Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 2147/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., _1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
(C.F. ) Parte_3 C.F._2 elettivamente domiciliati in C.SO MARIO PAGANO, 90 ROCCAPIEMONTE, presso lo studio dell'Avv. FIMIANI ALESSANDRO (C.F. ), C.F._3 che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti OPPONENTI E
(C.F. , anche quale Controparte_1 P.IVA_2 incorporante per fusione della in persona del legale rapp.te, CP_2 elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI, 28 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. ALFANO CATERINA (C.F. ) che la C.F._4 rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 13/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7/5/2013, , _1 Pt_2
e , proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...] Parte_3
n. 350/2013 del 28/2/2013, con cui veniva loro ingiunto il pagamento della somma di
€ 67.691,45, oltre interessi e spese. Parte opponente premetteva che: in data 21/06/2006, accendeva presso la _1
filiale di Cava De' Tirreni, un c/c ordinario (n.ro Controparte_3
16026.55) ed un c/c anticipi (n.ro 16027.48); fruiva di apertura di credito (sul _1
c/c ordinario) e sconto commerciale delle fatture (sul conto anticipi); tali forme di affidamento erano garantite da fideiussioni omnibus rilasciate da e Parte_2
N.R.G. 2147/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
per conto Controparte_4 della costituiva in mora i debitori in data 08/04/2011 ricostruendo il proprio CP_1 credito sulla scorta dei saldaconti comprensivi degli interessi ai tassi convenzionali pattuiti, commissioni trimestrali e spese di conto;
dal saldo passivo dei rapporti di c/c. ordinario (n.ro 16026.55) e anticipi (n.ro 16027.48) l'Istituto asseriva di essere creditore per complessivi € 67.691,46; la non riscontrava la richiesta di copia degli estratti CP_1 di conto corrente e proponeva ricorso per decreto ingiuntivo. Solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo, in data 24/3/2013, la trasmetteva CP_1 la documentazione bancaria richiesta dagli opponenti. Parte opponente eccepiva la pattuizione e l'applicazione di tassi oltre soglia di usura fin dal momento dell'apertura del contratto, usurarietà che perdurava per tutti i periodi successivi, con conseguente inapplicabilità di alcun interesse o, in subordine, di disapplicazione del tasso ultralegale;
eccepiva altresì l'applicazione della cms in difetto delle condizioni ed il mancato riaccredito della cms illegittimamente addebitata;
la mancanza di condizione di reciprocità ai fini della capitalizzazione. Eccepiva pertanto un saldo a credito del correntista pari ad € 15.322,91, o pari ad € 5.117,29 (in caso di applicazione degli interessi legali). In via riconvenzionale agiva per ottenere la restituzione delle somme illegittimamente addebitate ed il risarcimento del danno derivante dalla illegittima segnalazione, da determinarsi in via equitativa in € 50.000,00. Si costituiva, in data 13/9/2013, la evidenziando la legittimità del Controparte_1 proprio operato e chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale. Istruita la causa, ed espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Risulta documentalmente provato che la società ha intrattenuto due rapporti Parte_1 di conto corrente con la presso la filiale di Cava De' Controparte_1
Tirreni, dal 21/6/2006 fino a Dicembre del 2010. Risulta altresì documentalmente provato che ed , Parte_3 Parte_2
a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di qualunque natura della _1
, si sono costituiti, il giorno 30/6/2006, fideiussori solidali e indivisibili sino
[...] all'importo di € 90.000,00 in favore della Controparte_1 aumentato, in data 11/4/2007, ad € 120.000,00. Risulta altresì dalla documentazione prodotta che in data 13/12/2010 la
[...] comunicava alla società ed ad i suoi garanti la revoca degli Controparte_1 affidamenti concessi, il recesso da tutti i rapporti intrattenuti e il trasferimento della posizione a sofferenza;
in data 8/4/2011, la società Controparte_4 alla quale era stata nel frattempo affidata la gestione della pratica, richiedeva alla società ed ad i suoi garanti il pagamento della somma di € 67.691,41 di cui € 27.825,05 per
N.R.G. 2147/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 scoperto sul conto corrente n. 16026.55 ed € 39.866,41 per scoperto sul conto corrente n. 16027.48, oltre accessori ed interessi al tasso legale dalla data del 13/12/2010 al soddisfo. Il CTU ha proceduto ad analizzare i due conti correnti: 16026.55 acceso presso la il 21 giugno del 2006; 16027.48 acceso presso la Controparte_1 [...] il 21 giugno del 2006. Il primo è un conto Ordinario, sul quale Controparte_1 vengono riversati i giroconti dal secondo conto corrente definibile come “Accessorio”, relativi agli anticipi e sul quale vengono addebitate spese, interessi ed accessori dello stesso conto anticipi. Con riferimento al c/c n 16026.55 ha evidenziato che risulta prodotto il contratto sottoscritto tra le parti in cui sono pattuiti i tassi creditori e debitori con capitalizzazione trimestrale, i giorni valuta e le spese. Il contratto è stato stipulato il 21/6/ 2006 con sottoscrizione della clausola di reciprocità. Dalle verifiche contrattuali effettuate, risulta che: il tasso di interesse pattuito è 13,525
%; la CMS pari a 0,75% calcolata con aliquota aggiuntiva sugli sconfinamenti autorizzati par al 1.25%; il limite massimo delle commissioni applicate è pari al 2,00%; le spese trimestrali fisse addebitate dalla banca da contratto ammontano ad € 27.50. Il tasso ultralegale, relativamente al conto corrente N. 16026.55, risulta essere pari al 17.70%, superiore al tasso soglia del periodo che è pari a 14,2350 %, comprendendo in tale calcolo, le CMS, gli interessi e tutte le altre spese escluse quelle per imposte e tasse. Risulta pertanto una usura originaria. Il CTU ha rilevato che in otto trimestri il TEG ha superato il tasso soglia ed in due trimestri l'aliquota applicata per il calcolo della commissione di massimo scoperto ha superato la soglia usura. Ha proceduto a rideterminare il saldo del conto corrente in € -9.077,46. Con riferimento al c/c n 16027.48 il CTU ha evidenziato che risulta prodotto il contratto sottoscritto tra le parti in cui sono pattuiti i tassi creditori e debitori con capitalizzazione trimestrale, i giorni valuta e le spese. Il contratto è stato stipulato il 21/6/2006 con sottoscrizione della clausola di reciprocità. Dalle verifiche contrattuali effettuate, risulta che: il tasso di interesse pattuito è 13,525
%; la CMS pari a 0,75% calcolata con aliquota aggiuntiva sugli sconfinamenti autorizzati par al 1.25%; il limite massimo delle commissioni applicate è pari al 2,00%; le spese trimestrali fisse addebitate dalla banca da contratto ammontano ad € 27.50. Pertanto, il tasso ultra-legale risulta essere pari al 17,70% superiore al tasso soglia del periodo che è pari a 14,2350 %, comprendendo in tale calcolo, le CMS, gli interessi e tutte le altre spese escluse quelle per imposte e tasse, così come richiesto. Risulta pertanto una usura originaria. Il CTU ha rilevato che in 4 trimestri il TEG ha superato il tasso soglia e in 2 trimestri l'aliquota applicata per il calcolo della commissione di massimo scoperto ha superato la soglia usura. Ha proceduto a rideterminare il saldo del c/c in € - 36.961,46. Pertanto, alla luce dei riconteggi elaborati su entrambi i conti correnti oggetto della
N.R.G. 2147/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 verifica, si evidenzia che il saldo a debito totale risulta essere pari ad € -21.652,54. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito (Trib. Roma n. 18101/2015). In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. Gli opponenti vanno pertanto condannati al pagamento, in favore di della CP_4 somma di € 21.652,54, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo. Con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni derivanti dal comportamento della banca, gli opponenti non hanno in alcun modo provato la sussistenza di un danno effettivo verificatosi a causa del comportamento della CP_1
Avendo la CTU confermato, sia pure in parte, l'esistenza dei crediti vantati dalla CP_1 risulta conseguentemente infondata la richiesta di risarcimento del danno per la pretesa errata segnalazione in Centrale Rischi, danno che comunque non è in re ipsa ma va provato, prova non offerta nel caso di specie.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite, liquidate in base al decisum, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Se infatti il decreto ingiuntivo è revocato nel corso del giudizio di opposizione in seguito non debenza parziale, le spese giudiziali vanno liquidate sulla base del decisum. Sono pertanto dovute dagli opponenti le spese relative del procedimento monitorio, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di non
N.R.G. 2147/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 debenza di parte della somma, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., n. 18125/2017). In termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007: "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito". Gli opponenti sono poi tenuti altresì, al pagamento, sulla base del decisum, delle spese processuali relative al giudizio di opposizione. Le spese di CTU vengono poste a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2147/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra _1
,
[...] Parte_2 Parte_4
, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, l'opposizione; per l'effetto:
2. revoca, per le causali di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 350/2013 del 28/2/2013;
3.accoglie, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda principale;
per l'effetto:
4. condanna , , , in solido tra _1 Parte_2 Parte_3 loro, al pagamento, in favore di , della Controparte_1 somma di € 21.652,54, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
5. rigetta, per le causali in motivazione le domande riconvenzionali;
6.condanna , , , in solido tra _1 Parte_2 Parte_3 loro, al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 spese del procedimento monitorio che si liquidano in € 600,00 per spese compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
7. condanna , , , in solido tra _1 Parte_2 Parte_3 loro, al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 spese presente giudizio di opposizione che si liquidano in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
N.R.G. 2147/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 8. pone definitivamente le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 16/01/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 2147/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6