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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/10/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 611/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 611/2025, vertente
TRA
(C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(KR), residente in [...], ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Santa Severina, alla via Antonio Galati n. 10, presso lo studio dell'Avv.
ZA RA (C.F. ; PEC: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per Email_1 mandato in calce al ricorso;
E
(C.F. ) nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._3
(KR), residente in [...], ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Santa Severina, alla via Antonio Galati n. 10, presso lo studio dell'Avv.
ZA RA (C.F. ; PEC: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per Email_1 mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
1 intervenuto
Oggetto: separazione consensuale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 23/05/2025, Pt_1
e esponevano:
[...] Parte_2
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 09/02/2008 nel Comune di
RO con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2008; Per_
- che dalla loro unione sono nati i figli il 10/07/2008, il 22/01/2011, Per_2
il 28/01/2014 e il 26/04/2015; Per_3 Per_4
- che i numerosi contrasti e le numerose incomprensioni hanno fatto venir meno quell'affectio coniugalis che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale e, vista l'impossibilità di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto dalle parti in data 16/05/2025.
Con decreto del 06/06/2025 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c.
In data 20/06/2025 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza cartolare del 1.10.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. r.g. v.g. 611/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 09/02/2008 nel Comune di
RO, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n.
1, parte II, serie A, anno 2008;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
RO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Sofia Nobile de Santis Dr.ssa RA Angiuli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 611/2025, vertente
TRA
(C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(KR), residente in [...], ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Santa Severina, alla via Antonio Galati n. 10, presso lo studio dell'Avv.
ZA RA (C.F. ; PEC: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per Email_1 mandato in calce al ricorso;
E
(C.F. ) nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._3
(KR), residente in [...], ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Santa Severina, alla via Antonio Galati n. 10, presso lo studio dell'Avv.
ZA RA (C.F. ; PEC: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per Email_1 mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
1 intervenuto
Oggetto: separazione consensuale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 23/05/2025, Pt_1
e esponevano:
[...] Parte_2
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 09/02/2008 nel Comune di
RO con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2008; Per_
- che dalla loro unione sono nati i figli il 10/07/2008, il 22/01/2011, Per_2
il 28/01/2014 e il 26/04/2015; Per_3 Per_4
- che i numerosi contrasti e le numerose incomprensioni hanno fatto venir meno quell'affectio coniugalis che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale e, vista l'impossibilità di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto dalle parti in data 16/05/2025.
Con decreto del 06/06/2025 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c.
In data 20/06/2025 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza cartolare del 1.10.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. r.g. v.g. 611/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 09/02/2008 nel Comune di
RO, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n.
1, parte II, serie A, anno 2008;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
RO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Sofia Nobile de Santis Dr.ssa RA Angiuli
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