Articolo 4 della Legge 27 ottobre 1977, n. 809
Articolo 3Articolo 5
Versione
23 novembre 1977
Art. 4.
L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sottoporra' alla commissione tecnica per l'editoria di cui all' articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172 , piani di riparto risultanti in applicazione dei criteri indicati negli articoli 2 e 3.
La medesima commissione e' altresi' incaricata di risolvere le questioni inerenti all'applicazione della presente legge.
Entrata in vigore il 23 novembre 1977