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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/03/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.
Gianfranco Apollonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 13833/2023 promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Ruocco ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Federica Bini resistente
****
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 04.12.2023, e ritualmente notificato (unitamente al relativo decreto), conveniva in giudizio Parte_1
(di seguito, breviter, anche ) per sentire Controparte_1 CP_1 accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento c.d revolving stipulato il
18.04.2009, con conseguente diritto alla sola restituzione delle somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1284, comma 3 c.c.
A sostegno della invocata declaratoria il ricorrente deduceva che il contratto in parola era stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione ( da qui inferendone l'avvenuta violazione Parte_2 dell'art. 3 d.lgs 374/1999 e dell'art. 2 DM 485/2001 che impone agli intermediari finanziari di avvalersi degli agenti in attività finanziaria per la promozione, il collocamento e la conclusione dei contratti.
1 Adduceva quale ulteriore motivo di nullità, la mancanza della forma scritta, così come prescritta dall'art. 117 TUB, oltre alla assunzione, da parte dell'intermediario, di un obbligo sottoposto ad una condizione sospensiva meramente potestativa.
Precisava che con ricorso n. 1414923/22 si era rivolto all'Arbitro Bancario e
Finanziario che aveva riconosciuto, con provvedimento del 24.01.23, la fondatezza delle censure ivi formulate e che la non aveva dato seguito Controparte_1 alla relativa decisione di accoglimento.
La resistente si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito indicando in quello di Brescia il foro competente, coincidente con quello di residenza del ricorrente- consumatore.
Rilevava, altresì, l'insussistenza dell'interesse ad agire da parte dell' istante, ciò desumendolo dall'intenzione, così come da quest'ultimo manifestata, di voler procedere alla successiva attivazione di un separato giudizio di condanna.
Eccepiva, altresì, l'avvenuta prescrizione dell'azione di ripetizione con inammissibilità della domanda.
Contestava, inter alia, l'asserita nullità contrattuale a motivo della non riconducibilità dell'attività svolta dal venditore alla intermediazione finanziaria essendosi, quest'ultimo, limitato alla sola identificazione del cliente ed alla conseguente trasmissione della proposta dell'acquirente a che ha Controparte_1 effettuato la propria valutazione di merito creditizio ed ha concluso direttamente il contratto;
che, in ogni caso, l'attività era da ricondurre nell'ambito della eccezione stabilita al punto 2 dell'art. 2 DM 485/2001.
Assumeva, altresì, la inapplicabilità del suddetto decreto per carenza dei presupposti di legge.
Deduceva, contrariamente a quanto ex adverso ritenuto, l'esistenza della forma scritta del contratto;
da qui l'inapplicabilità della nullità invocata - sotto tale ulteriore profilo - da parte ricorrente.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Motivazioni in fatto ed in diritto
La domanda risulta fondata e, pertanto, merita accoglimento.
L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere disattesa stante la derogabilità del foro del consumatore (coincidente, come noto, con quello della residenza o del domicilio elettivo ex art. 66 bis d.lgs. n. 206/2005) ad opera di quest'ultimo, anche
2 unilateralmente (come, d'altronde, ricordato dalla stessa eccipiente), ove si determini a radicare la controversia in base alla competenza espressa dagli ordinari criteri di cui agli artt..18,19 e 20 c.p.c (in questi termini, da ultimo, Cass. ordinanza n.
14275/23).
Né sembrano rinvenibili, nell'esercizio di tale facoltà derogatoria (e contrariamente all'assunto della resistente), profili di abusività non essendo ravvisabile nella scelta del foro alternativo, come sopra declinata, alcuna violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Ritenuta la riconducibilità, a parere del giudicante, della domanda alla materia dei
“contratti bancari e finanziari”, deve, peraltro, ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità conisiderata l'attivazione ante causam, da parte del ricorrente, della procedura ex art. 128 bis del d.lgs. n. 385/93, ritenuta idonea, dall'art. 5 del d. lgs. n.
28/2010, all'assolvimento della suddetta condizione.
Quanto al difetto di interesse, così come eccepito dalla società convenuta (a ciò pervenendo sulla base della mancata attivazione, nel presente giudizio, di una contestuale richiesta di condanna per la ripetizione degli interessi ultralegali corrisposti), lo stesso non risulta configurabile.
Infatti, l'istanza volta alla declaratoria di nullità, espressione, come noto, della più grave forma di invalidità negoziale, sottende un interesse concreto ed attuale preordinato alla caducazione di un contratto, inidoneo, per la presenza di un vizio strutturale o un profilo di illiceità, a produrre i propri effetti.
Risulta, quindi, evidente che l'interesse in parola - ovvero il vantaggio che il soggetto istante mira a realizzare con la domanda giudiziale per evitare una lesione attuale del proprio diritto - non potrà che identificarsi, per il contraente-ricorrente, con il definitivo scioglimento del vincolo negoziale e con esso delle clausole ivi previste, tra cui quella contenente la pattuizione di interessi passivi ultralegali (con la conseguente cessazione della relativa obbligazione di pagamento) rendendo, così, irrilevante, ai fini di cui all'art. 100 c.p.c., la correlata richiesta di condanna.
Analoga valutazione di infondatezza va espressa con riferimento alla ritenuta inammissibilità della domanda di accertamento, non essendo dato ravvisare alcuna prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito (come, invece, sostenuto dall'istituto di credito).
In via preliminare, giova evidenziare che il termine prescrizionale applicabile al caso in scrutinio non può che essere quello decennale ex art. 2946 c.c.; la Corte di
3 legittimità (cfr. Cass. n. 798va /13; e da ultimo Cass. n. 4214/24) ha avuto modo di precisare sul punto che la decorrenza del termine per promuovere l'azione di ripetizione è strettamente correlato alla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa effettuata dal correntista;
in particolare, se i versamenti effettuati sono al di sotto del fido bancario va esclusa la natura solutoria, poiché preordinati al ripristino della provvista correntizia;
rivestono, invece, tale natura ove effettuati extra fido, ovvero quando vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (oppure su un conto corrente ab origine non affidato).
Nel caso in oggetto il credito revolving, configurandosi come una forma di apertura di credito nella quale il fido si ricostituisce a seguito dei rimborsi effettuati dal titolare,
i versamenti non possono che assumere una valenza ripristinatoria;
in tale contesto, quindi, la rimessa effettuata dal titolare della carta di credito revolving non si risolve tecnicamente in un pagamento (atteso che, con quei versamenti, il cliente si limita a ripristinare la provvista, non determinando alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca), con la conseguenza che fino alla cessazione del rapporto di apertura di credito (come nel caso in specie) non potrà configurarsi un diritto di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 e ss. c.c.
Passando al merito della controversia, la questione in disamina attiene ad una richiesta di accertamento della nullità di un contratto di finanziamento stipulato dal ricorrente, in data 18.04.2009, con la . CP_1
L'accordo negoziale, finalizzato all'acquisto di una lavastoviglie, prevedeva anche il rilascio di una carta di credito cd. revolving con importo massimo autorizzato di €
1.900,00.
Ciò premesso, va osservato che l'art. 3 del d.lgs 374/1999, nella versione ratione temporis vigente, prevedeva che “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), e' Co riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' . Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Il successivo Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2001 n. 485 nel delimitare l'area di operatività delle suddette attività riservate, ha stabilito all'art. 2 che “1. Ai fini del
4 decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico
l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Alla luce della normativa come sopra richiamata, per verificare se l'attività posta in essere dall'esercente commerciale (id est possa ricondursi, o meno, Parte_3
a quella di “agenzia in attività finanziaria”, come tale soggetta a riserva, diventa indispensabile il preliminare esame della struttura del credito rotativo (il c.d. revolving).
Tale tipologia di contratto si sostanzia nella apertura di una linea di credito, nei limiti del fido accordato, non collegato al contratto di vendita del prodotto, che prevede un meccanismo di pagamento rateale dove ogni rata comprende una parte di capitale ed una di interessi.
La peculiarità di tale rapporto negoziale è il carattere “rotativo” del credito in quanto il consumatore contraente, attraverso il rimborso della rata, ripristina parzialmente la somma messa a disposizione in maniera tale che possa essere adoperata per gli acquisti successivi;
tale connotazione esclude, quindi, la riconducibilità di tale forma negoziale a quella del c.d. credito finalizzato non essendo preordinato all'acquisto di beni o servizi.
L'attività in esame, peraltro, non sembra nemmeno identificabile – come sostenuto dalla società convenuta – con quella di “distribuzione di carte di pagamento”, sia perché la carta di credito revolving rappresenta, soprattutto, uno strumento per ottenere credito (il cui utilizzo – in ciò differenziandosi dalla carta di pagamento – prescinde dalla presenza di provvista, potendo essere usato anche in difetto di disponibilità, con conseguente rimborso secondo le condizioni contrattuali concordate); e sia in quanto, diversamente opinando, verrebbe meno l'effettività del regime di riserva previsto proprio in ragione di quegli strumenti finanziari che, come
5 il credito revolving, possono presentare profili di complessità e come tali collocabili (a tutela del contraente/consumatore) da soggetti qualificati, in possesso di determinati requisiti ed iscritti in particolari albi, in grado di orientare il contrante verso scelte informate e, quindi, consapevoli.
Ciò detto, e passando all'operato del rivenditore commerciale, lo stesso è da ricondurre ad una attività di promozione, essendosi concretizzato nella raccolta di una proposta negoziale, prodromica alla conclusione del relativo contratto.
Debbono, pertanto, ritenersi attività riservate sia la promozione che la conclusione dei contratti.
L'esegesi prospettata dalla parte resistente, volta ad attribuire una valenza cumulativa ed inscindibile alle attività di promozione e conclusione ai fini della riserva in esame (in ciò indotta dalla locuzione “promuovere e concludere contratti” di cui all' art. 2 del D.M. n. 485/01”), con esclusione, quindi, dell'attività promozionale - ove singolarmente considerata - dal novero delle attività tutelate, non convince.
Difatti la promozione, in ciò differenziandosi dalla mera attività pubblicitaria
(destinata ad incertam personam), implica l'interlocuzione con una clientela in possesso di determinate caratteristiche che appaiono in linea con una determinata tipologia contrattuale, antecedente alla stessa stipula negoziale.
Partendo da tale presupposto e considerato che la normativa di settore tende, come noto, a valorizzare gli obblighi informativi nella fase precontrattuale, non risulterebbe ragionevole escludere tale attività dalla riserva in argomento.
Del pari non condivisibile l'ulteriore doglianza mossa dall'istituto di credito laddove limita l'operatività della sanzione della nullità ai soli contratti conclusi a decorrere dal
2010, coincidente con l'introduzione del tiolo VI bis del TUB (segnatamente gli artt.
128 quater e 128 quinquies, entrati in vigore con il d.lgs . 141 del 13 agosto del 2010) che ha subordinato l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria anche alla ricorrenza del requisito di professionalità.
Invero, la Banca d'Italia, nella comunicazione del 20 aprile 2010, dopo aver rilevato, in maniera critica, l'usuale utilizzo della rete di esercizi commerciali convenzionati, anche appartenenti alla grande distribuzione, per la promozione e conclusioni di contratti di finanziamento non finalizzati, nel cui ambito vanno ricomprese le carte di credito revolving, ebbe ad evidenziare, sulla base della normativa all'epoca vigente (antecedente al decreto legislativo di cui sopra) , e, quindi,
6 con un intervento di natura interpretativa, la natura riservata delle attività di promozione e conclusione dei contratti di finanziamento.
Nella suddetta comunicazione si legge, infatti, che : “gli intermediari finanziari, ai fini della promozione e conclusione di contratti di finanziamento, si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal d.lgs 374/1999 e dal relativo
Regolamento emanato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza n.
485 del 13.12.2001.
Le richiamate disposizioni prevedono una deroga a tale obbligo solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato).
L'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non rientra nella richiamata deroga, poiché tale tipologia di finanziamento non configura un credito finalizzato, e non può pertanto essere affidata a fornitori di beni e servizi, ma soltanto ai richiamati agenti in attività finanziaria. Si richiamano pertanto gli intermediari ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente”.
Quanto alla asserita tardività delle contestazioni mosse agli estratti conto la stessa non appare condivisibile.
Secondo, l'oramai consolidato, orientamento espresso dalla Corte di legittimità
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 1825/22; nello stesso senso Cass. n. 30000/18) la mancata contestazione ex art. 1832 c.c. dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni ivi annotate rilevano ai soli fini contabili, dovendosi, pertanto, considerare i relativi accrediti ed addebiti esclusivamente nella loro realtà effettuale (così circoscrivendo a tale aspetto la conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni). Nulla di più.
Ragione per cui l'approvazione tacita del conto non preclude la formulazione di censure circa la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.
Considerato che la controversia riguarda una ipotesi di nullità del contratto, se ne deve desumere la totale irrilevanza della mancata contestazione in parola ai fini dell'ammissibilità della domanda giudiziale di accertamento.
Riguardo, poi, alla ritenuta applicabilità dell'art. 1338 c.c. la stessa non persuade atteso che tale disposto normativo richiede che il soggetto danneggiato abbia confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
7 Per quanto sopra, , quale operatrice del settore, era tenuta a CP_1 conoscere, in base ai normali canoni di diligenza, la normativa di riferimento non potendosi, d'altronde, gravare il consumatore di oneri informativi non correlati al suo status. Da qui ne consegue che nessuna violazione del principio di buona fede può essere imputata al ricorrente.
Da disattendere anche l'invocata applicabilità dell'art. 1227 c.c.
Infatti, in ciò complice anche il tecnicismo della materia (e la presente causa,
d'altronde, ne è una conferma), è ragionevole supporre, in via presuntiva, secondo i canoni della comune esperienza, che il ricorrente non avesse – non ravvisandosi, tra l'altro, indizi e/o prove di segno contrario – le conoscenze adeguate per potersi rappresentare le cause di nullità del contratto in esame, non potendo, per tale motivo, assumere (e, quindi, non potendosi richiedere) alcuna condotta idonea ad evitare o ridurre il danno.
Ciò chiarito, la inosservanza delle norme sul collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, nei termini come sopra evidenziati, non può che essere sanzionata con la conseguente nullità del contratto, avendo concretizzato una violazione della disciplina pubblicistica di settore, avente natura imperativa, volta a regolamentare il settore del credito e, come tale, preordinata al perseguimento di un interesse che trascende il singolo soggetto/cliente. (in tal senso, ex plurimis, Cass., 17 maggio
1999, n. 4800: “L'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria richiede, quale condizione necessaria, l'iscrizione al ruolo degli agenti in affari di mediazione;
in difetto, il contratto è nullo”; conforme Cass., 7 marzo 2001, n. 3272; Cass., 15 marzo
2001).
Per quanto sopra deve essere, pertanto, dichiarata la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di finanziamento concluso da ( tramite l'operatore commerciale CP_1 convenzionato, dovendosi ritenere assorbiti gli ulteriori profili di nullità/invalidità dedotti dal ricorrente.
Dalla declaratoria in parola ne discende, sotto il profilo della relativa obbligazione restitutoria, la inapplicabilità del tasso debitore contrattuale con la conseguenza che il rimborso del capitale utilizzato dovrà essere maggiorato dei soli interessi legali ex art. 1284 c.c. tempo per tempo vigenti, in funzione di corrispettivo minimo ex lege per il godimento delle somme ricevute.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi ex D.M. 55/14, così come aggiornato dal D.M. 147/22,
8 (scaglione inferiore ad € 26.000,00, come indicato in ricorso), in considerazione della serialità del contenzioso, della semplificazione del rito e della natura documentale della causa;
va esclusa, dal computo, la fase decisoria tenuto conto dell'assenza di attività defensionale specifica.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, ogni diversa domanda ed eccezione, disattesa o assorbita così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità del contratto di finanziamento revolving stipulato fra e;
Parte_1 Controparte_1 dichiara il diritto di a restituire esclusivamente le somme in capitale Parte_1 ricevute al tasso legale tempo per tempo vigente;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
1.689,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese vive, oltre 15% spese generali, iva e cap.
Firenze, 30.03.2025
Il GOP
dott. Gianfranco Apollonio
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