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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/12/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. N.R.G.A.C. 307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del dott. Giuseppe Greco, quale Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di registro di cui in epigrafe, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
(cod.fisc. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Sindaco quale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta delibera giuntale n. 5/24 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento (cod.fisc.
; pec: fax: 0461/233925), P.IVA_2 Email_1 presso i cui uffici è domiciliato, in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;
- opponente, contro
(cod.fisc. - R.E.A. PT182641), in persona Controparte_1 P.IVA_3 del legale rappresentante in carica, corrente in Chiesina Uzzanese (PT) 51013, via del Lavoro n. 10, domiciliata presso l'avv. Roberta Colao del foro di
Bologna, via Francesco Petrarca n. 2 pec:
Email_2
- opposto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- per l'opponente: «Voglia il Tribunale adito, in pregiudiziale, principale, in rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 4/2024 del 04.012024 emesso dal
Tribunale di Trento sub. R.G. D.I. n. 3332/2023 opposto;
in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente
[...] all'opposto ; per tali Parte_1 Controparte_1 motivi revocare il decreto ingiuntivo n. 4/2024 del 04/01/2024; spese ed onorari di causa rifusi»;
- per l'opposto: «Voglia il Tribunale adito, rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto e diritto;
per l'effetto, confermare il decreto opposto e comunque, previo accertamento dei fatti esposti, accertare e statuire il credito del nei confronti dell' CP_2 Controparte_3
a titolo di pagamento diretto delle fatture per € 18.859,28 oltre
[...] interessi legali dalla richiesta al soddisfo, ovvero, in subordine a titolo di risarcimento danno o indennizzo parametrato sempre all'importo delle fatture, e comunque il tutto per l'importo che sarà accertato;
per l'effetto condannare il suddetto al relativo pagamento, con interessi fino al Pt_1 soddisfo;
con vittoria di spese e competenze legali del procedimento monitorio e del giudizio di merito».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato (ai sensi della legge n. 53 del 1994) in data
7.02.2024 il ha opposto il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 8/2024, munito di clausola di provvisoria esecuzione, emesso dal
Tribunale di Trento, in data 4.01.2024, per l'importo di € 18.859,28 oltre interessi e spese.
2. - , consorzio con attività esterna, in qualità di mandante Controparte_1 di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in data 4.08.2027, aveva concluso un contratto di sub-appalto con la società a responsabilità
[...] la quale a sua volta aveva concluso un contratto di appalto Controparte_4
(avente ad oggetto i lavori di costruzione in legno massivo del polo scolastico in con l'Ente opponente;
il menzionato sub-appalto Parte_1 riguardava le opere di «placcaggio strutture in legno, tavolati e contropareti, controsoffitti, sottofondi - secchi - per posa pavimentazioni, freni al vapore, rivestimenti a cappotto, pitture e trattamenti di superficie, rivestimenti esterni in facciata»; la esecuzione dei lavori subappaltati era stata affidata, da parte del , ad una sua consorziata ovvero alla società a responsabilità CP_2 limitata Palazzo Morgante Italia;
il sub-contratto prevedeva che il pagamento del corrispettivo sarebbe stato effettuato da parte della stazione appaltante in favore del sub-appaltatore.
2.1. - Senonché, nonostante si fosse accertata la regolare esecuzione dei lavori da parte del (siccome risulta dalla Controparte_5 determinazione comunale n. 173 in data 25.07.2923) la Stazione appaltante aveva sospeso il pagamento del corrispettivo pattuito a causa di asserite irregolarità contributive ascritte alla società a responsabilità limitata Palazzo
Morgante Italia;
il in data 23.10.2023 aveva messo in mora l'Ente CP_2 appaltante e di fronte all'inerzia dell'Ente locale aveva azionato il credito in sede monitoria. 3. - Il comune a mezzo dell'opposizione ha invocato, previa sospensione della clausola di esecutività provvisoria, la revoca del decreto ingiuntivo deducendo il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e nel merito CP_2
l'insussistenza di alcun debito in capo all'Ente locale avuto riguardo al fatto che il DURC della società a responsabilità limitata Palazzo Morgante Italia recava ingenti debiti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.
4. - In corso di causa, con ordinanza, resa fuori udienza in data 29.06.2024, il
Tribunale ha così disposto: «rilevato che i sensi dell'articolo 9 del contratto di subappalto i pagamenti da parte della stazione appaltante sarebbero avvenuti previa redazione da parte dell'impresa appaltatrice della contabilità
a favore del subappaltatore ed autorizzazione alla relativa fatturazione e che sulla base di tale autorizzazione dell'appaltatore il subappaltatore era tenuto ad inviare all'impresa la relativa fattura unitamente al DURC regolare e in corso di validità; che a sua volta l'impresa avrebbe provveduto di inviare copia della fattura e del DURC all'amministrazione appaltante;
che nel caso di specie nemmeno la società opposta ha dedotto che sia stato prodotto all'impresa e quindi alla stazione appaltante un DURC regolare e in corso di validità; che conseguentemente deve ritenersi che il credito dedotto in giudizio non sia divenuto esigibile in forza delle previsioni contrattuali;
sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto»; contestualmente ha fissato l'udienza del 25.03.2025 per trattenere la causa in decisione assegnando i termini ex art. 189 cod.proc.civ.; l'udienza è stata successivamente differita al 9.12.2025.
5. - Con ordinanza, in data 22.11.2025, il sottoscritto giudicante ha disposto la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod.proc.civ.
5.1. - Le parti hanno depositato memoria conclusiva nei termini di legge richiamando le conclusioni e deduzioni rassegnate nel corso del giudizio.
6. - Il Tribunale deve, preliminarmente, delibare l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale del ricorrente in sede monitoria, CP_2 proposta dal nell'atto di citazione in opposizione. Pt_1
6.1. - L'eccezione, è fondata.
E, invero, il Consorzio ricorrente è il mandante del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (costituito, in data 4.08.2127, proprio allo scopo specifico di concludere un contratto di subappalto con la società a responsabilità limitata che aveva stipulato un contratto di Controparte_4 appalto di opera pubblica); l'altra impresa associata è la società a responsabilità limitata (che nel raggruppamento riveste il ruolo di CP_6 mandataria).
Ciò posto, è bensì vero che, siccome ha dedotto il convenuto (pagg. CP_2
5/6 della comparsa di costituzione e pagina 6 della comparsa conclusionale) che «il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale, restando sottoposto alla disciplina del codice civile e del negozio voluto dalle parti, non essendo ad esso applicabili»).
Sta di fatto, però, che l'atto costitutivo del Raggruppamento di Imprese ha, espressamente, conferito alla “Capogruppo” (ATI s.r.l.) «apposito mandato collettivo ed irrevocabile ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di appalti pubblici» (cfr. pagina 2 dell'atto citato).
E' del tutto evidente, pertanto, che mediante la menzionata disposizione contrattuale i membri del Raggruppamento hanno inteso effettuare un richiamo espresso (e recettizio) alle disposizioni pubblicistiche tipiche dell'appalto di opere pubbliche e quindi anche all'art. 48, comma 15, del codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) il quale, riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese, prevede che «al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto» (sul punto, vedasi Cass.
Civ. Sez. 1, ordinanza n. 19296/2018).
6.2. - Il rinvio alla disposizione citata comporta che la rappresentanza
“irrevocabile” conferita alla società a responsabilità limitata ATI opera anche dopo il collaudo e fino alla definitiva esecuzione del rapporto contrattuale (e quindi sino al momento dell'adempimento del pagamento del corrispettivo concordato).
Da quanto dedotto consegue che il potere di rappresentanza processuale, nei confronti della stazione appaltante, spetta in via esclusiva all'impresa mandataria o capogruppo (sul punto vedasi: Cass. Civ, Sez. 3, sentenza n.
29737/2022).
6.3. - D'altra parte la disposizione contrattuale citata dal , ovvero la CP_2 clausola del contratto di subappalto secondo la quale «i pagamenti separati per ciascuna delle imprese saranno effettuati direttamente dal comune», non vincola in alcun modo la Stazione appaltante in quanto si tratta, ad ogni evidenza, di pattuizione inter alios acta (ex art. 1372 cod.civ.). 6.4. - Resta da aggiungere che il capoverso dell'art. 182 cod.pr.civ. dispone:
«quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione». La menzionata disposizione potrebbe ingenerare il dubbio che il Tribunale debba in ogni caso rilevare la causa di nullità della legittimazione processuale.
La giurisprudenza di legittimità ha, però, chiarito che «in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente
l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della “procura ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso» (così: Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 29244/2021).
Nel caso di specie la parte ricorrente non ha inteso sanare, in alcun modo,
l'eccepita carenza di rappresentanza processuale benché la parte opponente abbia, sin dal primo atto della sua costituzione in giudizio, sollevato la questione.
6.5. - Ne consegue che il è da ritenere privo di Controparte_7 legittimazione processuale attiva e, pertanto, non poteva agire in rappresentanza del Raggruppamento di Imprese né dell'impresa consorziata
(anch'essa vincolata dal richiamo operato dell'atto costitutivo del
Raggruppamento di Imprese).
6.5.1. - Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato siccome viziato da nullità.
7. - Il regime delle spese va regolato come in dispositivo sulla base dei vigenti parametri medi, ridotti nella misura del 50%, in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2024, emesso dal Tribunale di Trento in data
4.01.2024, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così dispone:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna il opposto al pagamento delle spese di lite in favore del CP_2 che si liquidano in 2.538,50 per Parte_1 compensi professionali ed € 118,50 per rimborso spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Cosenza il 12.12.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del dott. Giuseppe Greco, quale Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di registro di cui in epigrafe, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
(cod.fisc. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Sindaco quale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta delibera giuntale n. 5/24 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento (cod.fisc.
; pec: fax: 0461/233925), P.IVA_2 Email_1 presso i cui uffici è domiciliato, in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;
- opponente, contro
(cod.fisc. - R.E.A. PT182641), in persona Controparte_1 P.IVA_3 del legale rappresentante in carica, corrente in Chiesina Uzzanese (PT) 51013, via del Lavoro n. 10, domiciliata presso l'avv. Roberta Colao del foro di
Bologna, via Francesco Petrarca n. 2 pec:
Email_2
- opposto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- per l'opponente: «Voglia il Tribunale adito, in pregiudiziale, principale, in rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 4/2024 del 04.012024 emesso dal
Tribunale di Trento sub. R.G. D.I. n. 3332/2023 opposto;
in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente
[...] all'opposto ; per tali Parte_1 Controparte_1 motivi revocare il decreto ingiuntivo n. 4/2024 del 04/01/2024; spese ed onorari di causa rifusi»;
- per l'opposto: «Voglia il Tribunale adito, rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto e diritto;
per l'effetto, confermare il decreto opposto e comunque, previo accertamento dei fatti esposti, accertare e statuire il credito del nei confronti dell' CP_2 Controparte_3
a titolo di pagamento diretto delle fatture per € 18.859,28 oltre
[...] interessi legali dalla richiesta al soddisfo, ovvero, in subordine a titolo di risarcimento danno o indennizzo parametrato sempre all'importo delle fatture, e comunque il tutto per l'importo che sarà accertato;
per l'effetto condannare il suddetto al relativo pagamento, con interessi fino al Pt_1 soddisfo;
con vittoria di spese e competenze legali del procedimento monitorio e del giudizio di merito».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato (ai sensi della legge n. 53 del 1994) in data
7.02.2024 il ha opposto il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 8/2024, munito di clausola di provvisoria esecuzione, emesso dal
Tribunale di Trento, in data 4.01.2024, per l'importo di € 18.859,28 oltre interessi e spese.
2. - , consorzio con attività esterna, in qualità di mandante Controparte_1 di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in data 4.08.2027, aveva concluso un contratto di sub-appalto con la società a responsabilità
[...] la quale a sua volta aveva concluso un contratto di appalto Controparte_4
(avente ad oggetto i lavori di costruzione in legno massivo del polo scolastico in con l'Ente opponente;
il menzionato sub-appalto Parte_1 riguardava le opere di «placcaggio strutture in legno, tavolati e contropareti, controsoffitti, sottofondi - secchi - per posa pavimentazioni, freni al vapore, rivestimenti a cappotto, pitture e trattamenti di superficie, rivestimenti esterni in facciata»; la esecuzione dei lavori subappaltati era stata affidata, da parte del , ad una sua consorziata ovvero alla società a responsabilità CP_2 limitata Palazzo Morgante Italia;
il sub-contratto prevedeva che il pagamento del corrispettivo sarebbe stato effettuato da parte della stazione appaltante in favore del sub-appaltatore.
2.1. - Senonché, nonostante si fosse accertata la regolare esecuzione dei lavori da parte del (siccome risulta dalla Controparte_5 determinazione comunale n. 173 in data 25.07.2923) la Stazione appaltante aveva sospeso il pagamento del corrispettivo pattuito a causa di asserite irregolarità contributive ascritte alla società a responsabilità limitata Palazzo
Morgante Italia;
il in data 23.10.2023 aveva messo in mora l'Ente CP_2 appaltante e di fronte all'inerzia dell'Ente locale aveva azionato il credito in sede monitoria. 3. - Il comune a mezzo dell'opposizione ha invocato, previa sospensione della clausola di esecutività provvisoria, la revoca del decreto ingiuntivo deducendo il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e nel merito CP_2
l'insussistenza di alcun debito in capo all'Ente locale avuto riguardo al fatto che il DURC della società a responsabilità limitata Palazzo Morgante Italia recava ingenti debiti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.
4. - In corso di causa, con ordinanza, resa fuori udienza in data 29.06.2024, il
Tribunale ha così disposto: «rilevato che i sensi dell'articolo 9 del contratto di subappalto i pagamenti da parte della stazione appaltante sarebbero avvenuti previa redazione da parte dell'impresa appaltatrice della contabilità
a favore del subappaltatore ed autorizzazione alla relativa fatturazione e che sulla base di tale autorizzazione dell'appaltatore il subappaltatore era tenuto ad inviare all'impresa la relativa fattura unitamente al DURC regolare e in corso di validità; che a sua volta l'impresa avrebbe provveduto di inviare copia della fattura e del DURC all'amministrazione appaltante;
che nel caso di specie nemmeno la società opposta ha dedotto che sia stato prodotto all'impresa e quindi alla stazione appaltante un DURC regolare e in corso di validità; che conseguentemente deve ritenersi che il credito dedotto in giudizio non sia divenuto esigibile in forza delle previsioni contrattuali;
sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto»; contestualmente ha fissato l'udienza del 25.03.2025 per trattenere la causa in decisione assegnando i termini ex art. 189 cod.proc.civ.; l'udienza è stata successivamente differita al 9.12.2025.
5. - Con ordinanza, in data 22.11.2025, il sottoscritto giudicante ha disposto la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod.proc.civ.
5.1. - Le parti hanno depositato memoria conclusiva nei termini di legge richiamando le conclusioni e deduzioni rassegnate nel corso del giudizio.
6. - Il Tribunale deve, preliminarmente, delibare l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale del ricorrente in sede monitoria, CP_2 proposta dal nell'atto di citazione in opposizione. Pt_1
6.1. - L'eccezione, è fondata.
E, invero, il Consorzio ricorrente è il mandante del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (costituito, in data 4.08.2127, proprio allo scopo specifico di concludere un contratto di subappalto con la società a responsabilità limitata che aveva stipulato un contratto di Controparte_4 appalto di opera pubblica); l'altra impresa associata è la società a responsabilità limitata (che nel raggruppamento riveste il ruolo di CP_6 mandataria).
Ciò posto, è bensì vero che, siccome ha dedotto il convenuto (pagg. CP_2
5/6 della comparsa di costituzione e pagina 6 della comparsa conclusionale) che «il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale, restando sottoposto alla disciplina del codice civile e del negozio voluto dalle parti, non essendo ad esso applicabili»).
Sta di fatto, però, che l'atto costitutivo del Raggruppamento di Imprese ha, espressamente, conferito alla “Capogruppo” (ATI s.r.l.) «apposito mandato collettivo ed irrevocabile ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di appalti pubblici» (cfr. pagina 2 dell'atto citato).
E' del tutto evidente, pertanto, che mediante la menzionata disposizione contrattuale i membri del Raggruppamento hanno inteso effettuare un richiamo espresso (e recettizio) alle disposizioni pubblicistiche tipiche dell'appalto di opere pubbliche e quindi anche all'art. 48, comma 15, del codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) il quale, riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese, prevede che «al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto» (sul punto, vedasi Cass.
Civ. Sez. 1, ordinanza n. 19296/2018).
6.2. - Il rinvio alla disposizione citata comporta che la rappresentanza
“irrevocabile” conferita alla società a responsabilità limitata ATI opera anche dopo il collaudo e fino alla definitiva esecuzione del rapporto contrattuale (e quindi sino al momento dell'adempimento del pagamento del corrispettivo concordato).
Da quanto dedotto consegue che il potere di rappresentanza processuale, nei confronti della stazione appaltante, spetta in via esclusiva all'impresa mandataria o capogruppo (sul punto vedasi: Cass. Civ, Sez. 3, sentenza n.
29737/2022).
6.3. - D'altra parte la disposizione contrattuale citata dal , ovvero la CP_2 clausola del contratto di subappalto secondo la quale «i pagamenti separati per ciascuna delle imprese saranno effettuati direttamente dal comune», non vincola in alcun modo la Stazione appaltante in quanto si tratta, ad ogni evidenza, di pattuizione inter alios acta (ex art. 1372 cod.civ.). 6.4. - Resta da aggiungere che il capoverso dell'art. 182 cod.pr.civ. dispone:
«quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione». La menzionata disposizione potrebbe ingenerare il dubbio che il Tribunale debba in ogni caso rilevare la causa di nullità della legittimazione processuale.
La giurisprudenza di legittimità ha, però, chiarito che «in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente
l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della “procura ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso» (così: Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 29244/2021).
Nel caso di specie la parte ricorrente non ha inteso sanare, in alcun modo,
l'eccepita carenza di rappresentanza processuale benché la parte opponente abbia, sin dal primo atto della sua costituzione in giudizio, sollevato la questione.
6.5. - Ne consegue che il è da ritenere privo di Controparte_7 legittimazione processuale attiva e, pertanto, non poteva agire in rappresentanza del Raggruppamento di Imprese né dell'impresa consorziata
(anch'essa vincolata dal richiamo operato dell'atto costitutivo del
Raggruppamento di Imprese).
6.5.1. - Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato siccome viziato da nullità.
7. - Il regime delle spese va regolato come in dispositivo sulla base dei vigenti parametri medi, ridotti nella misura del 50%, in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2024, emesso dal Tribunale di Trento in data
4.01.2024, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così dispone:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna il opposto al pagamento delle spese di lite in favore del CP_2 che si liquidano in 2.538,50 per Parte_1 compensi professionali ed € 118,50 per rimborso spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Cosenza il 12.12.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Greco