TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/09/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Silvia
Codispoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1072 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 3.06.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni
20 per le repliche, promossa
DA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Luigi Bocchino ed elettivamente domiciliata in Teramo, via V. Irelli
n. 6 presso lo studio dell'Avv. Carlo Del Torto, giusta procura in atti;
Attrice-opponente
CONTRO
, (C.F.: ) nato il [...], Controparte_1 C.F._1
a Benevento, residente in Nereto (TE), Via Certosa, snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Francesca ed elettivamente domiciliato in Teramo, alla Via
G. Milli, 10, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Capuano, giusta procura in atti;
Convenuto-opposto
Oggetto: obbligazioni e contratti
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3.06.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 23.03.2017, ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 136/2017 del 7.02.2017, con il quale questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore di
, della somma di €.16.558,50, oltre interessi e spese Controparte_1 della procedura monitoria, a titolo di rimborso della quota parte del mutuo contratto in via solidale dai due ex coniugi per l'acquisto della casa familiare, giusta contratto del 4.03.2009.
A sostegno della domanda, l'opponente ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) l'improcedibilità della domanda, non essendo stata avviata la procedura di negoziazione assistita obbligatoria, come previsto dal D.L. n. 132/2014;
b) nel merito, l'infondatezza della stessa, perché il bene immobile gravato dal mutuo di cui è causa era solo formalmente in comproprietà tra ella e il
, poichè, di fatto, dopo che quest'ultimo l'aveva allontanata dalla CP_1 casa familiare (spingendola quindi a chiedere la domanda di separazione con addebito), ne aveva avuto l'uso esclusivo dal settembre 2009;
c) che, nonostante i reiterati inviti, da ultimo, quello del 20/5/2013, il CP_1
l'aveva esclusa dal godimento dell'immobile, perché vi abitava stabilmente con la nuova compagna che, peraltro, aveva acquistato all'asta il predetto immobile, a seguito del pignoramento immobiliare azionato da parte della mutuataria Deutsche Bank a causa dell'inadempimento di;
CP_1
d) che, pertanto, il era tenuto a corrisponderle i canoni per il CP_1
godimento esclusivo del bene comune, da parametrare ai canoni di locazione percepibili sia per l'appartamento quanto per il garage, pari ad
€250,00 mensili pro-quota (canone complessivo di €500,00) per 90 mesi, da settembre 2009 sino a febbraio 2017 per un totale di €22.500,00;
e) che ella era inoltre titolare, nei confronti di , dell'ulteriore somma CP_1
complessiva di €.11.676,18, derivante dai seguenti titoli giudiziali: 1)
l'ordinanza emessa da questo Tribunale nell'ambito della procedura
2 esecutiva RGE n. 224/2015 di assegnazione in suo favore della somma di
€.6.346,39; 2) l'ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento in data
8/7/2015 nel procedimento civile n. 2429/14 di condanna di al CP_1 pagamento in suo favore della somma di €5.329,79;
f) che, in ogni caso, dalla somma di cui al decreto ingiuntivo, andava sottratto l'importo di €.4.560,00, perché oggetto di detrazione fiscale da parte di
; CP_1
g) che, in definitiva, ella vantava nei confronti dell'ex coniuge la somma complessiva di €.34.176,18, di cui €22.500,00 per mancato godimento dell'immobile ed €.11.676,18 in forza dei titoli giudiziali sopra citati.
Tanto dedotto, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta da controparte con decreto ingiuntivo. Nel merito 1) dichiarare infondata, sia in fatto che in diritto, la pretesa dell'opposto di cui al ricorso per decreto ingiuntivo. Di conseguenza accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannare al pagamento di €22.500,00 Controparte_1
in favore della per mancato godimento del bene immobile sito in Nereto Pt_1 alla via Certosa da settembre 2009 ad oggi, con restituzione dei beni mobili appartenenti alla stessa, e previo utilizzo in comune del predetto appartamento;
2) comunque ed in ogni caso, qualora dovesse ritenersi valido
l'opposto decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare la compensazione legale dei rispettivi crediti così come indicati al capo III: per l'effetto condannare
al pagamento di €22.177,58 (€34.176,18 vantati dalla Controparte_1
meno € 11.998,60 pretesi dal ) ottenuti dalla differenza dei Pt_1 CP_1 crediti compensati;
3) condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze tutte di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che se ne dichiara anticipatario”.”.
Si è costituito in giudizio , eccependo, in sintesi e per Controparte_1
quanto d'interesse:
3 1) l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità, non trattandosi di controversia soggetta alla negoziazione obbligatoria;
2) che sulla domanda di risarcimento per il mancato godimento dell'immobile aveva già provveduto il Tribunale di Benevento in sede di separazione, statuendo che nulla fosse dovuto alla Pt_1
3) che detta sentenza non era stata impugnata dall'attrice, sicché essa era passata in giudicato, con conseguente incontrovertibilità di quanto ivi statuito, anche in punto di domanda di corresponsione dei canoni per il godimento esclusivo della casa familiare;
4) che l'ulteriore somma di €5.329,79 pretesa dall'attrice e derivante dall'ordinanza del Tribunale di Benevento resa in data 8/7/2015 nel procedimento civile 2429/14 era stata oggetto di reclamo ex art. 669 terdecies e, allo stato, era ancora sub judice, con conseguente incertezza del credito vantato dall'opponente;
5) che, in ogni caso, l'attrice avrebbe dovuto agire in via esecutiva nei confronti di esso convenuto per soddisfare i crediti di cui si riteneva titolare, non potendo oggi paralizzare la sua pretesa creditoria;
6) che non corrispondeva al vero che una parte della somma restituita alla banca mutuataria era stata portata in detrazione e che, anche qualora ciò fosse accaduto, trattavasi di rapporti intercorrenti esclusivamente tra esso convenuto e l'Amministrazione finanziaria;
Tanto eccepito, il convenuto ha chiesto il rigetto tanto dell'opposizione quanto della domanda riconvenzionale, vinte le spese di lite e previa condanna dell'attrice per lite temeraria.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita, dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo, solo con le produzioni documentali delle parti. La stessa, dopo l'assegnazione alla scrivente
Giudice, ha subito diversi rinvii d'ufficio, in parte per esigenze organizzative di ruolo in parte per l'assenza della stessa per congedo di maternità. Giunta
4 all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia parzialmente fondata per i motivi che seguono.
1. Delimitazione del thema decidendum.
La parte attrice ha instaurato il giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento della somma di €22.500,00, per il godimento esclusivo del bene comune da parte dell'ex coniuge. In subordine, l'attrice ha chiesto la rideterminazione delle somme dovute, previa compensazione tra la somma ingiunta e quelle vantate dalla stessa in forza dei titoli giudiziali meglio descritti in narrativa.
La parte convenuta, dal suo canto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, come pure della domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo.
1.1. Ciò posto, va anzitutto rilevata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'attrice, non vertendosi in materia per la quale è obbligatorio il previo esperimento della procedura di negoziazione assistita. Ed infatti, ai sensi dell'art. 3 co. 3 d.l. 132/2014, la negoziazione assistita non costituisce condizioni di procedibilità della domanda nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione.
2. Il merito della causa.
Così delimitato il thema decidendum e passando al merito della causa, giova rammentare che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere da parte opposta – che assume la veste sostanziale di attore – mentre l'opponente – che assume la veste sostanziale di convenuto – ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi della stessa.
5 Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al creditore (parte opposta) la prova del fatto costitutivo del diritto mentre il debitore (parte opponente) deve provare l'inefficacia di tali fatti ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto.
2.1 Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie è incontestato e risultante per tabulas:
a) il titolo contrattuale su cui si fonda la domanda monitoria e cioè il contratto di mutuo concluso tra le parti (condebitori in via solidale) e in Parte_2 data 4.03.2009 (cfr. contratto depositato nel fascicolo monitorio);
b) l'inadempimento dell'attrice in ordine alla restituzione della somma di
€.16.558,50, per la quale il convenuto ha agito in regresso verso la medesima, in quanto obbligata in via solidale.
A fronte di ciò, la convenuta ha opposto diversi crediti in compensazione:
1) il credito derivante dall'indennità per godimento esclusivo del bene comune;
2) i crediti derivanti dai titoli giudiziali prodotti.
Quanto al primo, l'attrice ha sostenuto di avere diritto al “ristoro per la privazione dell'utilizzazione del bene comune” da parametrare ai canoni mensili per l'appartamento e il garage dal 2009 al 2017.
Ora, posto che la domanda va correttamente riqualificata come domanda di corresponsione dell'indennità di occupazione esclusiva del bene comune, essa è inammissibile, perché coperta dal giudicato.
Ed infatti, con la sentenza n. 1907/2012 pubblicata il 9.11.2012, passata in giudicato, il Tribunale di Benevento ha rigettato la suddetta domanda proposta dall'attrice anche nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale dal convenuto
(cfr. pagina 5 della sentenza in atti).
2.2. Quanto ai crediti derivanti dai titoli giudiziali, l'attrice ha dedotto di avere diritto alle seguenti somme: 1) €.6.346,39 di cui all'ordinanza emessa da questo
Tribunale nell'ambito della procedura esecutiva RGE n. 224/2015; 2) €5.329,79 di
6 cui all'ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento in data 8/7/2015 nel procedimento civile n. 2429/14.
Entrambi i provvedimenti risultano notificati al convenuto unitamente all'atto di precetto (cfr. fascicolo di parte attrice).
A fronte di ciò, il convenuto non ha provato, come invece era suo onere, di aver adempiuto al pagamento;
costui ha solo dedotto che, avendo la parte attrice agito in via esecutiva, sarebbe preclusa la compensazione ai sensi dell'art. 1246 c.c.
La tesi è infondata. Innanzitutto, l'esecuzione forzata non inizia con il precetto, ma con il pignoramento e, nel caso in esame, quanto al primo credito (sub. N. 1), va rilevato che deriva già esso stesso da una procedura esecutiva e, quanto al secondo, non risulta eseguito alcun pignoramento nei confronti del convenuto per le somme predette;
inoltre, la norma citata dalla difesa del convenuto contiene l'elenco dei casi in cui la compensazione è esclusa e, tra essi, non figura l'ipotesi in questione.
Dunque, sussistono i presupposti per operare la compensazione tra i crediti vantati dalle parti, trattandosi di crediti certi, liquidi ed esigibili, in quanto derivanti da titoli giudiziali.
Da ultimo, va disattesa la domanda di parte attrice volta alla sottrazione dell'importo che il convenuto avrebbe detratto a fini fiscali, perché del tutto sfornita di prova.
Di conseguenza, va accertata e dichiarata la compensazione parziale tra il credito riconosciuto con il decreto ingiuntivo, pari ad €.16.558,60 e quello vantato dall'attrice, pari ad €.11.676,18. Per l'effetto, la parte attrice va condannata al pagamento, in favore del convenuto, della restante somma pari ad €.4.882,42, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Deve essere esaminata la richiesta di cancellazione di frasi offensive avanzata, ai sensi degli artt. 89 c.p.c., dal nella comparsa conclusionale. CP_1
Deve rammentarsi che la regola processual-civilistica della cancellazione di frasi offensive consiste nell'ordine da parte del giudice di eliminare le frasi sconvenienti e offensive contenute negli atti del processo e trova la sua ratio nella
7 imprescindibile esigenza di correttezza che le parti devono osservare, nell'interesse superiore della giustizia.
Affinché possa farsi ricorso al rimedio di cui all'art. 89 c.p.c. è necessario che le espressioni non abbiano altro fine che quello di rivolgersi alla controparte per recarle offesa, senza alcuna connessione con le necessità difensive ovvero travalichino la fisiologica veemenza argomentativa per sfociare in offese indimostrate e gratuite lesive della reputazione della controparte.
Alla stregua di quanto sopra indicato, si reputa che le frasi contenute nella memoria dell'1.10.2018 del convenuto (“avrebbe avuto, per chi scrive, lo stesso senso (nessuno), la produzione in giudizio, da parte dell'opponente, di una copia, rilegata in pelle pregiata, del Manuale delle Giovani Marmotte o, quello di una copia, in preziosissima copia di Amalfi, e sempre con rilegatura in pelle pregiata del Gettysburg Adress (in italiano il discorso di Gettysburg) del Presidente
Americano del 1863, o ancora, di una copia in carta meno Persona_1
pregiata e senza rilegatura in pelle (e tanto per il necessario rispetto delle specie viventi), ma in semplice cartoncino, anche non colorato, della Magna Charta
Libertatum e così via via sragionando....”; “..per restare nel confuso, contorto perimento logico argomentativo della;
“...resa, però, necessaria dalla Pt_1
altrettanta sterile, inutile allegazione di parte opponente”; “contrariamente alle strumentali, fuorvianti, capziose allegazioni di controparte..”) per quanto a tratti pungenti ed eccessivamente sarcastiche, non siano state dettate da un mero intento dispregiativo ed offensivo nei confronti della controparte, conservando invece un rapporto con la materia controversa e con le esigenze difensive, siccome preordinate a dimostrare, anche fornendo un paragone eccentrico, l'irrilevanza del documento depositato.
3. Rilievi conclusivi.
Le argomentazioni fin qui esposte conducono all'accoglimento parziale dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
8 La spese di lite, alla luce dell'accoglimento parziale dell'opposizione, vanno in parte compensate tra le parti nella misura di 2/3, ponendo la restante parte, pari ad
1/3 a carico della parte attrice.
Non sussistono infine i presupposti per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria domanda, istanza o eccezione respinta, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) accerta e dichiara la compensazione parziale tra il credito riconosciuto con il decreto ingiuntivo, pari ad €.16.558,60 e quello vantato dall'attrice, pari ad €.11.676,18 per le causali di cui in parte motiva;
c) condanna la parte attrice al pagamento, in favore del convenuto, della somma pari ad €.4.882,42, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
d) compensa parzialmente tra le parti le spese del giudizio nella misura di
2/3 e condanna la parte attrice al pagamento, in favore del convenuto, della restante parte, pari a 1/3 che liquida, per detta parte, nella somma di €.1.132,00 oltre oneri di legge.
Teramo, 25 settembre 2025
Il Giudice
Silvia Codispoti
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Silvia
Codispoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1072 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 3.06.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni
20 per le repliche, promossa
DA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Luigi Bocchino ed elettivamente domiciliata in Teramo, via V. Irelli
n. 6 presso lo studio dell'Avv. Carlo Del Torto, giusta procura in atti;
Attrice-opponente
CONTRO
, (C.F.: ) nato il [...], Controparte_1 C.F._1
a Benevento, residente in Nereto (TE), Via Certosa, snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Francesca ed elettivamente domiciliato in Teramo, alla Via
G. Milli, 10, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Capuano, giusta procura in atti;
Convenuto-opposto
Oggetto: obbligazioni e contratti
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3.06.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 23.03.2017, ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 136/2017 del 7.02.2017, con il quale questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore di
, della somma di €.16.558,50, oltre interessi e spese Controparte_1 della procedura monitoria, a titolo di rimborso della quota parte del mutuo contratto in via solidale dai due ex coniugi per l'acquisto della casa familiare, giusta contratto del 4.03.2009.
A sostegno della domanda, l'opponente ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) l'improcedibilità della domanda, non essendo stata avviata la procedura di negoziazione assistita obbligatoria, come previsto dal D.L. n. 132/2014;
b) nel merito, l'infondatezza della stessa, perché il bene immobile gravato dal mutuo di cui è causa era solo formalmente in comproprietà tra ella e il
, poichè, di fatto, dopo che quest'ultimo l'aveva allontanata dalla CP_1 casa familiare (spingendola quindi a chiedere la domanda di separazione con addebito), ne aveva avuto l'uso esclusivo dal settembre 2009;
c) che, nonostante i reiterati inviti, da ultimo, quello del 20/5/2013, il CP_1
l'aveva esclusa dal godimento dell'immobile, perché vi abitava stabilmente con la nuova compagna che, peraltro, aveva acquistato all'asta il predetto immobile, a seguito del pignoramento immobiliare azionato da parte della mutuataria Deutsche Bank a causa dell'inadempimento di;
CP_1
d) che, pertanto, il era tenuto a corrisponderle i canoni per il CP_1
godimento esclusivo del bene comune, da parametrare ai canoni di locazione percepibili sia per l'appartamento quanto per il garage, pari ad
€250,00 mensili pro-quota (canone complessivo di €500,00) per 90 mesi, da settembre 2009 sino a febbraio 2017 per un totale di €22.500,00;
e) che ella era inoltre titolare, nei confronti di , dell'ulteriore somma CP_1
complessiva di €.11.676,18, derivante dai seguenti titoli giudiziali: 1)
l'ordinanza emessa da questo Tribunale nell'ambito della procedura
2 esecutiva RGE n. 224/2015 di assegnazione in suo favore della somma di
€.6.346,39; 2) l'ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento in data
8/7/2015 nel procedimento civile n. 2429/14 di condanna di al CP_1 pagamento in suo favore della somma di €5.329,79;
f) che, in ogni caso, dalla somma di cui al decreto ingiuntivo, andava sottratto l'importo di €.4.560,00, perché oggetto di detrazione fiscale da parte di
; CP_1
g) che, in definitiva, ella vantava nei confronti dell'ex coniuge la somma complessiva di €.34.176,18, di cui €22.500,00 per mancato godimento dell'immobile ed €.11.676,18 in forza dei titoli giudiziali sopra citati.
Tanto dedotto, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta da controparte con decreto ingiuntivo. Nel merito 1) dichiarare infondata, sia in fatto che in diritto, la pretesa dell'opposto di cui al ricorso per decreto ingiuntivo. Di conseguenza accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannare al pagamento di €22.500,00 Controparte_1
in favore della per mancato godimento del bene immobile sito in Nereto Pt_1 alla via Certosa da settembre 2009 ad oggi, con restituzione dei beni mobili appartenenti alla stessa, e previo utilizzo in comune del predetto appartamento;
2) comunque ed in ogni caso, qualora dovesse ritenersi valido
l'opposto decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare la compensazione legale dei rispettivi crediti così come indicati al capo III: per l'effetto condannare
al pagamento di €22.177,58 (€34.176,18 vantati dalla Controparte_1
meno € 11.998,60 pretesi dal ) ottenuti dalla differenza dei Pt_1 CP_1 crediti compensati;
3) condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze tutte di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che se ne dichiara anticipatario”.”.
Si è costituito in giudizio , eccependo, in sintesi e per Controparte_1
quanto d'interesse:
3 1) l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità, non trattandosi di controversia soggetta alla negoziazione obbligatoria;
2) che sulla domanda di risarcimento per il mancato godimento dell'immobile aveva già provveduto il Tribunale di Benevento in sede di separazione, statuendo che nulla fosse dovuto alla Pt_1
3) che detta sentenza non era stata impugnata dall'attrice, sicché essa era passata in giudicato, con conseguente incontrovertibilità di quanto ivi statuito, anche in punto di domanda di corresponsione dei canoni per il godimento esclusivo della casa familiare;
4) che l'ulteriore somma di €5.329,79 pretesa dall'attrice e derivante dall'ordinanza del Tribunale di Benevento resa in data 8/7/2015 nel procedimento civile 2429/14 era stata oggetto di reclamo ex art. 669 terdecies e, allo stato, era ancora sub judice, con conseguente incertezza del credito vantato dall'opponente;
5) che, in ogni caso, l'attrice avrebbe dovuto agire in via esecutiva nei confronti di esso convenuto per soddisfare i crediti di cui si riteneva titolare, non potendo oggi paralizzare la sua pretesa creditoria;
6) che non corrispondeva al vero che una parte della somma restituita alla banca mutuataria era stata portata in detrazione e che, anche qualora ciò fosse accaduto, trattavasi di rapporti intercorrenti esclusivamente tra esso convenuto e l'Amministrazione finanziaria;
Tanto eccepito, il convenuto ha chiesto il rigetto tanto dell'opposizione quanto della domanda riconvenzionale, vinte le spese di lite e previa condanna dell'attrice per lite temeraria.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita, dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo, solo con le produzioni documentali delle parti. La stessa, dopo l'assegnazione alla scrivente
Giudice, ha subito diversi rinvii d'ufficio, in parte per esigenze organizzative di ruolo in parte per l'assenza della stessa per congedo di maternità. Giunta
4 all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia parzialmente fondata per i motivi che seguono.
1. Delimitazione del thema decidendum.
La parte attrice ha instaurato il giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento della somma di €22.500,00, per il godimento esclusivo del bene comune da parte dell'ex coniuge. In subordine, l'attrice ha chiesto la rideterminazione delle somme dovute, previa compensazione tra la somma ingiunta e quelle vantate dalla stessa in forza dei titoli giudiziali meglio descritti in narrativa.
La parte convenuta, dal suo canto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, come pure della domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo.
1.1. Ciò posto, va anzitutto rilevata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'attrice, non vertendosi in materia per la quale è obbligatorio il previo esperimento della procedura di negoziazione assistita. Ed infatti, ai sensi dell'art. 3 co. 3 d.l. 132/2014, la negoziazione assistita non costituisce condizioni di procedibilità della domanda nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione.
2. Il merito della causa.
Così delimitato il thema decidendum e passando al merito della causa, giova rammentare che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere da parte opposta – che assume la veste sostanziale di attore – mentre l'opponente – che assume la veste sostanziale di convenuto – ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi della stessa.
5 Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al creditore (parte opposta) la prova del fatto costitutivo del diritto mentre il debitore (parte opponente) deve provare l'inefficacia di tali fatti ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto.
2.1 Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie è incontestato e risultante per tabulas:
a) il titolo contrattuale su cui si fonda la domanda monitoria e cioè il contratto di mutuo concluso tra le parti (condebitori in via solidale) e in Parte_2 data 4.03.2009 (cfr. contratto depositato nel fascicolo monitorio);
b) l'inadempimento dell'attrice in ordine alla restituzione della somma di
€.16.558,50, per la quale il convenuto ha agito in regresso verso la medesima, in quanto obbligata in via solidale.
A fronte di ciò, la convenuta ha opposto diversi crediti in compensazione:
1) il credito derivante dall'indennità per godimento esclusivo del bene comune;
2) i crediti derivanti dai titoli giudiziali prodotti.
Quanto al primo, l'attrice ha sostenuto di avere diritto al “ristoro per la privazione dell'utilizzazione del bene comune” da parametrare ai canoni mensili per l'appartamento e il garage dal 2009 al 2017.
Ora, posto che la domanda va correttamente riqualificata come domanda di corresponsione dell'indennità di occupazione esclusiva del bene comune, essa è inammissibile, perché coperta dal giudicato.
Ed infatti, con la sentenza n. 1907/2012 pubblicata il 9.11.2012, passata in giudicato, il Tribunale di Benevento ha rigettato la suddetta domanda proposta dall'attrice anche nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale dal convenuto
(cfr. pagina 5 della sentenza in atti).
2.2. Quanto ai crediti derivanti dai titoli giudiziali, l'attrice ha dedotto di avere diritto alle seguenti somme: 1) €.6.346,39 di cui all'ordinanza emessa da questo
Tribunale nell'ambito della procedura esecutiva RGE n. 224/2015; 2) €5.329,79 di
6 cui all'ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento in data 8/7/2015 nel procedimento civile n. 2429/14.
Entrambi i provvedimenti risultano notificati al convenuto unitamente all'atto di precetto (cfr. fascicolo di parte attrice).
A fronte di ciò, il convenuto non ha provato, come invece era suo onere, di aver adempiuto al pagamento;
costui ha solo dedotto che, avendo la parte attrice agito in via esecutiva, sarebbe preclusa la compensazione ai sensi dell'art. 1246 c.c.
La tesi è infondata. Innanzitutto, l'esecuzione forzata non inizia con il precetto, ma con il pignoramento e, nel caso in esame, quanto al primo credito (sub. N. 1), va rilevato che deriva già esso stesso da una procedura esecutiva e, quanto al secondo, non risulta eseguito alcun pignoramento nei confronti del convenuto per le somme predette;
inoltre, la norma citata dalla difesa del convenuto contiene l'elenco dei casi in cui la compensazione è esclusa e, tra essi, non figura l'ipotesi in questione.
Dunque, sussistono i presupposti per operare la compensazione tra i crediti vantati dalle parti, trattandosi di crediti certi, liquidi ed esigibili, in quanto derivanti da titoli giudiziali.
Da ultimo, va disattesa la domanda di parte attrice volta alla sottrazione dell'importo che il convenuto avrebbe detratto a fini fiscali, perché del tutto sfornita di prova.
Di conseguenza, va accertata e dichiarata la compensazione parziale tra il credito riconosciuto con il decreto ingiuntivo, pari ad €.16.558,60 e quello vantato dall'attrice, pari ad €.11.676,18. Per l'effetto, la parte attrice va condannata al pagamento, in favore del convenuto, della restante somma pari ad €.4.882,42, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Deve essere esaminata la richiesta di cancellazione di frasi offensive avanzata, ai sensi degli artt. 89 c.p.c., dal nella comparsa conclusionale. CP_1
Deve rammentarsi che la regola processual-civilistica della cancellazione di frasi offensive consiste nell'ordine da parte del giudice di eliminare le frasi sconvenienti e offensive contenute negli atti del processo e trova la sua ratio nella
7 imprescindibile esigenza di correttezza che le parti devono osservare, nell'interesse superiore della giustizia.
Affinché possa farsi ricorso al rimedio di cui all'art. 89 c.p.c. è necessario che le espressioni non abbiano altro fine che quello di rivolgersi alla controparte per recarle offesa, senza alcuna connessione con le necessità difensive ovvero travalichino la fisiologica veemenza argomentativa per sfociare in offese indimostrate e gratuite lesive della reputazione della controparte.
Alla stregua di quanto sopra indicato, si reputa che le frasi contenute nella memoria dell'1.10.2018 del convenuto (“avrebbe avuto, per chi scrive, lo stesso senso (nessuno), la produzione in giudizio, da parte dell'opponente, di una copia, rilegata in pelle pregiata, del Manuale delle Giovani Marmotte o, quello di una copia, in preziosissima copia di Amalfi, e sempre con rilegatura in pelle pregiata del Gettysburg Adress (in italiano il discorso di Gettysburg) del Presidente
Americano del 1863, o ancora, di una copia in carta meno Persona_1
pregiata e senza rilegatura in pelle (e tanto per il necessario rispetto delle specie viventi), ma in semplice cartoncino, anche non colorato, della Magna Charta
Libertatum e così via via sragionando....”; “..per restare nel confuso, contorto perimento logico argomentativo della;
“...resa, però, necessaria dalla Pt_1
altrettanta sterile, inutile allegazione di parte opponente”; “contrariamente alle strumentali, fuorvianti, capziose allegazioni di controparte..”) per quanto a tratti pungenti ed eccessivamente sarcastiche, non siano state dettate da un mero intento dispregiativo ed offensivo nei confronti della controparte, conservando invece un rapporto con la materia controversa e con le esigenze difensive, siccome preordinate a dimostrare, anche fornendo un paragone eccentrico, l'irrilevanza del documento depositato.
3. Rilievi conclusivi.
Le argomentazioni fin qui esposte conducono all'accoglimento parziale dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
8 La spese di lite, alla luce dell'accoglimento parziale dell'opposizione, vanno in parte compensate tra le parti nella misura di 2/3, ponendo la restante parte, pari ad
1/3 a carico della parte attrice.
Non sussistono infine i presupposti per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria domanda, istanza o eccezione respinta, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) accerta e dichiara la compensazione parziale tra il credito riconosciuto con il decreto ingiuntivo, pari ad €.16.558,60 e quello vantato dall'attrice, pari ad €.11.676,18 per le causali di cui in parte motiva;
c) condanna la parte attrice al pagamento, in favore del convenuto, della somma pari ad €.4.882,42, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
d) compensa parzialmente tra le parti le spese del giudizio nella misura di
2/3 e condanna la parte attrice al pagamento, in favore del convenuto, della restante parte, pari a 1/3 che liquida, per detta parte, nella somma di €.1.132,00 oltre oneri di legge.
Teramo, 25 settembre 2025
Il Giudice
Silvia Codispoti
9