Sentenza 17 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/09/2002, n. 13622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13622 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2002 |
Testo completo
Depositata in Cancelleria-Seg. Kavore oggi, 17SEL 200% IL COLLABORATORE DI CANDELLERIA Aula A 1 36 22 / 0 2 REPUB BL I CA I TALIANA In LA CORT SUN A DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.previdenza Dott.Stefano Ciciretti Presidente R.G.24374/01 " Ettore Mercurio Consigliere 26200/00 " Mario Putaturo Donati V. 11 Rel Rep. " Francesco A. Maiorano " Cron. 31235 " Ud. 7/6/2002 " Alessandro De Renzis ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso (R.G.N. 24374/2001) proposto da ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO I.N.A.I.L.1.,in persona del legale rappresentante pro- tempore,elett.dom.in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli Quaranta, per procura speciale a avv.Adriana Pignataro e Franco margine del ricorso;
2687 RICORRENTE CONTRO 3.q.
1. CANTIERI SIDERURGICI, in Amminsitrazione Straordinaria;
INTIMATA NONCHE Sul ricorso (R.G.N.26200/2001) proposto R 1 i Da S.p.
1. CANTIERI SIDERURGICI,in amministrazione dei legali rappresentanti pro- straordinaria, in persona tempore, elett.dom.in Roma, viale Marconi n.57,presso 10 studio Caforio, rappresentata e difesa dell'avv. Francesco dall'avv. Giuseppe Larato, per procura speciale in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Taranto in data 9 luglio 2001,n.1657 (R.G.N.2328/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 7/6/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv.Franco Quaranta e Giuseppe Larato;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per il assorbimento del ricorso dell'INAIL,conrigetto del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto dell'11 novembre 1997 l'INAIL proponeva gravame con riserva dei motivi avverso la sentenza in data 30 aprile 1997 del Pretore del lavoro di Taranto che, in accoglimento del ricorso della s.r.l. Cantieri Siderurgici,lo aveva condannato alla restituzione della somma di lire 1.201.468.210, oltre interessi, indebitamente percepita a titolo di premi assicurativi. 2 烃 appello, depositati il 4 dicembre 1998, Con i motivi di perché fosse respinta la l'Istituto insisteva domanda.L'appellata, nel costituirsi, chiedeva a sua volta la ei‚ in subordine, ildeclaratoria di inammissibilità del ricorso rigetto del gravame. Con ordinanza del 9 febbraio 1999 veniva sospesa l'esecutorietà della sentenza impugnata e con altra resa all'udienza del 20 gennaio 2000 veniva dichiarato interrotto il processo avendo il procuratore della società Cantieri Siderurgici dichiarato, a, all'udienza del 21 gennaio 1999, la sua intervenuta sottoposizione ad amministrazione straordinaria.Con ricorso depositato il 14 giugno 2000 l'INAIL riassumeva la causa oltre il la società, nel costituirsi, chiedeva termine di legge e l'estinzione del giudizio.Con sentenza del 9 luglio 2001 il locale Tribunale dichiarava l'estinzione del giudizio per tardività della riassunzione. L'Istituto ha proposto ricorso per cassazione con un motivo cui ha resistito la società con controricorso, illustrato da memoria, proponendo ricorso incidentale condizionato con un motivo.L'INAIL ha depositato controricorso al ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente devono riunirsi in un solo processo i due ricorsi avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art.335 c.p.c. Con l'unico motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione e/o falsa applicazione degli artt.305 e 307 c.p.c. nonché omessa, insufficiente motivazione su punto decisivo della 3 里 controversia,ai sensi dell'art. 360 nn.
3. e 5 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per avere *dichiarato l'estinzione del giudizio, senza verificare se della difesa *l'eccezione dell'Amministrazione straordinaria dei Cantieri Siderurgici fosse stata proposta prima di ogni altra difesa.L'esame del ricorso per riassunzione depositato dalla società aveva, infatti, confermato la irritualità della eccezione formulata solo in via subordinata. Il motivo va rigettato perché infondato. Diversamente da quanto denunciato dal ricorrente,i Cantieri Siderurgici hanno tempestivamente eccepito prima di ogni altra difesa l'estinzione del giudizio sia nelle conclusioni del ricorso, depositato il 29 maggio 2000,ma non notificato, che alla prima udienza in seguito alla riassunzione effettuata dall'INAIL. Il ricorso principale deve perciò essere rigettato. Conseguentemente va dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'INAIL.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale; condanna il ricorrente INAIL oltre EURO 4.000,00 (quattromila/o)alle spese in EURO 13 per onorari. Roma, 7 giugno 2002 Il Presidente Сарпос кі на Il Consigliere est.Muco Reed Docu .com IL CANCELLIERE Depositate in Cancelièris oggi,.17 SEX 20 CANCELLIERE tusie sella 1