Articolo 7 della Legge 11 luglio 1942, n. 843
Articolo 6Articolo 8
Versione
20 agosto 1942
Art. 7.

Le esenzioni ed agevolazioni previste per le case di abitazione, sono applicabili anche ai locali destinati a negozi, quando i medesimi rappresentino un accessorio, appartengano al medesimo proprietario ed il reddito non superi il quarto di quello dell'intero edificio. In caso diverso la esenzione rimane limitata alla sola parte destinata ad abitazione.


Entrata in vigore il 20 agosto 1942
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