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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/12/2025, n. 4418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4418 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario dott.ssa Valeria Langella pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10982 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3294/21 del 29.07.2021 vertente
TRA
la C.F./P.IVA: IT01935210516, PEC: Parte_1
in p.l.r.p.t. sig (cod. fisc. Email_1 Controparte_1
), corrente in via Arezzo 159/O, 52045 - AN DE HI C.F._1
(AR), rapp.ta e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Marcello Russo (C.F.
) e AL SA (C.F. ) presso il C.F._2 C.F._3 cui studio in Cardito (80024 NA) alla Via Murillo de Petti n.8;
Attrice
E la in p.l.r.p.t., C.F./P.IVA: IT04162580619, Controparte_2
PEC: con sede in Casaluce (CE), alla Via Salvo D'Acquisto n. 5, Email_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Avv. Fabio ROSELLI (C.F. ), C.F._4 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti in Aversa, alla via Ettore Corcione, 28;
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti introduttivi e comparse conclusionali.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto DE decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data 11.10.2021, la in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 proponeva tempestivamente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3294/21
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emesso da codesto Tribunale in data 29.07.2021 in favore DE società Controparte_2 semplificata e notificato alla odierna opponente in data 03.08.2021. Tale decreto
[...] ingiuntivo, aveva ad oggetto fatture asseritamente non pagate dalla odierna attrice in favore DE opposta per lavorazioni effettuate presso un cantiere DE
[...]
sito in Siena. L'opponente precisava, infatti, che in virtù di Parte_1 contratto d'appalto di cui al rep 28004 del 22/12/16, aveva eseguito per conto del
Ministero Della Difesa - 7° Reparto Infrastrutture quale Amministrazione aggiudicatrice, le opere inerenti all'appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori per la “realizzazione di un nuovo edificio da adibire a mensa e refettorio previa demolizione dell'edificio esistente” presso la ER Bandini di Siena.
L'appaltatrice per l'esecuzione di tali lavori beneficiava quale “distaccataria” dell'attività lavorativa dei sig.ri e entrambi Parte_2 Parte_3 dipendenti DE “distaccante” Il distacco, si legge nel libello Controparte_2 introduttivo “non veniva regolamentato con scrittura ad hoc, ma concordato verbalmente “e si protraeva per oltre un anno da febbraio 2020 a marzo 2021.
Dal mese di febbraio 2020 la società opposta emetteva diverse fatture, ossia: la n. 8/20 di importo pari a 2250,00 euro;
la n. 15/20 di importo pari a 1486,56 euro;
la n. 19/20 di importo pari a 2402,00 euro;
la n. 27/20 di importo pari a 2448,00 euro;
la n. 28/20 di importo pari a 2602,00 euro;
la n. 34/20 di importo pari a 2273,00 euro;
la n. 38/20 di importo pari a 2318,00 euro;
la n. 41/20 di importo pari a 2474,00 euro;
la n. 4/21 di importo pari a 1977,14 euro, tutte debitamente pagate dall'opponente per un importo totale di 20.230,70 euro.
L'opponente evidenziava però che, nel corso del rapporto di cui trattasi, la
[...]
sine causa, a Suo avviso, emetteva ulteriori fatture e più in particolare: CP_2 la n. 29/20 di importo pari a 5.000,00 euro;
la n. 45/20 di importo pari a 4024,00 euro;
la n. 1/21 di importo pari a 5885,53 euro;
la n. 7/21 di importo pari a 2427,00 euro, la n. 12/21 di importo pari a 2317,92 euro, di importo complessivo, per un totale di euro
19.655,09. Tali fatture restavano impagate -secondo la ricostruzione operata dalla
- essendo viziate nel computo sia dei giorni che degli orari Parte_1 di lavoro, invero non effettuati dagli operai DE distaccante ed in particolare con riferimento alla fattura n. 29/20 la stessa risultava del tutto immotivata giacché afferente a presunte lavorazioni elettriche invero, mai effettuate presso la ER in parola ove si svolgeva l'attività oggetto del contratto di appalto menzionato, per il che la opponente negava fermamente ogni debenza. In via preliminare, la
[...] chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto con cui era iniziato il Parte_1 procedimento monitorio conclusosi col decreto ingiuntivo impugnato, per violazione dell'art. 163 c.p.c., commi 3 e 4; nullità estensibile al ricorso per decreto ingiuntivo in base all'art. 638 c.p.c. che rinvia espressamente all'art. 125 c.p.c., sostenendo, quindi che la non avesse reso chiara in atti, nella fase monitoria, quale fosse la Controparte_2
c.d. causa petendi. L'opponente rilevava, altresì, che: “in tema di procedimento d'ingiunzione, i requisiti di forma-contenuto ex art. 156, secondo comma, c.p.c., da
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cui dipende la validità del ricorso, sono quelli necessari a dedurre il credito nell'ambito di una chiara "causa petendi", riconducibile alle condizioni di ammissibilità dettate dall'art. 633 c.p.c.” (Cass. civ. n. 7786/2013)”. Insisteva, quindi perché il ricorso per decreto ingiuntivo fosse dichiarato nullo per incertezza DE domanda e conseguenziale nullità del decreto ingiuntivo emesso – di cui pure chiedeva dichiararsi la nullità e/o annullarsi e/o revocarsi lo stesso - in quanto la nullità dell'atto iniziale (ricorso de quo) si estende a tutti gli atti successivi del processo. Disconosceva, poi, il contratto di distacco prodotto in allegato al ricorso monitorio dalla avente ad oggetto distacco personale dal Controparte_3
10.02.2020 al 30.06.2020, precisando di non aver mai provveduto a sottoscrivere alcuna scrittura privata, essendo il distacco in parola occorso in ragione di un rapporto di fatto, ovvero di un accordo verbale tra le società di cui trattasi occorso nei mesi tra febbraio 2020 e marzo 2021. In tale ambito temporale, la società odierna opposta aveva emesso fatturazione abnorme ed ingiustificata. L'illegittimità DE infondatezza DE pretesa creditoria risiedeva, dunque, secondo parte attrice nella consistente discordanza numerica relativa al numero di giorni di lavoro prestato dagli operai distaccati. Inoltre, la era solita allegare alle mails Controparte_4 contenenti le fatture impugnate nel presente giudizio un prospetto in cui in base ai giorni di lavoro eseguiti dai sigg.ri e , erano Parte_2 Parte_3 computati i costi ricadenti in capo alla distaccataria. La odierna convenuta aveva complessivamente conteggiato 236 giorni di lavoro per entrambi gli operai messi a disposizione DE società attrice, in luogo di quelli (97 giorni) che risultavano dalla documentazione tutta acquisita agli atti del presente processo (con espresso riferimento al Registro Ufficiale delle presenze (fornito dalla ER Bandini di
Siena giusta istanza di accesso agli atti dell'opponente) in cui sono analiticamente indicati gli orari di ogni accesso e ciascuna uscita dall'edificio militare, il numero complessivo di presenze per entrambi i lavoratori distaccati (sig.ri Parte_2
e ) ed i giorni totali di lavoro prestati (cfr. file allegato alla citazione Parte_3
“ingressi signed”). L'opposta, inoltre, aveva “trascurato di rappresentare Parte_2 al Giudice del monitorio il reale andamento dei fatti siccome dettagliati in premessa
(…) non spiegando al Giudicante che esistono altre 9 fatture di importo complessivo a 20.370,70€ già tutte debitamente pagate all'opposta, di talché, il titolo monitorio identificato in epigrafe, in virtù del fatto che ne Parte_1 impugna e contesta espressamente tutte le fatture sottese, emesse sulla scorta di conteggi non spiegati, abnormi e non corrispondenti alle reali prestazioni eseguite dai lavoratori distaccati, andrà in primis necessariamente revocato poiché il
(presunto) credito vantato è ictu oculi sprovvisto delle caratteristiche richieste ai fini monitori: certezza, liquidità ed esigibilità”. In ordine, poi, alla circostanza che la pretesa avversa fosse fondata interamente su fatture, evidenziava (cfr. pag. 12 del libello introduttivo) giurisprudenza di legittimità e di merito in ragione DE quale
“contro e in aggiunta al contenuto DE fattura, sono ammissibili prove anche
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testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore DE parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato”.
Rilevando, quindi che l'opposta avesse fondato il conteggio delle fatture oggetto del procedimento monitorio su “conteggi di ore di lavoro che non sono state mai eseguite, ne discende un computo economico falsato, erroneo e pertanto illegittimo.
In estrema sintesi, anche tra le 97 giornate di presenza globale di entrambi i sig.ri presso il cantiere dei lavori esistono giorni in cui tali soggetti per essere Parte_2 usciti pochissimo tempo dopo il loro ingresso non hanno affatto prestato la propria opera lavorativa”. La s.r.l. opponente in ordine poi alla fattura n. 29/20 per presunte lavorazioni elettriche “effettuate presso V/S cantiere” ribadiva fermamente di non aver mai conferito alcun incarico per tali lavorazioni alla odierna opposta presso la
ER BA, né che la fosse mai stata nominata subappaltante Controparte_2 dalla S.A. Si legge in atti (cfr. pag. 16 dell'atto di citazione in opposizione a D.I.) “non v'è stato nessun subappalto di lavorazioni elettriche in favore di Controparte_2
(che necessariamente avrebbe dovuto essere approvato dalla S.A. trattandosi di
[...] appalto pubblico) e che, come risulta per tabulas, tutti i materiali impiegati presso il cantiere de quo sono stati acquistati dalla La fattura n. 29/20 Parte_1
è stata emessa sine causa, senza che vi sia a supporto alcuna scrittura e/o accordo tra le parti e senza che (anche per assurdo a prescindere da questi) sia mai stata eseguita alcuna lavorazione afferente agli impianti elettrici! Essa, dunque, ed in genere la documentazione contabile, non può costituire fonte di prova in favore DE parte che l'ha emessa, e non può rivestire neanche valore indiziario in ordine agli elementi contrattuali ovvero alla rispondenza DE prestazione asseritamente eseguita a quella pattuita. Ha solo natura di atto unilaterale – partecipativo enunciante una mera manifestazione di volontà dell'emittente”. Ferme le precisazioni dette, la chiedeva, altresì, disporsi “Consulenza tecnica d'Ufficio Parte_1 che computi puntualmente le prestazioni rese dai distaccati ed il loro reale valore in termini economici che in virtù di quanto eccepito, dedotto e documentalmente prodotto è stato già integralmente pagato dall'opponente.” L'opponente, si riservava, inoltre di proporre separato giudizio per la ripetizione dell'indebito versato, avendo rilevato che: “se per Controparte_2 che ha globalmente fatturato 39.885,78€ per (asseriti e non provati) 236gg. di lavoro, il costo pro die delle prestazioni è pari a circa 169,00 euro, allora il prezzo reale che l'opponente avrebbe dovuto pagare avrebbe piuttosto dovuto essere pari a
169,00€x97gg. (i giorni di effettiva lavorazione), ossia: 16.349,69 euro. Dunque, emerge con evidenza un delta costituente un indebito pagamento da parte dell'opponente pari alla differenza tra l'importo di 20.230,70€ (che, come risulta per tabulas, è stato già liquidati all'opposta) ed i 16.349,69€ che invece avrebbero dovuto essere complessivamente versati! “ e per i costi di approvvigionamento materiale
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sopportati giacchè “i sigg.ri e ritiravano presso il fornitore Pt_2 Parte_3 DE che ne pagava interamente il prezzo, ma che non Parte_1 parrebbe essere stato impiegato nella sua interezza per il cantiere de quo ed in relazione al quale la società opponente sta eseguendo controlli analitici al fine di ricostruire in dettaglio la vicenda e procedere giudizialmente”. Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale adito: “IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare la nullità del ricorso monitorio per violazione dell'art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 4, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 5167/2018 e/o dichiararlo nullo o annullabile;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:- dichiarare ammissibile e pienamente fondata la presente opposizione per tutte le ragioni indicate in narrativa, che qui si intendono come integralmente trascritte, pertanto, tenuto conto che il presunto credito reclamato dall'opposta non è certo, liquido ed esigibile e che di contro l'opposizione fonda su prova scritta e/o di “pronta soluzione”, respingere l'avversa domanda di concessione di provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
- In ogni caso, per l'effetto accertare e dichiarare la inammissibilità e/o la nullità
e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 3294/2021 emesso dall'epigrafata A.G. il 29/07/2021 all'esito del procedimento monitorio recante N. RG.
7798/2021, perché infondato, erroneo, ingiusto ed illegittimo, ponendolo nel nulla e disponendone l'integrale revoca;
nel merito, in ogni caso, accertare e dichiarare la inammissibilità/infondatezza/abnormità/illegittimità DE domanda di pagamento dell'opposta poiché, per tutte le ragioni esposte in parte motiva qui da intendersi integralmente riproposte, tutto quanto dovuto all'opposta è stato già debitamente pagato dall'opponente; ovvero, in subordine, determinare l'ammontare certamente inferiore rispetto a quello di cui al Decreto Ingiuntivo opposto, nella misura che sarà accertata e determinata dal Tribunale in corso di causa;
- condannare, sempre e comunque, controparte all'integrale rifusione delle spese di lite e degli onorari di giudizio.”. Si costituiva in atti la evidenziando che, il Controparte_3 procedimento monitorio traeva origine dal contratto di distacco stipulato tra le parti in lite del 06. 02.2020. Tale contratto che veniva formalmente impugnato e disconosciuto dalla opponente “stando all'apodittica ricostruzione di parte opponente, non sarebbe stato “né redatto né vergato” dal legale rappresentante DE eccependone il disconoscimento. Ebbene, diversamente da quanto asserito, Pt_1 il contratto di distacco è valido e autentico sia nel contenuto che nella sottoscrizione.
difatti, il timbro e la firma DE sia in calce alle Pt_4 Parte_1 pattuizioni che all'allegato. In ogni caso, ci si oppone e si contesta il disconoscimento DE scrittura e DE sottoscrizione, così come formulato dalla difesa dell'opponente in quanto del tutto generico e indeterminato (…)A onor del vero, il timbro apposto sulle pagine del contratto di distacco, che si assume falso e si disconosce, è lo stesso apposto in calce al contratto di appalto allegato alla produzione dell'opponente.
Dunque, a voler dar pregio alla suggestiva tesi difensiva di controparte, l'opposta avrebbe –
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in alternativa – o trafugato il timbro dell'azienda o ne avrebbe ottenuto una perfetta imitazione (!!!). Ciò di per sé è sufficiente a ritenere infondata e inammissibile l'eccezione” (cfr. pagg.
5-6 DE comparsa di costituzione). La società opposta evidenziava poi che i dipendenti distaccati, sig.ri e Parte_2 Parte_3
“a seconda delle esigenze e direttive DE distaccataria hanno prestato la loro
[...] attività lavorativa ad ore a) presso la ER Bandini di Siena;
b) presso il cantiere sito in AN DE HI (AR) alla via Caggio ovvero presso l'abitazione del figlio del legale rappresentante DE ove sono stati impiegati per esecuzione Parte_1 delle tracce per il passaggio dei cavi elettrici, installazione dei tubi, posa in opera delle cassette, passaggio cavi, collegamenti e messa in funzione. Contestualmente”
(cfr. comparsa di costituzione pag.2) sono stati realizzati l'impianto elettrico,
l'impianto di allarme, l'impianto fotovoltaico, video citofono, impianto di gestione clima, impianto di trasmissione dati (domotica), impianto TV, impianto di illuminazione esterna, impianto di riscaldamento a pavimento, installazione condizionatori, installazione impianto elettrico e idraulico sala tecnica e pannelli solari per l'acqua calda”. In ordine alla infondatezza DE pretesa creditoria sollevata dalla opponente, precisava la convenuta società opposta: “va allora qui dedotta la realtà dei fatti .Il rapporto di distacco non ha solo interessato la caserma
“ ma anche altro cantiere nel quale – la società opponente – stava effettuando Pt_5 lavorazioni, sito AN DE HI (AR) alla via Caggio, nell'abitazione di proprietà (o comunque detenuta ) del sig. e nel quale, i sigg.ri Persona_1
e , unitamente ad altri operai, dipendenti DE ditta I&GM Pt_2 Parte_3 impianti di MP UI, sono stati impiegati per esecuzione delle tracce per il passaggio dei cavi elettrici, installazione dei tubi, posa in opera delle cassette, passaggio cavi, collegamenti e messa in funzione. Contestualmente sono stati realizzati l'impianto elettrico, l'impianto di allarme,
l'impianto fotovoltaico, video citofono, impianto di gestione clima, impianto di trasmissione dati (domotica), impianto TV, impianto di illuminazione esterna, impianto di riscaldamento a pavimento, installazione condizionatori, installazione impianto elettrico e idraulico sala tecnica e pannelli solari per l'acqua calda.
Ed è proprio a tali lavorazioni, peraltro, che si riferisce la fattura n. 29 che non fa alcun riferimento al cantiere “ . La discrasia tra i tabulati di ingresso nella Pt_5 caserma e le ore effettivamente fatturate dipende solo ed esclusivamente dalla richiesta DE che, per proprie ragioni contabili, aveva chiesto di far Pt_1 menzione, nell'oggetto DE fattura, del solo cantiere DE caserma, senza far cenno all'altro presso il quale i dipendenti DE distaccante pure hanno prestato opera. Non avendo alcuna conseguenza sul piano giuridico, né comportando irregolarità fiscali e/o evasioni di imposta, anche al fine di non incrinare i rapporti con la le Pt_1 fatture facevano riferimento – a eccezione DE n. 29 - solo a uno dei cantieri. Con
l'ovvia conseguenza che, lo scarto di giornate lavorative, tra quelle risultanti dai tabulati DE caserma e quelli fatturati rappresentano esattamente quelli in cui, i
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dipendenti DE comparente, hanno prestato regolarmente servizio presso l'abitazione del sig. Ferme queste premesse la società opposta Persona_1 insisteva quindi per la concessione DE provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emesso in Suo favore ritenendo che l'opposizione fosse del tutto infondata in fatto e diritto e rassegnava le seguenti conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del designato Giudice, disattesa ogni contraria richiesta, deduzione e eccezione, così statuire:IN VIA PRELIMINARE Concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO a) rigettare l'opposizione per cui si procede e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
b) in ogni caso accertare e dichiarare la piena legittimità delle pretese creditorie di parte opposta. Con vittoria di spese e competenze, sia del procedimento monitorio che di opposizione, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario.”
La domanda spiegata dalla società opponente ha quindi ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe fondato, secondo la su un Parte_1 accordo verbale inerente il contratto di distacco e non sul contratto prodotto ex adverso inerente, peraltro, un periodo più limitato (ovvero dal 10.02.2020 al
30.06.2020 in luogo del periodo febbraio 2020- marzo 2021 indicato dalla odierna attirce). Giova, anzitutto, ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere DE prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza DE pretesa fatta valere dall'opposto, il quale diventa attore da un punto di vista sostanziale. Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi DE pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto DE fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre
2005, n. 24815). "... Occorre premettere in via preliminare che, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( Cassazione civile sez. lav.
13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e DE prova
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documentale necessarie per l'emanazione DE ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) DE pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio
2004, 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5). ..." (cfr. Tribunale di Salerno, sentenza n.
1191/2025 del 14-03-2025). La Suprema Corte , ha infatti ribadito che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento DE pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza DE regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi DE procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese DE fase monitoria. (cfr. Cass. Sez. III
n. 419/2006). In ragione di tale principio si deve ritenere assorbita l'eccezione spiegata dalla opponente sul punto.
Nel merito
Ciò posto, va preliminarmente chiarito che il credito ingiunto dall'opposta origina dal contratto di distacco del 06.02.2020 allegato in atti nella fase monitoria, contratto che controparte ha disconosciuto tempestivamente e fermamente ab initio nel presente giudizio ai sensi e per gli effetti degli artt. 214- 215 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sentenza n. 9690/2023) sebbene non si rilevi in atti alcuna querela di falso in merito.
Il contratto di specie, che si configura quando il datore di lavoro pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, rappresenta, quindi, un'eccezione al principio di coincidenza tra datore di lavoro giuridico e utilizzatore DE prestazione lavorativa. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, il distacco si configura infatti, quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Ne deriva che il contratto di distacco, per il quale non è prevista la forma scritta ad substantiam, deve ritenersi vigente tra le parti avuto riguardo alla prova, fornita dal creditore opposto, dell'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto del suddetto contratto nel periodo riportato in fattura. L'opposta ha dunque provato il titolo e dedotto l'inadempimento. L'opponente, però sebbene non abbia provveduto con querela di falso a disconoscere il contratto in parola ha però fornito prova contraria in ordine all'adempimento dello stesso. Più in particolare, la ha Parte_1
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allegato in atti documentazione (cfr. file allegato n.2 “ tutti pagamenti già incamerati dall'opposta”) in ragione DE quale, assume effettivamente di aver pagato a mezzo bonifici bancari la distaccataria per le prestazioni fornite fino al mese di gennaio 2021 incluso, in rapporto ai giorni ed ore lavorate come evincibili dal Registro Ufficiale
Presenze pure versato in atti (cfr. file “Ingressi RR signed” allegato alla citazione) fornito dalla S.A. ER BA di Siena a seguito di istanza di accesso agli atti DE odierna opponente. Da tale documentazione si rileva, invero che i giorni in cui gli operai DE distaccataria hanno prestato la loro attività presso la
ER BA nella città di Siena, sono stati complessivamente 103 (e non 97 come indicato dalla né 236 gg. come indicato dalla società Parte_1 opposta in fase monitoria- cfr. documento citato allegato al libello introduttivo indicante 13 gg al 1 foglio presenze per attività prestata da nel Parte_3 periodo tra il 16.11.2020 ed il 01.04.2021 e 90 giorni al secondo foglio per l'attività svolta da dal 10.02.2020 al 14.04.2021). Non risultano invece Parte_2 pagate le fatture per i mesi di febbraio e marzo 2021, rispettivamente la n. 07/21 di euro 2.427,00 e la n. 12/21 di euro 2.317,92. Parimenti, va rilevato che non risulta in atti pagata la fattura n. 29/20 dell'importo di euro 5.000,00. Inoltre, è emerso documentalmente nel corso del giudizio che alcun altro cantiere era in corso all'epoca dei fatti di cui al ricorso monitorio, facente capo alla committente Pt_1
Tali evidenze provate per tabulas, sono state contraddette solo Parte_1 dalla testimonianza resa all'udienza del 04.07.2025 dal teste, sig. MP UI, come di seguito si dirà.
Dal narrato DE società opposta, come emerso dalla comparsa di costituzione nel presente giudizio, si evince che in realtà le fatture insolute innanzi menzionate, non facevano capo al suddetto cantiere ubicato a Siena (ER BA) ma a lavorazioni eseguite dai medesimi operai indicati nel contratto di distacco in parola, presso l'abitazione privata del figlio del legale rappresentante DE opponente, sig.
, sita in AN DE HI (AR). Il citato sig. Persona_1 Persona_1 peraltro era ed è socio DE s.r.l. ma non legale rappresentante DE stessa, in quanto- come emerso dalla visura camerale depositata in atti proprio dalla
[...]
(cfr. allegato alle note 183 2 termine c.p.c.) questi risultava essere Procuratore CP_2 DE società in parola mentre il di lui padre, sig. era il legale Controparte_1 rappresentante DE società (Amm.re Unico). Dalla medesima visura si evince che ex art 87 Codice degli Appalti il sig. quindi, aveva la sola direzione Persona_1 tecnica DE società ma non certo la rappresentanza DE stessa nella conclusione di alcun contratto, verbale o scritto che fosse stante la carenza di poteri atti ad impegnare in alcun modo la società. Ora, la circostanza che il sig. Persona_1 come pure emerso in corso di giudizio, avesse iniziato dei lavori presso la propria abitazione privata non rileva nel presente giudizio (cfr. sul punto, dai documenti offerti in atti dalla opposta come acquisiti al – allegato depositato Controparte_5 in atti in data 01.12.2022- giusta rimessione in termini disposta dal Giudicante dr.ssa
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all'udienza a trattazione scritta del 29.11.2022- si evince che committenti CP_6 di questi lavori alla abitazione sita in AN DE HI (AR) alla Via Caggio fossero il sig. -in proprio quindi, persona fisica- e la moglie di Persona_1 quest'ultimo sig.ra ). Non si può, quindi, correlare il cantiere di Via Parte_6
Caggio (abitazione privata, committenti persone fisiche diverse dalle parti in causa) al contratto di distacco in parola, scritto o verbale che fosse (avendo quello scritto data di scadenza fissata al 2020 mentre i lavori alla ER BA sono cessati nel
2021), il cui committente - ricordiamo essere- una persona giuridica ( Parte_1
.
[...]
Nel caso che occupa, invece, la , con riferimento alla reale causale DE Controparte_2 fattura n. 29/20 di euro 5.000,00, come motivata nel presente giudizio (lavori asseritamente svolti presso l'abitazione privata del sig. ), indica di Persona_1 fatto, quali debitori, soggetti giuridici diversi – peraltro mai costituiti in mora per le pretese causali e nemmeno evocati nel presente giudizio, soggetti comunque residenti in [...](come provato in atti dalla intimazione a testimoni per l'udienza del 14.11.2023) per il che vi sarebbe anche un'incompetenza territoriale di questo Giudice sul punto. Ne consegue, che in ragione di quanto dedotto dalla opposta società sul punto (cfr. pagg.
7-8 DE comparsa di costituzione), la
[...] non sarebbe comunque legittimata passiva di tale debito. Parte_1
Dall'esame dell'espletata istruttoria, l'unico teste che ha sorretto in sede di escussione, la tesi DE in ordine all'esistenza di un ulteriore cantiere Controparte_2 gestito dalla sito in AN DE HI, presso Parte_1
l'abitazione privata del figlio del legale rappresentante DE odierna opponente è stato il sig. MP UI.
Orbene, devesi evidenziare, che dalla documentazione offerta in giudizio proprio dalla (cfr. allegato alla comparsa di costituzione, file: “dichiarazione Controparte_2 conformità impianto elettrico ditta I&GM Impianti” ) emerge che il suddetto teste era il legale rappresentante nonché responsabile tecnico proprio DE ditta
“ESECUTRICE DEI LAVORI: per “nuovo impianto luce -FM”. Si legge in atti:
“COMMISSIONATI DA : ” Il teste in parola, però, durante Persona_1
l'escussione ha dichiarato: “ Mi occupo di impianti elettrici. Sui capi articolati nelle memorie secondo termine DE convenuta opposta capo a: è vero, posso dire che i signori e , DE così come io in prima Pt_2 Parte_3 Controparte_2 persona e alcuni miei operai siamo stati impiegati nell'anno 2020 e poi, a seguire, perché c'è stato il covid, fino al 2021/2022 presso la caserma e presso l'appartamento del sig. a seconda delle indicazione dateci dalla Persona_1 [...]
preciso che presso la caserma svolgevamo lavori di impianti Parte_7 elettrici, meccanici, di ventilazione, di condizionamento e fotovoltaico, mentre a casa del sig. ci occupavamo del rifacimento degli impianti elettrico civile e Pt_1 fotovoltaico;
capo b: è vero, confermo che questi che mi vengono letti sono i lavori eseguiti dagli operai e preciso che presso la caserma si trattava di Parte_2
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tubazioni esterne mentre invece presso l'immobile del si trattava di lavori Pt_1 sottotraccia, capo c: è vero, confermo che i dipendenti DE hanno Controparte_2 realizzato l'impianto elettrico, l'allarme, il fotovoltaico, il videocitofono, tv e illuminazione esterna, mentre sono stati gli operai ad occuparsi dell'impianto idraulico, dei condizionatori e del riscaldamento;
capo d: è vero, confermo che ci veniva indicato dai signori padre o figlio, la mattina prima di ogni giornata Pt_1 di lavoro o il giorno prima, il luogo dove dovevamo recarci a eseguire i lavori, cioè se presso la caserma o presso l'appartamento del a.d.r.: la villa del si Pt_1 Pt_1 trova a Fogliano DE HI”.
Alla luce delle dichiarazioni rese dal teste che sono - ictu oculi – fortemente contraddittorie rispetto alle dichiarazioni rese dal medesimo MP UI per iscritto nel menzionato certificato allegato in atti proprio dalla società opposta, in cui Pa l'MP dichiara che è stata la Sua impresa a realizzare l'impianto elettrico e e non certo, come narra di poi all'udienza del 04.07.2025 gli operai DE Controparte_2
ferma la credibilità del soggetto escusso, si rileva la non attendibilità di
[...] quest'ultimo in ordine alle circostanze riferite.
Parimenti, ad avviso di questo Giudicante, ferma la credibilità dei testi tutti escussi, si ravvisa, per le qualità specifiche degli stessi, legati tutti alle parti in causa da rapporti di parentela e/o anche di lavoro ovvero : a) , consuocero Controparte_7 del legale rapp.te DE escusso all'udienza del 14.11.2013, Parte_1 che ha lavorato anche per la suddetta società come operaio nel cantiere DE
ER, ed ha negato la presenza degli operai DE presso il cantiere Controparte_2 sito in AN nella abitazione familiare DE figlia e del genero, ; b) Persona_1
, figlio del legale rapp.te DE odierna società opponente, escusso Persona_1 nella medesima udienza del predetto teste, che ha precisato che dei lavori per la creazione dell'impianto elettrico ex novo presso la Sua abitazione se ne era occupata solo la ditta I&GM di MP UI e non gli operai menzionati che mai hanno prestato lavoro per lui o presso la Sua casa;
c) , padre del legale Parte_2 rappresentante DE società opposta nonché dipendente DE stessa, che per contro ha sostenuto la tesi rappresentata dalla società del figlio, la non attendibilità delle dichiarazioni rese, avendo tutti un potenziale interesse all'esito DE lite, che sia in favore dell'uno o dell'altro parente e/o datore di lavoro. Irrilevante è stato anche l'interrogatorio formale del legale rapp.te DE come Parte_1 occorso all'udienza del 13.12.2024 non avendo il sig. n.q. Controparte_1 dichiarato alcuna circostanza a sé sfavorevole, ma avendo anzi confermato che gli operai DE non sono mai stati impiegati presso la abitazione Controparte_2 familiare del figlio in AN DE HI.
L'opposizione spiegata dalla al decreto ingiuntivo n. n. Parte_1
3294/2021 emesso da codesto Tribunale in data 29/07/2021, all'esito del procedimento monitorio r.g.n. 7798/2021, in ragione di tutto quanto fin qui esposto, deve quindi esser parzialmente accolta, non avendo la società opposta fornito alcuna prova del
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diritto da cui nascerebbe il credito asseritamente vantato in ordine all'eventuale impiego dei propri operai presso il cantiere DE abitazione privata del sig. Per_1
, che, in ogni caso è soggetto diverso da quello ingiunto (
[...] [...]
e che peraltro, nemmeno è stato evocato in giudizio. Parte_1
La opposta non ha, quindi, provato che i propri operai siano stati impiegati anche presso il suddetto cantiere di AN DE HI, che comunque non fa capo alla società odierna opponente, come provato dalla copiosa documentazione allegata in giudizio e puntualmente richiamata. Quindi, mentre la non ha in Controparte_2 alcun modo soddisfatto l'onere probatorio del diritto azionato, violando il principio romanistico dell'“onus probandi incumbit ei qui dicit” su cui si fonda l'art. 2697 c.c. co.
1. non avendo provato che il contratto di distacco in parola inerisse anche altro e diverso cantiere oltre quello DE ER sita in Siena, la Parte_1 per contro, in conformità al dettame del secondo comma del medesimo art. 2697 c.c. ha provato l'inefficacia, i fatti impeditivi, modificativi o estintivi DE pretesa spiegata in fase monitoria dalla odierna opposta, eccezion fatta per il residuale debito DE nei confronti DE opposta per mancato pagamento Parte_1 delle sei giornate lavorative (per un totale di 103 giornate e non 97) effettuate dagli operai DE distaccante in favore DE odierna opponente, presso la ER
Bandini di Siena.
Infatti, stando a quanto emerso documentalmente dal “Registro Ufficiale Ingressi” di cui al file allegato in giudizio unitamente al libello introduttivo, devesi ribadire quanto già esplicitato alla pag. 12 DE presente sentenza, ovvero che che i giorni in cui gli operai DE distaccataria hanno prestato la loro attività presso la ER
BA nella città di Siena, sono stati complessivamente 103 (e non 97 come indicato dalla né 236 gg. come indicato dalla società opposta in fase Parte_1 monitoria- cfr. documento citato allegato al libello introduttivo indicante 13 gg al 1 foglio presenze per attività prestata da nel periodo tra il 16.11.2020 Parte_3 ed il 01.04.2021 e 90 giorni al secondo foglio per l'attività svolta da Parte_2 dal 10.02.2020 al 14.04.2021), per il che la dovrà Parte_1 corrispondere alla la differenza sui 6 giorni di lavoro svolto dagli Controparte_2 operai DE distaccante presso la ER BA di Siena e non pagati, che si quantificano, in ragione dei prospetti versati in atti (cfr. file depositato dalla opponente “FT+ prospetto costi inviati dall'opposta” in euro 152,08 per diem, comprensivi delle quote stipendio, INPS, INAIL, IREP, IRAP, per un totale di euro
912,48, oltre IVA ed interessi moratori da computarsi da dì del mancato pagamento al dì dell'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio, stante il parziale accoglimento dell'opposizione spiegata seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. con parziale compensazione nella misura del______________________e condanna quindi DE in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t. al pagamento delle stesse, che si liquidano in favore dell'Avv.
AL SA, dichiaratosi antistatario, ex DM 147/2022 secondo lo
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scaglione previsto (da € 5.201 a 26.000) nei minimi, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto (cfr. ex multis Cassazione sentenza n. 19049/2025; Cassazione n.478/2020), stante la semplicità DE questione trattata e tenuto conto del valore DE causa in oggetto, in € 2.540,00 (ridotto del
30%????) per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote.
In ragione di tutto quanto innanzi motivato, questo Tribunale così decide:
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Valeria Langella definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) in parziale accoglimento DE opposizione spiegata dalla Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo impugnato n.3294/2021 emesso dal Tribunale di
[...]
Napoli Nord in data 29.07.2021;
2) condanna la a pagare in favore DE Parte_1 Controparte_2 la somma di euro 912,48, oltre IVA ed interessi moratori da computarsi da dì
[...] del mancato pagamento al dì dell'effettivo soddisfo per le causali innanzi motivate;
3) in ragione dell'accoglimento dell'opposizione e DE misura in cui la domanda introdotta con ricorso monitorio è stata accolta le spese vengono compensate giacchè sussiste la parziale soccombenza reciproca che ne giustifica la compensazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa, il 15 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Valeria Langella
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