Versione
20 agosto 1942
20 agosto 1942
Art. 7.
Le esenzioni ed agevolazioni previste per le case di abitazione, sono applicabili anche ai locali destinati a negozi, quando i medesimi rappresentino un accessorio, appartengano al medesimo proprietario ed il reddito non superi il quarto di quello dell'intero edificio. In caso diverso la esenzione rimane limitata alla sola parte destinata ad abitazione.
Le esenzioni ed agevolazioni previste per le case di abitazione, sono applicabili anche ai locali destinati a negozi, quando i medesimi rappresentino un accessorio, appartengano al medesimo proprietario ed il reddito non superi il quarto di quello dell'intero edificio. In caso diverso la esenzione rimane limitata alla sola parte destinata ad abitazione.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 17/04/1969, n. 86Provvedimento: […] In mancanza di più precise indicazioni circa i criteri cui riferirsi per determinare tale prevalenza due interpretazioni emersero, quella dell'amministrazione finanziaria che, ispirandosi al disposto dell'anteriore norma dell'art. 7 della legge 11 luglio 1942, n. 843, riteneva doversi tale prevalenza desumere dal reddito dei locali da accertarsi in sede fiscale, e quella della magistratura ordinaria, che si riferiva al più concreto e certo elemento quantitativo tratto dai volumi delle costruzioni.Leggi di più...
- esclusione di illegittimita' costituzionale.·
- sent. 86/69. imposte e tasse