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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del 19/12/2025, ha pronunciato la seguente, SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1059/2017 R.G., a cui è riunito il procedimento RGN 966/2018, promossa da:
, (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Luciana Caruso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Matini, n. 213, di Ficarra (ME);
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
-resistente- OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La parte ricorrente , con ricorso del 21/03/2017 proponeva opposizione ex art. 442 Parte_1
c.p.c. contro i provvedimenti emessi dall' – Sede di Messina, notificati in data 17/06/2016 e CP_1
30/09/2016, con i quali gli veniva richiesto di restituire la somma complessiva di € 53.064,55, ritenuta indebitamente percepita nel periodo dal 01/05/2006 al 31/12/2014 a titolo di compensi per Lavori Socialmente Utili (LSU). L'ente previdenziale motivava la richiesta affermando che le prestazioni non erano spettanti per incompatibilità con l'assegno ordinario di invalidità di cui il ricorrente era titolare. Il ricorrente deduceva l'illegittimità dei provvedimenti per: mancanza di sottoscrizione autografa (violazione art. 3 D.Lgs. 39/1993); carenza e contraddittorietà della motivazione (violazione art. 3 L. 241/1990); omessa comunicazione di avvio del procedimento (violazione art. 7 L. 241/1990); intervenuta prescrizione ex art. 52 L. 88/1989 e art. 13 L. 412/1991, nonché art. 2955 c.c.; inesistenza del diritto al recupero per il periodo 1.10.2014 – 31.12.2014; maturazione del diritto alla corresponsione degli emolumenti LSU e eccezione di compensazione per € 22.147,38 dovuti a titolo di integrazione al minimo sull'assegno di invalidità. Concludeva chiedendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell alle spese. CP_1
L' , nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, rimaneva CP_1 contumace. All'udienza del 14.03.2025 veniva disposta la riunione, al presente giudizio, del procedimento RGN 966/2018 RG per connessione oggettiva e soggettiva. Nel giudizio RGN 966/2018 il ricorrente impugnava con ricorso del 19/03/2028 gli atti relativi CP_1 alla rideterminazione della pensione cat. IO n. 15033382 e al recupero di somme riferite al biennio 2013–2014, in connessione con l'accertata corresponsione di una pensione internazionale al coniuge ( . L' si costituiva in giudizio con memoria del 26/04/2019, contestando Persona_1 CP_1 integralmente le domande del ricorrente. L'ente previdenziale ricostruiva la vicenda dell'indebito, precisando che esso derivava dall'erogazione della pensione internazionale al coniuge del ricorrente, circostanza che aveva inciso sulla misura della pensione IO e sul trattamento di famiglia. Evidenziava che, inizialmente, l'indebito era stato quantificato in € 7.758,91 per gli anni 2013 e 2014, ma successivamente, accertata la decorrenza della pensione estera dal solo anno 2014, l' aveva CP_1 stralciato il 2013 e ridotto l'importo dovuto a € 1.249,39, comunicando il nuovo piano di recupero;
l' produceva le cartoline di ricezione delle principali comunicazioni e chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso con vittoria di spese. La causa istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 19/12/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. Nel presente giudizio riunito vengono in esame due autonome pretese restitutorie fatte valere dall CP_1 nei confronti del ricorrente. La prima riguarda il recupero delle somme corrisposte a titolo di prestazioni per lavori socialmente utili nel periodo 01/05/2006 – 31/12/2014, ritenute dall'ente non compatibili con l'assegno ordinario di invalidità (AOI) di cui il ricorrente è titolare. La seconda attiene al ricalcolo della pensione categoria IO, con rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo e del trattamento di famiglia/ANF in conseguenza dell'erogazione, in favore del coniuge del ricorrente, di una pensione internazionale, evento ritenuto incidente sulla misura della prestazione per l'anno 2014. Per connessione oggettiva e soggettiva, le due cause sono state riunite e vengono definite con unica decisione. Venendo alla posizione processuale delle parti, nel giudizio RGN 1059/2017 l' non si è costituito, CP_1 risultando contumace. La contumacia non equivale a riconoscimento delle domande (artt. 290, 292, 293, 294 c.p.c.; art. 115 c.p.c.), sicché il giudice deve comunque verificare la fondatezza in fatto e in diritto delle pretese del ricorrente sulla base degli atti e dei documenti ritualmente prodotti. Ciò premesso, le allegazioni del ricorrente tempestivamente introdotte nel giudizio sui lavori socialmente utili, in difetto di specifica contestazione nei tempi di legge, assumono peculiare rilievo ai sensi dell'articolo 115 c.p.c., ferma la valutazione complessiva del materiale probatorio. Sotto il profilo formale, il ricorrente, in entrambi i giudizi, ha censurato la validità degli atti dell' CP_1 richiamando la mancanza di sottoscrizione autografa e la sostituzione “a mezzo stampa”. La doglianza non può essere condivisa. Gli atti in esame risultano generati nell'ambito di procedure centrali su base reddito-dipendente e secondo schemi standardizzati, con inserimento di variabili individuali (dati reddituali comunicati, esiti delle verifiche, periodi e causali): in un simile contesto, la sostituzione della firma autografa con la menzione tipizzata risponde a un modello di provvedimento automatizzato che la legge ammette per gli atti di natura seriale e non discrezionale. In assenza di prova che gli specifici provvedimenti richiedessero un apporto valutativo individualizzato non riconducibile al tracciato procedurale automatizzato, la sostituzione della sottoscrizione deve ritenersi legittima. (Cass. Ord. n. 6791/2024). Non risultano altresì fondati i rilievi sulla pretesa carenza di motivazione. Va premesso che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, la motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire la ricostruzione dell'iter logico e giuridico seguito dall'Amministrazione nell'adozione dell'atto, nonché a garantire il controllo sul corretto esercizio del potere conferito dalla legge. La giurisprudenza ha chiarito che la motivazione deve essere congrua, sufficiente e intelligibile, in relazione ai presupposti e alle finalità dell'atto, così da consentire al destinatario di verificare i presupposti e di esercitare il proprio diritto di difesa senza eccessive difficoltà. Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati indicano chiaramente: la prestazione oggetto di rideterminazione (pensione categoria IO e/o prestazione LSU); la causale della richiesta restitutoria, ossia l'accertata incompatibilità con l'assegno ordinario di invalidità o, nel secondo giudizio, la rideterminazione per variazione dei redditi personali e/o del coniuge;
il periodo di riferimento e l'importo dell'indebito. Tali elementi costituiscono il contenuto minimo necessario per rendere comprensibile la pretesa dell'Amministrazione e soddisfare l'obbligo motivazionale imposto dalla legge. La circostanza che la motivazione sia sintetica non ne determina l'illegittimità, poiché la giurisprudenza ritiene sufficiente che siano esplicitati i tratti essenziali dell'atto, specie quando la determinazione discende da parametri normativi e da dati oggettivi (redditi dichiarati, incompatibilità con altre prestazioni), come nel caso in esame. Nè può condividersi la tesi del ricorrente secondo cui la motivazione sarebbe contraddittoria per la presenza di più comunicazioni con importi diversi: tale circostanza è spiegata dall'attività di ricalcolo effettuata dall' a seguito di chiarimenti sui redditi del coniuge, come emerge dalla documentazione CP_1 prodotta. La successiva riduzione dell'indebito non incide sulla legittimità del provvedimento originario, ma costituisce esercizio del potere di autotutela correttiva. Pertanto, deve ritenersi che i provvedimenti impugnati siano assistiti da motivazione sufficiente e conforme ai requisiti di legge, non potendo ravvisarsi la dedotta violazione dell'art. 3 L. 241/1990. Neppure le censure formulate nel giudizio n. 966/2018 RG sulla mancata notifica degli atti base possono essere accolte, atteso che le principali comunicazioni (rideterminazione, diffide e piano di recupero) risultano ritualmente inviate e ricevute, come da avvisi di ricezione versati in atti dall' , la CP_1 conoscenza legale, almeno con riferimento agli atti relativi all'anno 2014, deve pertanto ritenersi raggiunta. Quanto alla tempestività dell'azione di recupero, occorre considerare che l'articolo 13 della legge n. 412 del 1991 subordina il decorso del termine annuale alla disponibilità di dati reddituali certi e completi. Nel caso di specie, il fatto determinante – e cioè l'erogazione della pensione internazionale al coniuge del ricorrente con decorrenza 2014 – non risulta essere stato tempestivamente comunicato all'ente, né altrimenti conoscibile in modo pieno sulla base delle ordinarie verifiche, sicché il recupero per l'anno 2014 deve dirsi effettuato entro il quadro temporale normativamente consentito, mentre è corretta la rimozione dell'annualità 2013, dapprima considerata e poi esclusa proprio in esito all'aggiornamento del dato. Passando alla qualificazione dell'indebito e alle relative conseguenze, preliminarmente appare altresì doveroso ripercorrere brevemente le tappe normative della disciplina dell'indebito previdenziale succedutesi nel tempo. L'art. 80, ultimo comma, r.d. n.1422 del 1924 prevedeva che “le assegnazioni di pensione si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla
[...]
in tal caso, le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo Parte_2 dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati”. L'art. 2033 c.c., norma di carattere generale, dispone che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”. L'art. 52 della legge n. 88 del 1989 ha poi sovvertito la contrapposta precedente disciplina di cui al citato art. 80 del r.d. del 1924, prevedendo che “le pensioni...possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione e riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultate non dovute non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato...”. Tale disposizione ha introdotto, pertanto, una sanatoria di carattere generale applicabile a tutti i casi in cui l'indebito sia conseguenza di un errore (giuridico o materiale) dell' , qualunque sia il momento CP_1 in cui si determini ed anche se consistente nel semplice ritardo. Conseguentemente, in base a tale disciplina è divenuta irripetibile qualunque somma risultata poi non dovuta, purché la relativa erogazione non sia stata determinata dal dolo dell'interessato. La materia è stata poi modificata dall'art. 13 legge n. 412 del 1991, che ha ristretto in limiti più rigorosi la sanatoria subordinandola, oltre che all'ipotesi di carenza di dolo:
1) alla necessità che le somme da ripetersi siano state corrisposte in base a formale provvedimento definitivo espressamente comunicato all'interessato;
2) alla carenza, da parte del pensionato, di omesse o insufficienti segnalazioni di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente erogatore. La Corte Costituzionale, investita della questione sull'applicabilità dell'art. 13 ha, con sentenza n. 39 del 1993, sancito che tale disposizione, in quanto innovativa rispetto all'art. 52 e, certamente, più restrittiva, è applicabile solo alle indebite erogazioni insorte a partire dal 31 dicembre 1991, data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione dei fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ultimo Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. Nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), difettando anche solo una delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. Ord. n. 5984 del 2022). Il ricorrente ha omesso la suddetta segnalazione. In particolare, va precisato che ai sensi dell'art. 2697 c.c., gravava sul pensionato l'onere di provare di aver comunicato all' i dati reddituali o le circostanze incidenti sul diritto alla prestazione. Nel caso CP_1 in esame parte ricorrente non ha provato di aver informato l' in ordine alla titolarità dell'assegno CP_1 ordinario di invalidità e la relativa incompatibilità. L' ha dimostrato che la pensione del coniuge CP_1 era sconosciuta e che l'indebito è derivato da mancata comunicazione. Il recupero per LSU è in sé fondato, salva l'esclusione per i mesi in cui sia documentalmente accertata l'assenza di pagamenti (ottobre-dicembre 2014). Il ricorrente afferma di avere sempre comunicato la situazione reddituale (modello RED 2012 trasmesso 01.07.2013) e di aver agito in buona fede;
da ciò inferisce l'irripetibilità delle somme. Tuttavia, qui l'indebito contestato è la pensione internazionale del coniuge che decorre dal 2014, fatto ulteriore e distinto rispetto alla mera comunicazione dei propri redditi 2012: in assenza di prova di una comunicazione completa e tempestiva di tale fatto, l'onere di informazione—posto dall'art. 13 L. 412/1991—non può dirsi assolto. Ne consegue che la buona fede non è idonea a paralizzare il recupero, giacché difetta l'errore imputabile all'ente richiesto dall'art. 52 per l'irripetibilità e si configura, piuttosto, la omissione informativa che legittima la ripetizione. Pertanto, la buona fede non può essere invocata per escludere la ripetizione e trova piena applicazione l'art. 2033 c.c.. Pertanto, anche l'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente non può essere accolta. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. n. 412/1991, l' è tenuto a procedere annualmente alla CP_1 verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto delle prestazioni pensionistiche e a provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., 24 gennaio 2012, n. 953) ha chiarito che il termine annuale decorre solo dal momento in cui l'Istituto dispone di dati reddituali certi, sicché non può ritenersi iniziato finché il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo. Nel caso di specie, l'indebito è derivato dalla mancata tempestiva comunicazione da parte del ricorrente circa la titolarità dell'assegno ordinario di invalidità e la correlata incompatibilità con la prestazione LSU. L' ha acquisito la certezza dei dati solo in epoca successiva e ha provveduto a notificare il CP_1 provvedimento di recupero nel 2016, entro l'anno successivo alla verifica reddituale completa. Pertanto, non sussiste la dedotta decadenza. Nel caso di specie, anche la pensione internazionale del coniuge con decorrenza 2014 non risulta tempestivamente comunicato all' ; l'ente ha quindi proceduto a recupero entro l'arco temporale CP_1 consentito per l'anno 2014, e ha stralciato il 2013 proprio in esito al chiarimento sulla decorrenza. In merito alla richiesta di restituzione delle trattenute effettuate da agosto 2016 a febbraio 2018 (€ 989,07) va rilevato che trovano titolo nella comunicazione di recupero del 26.05.2016 e sono correlate all'indebito 2014 così come rideterminato. Non essendo accolte le eccezioni di nullità/decadenza/motivazione, la domanda di restituzione delle trattenute va rigettata, tranne per lo stralcio dell'anno 2013. Per le motivazioni sopra esposte i ricorsi non possono essere accolti. Le spese di lite seguono la soccombenza, quindi avuto riguardo all'esito del giudizio, il ricorrente deve essere condannato a pagare all' le spese di lite, che si liquidano, ex D.M. n. 147/22 (valore della CP_1 causa, parametri minimi) in complessivi € 6.115,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti proposti da contro , così decide: Parte_1 CP_1
1)Rigetta i ricorsi del ricorrente e per l'effetto dichiara legittimi i provvedimenti restitutori dell' ; CP_1
2)Accerta e dichiara la ripetibilità delle somme indebitamente percepite dal ricorrente: per il giudizio RG 1059/2017, nella misura di € 51.488,38, tenuto conto della mancata erogazione delle mensilità da ottobre a dicembre 2014; per il giudizio RG 966/2018, nella misura di € 1.249,00, come da provvedimenti di rideterminazione;
3)Condanna il ricorrente alla restituzione delle somme sopra indicate oltre interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta sino al saldo;
4) Rigetta ogni ulteriore domanda ed eccezione;
5)Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell , che liquida in complessivi CP_1
€ 6.115,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
La sentenza è esecutiva per legge. Così deciso in Patti, 19/12/2025 Il Giudice on. Antonino Casdia
, (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Luciana Caruso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Matini, n. 213, di Ficarra (ME);
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
-resistente- OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La parte ricorrente , con ricorso del 21/03/2017 proponeva opposizione ex art. 442 Parte_1
c.p.c. contro i provvedimenti emessi dall' – Sede di Messina, notificati in data 17/06/2016 e CP_1
30/09/2016, con i quali gli veniva richiesto di restituire la somma complessiva di € 53.064,55, ritenuta indebitamente percepita nel periodo dal 01/05/2006 al 31/12/2014 a titolo di compensi per Lavori Socialmente Utili (LSU). L'ente previdenziale motivava la richiesta affermando che le prestazioni non erano spettanti per incompatibilità con l'assegno ordinario di invalidità di cui il ricorrente era titolare. Il ricorrente deduceva l'illegittimità dei provvedimenti per: mancanza di sottoscrizione autografa (violazione art. 3 D.Lgs. 39/1993); carenza e contraddittorietà della motivazione (violazione art. 3 L. 241/1990); omessa comunicazione di avvio del procedimento (violazione art. 7 L. 241/1990); intervenuta prescrizione ex art. 52 L. 88/1989 e art. 13 L. 412/1991, nonché art. 2955 c.c.; inesistenza del diritto al recupero per il periodo 1.10.2014 – 31.12.2014; maturazione del diritto alla corresponsione degli emolumenti LSU e eccezione di compensazione per € 22.147,38 dovuti a titolo di integrazione al minimo sull'assegno di invalidità. Concludeva chiedendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell alle spese. CP_1
L' , nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, rimaneva CP_1 contumace. All'udienza del 14.03.2025 veniva disposta la riunione, al presente giudizio, del procedimento RGN 966/2018 RG per connessione oggettiva e soggettiva. Nel giudizio RGN 966/2018 il ricorrente impugnava con ricorso del 19/03/2028 gli atti relativi CP_1 alla rideterminazione della pensione cat. IO n. 15033382 e al recupero di somme riferite al biennio 2013–2014, in connessione con l'accertata corresponsione di una pensione internazionale al coniuge ( . L' si costituiva in giudizio con memoria del 26/04/2019, contestando Persona_1 CP_1 integralmente le domande del ricorrente. L'ente previdenziale ricostruiva la vicenda dell'indebito, precisando che esso derivava dall'erogazione della pensione internazionale al coniuge del ricorrente, circostanza che aveva inciso sulla misura della pensione IO e sul trattamento di famiglia. Evidenziava che, inizialmente, l'indebito era stato quantificato in € 7.758,91 per gli anni 2013 e 2014, ma successivamente, accertata la decorrenza della pensione estera dal solo anno 2014, l' aveva CP_1 stralciato il 2013 e ridotto l'importo dovuto a € 1.249,39, comunicando il nuovo piano di recupero;
l' produceva le cartoline di ricezione delle principali comunicazioni e chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso con vittoria di spese. La causa istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 19/12/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. Nel presente giudizio riunito vengono in esame due autonome pretese restitutorie fatte valere dall CP_1 nei confronti del ricorrente. La prima riguarda il recupero delle somme corrisposte a titolo di prestazioni per lavori socialmente utili nel periodo 01/05/2006 – 31/12/2014, ritenute dall'ente non compatibili con l'assegno ordinario di invalidità (AOI) di cui il ricorrente è titolare. La seconda attiene al ricalcolo della pensione categoria IO, con rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo e del trattamento di famiglia/ANF in conseguenza dell'erogazione, in favore del coniuge del ricorrente, di una pensione internazionale, evento ritenuto incidente sulla misura della prestazione per l'anno 2014. Per connessione oggettiva e soggettiva, le due cause sono state riunite e vengono definite con unica decisione. Venendo alla posizione processuale delle parti, nel giudizio RGN 1059/2017 l' non si è costituito, CP_1 risultando contumace. La contumacia non equivale a riconoscimento delle domande (artt. 290, 292, 293, 294 c.p.c.; art. 115 c.p.c.), sicché il giudice deve comunque verificare la fondatezza in fatto e in diritto delle pretese del ricorrente sulla base degli atti e dei documenti ritualmente prodotti. Ciò premesso, le allegazioni del ricorrente tempestivamente introdotte nel giudizio sui lavori socialmente utili, in difetto di specifica contestazione nei tempi di legge, assumono peculiare rilievo ai sensi dell'articolo 115 c.p.c., ferma la valutazione complessiva del materiale probatorio. Sotto il profilo formale, il ricorrente, in entrambi i giudizi, ha censurato la validità degli atti dell' CP_1 richiamando la mancanza di sottoscrizione autografa e la sostituzione “a mezzo stampa”. La doglianza non può essere condivisa. Gli atti in esame risultano generati nell'ambito di procedure centrali su base reddito-dipendente e secondo schemi standardizzati, con inserimento di variabili individuali (dati reddituali comunicati, esiti delle verifiche, periodi e causali): in un simile contesto, la sostituzione della firma autografa con la menzione tipizzata risponde a un modello di provvedimento automatizzato che la legge ammette per gli atti di natura seriale e non discrezionale. In assenza di prova che gli specifici provvedimenti richiedessero un apporto valutativo individualizzato non riconducibile al tracciato procedurale automatizzato, la sostituzione della sottoscrizione deve ritenersi legittima. (Cass. Ord. n. 6791/2024). Non risultano altresì fondati i rilievi sulla pretesa carenza di motivazione. Va premesso che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, la motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire la ricostruzione dell'iter logico e giuridico seguito dall'Amministrazione nell'adozione dell'atto, nonché a garantire il controllo sul corretto esercizio del potere conferito dalla legge. La giurisprudenza ha chiarito che la motivazione deve essere congrua, sufficiente e intelligibile, in relazione ai presupposti e alle finalità dell'atto, così da consentire al destinatario di verificare i presupposti e di esercitare il proprio diritto di difesa senza eccessive difficoltà. Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati indicano chiaramente: la prestazione oggetto di rideterminazione (pensione categoria IO e/o prestazione LSU); la causale della richiesta restitutoria, ossia l'accertata incompatibilità con l'assegno ordinario di invalidità o, nel secondo giudizio, la rideterminazione per variazione dei redditi personali e/o del coniuge;
il periodo di riferimento e l'importo dell'indebito. Tali elementi costituiscono il contenuto minimo necessario per rendere comprensibile la pretesa dell'Amministrazione e soddisfare l'obbligo motivazionale imposto dalla legge. La circostanza che la motivazione sia sintetica non ne determina l'illegittimità, poiché la giurisprudenza ritiene sufficiente che siano esplicitati i tratti essenziali dell'atto, specie quando la determinazione discende da parametri normativi e da dati oggettivi (redditi dichiarati, incompatibilità con altre prestazioni), come nel caso in esame. Nè può condividersi la tesi del ricorrente secondo cui la motivazione sarebbe contraddittoria per la presenza di più comunicazioni con importi diversi: tale circostanza è spiegata dall'attività di ricalcolo effettuata dall' a seguito di chiarimenti sui redditi del coniuge, come emerge dalla documentazione CP_1 prodotta. La successiva riduzione dell'indebito non incide sulla legittimità del provvedimento originario, ma costituisce esercizio del potere di autotutela correttiva. Pertanto, deve ritenersi che i provvedimenti impugnati siano assistiti da motivazione sufficiente e conforme ai requisiti di legge, non potendo ravvisarsi la dedotta violazione dell'art. 3 L. 241/1990. Neppure le censure formulate nel giudizio n. 966/2018 RG sulla mancata notifica degli atti base possono essere accolte, atteso che le principali comunicazioni (rideterminazione, diffide e piano di recupero) risultano ritualmente inviate e ricevute, come da avvisi di ricezione versati in atti dall' , la CP_1 conoscenza legale, almeno con riferimento agli atti relativi all'anno 2014, deve pertanto ritenersi raggiunta. Quanto alla tempestività dell'azione di recupero, occorre considerare che l'articolo 13 della legge n. 412 del 1991 subordina il decorso del termine annuale alla disponibilità di dati reddituali certi e completi. Nel caso di specie, il fatto determinante – e cioè l'erogazione della pensione internazionale al coniuge del ricorrente con decorrenza 2014 – non risulta essere stato tempestivamente comunicato all'ente, né altrimenti conoscibile in modo pieno sulla base delle ordinarie verifiche, sicché il recupero per l'anno 2014 deve dirsi effettuato entro il quadro temporale normativamente consentito, mentre è corretta la rimozione dell'annualità 2013, dapprima considerata e poi esclusa proprio in esito all'aggiornamento del dato. Passando alla qualificazione dell'indebito e alle relative conseguenze, preliminarmente appare altresì doveroso ripercorrere brevemente le tappe normative della disciplina dell'indebito previdenziale succedutesi nel tempo. L'art. 80, ultimo comma, r.d. n.1422 del 1924 prevedeva che “le assegnazioni di pensione si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla
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in tal caso, le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo Parte_2 dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati”. L'art. 2033 c.c., norma di carattere generale, dispone che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”. L'art. 52 della legge n. 88 del 1989 ha poi sovvertito la contrapposta precedente disciplina di cui al citato art. 80 del r.d. del 1924, prevedendo che “le pensioni...possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione e riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultate non dovute non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato...”. Tale disposizione ha introdotto, pertanto, una sanatoria di carattere generale applicabile a tutti i casi in cui l'indebito sia conseguenza di un errore (giuridico o materiale) dell' , qualunque sia il momento CP_1 in cui si determini ed anche se consistente nel semplice ritardo. Conseguentemente, in base a tale disciplina è divenuta irripetibile qualunque somma risultata poi non dovuta, purché la relativa erogazione non sia stata determinata dal dolo dell'interessato. La materia è stata poi modificata dall'art. 13 legge n. 412 del 1991, che ha ristretto in limiti più rigorosi la sanatoria subordinandola, oltre che all'ipotesi di carenza di dolo:
1) alla necessità che le somme da ripetersi siano state corrisposte in base a formale provvedimento definitivo espressamente comunicato all'interessato;
2) alla carenza, da parte del pensionato, di omesse o insufficienti segnalazioni di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente erogatore. La Corte Costituzionale, investita della questione sull'applicabilità dell'art. 13 ha, con sentenza n. 39 del 1993, sancito che tale disposizione, in quanto innovativa rispetto all'art. 52 e, certamente, più restrittiva, è applicabile solo alle indebite erogazioni insorte a partire dal 31 dicembre 1991, data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione dei fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ultimo Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. Nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), difettando anche solo una delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. Ord. n. 5984 del 2022). Il ricorrente ha omesso la suddetta segnalazione. In particolare, va precisato che ai sensi dell'art. 2697 c.c., gravava sul pensionato l'onere di provare di aver comunicato all' i dati reddituali o le circostanze incidenti sul diritto alla prestazione. Nel caso CP_1 in esame parte ricorrente non ha provato di aver informato l' in ordine alla titolarità dell'assegno CP_1 ordinario di invalidità e la relativa incompatibilità. L' ha dimostrato che la pensione del coniuge CP_1 era sconosciuta e che l'indebito è derivato da mancata comunicazione. Il recupero per LSU è in sé fondato, salva l'esclusione per i mesi in cui sia documentalmente accertata l'assenza di pagamenti (ottobre-dicembre 2014). Il ricorrente afferma di avere sempre comunicato la situazione reddituale (modello RED 2012 trasmesso 01.07.2013) e di aver agito in buona fede;
da ciò inferisce l'irripetibilità delle somme. Tuttavia, qui l'indebito contestato è la pensione internazionale del coniuge che decorre dal 2014, fatto ulteriore e distinto rispetto alla mera comunicazione dei propri redditi 2012: in assenza di prova di una comunicazione completa e tempestiva di tale fatto, l'onere di informazione—posto dall'art. 13 L. 412/1991—non può dirsi assolto. Ne consegue che la buona fede non è idonea a paralizzare il recupero, giacché difetta l'errore imputabile all'ente richiesto dall'art. 52 per l'irripetibilità e si configura, piuttosto, la omissione informativa che legittima la ripetizione. Pertanto, la buona fede non può essere invocata per escludere la ripetizione e trova piena applicazione l'art. 2033 c.c.. Pertanto, anche l'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente non può essere accolta. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. n. 412/1991, l' è tenuto a procedere annualmente alla CP_1 verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto delle prestazioni pensionistiche e a provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., 24 gennaio 2012, n. 953) ha chiarito che il termine annuale decorre solo dal momento in cui l'Istituto dispone di dati reddituali certi, sicché non può ritenersi iniziato finché il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo. Nel caso di specie, l'indebito è derivato dalla mancata tempestiva comunicazione da parte del ricorrente circa la titolarità dell'assegno ordinario di invalidità e la correlata incompatibilità con la prestazione LSU. L' ha acquisito la certezza dei dati solo in epoca successiva e ha provveduto a notificare il CP_1 provvedimento di recupero nel 2016, entro l'anno successivo alla verifica reddituale completa. Pertanto, non sussiste la dedotta decadenza. Nel caso di specie, anche la pensione internazionale del coniuge con decorrenza 2014 non risulta tempestivamente comunicato all' ; l'ente ha quindi proceduto a recupero entro l'arco temporale CP_1 consentito per l'anno 2014, e ha stralciato il 2013 proprio in esito al chiarimento sulla decorrenza. In merito alla richiesta di restituzione delle trattenute effettuate da agosto 2016 a febbraio 2018 (€ 989,07) va rilevato che trovano titolo nella comunicazione di recupero del 26.05.2016 e sono correlate all'indebito 2014 così come rideterminato. Non essendo accolte le eccezioni di nullità/decadenza/motivazione, la domanda di restituzione delle trattenute va rigettata, tranne per lo stralcio dell'anno 2013. Per le motivazioni sopra esposte i ricorsi non possono essere accolti. Le spese di lite seguono la soccombenza, quindi avuto riguardo all'esito del giudizio, il ricorrente deve essere condannato a pagare all' le spese di lite, che si liquidano, ex D.M. n. 147/22 (valore della CP_1 causa, parametri minimi) in complessivi € 6.115,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti proposti da contro , così decide: Parte_1 CP_1
1)Rigetta i ricorsi del ricorrente e per l'effetto dichiara legittimi i provvedimenti restitutori dell' ; CP_1
2)Accerta e dichiara la ripetibilità delle somme indebitamente percepite dal ricorrente: per il giudizio RG 1059/2017, nella misura di € 51.488,38, tenuto conto della mancata erogazione delle mensilità da ottobre a dicembre 2014; per il giudizio RG 966/2018, nella misura di € 1.249,00, come da provvedimenti di rideterminazione;
3)Condanna il ricorrente alla restituzione delle somme sopra indicate oltre interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta sino al saldo;
4) Rigetta ogni ulteriore domanda ed eccezione;
5)Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell , che liquida in complessivi CP_1
€ 6.115,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
La sentenza è esecutiva per legge. Così deciso in Patti, 19/12/2025 Il Giudice on. Antonino Casdia