_4
di lite.
Avverso la predetta decisione proponeva appello l' ,in persona del legale CP_4
rappresentante,concludendo per la riforma della sentenza appellata.
Resisteva concludendo per il rigetto dell'avverso gravame con CP_3
vittoria di spese di giudizio.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole l'appellante della erroneità e nullità della decisione impugnata per aver fondato il primo giudice il proprio convincemento su meri indizi che, non costituiscono prova del rapporto di lavoro contestato.
Le doglianze non colgono nel segno.
Ebbene, chiedeva accertarsi e dichiararsi il suo diritto alla rettifica CP_3
della propria posizione e/o alla reiscrizione negli elenchi annuali del 2012 dei lavoratori agricoli del Comune di Ginosa (TA), con riconoscimento delle
2 complessive 52 giornate di lavoro svolto nel 2012 deducendo di aver lavorato nell'anno indicato alle dipendenze dell' per Controparte_5
complessive 52 giornate, nel periodo dal 06.07.2012 al 18.09.2012, allegando i fogli del registro d'impresa rilasciati dalla stessa , in qualità di bracciante CP_5
agricola, precisando di aver svolto lavori vari all'orto, tra i quali messa a dimora delle piantine, raccolta ed incassettamento di ortaggi di stagione come, tra gli altri,
melanzane, peroni, zucchine, sedani, finocchi, piselli, fave, insalata, lavorando prevalentemente su terreni siti in agro di LD (MT) e PO (MT), nonché
in agro di Ginosa (TA).
L' contestava il rapporto di lavoro,affermando che dovesse ritenersi fittizio, CP_4
sulla scorta degli accertamenti ispettivi svolti.
Il Tribunale,ammessa la prova testimoniale chiesta ed articolata dalle parti,
accoglieva la domanda.
La Corte condivide l'orientamento seguito dal giudice di primo grado.
In effetti l' , si è limitato alla mera contestazione di fatti attinenti CP_4
esclusivamente ai rapporti tra l' e la AGROMED S.r.l., datore di lavoro di CP_4
nei periodi per cui è causa. CP_3
Infatti, il provvedimento di cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Ginosa (TA) si fonda, sulla mancata dimostrazione da parte dell' dell'effettiva attività agricola eventualmente svolta, e Controparte_5
quindi su un verbale ispettivo riguardante solo l'Azienda agricola datrice di lavoro e non il suo lavoratore dipendente . CP_3
CP_ In realtà, nessuna specifica contestazione è stata mossa dall' convenuto alla ricorrente riguardo al numero di giornate di lavoro per le quali questa chiedeva l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Ginosa
(TA), né gli specifici periodi di cui ai ricorsi introduttivi, né sulle mansioni dedotte nei predetti ricorsi. Inoltre, nessuna specifica contestazione è stata mossa dall' CP_4
3 in merito alla documentazione offerta in produzione dalla ricorrente e relativa ai periodi di assunzione alle dipendenze dell' con Controparte_5
specifica indicazione delle mansioni svolte e della paga giornaliera ricevuta. Quindi,
E' stato, infatti, chiarito dalla Cassazione che la non contestazione assume rilevanza, ove riferita ai “fatti” da accertare in giudizio ed, in particolare, ai “fatti costitutivi” della domanda, poiché in tal caso la mancata contestazione assume la fisionomia di “un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà
ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”. (Cass. Lav., Sez. U.,
n. 761 del 23.01.2002)
La ricorrente,invece,ha fornito piena prova dello svolgimento dell'attività agricola subordinata di OTD, a titolo oneroso alle dipendenze dell' Controparte_5
nell'anno 2012 a mezzo prova testimoniale e documentale. I due
[...]
testimoni escussi hanno confermato che l'odierna appellata nell'anno 2012 ha lavorato insieme a loro nel periodo e per il numero di giornate dedotte nel ricorso introduttivo, precisando i luoghi di lavoro, le mansioni lavorative svolte, le direttive impartite dal datore di lavoro e la retribuzione giornaliera.
E' poi noto che ai sensi dell' art. 2700 c.c., per costante orientamento giurisprudenziale, i verbali ispettivi, alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla Pubblica Amministrazione, hanno efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità
degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato.
Orbene, il verbale ispettivo prodotto dall' nel giudizio che ci occupa è stato CP_4
redatto a seguito di accertamenti amministrativi compiuti sui documenti fiscali e
4 contabili, nonché sui contratti di gestione, sui registri semplificati d'impresa e sulle buste paga, esibiti dall' Controparte_5
Pertanto, la piena prova fino a querela di falso attribuita dall'art. 2700 c.c. all'atto pubblico non può essere ricondotta al verbale in questione, in quanto gli ispettori non possono aver attestato essere avvenuti in loro presenza fatti positivi o negativi rispetto ai diritti dedotti nel ricorso di avendo effettuato rilievi CP_3
esclusivamente cartacei. Con il verbale in questione si è provveduto alla quantificazione dei contributi dovuti dalla citata Azienda agricola all' solo sulla CP_4
scorta di parametri oggettivi e presuntivi (quali le tabelle ettaro-coltura previste dal
Programma Operativo Regione Puglia) ed in esso mai compaiono riferimenti di sorta alla posizione di tanto meno in merito ad una presunta falsità del CP_3
rapporto di lavoro dedotto nel giudizio di primo grado.
Concludendo, la sentenza di primo grado, è una decisione ponderata, ben motivata e rappresenta la sintesi di una causa istruita, oltre che sotto il profilo documentale,
attraverso l'espletamento di un'ampia ed esaustiva istruttoria.
La decisione appellata è priva dei vizi lamentati e pertanto dev'essere confermata.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore CP_4
di , che liquida in € 1500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in CP_3
favore del procuratore anticipante;
5 3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Taranto,25.09.2024
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.151 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza di discussione del 25.09.2024
TRA
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.Ester Cascio, giusta procura generale alle liti in atti, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo in CP_1
Taranto alla Via Golfo di Taranto 7/D;
CP_2
E
( elettivamente CP_3 CodiceFiscale_1
domiciliata in Taranto alla Via Laclos n.19 presso lo studio dell'avv.Maria Gabriella Piccione, da cui è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'originale dell'atto di costituzione;
-APPELLATA-
All' udienza del 25.09.2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2376\2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda, proposta da nei confronti CP_3
dell' , volta ad ottenere riconosciuto il suo diritto all'iscrizione negli elenchi CP_4
anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Ginosa per complessive n.52
giornate lavorative nell'anno 2012 assertivamente svolte presso l'azienda agricola
AGROMED srl, quale bracciante agricola e per l'effetto dichiarava il diritto di parte ricorrente a conseguire l'iscrizione negli elenchi OTD agricoli anno 2012 per 52
giornate lavorative con ogni conseguente riconoscimento previdenziale.
Condannava l' ,in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese CP_4
di lite.
Avverso la predetta decisione proponeva appello l' ,in persona del legale CP_4
rappresentante,concludendo per la riforma della sentenza appellata.
Resisteva concludendo per il rigetto dell'avverso gravame con CP_3
vittoria di spese di giudizio.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole l'appellante della erroneità e nullità della decisione impugnata per aver fondato il primo giudice il proprio convincemento su meri indizi che, non costituiscono prova del rapporto di lavoro contestato.
Le doglianze non colgono nel segno.
Ebbene, chiedeva accertarsi e dichiararsi il suo diritto alla rettifica CP_3
della propria posizione e/o alla reiscrizione negli elenchi annuali del 2012 dei lavoratori agricoli del Comune di Ginosa (TA), con riconoscimento delle
2 complessive 52 giornate di lavoro svolto nel 2012 deducendo di aver lavorato nell'anno indicato alle dipendenze dell' per Controparte_5
complessive 52 giornate, nel periodo dal 06.07.2012 al 18.09.2012, allegando i fogli del registro d'impresa rilasciati dalla stessa , in qualità di bracciante CP_5
agricola, precisando di aver svolto lavori vari all'orto, tra i quali messa a dimora delle piantine, raccolta ed incassettamento di ortaggi di stagione come, tra gli altri,
melanzane, peroni, zucchine, sedani, finocchi, piselli, fave, insalata, lavorando prevalentemente su terreni siti in agro di LD (MT) e PO (MT), nonché
in agro di Ginosa (TA).
L' contestava il rapporto di lavoro,affermando che dovesse ritenersi fittizio, CP_4
sulla scorta degli accertamenti ispettivi svolti.
Il Tribunale,ammessa la prova testimoniale chiesta ed articolata dalle parti,
accoglieva la domanda.
La Corte condivide l'orientamento seguito dal giudice di primo grado.
In effetti l' , si è limitato alla mera contestazione di fatti attinenti CP_4
esclusivamente ai rapporti tra l' e la AGROMED S.r.l., datore di lavoro di CP_4
nei periodi per cui è causa. CP_3
Infatti, il provvedimento di cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Ginosa (TA) si fonda, sulla mancata dimostrazione da parte dell' dell'effettiva attività agricola eventualmente svolta, e Controparte_5
quindi su un verbale ispettivo riguardante solo l'Azienda agricola datrice di lavoro e non il suo lavoratore dipendente . CP_3
CP_ In realtà, nessuna specifica contestazione è stata mossa dall' convenuto alla ricorrente riguardo al numero di giornate di lavoro per le quali questa chiedeva l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Ginosa
(TA), né gli specifici periodi di cui ai ricorsi introduttivi, né sulle mansioni dedotte nei predetti ricorsi. Inoltre, nessuna specifica contestazione è stata mossa dall' CP_4
3 in merito alla documentazione offerta in produzione dalla ricorrente e relativa ai periodi di assunzione alle dipendenze dell' con Controparte_5
specifica indicazione delle mansioni svolte e della paga giornaliera ricevuta. Quindi,
E' stato, infatti, chiarito dalla Cassazione che la non contestazione assume rilevanza, ove riferita ai “fatti” da accertare in giudizio ed, in particolare, ai “fatti costitutivi” della domanda, poiché in tal caso la mancata contestazione assume la fisionomia di “un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà
ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”. (Cass. Lav., Sez. U.,
n. 761 del 23.01.2002)
La ricorrente,invece,ha fornito piena prova dello svolgimento dell'attività agricola subordinata di OTD, a titolo oneroso alle dipendenze dell' Controparte_5
nell'anno 2012 a mezzo prova testimoniale e documentale. I due
[...]
testimoni escussi hanno confermato che l'odierna appellata nell'anno 2012 ha lavorato insieme a loro nel periodo e per il numero di giornate dedotte nel ricorso introduttivo, precisando i luoghi di lavoro, le mansioni lavorative svolte, le direttive impartite dal datore di lavoro e la retribuzione giornaliera.
E' poi noto che ai sensi dell' art. 2700 c.c., per costante orientamento giurisprudenziale, i verbali ispettivi, alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla Pubblica Amministrazione, hanno efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità
degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato.
Orbene, il verbale ispettivo prodotto dall' nel giudizio che ci occupa è stato CP_4
redatto a seguito di accertamenti amministrativi compiuti sui documenti fiscali e
4 contabili, nonché sui contratti di gestione, sui registri semplificati d'impresa e sulle buste paga, esibiti dall' Controparte_5
Pertanto, la piena prova fino a querela di falso attribuita dall'art. 2700 c.c. all'atto pubblico non può essere ricondotta al verbale in questione, in quanto gli ispettori non possono aver attestato essere avvenuti in loro presenza fatti positivi o negativi rispetto ai diritti dedotti nel ricorso di avendo effettuato rilievi CP_3
esclusivamente cartacei. Con il verbale in questione si è provveduto alla quantificazione dei contributi dovuti dalla citata Azienda agricola all' solo sulla CP_4
scorta di parametri oggettivi e presuntivi (quali le tabelle ettaro-coltura previste dal
Programma Operativo Regione Puglia) ed in esso mai compaiono riferimenti di sorta alla posizione di tanto meno in merito ad una presunta falsità del CP_3
rapporto di lavoro dedotto nel giudizio di primo grado.
Concludendo, la sentenza di primo grado, è una decisione ponderata, ben motivata e rappresenta la sintesi di una causa istruita, oltre che sotto il profilo documentale,
attraverso l'espletamento di un'ampia ed esaustiva istruttoria.
La decisione appellata è priva dei vizi lamentati e pertanto dev'essere confermata.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore CP_4
di , che liquida in € 1500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in CP_3
favore del procuratore anticipante;
5 3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Taranto,25.09.2024
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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