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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/02/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1773/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Marco Papasso Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena opposta
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Alessandra Guzzo opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.5.2024 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.
03480202300003043000, notificato dall'agente della riscossione il 25.3.2024 nella parte relativa agli avvisi di addebito n. 33420160004345813000 e CP_1
n. 33420180003767656000, chiedendo la declaratoria di intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
1 Lamentava, in particolare, l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi per il decorso del termine quinquennale anche in ipotesi di avvenuta notifica degli avvisi di addebito presupposti.
e si costituivano in giudizio contestando CP_1 Controparte_2 il ricorso di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile atteso che mira ad accertare l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale maturata (anche) in epoca successiva alla data di (asserita) notifica degli avvisi di addebito presupposti, qualificandosi sotto questo profilo l'azione in termini di opposizione alla esecuzione ex art. 650 c.p.c, come tale non assoggettata al termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, a fortiori, a quello di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 (che riguarda l'opposizione a cartella/avviso di addebito).
Ciò precisato, costituendosi in giudizio l' ha offerto la prova dell'avvenuta CP_1 notifica degli avvisi di addebito per cui è causa, depositando i relativi avvisi di ricevimento;
contrariamente a quanto lamenta parte ricorrente con le note scritte depositate il 17.9.2024 l' ha provato la notifica anche dell'avviso CP_3 di addebito n. 33420180003767656000, avvenuta mediante compiuta giacenza
(cfr. all. 4° fasc. ). CP_1
Tanto precisato - e rilevato che l'agente della riscossione non ha provato la notifica alla ricorrente della intimazione di pagamento n.
03420209002183890000 menzionata in comparsa poichè il relativo avviso di ricevimento depositato non reca alcuna annotazione mentre per l'intimazione di pagamento n. 03420199009750976000, pure indicata in comparsa, è provata la notifica ma, non essendo stata depositata la copia di tale atto, non è possibile valutare se questo abbia avuto ad oggetto gli avvisi di addebito qui di interesse - si osserva che in relazione all'avviso di addebito n.
33420180003767656000 (notificato il 28.12.2018), alla data di notifica del preavviso di fermo opposto (25.3.2024), non è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
2 Occorre, invero, tenere conto della sospensione (per complessivi n. 311 giorni) dei termini di prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 disposta dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020 nonché di quello relativo al periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 disposta dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21.
Per effetto di tale sospensione la notifica del preavviso di fermo opposto è intervenuta entro il quinquennio dalla notifica dell'avviso di addebito prima menzionato (28.12.2018+ 5 anni+ 311 giorni).
È invece prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n.
33420160004345813000 (notificato il 12.12.2016) poiché, anche a tenere conto della sospensione prevista dalla normativa emergenziale innanzi indicata, il termine di prescrizione alla data di notifica del preavviso di fermo opposto era già spirato.
Le spese di lite devono essere compensate tra tutte le parti stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinto per prescrizione il credito contributivo portato dall'avviso di addebito n.
33420160004345813000; compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Cosenza, 26 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1773/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Marco Papasso Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena opposta
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Alessandra Guzzo opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.5.2024 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.
03480202300003043000, notificato dall'agente della riscossione il 25.3.2024 nella parte relativa agli avvisi di addebito n. 33420160004345813000 e CP_1
n. 33420180003767656000, chiedendo la declaratoria di intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
1 Lamentava, in particolare, l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi per il decorso del termine quinquennale anche in ipotesi di avvenuta notifica degli avvisi di addebito presupposti.
e si costituivano in giudizio contestando CP_1 Controparte_2 il ricorso di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile atteso che mira ad accertare l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale maturata (anche) in epoca successiva alla data di (asserita) notifica degli avvisi di addebito presupposti, qualificandosi sotto questo profilo l'azione in termini di opposizione alla esecuzione ex art. 650 c.p.c, come tale non assoggettata al termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, a fortiori, a quello di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 (che riguarda l'opposizione a cartella/avviso di addebito).
Ciò precisato, costituendosi in giudizio l' ha offerto la prova dell'avvenuta CP_1 notifica degli avvisi di addebito per cui è causa, depositando i relativi avvisi di ricevimento;
contrariamente a quanto lamenta parte ricorrente con le note scritte depositate il 17.9.2024 l' ha provato la notifica anche dell'avviso CP_3 di addebito n. 33420180003767656000, avvenuta mediante compiuta giacenza
(cfr. all. 4° fasc. ). CP_1
Tanto precisato - e rilevato che l'agente della riscossione non ha provato la notifica alla ricorrente della intimazione di pagamento n.
03420209002183890000 menzionata in comparsa poichè il relativo avviso di ricevimento depositato non reca alcuna annotazione mentre per l'intimazione di pagamento n. 03420199009750976000, pure indicata in comparsa, è provata la notifica ma, non essendo stata depositata la copia di tale atto, non è possibile valutare se questo abbia avuto ad oggetto gli avvisi di addebito qui di interesse - si osserva che in relazione all'avviso di addebito n.
33420180003767656000 (notificato il 28.12.2018), alla data di notifica del preavviso di fermo opposto (25.3.2024), non è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
2 Occorre, invero, tenere conto della sospensione (per complessivi n. 311 giorni) dei termini di prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 disposta dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020 nonché di quello relativo al periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 disposta dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21.
Per effetto di tale sospensione la notifica del preavviso di fermo opposto è intervenuta entro il quinquennio dalla notifica dell'avviso di addebito prima menzionato (28.12.2018+ 5 anni+ 311 giorni).
È invece prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n.
33420160004345813000 (notificato il 12.12.2016) poiché, anche a tenere conto della sospensione prevista dalla normativa emergenziale innanzi indicata, il termine di prescrizione alla data di notifica del preavviso di fermo opposto era già spirato.
Le spese di lite devono essere compensate tra tutte le parti stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinto per prescrizione il credito contributivo portato dall'avviso di addebito n.
33420160004345813000; compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Cosenza, 26 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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