Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all'udienza del 13.3.2025 tenutasi ex 127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 11776/2024
TRA
IG.ra nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 res.te in Ercolano (Na) alla Via Favorita n. 20 ed elett.te domiciliata in Ercolano (Na) alla Via Favorita n. 20, presso lo studio dell'Avv. Marco Marigliano, C.F. che la rappresenta e difende giusto mandato in calce al C.F._2 presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ovvero numero di fax 081/0097739. Email_1
RICORRENTE
E
in persona del procuratore speciale Controparte_1
, C.F. P.IVA con sede legale in Roma alla via Controparte_2 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14 e, agli effetti del presente atto, elettivamente domiciliato in
Copertino (Lecce) alla via C. Battisti n.124 presso lo studio dell'avv. Giuliana Petito C.F. il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al CodiceFiscale_3 seguente numero di Fax:0832/947480 o all'indirizzo Pec:
dal quale è rappresentato e difeso giusta Email_2 procura in atti allegata.
1
RESISTENTE
Controparte_3 sede di Napoli in p.l.r.p.t. VIA Nuova Poggioreale, 80143 Napoli
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.09.2024 e ritualmente notificato , la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9014270241 000, sostenendo di avere appreso dalla lettura della stessa intimazione di pagamento di un carico esattoriale portato dalla cartella di pagamento n. 071 2014
0102860314 000 Ente creditore Sede di Napoli anno 2002 dell'importo di € CP_3
3.626,96 e presuntivamente notificata il 18/02/2015. Deduceva di non aver mai ricevuto notifica né della suddetta intimazione di pagamento, né di tutti gli atti prodromici alla emissione della cartella di pagamento. Evidenziava come la mancanza della notifica degli atti presupposti determinasse la nullità dell'atto consequenziale annullato, sottolineando che la notifica di un atto inesistente o nullo non viene sanata dall'impugnazione dell'atto diverso e successivo.
Inoltre, eccepiva l' esistenza di un giudicato in ordine alla debenza di contributi dell' anno 2002, atteso che con giudizio definito con sentenza n. CP_3
Asseriva che aveva provveduto ad opporsi ad entrambe le cartelle di pagamento con due separati ricorsi –poi riuniti per connessione –dinanzi al Tribunale di Napoli se.z lavoro ed assegnati alla cognizione del giudice Dott. Bile con numero di r.g. 13305/2009 e 7136/2011.
Tale giudizio si concludeva poi nell'anno 2012 mediante sentenza n. 18044/2012 depositata il 25/06/2012 con la quale veniva accolta l'opposizione presentata dalla sig.ra avverso due cartelle di pagamento impugnate con due Parte_1 separati ricorsi –poi riuniti per connessione –dinanzi al Tribunale di Napoli se.z lavoro ed con numero di r.g. 13305/2009 e 7136/2011, .non essendo stato provato il rapporto di lavoro e di subordinazione scaturigine delle contestazioni sollevate con il verbale ispettivo.
Con la predetta sentenza –non oggetto di gravame e quindi divenuta cosa giudicata in senso formale e sostanziale -in maniera chiara ed inconfutabile il Tribunale
2 stabiliva che non risultano provate le violazioni contributive contestate e che al contrario la forniva valida prova dell'insussistenza delle violazioni contestate. Pt_1
Ciononostante sulla scorta dei medesimi presupposti risulta emessa la cartella di pagamento 07120140102860314000, riportata nell'intimazione di pagamento e relativo all'anno 2002.
Eccepiva comunque la prescrizione quinquennale del credito intimato dalla data di notifica della cartella a quella dell' intimazione di pagamento opposta, richiamando giurisprudenza di legittimità a sostegno delle proprie pretese.
Concludeva: “in via preliminare: si chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento riferita all'avviso di addebito di cui in narrativa di cui alla premessa in fatto stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere coattivamente delle somme che risultano ad oggi non essere dovute sulla scorta dei motivi di cui in narrativa;
-nel merito,: accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa non dovuti gli importi di cui alla cartella di pagamento cartella 07120140102860314000 contenuta nell'intimazione di pagamento opposta e per l'effetto annullare la pretesa di cui all'intimazione di pagamento poiché non dovuto il diritto di credito preteso dall' ente creditore e dall'agente della riscossione;
-in ogni caso accertare e dichiarare l' illegittimità dell'intimazione di pagamento e della cartella in essa contenuta per mancata notifica e per prescrizione della pretesa in essa riportata;
-condannare per effetto i resistenti in solo tra di loro e nelle rispettive qualità al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario” ;
Si costituiva l' la quale deduceva la regolare Controparte_1 notifica della cartella di pagamento n. 071 2014 0102860314 000, effettuata ai sensi dell' art 140 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale .
In ordine all' eccepito giudicato di cui alla sentenza n.18044/2012 relativamente ai contributi dell' anno 2002, portati dalla richiamata cartella esattoriale, ne eccepiva la tardività in quanto detta eccezione doveva essere sollevata impugnando la cartella di pagamento nei termini di legge, avendo l'Agente della Riscossione data la prova piena ed inconfutabile di aver regolarmente notificato alla ricorrente la cartella di pagamento n. 071 2014 0102860314 000.
Deduceva che l'omessa opposizione della cartella ha reso i crediti iscritti a ruolo irrevocabili e definitivi ed in quanto tali non più suscettibili di contestazione (Cass. n. 21365/2010).
3 Contestava l' eccepita prescrizione quinquennale dei crediti ex l 335/1995 giacchè successivamente alla notifica della più volte citata cartella esattoriale n. 071 2014 0102860314 000 oggetto di causa, aveva notificato atti interruttivi della prescrizione: ovvero l'intimazione di pagamento n. 071 2016 9014396848 000, notificata a norma dell'art. 138 c.p.c. in data 06/04/2016, dal messo notificatore IG. Pt_2
consegnandola personalmente al destinatario IG.ra che
[...] Parte_1 ha regolarmente firmato la relata di notifica, notifica dell'intimazione di pagamento che ha interrotto i termini di prescrizione, nonché l'intimazione di pagamento n. 071 2018 9042130020 000, notificata a norma dell'art. 139 c.p.c. come si evince dalla copia della relata di notifica che produceva , ( in data 11/12/2018 il messo notificatore ha notificato l'intimazione consegnandola in assenza del destinatario al convivente che ha regolarmente firmato la relata di notifica) .
Concludeva chiedendo : 1) Rigettare la domanda della ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Non si costituiva l' , ritualmente evocato in giudizio , restando contumace CP_3
All' udienza del 13.3.2025 , tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa come da sentenza contestuale
Va preliminarmente osservato che parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9014270241 000, facendo valere la nullità dell'atto prodromico, ovvero della cartella di pagamento, n. 071 2014 0102860314 000, sottostante, asserendo di non averne mai ricevuto la notifica, nonché comunque l'intervenuta prescrizione dei crediti da esso portato, asserendo che dalla presunta notifica di detto avviso di addebito all' intimazione di pagamento opposta erano decorsi i 5 anni, di cui alla L. 335/1995 .
In primis deduceva la nullità dell' intimazione di pagamento per mancanza dell' atto presupposto, e solo in via subordinata l' intervenuta prescrizione del debito da essa portato per decorso del termine quinquennale di cui alla legge 335/1995 .
In merito e Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 10012 depositata il 15 aprile 2021 (Pres. Travaglino, Rel. Manzon) affermano alcuni importanti principi in materia di impugnazione di atti della riscossione e di notifiche degli stessi. In primo luogo la Corte ribadisce il principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
4 Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. civ., sez. V, ord. 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass. civ., sez. un. n. 5791/2008, ripresa da ultimo, da Cass. civ., sez. un. n. 10012/21).
Fatta detta premessa deve osservarsi che la , a Controparte_1 prescindere dalla prova della regolare notifica della cartella opposta, ha dedotto e provato di avere regolarmente notificato due intimazioni di pagamento relative alla richiamata cartella esattoriale, ovvero l' intimazione di pagamento n. 071 2016 9014396848 000, notificata a norma dell'art. 138 c.p.c. in data 06/04/2016, dal messo notificatore IG. consegnandola personalmente al destinatario Parte_2
IG.ra , che ha regolarmente firmato la relata di notifica ed una Parte_1 seconda intimazione di pagamento n. 071 2018 9042130020 000, notificata a norma dell'art. 139 c.p.c., in data 11/12/2018 mediante consegna, in assenza del destinatario, a persona qualificatasi convivente, che ha regolarmente firmato la relata di notifica) .
In merito va richiamata l'ordinanza n. 23346/2024, depositata il 29/08/2024, con la quale la quinta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione medio tempore notificato. Il contenzioso origina dall'impugnazione di un atto di pignoramento di crediti verso terzi ex articolo 72 bis Dpr
602/73, con cui il debitore ha eccepito il difetto di notifica delle sottese cartelle esattoriali.
La Corte di Cassazione, partendo dal pacifico presupposto desunto, tra le altre, dalla decisione n. 34416/2013 emessa dalla medesima sezione, secondo cui “l'intimazione di
5 pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta”, ha ritenuto condivisibili gli assunti dell' , evidenziando che “Per effetto Controparte_4 della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento”. Alla luce delle richiamate pronunce resta preclusa la possibilità del ricorrente di contestare la regolare notifica della cartella di cui all' atto di intimazione opposto .
Ne consegue che resta preclusa qualsiasi questione relativa alla regolare notifica della cartella di pagamento n. 071 2014 0102860314 000, così come il dedotto giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 18044/2012 depositata il 25/06/2012, relativamente ai contributi relativi all' anno 2002, che andava eccepito impugnando detta cartella .
Tuttavia non resta preclusa a parte ricorrente la possibilità di impugnare l'intimazione opposta, facendo valere la prescrizione quinquennale, ex L.335/2025 eventualmente decorsa dalla notifica della cartella di pagamento
La Corte di Cassazione, infatti, con ordinanza n. 16743/2024 ha statuito che indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, la prescrizione eventualmente maturata, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi, dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.
L'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, tuttavia non è un atto previsto tra quelli di cui all' art. 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 , con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione. Nella fattispecie, il contribuente non aveva l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione e pertanto, si sarebbe dovuto verificare se la prescrizione si fosse effettivamente maturata.
6 Se dunque sotto detto profilo il ricorso appare ammissibile, deve tuttavia ritenersi che non sussiste l' eccepita prescrizione quinquennale, ai sensi della L. 335/1995, atteso che dalla notifica della cartella di pagamento n. n. 071 2014 0102860314 000 , che, per effetto della richiamata preclusione, non può più mettersi in discussione, avvenuta quindi , secondo quanto dedotto da parte resistente, in data 18.2.2015, l'
notificava l' intimazione di pagamento n. 071 2016 Controparte_1
9014396848 000, notificata a norma dell'art. 138 c.p.c. in data 06/04/2016, e l' intimazione di pagamento n. 071 2018 9042130020 000, notificata a norma dell'art. 139 c.p.c., in data 11/12/2018, quali atti interruttivi della prescrizione.
Ne consegue che, applicando il d.l. 18/2020, che ha sospeso la riscossione dal 08/03/3020 al 31/05/2020; il d.l. 34/2020 fino al 31/08/2020; il Dl. 104/2020 (decreto agosto) ha sospeso fino al 31/12/2020; il DL 183/2020 ha sospeso fino al 28/02/2021; il Dl. 106/2021 (decreto sostegni bis) che ha sospeso fino al 31/08/2021, alla data dell' 8.4.2024 di notifica dell' intimazione n. n.07120249014270241/000, il termine di prescrizione quinquennale ex L. 335/1995 non può ritenersi decorso .
Alle esposte argomentazioni consegue il rigetto dell' opposizione all' intimazione di pagamento n.07120249014270241/000;
Le spese di giudizio tra la ricorrente e la seguono Controparte_1 la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
Stante la contumacia dell' nessuna statuizione va assunta sulle spese tras parte CP_3 ricorrente ed ente
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott. Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l' opposizione all' intimazione di pagamento n.07120249014270241/000;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' liquidate in complessivi euro Controparte_1
1400,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
3) nulla per le spese tra la ricorrente e l' . CP_3
Si comunichi.
Napoli, 13/3/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Pia Mazzocca
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