Art. 4.
L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sottoporra' alla commissione tecnica per l'editoria di cui all' articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172 , piani di riparto risultanti in applicazione dei criteri indicati negli articoli 2 e 3.
La medesima commissione e' altresi' incaricata di risolvere le questioni inerenti all'applicazione della presente legge.
L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sottoporra' alla commissione tecnica per l'editoria di cui all' articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172 , piani di riparto risultanti in applicazione dei criteri indicati negli articoli 2 e 3.
La medesima commissione e' altresi' incaricata di risolvere le questioni inerenti all'applicazione della presente legge.