TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/11/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Elena Andrea Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3346/2022 promossa da:
(CF.: ) difeso dall'Avv. CARUGO FABRIZIA e Parte_1 C.F._1
e domiciliato in Via Piovale 57 a Borgomanero (NO) presso il difensore
ATTORE/I contro
CF.: ) non costituita Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
OGGETTO: art. 2051 c.c. danno da cose in custodia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così giudicare:
In via preliminare/pregiudiziale:
- accertata la regolarità della citazione e della sua notificazione, constatata la mancata costituzione in giudizio della convenuta Sig.ra nei termini stabiliti dalla legge, preso atto della Controparte_1 mancata costituzione in giudizio all'udienza dell'11 aprile 2023, per l'effetto dichiarare la contumacia della stessa e disporre la prosecuzione del processo secondo le forme di rito.
Nel merito e in via principale:
- per i motivi ed i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051
c.c. e/o ex art. 2043 c.c. della Sig.ra in ordine alla produzione dei danni arrecati Controparte_1 all'immobile di proprietà dell'attore e per l'effetto condannare la medesima al pagamento della somma pagina 1 di 3 di €. 20.019,95 oltre Iva - di cui €. 18.169,95 oltre Iva per tetto ed €. 1.850,00 oltre Iva per recinzione - ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati dalla data del sinistro al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e rimb. forft. come per legge.
In via istruttoria:
- si reiterano le istanze istruttorie formulate in atti e non ammesse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Signor conveniva in giudizio la Signora perché venisse condannata al Pt_1 Controparte_1 risarcimento dei danni patiti a seguito del crollo di un pino di alto fusto che si trovava nel suo giardino e che era poi caduto sopra il tetto dell'immobile di proprietà dell'attore che stimava (con preventivi datati maggio 2022) in €20.019,95 (oltre IVA) per la riparazione del tetto e della cancellata.
La convenuta non si costituiva. Istruita la causa a mezzo di escussione di testi e disposta una CTU tecnica di stima dei danni subiti e per verificare che gli stessi fossero attribuibili alla caduta del pino, questa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e trattenuta in decisione.
La domanda dell'attore deve trovare accoglimento.
La CTU esperita ha ricondotto i danni lamentati dal Signor alla caduta del pino che si trovava Pt_1 all'interno della proprietà della Signora e che era rovinato sull'immobile Controparte_1 dell'attore provocando danni ingenti sia all'immobile che alla cancellata.
Il consulente ha quindi proceduto alla stima dei costi necessari per il ripristino della situazione con un computo analitico dal quale non si ritiene vi siano motivi per doversi distaccare e che riporta una quantificazione aggiornata dei costi di ripristino attualizzati al febbraio 2025 confermando altresì la correttezza del conteggio effettuato a suo tempo da parte attrice che risale a tre anni prima.
Le testimonianze assunte hanno confermato la caduta dell'albero sul tetto della casa e sulla cancellata del Signor ed in particolare la Signora afferma: “Confermo che il pino era caduto sulla Pt_1 Tes_1 casetta e sulla recinzione” inoltre la teste conferma che si trattava di un albero molto alto e che proveniva dal giardino della proprietà vicina.
Il successivo teste signor conferma a sua volta l'accaduto ed afferma di aver anche Testimone_2 visto l'interno della casetta dove aveva posizionato due puntelli da muratore perché il colmo del tetto era piegato, anche il teste conferma che l'albero era molto alto e che proveniva dal giardino Tes_2 vicino. pagina 2 di 3 I messaggi whatsapp scambiati dall'attore con la convenuta seppur risalenti al 2018 confermano che alla stessa era già stata rivolta la richiesta di potare ed accudire il pino in questione, tuttavia, senza alcun risultato pratico.
Dovrà quindi accogliersi la domanda di parte attrice e condannarsi la convenuta Controparte_1 al pagamento in favore del Signor della somma complessiva di €27.716,00 come Parte_1 quantificata dal CTU Geom. Persona_1
Con separato decreto vengono altresì liquidati i compensi del Consulente tecnico d'Ufficio che vengono posti definitivamente a carico di parte convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna a corrispondere al Signor la somma di €27.716,00 Controparte_1 Parte_1 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dal febbraio 2025 al saldo effettivo, trattandosi di somma già attualizzata a tale data.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'Ufficio che si liquidano come da separato decreto.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€1.701,00 per la fase di studio, €1.204,00 per la fase introduttiva, €1.806,00 per la fase di trattazione ed istruttoria, €2.905,00 per la fase decisionale, CPA e IVA oltre al rimborso spese generali 15 % ex art.2 DM. 55/2014.
Varese, 20 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Elena Andrea Pucci
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Elena Andrea Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3346/2022 promossa da:
(CF.: ) difeso dall'Avv. CARUGO FABRIZIA e Parte_1 C.F._1
e domiciliato in Via Piovale 57 a Borgomanero (NO) presso il difensore
ATTORE/I contro
CF.: ) non costituita Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
OGGETTO: art. 2051 c.c. danno da cose in custodia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così giudicare:
In via preliminare/pregiudiziale:
- accertata la regolarità della citazione e della sua notificazione, constatata la mancata costituzione in giudizio della convenuta Sig.ra nei termini stabiliti dalla legge, preso atto della Controparte_1 mancata costituzione in giudizio all'udienza dell'11 aprile 2023, per l'effetto dichiarare la contumacia della stessa e disporre la prosecuzione del processo secondo le forme di rito.
Nel merito e in via principale:
- per i motivi ed i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051
c.c. e/o ex art. 2043 c.c. della Sig.ra in ordine alla produzione dei danni arrecati Controparte_1 all'immobile di proprietà dell'attore e per l'effetto condannare la medesima al pagamento della somma pagina 1 di 3 di €. 20.019,95 oltre Iva - di cui €. 18.169,95 oltre Iva per tetto ed €. 1.850,00 oltre Iva per recinzione - ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati dalla data del sinistro al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e rimb. forft. come per legge.
In via istruttoria:
- si reiterano le istanze istruttorie formulate in atti e non ammesse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Signor conveniva in giudizio la Signora perché venisse condannata al Pt_1 Controparte_1 risarcimento dei danni patiti a seguito del crollo di un pino di alto fusto che si trovava nel suo giardino e che era poi caduto sopra il tetto dell'immobile di proprietà dell'attore che stimava (con preventivi datati maggio 2022) in €20.019,95 (oltre IVA) per la riparazione del tetto e della cancellata.
La convenuta non si costituiva. Istruita la causa a mezzo di escussione di testi e disposta una CTU tecnica di stima dei danni subiti e per verificare che gli stessi fossero attribuibili alla caduta del pino, questa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e trattenuta in decisione.
La domanda dell'attore deve trovare accoglimento.
La CTU esperita ha ricondotto i danni lamentati dal Signor alla caduta del pino che si trovava Pt_1 all'interno della proprietà della Signora e che era rovinato sull'immobile Controparte_1 dell'attore provocando danni ingenti sia all'immobile che alla cancellata.
Il consulente ha quindi proceduto alla stima dei costi necessari per il ripristino della situazione con un computo analitico dal quale non si ritiene vi siano motivi per doversi distaccare e che riporta una quantificazione aggiornata dei costi di ripristino attualizzati al febbraio 2025 confermando altresì la correttezza del conteggio effettuato a suo tempo da parte attrice che risale a tre anni prima.
Le testimonianze assunte hanno confermato la caduta dell'albero sul tetto della casa e sulla cancellata del Signor ed in particolare la Signora afferma: “Confermo che il pino era caduto sulla Pt_1 Tes_1 casetta e sulla recinzione” inoltre la teste conferma che si trattava di un albero molto alto e che proveniva dal giardino della proprietà vicina.
Il successivo teste signor conferma a sua volta l'accaduto ed afferma di aver anche Testimone_2 visto l'interno della casetta dove aveva posizionato due puntelli da muratore perché il colmo del tetto era piegato, anche il teste conferma che l'albero era molto alto e che proveniva dal giardino Tes_2 vicino. pagina 2 di 3 I messaggi whatsapp scambiati dall'attore con la convenuta seppur risalenti al 2018 confermano che alla stessa era già stata rivolta la richiesta di potare ed accudire il pino in questione, tuttavia, senza alcun risultato pratico.
Dovrà quindi accogliersi la domanda di parte attrice e condannarsi la convenuta Controparte_1 al pagamento in favore del Signor della somma complessiva di €27.716,00 come Parte_1 quantificata dal CTU Geom. Persona_1
Con separato decreto vengono altresì liquidati i compensi del Consulente tecnico d'Ufficio che vengono posti definitivamente a carico di parte convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna a corrispondere al Signor la somma di €27.716,00 Controparte_1 Parte_1 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dal febbraio 2025 al saldo effettivo, trattandosi di somma già attualizzata a tale data.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'Ufficio che si liquidano come da separato decreto.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€1.701,00 per la fase di studio, €1.204,00 per la fase introduttiva, €1.806,00 per la fase di trattazione ed istruttoria, €2.905,00 per la fase decisionale, CPA e IVA oltre al rimborso spese generali 15 % ex art.2 DM. 55/2014.
Varese, 20 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Elena Andrea Pucci
pagina 3 di 3