Sentenza 10 ottobre 2023
Massime • 1
In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, costituisce presupposto per la configurabilità del reato la suscettibilità di apprensione, da parte dell'Erario, dei beni costituenti oggetto degli atti simulati o fraudolenti idonei a rendere, in tutto o in parte, inefficace la procedura di riscossione coattiva. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna per tale delitto pronunziata in un caso di simulata donazione di un bene immobile, già parte di un fondo patrimoniale, sul rilievo che i giudici di merito avrebbero dovuto verificare l'effettiva possibilità, da parte dell'Erario, di apprendere il bene in oggetto, stanti gli stringenti limiti fissati dall'art. 170 cod. civ. nell'interpretazione offertane dalla Cassazione civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2023, n. 45163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45163 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 45163 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 10/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Torino ed impugnata dall'imputato, la quale aveva condannato EL RL alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in concorso con altri, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e relativi interessi e sanzioni, di ammontare complessivo superiore a 200 mila euro (come da avvisi di accertamenti per gli anni di imposta 2007 e 2008 emessi nei confronti dell'Unione sportiva dilettantistico AT IA OL, di cui RL era presidente pro tempore, nonché autore materiale delle violazioni finanziarie), compiva la seguente operazione simulata, e comunque fraudolenta, idonea a rendere in tutto o in parte la procedura di riscossione coattiva, segnatamente donando - con il consenso necessario della coniuge FO Marina, stante la pregressa costituzione di un fondo patrimoniale che aveva ad oggetto l'immobile sito in IA, via Mons. Carlo Re, n.
6 - alla figlia RL IN la proprietà del predetto immobile, di cui RL EL era proprietario, riservandosi il diritto di abitazione, nonché la quota di proprietà di un terzo di altro immobile sito in IA, via Ruata Sangone n. 15. In IA il 12 aprile 2014. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con un primo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'alt 11 d.lgs. n. 74 del 2000. Evidenzia il difensore che, in relazione alla condotta avente ad oggetto l'immobile di abitazione familiare sito in IA, via Mons. Carlo Re, n. 6, CU") detto immobile faceva parte di un fondo patrimoniale costituito il 12 febbraio 2011, quindi ben prima dell'inizio di ogni procedura di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate;
tale bene, pertanto, non avrebbe potuto essere in alcun modo oggetto della riscossione, né prima né dopo la donazione. 2.2. Con un secondo motivo si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. Rappresenta il difensore che il giudice dell'appello ha erroneamente negato la sussistenza4 presupposti della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e i delitti fiscali di cui agli artt. 8 e 10 d.igs. n. 74 del 2000, già definitivamente giudicati con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Torino del 23 settembre 2013, commessi dal RL tra il 2007 e il 2012 nella sua veste di Presidente e legale rappresentante della U.S.D. AT IA OL nell'ambito delle traversie tributarie di tale società. 2 2.3. Con un terzo motivo si eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen., in quanto, ad avviso del difensore, la Corte di merito avrebbe errato nel non concedere la sospensione condizionale della pena, considerando l'età avanzata dell'imputato, il quale non riveste più alcuna carica nella società sportiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento dei restanti motivi relativi al trattamento sanzionatorio. 2. La materialità del fatto non è contestata: a RL si imputa di aver simulatamente donato alla figlia due beni immobili al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto risultanti dalle cartelle esattoriali a lui notificate, rispettivamente, il 2 gennaio 2013 (per l'anno di imposta 2007) e il 7 marzo 2014 (per l'anno di imposta 2008). Le censure mosse con il primo motivo riguardano esclusivamente la donazione dell'immobile sito in IA, via Mons. Carlo Re, n.
6. Per contro, la difesa non muove alcuna contestazione in relazione alla donazione della quota di proprietà di un terzo dell'immobile sito in IA, via Ruata Sangone n. 15; in relazione a tale condotta, quindi, la sentenza è irrevocabile. 3. Ciò posto, si rammenta che l'art. 11 d.igs. n. 74 del 2000 (rubricato "sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte") sanziona, nell'ipotesi di cui al comma 1, la condotta di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, applicandosi una pena edittale più elevata laddove l'ammontare delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, sia superiore a duecentomila euro. La norma incriminatrice, la cui portata applicativa è stata ampliata, anche con l'introduzione al secondo comma di una nuova fattispecie, dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha un suo precedente storico nell'art 97 d.P.R. n. 602 del 1973, che, nella versione introdotta dalla I. n. 413 del 1991, puniva, con la reclusione fino a tre anni, il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, aveva compiuto, dopo che erano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o erano stati notificati gli inviti e le richieste previsti 3 dalle singole leggi di imposta, ovvero erano stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che avevano reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale. La disposizione non si applicava se l'ammontare delle somme non corrisposte non era superiore a 10 milioni di lire. Nel confrontare la previsione attuale con quella precedente, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 17071 del 04/04/2006, Rv. 234322) ha osservato come nella vigente fattispecie di cui all'art. 11 d.lgs. 74 del 2000 sia scomparso ogni riferimento alla necessità dell'effettivo avvio di un qualsiasi accertamento fiscale, essendo ora sufficiente che l'azione sia idonea a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale, configurandosi dunque l'illecito penale in termini di reato di pericolo concreto (sul punto cfr. Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2006, Rv. 266771), integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, dep. 16/10/2018, F., Rv. 274066). Al fine di colorare di illiceità penale la condotta, non è sufficiente che gli atti siano oggettivamente finalizzati a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, ma è necessario che gli stessi si caratterizzino altresì per la loro natura simulatoria o fraudolenta. Orbene, è del tutto evidente che i beni oggetto di atti simulati o fraudolenti devono poter essere oggetto di apprensione da parte dell'Erario, ciò essendo logicamente implicato nel fatto che detti atti devono essere idonei "a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva"; il che, evidentemente, non è possibile laddove il bene non possa essere oggetto, 4 appunto, di riscossione coattiva. 4. Nel caso di specie, secondo quanto accertato in sede di merito, l'immobile sito in IA, via Mons. Carlo Re, n. 6, oggetto di donazione alla figlia IN RL in data 12 aprile 2014, era stato conferito al fondo patrimoniale costituito dall'imputato e dalla moglie il 12 febbraio 2011. Posto che, nel caso di specie, la condotta, tenuta allo scopo di eludere le ragioni creditorie del fisco, non riguarda il conferimento di un bene a un fondo patrimoniale - fattispecie oggetto di precedenti decisioni di questa Sezione, le quali hanno concordemente affermato che la costituzione di un fondo patrimoniale integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto è atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di 4 un'obbligazione tributaria (Sez. 3, n. 5824 del 18/12/2007, dep. 2008, Soldera, Rv. 238821), il che tuttavia non esonera dalla necessità di dimostrare, sia sotto il profilo dell'attitudine della condotta che della sussistenza del dolo specifico di frode, che la creazione del patrimonio separato sia idonea e finalizzata ad evitare il soddisfacimento dell'obbligazione tributaria, con la conseguenza che il giudice è tenuto a motivare sulla ragione per cui la segregazione patrimoniale rappresenta, in concreto, uno strumento idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace il recupero del credito erariale (Sez. 3, n. 47827 del 12/07/2017, Dinelli, Rv. 271321; Sez. 3, n. 9154 del 19/11/2015, dep. 04/03/2016, Parlatore, Rv. 266457)-, bensì la simulata donazione di un immobile del fondo patrimoniale, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare l'effettiva possibilità, da parte dell'Erario, di apprendere tale bene, stante gli stringenti limiti fissati dall'art. 170 cod. civ., a tenore del quale "l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia". 5. A tal proposito, la Cassazione civile ha costantemente affermato (Cass. 23/11/2015, n. 23876; conf.: 9/11/2016, n. 22762; 23/08/2018, n. 20998), che l'art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 d.P.R. 3 marzo 1973 n. 602. Ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia;
viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicché, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità. Inoltre, la Cassazione civile ha ribadito che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (Cass. n. 3738/15; Cass. n. 15886/2014; Cass., n. 15886/2009). Deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia;
con la precisazione che, se è vero (Cass. n. 12998/06) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per 5 soddisfare tali bisogni (Cass. n. 3738/15, la quale, in adesione a Cass. n. 4011/2013, ha, pertanto, ritenuto che, in quest'ottica, non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testé descritto). Con specifico riferimento all'iscrizione d'ipoteca legale sul fondo patrimoniale a garanzia delle obbligazioni tributarie, la Cassazione civile (Cass. 22761/2016, cit.), ha altresì affermato che, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 cod. civ., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore. 6. Alla luce di tali premesse ermeneutiche, deve osservarsi che la motivazione della sentenza impugnata è del tutto carente, non avendo accertato, in relazione all'immobile in esame, conferito a un fondo patrimoniale costituito il 12 febbraio 2011, se esso, alla luce dei limiti di cui all'art. 170 cod. civ. come interpretati dalla Cassazione civile, avrebbe potuto essere aggredito dall'erario. Sul punto, pertanto, si impone l'annullamento con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi dinanzi indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione alla condotta ad oggetto l'immobile sito in IA, via Mons. Carlo Re n. 6, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 10/10/2023.