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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 9227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9227 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza dell'11.12.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5968/2025 R.G.
TRA
( ), rappresentato e difeso d'avv. Mara Patricelli, presso il Parte_1 C.F._1
cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
, in persona del della pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 Controparte_2 CP_3 dall'avv. Laura Lembo, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Nuova Poggioreale
- ang. San Lazzaro.
Resistente
Oggetto: indennizzo e/o rendita per malattia professionale
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2025, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva lavorare alle dipendenze della Pegaso Impianti società cooperativa, con qualifica di elettricista impiantista di cantiere;
che, in data 21.06.2023, durante lo svolgimento delle proprie mansioni presso un'abitazione sita in Napoli, alla via Chiaia, subiva un infortunio cadendo rovinosamente da uno scaletto;
che tale lesione veniva refertata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo come “frattura scomposta tibia e perone a sinistra”, poi presso l' ove veniva trasferito, come “frattura Controparte_4
scomposta e pluriframmentaria del pilone tibiale, del malleolo tibiale e del terzo distale diafasario di perone sinistro”, trattata con intervento chirurgico di riduzione e stabilizzazione con fissatore esterno;
che, in data 11.01.2023, denunciava l'infortunio all' , che, all'esito di visita medico-legale, CP_1 riconosceva un grado di menomazione psicofisica del 10%; che, in data 5.04.2024, proponeva opposizione avverso detto provvedimento, senza tuttavia ricevere riscontro, decorsi inutilmente i termini di legge.
Sulla base di tali premesse concludeva affinché questo Giudice volesse “a) Accertare e dichiarare che il sig. in data 21.06.2023 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte Parte_1
nel presente ricorso;
b) Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità pari almeno al 21% o una percentuale maggior e/o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio di cui si chiede fin d'ora la ammissione;
c) Per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 21% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà di più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. d) In subordine, qualora il danno accertato fosse superiore al 10% ma inferiore al 16% condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione CP_1
di un indennizzo in capitale commisurato al danno accertato, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo”; vinte le spese di lite con attribuzione.
L' , costituitosi, deduceva l'equità della valutazione per come effettuata dall'Ente, concludendo CP_1
per il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata consulenza tecnica, all'udienza dell'11.12.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
***
La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
Preliminarmente deve rilevarsi che la malattia professionale in oggetto è stata denunciata all' CP_1 dopo l'entrata in vigore del D.L.vo n. 38/00 che, pertanto, trova applicazione nel caso in esame.
In particolare, le menomazioni conseguenti ad infortunio sul lavoro che comportano un'invalidità permanente inferiore al 6% non danno diritto ad alcuna prestazione. Quelle che comportano un'invalidità permanente pari o superiore al 6%, ma inferiore al 16%, danno diritto solo ad un indennizzo in capitale “una tantum”. Quelle, infine, che comportano un'invalidità permanente pari o superiori al 16% danno diritto ad una rendita.
Ciò posto, può dirsi accertata l'occasione di lavoro della malattia in esame ed altresì che il danno biologico derivatone è valutabile nella misura dell'11%.
Si riportano di seguito le conclusioni cui è giunto il CTU dott. “Dalla Persona_1 documentazione sanitaria agli atti e dall'esame clinico effettuato, si ritiene che il sig.
[...] a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso nel giugno del 2023, ha riportato postumi Pt_1
permanenti: - Esiti di frattura scomposta e pluriframmentaria del pilone tibiale sinistro, del malleolo tibiale e del terzo distale diafisario di perone. Per tali patologie, trattandosi di patologie insorte nel
2023, si applicano le tabelle di legge D.M. 12 luglio 2000 pubblicate sulla gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, supplemento ordinario n. 119, si procede a quantificare il danno biologico permanente per: - esiti di frattura biossea della gamba, apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale … si valuta con il massimo dell'8% - cod. 292 - limitazione funzionale della caviglia di 1/3 (che si valuta in riduzione con cod.
293 che prevede per l'anchilosi in posizione favorevole 12 punti, per cui si valuta in riferimento alla limitazione di 1/3 in misura 4%. In merito alla richiesta del CTP “per mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo- articolare, con indicazione dell'errato cod. 309 (invece del 306) valutabile fino a 3%, non può ritrovare riscontro in quanto nessun mezzo di sintesi in sede (esempio placche o viti) è presente, essendo stato trattato solo con Fissatore esterno articolare (FEA) rimosso in data 16.01.2024.
Trattandosi di patologie plurime, dovendosi quantificare giustamente ed equamente l'inabilità complessiva, si applica la formula riduzionistica dalla quale risulta che il danno all'integrità psicofisica (D.L. n. 38 del 23.02.2000) è pari all'11% (undici per cento). CONCLUSIONI Riteniamo, che il sig. di anni 60, a seguito dell'infortunio patito sul lavoro in data Parte_1
21.06.2023, ha riportato - Esiti di frattura scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale, del malleolo tibiale e del terzo distale diafisario di perone, trattato con FEA. Poiché trattasi di un
“infortunio” già riconosciuto dall' in misura del 10% per un danno avvenuto nel 2023, in CP_1
applicazione del D.M. 12 luglio 2000 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, supplemento ordinario n. 119, si può parlare di valutazioni che tengano conto del danno biologico che nel caso specifico è valutato complessivamente nella misura dell'11% (undici per cento)”.
Parimenti, si condivide quanto specificato dal CTU in sede di controdeduzioni, ove si legge: “La valutazione peritale è stata condotta nel rispetto dei criteri normativi e scientifici previsti dal D. Lgs.
38/2000 e dal D.M. 12 luglio 2000, con riferimento alle tabelle delle menomazioni e ai principi CP_1
consolidati della medicina legale del lavoro. Il consulente ha proceduto all'esame diretto del periziando e alla revisione della documentazione sanitaria prodotta, giungendo alla conclusione che il sig. presenta esiti di trauma distorsivo alla caviglia destra, con limitazione funzionale Pt_1
residua e dolore cronico, riconducibili a postumi stabilizzati dell'evento denunciato. Tale quadro clinico è stato ritenuto compatibile con una menomazione permanente dell'integrità psicofisica pari all'11%, valutazione che risulta pienamente congrua e conforme ai parametri tabellari per CP_1
menomazioni di analoga natura e gravità. Le osservazioni del difensore di parte, che ipotizzano un peggioramento della condizione clinica o una sottostima della percentuale riconosciuta, non trovano riscontro né nella documentazione acquisita né nei rilievi clinico-obiettivi effettuati in sede di consulenza. È principio medico-legale consolidato che la CTU debba riferirsi alla situazione anatomo-funzionale esistente al momento dell'accertamento: eventuali variazioni o aggravamenti sopravvenuti successivamente non possono essere oggetto di valutazione da parte del consulente nominato dal Giudice, in quanto esulano dal mandato ricevuto. Si ribadisce, pertanto, che eventuali peggioramenti successivi dovranno, se del caso, essere sottoposti alla valutazione dell' , CP_1
mediante la presentazione di istanza di aggravamento, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 83 del D.P.R. 1124/1965. Solo in quella sede, infatti, potrà essere verificato l'eventuale incremento della menomazione rispetto al grado riconosciuto in questa consulenza. In conclusione, la relazione peritale appare tecnicamente corretta, logicamente argomentata e coerente con i dati clinici e documentali esaminati. Non emergono elementi che possano indurre a modificarne le risultanze o a dubitare della congruità della valutazione percentuale espressa. Pertanto, si confermano integralmente le conclusioni della CTU, ritenendo che la menomazione permanente dell'11% rappresenti una stima equa e adeguata alla reale entità dei postumi accertati”.
Quanto alle osservazioni formulate dal ricorrente con note di trattazione del 10.12.2025, in merito al certificato del 28.05.2025, a firma del dott. , in cui è riportata la diagnosi di “Postumi Persona_2
di frattura scomposta del pilone tibiale con grave artrosi post-traumatica e marcata limitazione della articolarità della tibio-tarsica. Tali esiti possono essere considerati stabilizzati e non suscettibili di ulteriori miglioramenti. Da valutare in opportuna sede medico-legale”, si può ritenere, in assenza di esami strumentali che possano documentare un peggioramento delle condizioni di salute del , Pt_1
che lo stesso sia sovrapponibile alla documentazione medica allegata al ricorso ed esaustivamente esaminata dall'ausiliare, da ultimo il referto del 27.02.2024 dello stesso dott. nel quale Per_2 vengono diagnosticati “Postumi di frattura del pilone tibiale con algodistrofia riflessa ed artrosi tibio-tarsica sinistra”.
Si consideri inoltre che il certificato in parola risulta depositato tardivamente, ossia in data
10.11.2025, pur essendo già in possesso del ricorrente al momento della celebrazione della prima udienza del presente giudizio (29.05.2025).
Ciò posto, le conclusioni del CTU, giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e nelle controdeduzioni alle osservazioni di parte ricorrente, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Deve, pertanto, concludersi che la malattia professionale di cui al ricorso ha determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente nella misura dell'11%. Pertanto, l' resistente va condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in CP_5
capitale del danno subìto, detratto quanto già percepito, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 38/2000.
Il riconoscimento di una percentuale di invalidità praticamente sovrapponibile a quella riconosciuta dall' consente la compensazione delle spese di lite tra le parti CP_1
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, restano a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente, in seguito a malattia professionale, ha subìto una lesione all'integrità psico-fisica in misura pari all'11% e per l'effetto condanna l' CP_1
al pagamento in suo favore del corrispondente indennizzo in capitale, ai sensi del D.L.gs. n.38/2000 detratto quanto già eventualmente percepito;
- spese compensate integralmente tra le parti, ponendosi definitivamente a carico dell' le spese CP_1
di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Napoli, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza dell'11.12.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5968/2025 R.G.
TRA
( ), rappresentato e difeso d'avv. Mara Patricelli, presso il Parte_1 C.F._1
cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
, in persona del della pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 Controparte_2 CP_3 dall'avv. Laura Lembo, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Nuova Poggioreale
- ang. San Lazzaro.
Resistente
Oggetto: indennizzo e/o rendita per malattia professionale
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2025, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva lavorare alle dipendenze della Pegaso Impianti società cooperativa, con qualifica di elettricista impiantista di cantiere;
che, in data 21.06.2023, durante lo svolgimento delle proprie mansioni presso un'abitazione sita in Napoli, alla via Chiaia, subiva un infortunio cadendo rovinosamente da uno scaletto;
che tale lesione veniva refertata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo come “frattura scomposta tibia e perone a sinistra”, poi presso l' ove veniva trasferito, come “frattura Controparte_4
scomposta e pluriframmentaria del pilone tibiale, del malleolo tibiale e del terzo distale diafasario di perone sinistro”, trattata con intervento chirurgico di riduzione e stabilizzazione con fissatore esterno;
che, in data 11.01.2023, denunciava l'infortunio all' , che, all'esito di visita medico-legale, CP_1 riconosceva un grado di menomazione psicofisica del 10%; che, in data 5.04.2024, proponeva opposizione avverso detto provvedimento, senza tuttavia ricevere riscontro, decorsi inutilmente i termini di legge.
Sulla base di tali premesse concludeva affinché questo Giudice volesse “a) Accertare e dichiarare che il sig. in data 21.06.2023 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte Parte_1
nel presente ricorso;
b) Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità pari almeno al 21% o una percentuale maggior e/o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio di cui si chiede fin d'ora la ammissione;
c) Per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 21% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà di più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. d) In subordine, qualora il danno accertato fosse superiore al 10% ma inferiore al 16% condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione CP_1
di un indennizzo in capitale commisurato al danno accertato, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo”; vinte le spese di lite con attribuzione.
L' , costituitosi, deduceva l'equità della valutazione per come effettuata dall'Ente, concludendo CP_1
per il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata consulenza tecnica, all'udienza dell'11.12.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
***
La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
Preliminarmente deve rilevarsi che la malattia professionale in oggetto è stata denunciata all' CP_1 dopo l'entrata in vigore del D.L.vo n. 38/00 che, pertanto, trova applicazione nel caso in esame.
In particolare, le menomazioni conseguenti ad infortunio sul lavoro che comportano un'invalidità permanente inferiore al 6% non danno diritto ad alcuna prestazione. Quelle che comportano un'invalidità permanente pari o superiore al 6%, ma inferiore al 16%, danno diritto solo ad un indennizzo in capitale “una tantum”. Quelle, infine, che comportano un'invalidità permanente pari o superiori al 16% danno diritto ad una rendita.
Ciò posto, può dirsi accertata l'occasione di lavoro della malattia in esame ed altresì che il danno biologico derivatone è valutabile nella misura dell'11%.
Si riportano di seguito le conclusioni cui è giunto il CTU dott. “Dalla Persona_1 documentazione sanitaria agli atti e dall'esame clinico effettuato, si ritiene che il sig.
[...] a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso nel giugno del 2023, ha riportato postumi Pt_1
permanenti: - Esiti di frattura scomposta e pluriframmentaria del pilone tibiale sinistro, del malleolo tibiale e del terzo distale diafisario di perone. Per tali patologie, trattandosi di patologie insorte nel
2023, si applicano le tabelle di legge D.M. 12 luglio 2000 pubblicate sulla gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, supplemento ordinario n. 119, si procede a quantificare il danno biologico permanente per: - esiti di frattura biossea della gamba, apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale … si valuta con il massimo dell'8% - cod. 292 - limitazione funzionale della caviglia di 1/3 (che si valuta in riduzione con cod.
293 che prevede per l'anchilosi in posizione favorevole 12 punti, per cui si valuta in riferimento alla limitazione di 1/3 in misura 4%. In merito alla richiesta del CTP “per mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo- articolare, con indicazione dell'errato cod. 309 (invece del 306) valutabile fino a 3%, non può ritrovare riscontro in quanto nessun mezzo di sintesi in sede (esempio placche o viti) è presente, essendo stato trattato solo con Fissatore esterno articolare (FEA) rimosso in data 16.01.2024.
Trattandosi di patologie plurime, dovendosi quantificare giustamente ed equamente l'inabilità complessiva, si applica la formula riduzionistica dalla quale risulta che il danno all'integrità psicofisica (D.L. n. 38 del 23.02.2000) è pari all'11% (undici per cento). CONCLUSIONI Riteniamo, che il sig. di anni 60, a seguito dell'infortunio patito sul lavoro in data Parte_1
21.06.2023, ha riportato - Esiti di frattura scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale, del malleolo tibiale e del terzo distale diafisario di perone, trattato con FEA. Poiché trattasi di un
“infortunio” già riconosciuto dall' in misura del 10% per un danno avvenuto nel 2023, in CP_1
applicazione del D.M. 12 luglio 2000 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, supplemento ordinario n. 119, si può parlare di valutazioni che tengano conto del danno biologico che nel caso specifico è valutato complessivamente nella misura dell'11% (undici per cento)”.
Parimenti, si condivide quanto specificato dal CTU in sede di controdeduzioni, ove si legge: “La valutazione peritale è stata condotta nel rispetto dei criteri normativi e scientifici previsti dal D. Lgs.
38/2000 e dal D.M. 12 luglio 2000, con riferimento alle tabelle delle menomazioni e ai principi CP_1
consolidati della medicina legale del lavoro. Il consulente ha proceduto all'esame diretto del periziando e alla revisione della documentazione sanitaria prodotta, giungendo alla conclusione che il sig. presenta esiti di trauma distorsivo alla caviglia destra, con limitazione funzionale Pt_1
residua e dolore cronico, riconducibili a postumi stabilizzati dell'evento denunciato. Tale quadro clinico è stato ritenuto compatibile con una menomazione permanente dell'integrità psicofisica pari all'11%, valutazione che risulta pienamente congrua e conforme ai parametri tabellari per CP_1
menomazioni di analoga natura e gravità. Le osservazioni del difensore di parte, che ipotizzano un peggioramento della condizione clinica o una sottostima della percentuale riconosciuta, non trovano riscontro né nella documentazione acquisita né nei rilievi clinico-obiettivi effettuati in sede di consulenza. È principio medico-legale consolidato che la CTU debba riferirsi alla situazione anatomo-funzionale esistente al momento dell'accertamento: eventuali variazioni o aggravamenti sopravvenuti successivamente non possono essere oggetto di valutazione da parte del consulente nominato dal Giudice, in quanto esulano dal mandato ricevuto. Si ribadisce, pertanto, che eventuali peggioramenti successivi dovranno, se del caso, essere sottoposti alla valutazione dell' , CP_1
mediante la presentazione di istanza di aggravamento, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 83 del D.P.R. 1124/1965. Solo in quella sede, infatti, potrà essere verificato l'eventuale incremento della menomazione rispetto al grado riconosciuto in questa consulenza. In conclusione, la relazione peritale appare tecnicamente corretta, logicamente argomentata e coerente con i dati clinici e documentali esaminati. Non emergono elementi che possano indurre a modificarne le risultanze o a dubitare della congruità della valutazione percentuale espressa. Pertanto, si confermano integralmente le conclusioni della CTU, ritenendo che la menomazione permanente dell'11% rappresenti una stima equa e adeguata alla reale entità dei postumi accertati”.
Quanto alle osservazioni formulate dal ricorrente con note di trattazione del 10.12.2025, in merito al certificato del 28.05.2025, a firma del dott. , in cui è riportata la diagnosi di “Postumi Persona_2
di frattura scomposta del pilone tibiale con grave artrosi post-traumatica e marcata limitazione della articolarità della tibio-tarsica. Tali esiti possono essere considerati stabilizzati e non suscettibili di ulteriori miglioramenti. Da valutare in opportuna sede medico-legale”, si può ritenere, in assenza di esami strumentali che possano documentare un peggioramento delle condizioni di salute del , Pt_1
che lo stesso sia sovrapponibile alla documentazione medica allegata al ricorso ed esaustivamente esaminata dall'ausiliare, da ultimo il referto del 27.02.2024 dello stesso dott. nel quale Per_2 vengono diagnosticati “Postumi di frattura del pilone tibiale con algodistrofia riflessa ed artrosi tibio-tarsica sinistra”.
Si consideri inoltre che il certificato in parola risulta depositato tardivamente, ossia in data
10.11.2025, pur essendo già in possesso del ricorrente al momento della celebrazione della prima udienza del presente giudizio (29.05.2025).
Ciò posto, le conclusioni del CTU, giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e nelle controdeduzioni alle osservazioni di parte ricorrente, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Deve, pertanto, concludersi che la malattia professionale di cui al ricorso ha determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente nella misura dell'11%. Pertanto, l' resistente va condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in CP_5
capitale del danno subìto, detratto quanto già percepito, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 38/2000.
Il riconoscimento di una percentuale di invalidità praticamente sovrapponibile a quella riconosciuta dall' consente la compensazione delle spese di lite tra le parti CP_1
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, restano a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente, in seguito a malattia professionale, ha subìto una lesione all'integrità psico-fisica in misura pari all'11% e per l'effetto condanna l' CP_1
al pagamento in suo favore del corrispondente indennizzo in capitale, ai sensi del D.L.gs. n.38/2000 detratto quanto già eventualmente percepito;
- spese compensate integralmente tra le parti, ponendosi definitivamente a carico dell' le spese CP_1
di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Napoli, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori