Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/04/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 292/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il [...]) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , nato a [...] il [...]), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Reale
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/03/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 5/07/1998 in CO
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 6 part II, serie A anno 1998)
e che dall'unione sono nati i figli (30/06/1999) e (28/07/2003) Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto e ciascuno di loro sarà libero di fissare la propria residenza;
2. I coniugi concordano che la casa coniugale, situata in Rizziconi (RC) alla
Contrada Canino n. 6, di proprietà del sig. , rimanga alla sig.ra Pt_2 [...]
3. I figli e lavorativamente autonomi, potranno risiedere dalla Per_1 Per_2 madre nel periodo in cui non lavorano;
4. Nessun mantenimento è previsto da parte del padre e/o della madre in favore dei figli in quanto lavorativamente autonomi;
5. Il sig. nulla invece verserà a titolo di mantenimento alla moglie che Pt_2 si dichiara economicamente indipendente;
6. I Coniugi hanno l'obbligo di comunicarsi sempre il proprio indirizzo di residenza e/o domicilio ove dovesse subire mutamenti ed il proprio recapito telefonico, nonché eventuali variazioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 5/07/1998 in CO (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 6 part II, serie
A anno 1998) e che dall'unione sono nati i figli (30/06/1999) e Per_1 Per_2
(28/07/2003) maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto e ciascuno di loro sarà libero di fissare la propria residenza;
2. I coniugi concordano che la casa coniugale, situata in Rizziconi (RC) alla
Contrada Canino n. 6, di proprietà del sig. , rimanga alla sig.ra Pt_2 [...] assieme a tutto il mobilio, la quale ne sosterrà le relative spese e Parte_1 continuerà ad abitarvi;
3. I figli e lavorativamente autonomi, potranno risiedere dalla Per_1 Per_2 madre nel periodo in cui non lavorano;
4. Nessun mantenimento è previsto da parte del padre e/o della madre in favore dei figli in quanto lavorativamente autonomi;
5. Il sig. nulla invece verserà a titolo di mantenimento alla moglie che Pt_2 si dichiara economicamente indipendente;
6. I Coniugi hanno l'obbligo di comunicarsi sempre il proprio indirizzo di residenza e/o domicilio ove dovesse subire mutamenti ed il proprio recapito telefonico, nonché eventuali variazioni.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola